COMUNE DI ITTIREDDU
PIANO URBANISTICO COMUNALE
REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento edilizio.
1. Il presente regolamento disciplina, subordinatamente alle
leggi statali e regionali vigenti e unitamente alle norme tecniche di
attuazione (N.T.A.) del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ogni attività
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale di
ITTIREDDU (SS), sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo, le destinazioni
d'uso ed i controlli sulle esecuzioni delle attività stesse, quale espressione
del potere regolamentare, cosi come definito dall'art. 33 della L.n. 1150/42 e
successive modifiche e integrazioni.
2. La volontà espressa nl testo del R.E. prevale, quando
sia chiara, sugli altri elaborati del P.U.C. ed in particolare su
rappresentazioni planimetriche.
3. Le fonti primarie (leggi ordinarie, leggi delegate ed
equipollenti, leggi regionali) hanno carattere prevalente e, se del caso,
funzione abrogativa rispetto alle norme di rango inferiore, come le norme del
R.E., che sono fonti normative secondarie, con valore sostanziale di legge e
valore formale di atto amministrativo.
4. Il presente R.E. tiene conto dei dettami della legge
15.05.97, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (S.O.G.U.
n.113 del 17.05.97).
5. Il R.E. viene approvato dal Comune ai sensi della L.R.
n.45/'89 e costituisce parte integrante del P.U.C.
6. Il presente R.E. tiene conto dei dettami della R.G.
12.8.1998, n. 28: "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di
tutela paesistica trasferite alla R.A.S. con l'art. 6 del D.P.R. 22.05.1975, n.
480 e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348, che all'art. 4,
prevede il concreto esercizio dell'attività di tutela paesistica sub delegata
al Comune.
Art. 2 Abbreviazioni adottate.
A.C. Amministrazione
Comunale (da intendersi anche quale il dirigente avente il compito del rilascio
dei provvedimenti di autorizzazione, di concessione o analoghi, ai sensi
dell'art. 51, commi 1 - 5 della legge 08.06.90 n. 142, cosi come modificata
dall'art. 6, comma 2, lett.f. della legge 15.05.97, n.127)
A. di P. ACCORDO DI PROGRAMMA
A.T. ASSETTO
TERRITORIALE
C.C. CONSIGLIO
COMUNALE
C.E. COMMISSIONE
EDILIZIA
C.P. CODICE PENALE
C.P.P. CODICE DI PROCEDURA PENALE
C.R. CONSIGLIO
REGIONALE
C.T.R.U. COMITATO TECNICO REGIONALE PER L'URBANISTICA
CO.CI.CO COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO
CO.RE.CO COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
D.A. DECRETO
ASSESSORIALE
D.I.A. DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'
D.L. DIRETTORE
LAVORI
D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO
D.M. DECRETO
MINISTERILE
D.P.C.M. DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI
MINISTRI
D.P.G.R. DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
G.C. GIUNTA COMUNALE
G.R. GIUNTA
REGIONALE
L.R. LEGGE REGIONALE
L.U. LEGGE
URBANISTICA (legge n.1150/1942 con
successive integrazioni)
LL.PP. LAVORI PUBBLICI
OO.UU. OPERE DI URBANIZZAZIONE
OO.UU.P OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
OO.UU.S. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
N.T.A. NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL P.U.C.
p.a. PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
P.A. PIANO AZIENDALE
(intervento in zone agricole)
P.di L. PIANO DI LOTTIZZAZIONE
P.di R. PIANO DI RECUPERO
P.E.E.P. PIANO PE L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
P.I.R.U.E.A. PROGRAMMA
INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBAN., EDILIZIA E AMBIENTALE (L.R.29.04.
94 n. 16)
P.M.F. PIANO
MIGLIORAMENTO FONDIARIO
P.P. PIANO
PARTICOLAREGGIATO
P.P.A. PROGRAMMA PLURIENNALE
DI ATTUAZIONE
P.R. PIANO
REGIONALE
P.R.A.E.
PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA'
DI CAVA
P.R.V. PIANO PER
LO SVILUPPO E L'ADEGUAM. RETE DI
VENDITA
P.R.U. PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO
P.T. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
P.T.C. PORZIONI
DI TERRITORIO COMUNALE
P.T.P. PIANI
TERRITORIALI PAESISTICI
P.U.C. PIANO URBANISTICO COMUNALE
Pr.U.P. PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI
(legge n. 122/'89)
P.U.I. PIANO
URBANISTICO INTERCOMUNALE
P.U.P. PIANO URBANISTICO PROVINCIALE
R.A. RELAZIONE ASSEVERATA (L.R. n.
23/'85)
R.D. REGIO DECRETO
R.E. REGOLAMENTO EDILIZIO
R.S.U. RIFIUTI SOLIDI URBANI
S.A. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
S.B.A.A.A.S. SORPINDENDENZA BENI ARCHITETTONICI,
AMBIENTALI,
ARTISTICI, STORICI
T.U. TESTO UNICO
U.S.L. UNITA' SANITARIA LOCALE
U.T.C. UFFICIO TECNICO COMUNALE
U.T.E UFFICIO TECNICO ERARIALE
V.I.A. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
V.T. VOLUMI TECNICI
Art. 2 bis Contenuto del
regolamento edilizio.
Il presente R.E., in attuazione del
potere regolamentare concesso al Comune dall'art. 33 della L.n. 1150/42, detta
norme riguardanti:
1. la formazione, le
attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
2. la presentazione delle
domande di concessione di costruzione o trasformazione di fabbricati e la
richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove
costruzioni;
3. la compilazione dei progetti
di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione, in armonia con le
leggi in vigore;
4. l'altezza minima e quella
massima dei fabbricati secondo le zone;
5. gli eventuali distacchi da
fabbricati vicini e dal filo stradale;
6. l'ampiezza e la formazione
dei cortili e degli spazi interni
7. le sporgenze sulle vie e
piazze pubbliche;
8. l'aspetto dei fabbricati e il
decoro dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana,
tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di
usopubblico, ecc;
9. le norme igieniche di
particolare interesse edilizio;
10. la recinzione e la
manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private
interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
11. l'apposizione e la
conservazione dei numeri civici;
12. le cautele da osservare a
garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per i
lavori nel suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte
che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
13. la vigilnza sull'esecuzione
dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e dei
regolamenti,
14. ai sensi dell'art. 51, commi
1 - 5 della legge 08.06.1990, n. 142, cosi come modificato dall'art. 6, comma
2, lett.f, della legge 15.05.97, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivtà amm/va e dei procedimenti di decisione e di controllo" il
Comune disciplina, con apposito regolamento, in conformità con lo statuto,
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità.
Spetta ai dirigenti la direzione
degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti
e dai regolamenti, che si uniformano al principio, per cui i poteri di indirizzo
e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa
è attribuita ai dirigenti.
Spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di
governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità
stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.:
- i provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
Art. 3 Classificazione degli
interventi.
Gli interventi edilizi e di
trasformazione edilizia e urbanistica, ai sensi delle vigenti disposizioni
normative nazionali e regionali, possono essere soggetti a diversi regimi
giuridici quali:
a - nessun tipo di denuncia di
inizio di attività nè autorizzazione nè concessione, applicabile per le sole
opere pubbliche comunali ai sensi del punto 16, comma 60, legge 23.12.1996, n.
662,
b - denuncia di inizio di
attività, denominata D.I.A. (relativa ad opere interne o assimilabili di cui
all'art. 26 della legge 28.02.1985, n. 47, all'art. 15 della L.R. 15.10.1985,
n. 23 e all'art. 2, commi 60-62 della L.23.12.1996, n. 662;
c - autorizzazione edilizia;
d - concessione edilizia;
e - accertamento di conformità,
ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 23/"85;
f - accertamento di conformità
per opere di competenza dello Stato, di cui all'art. 56 56 del D.P.R. 19.06.1979,
n. 348 (cedere 5° comma, art. 1 delle N.T.A. del P.U.C.) e punto v) del
successivo art. 4), nonchè agli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 18.04.1994, n. 383:
"Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere di interesse statale";
g - conferenza di servizio ai
sensi dell'art. 14, commi 1 e 2 della legge 07.08.1990, n. 241, cosi come
modificata dall'art. 17, commi 1-7 della legge 15.05.97, n. 127 e dall'art. 20
della L.R. 22.08.1990, n.40,
Art. 3 bis - Regime
autorizzativo beni sottoposti a tutela ai sensi L.n.1497/"39 e
N.431/"85.
Gli artt. 7, 11 e 13 della
L.29.06.1939, n. 1497 pongono l'obbligo, a carico dei proprietari, possessori o
detentori ad altro titolo di beni sottoposti a tutela, ai sensi della L.
1497/39 e della Legge 8.8.1985, n. 431, di dotarsi di apposita autorizzazione
prima di procedere a qualsiasi modificazione dei beni vincolati. Tale
autorizzazione è rilasciata, per effetto dell'intervenuta delega ai sensi
dell'art. 57 del D.P.R. 348/79, dall'Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione attraverso i suoi uffici periferici preposti alla Tutela del
Paesaggio o all'A.C., ai sensi degli artt.3, 4 e 5 della L:R. 12.08.1998, n.
28. Al riguardo, corre l'obbligo, posto dall'art. 25 del R.D.3.6.1940, n. 1357,
che subodina il rilascio delle concessioni edilizie, ricadenti in aree
vincolate ex L. 1497/39 e L. 431/85, al conseguimento dell'autorizzazione ex
art. 7 della L.1497/39.
Art. 3 ter - Opere non soggette
nè a denuncia di inizio dell'attività ne a concessione edilizia ne ad
autorizzazione.
1. Non sono soggette a
concessione edilizia ne a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche
dei comuni. I relativi progetti dovranno, peraltro, essere corredati da una
relazione a firma di un progettista abilitato, che attesti la conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei
nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesistiche.
2. La deliberazione, con la
quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti
della concessione edilizia.
Art.4 - Opere non
soggette a concessione o autorizzazione comunale ma a denuncia di inizio
dell'attività.(D.I.A.)
Gli interventi, soggetti
a denuncia di inizio di attività (D.I.A.), sono definibili in base a 3 diversi
regimi giuridici che traggono il loro fondamento, rispettivamente, dalle
seguenti leggi:
- art. 2, comma 60, legge
23.12.1996, n. 662;
- art. 26, legge 09.01.1991, n. 10;
- art. 15, L.R. 11.10.1985, n. 23.
4.1 - Definizioni (ex
legge 23.12.96, n. 662)
Non sono soggette a
concessione o a autorizzazione comunale, le seguenti opere che vengano
subordinate a denuncia di inizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art.
2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per effetto dell'art. 2, commi 60 -
62 della legge 23.12.1996, n. 662 (procedimento facoltativo):
a) opere di eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o
ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
b) opere di manutenzione
straordinaria, cosi come definite dalle N.T.A. del P.U.C.;
c) opere di restauro e
risanamento conservativo, cosi come definite dalle N.T.A. del P.U.C.;
d) recinzioni, muri di
cinta e cancellate;
e) aree destinate ad
attività sportive senza creazione di volumetrie (es. campo da tennis, piscine,
ecc.);
f) impianti tecnologici che
non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito
della revisione o installazione di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni
già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie,
che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la
sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia (vedi anche successivo art. 8);
h) parcheggi di
pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
i) opere interne di
singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente
agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non modifichino la destinazione
d'uso.
4.2 - Definizioni (ex
art. 26, legge 09.01.1991, n. 10)
L'installazione di
impianti solari, celle fotovoltaiche, di pompe di calore ed impianti similari,
destinati unicamente alla produzione di calore, aria e acqua calda per edifici
esistenti e negli spazi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario già in opera e non è quindi soggetta ad autorizzazione
specifica (art. 26, legge 09.01.1991, n. 10 sul contenimento dei consumi
energetici, ecc.);
4.3 - Definizioni (ex
L.R. 11.10.1985, n.23)
Non sono soggette a
concessione, ne autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 23/85, le
seguenti opere:
a) opere di manutenzione
ordinaria, cosi come definite dall'art. 19.1, delle N.T.A. del P.U.C.;
b) opere di adattamento e
di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti;
c) apposizione di tende a
servizio di edifici esistenti;
d) manufatti occorrenti
per l'installazione di cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori
da realizzare legittimamente;
e) opere interne, di
singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, cosi come
definite dall'art. 15, 2° comma della L.R. n.23/85.
Sono opere interne quelle
realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con gli elementi
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti. Queste
opere non debbono comportare modifiche della sagoma o aumento delle superfici
utili e del numero delle unità immobiliari, nè recare pregiudizio alla statica
dell'immobile.
Sono opere interne:
- riparazioni,
rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici,
- demolizioni e
ricostruzione di vespai, pavimenti, intonaci interni, opera di manutenzione
interna, sostituzione di solai,
- restauro o rifacimento
anche totale di servizi igienici, bagni esistenti,
- tinteggiatura e
decorazioni interne,
- riparazione manti di
copertura.
Nel caso di immobili
ricadenti nella zona omogenea A, le opere devono rispettare le caratteristiche
costruttive originarie.
4. 4 - Altre opere
assimilabili alle opere interne. (nei soli fabbricati non residenziali)
Sono da considerarsi
assimilabili alle opere interne (nei fabbricati non residenziali):
q) opere intese ad
assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico,
nei fabbricati non residenziali.
Nelle costruzioni aventi
le seguenti destinazioni:
- magazzini e locali di
deposito;
- laboratori per arti e
mestieri;
- opifici;
- fabbricati per speciali
esigenze di attività industriale;
in riferimento alla Circ.
Min. LL.PP. 16 novembre 1977, n. 1918, possono considerarsi opere di ordinaria
manutenzione e, come tali, essere escluse dall'obbligo della concessione, gli
interventi intesi ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo
adeguamento tecnologico, semprechè tali interventi, in rapporto alle dimensioni
dello stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano
interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture e sul suo aspetto.
Le opere in questione,
inoltre, non debbono:
- compromettere aspetti
ambientali e paesaggistici;
- comportare aumenti di
densità (che, come è noto, in materia industriale va espressa in termini di
addetti);
- determinare
implicazioni sul territorio in termini di traffico;
- richiedere nuove opere
di urbanizzazione e, più in generale, di infrastrutturazione;
- determinare alcun
pregiudizio di natura igienica ovvero effetti inquinanti;
- essere, comunque, in
contrasto con specifiche norme di regolamento edilizio o di attuazione del
P.U.C., in materia di altezze, distacchi, rapporti tra superficie scoperta e
coperta, ecc.
A titolo di
esemplificazione, si indicano, quì di seguito, alcune opere che possono
rientrare nella "categoria" tra quelle di ordinaria manutenzione
degli impianti industriali:
1) costruzioni che non
prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo
scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali:
- cabine per
trasformatori o per interruttori elettrici;
- cabine per valvole di
intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
- cabine per stazioni di
trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purchè al servizio
dell'impianto;
2) sistemi per la
canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati
all'interno dello stabilimento stesso;
3) serbatoi per lo
stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere;
4) opere a carattere
precario o facilmente amovibili:
- baracche ad elementi
componibili, in legno, metallo o conglomerato armato,
- ricoveri protetti
realizzati con palloni di plastica pressurizzata;
- garitte;
- chioschi per
l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di
comando di apparecchiature non presidiate;
5) opere relative a
lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
6) installazione di pali
porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
7) passerelle di sostegni
in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con
tubazioni di processo e servizi;
8) trincee a cielo
aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonchè
canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;
9) basamenti,
incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il
miglioramento di impianti esistenti;
10) separazione di aree
interne allo stabilimento realizzate mediante muretti o rete ovvero in
muratura;
11) attrezzature
semifisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi
e pensiline) nonchè da navi (bracci sostegno manichette);
12) attrezzature per la
movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali
nastri trasportatori, elevatori e tazze ecc.;
13) tettoie di protezione
dei mezzi meccanici;
14) canne fumarie ed
altri sistemi di adduzione e di abbattimento.
4.5 - Casi di
improcedibilità della D.I.A. (ex legge n. 662/96)
L'esecuzione di opere
mediante D.I.A. è, però, impedita se gli immobili interessati siano:
a - assoggettati alle
disposizioni di cui alla legge 01.06.1939, n. 1089;
b) - assoggettati alle
disposizioni di cui alla legge 29.06.1939, n. 1497;
c) - assoggettati alle
disposizioni di cui alla legge 08.08.1985, n. 431 (piani paesistici);
d - sottoposti a
disposizioni della legge n. 183/1989 (norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo);
e) - sottoposti a
disposizioni della legge n. 394/1991 (legge quadro sui parchi) e L.R. n. 31/89
(ul sistema regionale di parchi, riserve naturali, monumenti, ecc.);
f) - comunque,
assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla
tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali,
storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e
storico-testimoniali;
g) - oggetto di
prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonchè di programmazione
immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto
con strumenti adottati.
4.6 - Procedura della
D.I.A. (secondo L.n.662/96)
1. La denuncia di inizio
di attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre,
con l'obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione
dei lavori.
2. L'esecuzione delle
opere, per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività, è
subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali
vigenti per le corrispondenti opere, eseguite su rilascio di concessione
edilizia o autorizzazione edilizia.
3. Venti giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato, avente titolo, deve presentare
la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione
a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati
progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il
progettista abilitato deve emettere, inoltre, un certificato di collaudo finale
che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
4. Il progettista assume
la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi
degli artt.359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui al comma 3, l'A.C. ne da comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
5. L'esecuzione di opere
in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività, nonchè
dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non
inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività
effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione, la sanzione si
applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della L. 28
febbraio 1985, n. 47. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice
penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
6. Ai fini degli
adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante
all'effettuazione delle trasformazioni, tengono luogo delle autorizzazioni le
copie delle denuncie di inizio di attività, dalle quali risultino le date di
ricevimento delle denuncie stesse, nonchè l'elenco di quanto prescritto
comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei
professionisti abilitati.
7. L'A.C., ove entro il
termine indicato al comma 3, sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite notifica agli interessati l'ordine motivato di non
effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei
professionisti abilitati, ne da contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed
al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di
inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite
condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei
progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizione di autorizzazioni,
nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di
presentare una richiesta di autorizzazione.
8. L'A.C. si riserva di
notificare all'interessato gli eventuali oneri e contributi, ai sensi della
legge n. 10/77, che possano essere dovuti, qualora previsti da apposita
delibera di C.C.
9. Si fa presente che la
procedura della D.I.A. è facoltativa e, pertanto, nulla osta che, in sua vece
l'interessamento porga istanza di autorizzazione o concessione edilizia.
10. La denuncia inizio
lavori deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende
affidare i lavori.
4. 7 - Procedura della
D.I.A. (secondo art. 15, L.R. n.23/85 o della relazione asseverata (R.A.))
1. Contestualmente
all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare
al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di
sicurezza, delle norme igienico-sanitarie vigenti e delle prescrizioni indicate
al comma 2 dell'art. 15, L.R. n.23/85.
2. Il mancato invio della
relazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.
3. La procedura della
D.I.A., secondo la L.R. n. 23/85, può applicarsi per:
a - opere di ordinaria
manutenzione,
b - opere di adattamento
e di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti,
c - l'apposizione di
tende a servizio di edifici esistenti,
d - manufatti occorrenti
per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di
lavori da realizzare legittimamente,
e - le opere interne.
4. Sono opere interne
quelle realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
non comportino modifiche della sagoma nè aumento delle superfici utili e del
numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone
territoriali omogenee classificate "A", rispecchino le originarie
caratteristiche costruttive.
Art. 5 Opere soggette ad
autorizzazione.
5. 1 - Definizioni.
Sono soggette ad
autorizzazione (art. 13, L.R. n.23/85):
a) opere temporanee per
attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato (art.7, legge 25.03.1982, n. 94).
Si richiama, nei casi previsti dalla legge n. 464/84, obbligo della
comunicazione al Servizio Geologico Nazionale.
b) opere di manutenzione
straordinaria, cosi come definite dalle N.T.A. del P.U.C.
c) opere di restauro e
risanamento conservativo, cosi come definite dalle N.T.A. del P.U.C.;
d) opere necessarie per
favorire il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli
edifici esistenti, comprese quelle che alterano la sagoma degli edifici e che
consistano in rampe o ascensori esterni (L.09.01.1989, n.13, articol2 2 e 7);
e) opere di demolizione,
reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e finalizzati ad
attività edilizie successive;
f) occupazioni stabili di
suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero,
coi limiti previsti dal successivo art. 105;
g) le opere di
demolizione, i reinterri e gli scavi, finalizzati ad attività edilizia;
h) le opere costituenti
impianti tecnologici, al servizio di edifici già esistenti e quelle occorrenti
per la loro installazione;
i) opere pubbliche
statali (art. 29, legge 17.08.1942, n. 1150). Si riporta integralmente il testo
dell'art. 56 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348: ""Per le opere da
eseguirsi da amministrazioni statali o, comunque, insistenti su aree del demanio
statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei
piani urbanistici, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è
fatto dallo Stato, d'intesa con la Regione. La progettazione di massima ed
esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti
istituzionali competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le
scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e
dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale
competente d'intesa con la Regione, che deve sentire preventivamente gli enti
locali nel cui territorio sono previsti gli interventi"";
l) opere costituenti
pertinenza ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile (che recita testualmente: "Sono
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di
un'altra cosa" nel rispetto, comunque, delle norme urbanistiche e con la
necessaria dimostrazione che il carattere di strumentalità funzionale della
nuova opera rispetto a quella già esistente sia oggettivo.
Sono pertinenze (di
edifici esistenti):
- le autorimesse;
- le recinzioni;
- i giardini;
- le coperture di posti
auto esistenti, ecc.
Non sono da considerarsi
pertinenze:
- gli scantinati di un
edificio;
- le tettoie o baracche
su terreni privi di una casa o altro immobile.
m) impianti strettamente
connessi alle opere di urbanizzazione primaria assimilabili ai volumi tecnici.
Sono considerati come
volumi tecnici gli impianti strettamente connessi alle opere di urbanizzazione
primaria quali, le antenne radio televisive, le cabine ENEL, le stazioni di
trasformazione di energia elettrica, i serbatoi idrici, le stazioni di
pompaggio, gli impianti di potabilizzazione, gli impianti di sollevamento e di
depurazione della rete fognaria, gli impianti di produzione del gas, le case
cantoniere, ecc.
Le strutture
sopraindicate possono essere assimilate ai Volumi Tecnici, purchè preordinate
esclusivamente a contenere impianti tecnici al servizio degli insediamenti
urbani (pertanto, non potranno definirsi tali le opere sopraindicate contenenti
anche locali destinati ad uffici e/o ad accogliere la pubblica utenza), sempre
che non comportino alcun carico urbanistico e siano realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti o enti e società specificatamente delegati da
questi. A seguito della suddetta definizione i manufatti sopraindicati sono
svincolati dall'obbligo del rispetto degli indici volumetrici e delle
destinazioni di zona, ed assoggettati a provvedimento autorizzatorio gratuito
dell'A.C.
