Allegato a deliberazione C.C. n.23 del 10.10.2002

 

C O M U N E    D I    I T T I R E D D U

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

                                      (AUTOBUS,MINIBUS,AUTOVETTURE)

ART. 1

                                                          Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, sciolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolazioni secondo la prescrizione del Codice della Strada, sul quale esercita la competenza di questo comune, è disciplinato :

dal Codice della Strada approvato con D.Lgs.30 Aprile 1992 n.285;

dal Regolamento CEE 543-69, 1463-70, 514 e 515-72, 1787-73, 2827-77;

dal D.M. 18 Aprile 1977;

dal T.U. di Pubblica Sicurezza;

dal D.P.R. 19 Giugno 1979, n. 348;

dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 117/2396/s del 26.7.1984 con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento tipo regionale;

dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo Regionale.

                                                              

                                                    ART. 2                                               

                             Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

                      1 . Il numero , il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggiocon  conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’art.2 D.M. 18 Aprile 1977 e                        successive modifiche ed integrazioni, viene fissato, a norma del Nuovo Codice della Strada, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

·         l’entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;

·         la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;

·         l’entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto(ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio Comunale;

·         le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

·         il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all’effettuazione di corse fuori linea in base al Nuovo Codice della Strada.

ART.3

                                                        Licenza comunale di esercizio

                       1 .  Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in

possesso, oltrechè della prescritta licenza dell’Autorità di pubblica sicurezza, di apposita licenza comunale che viene rilasciata dal Responsabile del Servizio.

                        2 . Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l’immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell’art.2.

                        3 . In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate, le autorizzazioni stesse durano sino alla normale scadenza. Nei Comuni costituiti da frazioni o da diversi centri abitati, il numero di detti autoveicoli potrà essere ripartito con deliberazione del Consiglio Comunale tra le frazioni ed i centri anzidetti.

                       4 .  Nell’ambito del Comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.   

                       5 .  La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

                                                           ART. 4

                  Requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada

                       1 . Le imprese (persone fisiche e giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel Decreto del Ministero dei Trasporti 20 Dicembre 1991, n.448.

                                                  ART. 5

                                Domanda per esercitare il servizio

                       1 . Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo al Responsabile del Servizio.

                       2 . Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio e l’ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.

                       3 . Nella domanda il titolare della ditta individuale dovrà autocertificare:

         a)   di avere la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;

           b)   di essere in possesso di regolare licenza per il servizio di noleggio con conducente;

                      c)   di essere cittadino italiano;

                      d)   di essere residente nel Comune;

                      e)   di essere di buona condotta;

                      f)  che si impegna a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare     svolgimento del servizio;

                      g)  di avere titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art.6 del presente      regolamento;

                      h)  di non essere affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio;

                      i)   C.A.P. dei conducenti che si intende adibire a guida dei veicoli.

                      4 . Se il richiedente è una Società o una Cooperativa occorre la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente.

                      5 . Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:

                      a)  Statuto e Atto Costitutivo;

                      b)  certificato di iscrizione all’albo Prefettizio;

                      c)  certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

                      d)  B.U.S.C.(Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);

                      e)  Elenco soci;

                      f)  C.A.P.(Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;

                      g)  certificazione di disciplina finanziaria;

                      h)  certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio delle attività.

                                                        ART. 6

                                                          Titoli preferenziali

                       1 .Essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali :

                      a)  documentata anzianità di presenza operativa nel settore;

                      b)  la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti;

                      c)  l’organizzazione aziendale;

                      2 . essere residente nel Comune;

                      3 . in caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto della domanda o altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria, così di seguire:

 

 

CATEGORIA

 

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO MASSIMO

ATTRIBUIBILE PER

CATEGORIA

 

Anzianità

 

Viene assegnato un punto per ogni anno di

presenza operativa nel settore

 

 

Continuità ed efficienza del

Servizio svolto

Viene assegnato punti 0,25 per ogni

attestazione contenente dichiarazione di

continuità, efficienza e regolarità del servizio

svolto

 

 

Organizzazione aziendale

 

In relazione alla struttura dell’azienda:

0,25 punti per ogni dipendente.

0,50 punti per ogni mezzo avente 55 posti a sedere.

1 punto per la certificazione ISO.

 

 

Residenza o sede principale

 

 

Per i residenti  e per società con sede principale nel Comune di Ittireddu vengono assegnati n. 5 (cinque) punti.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ART. 7

                                    Cause di impedimento al rilascio della licenza

                       1 . Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente :

                       a)   non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;

                       b)   l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;

                       c)   l’essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato , per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

                       d)   essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale è stata presentata la domanda, sia da parte di altri Comuni.

 

                                                        ART. 8

                                   Assegnazione della licenza comunale di esercizio

                       1 . Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio , che verrà assegnata con determinazione del Responsabile del servizio, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art.6 sentito il parere delle Organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

                       2 . La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del servizio, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche(art.2, D.M. 18 aprile 1977) dell’autoveicolo da immatricolare per il servizio.

                      3 . Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all’autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all’art.86 delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773.

                                                          ART. 9

                                                              Durata licenza

                      1 . La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fati salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi art.13, 14 e 15.

                                                           ART. 10

                                     Gestione del servizio – Trasferimento della licenza

                      1 . Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.

