NORME DI ATTUAZIONE
P.U.C.
COMUNE DI ITTIREDDU (SS)
NOVEMBRE 1998
AGGIORNAMENTO AL FEBBRAIO 1999 DOPO RINVIO
CO.RE.CO.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
FUNZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE
1 - Le presenti norme dettano le prescrizioni per
l'attuazione delle indicazioni dello strumeno urbanistico generale (P.U.C.),
nel rispetto delle norme legislative e del regolamento edilizio allegato (R.E.)
2 - In particolare, ci si è attenuti al rispetto del D.A.
20.12.1983, n. 2266/U, della L. 5-8-1978, n. 457, della L.n° 47/85 e della L.R.
n.23/85 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle LL.RR. 22.12.1989,
n° 45; 01.07.1991, n° 20,
22-06-1992, n. 11; 29.12.1992, n. 22; 07.05.1993, n.23 ed infine della
L. 17.02.1992, n.179: "Norme sull'edilizia residenziale pubblica",
della L.R. 29.04.1994, n.16 "Programmi di riqualificazione urbanistica,
edilizia e ambientale", della L.R. 12.08.1998, n.28: "Norme per
l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica...", della
L.R. 13.10.1998, n.29: "Tutela e valorizzazione dei centri storici in
Sardegna".
3 - Ogni attività, comportante trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio comunale, partecipa agli oneri da essa derivati e
l'esecuzione delle relative opere è subordinata al rilascio, da parte dell'A.C.,
di concessione o autorizzazione, ovvero della dichiarazione di cui all'art.26
della L. 28.02.1985, n.47, ai sensi della legislazione vigente.
4 - Ai sensi dell'art. 51, commi 1-5 della legge
08.06.1990, n. 241, cosi come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. f, della
legge 15.05.97, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amm/va e dei procedimenti di decisione e di controllo", il Comune
disciplina, con apposito regolamento, in conformità con lo statuto,
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità.
Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli satuti e dai regolamenti che
si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai
dirigenti. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali,
in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente:
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie.
Pertanto, nelle presenti N.T.A., con la parola
"Sindaco" dovrà intendersi quella figura di dirigente a cui, per
regolamento, sarà demandato il compito del rilascio delle autorizzazioni e
concessioni edilizie
5 - Ai sensi dell'art. 56 del vigente D.P.R. 19.06.1979,
n° 348, per le opere da eseguirsi da ammnistrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale, l'accertamento della conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la
Regione. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da
realizzare da parte degli enti istituzionalmente competenti, pr quanto concerne
la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni
e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta
dall'amministrazione statale competente d'intesa con la Regione, che deve
sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli
interventi.
6 - Le presenti N.T.A. sono adeguate alle finalità e agli
indirizzi della L.R. 30.08.91, n° 32: "Norme per favorire l'abolizione
delle barriere architettoniche", nonchè alla legge 09.01.1989, n.13.
7 - Le presenti norme e tutti gli allegati del P.U.C.
costituiscono, altresì, l'adeguamento degli strumenti di pianificazione
urbanistica comunale alla L.R. n.45/89 e successive modifiche e integrazioni.
8 - La volontà espressa nel testo delle N.T.A. prevale,
quando sia chiara, sugli altri elaborati del P.U.C. ed in particolare su
rappresentazioni planimetriche.
9 - Le fonti primarie (leggi ordinarie, leggi delegate ed
equipollenti, leggi regionali) hanno carattere prevalente e, se del caso,
funzione abrogativa rispetto alle norme di rango inferiore, come le N.T.A. del
P.U.C., che sono fonti normative secondarie, con valore sostanziale di legge e
valore formale di atto amministrativo.
ART. 1 BIS - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.C.
1 - Gli elementi costitutivi del P.U.C. sono i seguenti:
a - relazione illustrativa generale
a1 - relazione sulla prospettiva del fabbisogno abitativo
e sulla zonizzazione,
b - regolamento edilizio (R.E.),
c - norme tecniche di attuazione (N.T.A.),
d - norme e procedure per misurare la compatibilità
ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale,
e - carte tematiche relative allo stato di fatto
dell'intero territorio, cosi come richiesto dalla L.R. n.45/89,
f - tavole grafiche, con particolare riferimento alla
zonizzazione e alle reti tecnologiche esistenti.
ART. 1 TER - REVISIONI PERIODICHE DEL P.U.C.
1 - Il P.U.C. è sottoposto a revisione generale con
cadenza decennale e, comunque, per l'adeguamento a sopravvenienti
determinazioni di piani territoriali sovraordinati.
2 - Revisioni parziali potranno essere di norma effettuate
a cadenza biennale, con finalità di sviluppo, affinamento e specificazione
della disciplina urbanistica.
ART. 1 QUATER - VERIFICHE CONTENUTI NEL P.U.C.
Le presenti N.T.A. sono state predisposte a seguito della
effettuazione (vedere gli altri elaborati del P.U.C.) delle verifiche relative
al rispetto dei contenuti previsti dall'art. 19 della L.R. n° 45/89 e
segnatamente di:
- verifica del trend dei movimenti anagrafici e di
tendenza demografica in base al quale è stato poi individuato il
dimensionamento delle zone residenziali;
- verifica delle attività produttive insediate ed
insediabili nel territorio;
- verifica delle principali opre di urbanizzazione
primarie e secondarie e delle reti di infrastrutture;
- individuazione degli ambiti territoriali ove si renda
opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, nonchè
dei manufatti e complessi di importanza storico-artistica ed ambientale;
- inserimento di norme e procedure per misurare la
compatibilità ambientale;
- previsione degli standars urbanistici ai sensi del D.A.
n. 2266/U/83 e individuazione delle aree da destinare a servizi e spazi
pubblici;
- individuazione delle porzioni di territorio da
sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;
- individuazione delle unità minime territoriali da assoggettare
a pianificazione attuativa.
ART. 1 QUINQUIES - SIMBOLOGIA ADOTTATA
A.C. AMMINISRAZIONE COMUNALE (da intendersi anche quale
dirigente avente il compio del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione,
concessione o analoghi, ai sensi dell'art. 51, commi 1-5 della legge 08.06.90,
n. 241, cosi come modificata dall'art.6, comma 2 lett. f della legge 15.05.97,
n. 127)
A. di P. ACCORDO DI PROGRAMMA
A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE
A.T. ASSETTO TERRITORIALE
C.C. CONSIGLIO COMUNALE
c.c. CODICE CIVILE
C.C.I.A.A. CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E
ARTIGIANATO
C.E. e C.E.C. COMMISSIONE EDILIZIA (COMUNALE)
C.P. CODICE PENALE
C.P.P. CODICE DI PROCEDURA PENALE
C.R. CONSIGLIO REGIONALE
C.T.R.U. COMITATO TECNICO REGIONALE PER L'URBANISTICA
CO.CI.CO COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO
CO.RE.CO. COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
D.A. DECRETO ASSESSORIALE
D.I.A. DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'
D.L. DIRETTORE LAVORI
D.Leg. DECRETO LEGISLATIVO
D.M. DECRETO MINISTERIALE
D.P.G.R. DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
D.P.C.M. DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI
G.R. GIUNTA REGIONALE
L.R. LEGGE REGIONALE
L.U. LEGGE URBANISTICA (legge n° 1150/1942 e
succ.integrazioni)
OO.UU. OPERE DI URBANIZZAZIONE
OO.UU.P. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
OO.UU.S. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
N.T.A. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
p.a. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
P.A. PIANO AZIENDALE
P. di L. PIANO DI LOTTIZZAZIONE
P. di R. PIANO DI RECUPERO
P.E.E.P. PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
P.M.F. PIANO MIGLIORAMENTO FONDIARIO
P.P. PIANO PARTICOLAREGGIATO
P.P.A. PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE
P.P.E. PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
P.R. PIANIFICAZIONE REGIONALE
P.R.A.E. PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE
P.I.R.U.E.A. PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTALE (L.R. n. 16/94)
P.R.V. PIANO PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO RETE DI
VENDITA
P.R.U. PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO (L.R. 23/85) (ex
L.R.n°23/85)
P.R.U. PIANO DI RECUPERO URBANO (L.493/93) (ex legge n°
493/93)
P.T. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
P.T.C. PORZIONI DI TERRITORIO COMUNALE
P.T.P. PIANI TERRITORIALI PAESISTICI
P.U.C. PIANO URBANISTICO COMUNALE
Pr. U.P. PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI (legge n° 122/89)
P.U.I. PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE
P.U.P. PIANO URBANISTICO PROVINCIALE
R.A. RELAZIONE ASSEVERATA (l.r.N°23/85)
R.D. REGIO DECRETO
R.E. REGOLAMENTO EDILIZIO
R.A.S. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
S.A. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
S.B.A.A.A.S. SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI,
ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI
S.C.P.A. STUDIO DI COMPATIBILITA' PAESISTICO-AMBIENTALE
T.U. TESTO UNICO
U.L. UNITA' LOCALE (ESERCIZIO COMMERCIALE)
U.S.L. UNITA' SANITARIA LOCALE
U.T.E. UFFICIO TECNICO ERARIALE
U.T.M. UNITA' TERRITORIALI MINIME
U.T.C. UFFICIO TECNICO COMUNALE
V.I.A. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
V.T. VOLUMI TECNICI
ART. 2 - CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)
1. Il piano urbanistico comunale prevede:
a) l'analisi dello stato di fatto dell'intero territorio
comunale, con particolare riferimento ai caratteri geologici, idrologici, paesistici
e naturali del terriorio, alla popolazione residente e presente attualmente, al
patrimonio edilizio, agli insediamenti produttivi, al sistema delle
infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature pubbliche e di uso
pubblico;
b) la prospettiva del fabbisogno abitativo e produttivo,
le previsioni dei futuri insediamenti, l'eventuale sviluppo e trasformazione
degli attuali insediamenti abitativi e produttivi e le previsioni delle
specifiche destinazioni d'uso e relative norme tecniche di attuazione;
c) le previsioni delle infrastrutture, degli impianti e
delle attrezzature pubbliche e d'uso pubblico;
d) la perimetrazione delle zone d'interesse paesistico,
storico e artistico, e le specifiche prescrizioni d'uso;
e) l'individuazione delle unità territoriali minime da
assoggettare alla pianificazione attuativa;
f) l'individuazione degli ambiti territoriali ove si
ritenga opportuno procedere al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente e l'individuazione dei manufatti e complessi importanti sotto il
profilo storico artistico ed ambientale, anche se non vincolati dalla L.
1.6.1939 n. 1089 e dalla L.29.6.1939, n. 1497;
g) le norme e le procedure per misurare la compatibilità
ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale ricadenti
nel territorio comunale, con predisposizione di una relazione generale
analittica, corredata da carte tematiche dello stato di fatto dell'intero
territorio, che prevedano:
a.1 - i vincoli gravanti sul territorio, derivanti da
disposizioni di legge quali:
- R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;
- L. 1.6.1939 n. 1089;
- L. 29.6.1939 n. 1497;
- L. 8.8.1985 n. 431;
- L.R. 7.5.1993 n. 23;
- L.R. 7.6.1989 n. 31.
a.2 - Le caratteristiche del territtorio sotto i seguenti
aspetti:
- geologia;
- morfologia;
- acclività;
- valenze morfologiche;
- suscettibilità d'uso dei suoli;
- uso del suolo;
- vegetazione;
- bacini idrografici;
- schemi idrici;
- unità idrogeologiche;
- emergenze idriche;
- oasi faunistiche;
- biotopi meritevoli di conservazione;
- giacimenti di cava;
- aree minerarie dismesse;
- cavità naturali.
a.3 - L'antropizzazione del territorio conseguenti agli
insediamenti residenziali produttivi, infrastrutturali, nonchè all'attività di
discarica e di bonifica del territorio.
2. il P.U.C. con sidera l'intero territorio comunale e può
prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata
sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di
opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.
ART. 3 - FORMAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO
URBANISTICO COMUNALE.
1. Il piano urbanistico comunale è adottato con delibera
dal Consiglio Comunale.
2. Entro 15 giorni, dalla presa d'atto o approvazione del
CO.RE.CO., il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del
pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito
è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e mediante
l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'Isola.
3. Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere
dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni al piano adottato.
4. Il consiglio comunale accoglie o respinge le
osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera
l'adozione definitiva del piano urbanistico comunale.
5. La delibera di approvazione è sottoposta al controllo
di legittimità.
6. Le varianti al piano sono approvate con lo stesso
procedimento.
7. Dalla data di adozione del piano di cui al primo comma
si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n.
1902 e successive modificazioni.
Pertanto, l'A.C. è obbligata ad adottare le misure di
salvaguardia sulle domande di concessione o autorizzazione edilizia,
contrastanti con il P.U.C. in itinere. Qualora l'A.C. riconosca che le domande
non siano in contrasto con il P.U.C. adottato, la concessione può essere
rilasciata.
8. Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno
della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.U.C.
ART. 4 - STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO
COMUNALE
Il piano urbanistico comunale viene attuato attraverso:
a) programma pluriennale di attuazione (facoltativo);
b) interventi urbanistici preventivi e attuativi;
c) interventi edilizi diretti (autorizzazioni,
concessioni, denuncia inizio attività o relazioni asseverate), ecc. secondo
quanto previsto dal R.E.
Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 01.07.1991, n. 20, per
l'edificazione nelle zone omogenee C, D e G, è obbligatoria la predisposizione
del piano attuativo. Fino all'approvazione del piano attuativo, negli edifici
esistenti in dette zone, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
ART. 4 BIS - DESTINAZIONI D'USO
Le destinazioni d'uso, anche parziali, sono così
classificate:
d.0 - Residenziale - abitativa e servizi strettamente
connessi;
d.0.1 - Residenziale abitativa di custodia (vedi glossario)
d.0.2 - Residenziale funzionale alla conduzione del fondo;
d.0.2 - Depositi attrezzi e vani appoggio di stretta
pertinenza aziendale.
d.1 - Uffici, studi professionali
d.1.1. - Uffici e studi professionali privati;
d.1.2. - uffici pubblici a livello urbano
d.2 - Esercizi commerciali, sale di esposizione
d.2.1 - esercizi commerciali al minuto
d.2.2 - esercizi commerciali all'ingrosso
d.2.3 - grandi strutture di vendita (centri commerciali,
grandi magazzini, supermercati)
d.2.4 - punti vendita dei prodotti e accessori realizzati
nelle zone D;
d.3 - Esercizi pubblici, di interesse pubblico ed
attrezzature collettive
d.3.1 - attr.ricettive, alberghi, pensioni, motel, ostelli
gioventù e simili
d.3.2 - ristoranti, tavole calde, mense, pizzerie, bar e
simili
d.3.3 - circoli privati per svolgimento di attività
sociali, educative, culturali e sportive
d.3.4 - cinema e teatri
d.3.5 - centri ed attrezzature sociali e culturali di
interesse generale
d.3.6 - discoteche, sale di ritrovo e locali similari;
d.4 - Laboratori artigianali, laboratori scientifici
d.4.1 - laboratori artigianali e tecnico-scientifici
compatibili con la residenza (cioè la cui natura e destinazione non comportino
effetti di inquinamento acustico, atmosferico, delle acque o del suolo o
movimentazione merci con automezzi pesanti)
d.4.2 - laboratoi artigianali e tecnico-scientifici non
compatibili con la residenza
d.4.3 - laboratori di ricerca e per attività produttive ad
elevato contenuto di ricerca scientifica;
d.5 - Industria
d.6 - Depositi
d.6.1 - depositi industriali
d.6.2 - depositi commerciali;
d.7 - Costruzioni connesse alle attività agricole e simili
d.7.1 - fabbricati ed impianti connessi alla conduzione
agricoloa e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e
trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti
classificabili come industriali;
d.7.2 - fabbricati per agriturismo, cosi come normati
successivamente
d.7.3 - fabbricati funzionali alla conduzione e gestione
dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva)
d.7.4 - strutture per il recupero terapeutico dei
disabili, dei tossico dipendenti, e per il recupero del disagio sociale;
d.8 - Attrezzature varie connesse ad attività turistiche o
per il gioco o per lo sport
d.8.1 - campeggi, aree attrezzate per il tempo libero ed
attrezzature connesse,
d.8.2 - impianti sportivi e attrezzature connesse,
d.8.3 - strutture per l'incremento ippico e attrezzature
connesse,
d.9 - Attrezzature per l'istruzione e la ricerca
d.10 - Attrezzature per l'assistenza e la sanità
d.11 - Attrezzature tecnologiche (es. depuratori, serbatoi
idrici, laghetti collinari, ecc.);
d.12 - Attrezzature varie (peciali) (es. stazioni di
servizio, ecc.);
d.13 - Attrezzature varie connesse alle attività di
coltivazione di cave e similari
d.13.1 - capannoni, depositi, attrezzature speciali
connesse con la coltivazione di cave
d.13.2 - capannoni, depositi, laboratori artigianali o
industriali connessi con la prima lavorazione dei materiali estratti
Ai sensi della legge 26.10.1995, n. 447: Legge quadro
sull'inquinamento acustico", su richiesta dei comuni, i competenti
soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione
di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento
delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo B (strade extraurbane principali), c
(strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimnto), E (strade
urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati
macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi.
CAPO I - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (P.P.A.)
ART. 5 - DEFINIZIONE
Il programma pluriennale di attuazione delimita le zone e
le aree in cui lo strumento urbanistico generale deve esser attuato ed indica i
tempi di esecuzione dello stesso, in conformità alle prescrizioni del III comma
dell'art. 13 della L. 28-1-1977, n° 10, e secondo gli articoli 23 e 24 della
L.R. 22.12.1989, n° 45.
Il P.P.A. è facoltativo per l'Amm/ne Comunale.
ART. 6 - EFFICACIA - CONTENUTO - APPROVAZIONE
1. Il programma pluriennale di attuazione deve contenere:
a) una relazione sullo stato di attuazione dello strumento
urbanistico vigente;
b) la descrizione delle opere pubbliche o di interesse
generale da realizzarsi nel periodo di validità del programma;
c) la deliberazione degli ambiti e zone di intervento previste
dal programma per le diverse funzioni urbane.
2. Il programma è approvato con le modalità previste per
il piano urbanistico comunale.
Il programma di attuazione consente, al di fuori delle
aree e delle zone dallo stesso considerate, solo interventi di manutenzione
odinaria e straordinaria, restauro e risanamento, nonchè quelli non soggetti ne
ad autorizzazioni e concessione, semprechè i medesimi siano ammessi dallo
strumento urbanistico generale in vigore. La domanda di inserimento nel P.P.A.
deve essere presentata dal proprietario o avente titolo.
CAPO II
INTERVENTI URBANISTICI PREVENTIVI
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE
Fermo restando quanto stabilito all'art. 4 delle presenti
N.T.A., lo strumento urbanistico generale si attua mediante:
a) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (P.
di R.), ai sensi dell'art. 28 della legge 05.08.1978, n.457;
b) piani particolareggiati di esecuzione (P.P.);
c) piani di lottizzazione di zone abusive (P.R.U.) ex L.R.
n° 23/85);
e) piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.);
f) piani di zona per l'edilizia economica e popolare
(P.E.E.P.);
g) programmi integrati dei centri storici e programma di
riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale (P.I.R.U.E.A.) art. 16
della L. 17.02.1992, n. 179 e L.R. 29.04.1994, n.16) e L.R. sulla tutelas e
valorizzazione di centri storici della Sardegna;
h) accordi di programma (A di P. - art. 28 della L.R.
22.12.89, n. 45,cosi come modificato dagli artt. 5 e 6 della L.R. 7.5.93, n.
23;
i) programmi di recupero urbano (art. 22 della
L.04.12.1993, n. 493);
l) piani di sviluppo aziendale o di miglioramento
fondiario (vedi le norme sulle zone agricole).
La formazione degli strumenti attuativi deve avvenire nel
rispetto delle prescrizioni del P.U.C.
Rispetto al P.U.C., gli strumenti urbanistici attuativi
non possono prevedere variazioni di perimetro e trasposizioni di zone e di
aree, ma solo modifiche conseguenti alla definizione esecutiva delle
infrastrutture e attrezzature pubbliche, previste in sede di P.U.C., purchè
venga rispettata la sua impostazione e non comportino un aumento del volume
complessivamente realizzabile e la riduzione delle dotazioni complessive di
spazi pubblici o di uso pubblico.
SEZ. II - PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (P.di
R.)
ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (P. di R.)
Ai sensi della direttiva per i centri storici, prevista
dall'art. 7 della L.R. n.45/89, potranno essere redatti "Strumenti
Operativi per il Recupero" e "Programmi di fattibilità degli
interventi".
L'A.C., ai sensi della legge 5.8.1978 n. 457 e della legge
17.02.92, n. 179, ha individuato, nell'ambito del P.U.C., le zone ove, per le
condizioni di degredo, si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio
esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla
ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone
possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree,
nonchè edifici da destinare ad attrezzature. Le zone sono individuate in sede
di formazione dello strumento urbanistico generale o con delibera del Consiglio
Comunale. Nell'ambito delle zone, con la delibera di cui al precedente comma o
successivamnte con le stesse modalità di approvazione, possono essere
individuati gli immobili, i complessi isolati e le aree per i quali il rilascio
della concessione è subordinata alla formazione dei piani di recupero. Per le
modalità di formazione, approvazione, attuazione si eseguono i dettami
dell'art. 28 della legge 5.8.1978, n. 457, cosi come modificato dalla legge n.
179/92. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono definiti dal
R.E. e dall'art. 31 della Legge 5.8.1978, n.457. Ai sensi dell'art. 30 della
legge 5.8.1978, n. 457, anche i proprietari di immobili e di aree, compresi
nelle zone di recupero, possono presentare proposte di piani di recupero. Si
richiama l'art. 34 della L.R. 11.10.1985, n.23/85 che prevede l'approvazione di
piani di recupero d'iniziativa pubblica e privata in conformità alla legge
5.8.1978, n. 457. Per gli immobili compresi nelle zone omogenee classificate
"A" ai sensi del decreto di cui all'art. 4 della L.R. 19/05/1981,
n.17, la riconversione tipologica deve tendere alla salvaguardia delle
strutture distributive e ambientali esistenti. I piani di recupero operano pure
in assenza di piani particolareggiati di attuazione, anche dove diversamente
specificato dagli strumenti urbanistici vgenti. I piani riguardanti zone
classificate "A" sono soggetti all'approvazione regionale, qualora
prevedano mutamenti dei rapporti preesistenti nelle destinazioni d'uso. I
proprietari di immobili situati all'interno delle aree soggette a piani di
recupero, riuniti in consorzio volontario od in cooperativa, possono
partecipare all'attuazione anche parziale del piano di recupero; in tal caso la
partecipazione deve essere regolamentata per gli aspetti derivanti dalla
presente legge e dalla legge 5.8.1978, n. 457, attraverso apposita convenzione
da stipularsi con il comune interessato. Ai sensi dell'art. 14 della legge
17.02.1992, n. 179, per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di
recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi
che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici
generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della
concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle
zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre
consentiti in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi
previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge n. 457/78
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse.
L'area urbana individuata come zona di recupero del
patrimonio edilizio è indicata nell'apposita tav. del P.U.C. Inoltre, sono
consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della legge m.
457/78, che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino
al 25% delle destinazioni preesistenti purchè il concessionario si impegni con
atto trascritto a favore del Comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi
di vendita e canoni di locazione con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione
ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
SEZ. III - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE (P.P.)
ART. 9 - CLASSIFICAZIONE
In conformità con le destinazioni del P.U.C. e nel
rispetto alla legislazione vigente, sono ammessi i seguenti tipi di piani
particolareggiati di esecuzione:
- a) piani particolareggiati di esecuzione di cui alla L.
17.8.1942, n. 1150, cosi come modificata dall'art. 5 della Legge 6.8.1967, n.
765 (P.P. e P. di L.);
- b) piani delle aree da destinare ad insediamenti
produttivi di cui all'art. 27 della L.22.10.1971, n. 865 (P.I.P.);
- c) piani delle zone da destinare alla costruzione di
alloggi a carattere economico o popolare di cui alla L.18.4.1962, n.167 cosi
come modificata dalla L.22.10.1971, n.865, dall'art. 33 della L.R. 11/10/85, n.
23 e dall'art. 40 della L.R. 22.12.89, n.45 (P.E.E.P.);
- d) piani di risanamento urbanistico secondo gli artt.
32, 37, 38 della L.R. 11.10.1985, n. 23 (P.R.U.);
- e) programmi integrati di intervento, secondo l'art. 16
della L. 17.02.92, n. 179 e secondo la L.R. 29.04.94, n. 16 (programmi di
riqualificazione urbana);
- f) programmi di recupero urbano, secondo l'art. 11 della
legge 04.12.1993, n. 493.
SEZ. IV - PIANO ATTUATTIVO AD INIZIATIVA DI PRIVATI (P.di
L.) (Piano di lottizzazione)
ART. 10 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE
0. Il P. di L. è uno strumento urbanistico attuativo,
mediante un disegno infrastrutturale sistematico di nuovi complessi insediativi
da realizzarsi nelle zone territoriali omogenee C, D e G.
1. La lottizzazione di aree richiede il rilascio di
apposita autorizzazione. L'autorizzazione è concessa sulla base di un piano di
lottizzazione contenente le indicazioni di cui al succesivo art. 10 bis.
2. Si ha lottizzazione ogni qualvolta si abbia di mira
l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione
di una pluralità di edifici ovvero di un rilevante insieme di unità a scopo
abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, e che
richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.
3. Si ha, altresì, lottizzazione quando la trasformazione
urbanistica od edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 3.000
metri quadrati venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o
atti equivalenti, del terreno in lotti edificabili e l'utilizzo comporti
l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria. Non costituisce
lottizzazione, ai sensi della presente norma, il frazionamento che consegue ad
una divisione ereditaria.
4. Il piano di lottizzazione è, comunque, necessario
quando sia previsto dallo strumento urbanistico generale o dalle norme di legge
(L.R.n.20/91).
5. I proprietari o gli aventi titolo, che vogliano
procedere alla lottizzazione devono sottoporre al Comune il relativo progetto
ed astenersi dal darvi, anche solo in parte, ivi compresa la redazione di tipi
di frazionamento, esecuzione sino a quando non sia stata stipulta la relativa
convenzione.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ove il
progetto di lottizzazione non sia conforme alle prescrizioni dei piani
urbanistici, anche se soltanto adottati.
ART. 10 BIS - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA
LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO DELLA MEDESIMA
Ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L.R. n. 20/91, uno o
più proprietari, qualora dimostrino l'impossibilità, per mancanza di assenso
degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo, possono, previa
autorizzazione dell'A.C., predisporre il piano esteso all'intera area. In tale
ipotesi, il piano si attuerà per
stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri saranno
ripartiti tra i diversi proprietari, Gli aventi titolo, ai sensi del vigente
R.E., devono presentare domanda, in carta da bollo, di autorizzazione alla
lottizzazione. Detta domanda va indirizzata all'A.C. e deve essere depositata
presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Ciascuno dei sottoscriventi è considerato
debitore solidale per tutti gli oneri derivanti dall'iniziativa lottizzatrice,
Alla domanda, pena la irricevibilità della medesima, devono essere allegati, in
cinque copie, i seguenti documenti sottoscritti, per presa visione ed
accettazione, da tutti i proprietari interessati o da persona, all'uopo
delegata nelle forme di legge, nonchè dal progettista:
a) schema di convenzione di cui al V comma dell'art. 28 L.
17.8.1942 n. 1150, cosi come modificato dall'art. 8 della L. 6.8.1967 n. 765,
secondo il modello utilizzato dal CO.CI.CO. di Sassari o secondo quello
adottato dalla A.C.;
b) relazione illustrativa dei criteri tecnici ed
urbanistici adottati nella progettazione;
c) tabella dei dati di progetto, nella quale debbono
essere indicati la superficie e l'indice di fabbricabilità territoriale,
superfici delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
quelle per gli standars urbanistici corrispondenti alle diverse destinazioni
d'uso con l'evidenziazione delle relative percentuali, le superfici fondiarie,
il volume totale edificabile, l'indice di fabbricabilità fondiaria ed il
rapporto di copertura di ogni singolo lotto. Il numero degli abitanti dovrà
essere calcolato con il parametro di 100mc/ab. nelle zone C. La cubatura
complessiva realizzabile dovrà essere ripartita nella misura del 70% per volumi
residenziali, 20% per servizi strettamente connessi con la residenza, quali negozi,
studi professionali, bar, ecc. e 10% per servizi pubblici, riservati all'Amm/ne
Comunale;
d) esauriente documentazione fotografica della zona
oggetto dell'intervento;
e) estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti
nonchè dell'eventuale P.P.A.. In detto estratto devono essere messe in evidenza
le aree oggetto dell'intervento urbanistico attuativo;
f) rilievo topografico planimetrico ed altimetrico, in
scala almeno 1:500, del terreno, con l'indicazione dei capisaldi di riferimento
e delle relative monografie collegati con la cartografia aerofotogrammetrica
comunale;
g) estratto di mappa nella scala catastale e certificato
catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione. Detto estratto deve essere
corredato da un elenco delle particelle fondiarie con l'indicazione contestuale
dei nominativi dei proprietari delle medesime, aderenti alla lottizzazione;
h) relazione geotecnica ai sensi del D.M. 11.03.1988;
i) planimetria di progetto in scala 1:500; detta
planimetria deve essere aggiornata e deve indicare la ripartizione in lotti
dell'area oggetto dell'intervento, i distacci, la viabilità veicolare e quella
pedonale, nonchè gli spazi di sosta e di parcheggio, le aree destinate alle
attività collettive, quelle destinate a verde attrezzato e a parco;
l) progetto esecutivo delle opere di urbanizzazone
primaria, relativo a:
1) planimetria, profili longitudinali, sezioni trasversali
di ciascun tratto della rete viabile prevista,
2) rete di approvvigionamento dell'acqua potabile,
3) rete separata di smaltimento delle acque luride e
meteoriche,
4) rete per l'illuminazione pubblica,
5) rete telefonica e di distribuzione della corrente
elettrica con eventuali cabine elettriche,
6) allacciamenti, di tutte le reti tecnologiche previste,
con quelle comunali;
m) planivolumetrico, in scala 1.500, con gli ingombri dei
fabbricati previsti;
n) schema delle tipologie edilizie, delle destinazioni
d'uso, della ripartizione dei volumi disponibili tra le residenze, i servizi
privati e quelli pubblici;
o) sono a carico del lottizzante gli oneri finanziari
relativi alla pubblicità degli atti del P. di L. su un quotidiano locale e
mediante affissione di manifesti, ai sensi della L.R.n° 45/89.
ART. 11 - PROCEDIMENTO DI DELIBERAZIONE SULLA DOMANDA DI
LOTTIZZAZIONE
Il Consiglio Comunale o l'organo competente ai sensi delle
leggi vigenti, avuto riguardo ai pareri della C.E., decide sulla domanda di
lottizzazione, con votazione effettuata, come previsto, dallo Statuto Comunale.
Le domande difformi rispetto alle norme vigenti, nonchè
alle prescrizioni del P.U.C. e dell'eventuale programma pluriennale di
attuazione devono essere rigettate.
Il Consiglio Comunale, in tal caso, è chiamato ad una
semplice pres d'atto. La deliberazione deve essere notificata, entro 10 giorni
dalla sua adozione agli astanti. Il rifiuto di esame della domanda di
lottizzazione costituisce eccesso di potere, censurabile in sede
giurisdizionale. Sulla mancata determinazione, si veda il successivo art. 18
bis.
ART. 12 - COMPETENZE REGIONALI SUI P. DI L.
L'A.C., in caso di adozione del piano di lottizzazione,
deve inviare la documentazione tecnica completa con la relaiva delibera di
C.C., per l'approvazione al CO.CI.CO. Qualora l'organo di controllo rinvii o
chieda modifiche e integrazioni al P. di L., che comportino modifiche agli
elaborati, questo dovrà essere riesaminato dal Consiglio Comunale. L'A.C.
dovrà, altresì, inviare il P. di L. alle Amm/ni Competenti a rilasciare
specifici benestari o nullaosta (per es. Soprintendenza Archeologica, Ufficio
Tutela del Paesaggio, ecc.).
ART. 13 - CONVENZIONE DEL P. DI L. - IMPEGNI - TERMINI -
SCADENZE.
Ai sensi del V comma dell'art. 28 L. 17.8.1942 n° 1150,
cosi come modificato dall'art. 8 della L. 6.8.1967, n° 765, l'autorizzazione
comunale alla lottizzazione è subordinata alla stipulazione della convenzione
di cui al comma successivo. Detta convnzione deve fare riferimento al progetto
esecutivo delle OO.UU.P., approvato dalla C.E. Per la definizione esatta delle
opere di urbanizzazione primarie e secondarie, si rimanda al vigente R.E. La
convenzione deve essere conforme al modello già approvato dalla Amm/ne Comunale
e prevedere:
- a) la concessione gratuita, entro i termini
prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria,
nonchè per quelle di urbanizzazione secondaria (relative alla lottizzazione);
- b) l'assunzione, a carico del lottizzante, degli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte del 100 %,
da determinarsi in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli
insediamenti della lottizzazione, delle opere di urbanizzazione secondaria
ovvero delle opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
- c) i termini, comunque non superiori a 10 (dieci) anni,
per l'ultimazione delle opere in cui ai punti a) e b) del presente comma, i
tempi di attuazione delle OO.UU.P. la cui percentuale di avanzamento dovrà
essere almeno la medesima di quella della realizzazione delle singole unità
abitative;
- d) l'impegno a fornire, a titolo di cauzione, con opportuna
fidejussione, garanzie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione, atte a coprire il 100 % delle spese previste, per la esecuzione di
tutte le opere di urbanizzazione primaria, secondo il progetto esecutivo
presentato a cura e a spese dei lottizzanti. Detta fidejussione dovrà essere
rivalutata ogni anno, in relazione all'andamento dell'indice ISTAT del costo
della vita, fino all'adempimento degli obblighi di convenzione e potrà essere
parzialmente rilasciata, in base agli stati d'avanzamento delle OO.UU.P. e dei
relativi certificati di collaudo, redatti da tecnico incaricato dall'A.C. La
ditta lottizzante deve stipulare la convenzione con l'A.C. entro i successivi 6
(sei) mesi dalla data di approvazione definitiva del piano attuativo, pena la
decadenza dell'iter burocratico e dei pareri assentiti. La convenzione dovrà
essere trascritta nei pubblici registri immobiliari, a cura dei lottizzanti.