Qualora le opere suddette
debbano essere realizzate in territori vincolati, il rilascio
dell'autorizzazione dovrà essere subordinato al N.O. preventivo, da parte
dell'autorità competente alla tutela del vincolo. Si sottolinea però che le
opere sopraindicate dovranno sottostare, come qualsiasi altro edificio, al
rispetto delle norme edilizie (es. normativa sulle distanze fra costruzioni o
sulle distanze delle costruzioni dal nastro stradale), nonchè al rispetto dei
vincoli gravanti sul territorio.
n) interventi di
demolizione totale e/o parziale;
o) installazione di
palloni pressostatici a carattere stagionale;
p) vasche di
approvvigionamento idrico;
q) pozzi (fermo restando,
nei casi previsti dalla legge n. 464/84, l'obbligo della comunicazione al
Servizio Geologico Nazionale);
r) forni all'aperto,
barbecue e opere similari;
s) opere oggettivamente
precarie e temporanee: quali i manufatti provvisori, campeggi occasionali,
sosta continuata di camper, roulottes e similari, baracche e box metallici di
cantiere;
t) posa in opera,
modifica e demolizione di: vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, chioschi,
edicole e opere similari;
u) distintivi urbani
quali monumenti, decorazioni, pitture murali ed opere similari che per il loro
messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e
riqualificazione del quadro urbano;
v) cartellonistica
pubblicitaria, insegne e opere similari, murale o a struttura autoportante,
purchè di dimensioni inferiori a mt. 2X2 (o dimensioni equivalenti);
z) tombe, monumenti,
cappelle ed edicole funerarie (art.94, D,P,R. n. 285/90);
aa) impianti di
segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione degli spazi pubblici;
bb) le opere e gli
interventi previsti dall'art.9 della legge 24.03.1989, n. 122: "Disposizioni
in materia di parcheggi, ecc.", cosi come modificato dal comma 90, art.
17, legge 15.05.97, n. 127;
cc) cassette dei
contatori delle utenze private, cassette o colonnine contenenti apparecchiature
tecnologiche dell'ESAF, RELECOM, ENEL, ecc., limitatamente alla zona del centro
storico e previo parere della C.E. (vedi B.U.R.A.S. n. 24 del 25.6.1991);
dd) mutamenti di
destinazione d'uso da residenza ad altre destinazioni senza modifiche edilizie,
secondo l'art. 11 della L.R. n. 23/85;
ee) i soppalchi purchè si
rispettino le seguenti condizioni: - non abbiano possibilità di uso autonomo, cioè non si prestino ad
un'autonoma utilizzazione come separate unità immobiliari;
- non riducano l'altezza
della camera sottostante a meno di mt. 2,70;
- non presentino, le
superfici superiori ricavate, un'altezza superiore a mt. 2,70 (per non
risultare abitabili);
ff) i passi carrai,
secondo quanto specificato al successivo art. 109 bis;
gg) la formazione di
rilevati su suolo pubblico o privato, accumuli o discariche di rifiuti o
materiali in eccedenza;
hh) le serre, purchè
volte alla protezione e forzatura delle colture. Le serre fisse, senza
strutture murarie fuori terra, sono considerate strutture di protezione delle colture
agrarie, con regime normato dall'art. 878 del C. C. per quanto attiene le
distanze dai confini di proprietà;
ii) rifacimento e
sostituzione del materiale di copertura dei tetti che non modifichi lo stato
esistente delle coperture sia dal punto di vista volumetrico che architettonico
e non modifichi le pendenze e le falde;
ll) interventi di
semplice modifica o apertura infissi esterni (porte, portefinestre, finestre,
ecc.), sempre che non comportino modifiche di destinazione d'uso dei locali,
non contrastino con disposizioni di piani attuativi e non siano soggetti a
vincoli previsti dalle leggi 1.6.1939 n. 1089 e 29.6.1939 n. 1497;
mm) installazione di
linee e condutture elettriche, elettrodotti, salvo quanto previsto dall'art. 70
del presente R.E.;
nn) modifiche allo stato
dei luoghi:
Sono comprese fra le
modifiche allo stato dei luoghi anche le opere che non consistono in manufatti
e rientrano nella seguente casistica:
- prelievi, spostamenti,
risistemazioni e movimenti di terra che eccedano la normale prassi di
lavorazione agronomica;
- le occupazioni di suolo
mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero, e
comunque l'accumulo o l'assestamento di materiali solidi di qualunque genere se
non conforme alla destinazione d'uso funzionale della superficie inedificata;
- l'abbattimento di
alberature che ecceda la sfera della conduzione agraria e, comunque,
l'abbattimento delle piante da sughero, cosi come definite dalla L.R. 09.02.94,
n. 4 sulla sughericoltura;
- le opere di demolizione,
i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave.
oo) lottizzazioni di
terreni a scopo edilizio, frazionamento di lotti esistenti, liberi o edificati,
strade private che non siano di uso pubblico;
pp) uso di nuove case
urbane o rurali, modificate, ricostruite, sopraelevate (certificato di
agibilità o di abitabilità);
qq) tutte le opere
elencate all'art. 4 del presente R.E.,qualora si ricada nei casi di
improcedibilità, cosi come indicato al punto 4.5, o, qualora, l'interessato non
desideri avvalersi della procedura della D.I.A.
5.2 - Procedura
L'autorizzazione è
subordinata al pagamento dei vari oneri (eventuali diritti di segreteria, oneri
di cui alla legge n.19/77), nella misura stabilita dall'A.C.. Nei casi in cui
le opere prevedano un aumento della superficie o della cubatura, dovrà essere
corrisposto un contributo, ai sensi della legge n. 10/771 da determinarsi
secondo tabelle stabilite dal Consiglio Comunale.
L'inizio dei lavori dovrà
essere comunicato al sindaco per iscritto e deve essere accompagnato dal
contestuale versamento del contributo dovuto, nel caso di autorizzazione
onerosa. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- planimetria in scala !
: 1000 o 1 : 2000, intesa a rappresentare la collocazione dell'intervento del
contesto urbano o territoriale, nonchè il rapporto di quest'ultimo con le
eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza e comunque
sullo spazio occupato;
- progetto dell'opera
(piante, alzati, sezioni in scala opportuna e non inferiore a 1 : 100) con eventuali dettagli e la descrizione
dei materiali da impiegare;
- ogni ulteriore
elaborato richiesto da norme di legge o dalle N.T.A.;
Tutte le opere elencate
ai punti aa, bb, cc, del presente articolo, non devono alterare o turbare il
quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si
collochino nè costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione.
Ai sensi dell'art. 13
della L.R. n. 23/85, le opere soggette ad autorizzazione possono essere
realizzate, decorso il termine di sessanta giorni, dalla data di presentazione
della richiesta, salvo espresso divieto notificato dall'A.C. al richiedente, e
a meno che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge sulla
tutela delle cose o immobili con pregi artistici /L. 01.06.1939, n. 1089).
Per l'istruttoria
relativa alla richiesta di autorizzazione edilizia, si veda il successivo art.
16.
Art. 6 OPERE SOGGETTE A
CONCESSIONE EDILIZIA.
Ogni attività comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata al
preventivo rilascio della concessione edilizia da parte dell'A.C., salvo quano
riportato negli artt. 3 ter, 4 e 5 del presente R.E.
In particocale, sono
subordinate al rilascio della concessione edilizia:
1 - Nuove costruzioni;
2 - Demolizio e
ricostruzione;
3 - Interventi di
ristrutturazione edilizia (lettera d, art. 31 legge n. 457/78), cosi definiti:
""Interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali intervfenti comprendono il ripristino o la sostituzione di
slcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti"".
4 - intrventi di
ricostruzione edilizia;
5 - interventi di
sopraelevazione;
6 - interventi di
ampliamento;
7 - interventi di
ristrutturazione urbanistica (lettera e, art. 31, legge n. 457/78);
8 - opere pubbliche o di
interesse pubblico, salvo quanto previsto dall'art. 20 della L.U. e del comma i
del precedente articolo 5, dall'art. 56 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348 e
dell'art. 3 ter del presente R.E.
Le concessioni edilizie,
richieste da privati su aree demaniali, sono subordinate alla preventiva
autorizzazione dell'ente cui le aree appartengono.
Sono, altresì,
subordinate alla concessione edilizia, i seguenti casi:
a - case prefabricate,
qualunque sia il sistema di ancoraggio al suolo, in quanto vanno considerate
vere e proprie costruzioni;
b - box prefabbricati o
in lamiera o in legno, che non siano realizzate come opere oggettivamente
precarie in funzione di un cantiere edilizio o quali pertinenze di edifici già
esistenti;
c - silos prefabbricati,
pur non necessariamente infissi al suolo, poichè alterano lo stato dei luoghi
in modo rilevante;
d - case mobili destinate
ad abitazione;
e - tettoie chiuse, in
quanto comportano un aumento di volume o superficie coperta;
f - cartelloni e mezzi
pubblicitari, insegne di dimensioni maggiori di mt. 2x2 (o dimensione
equivalente);
g - coperture metalliche
con strutture di sostegno, con pannelli in materiale sintetico, fissate
stabilmente e poste su un lastricato solare;
h - interventi di
trasformazione di sottotetti in mansarda, di seminterrati in tavernette e opere
similari;
i - interventi di
trasformazione di balconi, terrazze, sporti in genere di un edificio, in
verande, mediante telai in legno o metallo e quant'altro tecnicamente
contribuisca ad includere stabilmente spazi per renderli abitabili o più
convenientemente utilizzabili;
l - i soppalchi con
misure diverse da quanto riportato al punto ee) dell'art. 5;
m - realizzazione di
nuovi locali igienici (anche in sottotetti);
n - frazionamenti di
unità immobiliari e accorpamenti di u.i.;
o - stazioni e cabine
elettriche (art. 6 - L.R. 20.06.1989, n. 43), in ambito extraurbano o,
comunque, al di fuori di P. di L. o di aree incluse in strumenti attuativi
particolareggiati;
p - impianti di
depurazione;
q - opere di
urbanizzazione primaria nei P. di L. OO.UU.P.).
ART. 6 BIS OPERE SOGGETTE
AD ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'.
1. Le opere realizzate in assenza di
concessione, in totale o parziale difformità, con variazioni essenziali, in assenza
di autorizzazione possono ottenere la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria, quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o
attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della
realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda.
2. A tal fine, il
responsabile dell'abuso deve presentare apposita richiesta all'A.C., prima
della scadenza dei termini di cui agli articoli 6, seconda comma, e 7, primo
comma, della L.R. n. 23/85.
3. La richiesta di
sanatoria s'intende respinta qualora l'A.C. non si pronunci entro sessanta
giorni.
4. Il rilascio della
concessione in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri di concessione
dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia.
ART. 6 TER - ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PUBBLICI
Gli edifici pubblici di
nuova costruzione o già esistenti, nel caso siano soggetti a ristrutturazione,
che riguardino in particolare strutture di carattere collettivo - sociale, devono
rispettare le norme previste dal D.P.R. 24.7.1996, n. 503 (abbattimento delle
barriere architettoniche) e dalle vigenti leggi regionali e nazionali.
ART. 6 QUATER - RECUPERO
EDIFICI PERICOLANTI (ai sensi del D.L. 06.02.1996, n. 45, convertito in legge)
1. Al fine del recupero
edilizio, l'A.C., con propria ordinanza, individua gli edifici che
costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o
l'incolumità. Agli edifici cosi individuati si applica quanto previsto
dall'art. 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, . 457.
L'ordinanza dell'A.C. equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed
indifferibilità delle opere.
2. Per l'approvazione dei
progetti di recupero di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo
11 del D.L. 2.5.1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
27.6.1974, n. 247.
ART: 7 LAVORI ESEGUIBILI
D'URGENZA
Il preventivo rilascio
della concessione edilizia o autorizzazione non è necessario nel caso di opere
di assoluta indifferibilità ed urgenza, indispensabili per evitare danni a
persone o cose. In tal caso, il proprietario dell'area o l'avente titolo a
richiedere la concessione edilizia o il direttore dei lavori hanno l'obbligo di
dare formale comunicazione alla A.C. entro 3 giorni dall'inizio dei lavori e di
presentare, entro 15 giorni dalla stessa data, la richiesta di concessione
edilizia o di autorizzazione, secondo quanto prescritto dal R.E.
ART 8 VARIANTI IN CORSO
D'OPERA
1. Le varianti, rispetto
al progetto regolarmente approvato, che si rendessero ncessarie nel corso
dell'esecuzione dei lavori, devono, di norma, essere attuate previo
espletamento delle procedure inerenti alla preventiva autorizzazione o
concessione.
2. Ove dette varianti
riguardino edifici che non ricadano nei casi di improcedibilità di cui all'art.
4.5 per la D.I.A., non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti
e con i regolamenti comunali e non modifichino la sagoma, la superficie utile e
la destinazione d'uso delle costruzioni previste nel pogetto, le varianti
stesse possono essere eseguite previa semplice comunicazione scritta, con le
modalità previste all'art. 4.1, lettera g) e salvo, ove occorra, la necessaria
approvazione del progetto variato prima del rilascio della licenza d'uso (Legge
n. 662/96, art. 2, comma 60, punto 7, lett. g).
3. Qualora non fosse
possibile procedere, secondo quanto indicato al precedente 2° comma, e le
modifiche costituiscono solo semplici varianti in corso d'opera, esse possono
essere realizzate prima del rilascio della autorizzazione di variante, se sono
conformi ai regolamenti edilizi, non comportano modifiche della sagoma della
costruzione e delle singole unità immobiliari e delle superfici utili, non
modificano le destinazioni d'uso e il numero delle unità immobiliari e
semprechè gli immobili interessati non siano assoggettati a vincoli (art. 15
della legge 47/85).
4. In questi casi, sempre
in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 47/85, è
necessario presentare il progetto di variante prima dell'ultimazione dei lavori
prevista dalla autorizzazione o dalla concessione già rilasciata.
ART 9 INTERVENTI NON
ULTIMATI
Ove l'opera, oggetto di
concessione edilizia, non risulti abitabile o agibile nel termine stabilito, l'intervento
per l'esecuzione della residua parte è classificato, ai sensi dei precedenti
articoli, come l'intervento oiginario. Qualora i lavori non siano ultimati nel
termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad
ottenere una nuova concessione; in tal caso, la nuova concessione concerne la
parte non ultimata.
ART. 10 INTERVENTI PER
MANUFATTI PROVVISORI
Gli interventi volti a
insediare, sul territorio comunale, manufatti provvisori, anche non infissi al
suolo, necessari per far fronte a esigenze stagionali o transitorie, attivi
comunque per periodi non superiore gli otto mesi, sono soggetti a preventiva
autorizzazione nella quale è espressamente indicata la scadenza o periodicità
dell'autorizzazione stessa. I manufatti, di cui al presente articolo, devono
avere le dimensioni minime necessarie per l'attività richiesta, essere
realizzati in materiali leggeri e possedere comunque requisiti di agevole
asportabilità.
Il soggetto, autorizzato
a insediare il manufatto provvisorio, è tenuto a rimuovere lo stesso e
rimettere in pristino l'area interessata, nel termine di dieci giorni dalla
data di scadenza dell'autorizzazione e remissione in pristino. Nel caso che ciò
non avvenga, l'A.C. provvede direttamente in dannodell'inadempiente.
L'autorizzazione, di cui
sopra, non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'insediamento di impianti destinati al commercio su aree a tal fine
messe a disposizione della competente autorità comunale, fermi restando i
limiti temporali previsti nella relativa concessione di occupazione di spazio
pubblico.
E' ammessa esclusivamente
la realizzazione di costruzioni precarie per cantieri finalizzati alla realizzazione
di opere regolarmente assentite, senza necessità di specifica autorizzazione
ART. 11 PROGETTAZIONE E
DIREZIONE DEI LAVORI EDILI E AFFINI
La progettazione e la
direzione dei lavori deve essere affidata, nel rigoroso rispetto dei limiti di
competenza professionale fissate dalle leggi vigenti, ad Ingegneri, Architetti,
Geometri, Periti Edili, Dottori Agronomi, Periti Agrari e Agrotecnici iscritti
ai rispettivi albi e ordini professionali.
Tutti gli elaborati di
progetto e le altre incombenze professionali dovranno essere sottoscritte dal
professionista e timbrate col proprio timbro dal quale risulti il n° e l'ordine
o Albo di appartenenza, in originale.
Pertanto, l'U.T.C. è
tenuto a respingere gli elaborati privi di quanto detto nel comma precedente.
Qualora, in sede di
sovraluogo o di istruttoria da parte dell'U.T.C., si rilevasse una differente
configurazione dei luoghi, dei confini o delle dimensioni degli immobili, cosi
come indicati dal progettista nello stato attuale, il fatto verrà segnalato all'Albo
o al Collegio di appartenenza per l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Si
intende richiamato integralmente l'art. 26 della legge 04.01.1968, n. 15.
ART. 12 - PROGETTAZIONE
URBANISTICA
La progettazione di tutti
gli interventi in campo urbanistico (P. di L., P.P., P.E.E.P., P. di R., ecc.)
deve essere presentata a firma di Ingegneri o Architetti o Laureati in
Urbanistica, cosi come le relative varianti. Tutti gli elaborati di progetto e
le altre incombenze professionali dovranno essere sottoscritte dal
professionista e timbrate in originale. Vale quanto detto agli ultimi 3 commi
dell'art. precedente.
ART. 13 - DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE
N. 1497/1939.
Il Comune riceve le
istanze di autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, corredate della seguente documentazione progettuale in duplice copia:
1) relazione ed elaborati
grafici descrittivi delle opere da compiersi;
2) simulazione grafica
e/o fotografica da cui risulti con immediatezza l'ampiezza dell'impatto visivo
sull'area circostante e, in particolare, sulle prospettive visuali percettibili
da media distanza e da luoghi o punti panoramici pubblici, qualora si tratti di
interventi di nuova edificazione o ampliamento volumetrico degli edifici
preesistenti;
3) documentazione
fotografica panoramica dell'intorno, che evidenzi le caratteristiche
paesaggistiche e/o i caratteri ricorrenti dell'urbanizzazione consolidata o in
atto;
4) abaco dei materiali e
dei colori da utilizzarsi, qualora si proceda ad interventi in centro storico o
in ambito urbanizzato da più di trent'anni.
Restano salvi i requisiti
documentali previsti dalla regolamentazione edilizia o derivanti dalle N.T.A. del
P.U.C., ovvero dalle norme del piano attuativo di riferimento.
Per particolari categorie
di opere, la C.E. potrà prevedere un'integrazione della documentazione da
allegarsi a corredo dell'istanza di autorizzazione. La Commissione edilizia può
richiedere, con apposita motivazione, tutta la documentazione che ritenga
necessario acquisire, per una compiuta formulazione del proprio parere, in
merito all'istanza di autorizzazione.
TITOLO II - PROCEDIMENTO
DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA O AUTORIZZAZIONE
CAPO I DELLA RICHIESTA
DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
ART. 14 - LEGITTIMAZIONE
ALLA RICHIESTA
Sono legittimati a
richiedere la concessione o aotorizzazione edilizia o autorizzazione alla
lottizzazione il proprietario dell'area o chi abbia titolo per richiederlo, in
base alle leggi in vigore. In caso di false dichiarazioni, l'A.C. applicherà le
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 04.01.1968, n. 15.
ART. 15 - RICHIESTA DI
CONCESSIONE EDILIZIA E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MEDESIMA.
La richiesta di
concessione edilizia in bollo, redatta su modello eventualmente predisposto
dalla A.C., deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, che rilascia
apposita ricevuta, in cui deve essere indicata la data di ricevimento.
La documentazione, da allegare
alla richiesta, sarà in triplice copia per le opere la cui approvazione si
esaurisce nell'ambito comunale, mentre negli altri casi sono necessarie
ulteriori copie in numero sufficiente, a giudizio insindacabile dell'U.T.C. In
caso di false dichiarazioni, l'A.C. applicherà le disposizioni di cui all'art.
26 della legge 04.01.1968, n. 15. Sono necessari i seguenti elaborati, pena
l'irricevibilità della richiesta:
a - parere autonomo del
medico dell'A.S.L. relativo al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, in
base alle vigenti leggi sanitarie, se necessario;
b - relazione
illustrativa, da compilarsi anche utilizzando l'apposito stampato;
c - studio di impatto
ambientale, ove richiesto dalle leggi vigenti;
d - dimostrazione di
disponibilità dell'area (solo nel caso di domanda non presentata dal
proprietario del terreno di sedime su cui si trova l'immobile, oggetto della
richiesta);
e.1 - corografia scala 1
: 25.000 o 1 : 10.000 per gli interventi ricadenti fuori dell'abitato;
e.2 - planimetria catastale
nella scala originale, con evidenziati il mappale o i mappali che si intendono
asservire;
e.3 - stralcio dello
strumento urbanistico generale vigente e degli eventuali strumenti urbanistici
di attuazione (P.P..ecc.), con perimetrazione dell'area interessata
dall'interno;
e.4 - planimetria dello
stato di fatto, in scala non inferiore a 1 : 1000 per le zone urbane e a 1 :
2000 per l'agro, con le indicazioni delle proprietà confinanti per una
profondità di almeno 20 metri dai confini, con le quote altimetriche dei
terreni e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori, con le
indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro
particolare di rilievo, servitù, indici prescritti dallo strumento urbanistico
vigente in quella zona, manufatti preesistenti;
e.5 - planimetria del
lotto in scala normalmente non inferiore a 1 : 500, dove sia rappresentata,
nelle sue linee, dimensioni, quote, generali e distanze, l'opera progettata.
In essa devono essere
rappresentati: il posizionamento dell'opera in progetto, l'andamento
altimetrico dell'area e delle zone circonvicine, la sistemazione della zona non
edificata (posteggi, piazzali di scarico, depositi di materiali, lavorazioni
allo scoperto, giardini, ecc.) le recinzioni, gli ingressi e quanto altro possa
occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il
suolo circostante, sia esso pubblico che privato, i distacchi dalle altre
costruzioni, le distanze dai confini e dai fabbricati circostanti, la presenza
di muri, finestre, luci, ecc.,sui confini e la loro posizione;
f - disegni, normalmente
in rapporto 1 : 100, delle piante di tutti i piani e della copertura
dell'opera, con l'indicazione di:
- destinazione d'uso di
tutti i locali;
- quote planimetriche e
altimetriche nonchè superficie netta di ciascun ambiente;
- dimensioni delle
aperture (con determinazione delle parti apribili e fisse);
- ubicazione o dimensione
delle canne fumarie, dei pluviali e degli scarichi;
- pianta degli spazi aperti:
pavimentazioni, recinzioni, arredi esterni, cordonatura, arbusti e piante
nonchè della rete di fognatura bianca e nera: i materiali della copertura, il
senso delle falde e delle pendenze, i volumi tecnici, i camini, le gronde ed i
relativi punti di calata dei pluviali, i lucernai, ecc.
Nel caso di edifici
costituiti da ripetizione di cellule tipo, è consentita la presentazione di
piante generali nel rapporto 1 : 200, corredate da piante delle singole cellule
nel rapporto 1 : 50. Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato
asservito che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere
estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le
indicazioni di destinazione degli stessi.
g - disegni quotati,
normalmente in rapporto a 1 : 100, di due o più sezioni dell'opera messe in
relazione all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli spazi.
