C O M U N E D I I T T I R E D D U
Provincia di Sassari
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1 . Il numero , il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da
adibire al servizio di noleggiocon
conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’art.2 D.M. 18
Aprile 1977 e
successive modifiche ed
integrazioni, viene fissato, a norma del Nuovo Codice della Strada, con
deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o
regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:
·
l’entità della
popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle
frazioni o nei quartieri decentrati;
·
la distanza del Comune e
delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione
ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
·
l’entità, la frequenza e
la finalità dei servizi pubblici di trasporto(ferrovie dello Stato, ferrovie
concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee
marittime) interessanti il territorio Comunale;
·
le attività turistiche,
sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si
svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
·
il numero e la frequenza
stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di
noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati
all’effettuazione di corse fuori linea in base al Nuovo Codice della Strada.
ART.3
1 . Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in
possesso, oltrechè della prescritta licenza dell’Autorità di pubblica sicurezza, di apposita licenza comunale che viene rilasciata dal Responsabile del Servizio.
2 . Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle
necessarie per consentire l’immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati
al servizio di noleggio ai sensi dell’art.2.
3 . In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate, le
autorizzazioni stesse durano sino alla normale scadenza. Nei Comuni costituiti
da frazioni o da diversi centri abitati, il numero di detti autoveicoli potrà
essere ripartito con deliberazione del Consiglio Comunale tra le frazioni ed i
centri anzidetti.
4 . Nell’ambito del Comune
è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di
procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.
5 . La licenza può essere
rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale
il trasporto di persone.
1 . Le imprese (persone fisiche e giuridiche) che intendono esercitare
il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più
di nove persone debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e
professionale ai sensi e nei modi previsti nel Decreto del Ministero dei
Trasporti 20 Dicembre 1991, n.448.
Domanda per esercitare il servizio
1 . Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio
di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da
bollo al Responsabile del Servizio.
2 . Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante
della società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche
dell’autoveicolo che intende adibire al servizio e l’ubicazione della sede
legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.
3 . Nella domanda il titolare della ditta individuale dovrà
autocertificare:
a) di avere la
disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse
le imprese artigiane;
b) di essere in possesso di regolare licenza per il servizio di noleggio con conducente;
c) di essere cittadino italiano;
d) di essere residente nel Comune;
e) di essere di buona condotta;
f) che si impegna a non
esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del
servizio;
g) di avere titoli di
preferenza in conformità a quanto previsto dall’art.6 del presente regolamento;
h) di non essere affetto da
malattia incompatibile con l’esercizio del servizio;
i) C.A.P. dei
conducenti che si intende adibire a guida dei veicoli.
4 . Se il richiedente è una Società o una Cooperativa occorre la
produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale
competente.
5 . Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere
prodotti:
a) Statuto e Atto
Costitutivo;
b) certificato di
iscrizione all’albo Prefettizio;
c) certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio;
d) B.U.S.C.(Bollettino
Ufficiale delle Società Cooperative);
e) Elenco soci;
f) C.A.P.(Certificato di
Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
g) certificazione di disciplina
finanziaria;
h) certificazione medica
attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da
malattie incompatibili con l’esercizio delle attività.
ART.
6
Titoli preferenziali
1 .Essere in possesso di requisiti che attestino la specifica
professionalità del soggetto richiedente tra i quali :
a) documentata anzianità di
presenza operativa nel settore;
b) la continuità, la
regolarità e l’efficienza dei servizi svolti;
c) l’organizzazione
aziendale;
2
. essere residente nel Comune;
3 . in caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto della
domanda o altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque
fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria, così
di seguire:
CATEGORIA |
TITOLI VALUTABILI |
PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE PER CATEGORIA |
Anzianità |
Viene assegnato un punto per ogni anno di presenza operativa nel settore |
|
Continuità ed efficienza del Servizio svolto |
Viene assegnato punti 0,25 per ogni attestazione contenente dichiarazione di continuità, efficienza e regolarità del servizio svolto |
|
Organizzazione aziendale |
In relazione alla struttura dell’azienda: 0,25 punti per ogni dipendente. 0,50 punti per ogni mezzo avente 55 posti a sedere. 1 punto per la certificazione ISO. |
|
Residenza o sede principale
|
Per i residenti e per società con sede principale nel Comune di Ittireddu vengono assegnati n. 5 (cinque) punti. |
|
|
|
|
|
ART. 7
1 . Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale
per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente :
a) non avere la
disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
b) l’aver esercitato
in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con
conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste
dal presente regolamento;
c) l’essere incorsi
in condanne, con sentenze passate in giudicato , per delitti non colposi, a
pene restrittive della libertà personale;
d) essere incorsi in
provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da
parte del Comune al quale è stata presentata la domanda, sia da parte di altri
Comuni.