Decorso il tempo stabilito per realizzare le opere di urbanizzazione, di cui al
n. 2 del quinto comma della'rt. 28 della Legge 1150/42, la lottizzazione
convenzionata diventa inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione,
rimanendo soltanto fermo, a tempo indeterminato, l'obbligo di osservare, per la
costruzione di edifici e per la modificazione di quelli esistenti, nella parte
in cui ha avuto attuazione, gli allineamenti e le prescrizioni stabilite dalla
convenzione. Qualora tali prescrizioni non fossero esaurienti, in tali parti
attuate si applicano anche le norme dello strumento urbanistico generale,
vigente al momento in cui è stata stipulata la convenzione. La mancata
esecuzione delle opere di urbanizzazione o del loro completamento, nel termine
stabilito dalla convenzione, comporta la possibilità, da parte dell'A.C., di
dichiarare decaduto il P. di L., con conseguenza della non legittimità delle
concessioni edilizie. La decadenza deve essere espressamente dichiarata. L'A.C.
potrà concedere la proroga dell'attuazione del P.di L., se richiesta dalla
ditta lottizzante, prima della scadenza stabilita in convenzione. Nel caso in
cui sia domandata la proroga, l'A.C. potrà richiedere al lottizzante che il P.
di L. sia modificato, anche, nelle opere di urbanizzazione da realizzare, in
accordo con nuove disposizioni di legge e con le previsioni di eventuali nuovi
strumenti urbanistici e regolamentari, e con i programmi comunali per la
costruzione di nuove infrastrutture viarie, fognarie o simili, con lo scopo di
attuare armonicamente lo strumento urbanistico generale e di realizzare reti
coordinate di infrastrutture pubbliche. In ogni caso, non potrà essere concesso
un tempo di proroga superiore a tre anni. Nelle zone di espansione
residenziale, ferme restando le norme, di cui sopra per le parti attuate di
lottizzazione, i P. di L. già progettati diventano definitivamente inefficaci,
alla scadenza dei termini, per la parte del territorio in cui non hanno avuto
attuazione e tale parte resta assorbita in modo automatico nella zona agricola,
con gli indici ed i parametri urbanistici di quella più vicina.
ART. 14 - AUTORIZZAZIONE ALLA LOTTIZZAZIONE
L'A.C., intervenuta la positiva decisione dei competenti
organi regionali, dopo la stipulazione della convenzione di cui al precedente
articolo e successivamente alla trascrizione di questa ultima a cura e spese
dei lottizzanti, rilascia la autorizzazione a lottizzare e ne dispone la
notificazione in via amministrativa ai lottizzanti. Per la mancata
determinazione sull'istanza di autorizzazione a lottizzare e per il mancato
assenso degli altri proprietari interessati, si rinvia ai disposti della L.R.
01.07.1991, n. 20.
ART. 15 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI
LOTTIZZAZIONE
I piani di lottizzazione dovranno essere attuati entro il
termine massimo di anni 10 (dieci) dalla data di stipula della convenzione o
notificata ai proprietari, nei casi di lottizzazione d'ufficio. In assenza di
convenzione stipulata e registrata, la C.E. non potrà esaminare i progetti
delle singole unità immobiliari. il P. di L. potrà attuarsi anche per singoli
sub-comparti e/o singole costruzioni, purchè l'edificazione avvenga in modo
coordinato con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria comunque
necessarie.
Relativamente ai piani di lottizzazione è opportuno
ricordare che, con le presenti norme, è possibile l'attuazione del piano per
stralci funzionali, convenzionabili separatamente, onde evitare la paralisi
della edificazione nel caso di mancato accordo fra i proprietari dei lotti
inclusi nell'unità minima territoriale.
Nella suddetta ipotesi, l'interessato dovrà predisporre
uno studio di lottizzazione riguardante l'unità territoriale sottoposta
all'obbligo della pianificazione attuativa ed uno studio relativo alle aree
incluse nel piano stralcio che verifichi, all'interno dell'intervento proposto,
la dotazione degli standars previsti dallo strumento urbanistico.
I successivi piani stralcio dovranno essere in linea con
il piano di lottizzazione approvato, ma potranno anche essere proposte varianti
a tale strumento purchè si coordinino con i programmi stralcio precedentemente
assentiti.
Ai proprietari di tutte le particelle catastali, comprese
nel P. di L., è attribuita la possibilità di realizzare una quota parte della
complessiva volumetria stabilita nel P.U.C., rapportata al valore percentuale
della superficie territoriale iniziale, a prescindere da specifiche
destinazioni.
In sede di predisposizione dei progetti esecutivi dei
singoli fabbricati, è ammessa la possibilità di apportare modifiche modeste, a
condizione che sia rispettata la tipologia fissata e che non vengano modificati
i rapporti di copertura e le distanze previste. E' inoltre ammessa la
possibilità di apportare modifiche al planivolumetrico approvato, a condizione
che venga presentato un progetto edilizio di massima unitario esteso al
sub-comparto, controfirmato da tutti i relativi proprietari, e purchè vengano
rispettati i parametri urbanistici fissati dal P. di L. per il sub-comparto
stesso. I singoli proprietari o i proprietari d'accordo fra di loro, dovranno
impegnarsi a realizzare le costruzioni in conformità agli elaborati di progetto
ed a ottemperare, nel procedere all'edificazione dei singoli edifici, alla
concessione edilizia, alle prescrizioni dello strumento urbanistico, alle
vigenti leggi urbanistiche, nonchè a quanto prescritto dalla legge 10.5.1976,
n. 319 e successive modificazioni e integrazioni per la tutela delle acque
dall'inquinamento.
Le concessioni delle unità immobiliari dei singoli lotti
del P. di L., dopo che sono state adempiute le prestazioni e gli oneri di cui
all'art. 13, sono soggette al contributo commisurato alla sola incidenza del
costo di costruzione.
ART. 16 - OMISSIS
ART. 17 - LOTTIZZAZIONE D'UFFICIO
1. Alla compilazione di un P. di L. si può addivenire,
altresì, per iniziativa comunale nei casi previsti dalla L.U. e, comunque,
quando il ricorso a tale strumento sia ritenuto necessario per un migliore
utilizzo di determinate zone, anche al fine di un equo riparto di oneri e
benefici tra i proprietari interessati.
2. A tal fine, l'A.C. invita tutti i poprietari delle aree
ricadenti nelle singole zone a presentare il P. di L. entro congruo termine. La
presentazione può avvenire anche se manchi l'adesione di proprietari di aree
che, per la loro configurazione o minima estensione, non pregiudichino il
raggiungimento degli scopi indicati al comma 1.
3. Decorso inutilente il termine fissato, l'A.C. disposne
la compilazione d'ufficio del P. di L. Il piano di lottizzazione è, quindi,
approvato dal consiglio comunale, previo parere della C.E. La deliberazione è
notificata ai proprietari delle aree, i quali, entro i successivi trenta
giorni, ove non dichiarino di accettare la lottizzazione cosi predisposta,
possono richiedere che essa venga modificata. In tale caso, il C.C. può
riesaminare il P. di L. variato in conformità alla richiesta.
4. L'A.C. ha facoltà di espropriare le aree dei
proprietari che non abbiano accettato la lottizzazione. Quando sia ritenuto
opportuno e tecnicamente possibile, in alternativa all'espropriazione delle
aree, il consiglio comunale può deliberare di ridurre l'ambito del P. di L.
alle sole aree dei proprietari che l'abbiano accettata, disponendo solamene
l'espropriazione delle aree necessarie all'esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria, fermo restando l'accollo dei relativi oneri ai
lottizzanti. In tal caso, l'edificazione delle aree, escluse dal piano di
lottizzazione, resta subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione
integrativo e al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura
doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative
concessioni edilizie.
ART. 18 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE NEI P. DI L.
In assenza di indicazioni grafiche nelle tavole del P.U.C.
o di ulteriori indicazioni da parte dell'A.C., nei P. di L. la larghezza minima
della viabilià interna non dovrà essere inferiore a mt. 8 per la rete stradale
secondaria e a mt. 10 per quella principale e comunque secondo le vigenti norme
tecniche sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane
emanate dal C.N.R., fatte salve le indicazioni grafiche contenute nello
strumento urbanistico generale. Per ciò che riguarda le reti idriche e
fognarie, le sovrastrutture, le pavimetazioni stradali e pedonali, l'impianto
della pubblica illuminazione, dovranno essere usati materiali, diametri e
spessero simili a quelli adottati dall'A.C. per la esecuzione di proprie opere
di similari caratteristiche tecniche. Sono a carico dei lottizzanti le spese
per gli onorari del collaudatore dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Il progetto delle OO.UU.P. per la rete telefonica e di distribuzione della
energia elettrica dovrà essere approvato o vistato per conformità dalla TELECOM
e dall'ENEL o da questi enti direttamente redatto.
ART. 18 BIS - MANCATA DETERMINAZIONE SULL'ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE O DI STIPULA DELLA CONVENZIONE
1. Nel caso in cui, trascorsi 180 giorni dalla data di
presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti,
il Consiglio Comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l'interessato
può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed
urbanistica per l'intervento sostitutivo.
2. Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza,
l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita
l'Amministrazione Comunale a pronunciarsi nei successivi 30 giorni.
3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore
degli enti locali, finanze ed urbanistica, procede, nei 10 giorni successivi,
con proprio decreto alla nomina di un Commissario ad acta che provvede a
convocare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'incarico, il C.C. per l'esame
del piano e ad adottare gli ulteriori povvedimenti sostitutivi che si
rendessero necessari.
4. Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dal perfezionamento
della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il Sindaco
non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l'interessato può
avenzare istanza all'Assessore Regionale degli enti locali, finanze ed
urbanistica, il quale, previo invito al Sindaco ad adempiere entro un termine
di 30 giorni e scaduto infruttuosamente detto termine, procede nei 10 giorni
successivi alla nomina del Commissario ad acta, che provvede, entro 60 gioni
dal ricevimento dell'incarico, alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove
necessario, dell'opera di un notaio libero professionista.
ART. 18 TER - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - FRAZIONAMENTI
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonchè quando
tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita,
o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione ed il rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio
(giusta la legge 28.02.1985, n.47).
Pertanto, nei terreni ricadenti all'interno di sottozone
per le quali è obbligatoria la predisposizione di un piano attuativo (C,D,F e
G), è vietata la redazione di tipi di frazionamento, prima della stipula della
convenzione di cui all'art. 13 delle presenti norme, fatti salvi quelli
derivanti da trasferimenti ereditari. Si veda anche il 2° e 3° comma dell'art.
10 delle presenti N.T.A.
DEFINIZIONE DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA
Sussistono gli estremi della lottizzazione abusiva, di cui
all'art. 18 L. 47/85, allorchè abbia avuto luogo una vendita di terreno in
lotti e sia stato dato inizio ad insieme di opere non autorizzate, da cui sia
dato di desumere l'intervento di trasfomare il precedente assetto del
territorio, a nulla rilevando che il frazionamento sia stato "approvato"
dall'U.T.E. ai fini catastali.
ART. 18 QUATER - PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
(P.I.P.)
Il piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'art.
27 della L.22.10.71, n. 865, si forma sia in zone non edificate sia in zone già
interessate da insediamenti produttivi. In entrambi i casi il Piano ha per
obiettivi la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione con
idonei collegamenti stradali e con allacciamenti alle reti tecnologiche, nonchè
la salvaguardia dell'ambiente e la salubrità delle condizioni di lavoro. Il
P.I.P. deve essere conforme allo strumento urbanistico generale. Con propria
iniziativa, avuto parere favorevole dalla R.A.S., sulla delibera di C.C.
relativa alla sua formazione, l'A.C. può formare un P.I.P. per l'attuazione di
aree previste in zona D.
ART. 18 QUINQUIES - PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (ex art.
11, legge 14.12.93, n. 493)
I programmi di recupero urbano sono costituiti da un
insieme sistematico di opere inalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e
all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai
problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle
urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione
dei complessi urbanistici esistenti, nonchè all'inserimento di elementi di
arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al
risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici. I
programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria
con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da
soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce
la priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per
l'individuazione degli interventi. Ai fini dell'approvazione dei programmi di
recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma
ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990, n. 142.
ART. 18 SEXIES - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO
(P.I.R.U.E.A.) (art. 16, legge 17.02.92, n. 179 e L.R. n. 16/94) PROGRAMMI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico,
edilizio ed ambientale, il comune promuove la formazione di programmi integrati
d'intervento, ai sensi della legge 17.02.1979, n. 179. Il programma integrato è
caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di
diverse tipologie di interventi, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da
una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile
concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
1.bis. Il programma integrato d'intervento di configura
come strumento di attuazione del P.U.C. ed è soggetto alle disposizioni della
L.R. n. 45/89, artt. 21 e 27 e degli artt.1, 2, 3, 4 e 5 della L.R. n.16/94.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in
consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi
integrati relativi a zone, in tutto o in parte edificate o da destinare anche a
nuova edificazione, al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.
3. I programmi integrati sono approvati dal C.C., previo
parere della C.E.C.
4. La deliberazione è soggetta al controllo di legittimità
ai sensi degli artt. 20 e 30 della L.R. 22.10.1989, n. 45 e successive
modificazioni.
5. La proposta di programma deve contenere:
a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del
programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1:500, che evidenzi le
eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione
urbanistica vigente nel comune;
b) gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento della
concessione edilizia con le connesse autorizzazioni per eventuali vincoli non
di competenza regionale, nonchè computo metrico estimativo relativamente agli
interventi di immediata realizzazione;
c) gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento della
concessione edilizia, con relazione descrittiva e computo metrico estimativo,
relativamente alle opere di urbanizzazione;
d) schema di impegnativa di programma, disciplinante:
1) i rapporti attuativi tra soggetti di cui al comma 2 ed
il comune;
2) le garanzie di carattere finanziario;
3) i tempi di realzzazione del programma;
4) la previsione di eventuali sanzioni da applicare in
caso di inottemperanza;
e) la documentazione catastale e quella attestante la
proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal
programma.
6. La realizzazione dei programmi non è subordinata
all'inclusione nei P.P.A., di cui all'art. 13 della legge 28.01.1977, n.10.
ART. 18 SEPTIES - ACCORDI DI PROGRAMMA
L'art. 28 della L.R. n. 45/89, cosi come modificata dagli
artt. 5 e 6 della L.R. 07.05.1993, n. 23, prevede la possibilità che la
Regione, le Provincie ed i Comuni stipulino speciali accordi con soggetti
pubblici o privati per il raggiungimento di particolari obiettivi d'odine
economico e produttivo, anche alla luce dell'art. 27 della legge 08.06.90, n.
142.
L'accordo di programma è successivo e attuativo rispetto
alla pianificazione paesistica del territorio interessato, ove vigente. Esso
regola le modaltà degli interventi relativi a dimensioni ampie di territorio
attraverso l'individuazione preventiva e concordata dei criteri attravrso cui
si realizzano: la pianificazione pluriennale degli interventi sul territorio,
l'integrazione e l'intersettorialità degli interevnti produttivi, le utilità
generali ai fini dello sviluppo e della occupazione nell''ambito ed in coerenza
del piano generale di sviluppo della Regione. Gli accordi di programma debbono
risultare reciprocamente garantiti nei tempi, nelle modalità e nei risultati
delle diverse fasi attuative.
Il coordinamento generale dei soggetti pubblici e privati
intervenienti è garantito dalla Regione, che opera con la partecipazione degli
enti locali interessati.
Qualora l'accordo di programma, come definito nell'art. 28
della L.R. n. 45/89, presupponga significative iniziative economiche,
insistenti in ambiti di cospicua rilevanza comunale e sovracomunale,
caratterizzate da un programma di investimenti produttivi a lungo termine, non
solo nel settore edilizio, diretti allo sviluppo e alla valorizzazione delle
risorse socio-economiche della Sardegna con particolare ricaduta economica e
occupativa nell'area-programma in cui sono inserite, tale da determinre effetti
sulla strumetazione programmatoria regionale, esso è approvato con apposito
provvedimento di legge regionale.
PROCEDURE
Si riportano, di seguito, le procedure occorrenti per la
definizione dell'accordo, distinguendo i casi in cui le previsioni di
quest'ultimo - terzo comma dell'art. 28 - L.R. n. 45/89 - siano conformi (A)
ovvero comportino - setso comma dell'art. 28 L.R. n.45/89 - modifiche al piano
urbanistico comunale (B).
A - Accordo di programma in conformità al P.U.C.
Stipulato lo schema di accordo di programma, questo viene
adottato dal Consiglio Comunale e pubblicato con le procedure di cui all'art.
20 della L.R. n. 45/89. L'A.C. dovrà esaminare le eventuali osservazioni
pervenute, attendere il visto del CO.CI.CO. e trasmettere l'accordo alla Giunta
Regionale per l'approvazione.
B - Accordo di programma in variazione al P.U.C.
Stipulato lo schema di accordo, la variante al P.U.C.
viene adottata dal Comune e, trascorso il periodo di pubblicazione, viene
approvata con il contestuale esame delle eventuali osservazioni pervenute. Dopo
che la variante ha conseguito il visto del CO.RE.CO., l'accordo di programma
viene approvato dalla Giunta Regionale, sentito il C.T.R.U. Solo dopo tale atto
la variante allo strumento urbanistico viene pubblicata sul B.U.R.A.S.
In entrambi i casi, l'attuazione dell'accordo sarà
immediata con la registrazione del medesimo ed il rilascio delle concessioni
edilizie.
CAPO III - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO
ART. 19 - DEFINIZIONE
Intervento edilizio diretto è ogni attività di
edificazione sui singoli lotti.
Detto intervento è subodinato, salvo quanto previsto dal
R.E., al rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione, secondo
quanto disposto dalle norme legislative e dal regolamento edilizio vigente (R.E.)
o alla denuncia di inizio di attività.
I tipi di intervento previsti sono i seguenti:
Art. 19.1 - Manutenzione ordinaria: definizione
Manutenzione ordinaria è ogni intervento limitato
esclusivamente alle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e a quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali, ad esempio:
a - l'impermeabilizzazione del tetto o delle terrazze;
b - il rifacimento della pavimentazione;
c - la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti;
d - l'adeguamento dell'imp. di riscaldamento o di
climatizzazione,
e - le opere di riparazione e sostituzione delle finiture
esterne (infissi, tinteggiature, intonaci, grondaie, pluviali,parapetti, manti
di copertura, compresa la piccola orditura per le coperture a falda, elementi
decorativi e simili);
f - la riparazione di piazzali senza alcuna modifica del
tipo di pavimentazione esistente;
g - le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di
sostegno esistenti;
h - i movimenti di terra ad uso agricolo che non
modifichino sensibilmente l'andamento del terreno naturale (ricariche di
terreno agricolo).
La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria è
subordinata alla presentazione al sindaco, secondo le modalità di cui al R.E.,
di una denuncia di inizio di attività completata da una relazione asseverata da
un professionista abilitato, riguardante le opere da compiersi.
Art. 19.2 - Manutenzione straordinaria: definizione
Manutenzione straordinaria è ogni intervento kimitato
sclusivamente alle opere e alle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i
servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e
le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle
destinazioni d'uso.
Sono da considerarsi interventi di m.s.:
a - lo spostamento di tramezzi interni;
b - la costruzione o eliminazione di scale interne;
c - l'intallazione di un ascensore, ecc.
d - il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature
esterne;
e - la rimozione e sostituzione di qualche elemento
strutturale nonchè le opere di rinforzo delle strutture fatiscenti, purchè
queste ultime siano limitate a piccole porzioni dell'esistente;
f - la modifica integrale o la nuova realizzazione degli
impianti tecnologici e dei servizi igienici;
g - le modificazioni dell'assetto distributivo interno
purchè esse non mutino il numero e la superficie delle singole unità
immobiliari, non interessino le strutture portanti, non incidano in alcun modo
sull'aspetto esterno dell'edificio;
h - lavori di controsoffittature dei locali o di pavimenti
sopraelevati;
i - la realizzazione di zone verdi nelle pertinenze ed a
servizio di abitazioni esistenti;
l - la modificazione della pavimentazione di piazzali
privati
m - la realizzazione di intercapedini, scannafossi di
bocche di lupo, di drenaggi esterni e di canalizzazioni per il deflusso di
acque bianche e nere, purchè l'intervento interessi le sole aree di pertinenza
dell'edificio del quale le canalizzazioni sono a servizio;
n - la sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o
sostegno con altri dello stesso tipo, forma, colore e materiale;
o - la realizzazione dell'isolamento termico, ai sensi delle
vigenti leggi in materia, sia esterno che interno.
Nell'ambito delle costruzioni destinate ad attività
produttive (industriali, artigianali e commerciali), sono da considerarsi
interventi di manutenzione straordinaria, oltre a quelli elencati al comma
precedente, anche quelli intesi ad assicurare la funzionalità e l'adeguamento
tecnologico delle attività stesse, fra i quali rientra, in particolare, la
realizzazione di:
- cabine per trasformatori elettrici ed impianti di
pompaggio;
- sistemi di canalizzazione di fluidi realizzati
all'interno dello stabilimento o nelle aree di pertinenza;
- serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei
prodotti;
- sistema di pesatura;
- garitte a ricovero degli operatori di macchinari posti
all'esterno dello stabilimento per il personale posto a controllo degli
ingressi;
- passerelle a sostegno di tubazioni, purchè interne ai
piazzali di pertinenza dell'azienda;
- vasche di trattamento e di decantazione;
- attrezzature per carico e scarico merci, di autobotti,
nastri trasportatori, elevatori e simili;
- impianti di depurazione delle acque;
Nell'ambito delle aziende agricole e zootocniche si
considerano interventi di manutenzione straordinaria anche la realizzazione
degli impianti ed attrezzature in genere, necessari per lo svolgimento
dell'attività agricola, quali ad esempio: impianti di irrigazione, comprese le
cabine di protezione dei sistemi di pompaggio, le vasche di raccolta e le opere
di presa, gli impianti di smaltimento dei rifiuti organici.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti
(vedi R.E.) a semplice denuncia di inizio di attività (D.I.A.), completata di
dettagliata relazione, a firma di un pogettista abilitato, che asseveri la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici, ecc.
Art. 19.2.1. - Opere equiparate alla manutenzione
straordinaria.
Sono equiparate alle opere di manutenzione straordinaria:
- la costruzione di tettorie o manufatti chiusi definibili
come pertinenze dell'edificio principale e utilizzati come ricovero di
autoveicoli o di cose;
- la realizzazione di cancelli e recinzioni;
- la realizzazione di muri di cinta e/o sostegno, purchè
non superino l'altezza di metri 2,00;
- l'apposizione di insegne, targhe, tabelle, cartelli
pubblicitari, cartelli segnaletici, ai sensi del regolamento edilizio comunale;
- la posa in opera di tende qualora aggettino su spazi
pubblici o aperti al pubblico transito;
- la realizzazione di depositi di materiali e la
esposizione di merci a cielo libero con esclusione di quelli che avvengono per
esigenze funzionali nell'ambito dei terreni di pertinnza di impianti
produttivi;
- la realizzazione di soppalchi interni alle singole unità
immobiliari, purchè con l caratteristiche riportate nell'art. 5 del R.E.;
- le opere necessarie per adeguare gli edifici esistenti
alle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 19.3 - Restauro e risanamento conservativo:
definizione
Restauro e risanamento conservativo è ogni intervento
limitato alla conservazione dell'organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accesori e degli impianti richiesti dalle esigenze
d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Negli interventi che comportino la sostituzione di
elementi costitutivi, debbono essere impiegati materiali uguali a quelli
originali, salvo l'impiego di materiali diversi per evidenti ragioni di
consolidamento statico e di funzionalità.
Sono fatte salve altre diverse definizioni presenti nelle
N.T.A. di piani attuativi pubblici già vigenti.
Art. 19.4 - Ristrutturazione edilizia: definizione
Ristrutturazione edilizia è ogni intervento tendente a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonchè la modifica e la
sostituzione di tutte le strutture interne dell'edificio, senza aumento delle
sup. utili preesistenti. Detto intervento consente, qualora siano richieste
dalle condizioni della costruzione su cui quest'ultimo deve essere effettuato,
demolizioni di parti pericolanti ovvero modificazioni planimetriche, semprechè
le stesse non determinino un aumento del volume e dell'altezza.
Per ristrutturazione si deve intendere anche la
demolizione e successiva fede ricostruzione di un fabbricato, sempre che la
concessione edilizia non rechi esplicite prescrizioni che vincolino alla
conservazione delle strutture preesistenti.
Art. 19.5 - Ristrutturazione urbanistica: definizione
Ristrutturazione urbanistica è ogni intervento tendente a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Art. 19.6 - Ricostruzione: definizione
Ricostruzione è ogni intervento tendente alla
riedificazione di una costruzione demolita. Tale riedificazione deve essere
realizzata mediante l'impiego di materiali aventi le stesse caratteristiche di
quelli originali e nell'assoluto rispetto dello stato di fatto sia planimetrico,
sia altimetrico, sia architettonico, sia decorativo. Questo tipo di intervento
è ammesso solo nel caso in cui la statica della costruzione preesistente sia
compromessa al punto da non consentire il recupero della medesima attraverso
risanamenti conservativi o ristrutturazioni.
Art. 19.7 - Mutamenti di destinazione d'uso.
Il cambio di destinazione d'uso trova disciplina negli
artt. 7, 8 e 25 della legge n. 47/85 e nell'art. 11 della L.R. n.23/85 e
dell'art. 14 della legge 17.02.1992, n.179. Si vedano gli artt. del R.E. nel
titolo relativo "attività di vigilanza sulla esecuzione dei lavori per
assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge".
ART. 19 BIS - MODIFICHE ALLO STATO DEI LUOGHI - OBBLIGHI
DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
1. Sono comprese fra le modifiche allo stato dei luoghi
anche le opere che non consistono in manufatti e rientrano nella seguente
casistica:
- prelievi, spostamenti, risistemazioni e movimenti di
terreno che eccedano la normale prassi di lavorazione agronomica;
- l'abbattimento di alberature che ecceda la sfera della
conduzione agraria e, comunque, l'abbattimento delle piante da sughero, cosi
come definite dalla L.R. 09.02.94, n.4 sulla sughericoltura;
- le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non
riguardino la coltivazione di cave.
2. Alberi e piante posti a dimora, in esecuzione di
autorizzazione edilizia ovvero concessione edilizia, devono essere mantenuti a
cura del proprietario nlla loro consistenza, anche mediante le sostituzioni
eventualmente necessarie. La modifica alla sistemazione delle aree di
pertinenza deve essere assentita da atto concessorio o autorizzativo.
3. Gli interventi di modifica allo stato dei luoghi sono
soggetti ad autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 5 del vigente R.E.
ART. 19 TER - MANCATA DETERMINAZIONE SULLA DOMANDA DI
CONCESSIONE DA PARTE DELL'A.C. AI SENSI DELL'ART.4, L.R. 01.07.1991, N.20.
1. Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di
ricevimento dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi
richiesti, l'A.C. non abbia espresso le proprie determinazioni, l'interessato
può avanzare istanza all'Assessore Regionale degli enti locali, finanze ed
urbanistica, per l'intervento sostitutivo.
2. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, L'Assessore
regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita l'A.C. a
pronunciarsi nei succesivi 15 giorni.
3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore
regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procede, nei 10 giorni
successivi, con proprio decreto, alla nomina di un Commissario ad acta che si
pronuncia sulla domanda di concessione entro 30 giorni dalla data del
ricevimento dell'incarico, sentita la Commissione edilizia.
4. Ove fosse carente la legislazione regionale, si intende
richiamato l'art. 4 della legge 04.12.1993, n. 493, cosi come modificato
dall'art. 2, comma 60 della legge 23.12.96, n. 662.
5. Si imanda alle disposizioni del vigente R.E.
ART. 19 QUATER - SILENZIO - ASSENSO PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE.
Ai sensi della legge n° 94/82 e successive modifiche, la
domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale,
diretta alla costruzione di abitazioni o al recupero del patrimonio edilizio
esistente, si intende accolta, qualora, entro novanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato
il provvedimento con cui viene negato il rilascio.
ART. 19 QUINQUIES - SILENZIO - ASSENSO PER OPERE SOGGETTE
AD AUTORIZZAZIONE
Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 23/85, le opere
soggette ad autorizzazione possono essere realizzate, decorso il termine di
sessanta giorni, dalla data di presentazione della richiesta, salvo espresso
divieto notificato dall'A.C. al richiedente, e a meno che non si tratti di
immobili vincolati ai sensi della legge sulla tutela delle cose o immobili con
pregi artistici (L. 01.06.1939, n.1089 e successive modificazioni, L.
29.06.1939, n. 1497 e successive modificazioni e L. 08.08.1985, n.431 (decreto
Galasso) e successive modificazioni.
TITOLO III - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
ART. 20 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI: FUNZIONE
Gli indici o parametri edilizi ed urbanistici fissano i
limiti entro i quali deve svolgersi l'attività di urbanizzazione e di
edificazione.
ART. 21 - SUPERFICIE TERRITORIALE (St in mq)
Per superficie territoriale s'intende la superficie delle
zone individuate dallo strumento urbanistico generale. Detta superficie va
misurata su tutta l'area retinata nella cartografia del P.U.C., eventualmente
al netto della viabilità principale di piano (senza retinatura) e comprende sia
la sup. fondiaria che le aree per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria. Al parametro di cui al I comma del presente articolo vanno
applicati gli indici territoriali.
ART. 22 - INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (I.F.T.
in mc/mq)
L'indice di fabbricabilità territoriale rappresenta il
volume massimo (in mc.) costruibile per ogni mq di superficie territoriale,
calcolaa ai sensi del pregresso art. 21. Detto indice si applica nel caso di
tutti gli strumenti di attuazione del P.U.C.
ART. 23 - SUPERFICIE FONDIARIA (Sf in mq)
In caso di intervento urbanistico preventivo, superficie
fondiaria è quella parte di superficie territoiale, di cui all'art. 21 delle
presenti norme, al netto delle superfici destinate alle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e delle aree di sedime della viabilità e degli spazi
destinati al pubblico transito e/o in genere al pubblico uso. Nell'ipotesi
considerata nel comma che precede, la superficie fondiaria può essere suddivisa
in lotti.
Detti lotti costituiscono la superficie minima di
intervento, di cui al successivo art. 24.
In caso di intervento edilizio diretto, la superficie
fondiaria si identifica con le zone indicate nelle planimetrie dello strumento
urbanistico generale, per la sola parte retinata. Alla superficie fondiaria
vanno applicati gli indici fondiari. Solo in caso di cessione gratuita e
volontaria di aree private necessarie per l'allargamento di strade o di
parcheggi pubblici o per standards urbanistici, la superficie fondiaria può
calcolarsi sulla base di quella catastale originaria.
ART. 24 - SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (Sm in mq)
Superficie minima di intervento è quella la cui area ha le
dimensioni minime consentite per operare un intervento edilizio diretto od un
intervento urbanistico preventivo ovvero è la superficie indicata come
superficie minima di intervento del P.U.C.
ART. 25 - INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (I.f.f.in
mc/mq)
L'indice di fabbricabilità fondiaria è il volume massimo
(in mc.) costruibile per ogni mq. di siperficie fondiaria, cosi come definita
dall'art. 23 delle presenti norme.
L'indice in esame si applica per costruire sia in zone in
cui è stato attuato un intervento urbanistico preventivo sia in zone in cui è
consentito l'intervento edilizio diretto.
ART. 26 - SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Su in mq.)
Per superficie utile abitabile (Su) si intende la
superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto delle murature,
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale
interne, di logge e di balconi.
E' compresa nel calcolo la superficie degli armadi a muro.
Deve essere obbligatoriamente indicata negli elaborati grafici dei progetti
sottoposti ad esame della C.E.
ART. 27 - SUPERFICIE NON RESIDENZIALE (Snr in mq.)
Per superfici non residenziali (Snr) si intendono le
superfici per servizi ed accessori, specificate come segue, e misurate al netto
di murature, pilastri, tramezzi, sgunci e vani di porte e finestre.
Le superfici per servizi ed accessori iguardano:
a) - cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine
idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio
delle residenze;
b) - autorimesse singole o collettive;
c) - androni di ingresso e porticati liberi;
d) - logge e balconi.
ART. 28 - SUPERFICIE COPERTA (Sc in mq)
Superficie coperta è l'area data dalla proiezione
orizzontale di tutte le parti edificate emergenti dal suolo e delimitate dalle
superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione di:
- balconi;
- aggetti in genere;
- parti dell'edificio completamente sotterranee;
- piscine e vasche all'aperto;
- serre (in zona agricola);
- tettorie precarie si sup. coperta inferiore a 16 mq.
La superficie coperta dei piani interrati o seminterrati non
può, in ogni caso, superare di oltre il 20% la superficie coperta dell'edificio
sovrastante, computando nel calcolo anche gli eventuali volumi tecnici, fatti
salvi i casi di applicabilità della legge 24.03.1989, n. 122 sui parcheggi e
quanto previsto nelle zone E. Si vedano anche i successivi artt. 32 e 33.
I porticati, le verande coperte, le tettoie, le logge
coperte, le altane e opere similari partecipano al calcolo della superficie
coperta.
ART. 29 - RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA (O in mq/mq)
Il rapporto massimo di copertura è dato dal rapporto
espresso in mq/mq, tra l'area della superficie coperta e l'area della
superficie fondiaria.
Nel calcolo del rapporto di copertura massimo, non si
tiene conto della superficie del piano seminterrato o interrato, purchè
compreso nei limiti dell'art. precedente.
ART. 30 - INDICE DI PIANTUMAZIONE (n°/ha)
E' dato dal rapporto tra piante di alto fusto per ogni
ettaro di zona verde. Per piante di alto fusto, le presenti N.T.A. intendono
piante di altezza non inferiore ai mt.2-2,5, con diametro non inferiore a cm.4,
misurato a mt.1,00 dal suolo (colletto).
ART. 31 - ALTEZZA DI CIASCUN FRONTE DI UNA COSTRUZIONE (Hf
in mt)
L'altezza del fronte di una costruzione è il segmento
verticale che ha per estremi:
a) il punto medio della linea formata dall'intersezione
del piano verticale esterno della muratura con il piano di campagna naturale o
col piano di sistemazione definitivo del terreno o del marciapiede;
b) il puno d'intersezione tra l'intradosso dell'ultimo
solaio e la superficie esterna della parete.
Nel caso di corpi sfalsati sia altimetricamente che
planimetricamente, le altezze vanno computate per singolo corpo.
Possono superare l'altezza massima, i volumi tecnici
purchè contenuti nei limiti strettamente indispensabili e realizzati con
soluzioni formalmente progettate (canne fumarie, torrini ascensori, ecc.).
Ai soli fini dell'altezza massima, non vengono conteggiati
i piani seminterrati o interrati, purchè realizzati nel rispetto della
normativa prevista dalle presenti N.T.A. Ai fini della valutazione dell'altezza
non sono conteggiati:
- lo spessore del manto o del pavimento di copertura;
- eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane
praticabili, non possono superare l'altezza di metri 1,50;
- i muri tagliafuoco, ove previsti, purchè di altezza non
superiore a metri 1,00;
- i volumi tecnici.
ART. 31 BIS - ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (Hm in mt)
L'altezza massima del fabbricato è quella della fronte più
alta.