Le quote, riferite al piano di campagna originario ed al caposaldo fissato
devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti
esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli
sporti delle parti oggettanti, i colmi delle parti al di sopra della lenea di
gronda. Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa
comprensione dell'opera;
h - disegni di semplice
contorno, normalmente nel rapporto 1 : 100, di tutti i prospetti dell'opera
progettata, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno ed
alle sue eventuali modifiche. Qualora l'edificio sia aderente ad altri
fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelle delle
facciate aderenti, per almeno 2 mt. I prospetti devono riportare l'indicazione
delle aperture e dei relativi infissi dei materiali impiegati e loro colore, delle
zoccolature, degli spazi per insegne, delle opere in ferro, delle coperture,
dei pluviali in vista, dei volumi tecnici;
i - documentazioni sulle
destinazioni d'uso sulle attività e sugli impianti, in caso di opere complesse
- (edifici o locali a carattere commerciale, agricolo, industriale, per
attrezzature scolastiche, magazzini, ecc.) - delle quali anche accurati disegni
non chiariscono i rapporti con l'ambiente esterno, pubblico o privato, e le
caratteristiche funzionali;
l - disegni in scala
minima 1 : 100, nel caso di interventi su edifici esistenti, indicanti: senza
campitura le murature che si intendono conservare, con campitura grigia le
murature che intendono demolire. Le piante di pogetto contenenti anche le
indicazioni di cui al precedente comme e) devono analogamnte indicare, con
campitura bianca le murature conservate, con campitura grigia quelle demolite,
con campitura nera quelle nuove. In caso di strutture da sostituire, queste
devono essere indicate con opportuno retino. I prospetti delle opere esistenti
e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con medesima
grafia;
m - autorizzazione di cui
all'art. 7 della legge n. 1497/39 rilasciato dall'Ufficio Tutela del Paesaggio
(R.A.S.), qualora l'intervento presentato non sia compreso tra quelli indicati
all'art. 3 della L.R. 12.08.1998, n. 28, di competenza comunale;
n - nulla osta, ove
richiesto, della Soprintendenza Archeologica;
o - calcoli completi ai
fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione
e relativi conteggi;
p - autorizzazione, ove
del caso, alla concessione di accessi per le aree prospicenti strade statali o
provinciali fuori dai centri abitati, rilasciata dall'ente proprietario della
strada;
q - gli elaborati tecnici
dovranno indicare chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti
tecnici atti a garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di
accessibilità, visitabilità e adattabilità, previste dalle normative
sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
r - l'indicazione delle
piante legnose esistenti con rilievo e rigorosa indicazione su apposita
planimetria, con speciale riferimento alle aree boscate nelle zone E e ai
boschi, per le sole costruzioni ricadenti in agro;
s - l'indicazione grafica
del rispetto dell'obbligo di ricavare i parcheggi privati nella misura di 1 mq.
ogni 10 mc. di costruzione, ove necessario;
t - eventuale
documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della
legge 26.10.1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
u - Tutte le tavole, gli
allegati, i tabulati, relazioni relativi, di cui ai punti precedenti devono
essere firmate dal progettista, il quale deve apporvi anche il proprio timbro,
indicante l'appartenenza all'Albo professionale;
v - Per i progetti di
edifici con destinazione d'uso produttiva e/o commerciale, deve essere,
altresì, precisato:
Numero degli addetti
attuali e previsti:
- operai;
- impiegati;
- altri.
Superficie utile
esistente e/0 di progetto:
- superficie utile
destinata alla produzione;
- superficie utile
destinata ai servizi;
- superficie utile
destinata a uffici;
- superficie utile
destinata a magazzini;
- superficie utile
destinata al confezionamento dei prodotti;
- superficie utile destinata
alla commercializzazione dei prodotti.
Sostanze usate nel
processo di produzione.
Sistemi di abbattimento
dell'inquinamento interno ed esterno. Per detti progetti, gli elaborati
grafici, in scala adeguata, debbono contenere:
- destinazione dei vari
settori del lotto,
- destinazione dei vari
settori della superficie utile,
- lay-out del processo di
produzione,
- posizionamento delle
macchine e delle apparecchiature tecnologiche,
- posizionamento degli
apparati anti-inquinamento.
E', altresì, obbligatoria
la presentazione di idonea documentazione dimostrante:
a) il rispetto dei
requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) il rispetto delle
norme del D.P.R. 303/56 sull'igiene del lavoro e del D.P.R. 547/55 sulla
prevenzione degli infortuni;
c) il rispetto delle
norme del D. Leg. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 16 RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MEDESIMA
La richiesta di
autorizzazione edilizia, in bollo, redatta su modello eventualmente predisposto
dalla A.C., deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, che rilascia
apposita ricevuta, in cui deve essere indicata la data di ricevimento. In caso
di false dichiarazioni, l'A.C. applicherà le disposizioni di cui all'art. 26
della legge 04.01.1968, n. 15. Gli elaborati del progetto vanno redatti nelle
scale opportune per i vari tipi di opere. Essi, di norma, comprendono:
- planimetria di
localizzazione dell'intervento;
- progetto delle opere da
eseguire, che dovrà riportare lo stato attuale, quello di intervento e lo stato
finale, con segni che evidenziano, poi, con colore diverso le costruzioni e le
demolizioni;
- piante, prospetti e
sezioni del progetto predisposto.
Se la tipologia delle opere
richieste prevede l'obbligo del certificato prevenzione incendi, una copia
degli elaborati del progetto va vistata dai Vigili del Fuoco.
Le opere che prevedono
l'installazione di nuovi impianti finalizzati al risparmio energetico, o anche
in rifacimento di tetti, solette, terrazze con l'inserimento di isolanti
termici sono disciplinate dalla legge n. 10/91 sul risparmio energetico e
relativi decreti di attuazione.
CAPO II
ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA
RICHIESTA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.
ART. 17 - PROCEDURE DI
RILASCIO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
1. Oltre alle norme di
legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le
disposizioni di cui alle leggi 01.06.1939, n. 1089 e successive modificazioni,
e 29.06.1939, n. 1497 e successive modificazioni, e del decreto legge
27.06.1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 08.08.1985, n.
431, e successive modificazioni (legge Galasso), tenuto conto di quanto
previsto dagli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. 12.08.1998, n. 28, relativa alle
competenze comunali in materia di tutela paesistica.
2. Al momento della
presentazione della domanda di autorizzazione o concessione edilizia, l'ufficio
abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile
del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 07.08.1990, n. 241.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.
3. Entro 60 (sessanta)
giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e redige una
dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere
interroto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede
all'interessato, entro 15 8quindici) giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Entro 10 (dieci) giorni dalla
scadenza del termine, il responsabile del procedimento formula una motivata
proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
4. In ordine ai progetti
presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine
di 60 gg. dalla presentazione
della domanda di concessione, il parere della commissione edilizia. Qualora
questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del
procedimento è tenuto, comunque, a formulare altra proposta di cui al comma 3 e
a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il
termine non è stato rispettato.
5. La concessione
edilizia è rilasciata entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 3, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che
regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.
6. Decorso inutilmente il
termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, che pertanto, non può
essere superiore a 85 (ottantacinque) giorni, l'interessato può, con atto
notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento,
richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta.
7. Per la mancata determinazione
dell'A.C. sulla domanda di concessione, si veda l'art. 4 della L.R. 01.07.1991,
n. 20.
ART. 17 BIS - COMPETENZE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il responsabile del
procedimento, anche ai sensi della legge n. 493/93, è il geometra a capo dell'ufficio
tecnico comunale o altro tecnico delegato da quest'ultimo. Il suddetto tecnico
dovrà tenere e compilare un regfistro protocollo con la indicazione della data
di presentazione delle istanze di concessione o autorizzazione edilizia.
ART. 18 - ORGANI DI
CONTROLLO
Tutti i progetti di
trasformazione urbanistica od edilizia, per i quali deve essere domandata la
concessione o autorizzazione edilizia, vanno sottoposti, obbligatoriamente,
prima di ogni determinazione in ordine alla richiesta, all'esame, per quanto di
loro competenza, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, dei
seguenti organi:
- a) Ufficio Tecnico
Comunale, con relativa istruttoria scritta;
- b) Commissione Edilizia
(C.E.), ed eventualmente, qualora necessario, ai seguenti enti:
- c) Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Sassari;
- d) Ufficio Tutela del
Paesaggio, organo periferico dell'Ass.Regionale alla P.I., Beni Culturali,
ecc.;
- e) Soprintendenza
Archeologica;
- f) Ass. Regionale
Difesa Ambiente (Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della R.A.S.);
- g) altri uffici
pubblici competenti settorialmente quali Amm/ne Provinciale, ANAS, ecc.;
- h) Autorità Sanitaria
Locale.
SEZ. I
FORMAZIONE, ATTRIBUZIONI
E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.)
ART. 19 - COMPOSIZIONE E
FORMAZIONE
1. La Commissione
Edilizia è un organo consultivo interno dell'A.C. che esprime pareri in materia
urbanistica, edilizia e in ordine alle attività che comportano modificazioni al
territorio.
2. La Commissione Edilizia
(C.E.) è composta da membri di diritto e da membri elettivi, in numero
complessivo di 10 (dieci), detti commissari.
3. Sono membri di
diritto:
- A) ABROGATO
- b) il Capo dell'Ufficio
Tecnico Comunale o un tecnico dello stesso Ufficio, delegato dal primo;
- c) il Medico del
Distretto dell'A.S.L. o suo delegato (sivede l'ultimo comma del successivo
art.24).
4. I membri elettivi
tecnici ed esperti sono 5. vengono nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 43,
comma 2, lettera p. del vigente Statuto Comunale,. I membri elettivi sono:
- a) un Ingegnere o Architetto, iscritto
all'Ordine Professionale della Provincia di Sassari;
- b) un Agronomo,
iscritto all'Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della Prov. di Sassari;
- c) un Geometra,
iscritto al Collegio dei Geometri della Prov. di Sassari;
- d) un cittadino che
rappresenti i costruttori nel campo edile;
- e) un esperto in
materia urbanistica e/o edilizia;
- f) ABROGATO
- g) ABROGATO
Uno dei membri di cui
alle lett. a), b) o d) può assumere le funzioni di esperto in materia di tutela
e/o pianificazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, art. 4 della L.R.
12.08.1998, n. 28 e della Circolare n. 1, prot. n. 6952 del 15.09.1998
dell'Ass. Reg. P.I., Beni Culturali, Informazioni, Spettacolo e Sport.
5. La carica di membro
eletivo della C.E. ha durata 4 (quattro) anni o durata pari a quella del
mandato amministrativo dell'organo che l'ha eletta.
6. I membri elettivi non
possono essere rieletti immediatamente dopo la scadenza della durata della
carica.
ART. 20 - ASTENSIONE E
RICUSAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.
I membri della C.E.
devono astenersi dal partecipare alle riunioni in cui sia previsto l'esame di
una richiesta di concessione edilizia riguardante sia aree proprie, sia aree confinanti
con le proprie, sia aree di parenti fino al secondo grado, sia aree di affini
fino al secondo grado.
Debbono altresì astenersi
quando siano, comunque, interessati all'esecuzione delle opere per le quali è
richiesta la concessione edilizia.
Il Presidente della C.E.,
quando sia provata la causa di astensione, nell'ipotesi che il Commissario
rifiuti di astenersi, procede alla ricusazione, sentita la C.E.
Nel caso in cui la causa
di astensione riguardi il presidente stesso e questo rifiuti di astenersi, la
C.E. deve pronunciare la ricusazione.
Le deliberazioni assunte
con la partecipazione dei membri per cui ricorrono i presupposti
dell'astensione sono illegittimate e dono essere annullate d'ufficio dal
Presidente della C.E.
Restano ferme le
responsabilità penali dei membri stessi: il Presidente quando ritenga che
sussistano gli elementi di un reato, dovrà provvedere, ai sensi del comma II
dell'art. 2 C.P.P., a fare rapporto ai competenti organi.
Dalle eventuali procedure
di astensione o di ricusazione deve essere redatto, ai sensi dell'art. 23 del
presente regolamento, dettagliato resoconto nel verbale della riunione, nel
medesimo, ogni volta, deve essere riportata la dichiarazione dei singoli membri
sulla inesistenza di cause di astensione o di ricusazione riguardante la loro
persona.
ART. 21 - COMPENSI AI
COMPONENTI LA C.E.
Ad ogni Commissario è
attribuito un gettone di presenza; la cui entità è fissata, all'inizio di ogni
mandato, dall'Amm/ne Comunale, unitamente ai criteri di determinazione delle
somme dovute, a titolo di rimborso spese, ai commissari non residenti nel
territorio comunale.
L'entità del gettone non
può essere inferiore a quella attribuita ai consiglieri comunali per sedute del
C.C.
Ai Commissari residenti
al di fuori del Comune di Ittireddu, spettano i rimborsi delle spese di
viaggio, cosi come stabilito dalle norme di legge.
ART. 22 - SEGRETERIA
DELLA C.E.
I compiti di segretario
della Commissione Edilizia Comunale sono svolti dal tecnico comunale, incaricato
dall'Amm/ne Comunale o ad un suo delegato.
ART. 23 - ATTRIBUZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLA C.E.
1. La C.E. è organo con
funzioni consultive dell'A.C.
2. La C.E. deve esprimere
il proprio parere obbligatorio ma non vincolante su:
- a) l'interpretazione
del presente regolamento (R.E.) e delle N.T.A. del P.U.C.;
- b) i piani attuativi di
esecuzione (pubblici o privati);
- c) ogni richiesta di
concessione edilizia;
- d) i progetti delle
opere pubbliche non comunali.
3. Ai sensi del comma 3
dell'art. 2, comma 60 della legge 23.12.96, n. 662, il presente R.E. determina
i casi in cui il parere della C.E. non deve essere chiesto, casi che sono:
- rinnovi di
autorizzazioni o concessioni già rilasciate, per i cui progetti non v sia stato
alcun mutamento della strumntazione urbanistica;
- i progetti di opere non
soggette a concessione o autorizzazione;
- i progetti di opere
soggette a semplice D.I.A. e/o a R.A.;
- i progetti delle opere
soggette a semplice autorizzazione.
4. Il parere di cui al
comma I, nei casi b e c, deve riguardare la legittimità dei progetti nonchè i
profili ambientali, paesaggistici, urbanistici e architettonici dell'opera
progettata.
5. L'acquisizione del
parere della C.E. è ritenuto obbligatorio solo nell'ambito del procedimento di
rilascio della concessione edilizia.
6. L'A.C. non può
rilasciare la concessione edilizia, in presenza di un parere negativo della
C.E., se non motivando, adeguatamente, il proprio convincimento, pena
l'illegittimità del provvedimento concessorio.
7. L'A.C., su parere
conforme della C.E., deve sospendere ogni determinazione sulle domande di
concessione o autorizzazione, quando riconosca che sussista contrasto con il
P.U.C. adottato, come misura di salvaguardia.
8. Anche nel caso di
diniego di concessione edilizia, il parere della C.E. è da ritenersi
obbligatorio.
9. Il parere della C.E. è
necessaio anche ai fini del rilascio o meno della concessione in sanatoria di
cui all'art. 13 della legge 28.02.85, n.47, giachè lo scopo del detto parere
deve ritenersi costituito dalla verifica che l'opera eseguita sia conforme agli
strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con
quelli adottati al momento della presentazione della domanda. Conformità e
mancanza di contrasto che, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della legge n.
47/85, sono le due condizioni che devono sussistere affinchè il responsabile
dell'abuso possa ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria.
10. Nell'ipotesi di
interventi repressivi a seguito di costruzioni eseguite in assenza di
concessione edilizia, non è richiesto il parere obbligatorio della C.E., che
occorre invece per la decisione sulle istanze dei privati.
11. Delle riunioni deve
essere redatto un dettagliato verbale a cura del segretario della C.E., con
l'indicazione dei progetti trattati e dei provvedimenti adottati dalla C.E.
12. I verbali dovranno
essere firmati dal Presidente, dal Segretario e dai Commissari alla fine di
ciascuna seduta.
13. Il Segretario della
C.E. deve altresì curare l'inserimento, nel fascicolo di ogni richiesta di
concessione edilizia, di un estratto del verbale contenente il parere e la
motivazione di questo relativo alla richiesta stessa.
ART. 23 BIS - RINNOVO
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
1. Sul rinnovo delle
concessioni edilizie o autorizzazioni già concesse e scadute, esprime il
proprio parere motivato solo l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Soltanto in caso di
variante agli strumenti urbanistici, riguardanti l'area di sedime, oggetto
dell'intervento, è obbligatorio il parere della C.E.
3. La stessa procedura
può essere utilizzata per progetti già esaminati dalla C.E. e la cui
concessione non sia stata ritirata.
ART. 24 - RIUNIONI DELLA
C.E. E DELIBERAZIONI
1. La C.E. si riunisce a
seguito di convocazione da parte degli organi dell'Amm/ne Comunale e, per la
validità della riunione, è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei
suoi componenti (presidente compreso).
2. Qualora lo ritenga
necessario, la C.E. può convocare il richiedente e/0 il il progettista per
avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.
3. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voto: in caso di parità, prevale la tesi per la quale ha
votato il il Presidente della Commissione stessa.
4. Le sedute sono
segrete.
5. E' conentito, avendone
motivato interesse, ottenere copie degli atti e degli elaborati inerenti le
autorizzazioni e concessione edilizie e i pareri della C.E., in base alle norme
dello Statuto Comunale e alle vigenti norme sulla trasparenza amministrativa.
6. Il Medico dell'A.S.L.,
se impossibilitato a partecipare alle riunioni della C.E., può - a richiesta
dell'A.C. - rilasciare parere autonomo sui progetti.
CAPO III DECISIONE SULLA
RICHIESTA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
ART. 25 - COMPETENZE
DELL'AMM/NE COMUNALE
L'A.C., intesa nella
figura individuata a seguito dell'applicazione dei dettami previsti dall'art.
51, commi 1-5 della legge 08.06.90, n. 241, cosi come modificato dall'art. 6,
comma 2, lett. f della legge 15.05.97, n. 127, sulla base della documentazione
fornita, tenuto altresì conto dei pareri espressi dagli organi di controllo di
cui al precedente art. 18 ed in specie di quello della C.E., ai sensi del II e
IV comma dell'art. 23 del presente regolamento R.E., decide sulla richiesta di
concessione o autorizzazione edilizia.
Fermo restando quanto
fissato dal presente R.E., l'Amm/ne Comunale deve indicare ai sensi e secondo
le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della L.28.1.1977 n. 10, la misura ed i
modi di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione
nonchè i termini di inizio e di ultimazione dei lavori nonchè ogni altro
elemento accidentale del provvedimento concessorio.
Qualora il concessionario
abbia diritto ad un regime di esenzione totale o parziale degli oneri di
urbanizzazione e dai costi di costruzione, l'A.C. dovrà, altresì, indicare le
norme legislative e regolamentari giustificanti il diverso trattamento.
Nell'ipotesi di impegno del concessionario per la realizzazione diretta delle
opere di urbanizzazione, l'A.C. dovrà determinare i modi e i tempi di realizzo
delle opere stesse nonchè le garanzie da prestare da parte del beneficiario del
provvedimento di esenzione, secondo quanto stabilito, in via generale, dal
Consiglio Comunale.
ART. 26 REGIME DI
PUBBLICITà DELLE DECISIONI ASSUNTE SULLE CONCESSIONI EDILIZIE
Le decisioni dell'A.C.,
sulle richieste di concessioni edilizie, vanno notificate al richiedente
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e sono affisse per 15 giorni
consecutivi nell'albo pretorio del Comune. L'affissione, di cui al comma
precedente, non fa decorrere i termini per l'imputazione. Chiunque sia
interessato può altresì, prendere visione presso i competenti uffici comunali,
di tutti gli atti e documenti, compreso l'estratto del verbale della C.E., di
cui all'art.23, relativo alla richiesta di concessione edilizia considerata,
con le modalità previste dai regolamenti e dallo statuto comunale, nel rispetto
delle vigenti disposizioni legislative sulla trasparenza e sullo snellimento
dell'attività amministrativa e sui procedimenti di decisione e di controllo.
ART. 26 BIS - SOSPENSIONE
DI DETERMINAZIONI
Ai sensi della legge 3
novembre 1952, n. 1092, l'A.C. può sospendere ogni determinazione di sua
competenza, qualora ritenga la domanda di autorizzazione o concessione edilizia
in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici adottati e/o con norme di
legge; tale contrasto deve, però, essere individuato in modo specifico e di ciò
deve essere dato atto nella motivazione del provvedimento che, peraltro, deve
essere notificato all'interessato.
ART. 26 TER - REVOCA E
ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
L'A.C. può legittimamente
annullare d'ufficio una concessione edilizia rilasciata per errore che sia in
contrasto con norme legislative, con le norme tecniche del P.U.C. o di altri
strumenti urbanistici.
CAPO IV RILASCIO DELLA
CONCESSIONE EDILIZIA
ART. 27 - FORMALITà CUI
E' SUBORDINATO IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
Il rilascio della
concessione edilizia è subordinato alle seguenti formalità cui è tenuto il
richiedente:
a) presentazione del
titolo di legittimazione al rilascio della concessione secondo l'art. 14 del
presente R.E., dimostrante la disponibilità dell'area o di dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 04.01.1968, n. 15.
A tal fine, il documento
richiesto è quello che attesta la proprietà del suolo o dell'immobile. Per chi
ne ha fatto l'acquisto, mediante contratto di compra-vendita, è l'atto notarile
o la scrittura privata con le firme autenticate ai fini della trascrizione, ma
può anche essere sufficiente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, anche ai sensi del D.P.R. 25.01.94, n. 130 "Regolamento
rcante norme di attuazione della legge 15/68";
b) presentazione della
ricevuta attestante il versamento - qualora necessaio - presso la tesoreria del
Comune, del contributo per gli oneri di cui alla legge n. 10/77 o titolo per
l'esecuzione gratuita, ove richiesto;
b1) presentazione -
qualora necessario - del versamento relativo al pagamento degli eventuali
diritti di segreteria;
c) presentazione
dell'attestato comprovante la trascrizione nei registri immobiliari del vincolo
dell'inefificabilità delle aree residue e/o destinazioni di parti
dell'edeficio, ove richiesto;
d) presentazione di
dichiarazione attestante l'osservanza della L. 5.11.1971 n. 1086: "Norme
per la disciplina delle opere in conglomerato armato, ecc.", ove richiesto
o dichiarazione del progettista di insussistenza di tale obbligo;
e) presentazione del nullaosta
preventivo sul progetto, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, ove
richiesto;
f) presentazione degli
elaborati previsti dalla L. 10/91 e relativi decreti di attuazione sul
risparmio energetico, sull'isolamento dei fabbricati civili, industriali e
artigianali e sugli impianti termici, ove richiesto;
g) deposito, ai sensi
dell'art. 6 della legge 05.03.1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli
impianti e del successivo regolamento di attuazione", degli elaborati
tecnici necessari, ove richiesto;
h) presentazione degli
elaborati necessari al rispetto delle prescrizioni normative di cui al D.M.
