Approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.
14 del 10.02.2005
COMUNE DI
ITTIREDDU
PROVINCIA
di SASSARI
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI E DEI GESTORI IN GENERE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 1 - Scopo e contenuto del regolamento
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Locali in cui vige il divieto
Art. 4 - Publicizzazione del divieto
Art. 5 - Vigilanza sull’osservanza del divieto
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Entrata in vigore
Art. 1 - Scopo e contenuto del regolamento
Il
presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 (G.U. 15.01.1996, n° 11) e
disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell’amministrazione
comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.
Art. 2 - Destinatari
Sono
tenuti all’osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono
nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra
persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.
Art. 3 - Locali in cui vige il divieto
E’ fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l’esercizio di funzioni istituzionali, dall’Amministrazione comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.
Per locale “aperto al pubblico” si intende quello al quale la generalità degli amministratori e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
E’ fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell’art. 1 della legge 11.11.1975, n° 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.
È fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali anche se non aperti al pubblico: archivio, ripostigli, bagni riservati al personale.
Art. 4 - Publicizzazione del divieto
Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del Sindaco appositi cartelli, che saranno forniti dal competente ufficio comunale, contenenti l’indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui compete accertare l’infrazione.
Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all’apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.
Art. 5 - Vigilanza sull’osservanza del divieto
Il Sindaco individuerà a propria discrezione,
per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più funzionari
incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto e di procedere alla
contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il
pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferire eventualmente
all’autorità competente ai sensi della legge 24.11.1981, n° 689.
Per i locali condotti da soggetti privati, il
responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui
indicato, richiamerà i trasgressori all’osservanza del divieto e segnalerà le
infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13
della legge 24.11.1981, n° 689.
Fatte
salve le sanzioni previste dall’art. 7 della legge 11.11.1975, n° 584 come
sostituito dall’art. 52 comma 20 della L. 28.12.2001, n° 448, le infrazioni
alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.
Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.