ART. 32 - CALCOLO DEI VOLUMI
1 - I volumi sono computati assumendo come altezza la
distanza media tra l'intradosso dell'ultimo solaio, all'intersezione con il
muro perimetrale, ed il piano di campagna e di sistemazione definitiva del
terreno o del marciapiede sul prospetto strada, sempre che la copertura
dell'edificio sia piana o che il tetto abbia una pendenza inferiore al 35% e
che la sua linea d'imposta non sia superiore ai 30 cm. rispetto all'estradosso
del sottotetto.
2 - Qualora il tetto abbia pendenza maggiore del 35%, al
volume computato secondo le modalità del punto 1), va aggiunto tutto il volume
reale previsto al di sopra dell'ultimo solaio.
3 - Nel caso di falda unica, solo qualora la soluzione
adottata sia necessaria per evitare servitù di stillicidio o inconvenienti alla
altrui proprietà, non viene computato il relativo volume del sottotetto, sempre
nell'ipotesi di pendenza non superiore al 35%.
4 - Nell'ipotesi di pendenza inferiore al 35%, non si
computa il volume sottotetto anche nel caso di tetti sfalsati, a falde
asimmetriche, a capanna, a padiglione ed in genere in tutti i casi, salvo
quando le due falde differiscano meno di un terzo della lunghezza della falda
maggiore.
5 - I volumi dei piani interrati o seminterrati, cosi come
questi definiti nel R.E. e ammessi dalla normativa delle singole zone, non sono
computati soltanto se adibiti a cantine, depositi non commerciali, locali
caldaie, autoclavi e simili, box, garage, locali di sgombero e simili, salvo
normativa più restrittiva riportata nella disciplina delle singole sottozone.
Nel caso di destinazione ad abitazione, attività
artigianali, laboratori, depositi commerciali, studi professionali e simili, il
loro volume va conteggiato per la parte emergente dal piano di campagna, salvo
quanto previsto da norme di piani attuativi.
La superficie coperta dei piani interrati o seminterrati
non può superare, nelle zone A,B,C,D, e G, del 20% la sup. coperta
dell'edificio sovrastante. Nelle zone E dovrà essere contenuta nella sagoma
dell'edificio.
6 - Sono esclusi dal computo del volume, ai fini della
applicazione degli indici urbanistici, i porticati, tettoie, le logge e
verande, purchè aventi almeno una parete aperta, con parapetto a giorno, entro
il limite massimo del 20% della superficie coperta dell'edificio relativa al
piano nel quale si realizza la pertinenza.
7 - Sono parimenti esclusi dal computo, il volume tecnico
rappresentato dal vespaio e dal massetto, purchè avente altezza, dalla quota
media naturale del piano di campagna o del piano di sistemazione, non superiore
a cm. 30, sono parimenti esclusi dal computo, i servizi igienici ed i volumi
tecnici (es. locale centrale termica) da realizzare nelle abitazioni esistenti
che ne siano sprovviste, nei limiti di 6 mq. di superficie utile ciascuno e
sempre che risulti l'impossibilità obiettiva di realizzarli nei locali
esistenti, se non pregiudicandone l'abitabilità.
8 - Sono parimenti esclusi dal computo i volumi tecnici
strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico,
termico, di scale e ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione,
ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi,
trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti
dalle norme urbanistiche (ad esempio: serbatoi idrici, extracorsa degli
ascensori, canne fumarie, vano scala al di sopra delle linee di gronda, ecc.) e
a consentirne l'ingresso.
9 - In base al comma 7, art. 13 del D.P.R. 24.7.1996,
n.503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", negli interventi
di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di
sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.
10 - Nelle zone agricole, nel solo ambito delle volumetrie
aziendali tipiche (quali stalle, porcilaie, capannoni per la conservazione
delle derrate agricole o per l'allevamento del bestiame), è consentito, anche
in assenza di struttura orizzontale, non computare il volume compreso tra la
pendenza delle falde e la linea ideale orizzontale congiungente le linee di
gronda.
ART. 33 - PIANI SEMINTERRATI E INTERRATI
Nelle sole zone A, B e C, potrà essere consentita la
realizzazione di piani interrati e seminterrati senza limitazione di altezza e
di numero ed estesi all'intera superficie fondiaria del lotto, purchè destinati
ad autorimessa pubblica o privata e vincolati perpetuamente a tale destinazione
con atto giuridicamente valido, registrato e trascritto nei pubblici registri
immobiliari. La cubatura non verrà computata ai fini degli indici di
edificabilità. La parte, che ricade all'esterno della proiezione del fabbricato
principale in elevazione, dovrà avere la copertura sistemata a verde attrezzato
e l'aelaborato progettuale dovrà contenere adeguati dettagli delle sistemazioni
previste.
ART. 34 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI
Art. 34.1 - Superficie minima degli spazi di sosta nelle
nuove costruzioni.
1 - Ai sensi della legge n. 122/89 e successive
modificazioni, viene stabilito che, nelle nuove costruzioni a destinazione
residenziale, le aree di pertinenza delle stesse devono riservare spazi per i
parcheggi nella misura di almeno 1 mq per ogni 10 mc. di costruzione fuori
terra.
2 - I posti macchina possono essere realizzati con la
semplice messa a disposizione dell'area scoperta o con volumi.
3 - Gli spazi necessari, sia alla sosta che alla manovra e
all'accesso al parcheggio, si devono considerare "spazi per
parcheggi".
4 - I posti macchina debbono avere le dimensioni minime di
metri 2,20 x 5,00 utili, mentre quelli ralizzati come box singoli al coperto
debbono avere le dimensioni minime di metri 2,50 x 5,00 utili
5 - Il numero dei posti macchina è calcolato in
proporzione alla superficie utile netta di progetto sulla base degli standards
sopra stabiliti; ove il calcolo dei posti macchina non dia un numero intero,
l'arrotondamento è fatto all'unità superiore.
6 - Le aree destinate ai posti macchina devono essere
individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in
considerazione dell'impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini,
nell'ambito del lotto oggetto di edificazione, è ammessa la destinazione a
parcheggio di aree distinte dal lotto edificando, purchè individuate nelle sue
immediate vicinanze, non ancora utilizzate ai fini urbanistici, giudicate
idonee dalla C.E. e vincolate perpetuamente a tale destinazione con atto
giuridicamente valido, registrato e trascritto nei pubblici registri
immobiliari.
7 - Non possono essere vincolate a tale scopo le aree
destinate dal P.U.C. ad attrezzature pubbliche (zone S) o agricole o, comunque,
ricadenti in zone ove è vietato l'utilizzo a parcheggio.
Art. 34.2 - Parcheggi per insediamenti di carattere
terziario.
Per gli insediamenti di carattere commerciale e
direzionale e per le attività terziarie in genere (studi e uffici pubblici o
privati), da realizzar nelle zone C, D e G, va effettuata la previsione di aree
per spazi pubblici, di cui almeno la metà da destinare a parcheggi, in rapporto
di 80 mq. per 100 mq. di sup. lorda di pavimento degli edifici da realizzare.
Determinata la sup. lorda di pavimento degli edifici (data dalla sup. degli
edifici, dei locali commerciali, ecc.) si calcola la sup. globale di parcheggio
che è comprensiva degli spazi di manovra e viabilità interni all'area destinata
a parcheggio.
Art. 34.3 -Parcheggi in deroga.
La legge n.122/1989 ha aumentato l'entità dei parcheggi,
portandola a un mq.per ogni 10 mc. di costruzione e ha previsto, all'art.9, la
possibilità, per gli edifici esistenti, di destinare spazi per parcheggio anche
in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
La deroga, di cui all'art.9 della legge n. 122/89, si
applica sia agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge
che alle nuove costruzioni e/o in corso d'opera, in quanto la disposizione in
esame non fa alcun riferimento a limitazioni temporali, sempre che, ovviamente,
non venga superata la nuova entità di un mq. per ogni 10 mc. di costruzione.
La deroga fondamentalmente concerne i parametri edilizi (e
cioè volume, altezze, rapporti di copertura), nonchè la destinazione di uso e
la distanza dai confini, limitatamente alla realizzazione degli spazi necessari
a raggiungere la maggior superficie prevista per i parcheggi da destinare a
pertinenza delle singole unità immobiliari.
Art. 34.4 Parcheggi a servizio di esercizi commerciali.
Ai sensi del vigente Piano Commerciale per la rete di
vendita, si applicano le seguenti norme:
1) Nel rilascio di nuove autorizzazioni per la
realizzazione o l'ampliamento di strutture commerciali, la superficie da
destinare a parcheggi dovrà rispettare il 40% della superficie destinata
all'attività, con la prescrizione minima di un posto macchina per ogni U.L.
2) La prescrizione di cui al comma 1 è valida per le nuove
iniziative commerciali ricadenti sia in nuove costruzioni che in edifici
preesistenti, anche se costruiti prima dell'entrata in vigore della normativa
in esame.
Stante la modesta entità delle strutture commerciali
dell'abitato e l'ampiezza della viabilità, non si ritiene necessario stabilire
quantità di spazi da destinare a parcheggi, per U.L. con superficie di vendita
inferiore a 400 mq., fatto salvoquanto previsto dal precedente art. 34.2.
ART. 35 ALTEZZA DELLA COSTRUZIONE
L'altezza della costruzione è data dalla media delle
altezze dei fronti, calcolate secondo i principi fissati nel precedente art.
31.
ART. 36 NUMERO DEI PIANI
Ove esiste quest'indicazione, s'intende il numero dei
piani fuori terra, compresi gli eventuali piani in attico, con eslusione dei
piani interrati o seminterrati, purchè realizzati secondo le indicazioni delle
presenti N.T.A.
ART. 37 DISTANZA DEI CONFINI
Per le distanze dei fabbricati dai confini si rimanda alle
norme di cui al R.E. e alle disposizioni per ciascuna zona omogenea previste
dalle presenti N.T.A.
ART. 38 DISTACCO TRA GLI EDIFICI
Per la definizione di distacco tra gli edifici si rimanda
alle norme di cui al R.E.
ART. 39 VINCOLO DELL'AREA UTILIZZATA PER IL CALCOLO DELLA
VOLUMETRIA DELLE COSTRUZIONI
L'area, individuata nelle planimetrie di progetto ai fini
del calcolo della volumetria della costruzione, non può essere nuovamente
considerata per lo stesso calcolo relativo ad altra costruzione, salvo per la
parte non impegnata dal volume della precedente costruzione. La concessione
rilasciata costituisce vincolo dell'area, anche senza altre formalità, e
legittima la Amm/ne Comunale a rifiutare ulteriori concessioni che insistano
nella stessa area, anche parzialmente.
ART. 40 CONDIZIONI ESSENZIALI DI EDIFICABILITA'
Sono condizioni essenziali di edificabilità:
1) l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria;
2) l'esistenza di programmi di opere di urbanizzazione
primaria, da realizzarsi nel successivo triennio, da parte del comune;
3) l'impegno, da parte dei richiedenti la concessione o autorizzazione
di procedere all'attuazione o al completamento delle opere di urbanizzazione
primaria, contemporaneamente alle costruzioni, oggetto della concessione o
autorizzazione.
TITOLO IV
ART. 41 OPERE DI URBANIZZAZIONE
Le opere di urbanizzazione, in ragione delle quali vanno
determinati gli oneri di urbanizzazione, di cui al precedente art., sono, ai
sensi della L.29.9.64, n.847, cosi come modificato dalla'rt. 44, L. 22.10.1971,
n. 865, le seguenti:
- A - Urbanizzazione primaria;
1) strade residenziali;
2) spazi di sosta e di parcheggio;
3) fognature e gli impianti di depurazione ove non avvenga
il recapito alla fognatura comunale;
4) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
5) pubblica illuminazione;
6) rete pubblica;
7) spazi di verde attrezzato;
8) opere e interventi di cui alla legge 24/3/1989, n. 122
(Disposizioni in materia di parcheggi........)
9) impianti cimiteriali (art.26/bis, legge 28/2/90, n. 38)
Sono, altresì, opere di urbanizzazione primaria gli
allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma a diretto
servizio dell'insediamento.
- B - Urbanizzazione secondaria;
1) asili nido e scuole materne;
2) scuole dell'obbligo;
3) mercati di quartiere;
4) delegazioni comunali;
5) chiese ed altri edifici per servizi religiosi.
Si richama integralmente il testo della vigente L.R.
13.06.1989, n. 38: "Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'art.
12 della legge n.10/77 e istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale
per l'edilizia destinata al culto".
6) impianti sportivi di quartiere;
7) centri sociali ed attrezzature ulturali e sanitarie;
8) aree verdi di quartiere;
9) opere, costruzioni, impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani solidi e
liquidi (art. 17 bis della legge 29.10.1987, n.441);
10) urbanizzazioni generali comprendenti allacciamenti ai
pubblici servizi e infrastrutture indotte a carattere generale.
ART. 41 BIS - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Gli edifici pubblici di nuova costruzione o già esistenti,
nel caso siano soggetti a ristrutturazione, che riguardino in particolare
strutture di carattere collettivo - sociale, devono rispettare le norme
previste dal D.P.R. 24.7.1996, n. 503 (abbattimento delle barriere
architettoniche).
Gli edifici pubblici e privati dovranno essere progettati
nel rispetto della legge 09.01.1989, n. 13, del D.M. 14.6.1989, n. 236, della
L.R. 30.8.1991, n. 32 e del suo regolamento sul superamento delle barriere
architettoniche, nonchè secondo quanto indicato dall'art. 24 della legge
05.02.1992, n. 104 che si riporta integralmente:
"Eliminaz. o superamento delle barriere
architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e
privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e
la visitabilità di cui alla legge 09.01.1989, n. 13, e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118 e seccessive modificazioni, al regolamento approvato con
D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora sostituito dal D.P.R. n. 503/96), alla legge
13/1989 e successive modificazioni e al D.M. Min. LL.PP.14.06.1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
soggetti ai vincoli di cui alle leggi 01.06.1939, n. 1089 e successive
modificazioni e 29.06.1939, n. 1497 e successive modificazioni, nonchè ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le
autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge n. 13/89 non possono
venire concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del D.P.R.
07.01.1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli
stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma
1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della
L.28.02.1985, n.47, e successive modificazioni, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente
in maeria di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del precedente comma 2.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del
progetto, compiuto dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto
di finanziamento di cui all'art.32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986,
n.41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne da atto in sede
di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di
edifici in luoghi pubblici o paerti al pubblico è accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di
abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nlle quali
le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da
parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità e l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per
la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con
l'ammenda e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi, secondo quanto stabilito dalle norme di legge
vigenti.
Inoltre, si richiama il rispetto delle norme dell'art.5
della L.R.30/08/1991, n. 32: "Norme per favorire l'abolizione delle
barriere architettoniche", che, in particolare, assoggetta a disciplina
normativa:
a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi
compresi gli esercizi di ospitalità e quelli di carattere artistico, storico,
culturale;
b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive
di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonchè ad attività commerciali
e del settore terziario;
d) le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonchè
parcheggi;
e) le strutture e gli impianti di servizio di uso
pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
f) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare
negli ambianti di cui alle lettere precedenti, ecc.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 09.01.1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati", i progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche
previste dal D.M. 14.06.1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
La progettazione deve, comunque, prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di
meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresii servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle
singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o
idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre
livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione,
di un professionista abilitato, di conformità degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi della legge n. 13/89.
Le opere, di cui all'art. 2 della legge 13/89, possono
essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti
edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a più fabbricati.
E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle disanze di cui
agli artt. 873 e 907 del codice civile, nell'ipotesi in cui, tra le opere da
realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area
di proprietà o di uso comune.
ART. 42 - CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE GRATUITE
Gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione non
sono dovuti, ai sensi dell'art. 9 della L.28.1.1977 n.10, nei seguenti casi:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della
L.9.5.1975 n.153. Si riporta l'art. 12 della legge n.153/75: " Si
considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola
almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi
dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro
risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito è quello
inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni. Il
requisito della capacità professionale si considera presunto quando
l'imprenditore, che abbia svolto attività agricola, sia in possesso di un
titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario,
delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere
agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad
indirizzo agrario equivalente.
Il detto requisito si presume, altresì, quando
l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di
presentazione della domanda, l'attività agricola come capo di azienda, ovvero
come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo. Tali condizioni possono
essere provate anche mediante atto di notorietà. Negli altri casi il requisito
della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale
nominata dal Presidente della Giunta Regionale e composta dai rappresentanti
delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più
rappresentative e da un funzionario della Regione che la presiede".
b) per gli interventi definibili, ai sensi del presente
R.E., di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, semprechè
gli stessi non comportino aumento delle superfici utili di calpestio o
mutamento della destinazione d'uso e quando il concessionaio si impegni,
mediante convenzione o atto di obbligo unilaterale, a praticare prezzi di
vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione;
c) per gli interventi di ampliamento, in misura non
superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
d) per le modifiche interne necessarie per migliorare le
condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonchè per la realizzazione
dei volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito della installazione
di impianti tecnologici necesari per le esigenze delle abitazioni;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o
di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè
per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici;
f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
g) per le opere di cui al 2° comma dell'art. 7 della legge
25.03.82, n.94.
Qualora venga mutata, nei dieci anni dalla ultimazione dei
lavori, la destinazione d'uso delle opere di cui alla lettera a) del presente
articolo, l'esenzione viene meno.
ART. 43 CONCESSIONI EDILIZIE PER LE QUALI SONO DOVUTI SOLO
GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Il concessionario non è tenuto al pagamento dei costi di
costruzione nei seguenti casi:
a) edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della
L.28.1.1977, n.10;
b) concessioni edilizie riguardanti immobili dello Stato.
ART. 44 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE AI SENSI DELLA LEGGE
N. 10/77.
Ai fini dell'applicazione delle tabelle parametriche
regionali, relative agli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge n. 10/77
e del D.A. 31.1.1978, n.70, il Comune di Ittireddu è da classificare nella
classe IV (popolazione massima insediabile prevista dallo strumento urbanistico
fino a 2000 ab.).
ART. 45 - ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA.
Nelle zone omogenee soggette all'obbligo di lottizzazione,
le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite interamente dal
lottizzante e, nelle zone E, dal concessionario. Per quanto concerne gli oneri
di urbanizzazione secondaria, dovranno essere corrisposti all'atto della
stipula della convenzione nelle zone soggette all'obbligo di lottizzazione e
all'atto del rilascio della concessione in tutti gli altri casi. Di conseguenza,
le singole concessioni nelle zone, in attuazione dei piani di lottizzazione
convenzionata, sono soggette alla sola corresponsione della eventuale quota
relativa al costo di costruzione. Per quanto riguarda le zone agricole e quelle
"speciali" (zone G e opere relative a punti di ristoro, attrezzature
e impianti di carattere particolare in zone E) l'Amministrazione Comunale
dovrà, in seguito all'esame del progetto allegato all'istanza di concessione,
per i soggetti non esenti ai sensi dell'art.9 della legge 10/77, determinare le
opere di urbanizzazione necessarie.
Dovranno, in ogni caso, essere assicurati:
a) l'accessibilità veicolare al fondo;
b) l'approvvigionamento idrico con documentazione probante
il soddisfacimento delle quantità necessarie, distinguendone l'uso potabile e
l'uso agricolo ovvero industriale;
c) l'allaccio a margine del fondo dell'energia elettrica
ovvero la installazione di fonti alternative di energie, salvo i piccoli
depositi e i vani d'appoggio o locali di supporto ad attività, che non
comportino l'uso dell'energia elettrica;
d) idoneo impianto di depurazione e di raccolta e
smaltimento delle acque bianche e nere che dovrà avvenire interamente
all'interno del fondo e, nel caso di consorsi, all'interno dell'area
consortile.
Il concessionario deve obbligarsi a realizzare
direttamente a suo totale carico, con le modalità e garanzie stabilite dal
Comune, le opere di cui sopra, eccettuate quelle esistenti purchè abbiano
caratteristiche e dimensioni adeguate.
ART. 46 - ONERI DI CUI ALLA LEGGE N. 10/77 NEI CASI DI
MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO.
La trasformazione del sottotetto in locali abitabili
determinando, di fatto, un ampliamento della cubatura autorizzata è da
considerarsi un abusivo incremento della cubatura abitabile. Ciò comporta la
revoca delle eventuali agevolazioni o esenzioni tributarie o del regime,
riferito alla legge n. 10/77, concesso. Quanto sopra si applica anche per altri
mutamenti di destinazioni d'uso che comportino un diverso calcolo degli oneri
di cui alla legge n. 10/77.
ART. 47 - CONCESSIONI EDILIZIE SOGGETTE AD UN REGIME
SPECIALE PER QUANTO ATTIENE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E/O AI COSTI DI
COSTRUZIONE (art. 10 L.28.1.1977 n.10)
La concessione edilizia relativa a costruzioni o impianti
destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di
beni ed alla prestazione di servizi, comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle spese di urbanizzazione, di quelle
necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o
gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
alterate le caratteristiche.
L'incidenza di tali opere viene stabilita con
deliberazione del Consiglio Comunale, in base a parametri definiti dalla
Regione secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge 28.1.1977, n. 10. La
concessione edilizia relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione e di di una quota
non superiore al 10% del costo documentato di costruzione, stabilito, in
relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio
Comunale. Qualora la destinazion d'uso delle opere indicate nel presente
articolo, nonchè di quelle nelle zone agricole previste dall'art.9 della legge
n. 10/77, venga comunque modificata nei dieci (10) anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contibuto per la concessione è dovuto nella
misura massima, corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento della intervenuta variazione.
ART. 48 - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN DEROGA
L'applicabilità della deroga alle normative del R.E. e
delle N.T.A. allegate al P.U.C., è limitata "ad edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico", intendendosi per edifici ed impianti
pubblici quelli appartenenti ad Enti pubblici e destinati a finalità di
interesse pubblico (come ad esempio, le caserme, le scuole, gli ospedali, i
musei, le chiese, i mercati, le università, ecc.) e per edifici ed impianti di
iteresse pubblico quelli che, indipendentemente dalle qualità dei soggetti che
li realizzano - enti pubblici o privati - siano destinati a finalità di
interesse generale sotto l'aspetto economico, culturale, industriale, igienico,
religioso, ecc. (ad esempio conventi, poliambulatori, alberghi, ristoranti,
impianti turistici, biblioteche, teatri, ecc.) Nella relazione allegata al
progetto dovranno essere contenuti gli elementi dai quali si desume la
qualifica di edificio pubblico o di interesse pubblico. Il C.C. non può
esercitare il potere di deroga per modificare le destinazioni di zone e quindi
per modificare il P.U.C.
ART. 49 - RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI
EDIFICI CHE IMPIEGHINO IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE
Ai sensi del D.A. EE.LL.,Finaze e Urbanistica, 07.09.1979,
n. 1012, si ha:
1) - L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui agli
articoli 5 e 10 della legge 20.1.1977, n. 10, determinata dal Consiglio Comunale sulla base delle
tabelle parametriche regionali emanate con proprio D.A. n. 70-u del 31 gennaio
1978, è ridotta:
a) nella misura del 30% per gli edifici civili che
impieghino, ai fini del riscaldamento o condizionamento estivo, sistemi
costruttivi ed impianti che utilizzino l'energia solare ad integrazione degli
impianti tradizionali nella misura di almeno il 20% dei disperdimenti valutati
secondo le indicazioni previste dalla legge n. 10 del 09.01.1991 e dal
Regolamento di esecuzione;
b) nella misura del 20% per gli edifici civili che
impieghino, ai fini della produzione di acqua calda per uso sanitario, impianti
centralizzati con l'integrazione di energia solare nella misura minima di 2,5
mq. di superficie captante ogni 100 mq. di superficie netta di pavimento.
2 - Le riduzioni di cui ai punti a) e b) non sono
comulabili e potranno applicarsi subordinatamente al parere favorevole
dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica che dovrà verificare
la effettiva convenienza della installazione proposta sulla base di apposito progetto
e relazione tecnico-economica giustificativa da redigersi a cura del
richiedente.
ART. 50 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI CUI ALLA
LEGGE N. 10/77.
Ai sensi dell'art. 7 della legge 24.12.1993, n. 537, gli
oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28.01.1977, n. 10,
sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle
opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regioanli, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo
afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5
per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle Regioni in funzione
delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
ART. 51 - VINCOLO DI NON EDIFICABILITA'.
Il Comune è obbligato a dotarsi di un registro fondiario
sul quale scrivere i dati catastali dei terreni vincolati, di una planimetria
su cui risultino individuate tali aree, vincolate a edifici costruiti nel
proprio territorio o in quello dei Comuni vicini, qualora il fondo interessato
alla costruzione ricada in più di un Comune.
TITOLO IV -
ZONIZZAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 52 - TIPI DI ZONA
Il P.U.C. divide il territorio comunale nelle seguenti
zone territoriali omogenee, ai sensi dell'art. 3 del D.A. 20.12.83, n.2266/U:
A - centro storico;
B - zone di completamento residenziale;
C - zone di espansione;
D - zone industriali, artigianali e commerciali;
E - zone agricole;
G - zone di servizi generali;
H - zone di salvaguardia;
S - zone di standards urbanistici.
ART. 52 BIS - DESTINAZIONI DI ZONA E SALVAGUARDIA
Le destinazioni di zona non rientrano nelle ipotesi di cui
all'art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187 e, pertanto, non perdono efficacia
dopo 5 anni dalla approvazione del P.U.C., anche se non confermate da strumento
attuativo.
ART. 52 TER - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DAL
RISCHIO DI INCENDIO
In considerazione della valenza paesistico-ambientale del
P.U.C. e delle particolari situazioni locali, vengono considerate norme
recepite integralmente dalle presenti N.T.A. le seguenti disposizioni, in parte
estrapolate dalle leggi:
-legge 01.03.75, n. 47: "Norme integrative per la
difesa dei boschi dagli incendi".
-legge 29.10.93, n.428: "Conversione in legge, con
modificazioni del D.L.30.08.93, n.332, recante disposizioni urgenti per
fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette".
Nelle zone, i cui soprassuolo boschivi siano stati
distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di
qualunque tipo, fino all'approvazione dei piani di cui all'art. 1 della legge
n.47/75. Tali zone non possono, comunque, avere una destinazione diversa da
quella in atto prima dell'incendio. E' fatto obbligo all'A.C. di compilare e
trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla R.A.S. ed al
Ministtero dell'Ambiente, una planimetria, in adeguata scala, del territorio
comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite
destinazioni d'uso, diverse da quelle in atto prima dell'incendio, per almeno
dieci anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti
nei territori sopra indicati, deve essere espressamente richiamato, pena la
nullità dell'atto, il suddetto vincolo.
ART. 52 QUATER - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO
ACUSTICO.
1. I progetti, sottoposti a valutazione di impatto
acustico, ai sensi dell'art. 8 della L.26.10.1995, n. 447, devono essere
redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle
popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero
su richiesta del comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle
opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo B (strade extraurbane principali), C
(strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade
urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al
D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioi;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati
macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione
previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle
seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ex extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali, prossimi alle opere di
cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie,
relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive,
sportive e ricreative e a postazioi di servizi commerciali polifunzionali,
nonchè i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili e infrastrutture, nonchè le domande di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di
previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera l) della legge n. 447/95, con le modalità di cui all'art.4
della L.4 gennaio 1968, n.15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio
delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano
produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 447/95, deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni
sonore, causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve
essere inviata all'ufficio tecnico comunale, ai fini del rilascio del relativo
nullaosta.
7. La determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante è contenuta nei disposti del D.P.C.M.
18.9.1997.
CAPO II -
ART. 53 - ZONE RESIDENZIALI
Le zone residenziali sono quelle destinate prevalentemente
alle abitazioni e servizi connessi. Nelle zone residenziali sono ammesse le
seguenti destinazioni d'uso, con riferimento al precedente art. 4 bis:
d.O - abitazioni e servizi connessi;
d.1 - uffici e studi professionali pubblici e privati,
att. terziarie in genere (d.1.1, d.1.2);
d.2 - esercizi commerciali purchè in armonia con le
disposizioi del P.R.V. "Piano di sviluppo e adeguamento della rete
distributiva al dettaglio in sede fissa e dei pubblici esercizi" (L.R.
31.10.1991, n.35 e successive modifiche e integrazioni);
d.3 - esercizi pubblici ed attrezz. collettive, purchè in
armonia con le disposizioni della legge n. 447/95: "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", quali:
d.3.1 e d.3.2 - attrezz.ricettive, alberghi, ristoranti,
bar e similari;
d.3.3 - circoli privati e sedi di associazioni di ogni
tipo, banche, ecc.
d.3.4 - cinema, centri culturali, ecc.;
d.3.5 - centri ed attrezzature sociali e culturali di
interesse generale;
d.4.1 - laboratori artigianali e similari compatibili con
la residenza, sedi di attività non moleste e non inquinanti, cioè con la cui
natura e destinazione non comporti sopratutto effetti di inquinamento acustico,
rispettando i limiti fissati dall'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.91 e con emissioni
di fumo poco significative o ridotte, ai sensi del vigente D.P.R. 25.7.91 (G.U.
n.175 del 27.7.91);
d.4.3 - laboratori di ricerca e per attività produttive ad
elevato contenuto di ricerca scientifica;
d.6.1 - depositi e magazzini e similari, limitatamente ai
piani seminterrati e al piano terra;
d. 12 - stazioni di servizio, di riparazioni per
autoveicoli, di lavaggio e autocarrozzeria, purchè con una superficie di
parcheggio all'interno dell'area pari all'area utile dell'officina e purchè la
rumorosità non superi i limiti fissati per le zone B, dall'art. 6 del D.P.C.M.
01.03.1991:" Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno", nel rispetto delle disposizioni della
legge 26.10.1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
Il C.C. può consentire, con regolare delibera,
destinazioni diverse da quelle indicate, purchè compatibili con il tessuto
urbanistico-edilizio alcontorno. Sono escluse stalle, scuderie, porcilaie,
ricoveri animali ed ogni altra attività in contrasto col carattere
residenziale. Nelle zone residenziali, il P.U.C.:
a) classifica le aree secondo le destinazioni d'uso,
stabilendo i limiti massimi di altezza, distanze e densità;
b) perimetra le zone di rilevante interesse storico-ambientale;
c) individua le aree destinate agli insediamenti
residenziali e gli spazi pubblici riservati all'istruzione, alle attività
collettive, al verde pubblico e ai prcheggi;
d) individua i perimetri all'interno dei quali è
necessaria l'adozione di un piano attuativo (intervento urbanistico preventivo)
secondo le leggi vigenti o di piani di recupero del patrimonio edilizio
esistente;
e) individua i perimetri nei quali è necessario la
rivitalizzazione o la ricostruzione dei tessuti urbanistico - edilizi degradati
e marginali, prevedendo i relativi interventi, con le previsioni dei servizi
necessari anche in aree limitrofe.
Le zone residenziali si dividono nelle seguenti sottozone:
A - centro storico;
B1 - sottozona di completamento con tessuto edilizio
compatto;
B2 - sottozona di completamento estensiva;
B3 - sottozona di edilizia pubblica;
C1 - zona d'espansione residenziale pubblica (167);
C2 - zone d'espansione residenziale privata.
Le zone urbane, cosi come perimetrate nella tav. grafica
n.5, si intendono, fin dal momento dell'adozione delle presenti N.T.A., incluse
come zone pr il recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi delle
leggi n. 457/78 e dell'art. 34 della L.R. n. 23/85.
ART. 53 BIS - INDIVIDUAZIONE DI COMPLESSI DI PARTICOLARE
INTERESSE STORICO-ARTISTICO.
Nelle tav. grafiche, sono individuati i complessi di
particolare interesse storico-artistico, cosi come richiesto al punto h, comma
i, art.19 L.R. n.45/89, complessi che si elencano di seguito:
1 - chiesa parrocchiale N.S. di Intermontes,
2 - chiesa S. Croce e sue pertinenze,
3 - fontana ottocentesca (Funtana de Josso),
4 - ruderi chiesa S. Elena,
5 - Nuraghe Funtana.
Gli altri complessi di particolare interesse storico,
artistico, archeologico sono indicati nelle carte tematiche dei vincoli. I
suddetti complessi e organismi architettonici, evidenziati nelle tavole
grafiche del P.U.C., dovranno essere sottoposti alle nome per misurare la
compatibilità paesistico-ambientale degli interventi (vedere all. E). Inoltre,
prima del parere della C.E., sarà necessario allegare il parere dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio. Nelle tavole grafiche, vengono, altresì, indicati:
- i complessi vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e
n.1497/39;
- i complessi architettonici di particolare importanza
storico artistica;
- le aree di particolare interesse ambientale.
ART. 54 - ZONA OMOGENEA A (centro storico)
1. Comprende la parte dell'abitato che forma il nucleo più
antico attorno al quale l'aggregato urbano si è poi sviluppato nel tempo.
2. Si tratta di zone quasi totalmente edificate, nelle
quali, raramente, alle costruzioni più vecchie si sono sovrapposti interventi
recenti, generando un centro storico-ambientale nel quale potranno essere
ttuati i progetti esecutivi per il recupero e riuso, previsti dalla normativa
regionale.
3. Gli interventi in questa zona devono essere
disciplinati da appositi piani particolareggiati o piani di recupero o
strumenti attuativi similari.
INTERVENTI IN PRESENZA DI PIANO DI RECUPERO
4. La tipologia dell'intervento, nell'ambito di P. di R.,
deve privilegiare la domanda di alloggi possibilmente riconducibili per
dimensioni agli standars dell'edilizia economica e popolare, in relazione alla
adattabilità della riconversione tipologica dell'habitat edilizio preesistente.
5. Per gli immobili compresi nelle zone omogenee
classificate "A", la riconversione tipologica deve tendere alla
salvaguardia delle strutture distributive e ambientali esistenti.
6. I P. di R. operano pure in assenza di P.P., anche dove
diversamente specificato dagli strumenti urbanistici vigenti.
7. I P. di R. riguardanti zone classificate "A"
sono soggetti all'adozione e alla approvazione da parte del C.C., in base agli
art. 20 e 21 della L.R. n. 45/89.
8 I proprietari di immobili situati all'interno delle aree
soggette a piani di recupero, riuniti in consorzio volontario od in
cooperativa, possono partecipare all'attuazione anche parziale del piano di
recupero; in tal caso la partecipazione deve essere regolamentata per gli
aspetti derivanti dalla presente legge e dalla legge 05.08.1978, n. 457,
attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune interessato.
INTERVENTI IN ASSENZA DI PIANO ATTUATIVO
9. In assenza di P.P., per gli interventi di risanamento
conservativo, la densità fondiaria e la cubatura non devono superare quelle
preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente
prive di valore storico-artistico.
10. Per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e le
ricostruzioni, a seguito di demolizione, quando siano ammesse in sede di piano
attuativo, l'indice fondiario non può superare quello medio di zona.