11.03.88, sulle norme geotecniche, ove richiesto;
i) presentazione del
nullaosta dell'Ufficio Tutela del Paesaggio, ove richiesto;
l) presentazione del
nullaosta della Soprintendenza Archeologica, ove richiesto;
m) presentazione del
nullaosta dell'Ass. Regionale Difesa dell'Ambiente, ove richiesto;
n) nomina sottoscritta,
con firma originale e timbro professionale per l'accettazione, del tecnico
professionista, che dovrà svolgere le funzioni di direttore dei lavori;
o) presentazione della
ricevuta attestante il versamento di altri oneri, se richiesti, quali costo del
cartello indicante i lavori, quota diritti di gettito nella discarica comunale
dei materiali inerti in eccedenza, quota assegnazione numero civico, ecc.;
p) dichiarazione, a firma
del D.L. della non necessità di quanto previsto ai punti d), e), f), g) e h);
in caso che l'U.T.C. rilevasse la non veridicità di tale dichiarazione, si
procederà d'ufficio alla segnalazione del nominativo del professionista al
competente Ordine Professionale, per l'irrogazione delle relative sanzioni
disciplinari, nonchè ad applicare le disposizioni di cui all'art. 26 della
legge 04.01.1968, n. 15;
q) compilazione del
modello ISTAT e dei modelli per i conteggi per il calcolo degli oneri di cui
alla legge n. 10/77;
r) presentazione, ove
richiesto, del piano di sicurezza dei lavoratori nel cantiere e nomina del
direttore di cantiere e degli eventuali adempimenti relativi ai D.Leg.
14.08.1996, n.493 e n. 494, relativi alla attuazione delle direttive CEE in
materia di prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute
dul luogo di lavoro e sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri.
Si richiamano
espressamente le disposizioni del D.Leg.14.08.1996, n.494: "Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".
Nei casi previsti dal
D.Leg. 494/96 è, pertanto, necessario procedere alla nomina delle seguenti
figure professionali:
- responsabile dei
lavori;
- coordinatore (in
materia di sicurezza e di salute) per la progettazione;
- coordintore (in materia
di sicurezza di salute) per l'esecuzione dei lavori.
ART. 28 - CONCESSIONI O
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE GRATUITE
Gli oneri di
urbanizzazione ed i costi di costruzione non sono dovuti, ai sensi dell'art. 9
della L.28.1.1977 n. 10, nei seguenti casi:
a) per le opere da
realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo
principale, ai sensi dell'art. 12 della L. 9.5.1975, n. 153. Si riporta l'art.
12 della legge n. 153/75:
"Si considera a
titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due
terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività
medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante
dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al
tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni. Il requisito
della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore, che
abbia svolto attività agricola, sia in possesso di un titolo di studio di
livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali,
di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di
istituto pofessionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato
per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività
agricola come capo di azienda, ovvero coadiuvante familiare o come lavoratore
agricolo. Tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di
notorietà. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è
accertato da una commissione provinciale nominata dal Presidente della Giunta
Regionale e composta dai reppresentanti delle organizzazioni nazionali
professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un
funzionario della regione che la presiede".
b) per gli interventi
definibili, ai sensi del presente R.E., di restauro, di risanamento
conservativo e di ristrutturazione, semprechè gli stessi non comportino aumento
delle superfici utili di calpestio o mutamento della destinazione d'uso e
quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto di obbligo
unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi
concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;
c) per gli interventi di
ampliamento, in misura non superiore al 20 %, di edifici unifamiliari;
d) per le modifiche
interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle
abitazioni, nonchè per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendono
indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari
per le esigenze delle abitazioni;
e) per gli impianti, le
attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
f) per le opere da
realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità;
g) per le opere di cui al
2° comma dell'art. 7 della legge 25.03.82, n. 94.
Qualora venga mutata, nei
dieci anni della ultimazione dei lavori, la destinazione d'uso delle opere di
cui alla lettera a) del presente articolo, l'esecuzione viene meno.
ART. 29 - CONCESSIONI
EDILIZIE PER LE QUALI SONO DOVUTI SOLO GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Il concesionario non è
tenuto al pagamento dei costi di costruzione nei seguenti casi:
a) edilizia convenzionata
di cui all'art. 7 della L. 28.1.1977, n. 10;
b) concessioni edilizie
riguardanti immobili dello Stato.
ART. 30 - CLASSIFICAZIONE
DEL COMUNE AI SENSI DELLA LEGGE N. 10/77.
Ai fini dell'applicazione
delle tabelle parametriche regionali, relative agli oneri di urbanizzazione, ai
sensi della Legge n. 10/77 e del D.A. 31.1.1978, n. 70, il Comune di Ittireddu
è da classificare nella classe IV (popolazione massima insediabile prevista
dallo strumento urbanistico fino a 2000 ab).
ART. 30 BIS - ESECUZIONE
DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Nelle zone omogenee
soggette all'obbligo di lottizzazione, le opere di urbanizzazione primaria
devono essere eseguite interamente dal lottizzante e, nelle zone E, dal
concessionario. Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione secondaria,
essi dovranno essere corrisposti all'atto della stipula della convenzione nelle
zone soggette all'obbligo di lottizzazione e all'atto del rilascio della
concessione in tutti gli altri casi.
Di conseguenza, le
singole concessioni nelle zone, in attuazione di piani di lottizzazione
convenzionata, sono soggette alla sola corresponsione della eventuale quota
relativa al costo di costruzione.
Per quanto riguarda le
zone agricole e quelle "speciali" (zone G e opere relative a punti di
ristoro, attrezzature e impianti di carattere particolare in zone E)
l'Amministrazione Comunale dovrà, in seguito all'esame del progetto allegato
all'istanza di concessione, per i soggetti non esenti ai sensi dell'art. 9
della legge 10/77, determinare le opere di urbanizzazione necessarie.
Dovranno, in ogni caso,
essere assicurati:
a) l'accessibilità
veicolare al fondo;
b) l'approvvigionamento
idrico con documentazione probante il soddisfacimento delle quantità
necessarie, distinguendone l'uso potabile e l'uso agricolo ovvero industriale;
c) l'allaccio a margine
del fondo dell'energia elettrica ovvero la installazione di fonti alternative
di energie, salvo i piccoli depositi e i vani d'appoggio o locali di supporto
ad attività, che non comportino l'uso dell'energia elettrica;
d) idoneo impianto di
depurazione e di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere che dovrà
avvenire interamente all'interno del fondo e, nel caso di consorzi, all'interno
dell'area consortile.
Il concessionario deve
obbligarsi a realizzare direttamente a suo totale carico, con le modalità e
garanzie stabilite dal Comune, le opere di cui sopra, eccettuate quelle
esistenti purchè abbiano caratteristiche e dimensioni adeguate.
ART. 30 TER - ONERI DI
CUI ALLA LEGGE N. 10/77 NEI CASI DI MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO.
La trasformazione del
sottotetto in locali abitabili determinando, di fatto, un ampliamento della
cubatura autorizzata è da considerarsi un abusivo incremento della cubatura
abitabile. Ciò comporta la revoca delle eventuali agevolazioni o esenzioni
tributarie o del regime, riferito alla legge n. 10/77,concesso. Quanto sopra si
applica anche per altri mutamenti di destinazioni d'uso che comportino un
diverso calcolo degli oneri di cui alla legge n. 10/77.
ART. 31 - CONCESSIONI
EDILIZIE SOGGETTE AD UN REGIME SPECIALE PER QUANTO ATTIENE GLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE E/O AI COSTI DI COSTRUZIONE (ART. 10 l.28.1.1977 N. 10).
La concessione edilizia
relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali
dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle spese di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi o gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere
viene stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, in base a parametri
definiti dalla Regione secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge
28.1.1977, n. 10. La concessione edilizia relativa a costruzioni o impianti
destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione e di una quota non superiore al 10 % del costo documentato di
costruzione, stabilito, in relazione ai diversi tipi di attività, con
deliberazione del Consiglio Comunale. Qualora la destinazione d'uso delle opere
indicate nel presente articolo, nonchè di quelle nelle zone agricole previste
dall'art. 9 della legge n. 10/77, venga comunque modificata nei dieci (10) anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo della concessione è dovuto
nella misura massima, corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento della intervenuta variazione.
ART. 31 BIS - CONCESSIONE
O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN DEROGA.
L'applicabilità della
deroga alle normative del R.E. e delle N.T.A. allegate al P.U.C., è limitata
"ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico",
intendendosi per edifici ed impianti pubblici quelli appartenenti ad Enti
pubblici e destinati a finalità di interesse pubblico (come ad esempio, le
caserme, le scuole, gli ospedali, i musei, le chiese, i mercati, le università,
ecc.) e per edifici ed impianti di interesse pubblico quelli che
indipendentemente dalle qualità dei soggetti che li realizzano - enti pubblici
o privati - siano destinati a finalità di interesse generale sotto l'aspetto
economico, culturale, industriale, igienico, religioso, ecc. (ad esempio
conventi, poliambulatori, alberghi, biblioteche, teatri ecc.). Nella relazione
allegata al progetto, dovranno essere contenuti gli elementi dai quali si
desume la qualifica di edificio pubblico o di interesse pubblico. Il C.C. non
può esercitare il potere di deroga per modificare le destinazioni di zona e
quindi per modificare il P.U.C.
ART 31 TER - RIDUZIONE
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI EDIFICI CHE IMPIEGHINO IMPIANTI AD ENERGIA
SOLARE.
Ai sensi del D.A. EE.LL.,
Finanze e Urbanistica, 07.09.1979, n. 1012, si ha:
1 - L'incidenza degli
oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 20.1.1977, n.
10, determinata dal Consiglio Comunale sulla base delle tabelle parametriche
regionali emanate con proprio D.A. n. 70-u del 31 gennaio 1978, è ridotta:
a) nella misura del 30 %
per gli edifici civili che impieghino, ai fini del riscaldamento o
condizionamento estivo, sistemi costruttivi ed impianti che utilizzino
l'energia solare ad integrazione degli impianti tradizionali nella misura di
almeno il 20% dei disperdimenti valutati secondo le indicazioni previste dalla
legge n. 10 del 09.01.1991 e dal Regolamento di esecuzione;
b) nella misura del 20 %
per gli edifici civili che impieghino, ai fini della produzione di acqua calda
per uso sanitario, impianti centralizzati con l'integrazione di energia solare
nella misura minima di 2,5 mq di superficie captante ogni 100 mq di superficie
netta di pavimento.
2 - Le riduzioni di cui
ai punti a) e b) non sono cumulabili e potranno applicarsi subordinatamente al
parere favorevole dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
che dovrà verificare la effettiva convenienza della installazione proposta
sulla base di apposito pogetto e relazione tecnico-economica giustificativa da
redigersi a cura del richiedente
ART. 31 QUATER - OBBLIGO
DI AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI CUI ALLA LEGGE N. 10/77
Ai sensi dell'art. 7
della legge 24.12.1993, n. 537, gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo
5 della legge 28.1.1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secndaria e generale.
Nei periodi intercorrenti
tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Il contributo
afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5
per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione
delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione
ed ubicazione.
ART. 31 QUINQUIES -
VINCOLO DI NON EDIFICABILITà'
Il Comune è obbligato a
dotarsi di un registro fondiario sul quale scrivere i dati catastali dei
terreni vincolati, di una planimetria su cui risultino individuate tali aree,
vincolate a edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni
vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un
Comune. La trasmissione delle modifiche fondiarie, riportate nel suddetto
registro, sarà effettuata dal Comune, a spese dei soggetti titolari dei fondi,
alla Conservatoria per la registrazione nel Pubblico Registro Immobiliare.
TITOLO III - DELLA
CONCESSIONE EDILIZIA
ART. 32 - CARATTERE DELLA
CONCESSIONE EDILIZIA VOLTURA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
La concessione edilizia è
personale: può essere utilizzata solo dal concessionario. La concessione
edilizia è irrevocabile, salvi i casi di decadenza di cui agli artt. 33, 34, 35
e 36 del presente R.E.
La concessione edilizia
non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. La concessione edilizia
è trasferibile ai successori o aventi causa; la variazione dell'intestazione va
richiesta, con domanda in carta da bollo, cui deve essere allegato, a pena di
inammissibilità della domanda stessa, un documento comprovante la
legittimazione ai sensi dell'art. 14 del presente R.E., all'A.C., che
accertatane la legittimità, provvede alla volturazione. Nella stessa domanda,
dovrà essere apposta la firma ed il timbro del direttore dei lavori. Il
trasferimento non sospende nè interrompe il decorso dei termini di inizio ed
ultimazione dei lavori, fissati ai sensi dell'art. 35, V comma, del presente
regolamento.
ART. 33 - DECADENZA DELLA
CONCESSIONE EDILIZIA
la concessione edilizia
decade per contrasto con nuove prescrizioni edilizie, per inutile decorso di
termini di inizio e di ultimazione dei lavori, per sospensione dei lavori non
notificata all'A.C.
Restano salve le cause di
decadenza eventualmente presiste da leggi speciali.
ART. 34 - DECADENZA PER
CONTRASTO CON NUOVE PRESCRIZIONI EDILIZIE E/O URBANISTICHE
L'entrata in vigore di
nuove prescrizioni edilizie e/o urbanistiche comporta la decadenza delle
concessioni edilizie in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano già
iniziati e non vengono completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio dei lavori stessi.
ART 35 - TERMINE DI
INIZIO DEI LAVORI DECADENZA PER INUTILE DECORSO DEL TERMINE STESSO RINNOVO
1. Il termine di inizio
dei lavori non può essere superiore ad un anno e deve essere determinato avuto
riguardo alle prescrizioni dell'eventuale piano pluriennale di attuazione, in
considerazione dello stato di urbanizzazione dell'area da edificare.
2. La determinazione
dell'A.C. sul punto di cui al I comma è insindacabile.
3. L'inutile decorso del
suddetto termine è causa di decadenza della concessione edilizia.
4. Non è ammessa proroga.
5. Il concessionario
decaduto deve presentare una nuova richiesta di concessione edilizia, con il
rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il rinnovo avviene con le
modalità di cui al precedente art. 23 bis.
ART. 36 - TERMINE DI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI DECADENZA PER INUTILE DECOSO.
1. Il termine di ultimazione
dei lavori, entro il quale l'opera deve essere dichiarata abitabile ed agibile,
è fissato dall'A.C., esso non può essere superiore a tre anni, decorrente dalla
data di rilascio della concessione e deve essere determinato, avuto riguardo
delle prescrizioni dell'eventuale piano pluriennale di attuazione, in ragione
delle caratteristiche del terreno nonchè dello stato di urbanizzazione
dell'area da edificare.
2. Il termine, di cui al
I comma, non è prorogabile salvo che soppravvengano, a ritardare i lavori
durante la loro esecuzione, fatti estranei alla volontà del concessionario; in
tali ipotesi, il Sindaco, con provvedimento motivato, può concedere una proroga
per un tempo non superiore al periodo originariamente fissato a mente del I
comma di quest'articolo.
3. La proroga va
richiesta prima della scadenza del termine.
4. La proroga non è
rinnovabile in alcun caso.
5. Qualora i lavori non
siano ultimati nel tempo determinato all'atto del rilascio della concessione
edilizia o in quello stabilito con il provvedimento di proroga, il
concessionario decade dalla concessione edilizia e deve presentare istanza
diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata dell'opera.
6. Il termine di cui al I
comma del presente articolo può essere superiore a tre anni, solo qualora
impongano un termine più ampio l'opera da realizzare o le sue particolari
caratteristiche tecnico - costruttive ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
ART. 37 - SOSPENSIONE DEI
LAVORI
1. La sospensione dei
lavori è ammessa qualora sia giustificata da motivate ragioni.
2. Il concessionario deve
immediatamente darne notizia con raccomandata R.R. all'A.C. esponendo le cause
della sospensione.
3. La sospensione dei
lavori, anche se giustificata, non sospende ne interrompe il decorso del
termine per l'ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 36.
TITOLO IV
DELL'IMPUGNAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
ART. 38 - RICORSO DI OGNI
ALTRO INTERESSATO
Chiunque sia interessato
può, altresì, esprimere i rimedi giurisdizionali entro 60 giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento dell'A.C., contenente la decisione dulla domanda
di autorizzazione o concessione.
TITOLO V DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
ART. 39 - CARATTERE E
DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI
Valgono le medesime norme
dei precedenti artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37, relativi alle concessioni.
ART. 39 BIS - PROCEDURA
PER L'AUTORIZZAZIONE
1. L'autorizzazione va
rilasciata dall'A.C. entro il termine dalla presentazione della domanda di 60
giorni per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e
risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 23/85.
2. Trascorsi i termini
previsti, senza che l'A.C. abbia adottato i povvedimenti di competenza, si ha
la formazione del silenzio-assenso, nel senso che il richiedente può dar corso
ai lavori, con l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'A.C.
3. Nel caso in cui prima
della scadenza dei termini, l'A.C. richieda della documentazione integrativa
(prevista dalle norme vigenti o ritenuta indispensabile per la valutazione
della domanda), i termini medesimi cominciano a decorrere dal momento in cui
vengono presentati i documenti richiesti.
4. Il silenzio-assenso
non opera quando l'intervento di manutenzione straordinaria riguarda gli
immobili con vincoli monimentali o ambientali ai sensi della legge n. 1089/39 e
n. 1487/39.
5. Una volta formatosi il
silenzio-assenso, l'A.C. non può più ngare l'autorizzazione richiesta ma
assume, a seconda dei casi concreti ed ove ne ricorrano i presupposti, i
relativi provvedimenti di sospensione o sanzionatori previsti dalla legge n.
47/1985 e della L.R. n. 23/85.
6. Ciò in quanto il
mancato esercizio di pronuncia, da parte dell'A.C. entro il termine stabilito,
comporta automaticamente la decadenza di tale potere-dovere, con la conseguenza
che non sono ammissibili pronunce tardive sull'emanazione del provvedimento
richiesto.
7. Va evidenziato,
comunque, che l'A.C. deve disporre degli elementi e requisiti essenziali per
l'esercizio della pronuncia e cioè della acquisizione agli atti di una domanda
in senso proprio, presentata dal soggetto che ne abbia legittimo titolo, e
della identificazione dei lavori o delle opere di cui si chiede
l'autorizzazione.
8. In mancanza di tali
requisiti essenziali, l'interessato non può invocare l'intervenuta formazione
del silenzio-assenso.
9. La richiesta di
autorizzazione redatta in competente bollo va presentata con tutti i dati e documenti
richiesti.
10. Essa, unitamente ai
disegni, va firmata dal richiedente e dal progettista.
11. Il direttore e
l'assuntore dei lavori potranno essere designati anche successivamente ma,
comunque, prima dell'inizio dei lavori autorizzati.
ART. 39 TER - SANZIONI
L'esecuzione di opere in
assenza totale o parziale della autorizzazione prevista dalla vigente
legislazione o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione
delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
Tale misura minima è
applicata in caso di richiesta della autorizzazione in sanatoria in corso di
esecuzione delle opere. Nel caso in cui le opere vengono eseguite in assenza di
autorizzazione, in dipendenza di calamità naturali o avversità atmosferiche
dichiarate di carattere eccesionale, la sanzione non è dovuta.
ART. 39 QUATER -
AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA
Quando sono state
eseguite opere edilizie abusive, chi le ha commesse può richiedere in qualunque
momento una autorizzazione "in sanatoria" /art.16 della L.R.23/85).
TITOLO VI DELL'ESECUZIONE
DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
CAPO I OPERAZIONI
PRELIMINARI
ART 40 - COMUNICAZIONE
DEI NOMINATIVI DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DEL RESPONSABILE DI CANTIERE E DEL
COSTRUTTORE
Il concessionario, prima
di iniziare i lavori, per iscritto, deve comunicare all'A.C. il nominativo, la
qualifica e la residenza del direttore dei lavori nonchè il nominativo e la
residenza del costruttore e del responsabile di cantiere. Tale comunicazione
deve essere sottoscritta per accettazione dal D.L., dal Costruttore e dal
responsabile di cantiere.
Nel caso di lavori in
economia il concessionario dovrà esplicitamente dichiarare tale situazione.
Qualunque variazione successiva delle persone del direttore dei lavori o del
costruttore deve essere comunicata, preventivamente, con le modalità di cui
sopra. Fino alla comunicazione di cui al precedente comma, restano
responsabili, ad ogni effetto di legge, i nominativi precedentemente indicati e
di cui sia agli atti l'accettazione dell'incarico. Nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza
sul luogo di lavoro e nei cantieri, dovranno essere comunicati all'A.S.L. i
dati previsti dalle suddette normative.
ART. 41 - ASSEGNO DI
LINEA E QUOTA (PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO)
Il concessionario o il
D.L., almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, può richiedere, per
iscritto all'U.T.C., la fissazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici a
cui deve essere riferita la costruzione e dei punti di immissione degli
scarichi nelle fognature principali e della presa dell'acquedotto, ove
esistono.
Entro 10 giorni dalla
data di ricezione della richiesta di cui al I comma, l'U.T.C. è tenuto a
svolgere le operazioni suddette. In caso di inutile decorso del suddetto
termine, il privato dovrà diffidare, con raccomandata R.R., l'U.T.C. a compiere
l'attività di cui al I comma entro e non oltre trenta giorni, trascorsi i quali
potrà, senz'altra incombenza, dare inizio ai lavori. Dalle operazioni che sono
a totale carico finanziario od organizzativo del concessionario, deve essere
redatto, in duplice copia esemplare, apposito verbale, sottoscritto dalle
parti.
Nel succitato verbale
deve, altresì, essere inserita la dichiarazione con cui il concessionario o il
D.L. indicano orientativamente la data di inizio dei lavori.
ART. 42 - INIZIO DEI
LAVORI
Dell'effettivo inizio dei
lavori il concessionario o il D.L. devono dare, ai sensi e ai fini dell'art.35
del presente regolamento, notizia all'A.C., per iscritto.
Alla richiesta inviata
all'A.C. deve essere allegata l'avvenuta denuncia al Genio Civile, delle opere
in c.a. o delle strutture metalliche, ove necessario, nonchè gli elaborati
relativi al rispetto delle norme sul risparmio energetico e sulla
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
degli edifici, ove necessario.
CAPO II DELL'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO
ART. 43 - SOGGETTI
RESPONSABILI
L'attività di
realizzazione del progetto deve essere svolta con il rispetto di tutte le norme
di legge e di regolamento applicabili nonchè delle prescrizioni contenute nella
concessione o autorizzazione edilizia.
Il concessionario, il
direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili, agli effetti civili,
penali e amministrativi di ogni violazione.
ART. 44 - CANTIERI
EDILIZI
In particolare, i
cantieri edilizi dovranno essere organizzati con il rispetto delle norme sulla
prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisorie e dei
mezzi di qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e
dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi e sulla salute e sicurezza sul
luogo di lavoro e nel cantiere.