                       2 . La licenza comunale non può essere trasferita senza l’assenso del Responsabile del servizio, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.

                       3 . La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall’assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell’attività.

                       4 . Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno liberamente disporne entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.

                                                           ART. 11

                                                              Inizio del servizio

                           1 . L’assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l’obbligo di iniziare il servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

                           2 . Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile.

                           3 . Nel caso di autobus nuovo l’assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto all’ordinazione dell’autoveicolo, con indicazione del numero del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.

                                                           ART. 12

                    Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti 

                            1 . Salvo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, sevizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

                             2 . Per infrazione al presente divieto, l’Autorità comunale può disporre la revoca della licenza comunale di esercizio.

                                                            ART. 13

                                                          Sospensione della licenza

                             1 . La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

                              2 . Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del servizio, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio.

                              3 . Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

                                                        ART.14

                                                        Revoca della licenza 

1 . La licenza comunale di esercizio viene revocata con determinazione del       Responsabile del servizio, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio nei seguenti casi:

                       a)  quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l’esercizio;

                       b)  quando l’attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;

                       c)  quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell’ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

                       d)  quando l’autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione , sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;

                       e)  quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio;

                       f)  quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l’evasione delle leggi tributarie e sanitarie;

                      g)  quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;

                      h)  quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

                      i)   quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

                      l)   per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.

                      2 . Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l’una dall’altra.

                      3 . In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida l’Autorità comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

                      4 . Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

                                                          ART. 15

                                                         Decadenza della licenza

                        1 . La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Responsabile del Servizio di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento:

                      a)   per mancati inizio del servizio entro il termine stabilito nell’atto di comunicazione dell’assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall’art.11;

                      b)   per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

                      c)   per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;

                      d)  per fallimento del soggetto titolare della licenza;

                      e)  per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

                      f)  per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall’art.10.

                     2 . Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

                                                        ART. 16

                     1 . I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e servizi da piazza devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

                                                        ART.17 

                                           Verifica e revisione degli autoveicoli

                        1 . Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell’ammissione in servizio , alla verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale, composta dal Sindaco o suo delegato Presidente, da due rappresentanti del Comune e da due rappresentanti delle Organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art.2 D.M. 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.

                         2 . Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile(D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni “Nuovo Codice della Strada”) e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna(D.P.R. 19 giugno 1979, n.348).

                         3 . Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Responsabile del Servizio per la denunzia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti del Nuovo Codice della Strada, da inviarsi altresì alla Regione Sardegna.

                          4 . Ove invece l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell’art.14.

                                                        ART. 18  

                                                 Sostituzione dell’autoveicolo

                             1 . Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio, purchè in migliore stato d’uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all’art.17, fatto salvo quanto disposto dall’art.11.

                              2 . In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.

                                                         ART. 19

                                                 Contachilometri e cronotachigrafo

                               1 . Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l’Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

                               2 . Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727.

                                                          ART. 20 

                                                                      Tariffe

                               1 . Con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente che, per gli autobus, dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall’Amministrazione Regionale. Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell’attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, l’Assessorato regionale dei Trasporti, entro il mese di maggio di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria delle aziende che esercitano servizi pubblici di linea, determina per tutto il territorio regionale le tariffe minime e massime, tenuto conto delle caratteristiche del tipo dell’autobus, sia in base al chilometraggio sia in base alla natura del servizio.

                                2 . A tal fine le Organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale devono proporre al predetto Assessorato entro il mese di febbraio di ogni anno le tariffe minime e massime sulla base dei costi economici del servizio. La commissione di cui all’art.17 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate. Qualora la commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell’autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dall’Assessorato Regionale dei Trasporti provvede a richiamare il titolare della licenza.

                                 3 . Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell’art.14. In tal caso, la revoca della licenza non deve essere proceduta da alcuna diffida.

                                 4 . I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

                                                             ART. 21 

                                                       Responsabilità nell’esercizio

                                   1 . Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all’esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

                                   2 . Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

                                                        ART. 22

                           Facoltà per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche

                                    1 . Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.

                                    2 . Le località di stazionamento sono le seguenti:

                                    3 . Esse non sono coincidenti con capolinea o con posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea.

                                    4 . In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

                                                       ART. 23

                                      Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

                                    1 . I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l’obbligo di :

                                    a)  conservare nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività dell’esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

                                    b)  curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzioni regolarmente;

                                    c)  compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.

                                    2 . Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione  di cui all’art.13 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

                                                        ART. 24

                                    Divieti per i conducenti degli autoveicoli

                                     1 . Ai  conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di :

                                      a)  di far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;

b)       portare animali propri sull’autoveicolo;

                                      c)  deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;

                                      d)  chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell’autoveicolo;

                                      e)  fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

                                                                  ART.25

                                                            Contravvenzioni

                                       1 . Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca o la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.

                                                         ART.26

                                 Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali 

                                       1 . Le deliberazioni del Consiglio comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna.

                                                          ART. 27

                                                           Disposizioni finali

                                        1 . Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni richiamate all’art.1, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.         

 Il presente Regolamento:

1)       E’ stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10.10.2002  con  atto n° del;

2)       E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  al 

3)       E’ entrato in vigore il giorno

4)       Ittireddu lì

Il Segretario Comunale

(Dr.ssa Gavina Cocco)

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