11. Per quanto riguarda l'altezza massima dei fabbricati
la distanza tra pareti prospicenti, le richieste devono essere conformi
all'art. 5 del D.A. n. 2266/U del 20.12.1983 relativamente alla zona A.
12. Nelle zone omogenee A, prive di strumento attuativo
vigente, gli interventi di demolizione nonchè quelli di ricostruzione sono
subordinati alla redazione di un piano attuativo esteso almeno all'inero
isolato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.20/91
INTERVENTI IN CORSO
13. Gli interventi edilizi, in corso all'atto della prima
adozione del presente P.U.C. da parte del C.C., potranno essere proseguiti e
portati a termine sulla base della concessione o autorizzazione vigente a tale
data.
14. Nel caso del comma precedente, potranno essere
concesse soltanto varanti che non modifichino la volumetria e/o il rapporto di
copertura già assentito.
NORME A SEGUITO DI DECADENZA DEL P.P.
15. La zona A del P.U.C. di Ittireddu venne disciplinata
dalle disposizioni contenute nel P.P., ormai decorso (D.A. n.51/U del
14.01.1987).
16. Si intendono ora richiamate espressamente tutte le
disposizioni riportate nel successivo articolo.
17. In particolare, ai sensi dell'art. 17 della legge 17.08.1942,
n.1150, decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano
particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia
avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo, a suo tempo indeterminato,
l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione
di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal
piano stesso, relative all'edificabilità dei suoli, con le limitazioni di cui
all'art. 41 quinquies, 6° comma, L.17.08.1942, n. 1150.
18. Nel caso di nuova predisposizione, variante e/o
aggiornamento del suddetto P.P., la pianificazione particolareggiata esecutiva
dovrà, tra l'altro:
- prescrivere particolari norme estetico-edilizie per gli
inrventi architettonici consentiti e per gli interventi incidenti direttamente
sulla configurazione e sugli elementi tipici dell'ambiente;
- individuare le funzioni compatibili e incompatibili per
la rivitalizzazione dell'ambiente ed il riuso degli edifici.
19. Ai sensi dell'art. 19, comma i, lett. h, L.R. n.45/89,
nella tav. n. 5 è stato individuato l'ambito territoriale ove si rende
opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente, da effettuare con le
modalità previste dalla legge n. 457/78 e successive modifiche e integrazioni.
Nella medesima tavola sono stati individuati i manufatti e complessi di
importanza storico-artistica e ambientale che sono quelli ricadenti in zona A:
1) Chiesa Parrocchiale di N.S. di Intermontes
2) Chiesa di S.Croce e sue pertinenze.
Tali complessi sono indicati come standard S2 e sono
soggetti alle norme del successivo art. 74, nonchè alle prescrizioni delle
leggi 01.06.1939, n. 1089 e 26.06.1939, n. 1497.
ART. 54.1 - NORME EDILIZIE PARTICOLARI PER LE ZONE A
Tutti gli interventi dovranno essere ispirati al concetto
del recupero degli elementi edilizi esistenti, nel maggior rispetto possibile
della organicità della costruzione. In particolare, a meno che non si documenti
esaurientemente il loro stato di fatiscenza irreversibile, dovranno essere
conservati gli archi e le volte.
a) Tetti
E' prevista,
in ogni caso, la conservazione dei manti di copertura a falda inclinata con
tegole del tipo coppo, ancorchè si effettui la demolizione e ricostruzione
delle sottostanti strutture portanti. La pendenza delle falde non potrà superare
quelle delle falde presenti nei fabbricati limitrofi, senza considerare quelli
ove siano state effettuate superfetazioni successive. Le gronde, realizzate con
tipologia originaria, non potranno essere abolite, ma potrà essere consentita
la loro demolizione e ricostruzione, anche a quota differente da quella
iniziale, qualora debba essere effettuata la demolizione del tetto. E'
tassativamente vietata la realizzazione di terrazzi sull'ultimo solaio.
b) Aperture esterne
Qualora nell'edificio esistente siano preseni aperture
esterne con profilo ad arco, si dovrà rispettare il sistema costruttivo
realizzato evitando l'aggiunta di piattabande orizzontali e/o la demolizione
degli archi.
E' permesso, per ricavare posti auto o simili, purchè con
idonea soluzione architettonica, superare quanto detto sopra, unicamente una
volta per ogni edificio. Sono vietate, anche nelle nuove costruzioni, sistemi
di chiusura degli infissi esterni quali avvolgibili in plastica, legno o
lamiera metallica. Dovrà essere mantenuta la chiusura con persiane a griglia o
sportelloni. Sono permessi anche infissi in alluminio anodizzato color nero con
persiane a griglia, purchè con idonea soluzione architettonica.
c) Tinteggiature, pitture e intonaci esterni.
Le fronti esterne di ciascun edificio devono rispondere ad
una precisa unità di concetto, non solo nell'architettura ma anche nei colori.
Nel rispetto dei valori ambiantali, il proprietario, prima di procedere alle
tinteggiature esterne, sottoporrà all'Ufficio Tecnico Comunale, i campioni dei
materiali che intende usare. Si consiglia l'uso di tinte con tonalità medie o
comunque intonate all'ambiente.
d) Condutture aeree
Le condutture aeree di qualsiasi specie ed i relativi
sostegni devono essere collocati con particolare riguardo ll'estetica, in modo
da non deturpare le facciate degli edifici.
In caso di rifacimento di linee aeree, l'A.C., sentita la
C.E., può dettare speciali cautele o ordinare l'interramento dei cavi all'ente
gestore del servizio (ENEL, TELECOM, ecc.).
e) Comignoli e canne fumarie
E' vietato far sboccare esternamente sui prospetti esterni
o interni, tubi o condotti di scarico, che dovranno essere interni al
fabbricato. I terminali dovranno essere in laterizio o cemento pressato, con
esclusione di elementi in lamiera.
f) Impianti tecnologici
E' vietato sistemare serbatoi d'acqua o similari sui tetti
o sui terrazzi e, comunque, in parti esterne ai fabbricati.
I Fabbricati, nuovi o ristrutturati, dovranno essere
dotati di apposito deposito dei recipienti adibiti alla raccolta dei rifiuti
solidi urbani.
g) Aggetti
Quanto previsto dalR.E., può essere derogato nel seguente
modo:
- saranno consentiti aggetti anche a quote inferiori a
mt.3,50 o 4,50, rispettivamente se in presenza o in assenza di marciapiedi,
purchè si tratti di ricostruzioni o rifacimenti di aggetti esistenti o nei casi
di dimostrata validità architettonica, sentiro il parere della C.E.
h) Divieti
Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico
sono vietati:
a) porte, gelosie, persiane e sportelli di luce superiore
a mt.1.00 che si aprono dall'interno verso l'esterno ad altezze inferiori ai
mt.3.00, salvo deroghe per limitati casi particolari riguardanti edifici ove
siano già presenti tali elementi.
i) Autorimesse
Qualora, le dimensioni del lotto o le modalità di
intervento non consentano la realizzazione dei posti macchina, la A.C. potrà
deogare dalle norme di cui alla legge n.122/89. Infatti, tali norme non si
applicano agli interventi di restauro, ristrutturazione e a quelli, in generale
di recupero del patrimonio edilizio esistente.
l) Archi e volte
Sarà richiesto il rispetto degli elementi non rettilinei
già esistenti, fatta eccezione dei casi di instabilità statica. La C.E. potrà,
altresì, esprimere parere negativo motivato alla presentazione di progetti
aventi nuovi elementi non rettilinei che non offrano motivi di validità formale
e architettonica, ma costituiscono elementi fini a se stessi.
m) Allineamenti linee di gronda
Sarà consentito l'allineamento delle linee di gronda di
fabbricati con meno di due piani, fino ad un'altezza max di mt.7.00.
n) Elementi particolari
Vanno salvaguardati gli aspetti iconografici del centro
storico, quali i percorsi, i ciottoli o altre pavimntazioni antiche in strade e
cortili, portoni, inferriate, cancelli, recinzioni, insegne, capitelli,
lunette, affreschi, decorazioni, pozzi, giardini e qualt'altro collabori a
determinare l'immagine storica del cC.S.
o) Demolizioni accidentali
Nel caso di crolli, parziali o totali, dovuti ad eventi
eccezionali e non inenzionali, può essere consentita la ricostruzione, ad
esclusione delle superfetazioni, nei limiti del volume e della superficie utile
preesistente.
ART. 55 - SOTTOZONA B1 (zona di completamento con tessuto
edilizio compatto)
Questa sottozona è da considerarsi il primo sviluppo
urbano fuori del vecchio centro. Tale sottozona di completamento può essere
oggetto di intervento edilizio diretto, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) Rapporto massimo di copertura: Q=0,75 mc/mq o pari
all'esistente
b9 Altezza massima: mt. 10,50
c) I.f.f. massimo: nei comparti
1,2,5,9,10,11,12,13,14,15,16 e 17 = 2,00 mc/mq; nei comparti 6/b e 7 = 2,50
mc/mq; nei comparti 3,4,6/a e 8 = 3,00 mc/mq. 8si veda la successiva tabella)
d) Distanza tra le pareti prospicenti di cui almeno una
finestrata: mt.8.
Valgono le norme di cui all'art. 5 del D.A. 20.12.83, n.
2266/U.
f) Distanza minima dai confini: le costruzioni potranno
sorgere sui confini di proprietà ovvero potranno distare minimo mt.4.00
g) Distacco tra edifici:
la distanza minima tra due edifici non potrà essere
inferiore a mt.8,00, se con almeno una delle due pareti finestrate.
Nelle zone inedificate esistenti o risultanti libere in
seguito a demolizione, contenute in un tessuto urbano già definito o
consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una
lunghezza inferiore a mt. 20, nel caso di impossibilità di costruire in
aderenza, qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti
l'utilizzazione dell'area o una soluzione tecnica inaccettabile, il Comune può
consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle disposizioni del
Codice Civile. La concessione di tale speciale ed eccezionale beneficio sarà
valutata con particolare attenzione dalla C.E. Al fine di migliorare le
condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, è consentita l'apertura di
finestre nei vani privi di luci dirette a distanze inferiori a quelle
sopraindicate, purchè nel rispetto delle disposizioni fissate al riguardo dal
Codice Civile. Per quanto riguarda la distanza tra pareti non finestrate,
valgono le norme del Codice Civile.
h) Sup. minima di parcheggio: ogni nuova costruzione dovrà
essere dotata di posto macchina coperto o scoperto nella misura minima di 1
mq/10 mc. di costruzione e, comunque, di un posto macchina singolo per
alloggio.
Le autorimesse potranno essere anche interrate o
seminterrate, compatibilmente con la soluzione architettonica accettabile
dell'ingresso lato strada. Qualora, le dimensioni del lotto o le modalità di
intervento non consentano la realizzazione del posto macchina, la A.C. potrà
derogare dalle norme di cui ai commi precedenti. La disciplina di cui al
presente comma h) non si applica agli interventi di restauro, ristrutturazione
e a quelli, in generale di recupero del patrimonio edilizio esistente, qualora
sia dimostrata l'impossibilità di individuare tali spazi nel lotto.
i) Piantumazione a verde: tutte le aree scoperte dovranno
essere tenute a verde privato per almeno il 50% della relativa superficie.
l) Nel comparto B1.13, l'ampliamento delle costruzioni non
può avvenire rducendo l'attuale distanza delle costruzioni dal confine con la
strada pubblica (viale Europa).
TABELLA SOTTOZONE B1
!COMPARTO!SUPERF. ! I.F.F. ! VOLUME !
! !FONDIAR.! P.U.C. !
TOTALE !
! !
! !EDIFICAB.!
! ! mq ! mc/mq
! mc. !
!________!________!________!_________!
! 1
! 6648 !
2 ! 13296 !
! 2
! 2592 !
2 ! 5184 !
1 3
! 337 !
3 ! 1011 !
! 4
! 6159 !
3 ! 18477 !
! 5
! 21502 ! 2 !
43004 !
! 6/A
! 848 !
3 ! 3387** !
! !
! ! (2544) !
! 6/B
! 2024 ! 2,50 ! 5060 !
!
7 ! 3300 ! 2,50 !
8250 !
!
8 ! 602 ! 3 ! 1806 !
!
9 ! 4054 ! 2 ! 8108 !
!
10 ! 2670 ! 2 ! 5340 !
!
11 ! 4645 ! 2 ! 9280 !
!
12 ! 1664 ! 2 ! 3328 !
!
13 ! 2152 ! 2 ! 4304 !
!
14 ! 596 ! 2 ! 1192 !
!
15 ! 6436 ! 2 ! 12872 !
!
16 ! 3994 ! 2 ! 7988 !
!
17 ! 2783 ! 2 ! 5566 !
!________!________!________!_________!
! TOTALI ! 73016
!VARIAB. ! 156404 !
!________!________!________!_________!
(**) Il 1° valore è relativo all'esistente, il 2° valore
al volume teorico risultante dall'applicazione degli indici.
ART. 56 - SOTTOZONA B2 (completamento estensivo)
Questa sottozona rappresenta aree omogenee già quasi
totalmente edificate con indici medi bassi e dovute allo sviluppo edilizio
realizzato sopratutto dopo il 1980. Tale sottozona di completamento può essere
oggetto di intervento edilizio diretto, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) Rapporto massimo di copertura: Q = 0,85 mq/mq o pari
all'esistente per lotti di superficie fino a mq.200, Q = 0,60 mc/mq o pari all'esistente,
per lotti di superficie superiore a mq.200
b) Altezza massima: mt. 7,50
c) I.f.f. massimo: 1,00 mc/mq
d) Numero massimo dei piani: 2 fuori terra
e) Distanza tra le pareti prospicenti di cui almeno una
finestrata: mt.8
Valgono le norme di cui all'art. 5 del D.A. 20.12.83, n.
2266/U.
f) Distanza minima dai confini:
le costruzioni potranno sorgere sui confini di proprietà
ovvero potranno distare minimo mt.4.00.
g) Distacco tra edifici:
la distanza minima tra due edifici non potrà essere
inferiore a mt. 8,00, se con almno una delle pareti finestrate. Nelle zone
inedificate esistenti o risultanti libere in seguito a demolizione, contenute
in un tessuto urbano già definito o consolidato, che si estendono sul fronte
stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a mt. 20, nel caso di
impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto delle distanze tra
pareti finestrate comporti l'inutilizzazione dell'area o una soluzione tecnica
inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze, nel
rispetto delle disposizioni del Codice Civile.
La concessione di tale ed eccezionale beneficio sarà
valutata con particolare attenzione dalla C.E. Al fine di migliorare le
condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, è consentita l'apertura di
finestre nei vani privi di luci dirette a distanze inferiori a quelle
sopraindicate, purchè nel rispetto delle disposizioni fissate al riguardo dal
Cidice Civile. Per quanto riguarda la distanza tra pareti non finestrate,
valgono le norme del Codice Civile.
h) Sup. minima di parcheggio: nei nuovi edifici
residenziali dovrà essere prevista una superficie minima scoperta o coperta,
accessibile dalla via pubblica, pari a 1 mq/10 mc. di costruzione. Per edifici
con altre destinazioni, si veda il precedente art. 34 delle presenti N.T.A.
i) Piantumazione a verde: tutte le aree scoperte dovranno
essere tenute a verde privato per almeno il 60% della relativa superficie.
ART. 57 - SOTTOZONA B3 : EDILIZIA PUBBLICA
Questa sottozona perimetra un intervento di edilizia
pubblica (I.A.C.P.) realizzato nel passato, lungo la via Europa.
In considerazione della particolare natura della zona,
vengono fissate le seguenti prescrizioni:
a) le superfici coperte ed il volume edificato potranno
essere comunque incrementate fino al 10% rispetto all'esistente, con
predisposizione di piano attuativo esteso all'intero comparto. Per le restanti
norme si veda la sottozona B1.
SEZIONE III
ART. 58 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (zone C)
1 - Le zone residenziali di espansione sono quelle prive
di opere di urbanizzazione e destinate dal P.U.C. all'espansione dell'aggregato
urbano.
2 - Queste zone sono sempre oggetto di intervento
urbanistico preventivo (P. di L., piano di zona, ecc.), sulla base del quale
potranno, poi, essere rilasciate singole concessioni edilizie.
3 - Nelle zone C, l'edificazione avviene sulla base di un
piano attuativo, che deve essere redatto nell'ambito delle indicazioni grafiche
risultanti dalla cartografia del P.U.C. e nel rispetto dei tracciati viari,
degli allineamenti stradali e della posizione, entità e configurazione delle
aree a destinazione pubblica, se individuati dal P.U.C.
4 - L'eventuale indicazione cartografica della rete
viaria, interna alla zona C individuata dal P.U.C. e delle aree a destinazione
pubblica, è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento,
il dimensionamento e la funzionalità. In sede di P. di L., tale indicazione può
essere modificata, motivatamente, solo per ciò che concerne la collocazione e
configurazione, purchè venga accettata dalla C.E. e dall'A.C.
5 - E' sempre ammesso il mantenimento di edifici
esistenti, senza che essi partecipino agli oneri derivanti dal piano di
attuazione. In tal caso su detti edifici sono consentiti tutti gli interventi,
enza aumenti di cubatura, compresa la demolizione con ricostruzione nel
rispetto del volume architettonico preesistente, anche con modifica del sedime,
purchè nel rispetto delle distanze previste dalle presenti norme e di eventuali
allineamenti.
6 - E' fatto divieto di procedere a qualsiasi titolo a
frazionamenti, prima della approvazione del piano attuativo. Dopo tale
approvazione, i frazionamenti dovranno rispettare le superfici dei lotti e le
altre indicazioni grafiche del P. di L.
7 - Nei P. di L. nelle zone C è possibile, con delibera di
C.C., sentita la C.E., variare la tipologia edilizia, il tipo, la forma ed il
numero dei lotti, purchè non si modifichi la viabilità e le aree di standards.
8 - Le volumetrie edificabili devono essere cosi
ripartite:
- 70 % per la residenza;
- 20 % per servizi strettamente connessi con la residenza
o per opere di urbanizzazione secondarie di iniziativa privata, quali: negozi
di prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde e locali similari,
purchè compatibili con la residenza,
- 10 % per servizi pubblici.
9 - Le zone residenziali di espansione sono suddivise in
due sottozone:
C1: zone residenziali pubbliche (P.E.E.P.);
C2: nuove zone residenziali d'espansione.
10 - Deve essere rispettato l'art. 8 del D.A. n° 2266/U/83
per gli insediamenti commerciali e direzionali.
SOTTOZONA C1.
E' quella costituita dal vigente Piano di Zona (ex legge
167 - P.E.E.P.), adottato con delibera n. 41 del 29.6.1991 del C.C. Devono
essere rispettate le norme già approvate per il suddetto piano attuativo. In
caso di variante allo stesso, i limiti massimi saranno quelli previsti dal D.A.
20.12.83, n° 2266/U.
SOTTOZONA C2.
E' quella destinata alle nuove zone residenziali
d'espansione, suddivisa in diversi comparti, come rappresentato nelle tavole
grafiche. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) Destinazione d'uso - valgono le destinazioni 'uso di
cui all'art. 53;
b) Tipo edilizio - Potranno essere realizzati edifici in
serie continua, a nuclei o isolati;
If territoriale = 0,60 mc/mq
If fondiario : non viene fissato preventivamente
c) Le volumetrie edificabili devono essere cosi ripartite:
- 70 % per la residenza;
- 20 % per servizi strettamente connessi con la residenza
o per opere di urbanizzazione secondaria di iniziativa privata, quali: negozi
di prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde, attività
terziarie;
- 10 % per servizi pubblici;
d) Rapporto massimo di copertura - Q = 0,60 mq/mq;
e) Altezza massima -H = mt. 7,50;
f) Numero massimo piani - 2 fuori terra;
g) Indice di piantumazione - pari a 60 piante/ettaro per
le aree destinate a verde pubblico;
h) Opere di urbanizzazione primaria - si veda l'art. 18
delle presenti norme;
ì) Distanza dai confini - Le costruzioni potranno sorgere
sui confini delle proprietà ovvero dovranno distarne almeno mt.4,00.
l) Distanze tra pareti finestrate - E' prescritta tra
pareti finestrate la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto
con un minimo di m.8. La distanza minima tra 2 edifici non in aderenza non
potrà essere inferiore a mt.8,00.
m) Distanze dalla strade - In presenza di viabilità
destinata al traffico veicolare, ad eccezione dei tratti con tessuto urbano già
definito, la distanza dei fabbricati dall'asse stradale deve essere non
inferiore a mt. 6,00.
n) Standards urbanistici - Dovrà essere concordata con
l'Amm/ne Comunale la ubicazione delle aree, da cedere gratuitamente all'A.C.,
destinate a spazi pubblici, in modo da garantire l'osservanza delle
disposizioni di cui agli art. 6 e 7 del D.A. 20.12.83, in ragione di 6 mq/ab
(abitanti calcolati con la dotazione di 100 mc/ab), con la previsione di 1
mq/ab per i parcheggi S4, stante l'elevata dotazione di standards complessivi.
L'A.C. si riserva, nel caso di P. di L., di superficie
inferiore ad 1 ha, di destinare le aree, per le dotazioni di servizi pubblici
interamente a parcheggi pubblici.
o) Superficie minima d'intervento - I piani urbanistici
preventivi dovranno essere estesi ad aree di misura non inferiore a quella
indicata dagli elaborati grafici del P.U.C. e delimitate da pallini nei
piccoli, in genere corrispondenti
alle singole proprietà.
p) Tettoie - Le tettoie, i manufatti precari e le opere
similari adibite al servizio dei giardini privati, realizzate in legno o in
strutture prefabbricate amovibili, di superficie coperta non superiore ai 16
mq., possono essere autorizzate senza computo di volumetria o di sup. coperta,
in ragione di 1 per ogni lotto di terreno edificabile.
q) Deve essere rispettato l'art. 8 del D.A. n. 2266/U/83
per gli insediamenti commerciali e direzionali.
CAPO III
ART. 59 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (zona D)
1. Le zone per insediamenti produttivi sono quelle
destinate dallo strumento urbanistico alle attività artigianali, industriali,
di trasformazione dei prodotti agricoli, di servizi commerciali e direzionali,
di servizi terziari, di produzione e di commercializzazione di beni e servizi
vari.
Sono esclusi gli insediamenti di quelle attività di cui
all'elenco per le industrie insalubri di prima o seconda classe, di cui al D.M.
05.09.1994 (S.O. G.U. n.220 del 20.09.1994): "Elenco delle industrie
insalubri di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D.
27.7.34, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le zone per insediamenti produttivi si dividono in tre
sottozone:
D1: sottozona per attività produttive esistenti in ambito
urbano
D2: sottozona per attività produttive legate alle cave di
lapillo vulcanico
D3: sottozona per nuovi insediamenti produttivi,
commerciali, artigianali e direzionali (questi ultimi solo se connessi con
l'attività aziendale).
3. Le destinazioni d'uso, anche parziali, ammissibili,
sono:
d.0.1 - Residenziale abitativa di custodia, con opportune
limitazioni
d.2 - Esercizi commerciali, sale di esposizione
d.2.2 - esercizi commerciali all'ingrosso
d.2.4 - punti vendita di prodotti e accessori realizzati
nelle zone D
d.3 - Esercizi pubblici ed attrezzature collettive
d.3.2 - ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar e simili
d.4 - Laboratori artigianali, laboratori scientifici
d.4.2 - Laboratori artigianali e tecnico-scientifici non
compatibili con la residenza;
d.5 - Industria e agro-industria
d.6 - Depositi
d.6.1 - depositi industriali
d.6.2 - depositi commerciali.
4. In tutte le sottozone D possono essere installati
laboratori, uffici, esposizioni riguardanti l'attività di produzione o di
deposito, magazzini, depositi, silos, rimesse e locali similari.
5. Tutti gli interventi esistenti o futuri dovranno
rispettare le norme delle leggi vigenti, in materia di smaltimento delle acque
reflue. residui organici e inorganici, di inquinamento tmosferico ed acustico.
Si richiama il rispetto circa la disciplina degli scarichi e dell'inquinamento
atmosferico e acustico, le norme generali per l'igiene del lavoro:
- D.P.R. 19.03.1956, n.
303;
-Legge n. 615 del 13.07.1966 "Provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico" e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 322 del 15.04.1971;
- D.P.C.M. del 28.03.1983 "Limiti massimi di
accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinamenti
dell'aria sull'ambiente esterno";
- Legge n. 119 del 24.03.1987 "Disposizioni urgenti
in materia di frantoi oleari;
- D.P.R. i7.05.1988, n. 15;
- D. Min. Amb. 13.05.1996;
- D. Ass. Difesa dell'Ambiente 21.01.97, n. 34 "Disciplina
sugli scarichi delle pubbliche sognature e sugli scarichi civili".
Ai sensi del D.P.C.M. del 28.03.1983, si considerano le
sottozone D1 e D2, come zona prevalentemente industriale (classe V) e la
sottozona D2, come sclusivamente industriali (classe VI). Ove, per gli
insediameni produttivi, le opere progettate prevedano nuovi scarichi che
comportano allacciamento ai servizi fognari, occorre allegare una dichiarazione
attestante che il ciclo produttivo non comporta scarichi liquidi e gassosi,
oppure che le opere in progetto non comportano modifiche al ciclo produttivo in
atto.
6. Si richiama espressamente il rispetto dell'art. 8 del
D.A. n. 2266/U per gli insediamenti commerciali e direzionali.
ART. 59.1 - SOTTOZONA D1
In questa sottozona, in considerazione del fatto che
trattasi di aree che rientrano nell'ambito urbano e che risultano già
utilizzate da decenni e dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, non è necessario un piano di lottizzazione preventivo, me gli
interventi urbanistico-edilizi dovranno sempre riguardare l'intero comparto. Il
comparto individuato è quello lungo viale Europa, nei pressi del cimitero.
La sottozona D1 avrà le seguenti caratteristiche:
Le destinazioni d'uso, anche parziali, ammissibili, sono:
d.O - Residenziale abitativa di custodia, con opportune
limitazioni.
d.2 - Esercizi commerciali, sale di esposizione
d.2.2 - esercizi commerciali all'ingrosso
d.2.4 - punti vendita di prodotti e acessori realizzati
nelle zone D
d.4 - Laboratori artigianali, laboratori scientifici
d.4.2 - laboratori artigianali e tecnico - scientifici non
compatibili con la residenza;
d.5 - Industria e agro-industria
d.6 - Depositi
d.6.1 - depositi industriali
d.6.2 - depositi commerciali.
a) Rapporto massimo di copertura Q = 0,50 mq/mq
b) Altezza massima
nessuna limitazione
c) I.f. fondiario
i.f.f. = 3,00 mc/mq
Sono ammessi - comunque - incrementi volumetrici pari al
20 % in più in cubatura e/0 in superficie coperta rispetto alle volumetrie
esistenti, purchè legalmente assentite da precedenti concessioni. Nel caso di
interventi che aumentino le volumetrie attuali, dovrà essere concordata con
l'Amm/ne Comnale la cessione, nei limiti della situazione già creatasi dagli
insediamenti già esistenti prima dell'attuale P.U.C., delle aree da destinare a
spazi pubblici, in modo da garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al
D.A. 20.12.83, relative agli standards urbanistici e, segnatamente, dell'art.
8.
d) Distanza minima dai confini: mt. 4 o in aderenza.
e) deve essere garantito l'assoluto rispetto dell'art. 8
del D.A. 20.12.83, n. 2266/U.
f) E' ammessa la costruzione di un alloggio per l'intera
sottozona D1, ad uso abitazione di custodia, purchè di superficie non superiore
a 110 mq. netti residenziali, più il 60 % di superfici non residenziali.
g) si richiama il rispetto di tutte le norme in materia di
disciplina degli scarichi e di inquinamento atmosferico e acustico.
ART. 59.2 - SOTTOZONA D2 (Polo delle cave di lapillo
vulcanico).
1. Questa sottozona perimetra aree già impegnate da
attività esistenti di tipo industriale e/o estrattivo, legate allo sfruttamento
della risorsa locale del lapillo vulcanico e comprende le parti di territorio
destinate sia alle attività estrattive che alle discariche ed alle aree
necessarie per la lavorazione dei materiali scavati, secondo gli specifici
piani di settore predisposti ai sensi della L.R. 07.06.1989, n. 30 e del
D.P.G.R. 13.10.1995, n. 277.
2. Le destinazioni d'uso, anche parziali, ammissibili,
sono:
d.0.1 - Residenziale abitativa di custodia, con opportune
limitazioni
d.4 - Laboratori scientifici connessi alle scienze della
terra.
d.13 - Attrezzature varie connesse alle attività di
coltivazione di cave e similari
d.13.1 - capannoni, depositi, attrezzature speciali
connesse con la coltivazione di cave
d.13.2 - capannoni, depositi, laboratori artigianali o
industriali connessi con la prima lavorazione dei materiali estratti
d.5 - Industria
d.6 - Depositi
d.6.1 - depositi industriali
d.6.2 - depositi commerciali.
3. A seconda della specifica utilizzazione, le singole
aree sono soggette alla seguente disciplina:
a) zone estrattive: le zone definite di attività
estrattiva sono destinate ad ospitare, oltre all'attività di estrazione vera e
propria, i manufatti sia a carattere permanente che precario, le attrezzature
fisse, semifisse e mobili, le reti tecnologiche, gli impianti, in genere
necessari all'attività di cava e alla lavorazione del materiale estratto.
b) zone di discarica: le zone definite a discarica sono
destinate ad accogliere i prodotti di rifiuto dell'attività estrattiva. In tali
zone sono ammessi:
- manufatti e impianti necessari alla realizzazione delle
discariche ovvero necessari e funzionali all'attività estrattiva di discarica;
- gli edifici e relative costruzioni accessorie fisse,
semifisse e mobili destinate alla lavorazione e al deposito del maeriale
estratto e/o portato a rifiuto;
4. Nelle zone di cui alle prescedenti lett. a) e b), è
consentita la realizzazione di edifici da adibirsi ad uffici, servizi di
interesse collettivo, officine di riparazione e servizi aziendali, abitazione
del solo custode, purchè tutti connessi con l'attività principale e nella
misura strettamente necessaria ad assicurare il funzionamento delle attività
insediate.
5. Nelle zone di cui alle precedenti lett. a) e b) è
comunque consentita la realizzazione di tutte le opere, e soltanto quelle,
previste nel piano regionale delle cave di cui alla L.R. n. 30/89 e successive
modificazioni e integrazioni.
6. In questa sottozona, dovranno trovare posto
esclusivamente:
- attività di cava di lapillo vulcanico o similare;
- attività relative al completamento della coltivazione
dei giacimenti esistenti e secondo le già concesse autorizzazioni regionali;
- attrezzature e uffici connessi alle suddette attività;
- attività di insilaggio, stoccaggio e trasfomazione in
manufatti della risorsa locale;
- depositi di materiali lapidei e affini;
- attività produttive e commerciali connesse alla
produzione di inerti o altri materiali connessi alla trasformazione e alla
commercializzazione della risorsa locale;
- attività di ricerca scientifica e universitaria,
sistemazioni museali relative alla scienza della terra e agli studi sui vulcani
spenti, attività similari, ecc.
7. Eventuali altre attività, non elencate sopra, potranno
essere concesse esclusivamente con delibera di C.C.
8. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) - non viene stabilito l'indice di cubatura fondiario;
b) - rapporto di copertura: Q = 0,30 mq/mq;
c) - distanza dai confini: mt. 5 o in aderenza;
d) - distanza dal confine di proprietà con le strade
comunali: mt.10;
e) - rispetto dell'art. 8 del D.A. 20.12.83, n. 2266/U;
f) - è ammessa la costruzione di un alloggio per comparto
ad uso abitazione di custodia, purchè di superficie non superiore a 110
mq.netti residenziali, più il 60 % di sperfici non residenziali;
g) - si richiama il rispetto circa la disciplina degli
scarichi e dell'inquinamento atmosferico e acustico;
h) - si richiama il rispetto delle seguenti leggi e
decreti:
- Legge n. 615 del 13.07.1966 "Provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico"
- D.P.R. n. 322 del 15.04.1971;
- D.P.C.M. del 28.03.1983 "Limiti massimi di
accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinamenti
dell'aria sull'ambiente esterno"
- D.P.R. del 25.07.1991 "Modifica all'atto di
indirizzo e coordinamento in materia di emissione poco significativa e di
attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. in data
21/07/1989);
i) - è obbligatoria la presentazione e l'attuazione di un
piano di ripristino ambientale delle aree già sottoposte ad attività
estrattiva, anche ai sensi del D.P.G.R. 13.10.1995, n. 277;
l) - qualora sia dimostrato l'avvenuto esaurimento delle
possibilità di estrazione del lapillo vulcanico, sulle aree già utilizzate,
potrà essere presentato, oltre al suddetto piano di ripristino ambientale,
anche un piano attuativo di iniziativa privata o pubblico (anche in forma
mista) che prevede l'ulteriore sfruttamento urbanistico delle aree, con
attività volte al settore degli insediamenti produttivi.
ART. 59.3 - SOTTOZONA D3
In questa sottozona lo sfruttamento urbanistico verrà
attuato mediante P. di L. o P.I.P.
In questa sottozona, oltre alle attività produttive,
potranno altresì trovare posto insediamenti di attività commerciali
all'ingrosso, centri commerciali, attrezz. artigianali di servizio, pubblici
esercizi, magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi
accessori strettamente necessari alle attività citate. Gli insediamenti
direzionali sono ammessi solo se connessi con l'attività aziendale.
Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Le destinazioni d'uso, anche parziali, ammissibili, sono:
d.0.1 - Residenziale abitativa di custodia, con opportune
limitazioni
d.2 - Esercizi commerciali, sale di esposizione
d.2.2 - esercizi commerciali all'ingrosso
d.2.4 - punti vendita di prodotti e accessori realizzati
nelle zone D
d.3 - Esercizi pubblici ed attrezzature collettive
d.3.2 - ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar e simili
d.4 - Laboratori artigianali, laboratori scientifici
d.4.2 - laboratori artigianali e tecnico-scientifici non
compatibili con la residenza;
d.5 - Industria e agro-industria
d.6 - Depositi
d.6.1 - depositi industriali
d.6.2 - depositi commerciali.
a) - non viene stabilito l'indice di cubatura fondiario;
b) - rapporto di copertura: Q = 0,60 mq/mq;
c) - non viene stabilita l'altezza massima
d) - distanza minima dai confini = mt. 4,00;
e) - distanza minima dal confine di proprietà con le
strade dalle quali si distacca l'accesso alle costruzioni: mt. 6,00;
f) - deve essere garantito l'assoluto rispetto dell'art. 8
del D.A. 20.12.83, n. 2266/U;
g) - indice di piantumazione: pari a 60 piante/Ha per le
aree destinate a verde pubblico.
Per le attrezzature artigianali di servizio, la superficie
da destinare a parcheggio deve essere almeno:
- 1 mq. per ogni mq. di superficie utile.