In particolare, si richiama il rispetto
delle normative riportate nei:
- D. Leg. 19.09.1994, n° 626;
- D. Leg. 19.03.1996, n° 242;
- D. Leg. 14.08.1996, n° 493;
- D. Leg. 14.08.1996, n. 494.
A tal fine, corre l'obbligo
- nei casi previsti dalle suddette norme di comunicare preventivamente
all'A.S.L. territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di
inizio lavori.
I cantieri edilizi devo
essere cintati e mantenuti liberi da materiali inutili o dannosi per tutta la
durata dei lavori.
Devono, inoltre, essere
adottate segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse)
e notturne (luci rosse), dispositivi rinfrangenti ed integrazioni di
illuminazione stradale, nel rispetto anche del nuovo Codice della Strada e del
suo Reg. di Attuazione. I recinti devono avere aspetto decoroso e le porte di
accesso al cantiere devono aprirsi verso l'interno. Le recinzioni devono essere
dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza,
mantenute accese a cura di chi gestisce il cantiere, durante l'intero orario
della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'iterno
munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di
sospensione dei lavori. I cantieri devono essere dotati di tabella (delle
dimensioni non inferiori a cm. 100x150), chiaramente leggibile, in cui siano
indicati:
1) nome e cognome del
titolare della concessione;
2) nome, cognome e titolo
professionale del progettista e del direttore dei lavori;
3) nome, cognome del
responsabile del cantiere;
4) nome, cognome e titolo
professionale del calcolatore delle opere in c.a. o metalliche (ove
necessario);
5) generalità dell'impresa
costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
6) nome, cognome e
qualifica del responsabile della sicurezza degli operai addetti ai lavori, se
diverso dal responsabile del cantiere;
7) indicazione del numero
e della data della concessione edilizia o dell'autorizzazione.
In gni cantiere devono
essere conservati l'originale e una copia autentica della concessione o
autorizzazione edilizia e dei disegni progettuali, nonchè copia dei disegni
esecutivi delle strutture depositati al Genio Civile, ai sensi della legge n.
1086/71 (ove necessario) e del piano di sicurezza dei lavoratori in cantiere
(ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative).
ART. 45 - OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
Quando per la realizzazione
dell'opera, il concessionaio ha necessità di occupare del suolo pubblico deve
fare richiesta, in carta da bollo, all'A.C.
Nella domanda devono
essere idicate le ragioni della richiesta di autorizzazione all'occupazione, i
dati planimetrici e la superficie dell'area, la durata dei lavori per
l'esecuzione dei quali si reputa necessaria l'occupazione.
Il provvedimento di
autorizzazione deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda all'istante. Nel caso di inutile decorso del termine suddetto, la
domanda si intende rigettata.
Qualora l'A.C. accolga la
domanda, nel provvedimento autorizzativo deve indicare la durata
dell'occupazione e l'entità della cauzione che l'occupante dovrà versare in un
conto infruttifero presso la Tesoreria Comunale per la rimessa in pristino
dell'area. L'occupante è tenuto, altresì, al pagamento della tassa di
occupazione di spazi ed aree pubbliche. L'autorizzazione è prorogabile, per
motivate ragioni, per un periodo non superiore a quello originariamente
concesso.
La cauzione di cui al VI
comma, viene restituita entro 90 giorni dall'avvenuto ripristino del suolo
pubblico manomesso; l'entità della somma che dovrà essere restituita sarà
fissata dall'A.C., in ragione del grado di restaurazione dello status quò,
raggiunto con il ripristino.
ART. 46 - PONTI E SCALE
DI SERVIZIO
I ponti, i cavalletti, le
scale di servizio e le incastellature debbono essere posti in opera con le
migliori regole dell'arte, conformemente alle disposizioni di legge relative
alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei lavori in cantiere. Le
funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite
di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei
recipienti che li contengono. E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo
sopra il suolo pubblico senza la particolare concessione comunale.
ART. 47 - SCARICO DI
MATERIALI, DEMOLIZIONI, NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI
E' vietato gettare, tanto
dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'iterno delle case, materiali di
qualsiasi genere. I materiali di rifiuto raccoli in opportuni recipientio
incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute
precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il
cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati.
Durante i lavori, specie
se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere
mediante opportune bagnature.
Il responsabile del
cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza
della pubblica via per l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze,
anche con l'utilizzo di apposita pedana per il confezionamento delle malte e
dei conglomerati cementizi. Il trasporto di materiali utili o di rifiuti, deve
essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le
strade interne dell'abitato. Qualora ciò si verifichi, il responsabile del
cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali della
strada pubblica su cui ne è avvenuto il deposito.
ART. 58 - RESPONSABILITA'
DEGLI ESECUTOI DI OPERE
Il costruttore e/o il
responsabile dei lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità della
idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare
pericolo di qualsiasi genere che possono provenire dalle esecuzioni delle
opere.
L'A.C. può far
controllare da funzionari o da agenti l'osservanza delle norme vigenti e, ove
lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele.
ART. 49 - RIMOZIONE DELLE
RECINZIONI
Immediatamente dopo il
compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti,
barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla
circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento.
Il concessionario che
interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di
fare eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità
comunale, risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità
e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle parti costruite.
ART. 50 - FINE DEI LAVORI
Il concessionario od il
direttore dei lavori devono dare immediata comunicazione, per iscritto, del compimento
dell'opera progettata all'A.C., entro 10 (dieci) giorni dalla fine dei lavori.
TITOLO VII DELL'ISCRIZIONE AL CATASTO
DELL'IMMOBILE, DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA' E AGIBILITA'
ART. 51 - ISCRIZIONE AL
CATASTO DELL'IMMOBILE REALIZZATO (D.P.R. 22.04.1994, n.425)
1. Il D.L. ha ha
l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al
catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28.2.1985, n. 47, dopo
l'ultimazione dei lavori di rifinitura e, comunque, entro trenta giorni dalla
installazione degli infissi.
2. Il catasto restituisce
al D.L., all'atto stesso della presentazione, una copia della dichiarazione con
l'attestazione dell'avvenuta presentazione.
ART. 51 BIS - OPERE PER
LE QUALI E' RICHIESTO O IL CERTIFICATO DI ABITABILITA' O QUELLO DI AGIBILITA'
Qualunque costruzione o
parte di essa, indicata nell'art. 220 del R.D. 27.07.1934, n. 1265, per
intervenire sulla quale sia stata richiesta la concessione o autorizzazione
edilizia, prima di essere adibita all'uso che le è proprio, deve essere
dichiarata agibile od abitabile. L'agibilità riguarda le opere destinate ad
attività industriale, commerciale o artigianale; l'abitabilità ogni costruzione
o parte di costruzione destinata ad abitazione, a ufficio, a scuole e a
destinazioni analoghe.
ART. 52 - PROCEDIMENTO
PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITà O AGIBILITA'
Ai sensi dell'art. 4 del
D.P.R. 22.04.1994, n. 425: Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
autorizzazione all'abitabilità, emanata ai sensi della legge 07.08.1990, n.
241, cosi come modificata dalla legge 24.12.1993, n. 537, si ha:
1 - Affinchè gli edifici,
o parti di essi, indicati nell'art. 220 del R.D. 27.07.1934, n. 1265, possano
essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di
abitabilità all'A.C., allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la
dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita
dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una
dichiarazione del D.L. che deve certificare, sotto la propria responsabilità la
conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta asciugatura dei muri e la
salubrità degli ambienti.
2 - Entro renta giorni
dalla data di presentazione della domanda, l'A.C. rilascia il certificato di
abitabiltà; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli
uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla
costruzione per essere dichiarata abitabile.
3 - In caso di silenzio
dell'A.C. per 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della
domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità
competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui
al comma 2 e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui
verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere
dichiarata abitabile.
4 - Il termine fissato al
comma 2 può essere interroto una sola volta dall'A.C. esclusivamente per la
tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o compltino la
documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità
dell'Amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.
5 - Il termine di trenta
giorni, interroto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere
nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.
6 - La visita di
controllo viene effettuata mediante una ispezione alla costruzione compiuta
dall'Autorità Sanitaria Locale e dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e da
loro delegati.
7 - Dagli stessi deve
essere data notizia, nei modi di legge, almeno cinque giorni prima, al
concessionaio, al costruttore e al direttore dei lavori.
8 - Le suddette persone
possono presenziare.
9 - Della visita di controllo
deve essere redatto, a cura del Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale ovvero dal
delegato di questo, processo verbale sottoscritto da tutte le persone presenti
all'ispezione. Se si riscontrano delle difformità rispetto al progetto, il
concessionario dovrà presentare apposita variante, che, se conforme alla
normativa, potrà conseguire una nuova concessione. Si richiama, l'art. 16 della
L.R. n° 23/85 (accertamento di conformità).
10 - Detto processo
verbale,nel quale debbono essere riportati i pareri dell'Aurorità Sanitaria e
del Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o dei loro delegati, viene trasmesso
immediatamente all'A.C. per la decisione.
11 - Questa deve essere
notificata nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda,
semprechè siano stati depositati, nel frattempo, presso l'Ufficio Tecnico
Comunale:
a) ricevuta attestante il
pagamento dei diritti comunali o altre tasse, ove necessario;
b) certificato di
prevenzione incendi (CPI) o nullaosta provvisorio di prevenzione incendi (NOP)
da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le costruzioni civili
o industriali, commerciali o di carattere speciale e per i locali centrale
termica, soggetti a tale nullaosta, ove necessario;
c) ricevuta attestante la
presentazione ai competenti organi del certificato di collaudo statico previsto
dall'art. 7 della legge 5.11.1971 n° 1086 per le costruzioni in conglomerato
cementizio o a struttura metallica, o fotocopia autentica dello stesso, o
dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori di non esistenza di opere
soggette alla L.5.11.1971 n° 1086;
d) relazione di
certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare e altri
adempimenti relativi al collaudo di cui alle norme del risparmio energetico
degli edifici, ai sensi delle vigenti leggi, ove necessario;
e) nel caso di nuove
costruzioni, ampliamenti, modifiche, ecc. occorre presentare copia del tipo
mappale e dell'avvenuto accatastamento al catasto fabbricati;
f) dichiarazione di
conformità o certificato di collaudo degli impianti, di cui alla legge
05.03.1990, n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e al
relativo regolamento di attuazione, se necessario; tutti i certificati di
abitabilità o agibilità rilasciati dopo il 13.03.1990, in mancanza della dichiarazione
di conformità dell'impianto, sono in contrasto con l'art. 11 della legge n°
46/90, ove necessario;
g) copia denuncia agli
uffici comunali competenti per gli adempimenti relativi al pagamento delle
tasse per i rifiuti solidi urbani (R.S.U.), per gli allacci idrici e fognari,
per l'apposizione del numero civico, ove necessario;
h) dichiarazione, resa
sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato per il rispetto
delle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 24,
legge 05.02.1992, n° 104);
i) dichiarazione
dell'avvenuta piantumazione a verde delle aree di pertinenza dell'edificio (per
la singola concessione) e delle aree di verde pubblico nei P.di L., se
prescritta;
l) dichiarazione del D.L.
che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto
al progetto approvato, l'asciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
DEFINIZIONE DI ELEMENTI
EDILIZI (dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 23.7.1960, n. 1820)
Si riportano, di seguito,
le definizioni di elementi edilizi:
A - Definizione di
fabbricato e di fabbricato residenziale.
Per fabbricato o edificio
si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti,
oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza
soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più
liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. Per
fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato, urbano o rurale,
destinato per la maggior parte (cioè più della metà della cubatura) ad uso di
abitazione.
B - Definizioni relative
alla composizione degli alloggi.
1. Alloggio o
appartamento. Per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani ed
annessi, o anche un solo vano utile, situati in una costruzione e destinate ad
uso di abitazione per famiglia. L'alloggio deve avere un ingresso sulla strada
(direttamente o attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno spazio
comune all'interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.).
2. Vano. Per vano si
intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura,
legno, vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete
interrotta da notevole apertura (arco o simili), deve considerarsi come
divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni,
non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.
3. Stanza (vano utile).
Per stanza (vano utile) si intendono le camere da letto, le camere da pranzo,
da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le
cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che
vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed
una ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 9 mq.) ed il
cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento.
4. Vani accessori. Per
vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai
servizi, ai disimpegni, ecc., nonchè le piccole cucine che non abbiano i
requisiti per essere considerate stanze.
5. Altri vani. Per altri
vani si intendono tutti quei vani che pur essendo compresi nel fabbricato
residenziale non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe,
autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, stalle, fienili,
ecc.).
ART. 52 BIS - TOLLERANZE
Lo scostamento, fra le
misure di un'opera indicate nel progetto per il quale è stata rilasciata concessione
o autorizzazione edilizia, ovvero dalla asservazione di cui all'art. 26 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e le misure delle opere eseguite, non deve
eccedere i seguenti limiti:
- misure lineari
planimetriche: 1 %
- misure lineari
altimetriche: 2 %
Le medesime tolleranze
sono ammesse nella misurazione delle grandezze relative all'applicazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici. Le misure di superficie e di volume
sono calcolate da valori lineari misurati con le tolleranze sopraindicate; sono
successivamente arrotondate all'intero più vicino, espresso in mq. o mc.
TITOLO VIII AMPIEZZA E FORMAZIONE DEI CORTILI E
DEGLI SPAZI INTERNI.
ART. 53 - AREA A CORREDO
DEGLI EDIFICI
1. L'area a corredo degli
edifici, non potrà essere edificata anche se alineata ed unita a lotti
contigui.
2. Nelle zone
residenziali, le aree costituenti i singoli lotti, in base all'edificazione già
realizzata, sono di pertinenza degli edifici esistenti, come risulta dalle
concessioni rilasciate. Tali aree non possono essere frazionate per la
formazione di nuovi lotti, salvo che per le porzioni che siano in eccedenza
rispetto alla concessione o, in assenza di concessione, rispetto all'area
minima desumibile dalle norme computando il volume e la sup. coperta esistente.
3. Qualora un'area sia
stata già utilizzata ai fini di una concessione edilizia e quindi dell'indice
fondiario di fabbricabilità, ogni ulteriore costruzione interessante l'area
stessa, anche se questa sia stata successivamente divisa anche catastalmente,
deve tener conto dei volumi realizzati sull'intero lotto considerato ai fini
della concessione precedente: solo in tal modo si potrà mantenere stabile il
denominatore del rapporto (ossia l'area) consentendo il raffronto tra i volumi
edificati ed edificabili, raffronto che sarebbe inutile e consentirebbe il
superamento della prescritta densità edilizia, qualora fosse eseguito cambiando
l'area di riferimento.
4. Qualora si presenti
istanza di concessione edilizia per unanuova costruzione, al fine di stabilire
se sia stato raggiunto il limite di volumetria consentito, si deve tener conto
anche di altra costruzione già eseguita sul medesimo lotto, poichè il calcolo
della volumetria, che può essere realizzato su un lotto edificabile, deve
essere effettuato detraendo dalla cubatura richiesta quella già realizzata,
anche per un autonomo edificio, a nulla rilevando che questa possa insistere su
una parte del lotto catastalmente divisa.
5. Si possono considerare
aggregate all'area edificabile: le aree confinanti, anche di altro
proprietario, purchè la cessione del diritto di struttamento (in volume od in
superficie di piano) risulti da convenzione trascritta, modificabile solo con
autorizzazione comunale. E' ovvio che la concessione è ammissibile solo per
lotti che hanno un'edificabilità residue, cioè che sono
"sottoedificati".
6. Nel caso di un lotto
confinante con un "cortile comune" si può considerare area
edificabile anche la "quota" di cortile comune che compete al lotto,
secondo le risultanze di un atto pubblico o di una convenzione tra i
comproprietari interessati. In mancanza di tali atti, si presume che, ai fini
edificatori, il cortile sia ripartito in proporzione, all'estensione dei lotti
che vi hanno accesso.
7. Accorpamento aree. Per
poter accorpare, ai fini del rispetto del lotto minimo o per poter
"rientrare" nell'indice di edificabilità fondiaria, occorre che le
aree interessate dal progetto siano continue e contigue e non separate da
strada (di qualunque tipo) dall'area su cui si vuole localizzare l'intervento.
Occorre, inoltre, che le aree da asservire abbiano la stessa destinazione
urbanistica di quella alla quale vengono accorpate. Non si può, ovviamente,
tener conto, nell'accorpamento, di aree stradali o destinate a strade.
ART. 54 - CORTILI - AMPIEZZA
DEI CORTILI
Per cortile si intende lo
spazio intercluso tra fabbricati o recinzioni, avente la funzione di dare aria
e luce agli edifici che lo circondano o vi si affacciano, appartenenti allo
stesso o a diversi proprietari. L'area libera dei cortili, nelle nuove
costruzioni, non deve essere inferiore ad i/4 della superficie complessiva
delle pareti che la recingono. Tale area s'intende netta dalle superfici in
proiezione orizzontale degli sbalzi esistenti sulle facciate, qualora tali
superfici eccedano il ventesimo dell'area totale del cortile stesso. Il lato
minore dei cortili non potrà mai essere minore di 3,00 mt. Qualunque spazio
libero, anche ad uso di giardini privati, quando vi abbiano necessario
prospetto locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda
le disposizioni del presente regolamento relative alle dimensioni dei cortili
stessi. Le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono
essere realizzate in deroga a queste norme.
ART. 55 - POZZI DI LUCE O
CHIOSTRINE
Pozzo luce o chiostrina è
l'area libera scoperta, delimitata da edifici lungo tutto il perimetro, che
serve ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili, cioè non destinati
alla permanenza delle persone. Le chiostrine o pozzi di luce sono di norma
vietati; potranno essere tollerati in caso di comprovata necessità. E' permessa
la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale,
stanze da bagno, corridoi, esclusa ogni altra destinazione di ambienti anche ai
piani terreni. Ogni chiostrinadeve avere un'area libera al netto di qualsiasi
sporgenza, uguale ad un ventesimo della somma delle superfici dei mui che
limitano, e la normale, misurata tra una finestra ed il muro opposto, non dovrà
essere inferiore a m.3,00. Le chiostrine devono essere facilmente accessibili
per la pulizia necessaria e devono, altresì essere pavimentate. La superficie
minima delle chiostrine dovrà essere di 4,00 mq. Le opere per il superamento
delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga a queste
norme.
TITOLO IX ULTERIORI NORME SULLE CARATTERISTICHE
EDILIZIE
ART. 56 - NORME PER LA COSTRUZIONE DI PIANI
ATTICI
1. Sono piani attici
quelli che posseggono i seguenti requisiti:
- essere situati subito
sopra "i piani normali";
- essere in tutto o in
parte arretrati (vedi comma secondo);
- disporre di un terrazzo
al piano, formato nella zona di arretramento;
2 - sono ammessi dei
piani in attico, purchè rispecchino le seguenti caratteristiche:
- debbono rientrare nel
limite di cubatura consentita per ciascuna zona;
- debbono ricoprire una
superficie non superiore ai 2/3 della superficie coperta del piano sottostante;
- sul fronte stradale e
sui confini di proprietà debbono essere arretrati di almeno mt.3;
- nelle fronti ove non si
effettui l'arretramento, l'altezza dell'attico è valutata ai fini della
determinazione della distanza dai confini e dagli edifici adiacenti;
- nei casi di attici a
confine di proprietà si potrà consentire la eliminazione dell'arretramento
quando venga risolto in maniera unitaria il collegamento tra i due fabbricati.
ART. 56 BIS - MANSARDE
Per mansarda si intende
l'ultimo piano abitabile di un edificio, ricavato sopra il piano d'imposta
dell'ultimo solaio orizzontale e nella sagoma del tetto, il quale può assumere
anche forme diverse da quelle tradizionali (a capanna o a padiglione). Può
essere adeguatamente finestrata dalle falde inclinate onde illuminare ed aerare
i vani sottotetto.
ART. 56 TER - VOLUMI
TECNICI
Sono volumi tecnici quei
volumi strettamente connessi alla funzionalità degli impianti tecnici,
indispensabili per assicurare il confort abitativo degli edifici, strettamente
necessari a contenere e consentire l'accesso a quella parte degli impianti
tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti
stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio, realizzabile nei limiti
imposti dalle norme urbanistiche.
TITOLO X NORME
SULL'ASPETTO DEI FABBRICATI
ART. 57 - UNITA' FORMALE
DEGLI EDIFICI E SALVAGUARDIA ARCHITETTONICA
Tutti gli organismi
architettonici, nonchè i fabbricati comunque soggetti alla pubblica vista,
debbono presentare un aspetto formale appropriato al carattere e all'uso
dell'edificio stesso, nonchè alla zona in cui sorgono, e tale da corrispondere
alle esigenze del decoro edilizio del centro urbano e/o dell'ambiente non
antropizzato.
La tipologia edilizia
deve essere coerente e congrua con la destinazione d'uso dichiarata, in caso
contrario, a giudizio della C.E., il progetto poprebbe constrastare con il presente
articolo.
Le fronti esterne, gli
infissi, le coloriture, ecc. di ciascun edificio, anche se di più proprietari,
devono rispondere ad una precisa unità di concetto non solo nell'architettura
ma anche nei colori.
ART. 58 - SALVAGUARDIA AMBIENTALE
DELL'AGGREGATO URBANO
Tutti gli interventi
edilizi pubblici e privati di riuso e le opere di arredo urbano dovranno essere
ispirati al concetto di recupero degli elementi esistenti, nel maggior rispetto
possibile della organicità della costruzione e delle peculiarità delle zone già
edificate. In particolare, nelle ristrutturazioni gli elementi costruttivi
principali saranno conservati, con speciale riferimento ad archi e volte, a
meno che non si documenti esaurientemente il loro stato di fatiscenza
irreversibile. Tutti i volumi edilizi nuovi o ristrutturati, a qualunque
utilizzazione siano adibiti, dovranno presentare un aspetto formale appropriato
al carattere della zona in cui sorgono, nel rispetto dei valori ambientali del
paese. I mui di nuova costruzione, o rinnovati, compresi i muri di cinta o
muretti di recinzione e quelli che comunque siano visibili da vie o spazi
pubblici, debbono essere intonacati o tinteggiati salvo nel caso che, per il
materiale impiegato, non richiedano intonaco. L'aspetto esterno dei fabbricati
deve essere tale che non turbi
l'estetica dell'abitato e del paesaggio circostante. Non si possono costruire
nè conservare latrine o condutture di latrine, di camini, di stufe e simili,
sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici e neppure costruire
latrine esterne nei cortili.
TITOLO XI SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE
ART. 59 - BALCONI,
AGGETTI E SPORGENZE
Le finestre di nuove
costruzioni prospicenti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore
a mt. 2, se la via o piazza è munita di marciapiede e a mt. 4, se ne è priva, e
le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all'esterno, nè
dar luogo ad alcun risvolto od ingombro rispetto al filo del fabbricato.
Le cornici di coronamento
e le grondaie dei tetti, comprese le docce, non possono avere una sporgenza
superiore a mt. 0,80 dal filo del fabbricato.