ART. 8
Assegnazione della licenza comunale di esercizio
1 . Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il
possesso della licenza comunale di esercizio , che verrà assegnata con
determinazione del Responsabile del servizio, sulla base di regolare
graduatoria predisposta secondo il precedente art.6 sentito il parere delle
Organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.
2 . La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del
servizio, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche(art.2,
D.M. 18 aprile 1977) dell’autoveicolo da immatricolare per il servizio.
3 . Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere
all’autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza
di polizia amministrativa di cui all’art.86 delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n.773.
ART. 9
Durata licenza
1 . La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed
è rinnovabile per la stessa durata, fati salvi i casi di sospensione, revoca o
decadenza previsti nei successivi art.13, 14 e 15.
ART. 10
Gestione del servizio – Trasferimento della licenza
1 . Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai
suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.
2 . La licenza comunale
non può essere trasferita senza l’assenso del Responsabile del servizio, il
quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei
requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.
3 . La licenza
comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque
anni dall’assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di
cessazione dell’attività.
4 . Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di
morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con
diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno liberamente disporne entro
un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.
ART. 11
Inizio del servizio
1 . L’assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l’obbligo di
iniziare il servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre
anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
2 . Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120
giorni ove, l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità
dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile.
3 . Nel caso di autobus nuovo l’assegnatario dovrà comunque dimostrare
di aver provveduto all’ordinazione dell’autoveicolo, con indicazione del numero
del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.
ART. 12
Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe
prestabiliti
1 .
Salvo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed
integrazioni è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio
con conducente, sevizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.
2
. Per infrazione al presente divieto, l’Autorità comunale può disporre la revoca
della licenza comunale di esercizio.
ART. 13
Sospensione
della licenza
1 . La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo
non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di
regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2 . Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del
servizio, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del
settore autonoleggio.
3 . Del provvedimento
dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale
M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.
ART.14
Revoca
della licenza
1
. La licenza comunale di esercizio viene revocata con determinazione del
Responsabile del servizio, sentite le Organizzazioni di categoria
provinciali e/o regionali del settore autonoleggio nei seguenti casi:
a) quando venga a mancare
al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l’esercizio;
b) quando l’attività viene
esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale
da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
c) quando il titolare della
licenza si sia procurato con continuità servizi nell’ambito di un Comune
diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
d) quando l’autoveicolo di noleggio, senza
la prescritta autorizzazione , sia stato adibito ad esercitare servizi ad
itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
e) quando l’attività non
risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per
l’esercizio;
f) quando il titolare della
licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire
l’evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
g) quando sia intervenuta condanna, con
sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della
libertà personale;
h) quando sia accertata
negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività
in violazioni varie del presente regolamento;
i) quando sia stata
intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento
del servizio;
l) per qualsiasi
altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.
2 . Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto
dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide
notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l’una dall’altra.
3 . In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda
diffida l’Autorità comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle
giustificazioni prodotte.
4
. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente
Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di
circolazione.
ART. 15
Decadenza
della licenza
1 . La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente
con obbligo per il Responsabile del Servizio di emanare il relativo
provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento:
a) per mancati inizio
del servizio entro il termine stabilito nell’atto di comunicazione
dell’assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall’art.11;
b) per esplicita
dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della
stessa;
c) per interruzione
del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione
non sia dovuta a causa di forza maggiore;
d) per fallimento del soggetto titolare
della licenza;
e) per cessione della
proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
f) per morte del titolare
della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo
quanto disposto dall’art.10.
2 . Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il
competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta
di circolazione.
ART. 16
1 . I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con
conducente e servizi da piazza devono essere dotati di portabagagli idonei a
contenere una sedia a rotelle ripiegata.
ART.17
Verifica e revisione degli autoveicoli
1 . Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell’ammissione in servizio ,
alla verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale,
composta dal Sindaco o suo delegato Presidente, da due rappresentanti del
Comune e da due rappresentanti delle Organizzazioni provinciali e/o regionali di
categoria del settore, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli
autoveicoli alle caratteristiche (art.2 D.M. 18 aprile 1977 e successive
modifiche ed integrazioni) contenute nella domanda di assegnazione della
licenza.
2 . Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere
tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici
della Motorizzazione Civile(D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed
integrazioni “Nuovo Codice della Strada”) e da effettuarsi con la
partecipazione della Regione Sardegna(D.P.R. 19 giugno 1979, n.348).