La superficie libera rimanente dalla copertura degli
edifici e dalla superficie a parcheggio dovrà essere sistemata a verde,
includendovi, ove esistano, le aree di rispetto delle alberature esistenti.
h) - è ammessa la costruzione di vani per uso ufficio, in
ragione massima del 10 % della cubatura ammessa, purchè per usi strettamente
connessi con l'attività principale.
i) - è ammessa la costruzione di un alloggio per lotto ad
uso abitazione di custode, purchè di superficie non superiore a 110 mq. netti
residenziali, oltre il 60 % di sup. non residenziale.
l) - obbligo di presentazione di idonea documentazione di
impatto acustico, se l'attività lo richiede;
m) - si richiama il rispetto dell'art. 18 ter, seconda
comma, delle presenti N.T.A.
Si richiama espressamente quanto richiesto (parere
preventivo) dagli artt. 4 e 6 del D.A. Difesa Ambiente 04.12.1981, n. 550/81 e
delle successive modifiche previste dal D.A. Difesa Ambiente 20.06.84, n.
186/84.
Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e
nocivi, si richiama la necessità della autorizzazione da parte dell'Ass.
Regionale della Difesa dell'Ambiente, ai sensi delle vigenti disposizioni:
- D.P.R. 10.09.1982, n. 915
-D.Ass. Difesa all'Ambiente n. 1954/92 (B.U.R.A.S. n. 34
in data 24.08.92, con cui sono stati fissati i parametri ed i criteri in
materia.
CAPO IV
ART. 60 - ZONE AGRICOLE (Zona E)
1. Le zone agricole sono le parti del territorio destinate
all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle
attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali,
all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.
2.La zona agricola (E) viene divisa in diverse sottozone
come più avanti esplicitato, nel rispetto del D.P.G.R. 03.04.1994, n. 228
"Direttive per le zone agricole" e sulla base dell'apposito studio di
supporto agronomico del P.U.C.
3. Le zone agricole sono destinate alla conservazione e al
potenziamento dell'attività produttiva agricola. L'edificazione e l'uso del
territorio agricolo perseguono le seguenti finalità:
a) valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole
garantendo, al contempo, la tutela del suolo e delle emergenze ambientali di
pregio;
b) favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio
esistente sia per l'utilizzo aziendale che per quello abitativo.
4. In queste zone, sono vietate utilizzazioni delle aree e
dei fabbricati esistenti diverse da quelle funzionali alla produzione agricola,
che di fatto si configurerebbero come trasformazioni della destinazione
urbanistica di queste zone.
5. Criteri per l'edificazione nelle zone agricole.
Il criterio generale per le nuove costruzioni è quello che
siano funzionali all'attività principale che consiste nella conduzione del
fondo.
5.1. Sono ammesse le seguenti costruzioni:
a) fabbricati ed impianti connesi alla conduzione agricola
e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione
dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come
industriali;
b) fabbricati per agriturismo, cosi come normati
successivamente;
c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei
boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva);
d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei
tossicodipendenti e per il recupero del disagio sociale;
e) punti di ristoro con non più di 20 posti letto, anche
indipendenti da un'azienda agricola.
5.2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, anche
parziali, cosi classificate:
d.0.2 - Residenziale funzionale alla conduzione del fondo
(vedi glossario)
d.0.3 - Depositi attrezzi e vani appoggio di stretta
pertinenza aziendale.
d.7 - Costruzioni connesse alle attività agricole e simili
d.7.1 - fabbricati ed impianti connessi alla conduzione
agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione,
produzione e trasformazione di prodotti agricoli, con esclusione degli impiani
classificabili come industriali;
d.7.2 - fabbricati per agriturismo, cosi come normati
successivamente
d.7.3 - fabbricati funzionali alla conduzione e gestione
dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva)
d.7.4 - strutture per il recupero terapeutico dei
disabili, dei tossico dipendenti, e per il recupero del disagio sociale.
d.8 - Attrezzature varie connesse ad attività sportive o
per il gioco
d.8.2 - impianti sportivi all'aria aperta, senza
volumetrie e attrezzature connesse, a servizio di iniziative agroturistiche,
d.8.3 - strutture per l'allevamento ippico e attrezzature
connesse.
d.9 - Attrezzature per l'istruzione e la ricerca, connesse
alla attività agro-zootecnica;
d.11 - Attrezzature tecnologiche (es. serbatoi idrici,
laghetti collinari, ecc.);
d.12 - Attrezzature varie (speciali) (es.stazioni di
servizio,ecc.);
6. Criteri per l'attribuzione delle destinazioni d'uso in
zone agricole.
6.1. La destinazione d'uso edilizia, in atto dell'unià
immobiliare, è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia, ovvero
dalla autorizzazione edilizia, rilasciata ai sensi di legge. In assenza o
indeterminazione di tali atti, è quella risultante dalla classificazione
catastale alla data di adozione del P.U.C. per le unità immobiliari ultimate
anteriormente a tale data; in mancanza di classificazione catastale, può essere
assunta quella risultante da altri documenti probanti.
6.2 L'attribuzione della destinazione d'uso edilizia alle
unità immobiliari avviene esclusivamente mediante autorizzazione edilizia
ovvero concessione edilizia.
7. Definizione delle attività compatibili con la
classificazione in zona agricola.
7.1. Ai fini dell'ammissibilità di un intervento edilizio
nelle zone E, sono considerate agricole:
a - le attività agricole previste dall'art. 2135 del
Codice Civile;
b) - le attività qualificate come agricole da disposizioni
normative comunitarie, nazionali e regionali (quali l'acquacoltura, ai sensi
della legge 02.02.1992, n. 102, la cinotecnica, selvicoltura, ecc.);
c - le attività di promozione e di servizio allo sviluppo
dell'agricoltura, della zootecnia, della forestazione, dell'avifauna, ecc.;
d - le attività faunistico-venatorie;
e - le attività agrituristiche e quelle relative al
turismo rurale;
f - le attività connesse all'allevamento ippico;
g - le attività che comportino la costruzione di impianti
e attrezzature che, per la loro natura non possono essere localizzati in altre
zone omogenee, diverse dalla E. In questo caso, dovrà - comunque - essere
adottata apposita delibera di C. C. In particolare, potrà essere consentita la
realizzazione di locali per ricovero bombole e attività similari, soltanto se
ubicate a distanza superiore ai mt. 300 dalla linea di delimitazione del centro
abitato, cosi come indicata nella tavola n.2 del P.U.C.
8. Riconoscimento della ruralità dei fabbricati.
Ai sensi della legge 26.02.1994, n. 133 (G.U. n. 62 del
16.3.94), per essere considerati rurali i fabbricati devono, tra l'altro,
soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- essere posseduti dal proprietario o dal titolare del
terreno agricolo, oppure detenuti dall'affittuario o conduttore del terreno
stesso o dai rispettivi familiari;
- essere utilizzati, quali abitazioni o per usi agricoli,
da una delle persone sopraindicate, o anche da dipendenti dell'azienda
agricola, purchè questi prestino la loro opera per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a 100;
- essere connessi ad un terreno di almeno 10.000 mq.
(3.000 mq. per serre e funghicolture).
Inoltre, il volume di affari IVA, derivante da attività
agricole di chi conduce il fondo, deve essere superiore alla metà del suo
reddito complessivo; in caso di soggetto non obbligato alla presentazione della
dichiarazione IVA, il suo volume d'affari si presume pari a 10.000.000 di lire.
Si precisa che non vi è alcun aspetto urbanistico nella
legge n. 133/94.
9. Indici fondiari massimi.
Gli indici massimi da applicare nelle zone E sono i
seguenti:
- 1,00 mc/mq, previa delibera di C.C. per impianti di
interesse pubblico quali quelli destinati alle telecomunicazioni, al trasporto
energetico e dell'acqua, cabine ENEL, centarli telefoniche, stazioni per ponti
radio, ripetitori, antenne, torri per telefonia cellulare e opere simili;
- 0,20 mc/mq per i fabbricati ed impianti connessi alla
conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla
valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli
impianti classificabili come insediamenti produttivi di tipo agroindustriale;
- 0,03 mc/mq per le residenze, connesse alla conduzione
agricola e zootecnica del fondo;
- 0,01 mc/mq per i fabbricati funzionali alla conduzione e
gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione
produttiva);
- 0,10 mc/mq per le strutture per il recupero terapeutico
dei disabili, dei tossicodipendenti e per il recupero del disagio sociale;
- 0,10 mc/mq (a seguito di delibera del C.C.) per punti di
ristoro, dotati di non più di 20 (venti) posti letto e fabbricati per
l'agriturismo.
10 Prescrizioni di carattere architettonico
a. Gli edifici, di qualsiasi tipo, che vengono edificati
nelle zone agricole (E), dovranno presentare delle caratteristiche
architettoniche unitarie e con fronti esterne che corrispondano a precisi
concetti progettuali in sintonia con l'ambiente naturale.
b. In particolare, è obbligatorio procedere alla
intonacatura e tinteggiatura di tutte le pareti in elevazione fuori terra, con
la sola esclusione delle parti in c.a. o pietra locale faccia a vista.
c. Tutti gli interventi dovranno essere ispirati al
concetto del recupero degli elementi edilizi esistenti, nel maggior rispetto
possibile della organicità della costruzione.
d. La edificazione dovrà prevedere il mantenimento dei
caratteri di tipicità dell'edilizia locale, quali le componenti
architettoniche, i materiali di finitura, colori e pavimentazioni esterne. Gli
interventi di nuova edificazione, nei limiti dei parametri numerici ammessi,
devono ricreare l'inserimento nell'ambiente esistente, sia per gli aspetti
tipologico-funzionali che per quelli architettonico-espressivi. In particolare,
a meno che non si documenti esaurientemente il loro stato di fatiscenza
irreversibile, dovranno essere conservati i cornicioni, i tetti, le architravi
e gli stipiti delle aperture.
e. Tetti
E' prevista, in ogni caso, la conservazione dei manti di
copertura a falda inclinata con tegole del tipo coppo color cotto, ancorchè si
effettui la demolizione e ricostruzione delle sottostanti struture portanti.
Negli edifici esistenti, la pendenza delle falde non potrà essere diversa da
quella preesistente.
f. Aperture esterne
In ogni progetto dovranno essere chiaramente indicati i
tipi di infisso esterno che si intendono realizzare e che dovranno essere, per
quanto possibile, di idonea soluzione architettonica e di materiale il più
possibile in armonia con l'ambiente circostante.
g. Tinteggiature, pitture e intonaci esterni
Le fronti esterne di ciascun edificio devono rispondere ad
una precisa unità di concetto, non solo nell'architettura ma anche nei colori.
Nel rispetto dei valori ambientali, il concessionario, prima di procedere alle
tinteggiature esterne, sottoporrà all'Ufficio Tecnico Comunale, i campioni dei
materiali che intende usare. Si consiglia l'uso di tinte con tonalità medie o
comunque intonate all'ambiente.
10.1. Tipi di intervento ammissibili per sottozone e
tipologie aziendali.
Le 2 successive tabelle sintetizzano gli interventi
possibili in zona E, nei limiti previsti dal D.P.G.R. 03.08.1994, n. 228.
10.2. TIPO DI INTERVENTO AMMISSIBILE PER SOTTOZONE E TIPOLOGIE AZIENDALI
| TIPO DI INTERVENTO
| E1 | E2 | E3 | E4 |
|----------------------------------------------------------|
|Ampliamento abitaz. e annessi| A | SI | SI | SI | SI |
|rustici
| | | | | |
|Demolizione e ricostruzione | B | SI | SI | SI | SI |
|e/o ristrutturazione | | | | | |
|Edificazione di nuove abita- | C | SI | SI | SI | NO |
|zioni funzionali alla condu- | | | | | |
|zione del fondo
| | | | | |
|Edificazione di annessi rustici D | SI | SI | SI | SI |
|Cambio di destinazione | E | SI | SI | SI | SI |
|Edificazione di allevamento | F | SI | SI | NO | NO |
|zootecnico industriale inten-| | | | | |
|sivo
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------
A: ampliamento di volumi esistenti o in costruzione alla
data di adozione del P.U.C. per le residenze e del 20 % della sup. coperta da
annessi rustici (esclusi allevamenti a carattere industriale e le serre).
B: demolizione e ricostruzione di volumi esistenti
(esclusi gli edifici di interesse storico e culturale) e/o la ristrutturazione
dell'esistente è sempre ammessa.
C: edificazione di nuove abitazioni, connesse alla
conduzione agricola e zootecnica del fondo, è consentita secondo l'indice
massimo di edificabilità di o,03 mc/mq.
D: edificazione di annessi rustici fino ad un rapporto di
copertura massimo dello 0,5 %, anche tramite ristrutturazone e ampliamento
dell'esistente;
E: possibilità di cambio di destinazione d'uso degli
annessi rustici e delle abitazioni esistenti o in costruzione alla data di
adozione del P.U.C., per destinarli ad attività ricreative, turistiche e/o
paraturistiche, di interesse collettivo e similare, purchè connesse con la
conservazione ed il potenziamento
dell'attività produttiva agricola.
F: gli allevamenti a carattere industriale potranno essere
presenti solo nelle sottozone E1 e E2, mentre le attività agro-industriali
dovranno essere insediate nelle zone D.
Tutti i sopraelencati tipi di intervento ammissibili non
potranno eccedere i limiti previsti dal D.P.G.R. 03.08.1994, n. 228.
10.3. TABELLA DEGLI INTERVENTI POSSIBILI IN ZONE AGRICOLE.
------------------------------------------------------------
| TIPOLOGIA PERMESSA | LOTTO | INDICE |
|
| MINIMO | CUBATURA|
|
| |FONDIARIO|
|
| mq. | |
------------------------------------------------------------
|Fabbricati e impianti connessi alla | |
|
|conduzione agricola e zootecnica del | |
|
|fondo, all'itticoltura, alla valoriz- | 20.000 |
0,20 |
|zazione e trasformazione dei prodotti |
| |
|aziendali.
| 5.000 *|
|
------------------------------------------------------------
|Nuove residenze funzionali all'atti- | |
|
|vità principale che consiste nella | 10.000 |
0,03 |
| conduzione del fondo (1)
| |
|
------------------------------------------------------------
|Fabbricati funzionali alla conduzione |
| |
|e gestione dei boschi e degli impianti| 10.000 | 0,01 |
|arborei industriali
| |
|
------------------------------------------------------------
|Strutture per il recupero terapeutico |
| |
|dei disabili, dei tossicodipendenti e | 10.000 | 0,10 |
|per il recupero del disagiosociale | |
|
------------------------------------------------------------
|Fabbricati per l'agriturismo | 30.000 | 0,10 **|
|
| | (0,13) |
------------------------------------------------------------
|Nuovi punti di ristoro su terreni non | 30.000 | 0,10*** |
|utilizzati
|
| |
------------------------------------------------------------
|Nuovi punti di ristoro su terreni già | 60.000 | 0,10*** |
|impegnati per attrezzature e residenze|
| |
------------------------------------------------------------
(*) Pe impianti serricoli, imp. orticoli a pieno campo e
imp. vivaistici.
(**) Aggiuntivi rispetto ai volumi massimi ammissibili per
la residenza, connessa alla conduzione del fondo.
(***) A seguito di delibera del C.C.
(1) L'edificazione di nuove residenze è legata al rispetto
dell'art. 60 QUINQUIES delle presenti N.T.A.
11. Sup. minime di intervento (Sm)
Ai fini edificatori per i fabbricati di cui ai punti a) e
c) del precedente comma 5.1, la superficie minima di intervento è stabilita in
ha 2,00, salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli,
impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilita
in ha 0,50.
Per le nuove residenze connesse alla conduzione del fondo,
la superficie minima di intervento è stabilita in ha 1,00.
Per i fabbricati per l'agriturismo, la superficie minima
di intervento è stabilita in ha 3,00.
Per le strutture per il recupero terapeutico dei disabili,
dei tossicodipendenti e per il recupero del disagio sociale, la superficie
minima di intervento è stabilita in ha 1,00. Per i nuovi punti di ristoro, su
terreni già impegnati per attrezzature e residenze, la Sm è stabilita in ha
6,00.
12. Restauro e ampliamento, destinazione d'uso o mutamento
della destinazione d'uso di costruzioni esistenti.
12.1 - Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole
sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri, la
ristrutturazione e l'ampliamento nei limiti consentiti dall'indice fondiario
previsto, nonchè, ad eccezione degli edifici soggetti a vincolo monumentale ed
artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di
staticità o di tutela della pubblica incolumità.
12.2 - La destinazione d'uso o il mutamento della
destinazione d'uso di costruzioni esistenti, non più funzionali alle esigenze
del fondo, è disciplinata nel seguente modo:
- domanda motivata all'Amm/ne Comunale, secondo le norme
di cui al R.E.;
- versamento degli oneri di cui alla legge n.10/77
relativi alla nuova tipologia e alla destinazione d'uso richiesto facendo
riferimento alle tabelle parametriche approvate dal C.C.;
- dimostrazione della presenza di sufficienti opere di
urbanizzazione primaria;
- presentazione dell'avvenuto accatastamento delle opere.
Le destinazioni d'uso possibili sono quelle indicate al
precedente punto 5.2 dell'art.60.
13. Annessi rustici, allevamenti zootecnico industriali e altri
insediamenti produttivi agricoli.
13.1 - I nuovi fabbricati per allevamenti
zootecnico-intensivi debbono distare almeno 50 mt. dai confini di proprietà.
Detti fabbricati debbono distare, altresì, 500 mt. se trattasi di allevamento
per suini, 300 mt. per avicunicoli e 100 mt. per bovini, ovicaprini ed equini,
dal limite delle zone territoriali omogenee A, B, C, G.
13.2 - I fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi
dovranno avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore
al 50 per cento.
13.3 - Le distanze, di cui ai commi precedenti, non si
applicano agli impianti di acquacoltura e itticoltura e ai fabbricati di loro
pertinenza.
13.4 - I fabbricati per gli insediamenti produttivi di
tipo agro-industriale devono essere ubicati nelle zone territoriali omogenee di
tipo "D", fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti
preesistenti, alla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A. Il rapporto
di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non può superare il
50 per cento dell'area di pertinenza, di cooperative e di associazioni di
produttori agricoli.
13.5 - Le serre fisse, senza strutture murarie fuori
terra, sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle
colture agrarie, con regime normato dall'art. 878 del c.c., per quanto attiene
le distanze dai confini di proprietà. Le serre fisse, senza struttura muraria
fuori terra, non hanno limiti di volumtria.
13.6 - Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie
fuori terra, nonchè gli impianti di acquacoltura e per agricoltura
specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50 per
cento del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria.
13.7 - Ogni serra, purchè volta alla protezione o
forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia,
fermo restando, nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto
provvedimento autorizzativo di cui alla Legge 29 giugno 1937, n. 1497.
13.8 - E' sempre ammesso, in zona E, per qualunque
fabbricato esistente, il mutamento di destinazione d'uso da destinazioni
residenziali o da destinazioni non coerenti con la vocazione di zona agricola,
in destinazioni più consone alla zona agricola, quali attività connesse alla
produzione e trasformazione dei prodotti agricoli o alimentari, con particolare
riferimento a strutture per la lavorazione, trasformazione, frigo-conservazione
dei prodotti lattiero-caseari, vitivinicoli e similari.
14. Edifici in fregio alle strade e alle zone umide.
14.1 - Per gli edifici esistenti, ubicati nelle zone di
protezione delle strade di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, cosi come
modificato dal D.P.R. 26.4.1993, n. 147 e in quelle di rispetto al nastro
stradale e alle zone umide, vincolate come inedificabili dagli strumenti
urbanisici generali, sono consentite le seguenti opere:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 della L. 05.08.78, n.457;
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale
esterne;
c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare
l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.
14.2 - Gli interventi edilizi saranno autorizzati purchè
non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
14.3 - Nel caso di eproprio di un edificio per la
realizzazione o l'ampliamento di strade e per la realizzazione di opere
pubbliche in genere, e nei casi di demolizione, è consentita la ricostruzione
con il mantenimento delle destinazioni d'uso in area agricola adiacente, anche
avente superficie inferiore alle superfici minime di cui al precedente punto
11.
15. Smaltimento dei reflui e valutazione dell'impatto
ambientale.
15.1 - Ferme restando le prescrizioni del R.E. e quelle
delle normative nazionali e regionali, le abitazioni in zona agricola, che non
siano allacciate a fognature comunali, devono essere dotate, secondo la natura
del sottosuolo, di adeguato sistema di smaltimento, eliminando lo scarico delle
acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna; anche gli insediamenti
agro-alimentari e gli allevamenti zootecnici intensivi dovranno essere dotati
di sistemi di smaltimento o depurazione approvati dall'Amministrazione
comunale.
15.2 - Valgono, in ogni caso, le eventuali norme
maggiormente restrittive stabilite dal regolamento comunale e dalla
legislazione in materia.
15.3 - Nelle zone classificate di bonifica, devono,
altresì, essere rispettate le eventuali prescrizioni del consorzio di bonifica.
15.4 - Si richiama l'attenzione sul D.P.R. 12.04.1996
sulle procedure di impatto ambientale per determinate tipologie progettuali.
15.5 - Si richiama l'attenzione sul D. Ass. Difesa
dell'Ambiente 21.01.97, n. 34 sulla "Disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli scarichi civili".
15.6 - Si richiama integralmente il contenuto della legge
11.11.1996, n. 574, relativa a: "Nuove norme in materia di utilizzazione
delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari".
16. Valgono le seguenti norme relative alla legislazione
forestale vigente:
- R.D. 30/12/1923, n. 3267, per le zone soggette a vincolo
idorgeologico e forestale e per le zone boscate,
- L. 03/01/1926, n. 23 per i boschi e i terreni ricoperti
da macchia mediterranea,
- R.D.16/5/1926, n. 1126,
- Legge 14/2/1951, n. 144 sul divieto di abbattimento di
olivi,
- D.P.R. 10/6/1995, n. 987 sul divieto di abbattimento di
olivi,
- Legge 18/7/1956, n. 759,
- L.R. 18/06/1959, n. 13,
-L.R. n. 4/1994 per i terreni ricoperti da sughere.
Nelle zone boscate è d'obbligo acquisire il prescritto
provvedimento autorizzativo di cui alla Legge 29 giugno 1939, n.1497.
17. Depositi attrezzi e vani appoggio.
In tutte le sottozone E è consentito, anche in assenza
dell'azienda agricola e della Sm (superficie minima di intervento), la
realizzazione di manufatti, in funzione delle attività agricole del tempo
libero e per il ricovero degli attrezzi agricoli, di superficie non superiore a
mq. 25, purchè realizzati su un'area accorpata di superficie non inferiore a
mq.1000. Il volume di tali manufatti verrà detratto dai volumi consentiti in
applicazione degli indici e parametri urbanistici generali. Per tali manufatti
dovranno essere particolarmente curate la collocazione e la scelta dei
materiali per garantire un armonico inserimento nell'ambiente. La tipologia
edilizia dovrà essere coerente con la destinazione d'uso, pertanto, non
potranno essere ammesse volumetrie rispondenti a scopi diversi, a giudizio
della C.E. La realizzazione di porticati, verande e strutture similari non è
ammessa nell'ambito della tipologia dei depositi attrezzi e vani appoggio.
18. Piani interrati e seminterrati.
Nelle zone E è ammesso, di norma, un piano interrato o
seminerrato. La sup. coperta del piano interrato o seminterrato non può
superare quella dell'edificio sovrastante.
19. Non applicabilità della legge n. 122/89.
Nelle zone E non è consentita, in nessun caso,
l'applicazione delle norme della legge n. 122/89 sui parcheggi.
20. Nelle zone agricole con presenza di immobili
esistenti, cosi come indicati nell'allegata planimetria 1:4000 e individuati da
un numero progressivo, è possibile incrementare le volumetrie già realizzate e
assentite fino ad un massimo del 30 % in più rispetto all'esistente, mediante
la applicazione dei parametri urbanistici e, segnatamente, dell'indice di
fabbricabilità fondiario anche ad aree agricole non contigue a quelle di sedime
dell'immobile, sempre che vengano dimostrati i diritti sull'area di cui viene
chiesto l'asservimento mediante titolo giuridicamente valido (atto di
compravendita o similare) o con vincolo notarile registrao e trascritto.
ART. 60 BIS - INDIVIDUAZIONE DELLE SOTTOZONE AGRICOLE
1. Nella formazione del presente P.U.C. e nel rispetto del
D.P.G.R. 03.08.1994, n. 228, il Comune tutela le parti di territorio a
vocazione produttiva agricola e salvaguarda l'integrità dell'azienda agricola e
rurale. Le zone agricole sono divise nelle seguenti sottozone:
E1): aree caratterizzate da una produzine agricola tipica
e specializzata (aree primarie per le aziende agro-silvo-pastorali);
E2): aree di primaria importanza per la funzione
agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e
localizzazione dei terreni (relative ai terreni prevalentemente seminativi e/o
irrigui);
E3): aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento
fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e
per scopi residenziali;
E5) aree marginali per attività agricola nelle quali viene
ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.
2. La ripartizione in sottozone agricole, di cui al
presente articolo, è stata determinata a seguito dell'entrata in vigore delle
direttive regionali sulle zone agricole (D.P.G.R. 03.08.1994, n. 228) e
mediante la valutazione dello stato di fatto, delle caratteristiche
geopedologiche e agronomiche, intinseche dei suoli e della loro attitudine e
potenzialità colturale, secondo l'allegato studio di supporto a firma del Dott.
Agr. Franco Brundu.
3. Per le diverse sottozone si veda il successivo art. 61
bis.
ART. 60 TER - AGRITURISMO
1. E' consentito l'esercizio dell'agriturismo, quale
attività collaterale od ausiliare a quella agricola e/o zootecnica. Qualora
venga richiesta la concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture
aziendali comprendenti l'attività agrituristica, sono ammessi tre posti letto
per ettaro con destinazione agrituristica. Per ogni posto letto va computata
una cubatura massima di 50 mc. Le volumetrie per i posti letto con destinazione
agrituristica sono aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza
nella medesima azienda agricola in cui si esercita l'attività agrituristica. La
superficie minima del fondo non deve essere inferiore a ha 3 (3 ettari). Si
richiamano espressamente tutte le norme della L.R. 23.06.1998, n.18.
2. Il concessionario, con atto d'obbligo, deve impegnarsi
a vincolare al fondo le strutture edilizie, a non frazionare una superficie non
inferiore a ha.3 individuata nel progetto e a mantenere la destinazione
agroturistica dei posti letto. Si applicano gli stessi indici e parametri
prescritti per le zone E.
3. Il progetto edilizio deve prevedere sia le residenze
sia le attrezzature e gli impianti, a meno che essi preesistano e siano
adeguati alla produzione indicata nel progetto.
4. Sono ammessi interventi volti alla realizzazione dei
volumi e dei servizi necessari alla incentivazione delle attività
agro-turistiche, ai sensi della L.R. 23.06.1998, n. 18 "Nuove norme per
l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale", ed, in particolare:
- volumi per il soggiorno turistico,
- volumi si dupporto per l'agri-campeggio,
- volumi per punto di ristoro,
- volumi destinati alle attività ricreative, agli sports
in generale ed in particolare al turismo equestre e alla pesca sportiva.
5. La cubatura massima per ogni posto letto deve essere di
50 mc. La superficie minima per l'intervento deve essere di 3 ha. I posti letto
ammissibili per ha. sono 3.
6. I locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i
requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal R.E. per i locali di
civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già
esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai
limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle
normative vigenti. Le deroghe devono essere motivate e concesse dal Comune nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici
esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
7. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di
idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone
o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o
conviventi.
8. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in
assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione
per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire
dei servizi dell'abitazione. In tal caso deve essere comunque garantito che il
rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello indicato nel comma
7. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, deve essere
previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
9. Negli spazi aperti la superficie da destinare a tenda o
altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 40 mq. La
sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere,
realizzabile anche con inerbimento del terreno.
10. I locali per l'agriturismo devono essere dotati di
acqua corrente potabile.
ART. 60 QUATER - PUNTI DI RISTORO IN ZONE AGRICOLE.
1. Sono ammessi punti di ristoro, anche indipendenti da
una azienda agricola, dotati di non più di venti posti letto, con indice
fondiario di 0,01 mc/mq, incrementabile, con delibera del Consiglio Comunale,
fino a 0,10 mc/mq.
2. Il lotto minimo, vincolato per la realizzazione di
nuovi punti di ristoro isolati, deve essere di ha.3.
3. In tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un
fondo agricolo che comprende attrezzature e residenze, alla superficie minima
di ha.3 vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima di ha.3
relativa al fondo agricolo. Per punti di ristoro si intendono i bar, i
ristoranti, le tavole calde e locali similari, nonchè le attrezzature ricettive
con numero massimo di 20 posti letto e le connesse attrezzature per le attività
sportive e ricreative.
ART. 60 QUINQUIES - EDIFICAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI AD
USO ABITATIVO
L'edificazione di nuove costruzioni ad uso abitativo è
consentita:
a - se riferita esclusivamente all'esercizio delle
attività definite al comma 7 dell'art. 60 delle presenti N.T.A.;
b - per le esigenze abitative del conduttore del fondo;
c - per le esigenze abitative degli addetti e impiegati a
tempo indeterminato, nelle attività agricole del fondo.
ART. 60 SEXIES - ACCORPAMENO E ASSERVIMENTO DI DUPERFICI
FONDIARIE UTILIZZATE
1. Accorpamenti.
Stante il parcellamento delle proprietà, è possibile, ai
soli fini del raggiungimento della sup. minima e per la costruzione dei volumi
e delle attrezzature necessarie per la razionale conduzione dell'azienda,
considerare come superficie fondiaria la domma di aree colturali anche non
contigue, purchè sia dimostrata, con documentazione giuridicamente valida, la
proprietà o i diritti sull'intera area presentata (comunque, compresa nel
territorio comunale). Tale norma potrà essere applicata solo nel caso che i
volumi relativi vengano ubicati a distanza superiore a 1000 mt. dal perimetro
del centro urbano, cosi come indicato dalla cartografia del P.U.C. In tale
caso, prima del rilascio della concessione edilizia, sarà necessario un atto di
vincolo, registrato nei pubblici registri, relativo all'avvenuta utilizzazione
edificatoria dell'area.
Tale vincolo potrà essere annullato solo con assenso
dell'Amm/ne Comunale.
2. Asservimenti.
Mediante costituzione di apposito vincolo registrato e
trascritto delle superfici necessarie per il rispetto dell'indice di
fabbricabilità, sono possibili anche asservimenti di aree non di proprietà del
concessionario.
3. Catasto degli asservimenti
Dell'avvenuta utilizzazione delle aree agricole, ai fini
edificatori, viene effettuata idonea registrazione da parte dell'ufficio
Tecnico Comunale con apposita catografia e relativo elenco, conservati in forma
ufficiale presso il competente ufficio tecnico comunale (vedi Circolare Ass.
EE.LL., Finaze e Urbanistica 10/05/84, n. 1/1984).
4. Ai sensi del 5° comma dell'art. 3 delle Direttive
Regionali sulle zone agricole, al fine di evitare l'ulteriore edificazione in
aree definite agricole dal P.U.C., all'atto della presentazione di qualsiasi
istanza relativa a:
- denuncia di inizio attività;
- autorizzazione;
- concessione, il richiedente dovrà evidenziare e
computare tutti i volumi esistenti nel fondo o nell'area di riferimento e
dichiarare, nelle forme di legge, la assenza di vincoli di inedificabilità o di
asservimento a favore di terzi, sotto la sua personale responsabilità.
ART. 60 SEPTIES - LIMITAZIONE TRENTENNALE DEL DIVIETO DI
FRAZIONAMENTO DELLE UNITA' PODERALI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE UNITA'
PRODUTTIVE
Ai sensi della L. 19.02.1992, n. 191, il divieto di
frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1 della legge 3.6.1940, n.
1078, ha durata trentennale dalla prima assegnazione.
ART. 61 - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI ITTICOLTURA O
ACQUACOLTURA
Gli impianti di itticoltura o acquacoltura sono
considerati annessi agricoli ai fini delle presenti N.T.A.
Il progetto dovrà dimostrare le dimensioni e i volumi
delle opere, di cui si chiede la realizzazione, e che dovranno essere
commisurate alla capacità produttiva delle vasche. Il progetto dovrà essere
integrato da una relazione che descriva gli effetti previsti:
- sui corpi idrici e sulle falde,
- sul suolo,
- sulla morfologia del territorio,
- sulla vegetazione.
La superficie minima aziendale accorpata non deve essere
inferiore a ha. 2,00 e la dimensione utile delle vasche di allevamento non
inferiore a mq. 1.000.
ART. 61 BIS - NORME PUNTUALI PER GLI INTERVENTI NELLE
DIVERSE SOTTOZONE E
Art. 61 bis 1 - Sottozona e1
Questa sottozona comprende la parte collinare del
territorio comunale esterna all'abitato, caratterizzata dalle aziende
agro-silvo-pastorali, di prima importanza. In particolare, devono essere
rispettate le seguenti prescrizioni:
a) L'indice fndiario massimo è stabilito rispettivamente
in:
1) 0,03 mc/mq per le residenze connesse alla conduzione
del fondo;
2) 0,10 mc/mq (previa comunque delibera del C.C.) per
punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che, per la
loro natura, non possono essere localizzati in altre zone omogenee e, in
generale, per tutte le attività connesse con il tempo libero. Per punti di
ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono
essere annesse, purchè di dimensioni limitate, altre strutture di servizio,
relative a posti letto - nel numero massimo di venti - e ad attività sportive e
ricreative. Le opere di cui al punto 2) non potranno sorgere a distanza
inferiore a 500 metri dal perimetro urbano, cosi come definito nelle
planimetrie del P.U.C., salvo diversa delibera del C.C.
3) o,20 mc/mq per opere connesse all'esercizio di attività
agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali: stalle,
magazzini, silos, capannoni, rimesse, edifici per allevamenti industriali, in
genere costruzioni necessarie alla conduzione agricola. Quando gli insediamenti
o gli impianti di carattere agricolo o zootecnico, superano gli indici
sopraindicati o i 3000 mc. di volume, o il numero di 20 addeti o il numero di
100 capi bovini (o numeo di capi equivalente secondo la circolare dell'Assessore
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 20.3.1978, n.2 - A, pubblicata sul
B.U.R.A.S. del 18.5.1978), la realizzazione dell'insediamento è subodinata al
parere favorevole dell'Assessorato Regionale competente in materia urbanistica,
sentito il C.T.R.U. In particolare, dovranno essere indicati:
- ubicazione dell'insediamento o dell'impianto;
- distanze da agglomerati urbani, caser sparse, strade
statali e provinciali;
- direzione dei venti dominanti;
- numero di addetti;
- tipo di lavorazione e ciclo produttivo;
- numero di capi di bestiame, modalità di allevamento e
tipo di alimentazione;
- quantità di acqua per i diversi usi;
- tipo di trattamento adottato per i liquami di scarico;
- recapito finale degli scarichi.