Tale norma non si applica
nei casi di recupero edilizio. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici,
compresi entro l'altezza di mt. 2,70, non possono sporgere più di 12 cm. oltre
il filo del fabbricato, mentre ad un'altezza superiore potranno sporgere fino a
20 cm.
L'eventuale rivestimento
della base dell'edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i
cm.5
Al di sopra di 2,70 mt.
dal piano del marciapiede o di mt.4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede
non esista, può essere consentita la costruzione di balconi e/o terrazzini
pensili, aperti o chiusi (bow windows), sporgenti dal filo del fabbricato non più
di 1/8 della larghezza dello spazio pubblico antistante o, comunque, mai oltre
i mt.1,50. In casi eccezionali, per edifici pubblici, destinati al culto o di
particolare valore estetico, l'A.C. potrà, sentita la C.E., rilasciare la
concessione per sporgenze maggiori per strutture in oggetto. Sono vietate in
ogni caso la costruzione di camini, stufe, canne fumarie e simili, sporgenti
dai muri a filo stradale.
ART. 60 - TENDE
AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO.
L'A.C. può permettere
l'apposizione, alle porte ed alle finestre, di tende aggettanti sullo spazio
pubblico dietro pagamento della relativa tassa o con l'osservanza delle
condizioni che riterrà di imporre nei singoli casi. Le tende, le loro appendici
ed i loro meccanismi, non possono essere posti ad altezze inferiori a m.2,20
dal marciapiede. Sono proibite le appendici verticali verticali, anche di tela
o guarnizioni di frangia che scendano al disotto di mt.2,30 dal suolo.
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata
quando queste non siano mantenute in ottimo stato o perfettamente pulite, o
quando ostacolino il libero transito.
ART. 61 - TETTORIE E
PENSILINE
Per collocare tettorie o
pensiline sulle facciate, occorre una autorizzazione speciale e devono essere
osservate le prescrizioni che, di volta in volta, sono stabilite dall'A.C.
sulla base di singoli sovraluoghi.
Tali tettoie o pensiline
devono essere costruite con le stesse norme fissate per i balconi; devono
inoltre essere collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i
cartelli della toponomastica stradale ed altri di interesse pubblico. Le
autorizzazioni rilasciate sono revocabili in ogni tempo per ragioni di pubblico
interesse. L'A.C. stabilisce caso per caso le prescrizioni in ordine alla
qualità e natura dei materiali, tenuto conto della architettura o
dell'ubicazione del fabbricato e, per la forma, della sporgenza e di ogni altro
particolare.
TITOLO XII NORME SUL DECORO DELL'EDILIZIA
ART.62 - CANALI E TUBI
PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
I condotti per le acque
di scarico dei tetti devono essere in numero sufficiente e di diametro
conveniente per smaltire la pioggia. Nel caso che siano applicati esternamente
ai muri perimetrali devono avere la parte terminale, per l'altezza di mt. 2,50
dal suolo, in materiale resistente. Nelle nuove costruzioni prospicenti spazi
pubblici, la parte terminale esterna non è consentita e le tubazioni dovranno
pertanto essere incassate per un'altezza minima di mt.2,50. I condotti non
devono avere ne aperture nè interruzioni di sorta nel loro percorso. Tutte le
giunzioni dei tubi di scarico devono risultare perfettamente impermeabili. I
proprietari delle case hanno l'obbligo di mantenere in perfetto stato, tanto i
canali di gronda quanto i tubi di scarico. I tubi debbono essere isolati dalle
pareti delle rispettive incassature. Le acque piovane dei tetti, o quelle
provenienti dalle corti e giardini, devono essere incanalate o convogliare
nelle fogne stradali, a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali servono,
mediante apposite condutture. Dette condotte debbono essere costruiti con tubi
a tenuta idraulica, secondo le disposizioni, forma e pendenza che verranno
prescritte dal Comune. Qualora sia modificata la sede e la forma della fogna
pubblica, i proprietari di fognoli privati che vi fanno capo, sono obbligati a
modificarli o trasferirli a loro spese secondo le esigenze della nuova opera
comunale. Nei canali e nei tubi di scarico delle acque piovane è vietato
immettere acque luride.
ART. 63 - SISTEMAZIONE E
RECINZIONE DELLE AREE SCOPERTE
Tutte le aree annesse ai
fabbricati, fronteggianti vie o piazze aperte al pbblico transito, devono
essere delimitate con recinzioni rispondenti al decoro cittadino ed alle
esigenze della viabilità. Ove ragioni di decoro o di sicurezza lo rendano
consigliabile, l'A.C. può ordinare che siano recintate anche aree sgombre da
fabbricati. I divisori dei giardini e dei cortili, visibili da aree pubbliche,
devono avere altezza non superiore a m.2,00 comprensiva della parte muraria, al
netto di eventuali cancellate o reti metalliche sovrastanti e devono essere
rispondenti alle esigenze del decoro cittadino. I cortili e le aree libere
interposte fra i fabbricati debbono essere forniti, lungo i muri dei fabbricati
stessi, di un marciapiede con pavimentazione impermeabile di larghezza non
inferiore a mt. 1,20 e la rimanente superficie convenientemente sistemata. Devi
essere inoltre provveduto al regolare scolo delle acque meteoriche. Le aree
fabbricabili devono essere tenute in perfetto ordine e pulizia, ben sistemate e
possibilmente seminate a prato. L'A.C. può vietare che determinate aree
fabbricabili ricevano, sia pure provvisoriamente, estinazioni contrasanti con
il decoro, l'estetica della zona o la sicurezza e l'igiene.
ART. 64 - TABELLE
STRADALI - APPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DEI NUMERI CIVICI.
I privati sono obbligati
a permettere che il Comune apponga ai loro edifici e vi mantenga le tabelle
toponomastiche stradali, i numeri civici ed ogni altro cartello indicatorio
relativo al transito, alla sicurezza pubblica, nonchè:
a) piastrine e capisaldi
per indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti;
b) mensole, ganci, tubi e
sostegni per illuminazione pubblica, orologi elettrici, avvisatori elettrici
stradali e loro accessori;
c) quanto altro di
pubblica utilità quali cartelli di segnaletica stradale, ecc.
Tutti gli apparati di cui
sopra saranno collocati con la dovuta cura e particolare riguardo all'estetica
in modo da non deturpare gli edifici. La spesa, tanto per l'apposizione che per
la conservazione di quanto sopra elencato, è a carico del Comune. I privati
sono tenuti a rispettare le tabelle, i numeri, i cartelli e quanto altro,
essendo vietato di coprirli o di nasconderli; qualora vengano distrutti o
danneggiati per fatto imputabile ai privati stessi, questi sono tenuti a
ripristinarli entro 10 giorni dall'intimazione. Trascorso tale termine, vi
provvederà il Comune a totale spesa del responsabile. Il proprietario, prima di
iniziare qualsiasi lavoro nella parte della fronte di un fabbricato sulla quale
siano apposti targhe, indicatori od apparecchi di cui sopra, dovrà darne avviso
all'A.C., il quale prescriverà i provvedimenti del caso. Il proprietario è
tenuto inoltre a riprodurre il numero civico, in modo ben visibile e secondo le
precise norme che verranno impartite dall'A.C., sulle mostre o tabelle
applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete
destinata alla targhetta. Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione
del numero civico nel modo prescritto, vi provvede d'ufficio il Comune, previa
intimazione, a totali spese del proprietario. In caso di costruzione di nuovi
fabbricati o di apertura di nuove porte esterne di accesso, per modificazioni
ai fabbricati esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero
civico da applicare alle nuove porte e collocare la relativa targhetta, secondo
le prescrizioni comunali.
ART. 65 - CONDUTTURE
AEREE
Le condutture aeree di
qualsiasi specie ed i relativi sostegni devono essere collocati con particolare
riguardo all'estetica in modo che non siano deturpate le facciate degli
edifici, le vie e le piazze. L'A.C., sentita la C.E. e, per le zone soggette a
tutela paesistica, l'Ufficio Tutela del Paesaggio, può dettare speciali cautele
e prescrizioni, agli enti erogatori dei pubblici servizi (TELECOM, ENEL, ecc.),
compreso il divieto di costruire condutture aeree (si veda anche l'art. 70 del
presente R.E.).
ART. 66 - COMIGNOLI E
SOVRASTRUTTURE VARIE
I comignoli o fumaioli
non possono essere collocati a distanza minore di un metro dalla fronte della
casa verso la strada e devono essere solidamente costruiti. Essi saranno,
inoltre, possibilmente, raggruppati per il loro migliore aspetto e sopraelevati
sulla copertura di almeno un metro, o di quelle maggiori altezze prescritte in
casi speciali da altre disposizioni o giudicate necessarie dall'A.C., in modo
da evitare in ogni caso che le esalazioni di fumo abbiano ad arrecare danno o
molestia agli edifici vicini. E' vietato collocare e fare sboccare esternamente
alla facciata dei fabbricati tubi o condotti di scarico dei prodotti della
combustione di camini, caloriferi ecc. e del vapor d'acqua. Inoltre tutte le
colonne montanti per distribuzione di gas,acqua potabile e corrente elettrica
debbono, salvo casi di constatata impossibilità, essere incassate nei muri, e
collocate all'interno dei fabbricati e nei cortili. E' vietato sistemare i
serbatoi d'acqua sui tetti e sui terrazzi, e comunque in parti esterne ai
fabbricati.
ART. 67 - FINESTRE DEI
SOTTERRANEI E SEMINTERRATI SU PUBBLICHE VIE
Le finestre dei
sotterranei possono essere aperte nello zoccolo del fabbricato e munite di
opere di protezione opportune. Possono essere, altresì, realizzate bocche di
lupo anche orizzontali, nel rispetto del successivo art. 68.
ART. 68 - OCCUPAZIONE DEL
SUOLO O DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO
L'A.C. può consentire,
per ragioni di pubblico interesse, la occupazione del suolo stradale epr
costruzioni, quando non ne derivi pregiudizio al decoro della zona e sempre che
lo consentano le condizioni della proprietà confinante e le esigenze della
viabilità. L'A.C. può, inoltre, consentire la creazione di intercapedini
coperte sotto il suolo stradale.
L'A.C. può, inoltre,
consentire l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale con impianti per
servizi pubblici di trasporto e con canalizzazioni idriche, elettriche e
simili. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le cautele e norme che
gli saranno prescritte. In ogni caso è dovuto un canone per l'uso del suolo e del
sottosuolo nonchè l'eventuale tassa di occupazione degli spazi e delle aree
pubbliche e gli oneri previsti dalle disposizioni in materia fiscale vigenti.
ART. 69 - MANOMISSIONE
DEL SUOLO STRADALE
E' vietato eseguire scavi
o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per
piantarvi pali, per immettere o restaurare condutture del sottosuolo, per
costruire o restaurare fogne e per qualsiasi altro motivo, senza speciale
autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le norme da osservarsi nella
esecuzione dei lavori. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al
pagamento della relaiva tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella
tesoreria comunale, sul quale il Comune si rivarrà delle eventuali penali e
delle spese non rimborsate dall'interessato. Il restauro del pavimento
stradale, dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare
dell'autorizzazione è eseguito dal Comune, a spese del titolare stesso.
ART. 70 - APPOSIZIONE DI
PALIFICAZIONI.
L'A.C. ha facoltà di
vietare, nell'ambito del perimetro urbano, la apposizione di palificazioni per
il sostegno di cavi aerei elettrici e telefonici e di richiedere agli enti
erogatori la realizzazione delle linee distributrici in cavo sotterraneo.
TITOLO XIII SULL'ALTEZZA
E SUI DISTACCHI
ART. 71 - ALTEZZA MINIMA
E MASSIMA DELLE COSTRUZIONI.
L'altezza minima e
massima delle costruzioni sono quelle fissate dalle N.T.A. del P.U.C. per ogni
zona omogenea, in relazione ai diversi modi di trasformazione urbanistica ed
edilizia prevista.
ART. 72 - DISTANZA DEI
FABBRICATI DAI CONFINI
1. Chiamasi distanza dai
confini la distanza minima tra la proiezione dell'edificio misurata tra i punti
di massima sporgenza (escludendo i balconi, gli sbalzi e le pensiline) e la
linea di confine del lotto.
2. Le distanze minime dei
fabbricati dai confini di proprietà si determinano misurando la distanza
dell'edificio dai confini di proprietà nel punto pù stretto al netto degli
eventuali corpi aggettanti.
3. Tale distanza deve
essere verificata in ogni punto dell'edificio e misurata radialmente e
orizzontalmente.
4. L'art. 873 del Cod.
Civile riconosce alle norme contenute nei regolamenti locali (nel caso R.E.) la
possibilità di stabilire distanze maggiori fra le costruzioni e quindi dai
confini, di quelle stabilite dal c.c. e anche di inibire la costruzione a
confine.
5. Ai fini
dell'osservanza della norma sulle distanze, la nozione di costruzione non si
identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non
completamente interrata avente i requisiti della solidità, della
immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o
collegamento fisso con una preesistente fabbrica, e ciò indipendentemente dal
livello di posa e di elevazione, dai caratteri del suo sviluppo aereo,
dall'uniformità e continuità della massa e del materiale impiegato per la sua
realizzazione.
6. Per la possibilità di
realizzare opere dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche, in
deroga alle distanze minime previste dalle N.T.A., nelle singole zone, si
richiama l'art. 3 della legge 09.01.1989, n. 13 e le altre disposizioni
legislative.
7. La dividente grafica
delle singole zone, cosi come perimetrate dalla catografia del P.U.C., è da
ritenersi un confine virtuale, ai fini della determinazione delle distanze.
ART. 72.1 - DISTANZE
MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETA'
Il presente R.E.
stabilisce, di norma, in metri 4, per le nuove costruzioni, la distanza dal confine
di proprietà. Può essere ammessa l'edificazione in aderenza al confine di
proprietà, soprattutto, se preesiste parete o porzione di parete in aderenza
senza finestre, o in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati
da realizzare in aderenza. La facoltà di costruire in aderenza o in appoggio e
l'applicabilità del principio della prevenzione debbono ritenersi salve, in
quanto è prevista la facoltà di costruire in aderenza. Poichè, quindi, a
seconda delle zone (vedi), le N.T.A. consentono anche di costruire in aderenza
sul confine, il primo costruttore ha la scelta tra l'osservanza della distanza
regolamentare o la realizzazione della costruzione fino ad occupare l'estremo
limite del confine, con la conseguenza che il vicino, che intende a sua volta
edificare, ha la possibilità o di chiedere la comunione del muro e, quindi,
costruire in aderenza, ovvero di costruire alla distanza, prevista dalla norma
regolamentare, dalla costruzione esistente. Si fa presente, poi, che nel caso
di un muro indiviso, la distanza va misurata con riferimento alla faccia del
muro comune prospiciente l'immobile dal quale viene esercitata la veduta, e non
della linea mediana in quanto la comproprietà si estende ad ogni singola
particella dell'immobile. Nel caso di sopraelevazione dell'edificio, la
distanza dal confine va determinata con riferimento alla costruzione
preesistente, anche se la sopraelevazione stessa superi in altezza il
fabbricato del vicino. La prescritta distanza dal confine di proprietà va osservata
anche per la costruzione di autorimesse, atteso che le costruzioni accessorie
vanno assimilate, ai fini del rispetto delle distanze, a quelle principali, a
servizio delle quali vengono poste in essere. Non essendo prevista una
specifica normativa sulla apertura di vedute di un edificio, non è applicabile,
per l'apertura di vedute verso il confine, il principio della prevenzione in
base al quale il proprietario del fondo che costruisca per primo può ubicare
l'edificio rispetto al confine nella posizione che ritiene più opportuna.
Conseguentemente, nel caso specifico, chi costruisce per primo deve tenere le
vedute a distanza non inferiore a mt. 1,50 dal confine, anche se il fondo confinante non sia edificato.
ART. 72.2 - DISTANZA
DELLE SCALE ESTERNE
Le scale esterne degli
edifici sono da ritenersi parti strutturali degli edifici stessi e vanno prese
in considerazione, ai fini del calcolo delle distanze, soltanto nel caso in cui
le scale stesse sporgono dalle facciate o dai muri perimetrali esterni a prescindere
dalle loro entità o dimensioni.
Ai fini, poi,
dell'osservanza delle distanze legali il criterio distintivo è dato, non già
dal carattere principale od accessorio dell'opera, bensi ed esclusivamente
dall'oggettiva idoneità dell'elemento costruttivo a determinare, per la sua
struttura, entità e ubicazione, intercapedini dannose o pericolose.
Tali distanze vanno
misurate tra gli edifici che si fronteggiano in misura orizzontale tra le
faccie esterne dei muri relativi. Conseguentemente queste non sono applicabili
nel caso in cui i fabbricati siano disposti ad angolo e non abbiano parti tra
loro contrapposte, atteso che la finalità fondamentale della regolamentazione
delle distanze è intesa ad evitare dannose intercapedini ed effetti negativi
sull'assetto degli edifici.
Rampe e
pianerottoli delle scale esterne sui fondi confinanti.
Per le rampe e i
pianerottoli delle scale esterne che consentono di affacciarsi sul fondo del
vicino va osservata, tra la linea esteriore dei relativi muri da cui si
esercita la veduta e la linea di confine del fondo finitimo, la distanza
scritta dalla normativa dello strumento urbanistico o, in mancanza, la distanza
è di mt.1.50, ai sensi dell'art. 905 c.c.
ART. 72.3 - FATTISPECIE
SULLE DISTANZE.
a) Muro di contenimento
Il terrapieno recintato
con muri di contenimento costituisce costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c.
Il muro di contenimento
di un terrapieno può essere considerato come "costruzione", agli
effetti della disciplina delle distanze, quando consista in un manufatto, ossia
in un'opera edilizia programmata, giacchè soltanto rispetto a questo si pone
l'esigenza della verifica della loro attitudine a creare intercapedini nocive.
b) Sopraelevazioni
Le norme disciplinanti la
distanza tra fabbricati, da osservare in sede di rilascio di concessione di
costruzione, sono applicabili anche nel caso di sopraelevazione di un
fabbricato preesistente
ART. 72.4 - COMPUTO DELLE
DISTANZE.
A) Sporgenze, rientranze,
balconi.
1. Nel calcolo delle
distanze fra costruzioni non deve tenersi conto di quegli sporti che non siano
idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in
sporgenze di limitata entità con funzione meramente decorativa o di rifinitura,
mentre vengono in considerazione le sporgenze costituenti per il loo carattere
strutturale e funzionale veri e propri oggetti implicanti perciò un ampliamento
dall'edificio in superficie e volume come appunto i balconi formati da solette
aggettanti anche se scoperti di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza
e sviluppate lungo il fronte di tutto o in parte dell'edificio.
2. La funzione stessa
delle distanze tra gli edifici impone di considerare le distanze - ossia i
segmenti di perpendicolare - reciprocamente condotte dai punti delle rette
congiungenti i punti di massima sporgenza dei lati di ognuno degli edifici
considerati, e quindi in particolare di non tener conto delle rientranze nelle
pareti.
b) Opere di ricostruzione
La ricostruzione di un edificio
posto a distanza inferiore a quella legale può essere effettuata alla stessa
distanza preesistente ma fino all'altezza originaria; per la parte del nuovo
edificio che eventualmente ecceda questa altezza occorre osservare la distanza
prevista dalle norme.
ART. 73 - DISTACCO TRA
GLI EDIFICI
1. E' la distanza
misurata, come all'articolo precedente, tra gli edifici prospicenti emergenti
al suolo.
2. Ai fini delle
distanze, non viene considerata la posizione relativa ai piani interrati o
seminterrati, purchè realizzati secondo le norme delle N.T.A. del P.U.C.
3. La distanza richiesta
tra edifici è indicata negli articoli relativi alla disciplina di ogni singola
zona o sottozona.
4. Tali distanze sono
derogabili solo con piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, purchè
(munito di un planovolumetrico) e nelle zone per attrezzature pubbliche o di
uso pubblico.
5. Le distanze vanno
osservate anche se tra gli edifici non è interposto confine di proprietà e
anche tra pareti di uno stesso edificio e anche in presenza di accordi diversi
tra i proprietari.
6. Le distanze non vanno
osservate quando gli edifici siano disposti ad angolo e non abbiano pareti tra
loro contrapposte o si fronteggino in minima parte.
7. La distanza minima di
mt. 8 tra pareti fronteggiantesi sussiste anche quando una sola delle pareti è
finestrata.
8. L'art. 5 del D.A.
20.12.1983, n. 2266/U, prevede che, tra pareti antistanti, di cui almeno 1
finestrata, debba osservarsi la distanza minima assoluta di mt. 8. Chi,
pertanto, vuole costruire nel rispetto di distanze dal confine, inferiori a mt.
4, là dove consentite dalle N.T.A., non potrebbe, tuttavia, non essere tenuto
ad osservarla, se nella proprietà contigua preesistente una costruzione che
disti quattro metri dal confine; e se poi la costruzione si trova ad una
distanza inferiore, la distanza deve essere tale da assicurare l'osservanza di
quella minima di otto metri.
9. Per quanto riguarda la
distanza tra pareti non finestrate, valgono le norme del Codice Civile.
10. Nel caso di sopraelevazione,
la fronte di essa va arretrata di tanto quanto è necessario per il rispetto
della distanza minima prescelta, anche se l'edificio esistente è a distanza
inferiore, salvo che ciò non comporti l'impossibilità tecnica della
sopraelevazione stessa.
11. Per quanto riguarda
la possibilità di riduzione della distanza minima prevista per le pareti
finestrate, tale distanza può ridursi a quella disposta dal Codice Civile per
conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto
urbano già definito, per evitare l'inutilizzazione delle aree inedificate o
risultanti libere in seguito a demolizione e per consentire le sopraelevazioni,
qualora si estendano sul fronte stradale o in profondità per una lumghezza
inferiore a 20 mt.
12. Detta deroga può
essere applicata, previo parere favorevole della C.E., qualora il rispetto
delle distanze tra pareti finestrate comporti l'inutilizzazione dell'area o una
soluzione tecnica inaccettabile.
13. Al fine di migliorare
le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, è consentita l'apertura di
finestre nei vani privi di luci dirette a distanze inferiori a quelle sopra
indicate, purchè nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice Civile.
TITOLO XIV - PRESCRIZIONI
DI CARATTERE SPECIALE
ART. 74 - TUTELA DELLE
BELLEZZE NATURALI E AMBIENTALI.
Nelle zone soggette a
vincolo per la tutela delle bellezze naturali e ambientali, devono essere
osservate le norme relative a tali vincoli, oltre alle disposizioni del
presente R.E. e delle norme di attuazione del P.U.C. e della S.B.A.A.A.S.
Ai sensi della legge n°
431/85 (decreto Galasso), si intendono sottoposti (ope legis) a vincolo
paesistico:
a) i fiumi, i torrenti e
i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11.12.33,
n. 1775 e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;
b) i parchi e le riserve,
nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
c) i boschi e le foreste;
d) le aree assegnate alle
Università agrarie e le zone gravate da usi civici.
Gli interventi, in tali
zone, dovranno essere sottoposti al visto preventivo dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio.