3 . Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde
più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne
informato il Responsabile del Servizio per la denunzia al competente Ufficio
della Motorizzazione Civile agli effetti del Nuovo Codice della Strada, da
inviarsi altresì alla Regione Sardegna.
4 . Ove invece l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di
conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla
messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso entro un termine che
sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma
dell’art.14.
ART. 18
Sostituzione dell’autoveicolo
1 . Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il
titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla
sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle
caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio, purchè
in migliore stato d’uso da verificarsi da parte della Commissione di cui
all’art.17, fatto salvo quanto disposto dall’art.11.
2 . In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta
l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.
ART. 19
Contachilometri e cronotachigrafo
1 . Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente,
debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione
progressiva, sul quale l’Autorità comunale può esercitare il diritto di
controllo, in qualsiasi momento.
2 . Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono
essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto
dalla legge 13 novembre 1978, n.727.
ART. 20
Tariffe
1 . Con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Organizzazioni
di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio
di noleggio con conducente che, per gli autobus, dovranno essere mantenute
entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall’Amministrazione Regionale. Allo
scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel
regolare esercizio dell’attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici
di linea, l’Assessorato regionale dei Trasporti, entro il mese di maggio di
ciascun anno, sentite le associazioni di categoria delle aziende che esercitano
servizi pubblici di linea, determina per tutto il territorio regionale le
tariffe minime e massime, tenuto conto delle caratteristiche del tipo
dell’autobus, sia in base al chilometraggio sia in base alla natura del
servizio.
2 . A tal fine le Organizzazioni di categoria del settore noleggio
ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale devono proporre al
predetto Assessorato entro il mese di febbraio di ogni anno le tariffe minime e
massime sulla base dei costi economici del servizio. La commissione di cui
all’art.17 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.
Qualora la commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio
dell’autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata
dall’Assessorato Regionale dei Trasporti provvede a richiamare il titolare
della licenza.
3 . Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre
al Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento della revoca della licenza
ai sensi del punto 1 dell’art.14. In tal caso, la revoca della licenza non deve
essere proceduta da alcuna diffida.
4 . I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente
esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.
ART. 21
Responsabilità nell’esercizio
1 . Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque
derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione
al rilascio ed all’esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare
della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del
Comune.
2 . Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità
personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
ART.
22
Facoltà per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche
1 . Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono
autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il
servizio da piazza.
2 . Le località di stazionamento sono le seguenti:
3 . Esse non sono coincidenti con capolinea o con posti di fermata degli
autobus in servizio pubblico di linea.
4 . In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti
preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi
sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto
dei quali sono stati noleggiati.
ART. 23
Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
1
. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi
con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un
atteggiamento decoroso.
In particolare essi hanno
l’obbligo di :
a) conservare nell’autoveicolo tutti i
documenti inerenti l’attività dell’esercizio ed esibirli ad ogni richiesta
degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) curare che il
contachilometri e il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
c) compiere i servizi che
siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e
della sicurezza dei cittadini.
2
. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di
contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il
provvedimento di sospensione di
cui all’art.13 e se a carico di personale dipendente dal titolare della
licenza, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto
collettivo di lavoro.
ART. 24
Divieti per i conducenti degli autoveicoli
1 . Ai conducenti degli
autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di :
a) di far salire
sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche
durante i periodi di sosta;
b)
portare animali propri
sull’autoveicolo;
c) deviare di loro
iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;
d) chiedere, per qualsiasi
titolo, compensi particolari ai passeggeri dell’autoveicolo;
e) fermare l’autoveicolo o
interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di
accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
ART.25
Contravvenzioni
1 . Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca o la
decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al
presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Nuovo Codice della
Strada e successive modifiche ed integrazioni, sono punite ai sensi della
vigente legge comunale e provinciale.
ART.26
Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali
1 . Le deliberazioni del Consiglio comunale, relative alla
determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro
località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti
eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla
preventiva approvazione della Regione Sardegna.
ART. 27
Disposizioni finali
1 . Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa
richiamo oltre alle disposizioni richiamate all’art.1, alla legge comunale e
provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto
possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano
in contrasto con le norme del presente Regolamento.
Il
presente Regolamento:
1)
E’ stato deliberato dal
Consiglio Comunale nella seduta del 10.10.2002 con atto n°
del;
2)
E’ stato pubblicato
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al
3)
E’ entrato in vigore il
giorno
4)
Ittireddu lì
Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Gavina Cocco)