Per le opere di cui al punto 3), con deliberazione del
Consiglio Comunale, l'indice fondiario potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq,
in presenza di particolari esigenze aziendali, purchè le opere siano ubicate ad
una distanza dal perimetro urbano, come definito dalla cartografia del P.U.C.,
di almeno 1000 mt.
4) 1,00 mc/mq, previa deliberazione del Consiglio
Comunale, pr impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali
telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili. Sono ammesse le
deroghe all'indice fondiario massimo per interventi pubblici o di pubblico
interesse (vedi R.E. ed in particolare per quanto previsto al successivo punto
m);
b) Altezza massima: per le residenze è fissata in mt.
6,50, mentre per tutti gli altri volumi ammissibili non si pone tale limite.
c) Tipo edilizio: a casa isolata per le residenze connesse
alla conduzione del fondo, libero per le volumetrie necessarie al
soddisfacimento delle necessità tecniche dell'allevamento e delle altre
pratiche agricole.
d) Superficie minima d'intervento: Sm = 20.000 mq. per
residenze
e) Numero massimo piani: 2 fuori terra per le residenze.
f) Distanza minima assoluta tra le pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti non potrà essere inferiore a mt. 8,00 (per edifici
adibiti a residenza).
h) Per interventi con indici superiori a quelli indicati:
ai punti 1, 2, 3, 4 e comunque per volumi superiori ai 3000 mc., o con numero
di capi bovini superiore a 100 unità (o numero equivalente di capi di altra
specie), la realizzazione dell'intervento è subordinata, oltre che a delibera
del C.C., al parere favorevole dell'Ass. reg. agli Enti Locali, sentito il
C.T.R.U.
i) Sono ammessi interventi volti alla realizzazione dei
volumi e dei servizi necessari alla incentivazione della attività
agroturistiche, ai sensi della L.R. 23.06.1998, n. 18 "Nuove norme per
l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale", e nei limiti dell'art.
9 del D.P.G.R. 03.08.94, n. 228, quali:
- edifici per il soggiorno turistico;
- edifici di supporto per l'agri-campeggio;
- edifici per punti di ristoro e vendita di prodotti
agricoli ed artigianali;
- volumi destinati alle attivià ricreative, agli sports in
generale ed in particolare al turismo equestre e alla pesca sportiva.
1) Disciplina delle cave: è possibile l'apertura di cave
nel rispetto di quanto previsto dalle norme del R.E., della L.R. 07.06.1989, n.
30: "Disciplina delle attività di cava", del D.Ass. all'Industria n.
3/S.P. del 5.3.1991: "Istituzione del Catasto Regionale dei giacimenti di
cava" e della Circolare Esplicativa febb. 1991 sulla L.R. n. 30/89 e dello
stralcio del "Piano Regionale delle Attività Estrattiva di Cava".
m) Vincolo di destinazione: gli edifici esistenti al
servizio dell'agricoltura non possono essee distolti dalla loro destinazione
per un periodo di 15 (quindici) anni, salvo diversa previsione degli strumenti
di pianificazione urbanistica.
n) isorse archeologiche
In presenza di reperti archeologici, si impone la norma
della segnalazione di ogni eventuale ritrovamento all'Amm/ne Comunale e alla
Soprint. ai Beni Archeologici.
o) obbligo di ottenimento del nulla osta sul progetto da
parte della Soprintendenza Archeologica
Qualora l'intervento icada in tutto o in parte su mappali
vincolati direttamente dalla Soprintendenza Archeologica o ricadenti sulla
fascia di rispetto di un monumento archeologico notificato e/o comunque,
indicato nella cartografia del P.U.C., il progetto dovrà essere accompagnato da
una planimetria quotata con il rilievo topografico puntuale del monumento,
degli edifici esistenti e/o di quelli che si intendono realizzare o ampliare.
Si veda anche quanto prescritto al successivo art. 67.
Art. 61 bis 2 - Sottozona E2
Questa sottozona, cosi come perimetrata nelle planimetrie
del P.U.C., comprende le aree di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva,
anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni,
con particolare riguardo ai seminativi e alle fasce di terreni irrigui.
Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) L'indice fondiario massimo è stabilito rispettivamente
in:
1) 0,03 mc/mq per le residenze connesse alla conduzione
del fondo;
2) 0,10 mc/mq (previa comunque delibera del C.C.) per
punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la
loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee e, in
generale, per tutte le attività connesse con il tempo libero. Per punti di
ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono
essere annesse, purchè di dimensioni limitate, altre strutture di servizio,
relative a posti letto - nel numero massimo di venti - e ad attività sportive e
ricreative. Le opere di cui al punto 2) non potranno sorgere a distanza
inferiore a 1000 metri dal perimetro urbano, cosi come definito nelle
planimetrie del P.U.C., salvo diversa delibera del C.C.
3) 0,20 mc/mq per opere connesse all'esercizio di attività
agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali: stalle,
magazzini, silos, capannoni, rimesse, edifici per allevamenti industriali, in
genere costruzioni necessarie alla conduzione agricola. Quando gli insediamenti
o gli impianti di carattere agricolo o zootecnico, superano gli indici
sopraindicati o i 3000 mc di volume, o il numero di 20 addetti o il numero di
100 capi bovini (o numero di capi equivalente secondo la circolare
dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 20.3.1978, n. 2 - A,
pubblicata sul B.U.R.A.S. del 18.5.1978),la realizzazione dell'insediamento è
subordinata al parere favorevole dell'Assessorato Regionale competente in materia
urbanistica, sentito il C.T.R.U. In particolare, dovranno essere indicati:
- ubicazione dell'insediamento o dell'impianto;
- distanze da agglomerati urbani, case sparse, strade
statali e provinciali;
- direzione dei venti dominanti;
- numero di addetti;
- tipo di lavorazione e ciclo produttivo;
- numero di capi di bestiame, modalità di allevamento e
tipo di alimentazione,
- quantità di acqua per i diversi usi;
- tipo di trattamento adottato per i liquami di scarico,
- recapito finale degli scarichi.
Per le opere di cui al punto 3), con deliberazione del
Consiglio Comunale, l'indice fondiario potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq,
in presenza di particolari esigenze aziendali, purchè le opere siano ubicate ad
una distanza dal perimetro urbano di mt.500, come definito dalla cartografia
del P.U.C.
4) 1,00 mc/mq, previa deliberazione del Consiglio
Comunale, per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali
telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili.
Sono ammesse le deroghe all'indice fondiario massimo per
interventi pubblici o di pubblico interesse (vedi R.E. ed in particolare per
quanto previsto al successivo punto n);
b) Altezza massima: per le residenze è fissata in mt.6,50,
mentre per tutti gli altri volumi ammissibili non si pone tale limite
c) Tipo edilizio: tipologia isolata per le residenze
connesse alla conduzione del fondo, libero per le volumetrie necessarie per le
attività agricole e similari.
d) Superficie minima d'intervento: Sm = 20.000 mq per
residenze
e) Numo massimo piani: 2 fuori terra per le residenze.
f) Distanza minima dai confini: mt.4,00 o sul confine.
g) Distanza minima assoluta tra le pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti non potrà essere inferiore a mt. 8,00 (per edifici
adibiti a residenza).
h) Per interventi con indici superiori a quelli indicati:
ai punti 1, 2, 3, 4 e comunque per volumi superiori ai 3000 mc., o con numero
di capi bovini superiore a 100 unità (o numero equivalente di capi di altra
specie), la realizzazione dell'intervento è subordinato, oltre che a delibera
del C.C., al parere favorevole dell'Ass. Reg. agli Enti Locali, sentito il
C.T.R.U.
i) Sono ammessi interventi volti alla realizzazione dei
volumi e dei servizi necessari alla incentivazione della attività
agroturistiche, ai sensi della L.R. 23.06.1998, n. 18 "Nuove norme per
l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale"" e nei limiti
dell'art.9 del D.P.G.R. 03.08.94, n. 228, quali:
- edifici per il soggiorno turistico;
- difici di supporto per l'agri-campeggio;
- edifici per punti di ristoro e vendita di prodotti
agricoli ed artigianali;
- volumi destinati alle attività ricreative, agli sports
in generale ed in particolare al turismo equestre e alla pesca sportiva.
l) Disciplina delle cave: è possibile l'apertura di cave
nel rispetto di quanto previsto dalle norme del R.E., della L.R. 07.06.1989, n.
30: "Disciplina delle cave: è possibile l'apertura di cave nel rispetto di
quanto previsto dalle norme del R.E., della L.R. 07.06.1989, n.30:
"Disciplina delle attività di cava", del D. Ass. all'Industria n.
3/S.P. del 5.3.1991: "istituzione del Catasto Regionale dei giacimenti di
cava" e della circolare esplicativa febb. 1991 sulla L.R. n. 30/89 e dello
Stralcio del "Piano Regionale delle Attività Estrattive di Cava".
m) Impianti per la lavorazione, trasformazione,
frigoconservazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari,
vitivinicoli e similari: ammessi con Q = 0,50 mq/mq.
n) Vincolo di destinazione: gli edifici esistenti al
servizio dell'agricoltura non possono essere distolti dalla loro destinazione
per un periodo di 15 (quindici) anni, salva diversa previsione degli strumenti
di pianificazione urbanistica.
o) risorse archeologiche
In presenza di reperti archeologici, si impone la norma
della segnalazione di ogni eventuale ritovamento all'Amm/ne Comunale e alla
Soprint. ai Beni Archeologici.
p) obbligo di ottenimento del nulla osta sul progetto da
parte della Soprintendenza Archeologica
Qualora l'intervento ricada in tuto o in parte su mappali
vincolati direttamente dalla Soprintendenza Archeologica o ricadenti sulla
fascia di rispetto di un monumento archeologico notificato e/o, comunque,
indicato nella cartografia del P.U.C., il progetto dovrà essere accompagnato da
una planimetria quotata con rilievo topografico puntuale del monumento, degli
edifici esistenti e/o di quelli che si intendono realizzare o ampliare. Si veda
anche quanto prescritto al successivo art. 67.
Art. 61 bis 3 - Sottozona E3
Questa sottozona, cosi come perimetrata nelle planimetrie
del P.U.C., comprende le aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento
fondiario sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e
per scopi residenziali, connessi alla conduzione del fondo.
Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) L'indice fondiario massimo è stabilito rispettivamente
in:
1) 0,03 mc/mq per le residenze funzionali alla conduzione
del fondo e per opere connesse all'esercizio delle attività agricole e
zootecniche. Non è ammesso l'utilizzo - a nessun titolo - di indici superiori
allo 0,03 mc/mq.
b) Altezza massima: per le residenze è fissata in mt.6,00,
mentre per tutti gli altri volumi ammissibili non si pone tale limite.
c) Tipo edilizio: a tipologia isolata per le residenze
connesse alla conduzione del fondo, libero per le volumetrie necessarie per
l'attività agricola e similare.
d) Superficie minima d'intervento: Sm = 10.000 mq. per
residenze
e) Numero massimo piani: 2 fuori terra per le residenze.
f) Distanza minima assoluta tra le pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti non potrà essere inferiore a mt. 8,00 (per edifici
adibiti a residenza).
h) Disciplina delle cave: sono vietate le cave, ricerche
minerarie a cielo aperto, discariche ed altre attività similari.
i) Vincolo di destinazione: gli edifici esistenti al
servizio dell'agricoltura non possono essere distolti dalla loro destinazione
per un periodo di 15 (quindici) anni, salva diversa previsione degli strumenti
di pianificazione urbanistica.
1) Risorse archeologiche
In presenza di reperti archeologici, si impone la norma
della segnalazione di ogni eventuale ritrovamento all'Amm/ne Comunale e alla
Soprint. ai Beni Archeologici. Si veda anche quanto prescritto dal successivo
art. 67.
m) Depositi attrezzi e vani appoggio.
Si veda quanto indicato al precedente comma 17 dell'art. 60.
Art. 61 bis 4 - Sottozona E5
Questa sottozona, cosi come primetrata nelle planimetrie
del P.U.C., comprende aree marginali per le attività agricole e nelle quali
viene ravvisata la esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità
ambientale. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) L'indice fondiario massimo è stabilito rispettivamente
in:
1) 0,03 mc/mq per le residenze connesse alla conduzione
del fondo;
2) 0,10 mc/mq (previa comunque delibera del C.C.) per punti
di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro
natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee e, in generale,
per tutte le attività connesse con il tempo libero. Per punti di ristoro devono
intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse,
purchè di dimensioni limitate, altre strutture di servizio, relative a posti
letto - nel numero massimo di venti - e ad attività sportive e ricreative.
Le opere di cui al punto 2) non potranno sorgere a
distanza inferiore a 1000 metri dal perimetro urbano, cosi come definito nelle
planimetrie del P.U.C., salvo diversa delibera del C.C.
3) 0,20 ms/mq per opere connesse all'esercizio di attività
agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali: stalle,
magazzini, silos, capannoni, rimesse, edifici per allevamenti industriali, in
genere costruzioni necessarie alla conduzione agricola. Quando gli insediamenti
o gli impianti di carattere agricolo o zootecnico, superano gli indici sopraindicati
o i 3000 mc. di volume, o il numero di 20 addetti o il numero di 100 capi
bovini (o numero di capi equivalente secondo la circolare dell'Assessore degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 20.3.1978, n.2 - A, pubblicata sul
B.U.R.A.S. del 18.5.1978), la realizzazione dell'insediamento è subordinata al
parere favorevole dell'Assessorato Regionale competente in materia urbanistica,
sentito il C.T.R.U. In particolare, dovranno essere indicati:
- ubicazione dell'insediamento o dell'impianto;
- distanze da agglomerati urbani, case sparse, strade
statali e provinciali;
- direzione dei venti dominanti;
- numero di addetti;
- tipo di lavorazione e ciclo produttivo;
- numero di capi di bestiame, modalità di allevamento e
tipo di alimentazione;
- quantità di acqua per i diversi usi;
- tipo di trattamento adottato per i liquami di scarico;
- recapito finale degli scarichi.
Per le opere di cui al punto 3), con deliberazione del
Consiglio Comunale, l'indice fondiario potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq,
in presenza di particolari esigenze aziendali, purchè le opere siano ubicate ad
una distanza dal perimetro urbano di mt. 500, come definito dalla cartografia
del P.U.C.
4) 1,00 mc/mq, previa deliberazione del Consiglio
Comunale, per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali
telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili.
Sono ammesse le deroghe all'indice fondiario massimo per
interventi pubblici o di pubblico interesse (vedi R.E. ed in particolare per
quanto previsto al successivo punto 1);
b) Altezza massima: non viene stabilito.
c) Tipo edilizio: libero.
d) Superficie minima d'intervento: vedi tabella n. 10.3.
e) Numero massimo piani: non stabilito.
f) Distanza minima dai confini: mt.4,00 o sul confine.
g) Distanza minima assoluta tra le pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti non potrà essere inferiore a mt.8,00 (per edifici
adibiti a residenza).
h) Per interventi con indici superiori a quelli indicati:
ai punti 1, 2, 3, 4 e comunque per volumi superiori ai 3000 mc., o con numero
di capi bovini superiore a 100 unità (o numero equivalente di capi di altra
specie), la realizzazione dell'intervento è subordinato, oltre che a delibera
del C.C., al parere favorevole dell'Ass. Reg. agli Enti Locali, sentito il
C.T.R.U.
i) Sono ammessi interventi volti alla realizzazione dei
volumi e dei servizi necessari alla incentivazione della attività
agro-turistiche, ai sensi della L.R. 23.06.1998, n. 18 "Nuove norme per
l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale" e nei limiti dell'art.
9 del D.P.G.R. 03.08.94, n. 228, quali:
- edifici per il soggiorno turistico;
- edifici di supporto per l'agri-campeggio;
- edifici per punti di ristoro e vendita di prodotti
agricoli ed artigianali;
- volumi destinati alle attività ricreative, agli sports
in generale ed in particolare al turismo equestre e alla pesca sportiva.
l) Vincolo di destinazione: gli edifici esistenti al
servizio dell'agricoltura non possono essere distolti dalla loro destinazione
per un periodo di 15 (quindici) anni, salva diversa previsione degli strumenti
di pianificazione urbanistica.
m) risorse archeologiche
In presenza di reperti archeologici, si impone la norma
della segnalazione di ogni eventuale ritrovamento all'Amm/ne Comunale e alla
Soprint. ai Beni Archeologici.
n) obbligo di ottenimento del nulla osta sul progetto da
parte della Soprintendenza Archeologica. Qualora l'intervento ricada in tutto o
in parte su mappali vincolati direttamente dalla Soprintendenza Archeologica o
ricadenti sulla fascia di rispetto di un monumento archeologico notificato e/o,
comunque, indicato nella cartografia del P.U.C., il progetto dovrà essere
accompagnato da una planimetria quotata con rilievo topografico puntuale del
monumento, degli edifici esistenti e/o di quelli che si intendono realizzare o
ampliare. Si veda anche quanto prescritto dal successivo art. 67.
o) Disciplina delle cave: sono vietate le cave,
discariche, ricerche minerarie a cielo aperto e altre attività similari.
ART. 61 TER - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI
NELLE ZONE AGRICOLE.
Oltre alla normale documentazione di cui alle norme del
R.E., per gli insediamenti zootecnici aventi un carico non superiore a 40 q.li
di peso vivo per ettaro di terreno aziendale, deve essere presentata la
documentazione di cui all'allegato D del Decreto Assessore alla Difesa
dell'Ambiente 4.12.1981, n. 550 - 81 (B.U.R.A.S. n. 16 del 14.04.82).
L'A.C., nei casi di propria competenza, prima
dell'emissione del provvedimento autorizzativo deve richiedere il parere di
conformità all'Ass. Regione D.A. Si richiamano tutte le disposizioni all'art.
15 del D. Ass. Difesa Ambiente 21.01.1997, n. 34. Gli insediameni agricoli
considerati civili, ai sensi di questo disposto dalla delibera del Comitato
Interministeriale dell'8.05.1980 devono rispettare le disposizioni di cui
all'art. 5 del D. Ass. Difesa dell'Ambiente 20.06.1984, n. 186/84 (B.U.R.A.S.)
n. 33 del 23.7.1984).In particolare sono da considerarsi insediamenti civili,
le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le seguenti caratteristiche:
a) imprese con attività diretta esclusivamente alla
coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini
e suini che dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di
un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
c) imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che
dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno un ettaro di
terreno agricolo di 40 q.li di peso vivo di bestiame;
d) imprese di cui ai precedenti punti a), b) che
esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della
produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà
funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima
lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del
fondo. Per quanto riguarda, in particolare, gli allevamenti zootecnici, il
recapito finale ottimale è il suolo agricolo per la sua capacità di depurazione
naturale e per i vantaggi che potrebbero derivarne agli effetti agronomici. In
tal caso, la quantità di liquame ammissibile per l'utilizzazione agronomica è
quella corrispondente ad un carico non superiore a 40 q.li/ha di peso vivo di
bestiame di allevamento.
ART. 62 - OBBLIGHI DA RISPETTARE NELLE ZONE AGRICOLE PER
LE AREE BOSCATE
In tutte le zone agricole boscate, valgono i seguenti
obblighi:
- obbligo di permesso da parte dell'autorità forestale e
dell'Uff. Tutela del Paesaggio pr la risuzione a coltura dei terreni boschivi o
comunque ricoperti da formazioni vegetali naturali;
- preventiva autorizzazione dell'Ispettorato
Ripartimentale Autonomo delle Foreste pr l'abbattimento delle piante di
qualunque specie. Ai fini della presente normativa, sono considerati boschi i
terreni sui quali esiste o venga comunque costituito un popolamento di origine
naturale od artificiale di specie legnose forestali arboree od arbustive, a
qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, da cui si tragga o si possano trarre
delle utilità dirette od indirette sotto il profilo produttivo, protettivo,
ricreativo o culturale. Sono considerati, altresì, boschi quegli appezzamenti
di terreno pertinenti da un complesso boscato che, per cause naturali ed
artificiali (incendi), vengono privati temporaneamente della vegetazione di cui
al comma precedente. Si veda anche il comma 16 dell'art. 60 delle presenti
N.T.A. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della'rt. 7 della legge
29.06.1939, n. 1497, si richiamano i disposti della L.R. 12.08.1998, n. 28:
"Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela
paesistica....".
ART. 62 BIS - ONERI DI CUI ALLA LEGGE N.10/77 NELLE ZONE
AGRICOLE
Qualora le opere costruite, in esenzione del regime di
oneri previsti dalla legge n. 10/77 (ad esempio capannoni per imprenditore
agricolo a titolo principale - ex art. 12 della legge n.153/75), cambiassero
destinazione d'uso, anche senza esecuzione di opere, l'A.C. è tenuta a
pretendere il pagamento degli oneri di concessione per la nuova destinazione,
in forza dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28/1/77, n. 10. Nella zona
E le opere di urbanizzazione primaria (OO.UU.P.) sono di esecuzione diretta da
parte dei concessionari, mentre per le opere di urbanizzazione secondaria viene
versato il contributo previsto dalla legge n. 10/77. Qualora le OO.UU.P non
venissero eseguite in tutto o in parte, l'A.C. si riserva di pretendere il
pagamento dei relativi oneri di concessione.
ART. 62 TER - AREE AGRICOLE DI PARTICOLARE TUTELA
Le aree agricole, comprese nelle zone boscate e nei 150
mt. di fascia di rispetto delle acque pubbliche, sono considerate di
particolare tutela ed in essa sono ammesse soltanto:
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici esistenti;
- costruzione di manufatti atinenti la conduzione del
fondo;
- obbligo di ottenimento della autorizzazione ai sensi
dell'art. 7 della legge 29/6/1939, n. 1497 per il necessario nulla osta.
Interventi diversi e ulteriori rispetto a quelli sopra elencati, sempre
nell'ambito delle normative per le zone agricole, potranno essere concessi
soltanto previa delibera del C.C. Nelle tavole grafiche sono riportati i
vincoli ope-legis esistenti nel territorio comunale extraurbano di Ittireddu.
Rientrano nelle aree di particolare tutela:
a - i terreni boscati a norma dell'art. 130 e seguenti del
R.D. 3267/1923;
b - i boschi e i terreni coperti da macchia mediterranea
evoluta, ai sensi dell'art. 182 R.D. 3267/1923 e L. 03.01.1926, n. 23.
CAPO V - ZONE DI INTERESSE GENERALE
ART. 63 - ZONE DI INTERESSE GENERALE (G)
Le zone di interesse generale sono quelle destinate a
impianti di depurazione, serbatoi idrici, edifici, attrezzature ed impianti di
interesse generale, insediamenti di attività commerciali e direzionali, cabine
ENEL, centrali TELECOM. E' suddivisa in 3 sottozone.
G1: attrezz. e servizi generali, parchi, insediamenti di
carattere commerciale e direzionale, impianti TELECOM ed ENEL e similari,
caserme forestali, case di riposo per anziani, attrezzature di carattere
ricettivo, ecc., aree per parco divertimenti, circhi, discoteche e opere
similari, area cimiteriale.
G2: impianti di depurazione, potabilizzazione, serbatoi
idrici, pozzi pubblici, fasce delle condotte acquedottistiche e fognarie,
inceneritori, discariche pubbliche e private per R.S.U., impianti destinati
allo smaltimento, riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e
liquidi, discariche per materiali inerti.
G3: servizi connessi alla offerta turistica, aree
attrezzate di utilizzo turistico o paraturistico, ristoranti, ecc.
Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 01.07.91, n. 20, è
obbligatoria in tutte le sottozone G la predisposizione di un piano attuativo.
Le destinazioni d'uso, anche parziali, ammissibili, sono:
d.0.1 - Residenziale - abitativa di custodia (con
opportune limitazioni)
d.1 - Uffici, studi professionali
d.1.1 - uffici e studi professionali privati
d.1.2 - uffici pubblici
d.2 - Esercizi commerciali, sale di esposizione
d.2.2 - sercizi commerciali all'ingrosso
d.2.3 - grandi strutture di vendita (centri commerciali,
grandi magazzini, supermercati);
d.3 - Esercizi pubblici ed attrezzature collettive
d.3.1 - alberghi, pensioni e simili
d.3.2 - ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar e simili
d.3.3 - circoli privati per svolgimento di attività
sociali educative, culturali e sportive
d.3.4 - cinema e teatri
d.3.5 - centri ed attrezzature sociali e culturali di
interesse generale
d.4 - Laboratori scientifici
d.4.2 - laboratori tecnico - scientifici non compatibili
con la residenza;
d.8 - Attrezzature varie connesse ad attività turistiche o
per il gioco e lo sport.
d.8.1 - Campeggi, attrezzature per il tempo libero e
attrezzature connesse.
d.8.2 - Impianti sportivi e attrezzature connesse
d.8.3 - Strutture per l'incremento ippico e attrezzature
connesse
d.9 - Attrezzature per l'istruzione e la ricerca
d.9.1 - attrezzature per l'istruzione superiore
d.9.2 - attrezzaure per l'istruzione universitaria
d.9.3 - attrezzaure per la ricerca;
d.10 - attrezzature per l'assistenza e la sanità
d.11 - attrezzature tecnologiche;
d.12 - Attrezzature varie (speciali).
In questa sottozona dovranno essere osservate le seguenti
prescrizioni:
- è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo,
con opere di urbanizzazione a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 3, 1°
comma della L.R. n. 20/91;
- è prescritto l'indice territoriale massimo di 0,01
mc/mq., (vedi art. 4 D.A. n. 2226/U del 20.12.1983), ma tale indice, nel caso
di utilizzazione per interventi pubblici o di pubblico interesse, può essere
incrementato previa predisposizione di apposito piano attuativo di iniziativa
pubblica o privata.
- Indice fondiario massimo = non viene stabilito.
- Rapporto massimo di copertura Q = 0,60 mq/mq.,
incrementabile in base a motivate esigenze e previa delibera di C.C.
- Parcheggi di pertinenza delle costruzioni: previsti
dall'art. 41 sexies della L. 17.8.1942, n. 1150, devono avere un'area non
inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.
-Altezza massima: mt. 9,50 con possibilità di deroga
attraverso dversi valori previsti nel piano attuativo.
- E' ammesso in ogni caso l'ampliamento in volume e sup.
coperta nella misura del 30% in più rispetto all'esistente nel caso di edifici
esistenti, sedi di pubblici esercizi o di attività di interesse pubblico,
previa delibera del C.C. e predisposizioe di opere di urbanizzazione e piano
attuativo adeguati.
- Deve essere sempre garantito lo smaltimento dei reflui
nelle fognature comunali o in appositi impianti di depurazione, con relativo
nulla osta dell'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente.
- E' ammessa la costruzione di un solo alloggio per lotto
da destinare all'abitazione del custode.
La sup. utile netta dell'alloggio non potrà superare la
sup. utile netta di 110 mq. per l'appartamento vero e proprio e di 40 mq. per
le sup. non residenziali.
Le sottozone G1 sono suddivise in 2 comparti:
G.1.1 - area cimiteriale;
G.1.2 - centrale Telecom, cabine Enel.
COMPARTO G1.1 - AREA CIMITERIALE
E' prevista la concessione diretta per i pogetti delle
tombe e delle edicole funerarie, per tutti gli interventi (manutenzione
ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione)
all'interno del Cimitero.
E' possibile l'ampliameno del Cimitero, con progetto di
iniziativa comunale. Vincoli e indici saranno definiti nel piano attuativo, che
verrà adottao dal Consiglio Comunale.
COMPARTO G1.2 - CENTRALE TELECOM - CABINE ENEL
COMPATIBILITA': Funzioni come preesistenza.
INTERVENTI: Manutenzione, ristrutturazione, ampliamenti.
INDICI: I.f.t. 0,01 mc/mq, salvo piano attuativo in cui
potranno essere prescritti nuovi edifici. Il progetto esecutivo dell'intervento
può costituire il piano attuativo. Nel caso di realizzazione di tralicci, torri
e opere similari sarà necessario uno studio di impatto ambientale.
SOTTOZONA G2
Valgono le normative di cui alla sottozona G1, salvo il
rapporto di copertura che è libero e la mancanza di prescrizioni per i
parcheggi. Per le discariche e gli impainti di depurazione è richiesto il
rispetto delle normative tecniche esistenti ed in particolare lo studio
geotecnico ed idrogeologico ai sensi del D.M. 11.3.1988 "Norme
geotecniche".
Anche se non indicate graficamente nella tavola del
P.U.C., si intendono comunque valide le fasce di rispetto di cui alla normativa
nazionale e regionale. Per le discariche e gli impianti di smaltimento del
R.S.U. (rifiuti solidi urbani), valgono le seguenti norme:
- D.P.R. 10.09.1982, n.
915;
- legge 29.10.1987, n. 441 (G.U. n. 268 del 16.11.1987),
nonchè tutte le specifiche disposizioni in materia.
La sottozona G2 si suddivide in 2 comparti:
G2.1 - Serbatoi idrici e opere similari
G2.2 - Impianti di depurazione.
SOTTOZONA G2.1 - SERBATOI IDRICI COMUNALI
COMPATIBILITA': Funzioni connesse all'approvvigionamento
idrico
INTERVENTI: Nuove costruzioni, manutenzione ordinaria e
straordinaria, ristrutturazione.
INDICI: Altezza max non superiore a mt. 6,50 It = 0,01
mc/mq, salvo piano attuativo in cui potranno essere prescritti nuovi indici
SOTTOZONA G2.2 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
COMPATIBILITA': funzioni connesse con la depurazione delle
acque reflue
INTERVENTI: Nuove costruzioni, manutenzione ordinaria e
straodinaria, ristrutturazione.
INDICI: Altezza max non superiore a mt. 6,50. It = 0,01
mc/mq, salvo piano attuativo in cui potranno essere prescritti nuovi indici
PRESCRIZIONI: La rumorosità dll'impianto dovrà essere
contenuta nei requisiti di legge. Tutte le possibili forme di fumi e di
inquinamento (acustico, idrico, ecc.) dovranno essere minimizzate con la
adeguata gestione e manutenzione degli impianti.
SOTTOZONA G3 (TERRENI COMUNALI IN REG. SU MONTE)
1. In questa sottozona è prevista la realizzazione di:
- attrezz. e servizi generali finalizzati all'offerta
turistica;
- parchi ricreativi e culturali;
- impianti sportivi di supporto all'offerta turistica;
- aree attrezzate di utilizzo turistico, attrezzature di
carattere turistico e ricettivo, discoteche e opere similai.
2. In questa sottozona dovranno essere osservate le
seguenti prescrizioni:
a) - è obbligatoria la predisposizione del piano
attuativo, con opere di urbanizzazione a carico del richiedente, ai sensi
dell'art. 3. 1° comma della L.R. n. 20/91;
b) - è prescritto l'indice territoriale massimo di 0,01
mc/mq., (vedi art. 4 D.A. n. 2226/U del 20/12/1983), ma tale indice, nel caso
di utilizzazione per interventi pubblici o di pubblico interesse, può essere
incrementato previa predisposizione di apposito piano atuativo di iniziativa
pubblica o privata.
c) - distanza minima dal ciglio delle strade comunali,
provinciali come da D.P.R. 26.4.93, n. 147;
d) - deve essere garantito l'assoluto rispetto dell'art. 8
del D.A. 20.12.83,
e) - è ammessa la costruzione di un solo alloggio per
lotto da destinare all'abitazione del custode. La superficie utile netta
dell'alloggio non potrà superare la sup. utile netta di 110 mq. per
l'appartamento vero e proprio e 40 di mq. per le sup.non residenziali,
f) - è ammessa la realizzazione di laghetti collinari e
opere similari per la raccolta, accumulo e distribuzione delle acque,
g) - qualora l'intervento ricada in tutto o in parte su
mappali vincolati direttamente dalla Soprintendenza Archeologica, il piano
attuativo dovrà essere accompagnato da una puntuale planimetria quotata con
rilievo dopografico delle preesistenze archeologiche e con il nulla osta
concesso dalle S.A.,
h) - trattandosi di aree comunali, si dovrà tener conto
delle normative sugli usi civici.
CAPO VI - SOTTOZONE DI SALVAGUARDIA E DI TUTELA
ART. 64 - ZONE DI SALVAGUARDIA E DI TUTELA (zona H)
1. Sono le zone a vincolo speciale e di salvaguardia, non
classificabili secondo i criteri definiti in precedenza e che rivestono
particolari interessi.
2. Sono consentiti, soltanto, i seguenti interventi:
a) opere connesse a servizi pubblici o di rilevante
iteresse collettivo;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse
a complessi produttivi esistenti;
c) opere di consolidamento, manutenzione, restauro e
ristrutturazione senza alterazioni di volume e superfici utili rispetto al
preesistente stato delle costruzioni;
d) completamento di costruzioni e di opere tendenti a
rendere omogenei e funzionali le costruzioni e i tessuti edilizi, limitrofi
alle zone H o in esse preesistenti.
La zona H è suddivisa in:
H1: rispetto della viabilità
H2: rispetto cimiteriale e depurativo
H3: interesse archeologico e geomorfologico
H4: salvaguardia ecologica e rispetto ambientale
H5: verde privato.
3. E' prescritto l'indice territoriale massimo di 0,001
mc/mq, con possibilità di deroga, ai sensi della'rt. 16 della Legge 6.8.1967,
n. 765, per edifici, attrezzature ed impianti pubblici, con esclusione degli
edifici, attrezzature e impianti di interesse pubblico.
4. Per la distinzione tra iniziativa pubblica e quella di
pubblico interesse, si veda la Circolare Ministero LL.PP. n. 3310 del
28/10/1967.
5. In tutte le zone H non è consentita nuova attività di
cava, per la presenza di risorse morfologiche e pedologiche o per vincoli posti
in essere.
6. Ai sensi della lettera h, art. 19, L.R. n. 45/89, il
P.U.C. ha individuato tutte le porzioni del territorio da sottoporre a speciale
tutela e salvaguardia. In particolare, sono sottoposte a particolare tutela le
sottozone:
H1 - H2 - H3 - H4 - H5
- le aree soggette "ope legis" ai vincoli di cui
all'art. 1, 1° comma della legge 08.08.1995, n. 431;
- i complessi di interesse storico artistico, cosi come
individuati nelle tavole grafiche;
- le preesistenze archeologiche, cosi come indicate nei
cincoli ministeriali emessi (e riportati nel successivo art. 67).
ART. 65 - SOTTOZONA DI RISPETTO DELLA VIABILITA' (H1)
1. Sono le zone agricole di rispetto della viabilità e
comprendono le parti del territorio destinate alla protezione delle
infrastrutture per la mobilità fuori dal perimetro dei centri abitati. Si
intende che queste aree e queste fasce possono essere utilizzate per
l'ampliamento e la definizione esecutiva delle infrastrutture cui si riferiscono.
2. Dette zone devono avere la larghezza minima di cui al
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del
nuovo codice della strada", cosi come modificato dal D.P.R. 26.04.1993, n.
147 ed in ogni caso la larghezza indicata nelle planimetrie del P.U.C.