ART. 74 BIS - OPERE DI
INTERESSE STORICO, MONUMENTALE O AMBIENTALE, CONSERVAZIONE DI STEMMI, ISCRIZIONI
LAPIDARIE E OGGETTI D'ARTE, COLLOCAZIONE DI STATUE, LAPIDI ECC. ALL'ESTERNO
DEGLI EDIFICI.
Per le opere di interesse
storico, ambientale o monumentale valgono le disposizioni della legge 1° giugno
1939, n. 1089. La rimozione, temporanea o definitiva, di stemmi, iscrizioni
lapidarie, oggetti d'arte, dovrà essere sempre preventivamente denunziata
all'A.C., che può intimare la conservazione in luogo da determinarsi, o che può
vietarla per riconosciuto valore storico o artistico, sentita la C.E. e salvi i
provvedimenti della competente Autorità. All'esterno degli edifici non potranno
collocarsi statue, medaglioni, lapidi, memorie ecc. senza averne ottenuta
regolare autorizzazione dall'A.C.
ART. 74 TER -
RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO - ARTISTICO.
Oltre quanto prescritto
dall'art. 43 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089 circa l'obbligo
della denuncia all'Autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di
presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico-artistico, il
committente, il direttore dei lavori o l'assuntore sono tenuti a segnalare
immediatamente al Sindaco i ritrovamenti del medesimo interesse che dovessero
verificarsi nel corso dei lavori. Analoga segnalazione deve essere fatta in
caso di reperimento di ossa umane. L'A.C. potrà disporre quei provvedimenti che
ritenesse utile prendere, in conseguenza di tali scoperte, in attesa
dell'intervento delle Autorità competenti.
ART. 74 QUATER -
APPOSIZIONE DI INSEGNE O MOSTRE
L'apposizione anche
provvisoria di insegne, mostre, anche luminose. vetrine di botteghe e cartelli
indicanti la denominazione di ditte e l'esercizio di arti, mestieri,
professioni o industrie, nonchè la apposizione di qualunque oggetto, che, a
qualsiasi scopo, voglia esporsi od affiggersi all'esterno di fabbricati, è
subodinata all'autorizzazione dell'A.C. Le mostre e le vetrine non debbono
alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio e
debbono essere contenute nel perimetro dei vani. Gli aggetti delle mostre non
sono di regola permessi nel perimetro urbano; nelle altre zone non debbono
oltrepassare i cm.20 dall'allineamento stradale. Può essere consentito di
apporre insegne a bandiera, di limitata sporgenza, solo quando queste non
rechino disturbo alla viabilità e non turbino il decoro dell'ambiente. Le
autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate quando le mostre, le
vetrine e le insegne non siano mantenute in perfetto stato e quelle luminose
non funzionino regolarmente. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso
in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità. Sono proibite le insegne e mostre
dipinte direttamente nei muri o su cartelli in lamiera. Non si possono eseguire
sulle facciate delle case o su altri muri esposti alla pubblica vista, murales,
dipinture figurative ed ornamenti di qualunque genere e restaurare quelli
esistenti, senza la preventiva autorizzazione dell'A.C.
ART. 75 - APPOSIZIONE DI
CARTELLI E DI OGGETTI DI PUBBLICITA'
E' proibito collocare
oggetti e merce di qualsiasi genere fuori dai negozi e dai laboratori
artigianali. E' in facoltà dell'A.C. concedere l'autorizzazione per
l'esposizione di oggetti luminosi a scopo di pubblicità, nonchè l'affissione di
cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, pitture, pubblicità su teloni e simili.
La pubblicità mediante cartelloni su sostegni posti sopra terreni di proprietà
privata, ma visibili dalle aree pubbliche di circolazione, è vietata. Le
insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie, esposti senza
licenza, ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni, salve ed impregiudicate
le sanzioni penali, sono rimosse d'ufficio a spese dei trasgressori e, ove
questi non siano noti, a spese dei proprietari dell'immobile su cui sono state
apposte, previa diffida.
ART. 75 BIS - PUBBLICITA'
SULLE STRADE
Art. 75 bis. 1 -
Definizione dei mezzi pubblicitari.
1. E' da considerare
"insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con
materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si
riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia
per luce propria che per luce indiretta.
2. E' da qualificare
"sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi
illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare,
illumina aree, fabbricati, monumenti, manifatti di qualsiasi natura ed
emergenze naturali.
3. Si definisce
"cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura
di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri
elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini
diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera
"manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di
qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandiscici, posto in opera su strutture murarie o su altri
supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non
può essere luminoso ne per luce propria nè per luce indiretta
5. Si considera
"striscione, locandina e stenderda" l'elemento bidimensionale
realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di
una superficie di appoggio o, comunque non aderente alla stessa, finalizzato
alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere
luminoso per luce indiretta
6. E' da considerare
"segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie
stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di
simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici.
7. E' da qualificare
"impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato
alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non
individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna, nè come
cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico. Può essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
8. Nel termine generico
"altri mezzi pubblicitari", indicato negli articoli successivi, sono da
ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni
orizzontali, reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni,
locandine e stendardi.
Art. 72 bis.2 -
Dimensioni dei cartelli pubblicitari.
1. I cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato non devono superare
la superficie di 6 mq. ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso
di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 mq.; se
installati entro i centri abitati sono soggetti alla limitazione, consistente
in una superficie massima di 3 mq.
2. Il limite di
superficie di cui al comma precedente viene ridotto da 6 a 3 mq. se i cartelli
e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle
strade, fuori dal centro abitato, entro la distanza di 5 km. dal cartello di
indicazione del centro abitato.
Art. 75 bis.3 -
Caratteristiche dei cartelli non luminosi
1. I cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e
resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di
sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del
vento, saldamnte realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli
elementi.
3. Qualora le suddette
strutture costituiscono manufatti, la cui realizzazione e posa in opera è
regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento
degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro
dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice della strada.
4. I cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può
essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere
limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può
comunque, superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altri mezzo
pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei
cartelli o degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni
suo punto, ad una quota superiore di 1.5 m. rispetto a quella della banchina
stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
Art. 75 bis.4 -
caratteristiche dei cartelli luminosi e dei mezzi pubblicitari luminosi.
1. Le sorgenti luminose,
i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri
abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita
l'installazione, non possono avere luce nè intermittente, ne di colore rosso,
nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq., o che comunque
provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose,
i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma
regolare che in ogni caso non può essere di disco o triangolo.
3. La croce rossa
luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto
soccorso.
4. Entro i centri abitati
si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.
Art. 75 bis.5 -
Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.
1. Lungo o in prossimità
delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di
manifesti come definiti nell'articolo 75 bis.1.
2. Il posizionamento di
cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in
prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere
autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime riportate dalla
legislazione vigente.
TITOLO XV PRESCRIZIONI IGIENICHE NELLE
COSTRUZIONI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 76 - NORMATIVA
IGIENICO - SANITARIA. RINVII
Resta fermo quanto
stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia
igienico-sanitaria ed in particolare dal D.M. 5.7.1975 "Modificazioni alle
istruzioni ministeriali relativamente all'altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" e dagli art. 18 e 19
della L. 27.5.1975, n. 166.
Solo per edifici già
esistenti, sottoposti ad interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione, l'abitabilità potrà essere concessa anche per locali abitativi
aventi altezza media di mt. 2,40. Per gli alberghi e le altre strutture
ricettive, si rimanda alla specifica normativa nazionale e/o regionale. Per le
strutture commerciali, si rimanda anche al piano commerciale per la rete di
vendita. Si richiamano i disposti delle seguenti normative sulla sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e nel cantiere:
- D.P.R. 27.04.1955, n.547,
- D.P.R. 19.03.1956, n. 303,
- D. Leg. 19.09.1994, n. 626;
- D. Leg. 19.03.1996, n. 242;
- D.Leg. 14.08.1996, n. 494.
ART. 77 - COSTRUZIONI SU
SUOLI INSALUBRI
Le costruzioni su suoli,
che siano stati usati come deposito di immondizie, di letame, di residui
putrescibili o altre materie insalubri e che siano, quindi, inquinati, non sono
consentite se non quando tali materie nocive siano state completamente rimosse
ed il sottosuolo sia stato bonificato.
ART. 78 - LOCALI ABITABILI
E' vietato anche nei
fabbricati già esistenti, adibire ad abitazione permanente i locali interrati o
seminterrati.
Può essere consentita per
sotterranei o locali interrati, l'uso di abitazione purchè abbiano i seguenti
requisiti:
a) i muri ed il pavimento
protetti, mediante adatti materiali d'asfalto, intonaci idrofughi, ecc.),
contro l'umidità del suolo;
b) l'altezza libera del
locale fuori terra di almeno metri 0,80, su almeno una parete;
c) le finestre di
superficie superiore a 1/8 della superficie del pavimento, con m. 0,80 di
altezza sul livello del terreno circostante ed aprentesi all'aria libera.
Le stanze da letto
debbono avere una superficie minima i mq. 9 se per una persona e di mq. 14 se
per 2 persone. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere
provvisti di finestra apribile. I locali abitabili non possono avere altezza
netta inferiore a mt. 2,70 di norma. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n.457.
Per i locali ricavati nei
sotterranei o con copertura inclinata, l'altezza media non può essere inferiore
a mt. 2,70, purchè nessuna parte abbia altezza inferiore a mt. 2.
Per ciascun locale
d'abitazione, la superficie illuminata ed apribile complessiva delle finestre
non può essere inferiore a 1/8 della superficie netta del pavimento.
ART. 79 - LOCALI
IGIENICI, CUCINE E DISIMPEGNI
Ogni singolo alloggio di
nuova costruzione deve essere dotato di una stanza da bagno costruita a norma
dell'art. 7, D.M. 5.7.1975.
Il posto di cottura,
eventualmente annesso al locale soggiorno pranzo, deve comunicare ampiamnte con
quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di un impianto di aspirazione forzata
sui fornelli. L'altezza minima di corridoi, disimpegni in genere, bagni,
gabinetti e ripostigli non deve essere inferiore a mt. 2,40.
ART. 80 - SCALE
Per edifici di carattere commerciale,
industriale o destinati a scopi particolari e per particolari tipologie
residenziali il numero e la larghezza delle scale, in base al numero dei piani
e degli ambienti, sono stabiliti di volta in volta, anche in conformità delle
disposizioni di legge. Dalle scale non possono ricevere luce ambienti di
abitazione, cucine, latrine e bagni. Le scale devono ricevere aria e luce
direttamente dall'esterno ad ogni piano. Negli edifici unifamiliari, costituiti
da non più di due piani, la larghezza delle scale può essere ridotta a cm.90.
Dal vano scale si deve accedere agevolmente all'eventuale sottotetto ed al
tetto sovrastante, indipendentemente dal tipo e dal materiale usato per la
copertura. Il vano scale non deve avere alcuna comunicazione con i negozi,
depositi, autorimesse pubbliche o private, officine, o comunque con locali non
destinati ad abitazione od uffici, salvo deroghe da richiedere caso per caso al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
ART. 81 - PIANI TERRENI
I piani terreni possono essere
adibiti ad uso negozio, laboratorio e pubblico esercizio, purchè l'attività non
sia in contrasto con la residenza, in conformità della concessione o
autorizzazione edilizia rilasciata. In tal caso, salvo le altre norme vigenti
in materia, devono avere:
a9 altezza minima di mt.
3,00, per le attività commerciali ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n° 303/56,
cosi come modificato dal D. Leg. n. 626/94.;
b) vespai ben ventilati
in tutta la loro estensione.
I piani terreni destinati
ad uso abitazione debbono essere sopraelevati dal piano di campagna almeno mt.
0,30 e soprastare, in tutta la loro estensione, a vespai o solai. Possono
essere utilizzati ad uso abitazione piani terreni posti a quota del piano di
campagna, purchè siano realizzati idonei cunicoli di aereazione ben ventilati e
soprastanti a solai ventilati.
Le autorimezze private
possono essere anche a livello del piano stradale o di campagna ed avere
altezza minima netta non inferiore a mt. 2,00.
ART. 81 BIS - SOPPALCHI
Può essere realizzata la
costruzione di soppalchi, che determinino una altezza minore di quanto
stabilito negli articoli precedenti, sia negli edifici esistenti che in quelli
di nuova costruzione, a condizione che:
a) ciascuna altezza non
risulti inferiore a mt.2,70,
b) la superficie del
soppalco non superi 3/5 della superficie del vano da soppalcare,
c) non siano eretti dei
tramezzi che determinino dei vani ad illuminazione ed aereazione indiretta.
I soppalchi nelle
residenze, potranno essere realizzati con semplice autorizzazione, quando
rispettino le condizioni stabilite dall'art. 5 del presente R.E.
CAPO II - DISPOSIZIONI
SUGLI ISOLAMENTI MISURE CONTRO L'UMIDITA'
ART. 82 - ISOLAMENTO
DALL'UMIDITA'
Le costruzioni destinate
all'abitazione, al lavoro alle
attività produttive debbono essere preservate dall'umidità.
ART. 83 - MISURE CONTRO
L'UMIDITA' DEL SUOLO: PAVIMENTI
I locali abitabili,
realizzati al piano terreno, devono appoggiare su un solaio staccato dal
terreno a mezzo di intercapedine aereata di spessore uguale o maggiore di cm.30
o su vespaio aereato di spessore non inferiore a cm.30. Tutte le murature di
una costruzione debbono essere impermeabilizzate contro l'umidità proveniente
dalle fondazioni.
ART. 84 - MISURE CONTRO
L'UMIDITA' DEL SUOLO: MURATURE
Tutte le murature esterne
di una costruzione, fermo restando quanto disposto dal comma precedente,
devono, altresì, essere isolate dall'umidità del terreno, qualora aderisca alle
murature medesime.
L'impermeabilizzazione
deve essere ottenuta con l'impiego di stratificazioni impermeabili multiple o
mediante l'uso di lamine impermeabili continue.
ART. 85 -
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE PIANE
In caso di copertura
piana di una costruzione o di parte di essa, la copertura medesima deve essere
impermeabilizzata con l'impiego di stratificazioni impermeabili o lamine
impermeabili continue secondo le più moderne tecnologie. Tale
impermeabilizzazione è d'obbligo anche per le verande, balconi e simili.
ART. 86 RINVIO ALLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA VIGENTE
Tutte le costruzioni o le
porzioni di queste comprendenti locali rientranti tra i locali abitabili,
debbono presentare un coeficiente di trasmissione totale e globale tale da
assicurare a detti locali una temperatura compresa tra i 18 e i 20 C,
realizzato con apposito impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale.
Sono richiamati esplicitamente tutte le norme e gli obblighi di cui alla legge
09.01.1991, n° 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia", nonchè il regolamento di attuazione
(D.P.R. 26.08.1993, n.412).
ART. 87 - NORME
SULL'ISOLAMENTO TERMICO
Il Comune di ITTIREDDU
agli effetti dell'applicazione della legge 09.01.1991, n. 10, appartiene alla
zona climatica "D" fissata con D.M. 07.10.1991 e riportata nel D.P.R.
26.08.1993, n. 412, con 1511 gradi/giorno. Ai fini dell'applicazione delle
norme sull'isolamento termico, si intende:
a) per
"edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne
che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed
arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno, altri edifici;
b) per "edificio di
proprietà pubblica", un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni,
degli Enti Locali, nonchè di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato
sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi,
compreso quello di abitazione privata;
c) per "edificio
adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge in tutto o in
parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per
"climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad
assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito
dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti
mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove
presenti dispositivi idonei, dell'umidità, della portata di rinnovo e della
purezza dell'aria;
e) per "impianto
termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore,
nonchè gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari;
f) per "impianto
termico di nuova istallazione", un impianto termico installato in un
edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedentemente privo di impianto termico;
g) per "gradi
giorno" di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo
annuale, convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20
°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è
il grado giorno (GG).
ART. 88 - ISOLAMENTO
FONICO
Per tutti i locali devono
essere previsti sistemi di isolamento fonico idonei ed adeguati alle
caratteristiche e alle destinazioni proprie, nonchè alle norme di legge. Si
richiamano le disposizioni del D.P.C.M. 01.03.1991: "Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente eserno" e
della legge 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico". In particolare, si farà riferimento alla successiva tabella:
Limiti
assoluti provvisori di rumore, con riferimento alle zone urbanistiche di cui
all'art. 2 del D.M. 2.4.68, adottati dal D.P.C.M. 1.3.91 (G.U. 08.03.1991, n.
57), espressi in Leq (A) (*)
in dB
ZONIZZAZIONE
URBANISTICA
ore 6-2 ore 22-6
Tutto il territorio
comunale
70
60
Zona A (centro
storico)
65 55
Zona B (di completamento)
e C (di espansione) 60 50
Zona D (di insediamenti
produttivi) 70
70
(*) Leg (A) è il livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, parametro fisico adottato
per la misura del rumore che esprime il livello energetico medio del rumore in
curva A. Per la espressione analitica e per gli altri parametri, nonchè per la
strumentazione e le modalità di misura del rumore, si rimanda agli allegati A e
B del D.P.C.M. 01.03.91
dc = decibel, unità
fisica di misura del livello acustico.
TITOLO XVI - SCARICO
DELLE ACQUE, FUMI E RIFIUTI - NORME PER LE COSTRUZIONI RURALI.
SEZ. I - SCARICO DELLE
ACQUE - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 89 - CLASSIFICAZIONE
DELLE ACQUE
Le acque vanno distinte
nelle seguenti categorie:
a) acque meteoriche;
b) acque nere:
comprendono sia le acque degli scarichi dei lavandini, lavelli, vasche da
bagno, docce, bidet, ed ogni altro accessorio svolgente analoga funzione sia le
acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio, compiuti da
imprese artigiane o commerciali;
c) acque luride: sono gli
scarichi di natura organica dei vasi e delle latrine di qualsiasi tipo;
d) acque inquinanti: sono
quelle che tali sono considerate dalle vigenti normative in materia di
inquinamenti, ai sensi della legge 10.05.1976, n. 319 "Norme per la tutela
delle acque dell'inquinamento" G.U. n. 141 del 29.5.1976 e successive
modifiche ed integrazioni. Si richiamano espressamente i disposti del D. Ass.
della Difesa dell'Ambiente 21.01.1997, n. 34: "Disciplina delle pubbliche
fognature e degli scarichi civili".
ART. 90 - DISCIPLINA
DEGLI SCARICHI
Gli scarichi pubblici e
privati in pubbliche fognature sul suolo in località prive di fognature
pubbliche, sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale emanato in
attuazione della legge 10.5.1976 n° 319 e successive modificazioni.
ART. 91 - POZZI, VASCHE E
CISTERNE PER ACQUA POTABILE
I pozzi, le vasche, le
cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile devono
essere costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo
ecc.e mai, comunque, a distanza minore di mt.30 da questi.
I pozzi devono essere
autorizzati, ai sensi dell'art. 5 del presente R.E.
ART. 92 - EDIFICI
DICHIARATI ANTIGIENICI
L'A.C. ha la facoltà di
intimare al proprietario di procedere al riattamento e adeguamento degli
edifici dichiarati antigienici e inabitali dall'Autorità Sanitaria Locale,
assegnando un congruo termine.
Quando il proprietario
non ottemperi a quanto odinato nel termine assegnato, l'A.C. ha la facoltà di
procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori suddetti.
Qualora l'edificio non
sia recuperabile, l'A.C. ha la facoltà di intimare al proprietario di procedere
alla demolizione dell'edificio, in caso di non ottemperanza, dopo congruo
termine, ha facoltà di procedere alla espropriazione per pubblica utilità o di
ordinare d'ufficio i lavori di demolizione.
SEZ. II - COSTRUZIONI
RURALI
ART. 93 - CONCIMAIE
Non sono ammesse
concimaie all'interno dei centri abitati del Comune.
Le concimaie devono
essere costruite in conformità alle prescrizioni del R.D. 1.12.1930 n° 1862
modificato dalle LL.25.6.1931 n° 925 e dagli art. 233 e segg. del T.U.
27.7.1934 n°1265 e da quanto di volta in volta è disposto dall'Autorità
Sanitaria, nonchè dall'art. 54 del D.P.R. n° 303/1956.
Le concimaie devono distare
dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da qualunque abitazione almeno mt. 30. Le
concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami debbono essere costruiti con il
fondo e le pareti resistenti ed impermeabili ed inoltre debbono essere dotate
di cunette di scolo fino ai pozzetti di raccolta.
ART. 94 - NORME PER LE
COSTRUZIONI RURALI
Le stalle devono
rispettare le norme dell'art. 54 del D.P.R. n° 303/1956 e successive modifiche
e integrazioni. Nei centri abitati e nelle zone di espansione residenziale, allorchè
saranno urbanizzate, non sono ammessi ricoveri per animali. In ogni caso, i
ricoveri di animali e loro annessi devono essere poste ad una distanza non
inferiore a mt. 20 dalla pubblica via.
Le stalle non devono
comunicare direttamente con i locali di abitazione e con i dormitori. Quando le
stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in
modo da impedire il passaggio del gas. Le stalle devono avere pavimento
impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da
raccogliersi in appositi bottini collocati fuori delle stalle stesse secondo le
norme consigliate dall'igiene. Nei locali di nuova costruzione, le stalle non
devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle
abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
Le stalle devono avere un'altezza non minore di mt. 3,00 dal pavimento al
soffitto, una cubatura non minore di mc.30 per ogni capo grosso di bestiame e
di mc. 15 per il bestiame minuto ed inoltre devono essere ben ventilate ed
illuminate. Al ricambio d'aria si provvede con finestre a Wasistas o con altro
idoneo sistema. Le pareti devono essere intonacate a cemento e rivestite con
altro materiale fino all'altezza di mt. 2 dal pavimento. Le magiatoie devono
essere costruite con materiale facilmente lavabile e con angoli lisci e
arrotondati. Le deiezioni ed il letame prodotti da bestiame devono essere ogni
giorno allontanati e portati alle apposite concimaie. I locali destinati ad uso
porcile, conigliera e simili devono essere in ogni caso separati dalle
abitazioni. L'A.C., sentita l'A.S.L., può ordinare che vengano rimosse quelle
cause di insalubrità che si manifestino nei nuclei rurali, siano esse dovute
alla presenza di porcili, stalle, pollai e similiod all'imperfetto
funzionamento ed alla inosservanza delle disposizioni relative
all'allontanamento delle materie di rifiuto.
SEZ III - RACCOLTA E
SCARICO DEI RIFIUTI SOLIDI
ART. 95 - RACCOLTA DEI
RIFIUTI SOLIDI
Tutte le costruzioni
plurifamiliari devono essere provviste di un deposito per i rifiuti solidi,
dimensionato in ragione delle caratteristiche, volumetriche e funzionali, delle
costruzioni medesime.
Detto deposito, se collocato
all'interno della costruzione, deve essere dotato di accesso e di illuminazione
diretta nonchè di un sistema di ventilazione realizzato mediante tubazione, di
sezione non inferiore a cmq. 250, con sbocco sulla sommità del tetto.
Qualora il deposito di
cui al I comma del presente art. sia ubicato all'esterno della costruzione, il
icambio dell'aria dovrà essere assicurato da una griglia di sezione di almeno
cmq. 2000. Detta gliglia deve avere comunicazione diretta con l'esterno. In
ogni caso, il deposito deve avere pareti adeguatamente impermeabilizzate e deve
essere munito di presa di acqua e di scarico sifonato.
SEZ. IV - IMPIANTO DI
SMALTIMENTO DEI FUMI E IMPIANTI DI G.P.L.
ART. 96 - FOCOLAI, FORNI
E CAMINI, CONDOTTE DI CALORE E CANNE FUMARIE
Oltre alle norme dettate
dalle leggi nazionali in materia e dei relativi regolamenti d'esecuzione, è
condizione necessaria per l'ottenimento della autorizzazione di abitabilità o
agibilità che ogni focolare stufa, cusina, forno e simili, qualunque ne sia il
tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia, per l'eliminazione
dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente prolungata
almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiale
idoneo. E' vietato far uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del
parapetto delle terrazze. Per gli impianti elettrici di cucina o riscaldamento
è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori. I
camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per pane,
pasticceria e simili, sono soggetti alle norme particolari dettate dalla
legislazione vigente. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio
dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che,
per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di
produrre analoghi effetti di disturbo. Le canne fumarie devono essere
opportunamente dimensionate in funzione dell'altezza della costruzione,
realizzate con idonea soluzione estetica e conformemente alle vigenti norme
tecniche.
ART. 97 - TUBAZIONI DI
SFOGO
Ogni locale da bagno
privo di finestre deve essere dotato di tubazione di sfogo opportunamente
dimensionata e con scarico all'esterno, munita di apposito aereatore elettrico.
Le camere oscure, i laboratori scientifici nonchè le autorimesse a più posti
macchina debbono essere ventilate con doppia canalizzazione, una di presa
diretta dall'esterno ed una di evacuazione. Quest'ultima deve giungere
all'esterno e deve essere dimensionata in modo da assicurare almeno cinque
ricambi d'aria all'ora.
ART. 98 - IMPIANTI DI GAS
PER USO DOMESTICO - CRITERI DI SICUREZZA
L'impianto di bombole di
g.p.l. deve sempre effettuarsi all'esterno del locale nel quale trovasi
l'apparecchio di utilizzazione. La tubazione fissa metallica per gas,
nell'attraversamento dele murature deve essere protetta con guaina verso
l'esterno e chiusa verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di
rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento
tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con
materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas. Le giunzioni del
tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore,
debbono essere eseguite con sicurezza in modo da evitare particolare usura,
fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
ART. 99 - DEPOSITI DI
G.P.L.
Devono essere progettati
e realizzati conformemente alle norme tecniche vigenti e alle norme UNI-CIG,
nonchè sottoposti al nullaosta del Comando Probinciale dei VV.FF. e all'ISPESL
SEZ V - RIFORNIMENTO
IDRICO
ART. 100 - RIFORNIMENTO
IDRICO
Tutte le costruzioni
residenziali e quelle adibite ad attività produttive e/o commerciali devono
essere provviste di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale o
privato o da pozzi regolarmente censiti. In quest'ultimo caso, la potabilità
deve essere garantita da un certificato rilasciato dall'A.S.L. e l'uso deve
essere consentito dall'Autorità Sanitaria Locale. Detta comunicazione, nel caso
di nuove costruzioni, deve essere allegata alla richiesta di concessione o
autorizzazione, integrando così i documenti richiesti dal presente R.E., negli
articoli precedenti.
ART. 100 BIS - POZZI
Tutti i pozzi, a
qualunque uso siano adibiti, ancorchè non utilizzati, devono essere denunciati,
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, sia alla Regione che alla
Provincia. Nel caso di uso domestico del pozzo, dovranno essere dichiarate
anche le residenze (principale o meno), l'uso potabile, igienico, irriguo (con
la superficie irrigata), abbeveraggio animale (con i capi bestiame), la potenza
della pompa, il numeo dei componenti il nucleo familiare. Si veda anche il
successivo art. 107.
TITOLO XVII - RINVIO A
LEGGI SPECIALI
ART. 101 - NORMATIVE
PARTICOLARI
Per quanto riguarda la
progettazione e l'esecuzione, nelle costruzioni di qualsiasi tipo e
destinazioni, di:
- impianti idrosanitari e
di trasporto, accumulo e consumo dell'acqua all'interno degli edifici,
- impianti termici di
condizionamento e climatizzazione,
- impianti elettrici e
paraelettrici (radiotelevisivi ed elettronici, ecc.),
- impianti di
sollevamento (ascensori, ecc.),
- impianti di captazione
delle scariche atmosferiche,
- impianti fognari e
smaltimento di liquami,
- impianti di smaltimento
dei rifiuti solidi,
- impianti di protezione
antincendio,
- impianti
antinquinamento atmosferico,
- ogni e qualunque altro
tipo di impianto tecnologico previsto dalle vigenti leggi, si richiamano e si
rinvia a tutte le relative normative legislative, tecniche e regolamentari
vigenti all'epoca della costruzione, con particolare riferimento alle leggi n°
46/90 e n° 10/91 e ai loro regolamenti e decreti di attuazione. Pertanto, il
mancato rispetto delle suddette norme - comprese quelle emanate da enti
riconosciuti a livello nazionale quali:
- C.N.R.
- U.N.I.
- C.E.I.
- I.S.P.E.S.L. deve
ritenersi in contrasto col presente R.E.
L'attività edilizia ed
urbanistica è, altresì, soggetta alle leggi speciali riguardanti la tutela delle
cose di interesse architettonico, ambientale, storico e archeologico.
L'attività edilizia è
soggetta alle prescrizioni riguardanti le norme sulle strutture di fabbrica ed
in particolare alla legge 2.2.1974, n° 64 e ai successivi decreti previsti dal
suo art. 1, riguardanti in particolar modo:
- norme tecniche relative
ai criteri generali per le verifiche di sicurezza,
- norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni, ecc.,
- norme tecniche sulle
strutture metalliche ed in c.a. o c.a.p.,
- norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento.
TITOLO XVIII -
AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI
ART. 102 - CAMPEGGI
LIBERI OCCASIONALI
I campeggi occasionali di
cui all'art. 5, lett. s del presente R.E., possono essere allestiti
esclusivamente in località salubri in cui non esista alcuna difficoltà per il
deflusso delle acque meteoriche, preferibilmente su terreni di proprietà
comunale o di altri enti pubblici. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque
subordinato all'assenso dimostrato del proprietario del suolo; l'A.C. può
imporre l'osservanza di particolari prescrizioni e cautele per disciplinare la
raccolta dei rifiuti e la prevenzione degli indendi.
ART. 103 - SOSTA
CONTINUATA DI AUTO-CARAVAN, ROULOTTES E DI VEICOLI A RIMORCHIO, ATTREZZATI PER
IL PERNOTTAMENTO SUL SUOLO PUBBLICO
Si richiama integralmente
la legge 14.10.1991, n° 336: "Disciplina della costruzione, circolazione e
sosta delle autocaravan" (G.U.
n. 255 del 30.10.1991) e successivi decreti e regolamenti di attuazione
ART. 104 - INSTALLAZIONE
DI STRUTTURE FLESSIBILI PRECARIE E GONFIABILI, TENDONI E MANUFATTI SIMILARI
L'installazione e lo
spostamento di costruzioni trasferibili (chhioschi prefabbricati utilizzati per
la vendita di giornali - fiori - frutta - generi alimentari ecc., adibiti a bar
o ricovero di automezzi ed attrezzi), di strutture gonfiabili per usi diversi
(copertura di piscine od altri impianti sportivi, ecc.) di tendoni o similari
per spettacoli, rappresentazioni, ecc., è soggetta ad autorizzazione da parte
dell'A.C., anche nel caso che tali strutture vengano localizzate su aree
private. L'autorizzazione può essere rilasciata, a tempo determinato, e per
periodi differenti, a secoda del tipo di installazione richiesta, sentito il
parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Autorità Sanitaria Locale, l'autorizzazione
è subordinata al rilascio da parte dell'interessato di un atto di rinuncia al
plus-valore, nonchè di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali
costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese senza diritto ad alcun
compenso o risarcimento, a semplice richiesta dell'A.C. in caso non venga
rinnovata l'autorizzazione stessa, con garanzia fidejussoria per l'eventuale rimozione
dell'opera da parte del Comune. L'A.C. può, in ogni caso, subordinare
l'autorizzazione alla osservanza di particolari prescrizioni o cautele.
ART. 105 - DEPOSITI DI
MATERIALI SU AREE SCOPERTE RILEVATI E ACCUMULI
I depositi su aree
scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazi
pubblici, sono vietati nelle zone destinate alla residenza (A, B e C), salvo
delibera del C.C. Sono invece ammessi nelle zone D, E e G, sempre che essi non
costituiscano un pericolo per l'igiene pubblica o del suolo, per il decoro
ambiantale e per l'incolumità delle persone, previo parere della C.E. e
autorizzazione dell'A.C. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il
Sindaco può promuovere i provvedimenti necessari al rispetto delle suesposte
condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del
proprietario inadempiente. Anche la formazione di rilevati su suolo pubblico o
privato per l'accumulo di rifiuti solidi (cascami, relitti e rottami, ecc.) o
per l'apertura di nuove discariche di materiali inerti è soggetta ad
autorizzazione dell'A.C. L'ubicazione di tali accumuli e discariche deve essere
effettuata, in ogni caso, il più lontano possibile dalle zone residenzialio in
aree non soggette ai dettami della legge 08.08.1985, n° 431. Il rilascio
dell'autorizzazione è subordinata alla preventiva valutazione, a mezzo di
adeguato studio idrogeologico da eseguirsi da un tecnico nominato dal Comune,
ma a spese del richiedente, di assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque
superficiali e profonde ed alla garanzia di adatto materiale di copertura. I
materiali scaricati devono essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni
dell'Ufficio Tecnico Comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità ed
ineguaglianze che permettono il ristagno dell'acqua.
ART. 106 - ESPOSISIONE A
CIELO LIBERO DI VEICOLI E MERCI VARIE
L'esposizione a cielo
libero, anche su aree private, di veicoli e merci in genere, sia a carattere
temporaneo che permanente, deve essere autorizzata dall'A.C., che può
condizionarla all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele per evitare
intralci alla circolazione, ed a
tutela della incolumità pubblica. Tale autorizzazione non è richiesta se la
esposizione avviene nei giorni e nei luoghi stabiliti per le fiere e i mercati.
ART. 107 - USO DI ACQUE E
SCARICHI PUBBLICI, TRIVELLAZIONI ED ESCAVAZIONE DI POZZI PER LO SFRUTTAMENTO DI
FALDE ACQUIFERE.
L'uso i acque e scarichi
pubblici e la trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento di
falde acquifere, previsti dall'art. 5 del R.E. devono ottenere anche le
autorizzazioni o i nullaosta di altri organi statali e regionali eventualmente
richiesti dalle leggi in vigore. L'autorizzazione non può comunque essere
concessa nelle zone servite dall'acquedotto comunale nè in quelle situate entro
un raggio di 300 metri dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi di
acqua potabile pubblici. Nell'autorizzazione possono essere impartite
disposizioni circa la quantità massima di acqua estraibile, i modi e i criteri
di misurazione e di valutazione, con la indicazione dei mezzi tecnici mediante
i quali di intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di
apparecchiature o strumenti di prova, ferma restando l'osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti al riguardo. Il rilascio
dell'autorizzazione è, in ogni caso, subordinato all'assunzione da parte del
richiedente dei seguenti impegni:
1) permettere
l'attingimento, senza alcun compenso, dell'acqua necessaria all'estinzione di
incendi;
2) consentire il prelievo
da parte della popolazione, qualora dovesse essere disposta, per qualiasi
causa, la chiusura dell'acquedotto comunale o dovesse verificarsi una
diminuizione della relativa portata, per un prezzo al metro cubo non superiore
a quello praticato dall'Amministrazione per le utenze domestiche.
L'autorizzazione può
essere temporaneamente sospesa o revocata a giudizio insindacabile dell'A.C.,
sentita l'Autorità Sanitaria Locale e senza che il titolare possa pretendere alcun
compenso od indennizzo, qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio
idorgeologico del terriorio o quando il pozzo sia causa di diminuzione del
flusso dell'acquedotto comunale e delle fontane o sorgenti soggette a pubblico
uso oppure risulti inquinato, nonchè nei casi in cui sia possibile assicurare
il rifornimento idrico mediante allacciamenti all'acquedotto comunale oppure
con appositi acquedotti rurali o industriali realizzati anche da consorzi tra
gli utenti, dei quali il Consiglio Comunale ha facoltà di disporre la
istituzione qualora ritenuti indispensabili per evitare una eccessiva
proliferazione di pozzi nella medesima zona. E' vietato senza autorizzazione
del Comune, utilizzare l'acqua defluente da fontane pubbliche o correnti in fossi
o canali pubblici, nonchè deviare, impedire, o comunque intralciare il coso
normale di questi ultimi.
ART. 108 - SCAVI E
DEMOLIZIONI NEL CENTRO ABITATO - SCAVO TRINCEE NELLE PUBBLICHE VIE
Nel caso di scavi per
condotte e/o cavidotti nelle vie, cosi come nel caso di scavi e demolizioni di
fabbricati nel centro urbano, si prescrive l'uso di mezzi meccanici gommati.
Lo scavo di trincee nelle
pubbliche strade per la posa in opera di canalizzazioni interrate, dovrà
avvenire, obbligatoriamente, previo taglio della pavimentazione stradale con
frese, lame o seghe, al fine di evitare lo sbriciolamento della pavimentazione
residua. Ove si volesse ricorrere all'utilizzazione di mezzi cingolati, dovrà
essere richiesta apposita autorizzazione al Comune che potrà chiedere la
costituzione di un deposito cauzionale da restituire solo dopo l'avvenuta
rimessa in pristino delle superfici pubbliche danneggiate.
ART. 109 - INTERCAPEDINI,
SCANNAFOSSI, ECC.
L'Amm/ne Comunale, su
domanda dell'interessato, può concedere l'uso di aree di terreno pubblico per
la creazione di intercapedini di aereazione, scannafossi, ecc., dietro il
pagamento di un contributo fissato al mq. mediante delibera del C.C. e
presentazione di appositi e congrui elaborati tecnici.
ART. 109 BIS - PASSI CARRAI
Per "Passo
Carrabile" si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni in
pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati sul marciapiede o,
comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei
veicoli ai fondi e alle case. I passi carrabili devono essere costruiti con
materiale resistente all'uso, di buona consistenza e antisdrucciolevole. Nella
loro costruzione deve essere, in ogni caso, garantito il regolare deflusso
delle acque. Al fine di garantire una maggiore sicurezza nei passi carrabili
con uscita da piani interrati o seminterrati o da piani che si trovino ad un
livello più basso di quello stradale, deve essere realizzato (eventualmente
previa richiesta della necessaria concessione a edificare) alla fine della
rampa un piano orizzontale della lunghezza di almeno mt. 3,50 che consenta la
sosta dei veicoli in uscita. In ogni caso, l'autorizzazione ad aprire passi
carrabili non può essere concessa se:
a) non esista una
distanza di almeno 10 metri dalle uscite di locali collettivi (scuole,
cinema,ecc.);
b) non possa essere
assicurata (eventualmente anche a mezzo di specchi) al conducente dei mezzi che
usufruiscono del passo una buona visibilità;
c) le rampe di transito
dei veicoli abbiano una pendenza superiore al 25 %;
d) l'apertura del passo
comporti seri pericoli o intralci alla circolazione o sia effettuata in
prossimità di crocevia, curve, dossi. Le uscite dei passi carrabili devono, in
ogni caso, essere opportunamente segnalate.
Se il garage presuppone
una zona antistante di occupazione di suolo pubblico (es. taglio del
marciapiede, leggero scivolo o apposizione di paletti, ecc.), il richiedente è
tenuto a domandare all'A.C. l'autorizzazione alla costituzione di "passo
carrabile" indicando nella domanda: le proprie generalità, la titolarità
di diritti sull'immobile in oggetto (proprietà, uso, locazione, ecc.) il numeo
civico del portone o garage sulla cui zona antistante dovrà essere costituito
il P.C., le ragioni della richiesta di autorizzazione, una descrizione delle
opere da compiersi per costituire il P.C. (taglio marciapiede, ecc.), una
planimetria catastale del fabbricato e il suo posizionamento, uno stralcio
dello strumento urbanistico, una planimetria in scala 1:100, quotata indicante
l'area da occupare a firma di professionista abilitato. L'A.C. decide sulla
domanda, la decisione deve essere notificata entro 60 gg. dalla presentazione
della domanda. Qualora l'A.C. accolga la domanda, nel provvedimento di
autorizzazione deve indicare la durata dell'occupazione (annuale, rinnovabile
tacitamente salvo revoca), l'entità della cauzione che il richiedente dovrà
versare a garanzia della corretta esecuzione dei lavori da operarsi sul suolo
pubblico (quantificata dall'Ufficio Tecnico) e l'entità della tassa annuale.
TITOLO XIX DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA
ESECUZIONE DEI LAVORI PER ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
ART. 110 - ORGANO
COMPETENTE, MODALITA' DI SVOLGIMENTO.
L'A.C. esercita la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale. Ciò ai
sensi del comma n° 2 della legge n° 142/90 e dell'art. 32 della legge
urbanistica n° 1150/42, inoltre l'attività amministrativa deve essere retta da
criteri di "efficacia" (legge n° 241/90). L'accertamento delle opere
è effettuato da:
- funzionari dell'ufficio
tecnico comunale;
- vigili urbani.
L'accertamento di cui
sopra può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il Servizio
Regionale di Vigilanza in materia di edilizia, in collaborazione con le
amministrazioni comunali.
Il verbale di
accertamento di opere abusive deve essere inviato al Sindaco, all'Autorità
Giudiziaria competente per territorio, all'Intendenza di Finanza e
all'Assessorato Regionale EE.LL. e Urbanistica per i rispettivi provvedimenti di
competenza. Nel verbale di accertamento devono essere indicati il titolare
dell'immobile, l'assuntore dei lavori, il progettista ed il direttore lavori.
Gli organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento segnalano, inoltre, i
nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi
professionali, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Gli
stessi organi di cui al comma precedente segnalano, altresì, le imprese
responsabili di costruzione abusiva all'Assessorato Regionale EE.LL., Finanze e
Urbanistica, che prevede all'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di
propria competenza. Qualora sia constatata dai competenti uffici comunali
l'inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nella concessione o
nell'autorizzazione, l'A.C. ordina l'immediata sospensione dei lavori che ha
effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e
notificare entro 45 gg. dall'ordine di sospensione dei lavori. Nei casi in cui
il Comune debba provvedere alla demolizione di opere abusive, i relativi lavori
sono affidati anche a trattativa privata. Nel caso di impossibilità di
affidamento dei lavori, il Comune nè da notizia all'Assessorato Regionale degli
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, il quale adotta i necessari provvedimenti.
Si richiama, integralmente, la L.R. n° 23/85, con le successive modifiche ed
integrazioni.
TITOLO XX DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI CAVA -
RICERCHE DI ACQUE SOTTERRANEE
ART. 111 - DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI CAVA
Le attività di ricerca e
coltivazione delle cave sono soggette alle disposizioni contenute nella L.R.
07.06.1989, n° 30: "Disciplina delle attività di cava", nel D. Ass.
Industria 5/3/1991, n. 3/S.P. "Istituzione del Catasto Regionale dei
giacimenti di cava", nel D.P.G.R. 13.10.1995, n° 277: "Regolamento
recante la disciplina del fondo di ripristino ambientale, previsto dal titolo
VI della L.R. n° 30/89".
Ai sensi dell'art. 11
della L.R. n° 30/89, le attività di coltivazione o di concessione, ono soggette
ai vincoli indicati nell'art. 14 della L.R. 19.05.1981, n. 17 (ora abrogata) e
nell'art. 29 della L.R. 11.10.1985, n.23.
TITOLO XXI DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
ART. 112 - COSTRUZIONI
ESISTENTI
Le costruzioni esistenti,
che siano in contrasto con le destinazioni di zona del P.U.C. urbanistico
generale, salvo il caso di intervento urbanistico preventivo, possono essere
oggetto, esclusivamente, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Restano salve le diverse disposizioni contenute nel presente regolamento e
nelle N.T.A. del P.U.C.
ART. 113 - DEROGHE ALLE
PRESCRIZIONI DEL PRESENTE R.E.
1. Previo parere della
C.E. e deliberazione del Consiglio Comunale e, subordinatamente, al preventivo nulla-osta dei competenti organi
regionali, l'A.C. può rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga al
presente R.E. e alle N.T.A., solo per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, giusto l'art. 41 quater della legge 17.08.1942, n.1150
(modificata) e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21.12.55, n.
1357.
2. Si richiamano le
disposizioni generali, se vigenti, per disciplinare, in deroga al R.E.,
l'altezza degli edifici da destinare ad uso di albergo (R.D. 08.11.1938, n.1908,
convertito in legge 02.06.1939, n° 739).
3. In tal caso, gli
immobili di cui al precedente comma, dovranno essere vincolati per almeno 30
anni alla loro specifica destinazione, con vincolo reso pubblico mediante
iscrizione ai pubblici registri immobiliari.
4. Le modifiche di
destinazione d'uso, in contrasto con le destinazioni di zona prescritte dagli
strumenti urbanistici, sono autorizzabili alle condizioni e con le procedure
previste nel quarto comma dell'articolo 11 della L.R. 23/85.
5. Le opere necessarie ad
innovare gli edifici privati per eliminare le barriere architettoniche, di cui
alle vigenti disposizioni legislative, nonchè necessarie per realizzare
percorsi atrezzati e installare dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, di cui all'articolo 2
della L.13/89, possono essere realizzate in deoga alle norme sulle distanze
previste dal R.E., anche per i cortili e le chiostrine interne ai fabbricati o
comuni o di uso comune a più fabbricati.
ART. 114 - ENTRATA IN
VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento
entra in vigore con l'approvazione definitiva dell'allegato P.U.C.
Al momento dell'entrata
in vigore del presente R.E., è abrogato il precedente R.E., nonchè le eventuali
norme e disposizioni comunali che siano incompatibili col presente R.E. L'A.C.
ha facoltà di modificare il presente R.E., con lo stesso procedimento seguito
per l'approvazione.
ART. 115 - OPERE AUTORIZZATE
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Le concessioni e
autorizzazioni non conformi alle norme del presente R.E. già rilasciate alla
data della sua entrata in vigore, anche in attuazione di piani di
lottizzazione, sono valide purchè i relativi lavori siano stati iniziati e
vengano completati entro tre anni dalla data di concessione. Decorso tale
termine si verifica la decadenza.
ART. 116 - DOMANDE DI
CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO
Le domande di concessione
e di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente R.E.,
per le quali, alla suddetta data, non sia stata rilasciata la concessione o
l'autorizzazione, sono esaminate in base al presente R.E. e, pertanto, gli
interessati devono modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le
nuove disposizioni.
MODIFICATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO N.48 del 28.09.2005. Art. 19.