3. Oltre a quanto stabilito dall'art. 64, sono consentiti
esclusivamente parcheggi, fontane, abbeveratoi ed impianti per la distribuzione
dei carburanti, questi collegati alla sede stradale con accessi studiati
opportunamente.
4. Le costruzioni esistenti possono essere esclusivamente
oggetto di intervento di demolizione, manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione e ampliamento nei limiti
dell'indice fondiario di 0,001 mc/mq e purchè non comportino l'avanzamento del
corpo di fabbrica verso la zona di rispetto.
5. Sono vietate le nuove costruzioni d'uso diverso da
quello indicato al precedente comma 3.
6. Per le distanze di rispetto dagli elettrodotti si fa
riferimento alla normativa vigente.
ART. 66 - SOTTOZONA DI RISPETTO CIMITERIALE E DEPURATIVO
(H2)
Sono le zone di rispetto che comprendono le parti del
territorio destinato alla salvaguardia biologica delle zone agricole ed urbane
limitrofe ai camposanti e agli impianti di depurazione. In tali zone è
consentita solo la coltivazione dei terreni e l'esercizio di altre attività
lavorative, parcheggi e similari. Oltre a quanto stabilito dall'art. 64 sono
ammesse soltanto piccole costruzioni precarie destinate alla vendita di fiori
ed oggetti per il culto, nonchè per il deposito degli attrezzi agricoli e delle
altre attività svolte. In base al D.P.R. 10.09.90, n. 285 "Approvazione
del regolamento di polizia mortuaria", il raggio della zona di rispetto
cimiteriale non edificabile è stato fissato in 50 mt. (vedi tav. n.2), distanza
di rispetto già approvata dagli organi competenti. In base ai disposti della
Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento
in data 4.2.1977 (S.O.G.U. 21.2.77, n.48), il raggio della zona di rispetto
intorno al depuratore delle acque reflue è stata fissata in 100 mt. Gli edifici
esistenti possono essere ristrutturati nell'ambito del volume edilizio
esistente, al fine del loro utilizzo.
ART. 67 - SOTTOZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
(H3)
1. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono
finalizzate alla tutela delle zone e beni territoriali di interesse
archeologico, artistico e storico-testimoniale; a tale scopo, in considerazione
dell'interesse intrinseco e della potenzialità ai fini della valorizzazione e
fruizione, vengono recepite e fatte salve le indicazioni e prescrizioni delle
leggi 1089/39, 1497/39 e 431/85 (come applicate dalla R.A.S. con circolare
16210 del 2 luglio 1986 - S.O. n. 20, B.U.R.A.S. n. 38 del 18.7.1986).
2. In particolare, sono assoggettati alla tutela:
- tutti i beni vincolati ai sensi della L. 1089/39, artt.
1 e 4,
- tutte le aree vincolate ai sensi della L.1089/39, art.
21,
- tutte le categorie dei beni territoriali previsti
dall'art. 1 della legge 1089/39, ancorchè non vincolati;
- tutte le zone di interesse archeologico ai sensi
dell'art. 1, lettera m) della legge 431/85, ovvero non solo le testimonianze in
se, ma anche quelle aree che, pur prive di testimonianze, costituiscono le
interconnessioni tra tali zone ed il territorio circostante e siano
riconosciute necessarie ai fini della miglior lettura, comprensione e
salvaguardia delle testimonianze stesse.
In particolare, si intendono - comunque - indicate come
zone H3, gli ingombri dei monumenti, cosi come notificati dalla S.A., nel
successivo elenco che contiene i mappali vincolati dalla S.A. A discrezione
dell'A.C., per gli interventi di trasformazione edilizia o urbanistica,
ricadenti in terreni confinanti con i mappali sottoposti a vincolo archeologico
diretto, può essere richiesta la presentazione del parere preventivo della
S.A..
1) Nuraghe "Sa Domo 'e S'Orcu F2, mapp.79 e 80, D.M.
07.10.1963.
2) Necropoli di Ponte Pira F2, Mapp. 33, 34, 39, 43
(vincolo diretto D.M. 18.1.1982).
3) Nucropoli di Monte Ruju F1, mapp. 35 (80) (vincolo
diretto D.M. 12.1.1982).
4) Nucropoli di Monte Nieddu F 11, mapp. 11 (declaratoria
21-10-1981), proprietà comunale.
5) Necropoli di Partulesi F 2, mapp. 101 (206), 102, 119
(208), 146, 170 (vincolo diretto D.M. 6.2.1982).
6) Domus de Janas "Badde
Tanchis" F 2, mapp. 14
(vincolo diretto D.M. 6.2.1982).
7) Domus de Janas "Isca
Piscamos" F 1, mapp. 31
(vincolo diretto D.M. 6.2.1982).
8) Fonte sacra nuragica "Funtana e Baule" F 9,
mapp. 96 (vincolo diretto D.M. 21.11.1980).
9) Nuraghe Frades in loc. Sa Fraigada, F.11,mapp. 42
(107), 50 (104), 52 (vincolo diretto D.M.6.2.1982)
10) Nuraghe Chisti F 9, mapp. 116 (vincolo diretto D.M.
18.6.1981).
11) Fornace romana di Monte Zuighe F 5, mapp. 6 (vincolo
diretto D.M. 2-2-1982).
12) Insediamento abitativo di epoca nuragica di Sas Muras
F 2, mapp. 47,48, 49,50, 53, 54, 55.56, 57, 58, 61, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 82, 144, 177, 169, (D.M. 4.11.1982).
13) Nuraghe di Monte Lisiri F 7, mapp. 144 (vincolo
diretto D.M. 12.1.1982)
14) Complesso nuragico di Piscamos F 2, F 2 mapp. 8, 6, 9,
154 (vincolo diretto D.M.27.4.1982).
15) Nuraghe Funtana F 7, mapp. 54, 43 (vincolo diretto
D.M. 29.1.1981; vincolo diretto D.M. 6.7.1984, rettifica D.M. 30.11.1985).
16) Ipogei romani di Sa Fraigada F 11, mapp. 45 (vincolo
diretto D.M. 12.1.1982).
17) Insediamento (pozzi e capanne di epoca romana) Olensas
F 2, mapp. 57 (vincolo diretto D.M.28.1.1981).
18) Insediamento romano di Sa Pattada F 10, mapp. 26
(vincolo diretto D.M. 12.6.1982).
19) Insediamento di Sas Conzas F 2, mapp. 56 (vincolo
diretto D.M. 7.11.1980).
20) Resti di Villaggio di epoca nuragica in loc. "Lavrudu" F.2, mapp.
51, 169, 49 (D.M.12.10.1981)
21) Insediamento romano in loc. "Su Padru", F 5,
mapp. 3 e 7 (D.M.06.02.1982).
22) Ipogeo preistorico in loc. "Sa Tanca e Sas
Animas" F 2, mapp. (1) 179, D.M. 12.01.1982.
Monumenti con proposta di vincolo
23) Resti nuragici e pozzi in loc. "Monte Zuighe", F 5,
mapp. 8 e 11 (senza D.M.).
24) resti nuragici in loc. "Monte Zuighe" F 6, mapp. 9.
25) Resti romani Pont'Ezzu (sul rio Mannu)
Oltre ai precedenti n. 22 monumenti vincolati con D.M., si
intende indicata come zona H3:
- nuraghe Bagliu (con fascia di rispetto di mt.100 di
raggio)
- pont'Ezzu (con fascia di rispetto di mt.100 di raggio)
- resti nuragici e pozzi in loc. Monte Zuighe (FGL 5,
mapp. 8 e 11)
- resti nuragici in loc. M. Zuighe (FGL 5, mapp.9).
Inoltre, con riferimento alla carta tematica, vengono
indicati:
- Nuraghe Runaghe,
- Nuraghe Su Giagu,
- Nuraghe zio Dominicu
- Nuraghe Toddighe.
-Nuraghe Cuguruntu.
3. La tutela va intesa in senso globale, comprendendo
l'ambiente naturale esistente ed il rispetto del monimento anche in relazione
ad interventi relativi e modifiche recenti.
4. Sono indicate come zone H3 le zono agricole di valore
archeologico, speleologico, geomofologico che assumuno particolare importanza
per il loro aspetto fisico naturale, per i reperti archeologici rinvenuti o da
invenire, per le bellezze naturali dei luoghi, per le grotte e le roccie
affioranti.
5. Oltre a quanto stabilito dall'art. 64, in tali zone
sono consentiti solo interventi tendenti alla manutenzione del verde e delle
colture esistenti, nonchè al riassetto idrogeologico del terreno.
6. Le costruzioni esistenti possono essere oggetto
esclusivo di intervento di demolizione, ricostruzione, manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione nonchè
ampliamnti purchè entro l'indice di fabbricabilità ammesso e salvo parere della
competente Soprintendenza Archeologica.
7) Nelle aree monumentali ed archeologiche, sono
consentiti interventi ed attività ordiati alla fruizione culturale ed alla
tutela. Sono perciò ammessi gli interventi di scavo, restauro, diserbo,
migliorameno dell'accessibilità, attrezzaure didattiche.
8. Le aree di sedime di tutti i monumenti, sono da
ritenersi oggetto di vincolo di inedificabilità assoluta, mentre la restante
superficie dei mappali potrà essere utilizzata con gli indici delle zone
agricole, salvo diversa determinazione della Soprintendenza Archeologica.
9. Nelle suddette zone è vietata qualsiasi attività non
compatibile con la natura del monumento; è consentita l'attività pascolativa ed
agricola che non comporti movimenti di terra superiori ad uno spessore di 30
centimetri, è consentita, altresì, la selvicoltura e la silvo-pastorizia.
10 E' esclusa l'attività di trasformazione agraria
comportante movimenti di terra superiori ai cm. 50, salvo diversa
determinazione della Soprintendenza Archeologica.
11. E' consentita:
a) l'attività scientifica finalizzata allo studio, ricerca
e controllo dei beni,
b) l'attività di fruizione ai fini didattici,
c) l'attività di fruizione ricreativa che comporti
soltanto un uso temporaneo delle risorse con modalità ad esse coerenti,
d) le opere necessarie per consentire l'eventuale
godimento pubblico dei reperti archeologici.
11. L'area limitrofa alla Funtana 'e Josso, per un raggio
di mt. 80 dal monumento, è individuata come zona H3.
12. Tutti i progetti ricadenti in aree nelle quali sorgono
i beni di cui sopra o interessanti direttamente tali beni, che comportano una
qualunque modificazione della situazione attuale, dovranno essere esaminati
dagli Enti territoriali preposti alla tutela: ovvero le Soprintendenze ai Beni
Archeologici e ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e gli
Enti per la Tutela del Paesaggio, ciascuno per le categorie di beni di
competenza.
A tali Enti compete l'onere della veifica territoriale
diretta e dell'emissione di parere formale entro e non oltre 60 giorni dalla
data di ricezione della richiesta.
Per le adiacenze delle aree in oggetto, in relazione
visuale con i monumenti, gli interventi consentiti e le modalità di
realizzazione sono specificati dalla Soprintendenza Archeologica nei
provvedimenti puntuali, in relazione alle opere da realizzare e in relazione al
monumento presso il quale si trovano. Per aree ove sono assenti, al livello
attuale delle conoscenze, monumenti e aree archeologiche, sono ammesse tutte le
destinazioni d'uso e gli interventi, secondo le presenti N.T.A. Ove si
verifichi che gli interventi interessino monumenti o aree archeologiche
individuate, in sede di rilascio del nulla osta, sono adottate le cautele e
prescrizioni ritenute necessarie.
ART. 68 - SOTTOZONE DI SALVAGUARDIA ECOLOGICA E RISPETTO
AMBIENTALE (H4) (legge 08/08/85, n. 431 - D.P.R. 24/5/88, n. 236)
1. Sono le parti del territorio destinate dallo strumento
urbanistico alla salvaguardia del verde, di particolari tipi di flora e di
fauna e di interesse ambientale e paesaggistico, nonchè tutte quelle relative
alle altre zone vincolate dalla legge 08.08.1985, n. 431, nonchè le aree di
salvaguardia delle risorse idriche, ai sensi del D.P.R. 24.05.88, n. 236,
"Attuazione della Direttiva CEE n. 80/778, concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano.
2. In tali zone, sono consentiti solo interventi tendenti
alla tutela della specie e del verde salvaguardato, al consolidamento
idrogeologico dei terreni, al rimboschimento.
3. Le costruzioni esistenti possono essere soggette ad
interventi di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- consolidamento statico;
- restauro conservativo;
- ampliamenti entro l'indice ammesso (0,001 mc/mq),
oppure, per non oltre il 20 % rispetto all'esistente.
4. Sono ammesse, altresì, le attività agro - silvo -
pastorali che non comportino alterazioni permanenti allo stato dei luoghi
5. Sono vincolate come sottozone H4, oltre quanto indicato
graficamente nelle tavole del P.U.C., tutte le zone di cui all'art. 1, 1° comma
della legge 08/08/1985, n. 431;
- i corsi d'acqua iscritti agli elenchi in base al testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, in base al
D.P.G.R. 31.12.1994, n. 368 e le relative sponde o piede degli argini per una
fascia di mt. 150;
- le zone gravate in usi civici e le aree assegnate alle
università agrarie;
- i territori coperti da boschi, quelli soggetti a vincolo
di rimboschimento e quelli percorsi dagli incendi.
6. Su tutte queste zone è operante il vincolo
paesaggistico dalla data del 6.9.1985, ai sensi della suddetta legge n° 431/85,
vincolo che agisce ope legis.
7. E' pbbligatorio il rispeto di tutti i vincoli derivanti
dalla vigente legislazione forestale nazionale e regionale ed, in particolar
modo, le zone sottoposte a vincolo idorgeologico e forestale, ai sensi del R.D.
30.12.1923, n. 3267.
8. E' richiamato espressamente il D.P.R. 24.05.1989, n.
237: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L.
16.04.1987, n. 183.
Si riportano gli artt. 5, 6 e 7 del suddetto D.P.R.:
5. (Zona di tutela assoluta)
1. La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad
opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista
di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio
non inferiore a dieci metri, ove possibile.
2. L'estensione della zona di tutela assoluta è
adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e
rischio della risorsa.
6. (Zona di rispetto)
1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle
risorse idriche da tutelare e, comunque, devono avere un'estensione di raggio
non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può
essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio
della risorsa.
2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti
attività o destinazioni:
a) dispersione, ovvero immissione in fossi non
impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati,
b) accumulo di concimi organici,
c) dispersione, nel sottosuolo di acque bianche
provenienti da piazzali e strade,
d) aree cimiteriali,
e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti,
f) apertura di cave e pozzi,
g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate,
h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze
chimiche pericolose, sostanze radioattive,
i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli,
l) impianti di trattamento di rifiuti,
m) pascolo e stazzo di bestiame.
3. Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di
fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le
misure per il loro allontanamento.
ART. 69 - SOTTOZONE DI RISPETTO DEL VERDE PRIVATO (H5)
1. Sono le sottozone di rispetto del verde privato e
comprendono le fasce all'esterno e/0 all'intrno dell'abitato che, anche a
prescindere dall'ampiezza e dal significato ambientale, devono essere
sottoposte a speciale tutela, pur mantenendone la fruizione e la proprietà
privata.
2. E' vietata l'edificazione di residenze ed altre
costruzioni, con l'eccezione di depositi attrezzi e derrate agricole, purchè
nei limiti consentiti dall'indice di o,001 mc/mq. Le sottozone H5 sono,
pertanto, delle zone a capacità insediativa nulla.
3. Le aree destinate a verde privato devono essere
mantenute nello stato attuale: agricolo, a orto o a giardino ed è prescritto il
mantenimento e la valorizzazione del verde arboreo esistente.
4. Nelle costruzioni, eventualmente esistenti sulle aree
destinate a verde privato, sono consentiti solo interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia, cosi
come definiti dall'art. 19 delle presenti N.T.A.
5. L'abbattimento delle essenze arboree esistenti può
avvenire solo previa autorizzazione dell'A.C. che può imporre la mesa a dimora
di altre essenze.
6. Le tettorie, i manufatti precari e le opere similari
adibite al servizio dei giardini privati, realizzate in legno o in strutture
prefabbricate amovibili, di superficie completa non superiore a 16 mq., possono
essere autorizzate senza computo di volumetia o di sup. coperta, in ragione di
1 per ogni lotto di terreno di diversa proprietà.
ART. 69 BIS - NORME SPECIFICHE PER LE AREE DI PREGIO
AMBIENTALE
1. Le aree di pregio ambientale e, comunque, tutte quelle
indicate come H, individuate nelle tavole grafiche del P.U.C., sono sottoposte
oltre alla normativa specifica relativa alla loro appartenenza a diverse
sottozone, anche alle seguenti ulteriori specifiche norme.
2. In tutte le suddette aree si applicano le norme e
procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di
trasformazione urbanistica ed edilizia.
3. Strade.
Le strade potranno essere soggette a ordinaria e
straordinaria manutenzione, nonchè ad allargamenti e rettifiche. Non saranno consentite,
di norma, recinzioni in muratura ad eccezione dei muri a secco in pietra
locale, per l'altezza di mt. 1.20 attorno alle proprietà non abitate e a mt.
2.00 (anche con l'uso di malta) per quelle abitate.
Sono vietate segnalazioni pubblicitarie, ad eccezione
delle indicazioni pubbliche o turistiche, con segnaletica omologata (cm.20x100)
con scritte nere in campo bianco e gialle in campo nero o viceversa e le
scritte segnaletiche per l'informazione naturalistica e turistica.
4. Viabilità
Per le infrastrutture in progetto, l'A.C. richiederà agli
enti interessati /Amm/ne Prov.le, ANAS), gli interventi a verde, previsti sia
lungo le linee direttrici che negli spazi accessori (aiuole, rotonde, accessi)
e ciò contestualmente alla concessione edilizia dell'intervento o con potere
impositivo dell'A.C. nel caso di intervento coatto superiore. Per le
infrastrutture esistenti, si procederà alla redazione di progetti di settore
(per ogni singola infrastruttura) al fine di proporre all'Ente interessato
(autonomamente o in compartecipazione) la piantumazione in filari degli spazi
marginali alle direttrici, fermo restando le norme vigenti per la sicurezza del
traffico e/o la manutenzione dell'arteria. Contestualmente, si provvederà al
recupero delle aree marginali di svincolo, individuando la piantagione più
opportuna sia per la piantumazione, gestione e uso delle stesse.
5. Costruzioni
Le nuove costruzioni ammesse dovranno avere una struttura
tipologica compatta all'esterno, evitando, quindi, corpi separati sul perimetro.
E' consigliabile l'uso della pietra locale per le finiture delle aperture. Le
coperture saranno in cotto e con falde a capanna semplificata.
6. Vegetazione
La vegetazione agricola e stradale deve essere conservata
ai bordi delle infrastrutture esistenti, specie per i filari imasti.
Oltre al
valore di memoria storica deve essere recuperato il valore naturalistico della
vegetazione agricola che deve costituire un INSIEME CONTINUO VERDE nel
territorio agricolo anche se di diversa natura (essenze) e quantità (filari,
macchie, ecc.).
7. Bonifica agricola
Nel caso di bonifica agricola, è possibile abbattere la
vegetazione esistente, variare la viabilità ed i muri a secco o le recinzioni
di confine. Ciò, però può avvenire presentenda un piano d'intervento che:
1) giustifichi gli interventi per aumentare la resa
economica e, contestualmente, la fertilità del suolo;
2) indichi le aree, all'interno dell'azienda, che saranno
oggetto di piantumazione di essenze autoctone (ai bordi dei corsi d'acqua, nei
reliquati, a lato delle case) nelle quali costituire o aumntare le nicchie
ecologiche.
Particolare riguardo dovrà essere dato:
a) alle essenze da usar (autoctone e già allocate);
b) al loro alternarsi fra i filari e/o al loro interno;
c) all'apporto floro-faunistico per il mantenimento
dell'agroeco-sistema;
d) all'uso eventuale delle piante storiche (olivi, vite,
quercia, ecc.).
8. Complessi o organismi architettonici.
I complessi e gli organismi architettonici, evidenziati
nelle tavole grafiche del P.U.C., dovranno essere sottoposte alle norme per
misurare la compatibilità paesistico-ambientale degli interventi.
Inoltre, prima del parere della C.E., sarà necessario
allegare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29.6.1939, n. 1497.
Nell'ambito urbano i complessi di interesse storico sono
stati indicati graficamente nella apposita tavola. In particolare, riportiamo:
- chiesa parrocchiale N.S. di Intermontes e sue
pertinenze,
- chiesa S. Croce e sue pertinenze,
- fontana ottocentesca (Funtana de Josso: manufatto e
pertinenze),
- ruderi chiesa S. Elena e sue pertinenze,
- chiesa S. Giacomo e sue pertinenze,
- nuraghe Funtana.
9. Per tutti i progetti di trasformazione edilizia,
urbanistica e ambientale, ricadenti nelle zone di tutela paesistica, è
necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n° 1497/1939, secondo
le competenze stabilite dall'art. 3 della L.R. n. 28/1998.
CAPO VII - ZONE DESTINATE A STANDARDS URBANISTICI (S)
ART. 70 - CLASSIFICAZIONE
Ai fini della funzionalità dello strumnto urbanistico
generale, deve essere assicurata una dotazione globale di aree per spazi
pubblici, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, commisurata
all'entità degli insediamenti residenziale e produttivi, sulla base dei
rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli
spazi pubblici consentiti alla legislazione urbanistica (art. 6, D.A. n.
2266/U/83). Le zone destinate a standards urbanistici (attrezzature ed impianti
di interesse generale) si distinguono in:
a) zone destinate all'istruzione (S1);
b) zone per attrezzature di interesse comune (S2);
c) zone per spazi pubblici attrezzati a parco e per il
gioco e lo sport (S3);
d) zone per i parcheggi pubblici (S4).
La distanza minima per l'edificazione nelle altre zone
omogenee, (aA, B, C, ..) dal limite delle zone S, è fissata in mt.4, salvo
deoghe da parte del C.C. Nelle zone S, in attesa dell'utilizzo previsto dal
P.U.C., è ammessa l'attività agricola. Negli edifici esistenti all'interno di
tali zone sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
SEZ. I - ZONE DESTINATE ALL'ISTRUZIONE (S1)
ART. 71 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE
Le zone destinate all'istruzione comprendono le parti di
territorio vincolate all'insediamento delle strutture scolastiche per
l'infanzia e per la scuola dell'obbligo (scuola materna, elementare, media,
ecc.).
E' ammesso l'intervento edilizio diretto. Questo deve
riguardare l'intera superficie della zona e deve essere effettuato nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
a) il rapporto massimo di copertura e l'indice di cubatura
dovranno rispettare le norme relative al tipo di edificio pubblico o di uso
pubblico deve essere realizzato;
b) l'altezza massima delle nuove costruzioni deve essere
pari a 10 mt. (H = 10 mt.);
c) nel caso di edifici esistenti è ammesso l'ampliamento e
la ristrutturazione, con gli indici che saranno quelli dell'intervento
proposto, purchè approvato anche dal C.C.;
d) dovranno essere rispettate le norme tecniche
sull'edilizia scolastica in vigore (D.M. 18.12.1975 e successive modifiche e
integrazioni).
Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde, con
alberi di alto fusto, nonchè a parcheggi, in misura adeguata alla specifica
destinazione dell'edificio.
SEZ. II - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE
COMUNE (S2)
ART. 72 - DEFINIZIONI
Le zone destinate ad attrezzature di interesse comune
sono destinate, in modo esclusivo,
a sede di servizi pubblici o di interesse collettivo e comprendono le parti del
territorio vincolate dallo strumento urbanistico generale agli:
insediamenti per le attività religiose, sociali,
culturali, assistenziali, sanitarie e amministrative, per pubblici servizi,
quali municipio, centro civico polivalente, biblioteca, centro sociale, centro
di aggregazione, banca o cassa comunale di credito, caserma dei carabinieri,
ufficio postale, protezione civile, esposizioni museali, chiese, edifici per il
culto, opere e case parrocchiali, oratori, istituti religiosi, educativi e
assistenziali, attrezza. per attività culturali, ricreative e sportive,
residenze per particolari esigenze pubbliche e sociali.
ART. 73 - SUDDIVISIONE
Le aree per attrezzature di interesse comune si
suddividono in:
S2a: quelle già in tutto o in parte edificate;
S2b: quelle da edificare.
Sia nelle sottozone S2a che in S2b, è ammesso l'intervento
edilizio diretto.
ART. 74 - PRESCRIZIONE PER LA S2a
L'intervento edilizio diretto deve riguardare l'intera
area individuata dalla zonizzazione del P.U.C. e deve essere effettuato nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) nel caso di aree comprendenti edifici dedicati al culto
od opere assimilabili, dovrà essere presentato il nulla osta della Curia
Vescovile, inoltre qualora si intervenga su immobili di rilevante interesse
architettonico o ambientale o su aree limitofe, dovrà essere presentata
l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29.06.1939, n. 1497.
b) Non sono fissati nè rapporto di copertura ne indice di
cubatura fondiaria, stante la particolarità degli interventi, che saranno
quelli dell'intervento proposto, purchè approvato anche dal C.C.
c) Dovranno essere realizzati parcheggi in misura adeguata
alle specifiche destinazioni d'uso previste.
ART. 75 - PRESCRIZIONE PER LA S2b
Questo deve riguardare l'intera superficie della zona e
deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) il rapporto massimo di copertura non deve essere
superiore al 70 % dell'area della sperficie fondiaria di cui all'art. 23 delle
presenti norme (Q = 0,7 mq/mq);
b) l'altezza massima delle costruzioni deve essere pari a
12 mt. (H = 12 mt.);
c) l'indice di fabbricabilità fondiario è libero;
d) i prcheggi di pertinenza delle costruzioni, previsti
dall'art. 41 sexies della L. 17.8.1942 n. 1150, norma aggiunta dell'art. 8
della L. 6.8.1967 n. 765 e modificato dall'art. 2 della legge 24.3.1989, n. 122
sui parcheggi, devono avere un'area non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di
costruzione. Quanto prescritto ai punti a e b può essere derogato, previa
delibera del C.C., sentita la C.E., quando trattasi di progetto di opera
pubblica o d'interesse pubblico, già approvata in linea tecnica dal relativo
organo e rispettante le normative del caso.
SEZ. III - ZONE DESTINATE A VERDE, GIOCO E SPORT (S3)
ART. 76 - CLASSIFICAZIONE
Le zone destinate a verde pubblico di distinguono in:
a) zone a parco urbano e a verde di quartiere, giardini,
zone a verde, verde di connettivo e relative attrezzature per il gioco, nonchè
per il ristoro relativo alle attività ammesse;
b) zone di impianti sportivi e per il tempo libero.
E' facoltà dell'Amm/ne Comunale, dotarsi di un "Piano
del Verde", dotato di autonomia giuridica e tecnica e che si configuri
come uno strumento di pianificazione urbanistica e paesistica, allo scopo di
ricomporre i rapporti funzionali tra l'aggregato urbano ed il territorio
circostante ed, in particolare, tra le aree verdi incluse nel centro urbano e
lo spazio verde che lo circonda.
ART. 77 - ZONE A PARCO URBANO E A VERDE DI QUARTIERE (S3V)
Le zone a parco urbano di cui alla lettera a) del
precedente articolo, comprendono quelle parti di territorio destinate dal
P.U.C. a parco. In dette zone sono ammesse esclusivamente attrezzature per il
godimento del verde, quali panchine, tavoli, piste ciclabili e per il gioco dei
bambini nonchè chioschi per il ristoro. In tali zone è ammesso solo
l'intervento edilizio pubblico diretto con il rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) il rapporto massimo di copertura deve essere pari al 15
% dell'area della superficie fondiaria di cui all'art. 23 delle presenti norme
(Q = 0,15 mq/mq);
b) l'altezza massima delle costruzioni deve essere pari a
mt.6,5 (H = 6,5 mt.).
ART. 78 - ZONE PER IMPIANTI SPORTIVI (S3S)
Le zone per impianti sportivi sono quelle destinate dal
P.U.C. alle attività sportive.
In dette zone, sono ammessi esclusivamente impianti
ricreativo - sportivi nonchè attrezzature per il tempo libero quali chioschi,
ritrovi, ristoranti, spogliatoi, magazzini per attrezzi, gradinate e opere
similari, nonchè anche un alloggio per custode della superficie utile massima
di 110 mq più il 60 % di sup. non residenziali. Nelle aree S3S è ammessa la
copertura temporanea stagionale con palloni pressostatici degli impianti
sportivi all'aperto. In tali zone è ammesso l'intervento edilizio diretto,
pubblico o privato, con le seguenti prescrizioni:
a) il rapporto massimo di copertura deve essere pari al 25
% dell'area della superficie fondiaria di cui all'art. 23 delle presenti norme
(Q = 0,25 mq/mq);
b) l'altezza massima delle costruzioni deve essere pari a
mt. 6,5 (H = 6,5 mt.);
c) non viene fissato un indice di cubatura max, bensì il
rispetto delle vigenti norme CONI e del D.M. 18.03.1996 sulla sicurezza degli
impianti sportivi.
Gli scarichi organici dovranno rispettare quanto previsto
dalla normativa nazionale e regionale, già richiamata per le zone E.
SEZ. IV - ZONE DESTINATE A SPAZI DI SOSTA E DI PARCHEGGI
(S4)
ART. 79 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE
Le zone destinate a spazi di sosta e di parcheggio
comprendono quelle parti di territorio vincolato dallo strumento urbanistico
generale alla sosta e al parcheggio dei veicoli.
Le aree individuate nel P.U.C. corrispondono alle esigenze
della popolazione insediata e insediabile nelle zone A e B mentre quelle
relative ai nuovi insediamenti nelle zone C2, dovranno essere reperite
all'interno delle sottozone medesime, secondo uno standard pari ad almeno 1.00
mq/ab., in aggiunta alla sup. a parcheggio, prevista dall'art. 18 della
L.n.765/67, cosi come modificata dall'art. 2 della legge 24.03.1989, n. 122 (1
mq/10 mc).
SEZ. V
ART. 80 - GERARCHIA DELLA VIABILITA' E DISTANZE DALLE
STRADE.
Ai fini dell'applicazione delle distanze minime a
protezione del nastro stradale, da applicare fuori dal perimetro del centro
abitato e degli altri insediamenti previsti dal P.U.C., in tutte le zone
erritoriali omogenee, al di fuori della A e B, si definiscono le seguenti
norme:
1. Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro
caratteristiche, vengono cosi distinte agli effetti della applicazione delle
disposizioni di cui ai successivi articoli e nel rispetto dell'art. 2 del
D.Leg. 30.04.92, n. 285, cosi come modificato dal D. Leg. 10.09.93, n. 360:
A - Autostrade (omissis);
B - Strade extraurbane secondarie:
S.S. 128 bis, strade provinciali;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
G - Strade vicinali.
Le tipologie di strade A e B non sono presenti nel
territorio comunale. Si riporta l'allegata tabella riassuntiva:
Distanza dalle strade ai sensi del d.p.r. 26.4.1993, n.
147
| TIPI DI STRADE |Fuori dei centri | Dentro i centri|
|
| abitati |
abitati |
-------------------------------------
|
|Costruzioni | Muri |Costruzioni|Muri|
|
|------------------------------------|
|
|Zone |Zone |mt. | mt. | mt.|
|
|E mt. |C-D | | | |
|
|
|mt. | | | |
------------------------------------------------------------
| B (extraurb.princ.) | OMISSIS | | |n.s.|
| C (extraurb.second.)| 30 | 10 |
3 | -- |n.s.|
| D (urbana di scorrim| -- | -- |
-- | 20 | 2 |
| E (urbana di quartiere -- | n.s.|
n.s.| n.s. |n.s.|
| F (locali) |
20 | 4
| 3 | n.s.
|n.s.|
| F (vicinali) | 10 | 4 |
3 | n.s. |n.s.|
------------------------------------------------------------
n.s. = non stabilito.
In particolare, ai sensi del citato D.P.R. n. 147/93, si
ha:
2. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri
abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi
escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità
dei canali, fossi od escavazioni, ed, in ogni caso, non può essere inferiore a
3 m.
3. Fuori dei centri abitati, l distanze dal confine
stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni
conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le
strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 metri per le strade di tipo C nelle zone agricole,
10 mt. nelle zone D e D;
b) 20 metri per le strade di tipo F nelle zone agricole e
4 metri nelle zone C e D;
c) 10 metri per le strade vicinali nelle zone agricole e 4
metri nelle zone C e D.
4. Fuori dei centri abitati, come delimitati ma
all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo
strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile
di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli
strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni consegenti a
demolizioni integrali o negli ampliamenti tronteggiani le strade, non possono
essere inferiori a 10 metri pr le strade di tipo C.
5. Per le strade di tipo F, non sono stabilite distanze
minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non
sono paimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi
insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
6. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri
abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di
qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere
inferiori a mt. 3 per le strade di tipo C ed F e a 3 mt. per le strade di tipo
F.
7. Le distanze dal confine stradale all'iterno dei centri
abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e
consegueni ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non
possono essere inferiori a 20 m. per le strade di tipo D.
8. Per le strade di tipo E ed F, non sono stabilite
distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della
circolazione.
9. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri
abitati, da rispettare per impiantare alberi, lateralmente alla strada, non può
essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza
a completamento del ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a 6 m.
10. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri
abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive,
anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m. sul
terreno, non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le
recinzioni non superiori ad 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti
metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi
direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo.
11. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri
abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o
piantaggioni di altezza superiore ad 1 m. sul terreno, non può essere inferiore
a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad
1 m sul terreno costituite, come previsto al comma 4, e per quelle di altezza
inferiore ad 1 m. sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm.
dal suolo.
12. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri
abitati, da determinarsi in relzione all'ampiezza della curvatura, è soggetta
alle seguenti norme:
a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore
a 250 m. si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo
26 del D.P.R. n. 495/92, cosi come modificato dal D.P.R. n. 147/93;
b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore
o uguale a 250 m., la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà
latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea,
tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 del
D.P.R. n. 495/92 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare
esterna alla predetta corda.
13. Approvazione di progetti di strade e similari.
Per l'approvazione di progetti di strade o altre
infrastrutture per la mobilità, non previste dalla cartografia del P.U.C., si
applica l'art. 56, 2° comma del D.P.R. 19.06.1979, n. 348 oppure la L.R.
31.07.1996, n. 32.
Vale, in ogni caso, ove indicata graficamente, l'ampiezza
della striscia indicata come sottozona H1.
Si richiamano gli artt. 16, 17, 18, 19,21, 22, e 24 del
Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e
gli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 495/92, cosi come modificati dal D.P.R.
n. 147/93.
ART. 81 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DI
RISTORO DEGLI UTENTI
1. Le aree di servizio destinate al rifornimento ed al
ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il
raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, i
relativi depositi, le officine meccaniche e di lavaggio, i locali di ristoro
ed, eventualmente, di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di
polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per
la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti. Si richiama il piano regionale
di razionalizzazione rete distributiva dei carburanti per autotrazione in
Sardegna (B.U.R.A.S. n. 13 del 19.4.1994), approvato con delibera della G.R.
28.12.93, n. 49/125 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da
considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo
le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di
lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative
attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui
all'articolo 13 del nuovo codice della Strada, il Ministro del LL.PP.
stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'art. 60, comma 4, le
caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione
dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di
carburante erogato.
3. Sulle strade di tipo E ed F gli impianti di
distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi
ai requisiti previsti per i passi carrabili. Gli impianti di distribuzione ,
comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare, in ogni caso, la
carreggiata stradale, essere all'esterno della sede stradale e avere accessi
attrezzati e canalizzati.
Gli impianti di distribuzione di carburanti, con i
relativi depositi, le pensiline, le costruzioni esclusivamente adibite a tale
servizio, debbono essere posti all'esterno delle sedi stradali. Tali impiani
sono vietati nelle zone A e B e nelle sottozone di tipo H (con esclusione della
H1).
Lo spazio minimo da destinare agli impianti di
distribuzione di carburante è di 300 mq, con un rapporto di copertura max del
10 % escluse le pensiline. Il raccordo con la viabilità dovrà essere
canalizzato ed attrezzato al fine di garantire la massima sicurezza, con corsie
di accelerazione e decelerazione. Sono ammessi distributori di G.P.L.
esclusivamente nelle aree esterne al primetro del centro abitato ed in ogni
caso nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti. Sono ammessi depositi di
olii minerali e/o di G.P.L. in tutti i servizi in complessi produttivi. Nelle
altre zone, i depositi per commercio al minuto o per uso domestico sono
consentiti per una cubatura non superiore a 50 mc. di prodotto. Sono ammesse
attrezzature destinate ad autorimesse collettive ed officine per autoveicoli in
tutti gli ambiti industriali, artigianali e misti, con le prescrizioni definite
in sede di pianificazione particolareggiata o di concessione edilizia diretta.
I distributori ed i depositi di carburante annessi devono comunque rispettare i
limiti di cui ai commi precedenti. Le attrezzature tecniche connesse alle funzioni
delle stazioni di servizio (colonnine, impianti lavaggio, ecc.), che non
costituiscono volume chiuso e praticabile o superficie coperta praticabile, non
sono computabili ai fini degli indici edificatori.
ART. 82 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
La realizzazione di parcheggi di scambio, attrezzature per
l'integrazione dei diversi modi di trasporto, interporti, autoporti, terminals,
eliporti e attrezzature speciali, può essere autorizzata, previa delibera di
C.C., con ubicazione nelle sottozone:
- D,
- G,
- H1.
ART. 83 - AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI
Ai sensi delle disposizioni del Ministero degli Interni,
l'area per spettacoli viaggianti, circhi equstri, festival, manifestazioni e
spettacoli popolari, luna-park, ecc., verrà individuata con ordinanza sindacale,
nel rispetto del disposto della'rt. 9 della L.18.03.1968, n. 337.
CAPO VIII
ART. 84 - VINCOLI AREE E MONUMENTI DI INTERESSE ARTISTICO
E ARCHEOLOGICO.
Nel terriorio comunale di Ittireddu, sono stati apposti e
regolarmente notificati alcuni vincoli, ai sensi della legge 01.06.1939, n.
1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico. Detti vincoli si
intendono integralmente richiamati con le aree di rispetto, cosi come
richiamati all'art. 67 delle presenti N.T.A. Tutti gli edifici per il culto
esistenti nel territorio comunale sono vincolati, ai sensi della legge n.
1089/39, cosi come tutti gli immobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico, ecc. Per gli interventi sulle opere di carattere
storico, monumentale e artistico, si richiama la Circolare Min. LL.PP. n. 581
del 14.02.1970.
ART. 85 - AUTORIZZAZIONI NELLE AREE O NEGLI IMMOBILI
SOGGETTI A TUTELA PAESISTICA
1. Le norme contenute nella L.R. 12.08.1998, n. 28
"Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica
trasferite alla R.A.S. con l'art. 6 del D.P.R. 22.05.1975, n. 480 e delegate
con l'art. 57 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348, delegano al Comune il compito del
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della Legge 19.06.1939, n. 1497
relative a:
a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie
di opere di cui all'articolo 31 della Legge 5.8.1978, n. 457, con esclusione di
quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree di centro
storico (zona urbanistica "A") non soggette a disciplina di piano
particolareggiato o comunque attuativo, ovvero quando tale piano non sia stato
precedentemente approvato ai sensi della Legge n. 1497 del 1939;
b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone
urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli
comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anterioreal
29 giugno 1939;
c) interventi di nuova costruzione ricadenti in aree
soggette a pianificazione attuativa precedentemente approvata ai sensi della
Legge n. 1497 del 1939;
d) posa in opera di insegne;
e) linee eletriche di bassa tensione;
f) trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde
acquifere, escluse quelle minerali e termali;
g) opere agro-silvo-pstorali non residenziali in agro
(zona urbanistica "E"), purchè sia rispettato l'indice edificatorio
pari a 0,03 mc/mq;
h) attività silvo-colturali, arboricoltura da legno,
potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce
tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli
alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboschimento interessanti
superfici superiori a 2 Ha.
2. Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale
competente con la stessa procedura i pareri di cui alla lettera D), comma 1
dell'articolo 28 della legge regionale 11.10.1985, n. 23 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di
sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di
procedure espropriative), richiesti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge
regionale 7.4.1995, n. 6 (Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le
opere previste al comma 1.
3. L'A.C. esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza
delle prescrizioni di tutela paesistica, relative ai provvedimenti adottati.
4. Le violazioni a tali prescrizioni di tutela paesistica
sono immediatamente segnalate dall'A.C. al competente Ufficio di tutela del
Paesaggio per i provvedimenti di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 28/1998, qualora
l'autorizzazione, di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, sia
richiesta per le opere previste dagli articoli 13 e 15 della L.R. n. 23 del
1985, l'organo comunale competente emana il provvedimento su parere del solo
Ufficio tecnico comunale.
Procedimento
6. Tutte le istanze proposte dagli interessati per il
rilascio della autorizzazioni sono dirette all'Assessore regionale della
pubblica istruzione e presentate presso il comune subdelegato, ove sono siti i
beni oggetto di tutela.
7. Tutti i pareri e i provvedimenti previsti devono essere
motivati.
8. Le comunicazioni e le notifiche possono essere
effettuate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
9. Ogni comunicazione o trasmission di atti fra il comune
e gli uffici regionali può avvenire tramite sistemi di facsimile.
10. All'Albo del comune e degli uffici regionali di tutela
del paesaggio viene pubblicato l'elenco delle istanze di autorizzazione
pervenute e dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 7 della Legge
29.6.1939, n. 1497.
ART. 86 - ELENCO DEI VINCOLI E DELLE ZONE DI RISPETTO CHE
POSSONO ESISTERE SUL TERRITORIO COMUNALE.
A - VINCOLI
1) Zone sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale.
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
L'imposizione del vincolo è attuata attraverso
l'affissione all'albo pretorio del Comune ed il successivo deposito presso la
segreteria comunale di una planimertia redatta dall'Amministrazione fForestale,
recante la delimitazione della zona vincolata e le caratteristiche del vincolo
stesso.
L'organo, competente in tale materia, è la Sezione
agricola forstale della Camera di Commercio.
2) Cose immobili d'interesse artistico e storico
sottoposte a vincolo.
- L. 1° giugno 1939, n. 1089.
Il vincolo è posto con atto del Ministro ai beni Culturali
e Ambientali, notificato al proprietario, possessore o detentore del bene e
trascritto nei registri delle conservatorie delle ipoteche. I beni vengono
vincolati ai sensi degli artt. 1 e 4.
3) Tutela di zone di particolare interesse ambientale.
- L. 8 agosto 1985, n. 431.
Sono vincoli che agiscono ope legis. Nel presente P.U.C.
sono state individuate chiaramente le preesistenti ambientali soggette a tutela
ai sensi dellart. 1 della legge 431/85.
B - Zone di rispetto
Con tale espressione si indicano tutte quelle aree di cui
per un superiore interesse pubblico, in esecuzione di specifiche norme,
l'attività edilizia è soggetta a particolari limitazioni. Tali limitazioni,
discendendo da leggi speciali debbono essere recepite dagli strumenti
urbanistici generali predisposti dalle Amministrazioni Comunali.
Essi sono:
1) Le zone di rispetto delle cose d'iteresse artistico e
storico (e archeologico)
- Art. 21 comma 1° della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Tali zone sono determinate dal Ministro per i beni Culturali e Ambientali (una
volta dal Ministro della P.I.) al fine di evitare che sia messo in pericolo
l'integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della legge, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di
ambiente e di decoro. In tali zone l'attività edilizia, oltre a rispettare le
prescrizioni contenute nel provvedimento che determina la zona stessa, dovrà
essere sottoposta al visto della competente Sovrintendenza.
2) le zone di rispetto delle bellezze naturali.
- Artt. 11 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497)
Tali zone non sono pumtualmnte determinate ma sono
definite dalla legge per la loro collocazione "in prossimità", in
vista e nell'ambito delle bellezze naturali individuate con decreto
ministeriale. La competenza, sia dell'individuazione che della tutela di tali
bellezze, è ora della R.A.S. a cui compete il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939. Si veda l precedente punto 3.
3) Le zone di rispetto delle acque pubbliche.
a) Art. 96 T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523.
La qualità di acqua pubblica è stabilita negli appositi
elenchi di cui al T.U. appovato con R.D. 11 dicembre 1933, n.1775. Tali elenchi
tuttavia non hanno carattere costitutivo nel senso che la non inclusione di un
corso d'acqua nell'elenco non ne esclude senz'altro il carattere pubblico. Le
relative zone di rispetto sono determinate considerando una distanza di mt. 4
dal piede degli argini per le piantagioni di alberi e siepi e lo smovimento del
terreno, e di mt. 10 per le fabbriche e gli scavi, in mancanza di particolari
discipline vigenti nelle diverse località.
b) D.P.R. 24.05.1988, n. 236: Attuazione della direttiva
CEE n. 80/778, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 15 della L.16.04.1987, n. 183.
L'art. 4 del D.P.R. n. 236/88 prevede che:
1. per assicurare, mantenere e migliorare le
caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, siano
stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di
rispetto e zone di protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si
riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione
si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.
c) Legge 05.01.1974, n. 37, artt. 1, 2, 3 e 4.
4) Le zone di rispetto dei cimiteri
- D.P.R. 10.09.90, n.285: Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria".
5) Le zone di rispetto delle opere militari.
- Legge 24.12.1976, n. 898 e relativo regolamnto approvato
con D.P.R. 17.12.1979, n. 780.
Le limitazioni sono indicate per ogni singola zona e per
ogni singola opera tramite un decreto del Comandante militare territorialmente
competente. Tali decreti vengono pubblicati presso i Comuni interessati e di
essi chiunque può prenderne visioni in ogni momento. Opere in deoga alle
limitazioni fissate con il predetto decreto possono essere autorizzate dal
Comandante territoriale.
6) Difesa del suolo.
- Legge 18.05.1989, n. 183: "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
In base all'art. 6 della legge n. 183/89, il Comune è
tenuto al rispetto delle prescrizioni nel settore urbanistico del piano di
bacino.
- Legge 05.01.1994, n. 36: "Disposizioni in materia
di risorse idriche (Legge Galli);
- Legge 05.01.1994, n. 37: "Norme per la tutela
ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle
altre acque pubbliche.
7) Studi e indagini per ricerche di acque sotterranee,
opere di ingegneria civile, ecc.
Si richiamano integralmente i dettami della legge
04.08.1984, n. 464 sul servizio geologico e sulla Crcolare n° 3780 del
2.09.1989 del Ministero dell'Ambiente.
ART. 87 - GLOSSARIO
Il Presente glossario forma parte integrante delle N.T.A.
del P.U.C.
ABITAZIONE
Consiste in un insieme di vani destinato a residenza, che
disponga di un ingresso indipendente e che, quanto a caratteristiche
disributive e dotazione di vani accessori, non si presti ad essere suddiviso in
parti autonomamente abitabili.
ABITAZIONE DI CUSTODIA
Sono cosi definite le abitazioni per il personale di
custodia, addetto alla sorveglianza di attrezzature o impianti per industria e
terziario, nonchè a servizio delle attività agro-silvo-pastorali, ove le
esgenze gestionali rendano indispensabile la presenza continuativa del
conduttore.
ABITAZIONE FUNZIONALE ALLA PRODUZIONE AGRICOLA
Sono cosi definite le abitazioni connesse alla conduzione
del fondo.
ALLEVAMENTO SUINICOLO DI TIPO AZIENDALE
Sono cosi definiti gli allevamnti suinicoli aventi una
capienza media superiore a 100 capi suini equivalenti, nei quali
l'alimentazione del bestiame viene effettuata regolarmente mediante razioni
costituite per almeno il 40%, espresso in unità foraggere, da potenziali
produzioni aziendali e nei quali non viene superato il rapporto massmo di 40
q.li di peso vivo, mantenuto per ettaro di superficie agraria utile in
proprietà o in diritto reale di godimento da parte dell'azienda.
ALLEVAMENTO DI RIPO INTENSIVO (O INDUSTRIALE)
Sono cosi definiti gli allevamenti di suini, bovini e per
zootecnia minore nei quali l'alimentazione del bestiame con prodotti potenziali
dell'azienda non raggiunge il 40%, espresso in unità foraggere, della razione
alimentare totale e/o nei quali viene superato il rapporto massimo i 40 q.li di
peso vivo mantenuto per ettaro di superficie agraria utile in proprietà o in
diritto reale di godimento da parte dell'azienda. Sono considerati parte
integrante dell'allevamento i fabbricati e gli impianti di servizio annessi, ivi
compresi gli impianti per il trattamento di liquami zootecnici o per la
produzione di energia o biogas.
ALTEZZA MEDIA DI UN LOCALE
E' definita come il rapporto fra il volume interno e
l'area della sua base. Il volume interno è comprensivo di travature ed altri
elementi costruttvi aggettanti dall'intradosso della copertura.
ALTEZZA DEGLI EDIFICI
Ai fini dell'applicazione dei limiti stabiliti dalla
disciplina del P.U.C., l'altezza degli edifici è espressa in piani e come
misura lineare. Se espressa in piani è definita come il numero di piani utili
fuori terra conteggiati in corrispondenza alla porzione in cui l'edificio ha
maggiore altezza. Se espressa come misura lineare corrisponde al segmento
verticale cosi come definito all'art. 31 delle presenti N.T.A.
ATTIVITA' INSALUBRI
Sono tali le attività anche a carattere artigianale,
commerciale e di servizio, compresi negli elenchi allegati al D.M. 05.09.1994
"Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi
sanitarie.
AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
Sono tali le attività anche a carattere artigianale,
commerciale o di servizio, cosi classificate da provvedimenti legislativi di
recepimento della direttiva CEE 82/501, ovvero da analoghe disposizioni
dell'Autorità Statale, Regionale o Provinciale.
AZIENDA AGRICOLA ORGANIZZATA
Si intende il complesso organizzato dei beni (strutture
fondiarie, edilizie, miglioramenti fondiari, attrezzature tecniche) finalizzati
all'attività agricola avente caratteri, quest'ultima, di stabilità e continuità
necessari per le produzioni e/o la massima valorizzazione del terriorio
agricolo. tali finalità sono, di norma, individuate dalla consolidata
ordinarietà dei luoghi. L'Azienda si intende estesa sull'intera proprietà
(eventualmente formata da più fondi, poderi o lotti), gestiti e condotti in
un'unica impresa agricola. Sono da considerarsi probanti la sussistenza
dell'impresa agricola intesa quale organizzazione economica elementare dei
fattori della produzione la presenza dei requisiti di Imprenditore agricolo
(art. 2135 del Codice Civile) facente capo a regolare posizione di partita IVA
(attività agricola) presso i competenti organi e/o altra certificazione
ritenuta idonea dalle presenti norme (SCAU, legge Nazionale 153/75, ecc.)
riferita ai soggetti.
BARRIERA ARCHITETTONICA
Per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo
che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in
particolare, impedisce o rende pericolosa la mobilità dei soggetti con
difficoltà motoria, sensoriale, psichica, di natura permanente o temporanea,
dipendente da qualsiasi causa.
CIGLIO STRADALE
E' la linea limite della sede o della piattaforma
stradale, comprendente tutte le sedi viabili sia veicolari sia pedonali, ivi
incluse le banchine e le altre strutture transitabili laterali alle predette
sedi, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti,
arginelli e simili) e le aree di pertinenza della strada (fossi, cunette,
scoli, scarpate, ecc.).
DESTINAZIONE D'USO EDILIZIO
E' definita come l'insieme delle funzioni a cui una unità
immobiliare, ovvero una porzione di fabbricato a questa assimilabile, è
legittimamente adibita.
DESTINAZIONE D'USO FUNZIONALE
E' definita come l'insieme delle funzioni a cui una
superficie inedificabile è legittimamente adibita.
DESTINAZIONE D'USO INTERNO
E' definita come l'insieme delle funzioni a cui sono
adibite le partizioni interne in cui si articola un'unità immobiliare od una
porzione di fabbricato a questa assimilabile. Non ha rilevanza urbanistica.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Costituiscono emissioni in atmosfera gli scarichi
attraverso apposite bocche emittenti o manufatti e dispositivi meccanici di
espulsione, serviti o meno da impianti
di depurazione e/o abbattimento costituiti da polveri, gas, fumi, vapori
derivanti da cicli di lavorazione, processi di combustione connessi con
l'attività svolta e/o da ambienti e contenitori per lo stoccaggio di prodotti e
materiali.
FABBRICATI AGRICOLI DI SERVIZIO AZIENDALI
Sono fabbricati o parte di essi destinati a:
- depositi attrezzi e rimesse per macchine agricole,
ricoveri per animali, locali di deposito e stoccaggio, lavorazione,, prima
trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali;
- serre fisse ed impianti per colture specializzate su
bancale e substrato artificiale;
- ogni altro tipo di servizio rustico che risulti
direttamente funzionale alle esigenze dell'azienda agricola, compresi alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la
eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a
scopo edificatorio.
PART-TIME
Sono considerati, agli effetti delle presenti norme,
operatori impegnati nella conduzione aziendale con apporto
"part-time" i conduttori - persone fisiche - che, nonostante
eventuale prevalente attività extra aziendale, singolarmente riescono ad
apportare, con il proprio lavoro di campagna, almeno il 30% della forza
lavorativa, ordinariamente necessaria alla conduzione aziendale, tenuto conto
della realtà in essere (ordinamento culturale, dimensione aziendale, valenza
economico-agraria). Può essere, inoltre, considerata a "part-time" la
conduzione aziendale il cui titolare, pur avendo età superiore a 65 anni,
dimostra di essere in possesso dei requisiti di "manuale e abituale
coltivatore della terra" ai sensi delle leggi vigenti.
PIANI UTILI FUORI TERRA
E' definito utile ogni piano in cui esistano locali aventi
altezze media e minima non inferiori ai limiti richiesti per l'abitabilità o
l'agibilità. Sono definiti fuori terra i piani utili posti a quota superiore al
piano di spiccato.
QUOTA DI SPICCATO
E' la quota più alta del marciapiede pubblico
fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della costruzione. Qualora manchi
il marciapiede pubblico, la quota di spiccato è stabilita dall'Ufficio tecnico
comunale.
RUMOROSITA' DISTURBANTE
Si considera disturbante il livello sonoro prodotto, o
l'incremento del livello equivalente rispetto al rumore di fondo, quando si
abbia il superamento delle soglie previste dal vigente D.P.C.M. 1.3.1991
"Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno".
RURALITA'
Ruralità delle costruzioni: sono da considerarsi pertinenze
funzionali dell'azienda agricola organizzata e/o dell'impresa agricola in
essere le costruzioni adibite all'uso abitativo utilizzato dagli operatori
agricoli insediati o dal proprietario, nonchè gli annessi rustici aventi
dimensioni e tipologie rapportate alle esigenze dell'azienda agricola in
condizioni di ordinarietà. Sono, inoltre, da considerarsi tali di norma le
strutture edilizie che sono state edificate e/o riorganizzate sulla base di
autorizzazione comunale rilasciata in regime agricolo in quanto gli impianti
per il trattamento dei liquami zootecnici e per la produzione di energia ad uso
aziendale.
FABBRICATO RURALE
Si intende edificio rurale la struttura ed il complesso di
strutture aventi caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali rispondenti
all'attività agricola.
Il concetto di fabbicato rurale è quello evidenziato
dall'art. 39 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 /Testo unico delle imposte sui redditi)
e dalla legge 26.02.1994, n. 133.
FUNZIONI PRODUTTIVE
Sono cosi denominate le attività ammesse nelle
destinazioni d'uso edilizio, indicate nelle norme di attuazione.
INDUSTIE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
Sono cosi definiti gli impianti produttivi di tipo
artigianale o industriale per la lavorazione, conservazione, prima trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, non legati ad una base
conferente territorialmente limitrofa.
LOTTIZZAZIONE
Si ha lottizzazione ogni qualvolta si abbia di mira
l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione
di una pluralità di edifici ovvero di un rilevante insieme di unità a scopo
abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, e che
richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria. Si ha, altresì,
lottizzazione quando la trasformazione urbanistica od edilizia di una o più
aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti edificabili e l'uilizzo comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione
primaria. Non costituisce lottizzazione, ai sensi della presente norma, il
frazionamento che consegue ad una divisione ereditaria.
LOTTIZZAZIONI ABUSIVE
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescrtta autorizzazione, nonchè quando
tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita,
o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e riconosciute realizzate in
base alle esigenze del fondo. Per quanto non espressamente evidenziato si potrà
fare riferimento ai contenuti dell'art. 39 del D.P.R. n. 917/86 e sm.
Ruralità delle attività e/o usi:
sono da considerarsi usi agricoli e/o attività aziendali
le attività dirette alla coltivazione del terreno, sorveglianza delle colture
e/o degli impianti, alla selvicoltura, alla funghicoltura, floro-vivaismo,
all'agriturismo, nonchè:
- l'allevamento di bestiame nel quale l'alimentazione
dello stesso sia effettuato regolarmente mediante razioni costituite per almeno
il 40%, (espresso in unità foraggere) da potenziali produzioni aziendali e non
viene superato il rapporto massimo di 40 ql. di peso vivo mantenuto per ettaro
di superficie agraria utile in proprietà. Potrà essere valutata l'opportunità
di assimilare ad allevamento aziendale, agli effetti delle presenti norma, gli
allevamenti che oltre a prevalenti terreni in proprietà dimostrino di possedere
eventuali terreni in diritto reale di godimento per un congruo periodo (allevamento
aziendale e/o civile);
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorchè non svolte sul terreno,
che rientrino nell'esercizio normale dell'agicoltura secondo la tecnica che lo
governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almno la metà del
terreno e/o dagli animali allevati su di esso. Per quanto non espressamente
evidenziato si potrà fare riferimento a quanto disposto all'art. 29 del D.P.R.
n. 91/86 e s.m.
PIANO INTERRATO
E' definito piano interrato quello in cui l'intradosso del
solaio è sempre a quota inferiore a quella del piano naturale di campagna o del
piano di sistemazione definitiva del terreno o del marciapiede. Il piano
interrato deve essere contenuto nella sagoma dell'edificio sovrastante, fatte
salve normative specifiche per le diverse sottozone.
PIANO SEMINTERRATO
E' definito piano seminterrato il piano che presenti le
seguenti caratteristiche:
- parte emergente dal piano naturale di campagna o dal
piano di sistemazione definitiva del terreno o dal marciapiede: sul lato più a
monte: max cm.40, misurati fino all'intradosso del solaio di copertura del p.
seminterrato, sul lato a valle: anche totalmente fuori terra. Il piano
seminterrato deve essere contenuto nella sagoma dell'edificio sovrastante,
fatte salve normative specifiche per le diverse sottozone.
SERRA INDUSTRIALE
Le serre su bancali, substrati inerti e/o artificiali per
specifiche colture di tipo intensivo sono da considerarsi industriali qualora
non abbiano quale substrato di coltura il terreno interessato dalla proiezione
della struttura stessa. Per le serre si veda quanto riportato all'art. 50,
punto 13 delle presenti N.T.A..
SISTEMATICITA'
Un insieme di opere di manutenzione, di opere interne o di
adeguamento funzionale, eseguito in un periodo di tempo inferiore a tre anni
assume carattere di sistematicità quando eccede l'ambito di una singola unità
immobiliare e rlative pertinenze, sia in quanto riguardante più unità
immobiliari, sia in quanto riferito, oltre che ad una unità immobiliare, anche
a parti comuni o esterne del fabbricato. Non configurano di per sè carattere di
sistematicità la modificazione di una partizione verticale divisoria fra due
unità immobiliari, intesa al trasferimento di superficie utile dall'una
all'altra, nè le opere su parti esterne o comuni mediante le quali è attuato un
ampliamnto.
SOSTITUZIONE EDILIZIA
E' così definito un intervento di demolizione di
costruzioni esistenti inteso a dare luogo a nuove costruzioni, che sostituiscano
le precedenti.
SUPERFICIE UTILE
La superficie utile è definita in conformità al D.A.
31.1.78, n. 70, con la quale sono state definite le tabelle parametriche ai
fini dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10
della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Per le modalità di computo della superficie
utile si veda anche la voce "Tolleranze" del presente Glossaio. Per
le unità immobiliari, aventi le seguenti destinazioni:
A/0 - abitazioni di ogni tipo
A/10 - uffici e studi privati
B1 - collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi,
B/2 - case di cura ed ospedali appartenenti ad enti di
diritto
B/4 - uffici pubblici
B/5 - scuole, laboratori scientifici
B/6 - biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie
C/1 - negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi
D/3 - teatri, cinematografi, sale per concerti e
spettacoli
D/4 - case di cura ed ospedali non appartenenti ad enti di
diritto
D/5 - istituti di credito, cambio ed assicurazione
D/6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi
D/8 - fabbricati per speciali esigenze di attività
commerciale
la superficieutile è determinata identicamente alla
superficie utile abitabile definita dall'art. 2 del D.M. 10 maggio 1977, n.
801, come superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri,
tramessi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di
logge e di balconi. Nel computo della superficie utile non sono considerati i
volumi tecnici. La conversione in volume della superficie utile calcolata in
tal modo si effettua moltiplicando per il coefficiente 10/3.
Per le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni:
C/2 - magazzini e locali di deposito
C/3 - laboratori per arti e mestieri
C/6 - autorimesse, quando non si tratti di parcheggi o
impianti di rimessaggio pubblici o delle prtinenze di abitazioni
D/1 - opifici
D/2 - alberghi e pensioni
D/7 - fabbricati per speciali esigenze di attività
industriale. La superficie utile corrisponde alla sommatoria delle superfici
lorde di tutti i piani, entro e fuori terra; da tale superficie sono da dedursi
gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed
ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni
del lavoro e dell'ambiente, nonchè i volumi tecnici (vds. in proposito la
definizione data dal presente glossario). La conversione in volume della
superficie utile calcolata in tal modo si effettua moltiplicandola per il
coefficiente 4,5.
TOLLERANZE
Lo scostamento fra le misure di un'opera indicate dal
progetto per il quale è stata rilasciata concessione edilizia o autorizzazione
edilizia, ovvero dalla asseverazione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 e le misure delle opere eseguite non deve eccedere i seguenti
limiti:
- misure lineari planimetriche: 1 %
- misure lineari altimetriche: 2 %.
Le medesime tolleranze sono ammesse nella misurazione
delle grandezze relative all'applicazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
Le misure di superficie e di volume sono calcolate da
valori lineari misurati con le tolleranze sopraindicate; sono successivamente
arrotondate all'intero più vicino, espresso in mq. o mc.
UNITA' FONDIARIA MINIMA
Corrisponde alla particella di superficie fondiaria
all'interno della quale ogni trasformazione edilizia eccedente la manutenzione
straordinaria ed ordinaria, le opere interne e la modificazione allo stato dei
luoghi, deve essere definita con progetto unitario esteso a tutti gli immobili
esistenti o edificandi nella particella stessa.
Nell'ambito degli interventi di urbanizzazione
disciplinati dal Piano Particolareggiato o strumento equivalente le unità
fondiarie minime coincidono con i lotti edificabili; negli altri casi
coincidono con la particella catastale. Nell'ambito delle zone territoriali
omogenee A e B1, l'unità fondiaria minima si identifica con il lotto.
UNITA' IMMOBILIARE
Consiste in un locale o insieme di locali, dotato di
accesso indipendente e diretto da uno spazio pubblico (strada, piazza, ecc.)
oppure da uno spazio privato di uso comune (cortile, scala, ballatoio, ecc.).
Negli edifici rurali non allibrati al NCEU l'individuazione delle unità
immobiliari è effettuata secondo un criterio di analogia.
UNITA' TIPOLOGICA
E' cosi definito un organismo edilizio completo, dalle
fondazioni alla copertura, o comunque una costruzione, realizzato e trasformato
con interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi,
distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione.
VOLUME
Il volume costruito è quello della figura solida che ha
per base le superfici di pavimento immediatamente soprastanti il piano di
fondazione, per facce le superfici esterne delle chiusure esterne e per spigoli
le intersezioni di tali superfici. Il volume cosi definito non comprende
porticati, logge, balconi od altre parti di costruzione non interamente
racchiuse dalle chiusure esterne, nè i volumi tecnici (vds. definizione nel
presente Glossario). Il volume interno è definito secondo il medesimo criterio,
assumendo le superfici interne delle chiusure. La conversione del volume in
superficie utile si esegue moltiplicandolo per il coefficiente 3/10 ovvero per
il coefficiente 10/45 secondo la destinazione d'uso delle unità immobiliari:
vedasi in proposito la definizione di superficie utile.
VOLUMI TECNICI
Il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha definito volumi
tecnici quei volumi strettamente connessi alla funzionalità degli impianti
tecnici indispensabili per assicurare il confort abitativo degli edifici,
strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso a quella parte degli
impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli
impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei
limiti imposti dalle norme urbanistiche. Quindi ha elencato a titolo
esemplificativo una serie di impianti tecnici che potrebbero essere considerati
V.T. e cioè l'impianto idrico, tecnico, televisivo, ecc. In giurisprudenza, in
linea con quanto affermato dal suddetto organo consultivo, sono stati
considerati volumi tecnici quei volumi atti ad ospitare impianti tecnici al servizio dell'edificio che, esigenze
tecniche o funzionali, non possono trovare collocazione all'interno del
fabbricato realizzabile secondo le norme del P.U.C.
Si dicono volumi tecnici i vespai, le camere d'aria, i
doppi solai, le intercapedini, i sottotetti non praticabili, i volumi tecnici
di sommità, ecc., ossia tutti i volumi che servono ad incomprimibili esigenze
tecniche e tecnologiche.
I volumi tecnici non sono considerati ai fini del computo
del volume o della superficie utile, nè per l'applicazione dei limiti di
altezza.
Per gli impianti strettamente connessi alle opere di
urbanizzazione primaria, assimilabili ai volumi tecnici, si veda la Circolare
del Coordinatore dell'Ass. Reg. EE.LL. - Finanze ed Urbanistica 13.12.1988, n.
4501/U (B.U.R.A.S. n. 1 del 7.1.89).
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Costituiscono, ai sensi dell'art. 3 del D.A. 20.12.1983,
n. 2266/U, suddivisioni del territorio comunale differenziate secondo la
rispettiva funzione prevalente, in riferimento alle quali il P.U.C. detta
precise norme sull'utilizzazione dei suoli.
CAPO X
1. Le
antenne potranno essere comuni a più lotti per diminuire l'impatto visivo.
2. Le antenne paraboliche dovranno essere
posizionate in modo da essere il meno
visibili possibile dalle aree pubbliche (strade, piazze, ecc.).
3.
Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione
all'interno dell'edificio.
4. Le parabole devono presentare una colorazione
capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o
dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale
trasparente.
5. I convertitori e i relativi supporti ed
aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di
ricezione satellitare.
6. In tutti i casi le antenne andranno
posizionate sul tetto degli edifici nel lato opposto a quello della facciata su
o sui lati strada.
7. Qualora questa soluzione fosse
tecnicamente impraticabile,
l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del
tetto verso strada dell' edificio .
8. Nel caso la soluzione ordinaria del punto
6) e quella eccezionale del punto 7)
fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare
l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà
essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione
- redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla
Legge 46/1990, lettera b, oppure da
tecnico abilitato - che dimostri
l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione
fotografica.
9. Le parabole dovranno avere come dimensione
massima un diametro di cm. 150.
IL supporto di appoggio (distanza tra piano di
collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore
di cm. 50.
10. Le antenne paraboliche non devono
sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto
più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100.
11. Per i tetti piani l'altezza massima
ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla
parabola (massimo cm. 150).
12.
La distribuzione alle singole unità interne
degli edifici dovrà avvenire attraverso
canalizzazioni interne.
13. E' vietata - a meno di fondati motivi di
interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche -
l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o
zone di rilevante valore storico-artistico, in contrasto con l'armonia
ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura
(D. Leg. n° 42/2004)) . In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta
dagli Enti preposti.
ART.91
ANTENNE PER TELEFONIA CELLULARE E PER RADIOTELECOMUNICAZIONI
Si richiamano i disposti del D.M. n°
381/1988, della legge n° 36/2001 ed i successivi decreti applicativi.
ART. 92
La
installazione di pompe di calore, mobiletti split e impianti similari per la
climatizzazione degli ambienti dovrà rispettare le seguenti regole:
è vietata la installazione esterna su
facciate visibili dalle pubbliche vie, a meno che l'impianto non venga
opportunamente schermato o presenti -
comunque - un posizionamento coerente con i
motivi architettonici delle facciate;
sono vietati i cavi elettrici correnti a
vista su facciate visibili dalle pubbliche vie/gli scarichi dell'acqua di
condensa non dovranno essere visibili dalle
pubbliche vie e dovranno essere convogliati
nelle reti di raccolta delle acque ;
sono vietati scarichi
di condensa che convoglia l'acqua
sugli spazi pubblici ;
sono vietate installazioni su muri visibili
dalle pubbliche vie senza preventiva autorizzazione comunale.
ART. 93
ANTENNE TELEVISIVE TRADIZIONALI
La installazione di antenne televisive
tradizionali dovrà rispettare le seguenti regole:
-
per ogni edificio non potrà essere installata più di
1 antenna;
-
sono
tassativamente vietate le installazioni
su facciate e
terrazzi visibili
dall'esterno;
- sono vietati i cavi esterni correnti a vista su facciate
visibili dalle vie .
ART. 93 BIS
Gli impianti, di cui ai precedenti
articoli 90, 92 e 93, che non rispettano le norme di cui ai suddetti articoli,
dovranno essere messi in regola entro 2 (due) anni dalla definitiva
approvazione dello strumento urbanistico.