Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  14  del  10.02.2005

COMUNE DI ITTIREDDU

PROVINCIA di SASSARI

 

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI E DEI GESTORI IN GENERE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

I N D I C E

Art. 1 - Scopo e contenuto del regolamento

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Locali in cui vige il divieto

Art. 4 - Publicizzazione del divieto

Art. 5 - Vigilanza sull’osservanza del divieto

Art. 6 - Sanzioni

Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1 - Scopo e contenuto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 (G.U. 15.01.1996, n° 11) e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell’amministrazione comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

Art. 2 - Destinatari

Sono tenuti all’osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 3 - Locali in cui vige il divieto

E’ fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l’esercizio di funzioni istituzionali, dall’Amministrazione comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per locale “aperto al pubblico” si intende quello al quale la generalità degli amministratori e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

E’ fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell’art. 1 della legge 11.11.1975, n° 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.

È fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali anche se non aperti al pubblico: archivio, ripostigli, bagni riservati al personale.

Art. 4 - Publicizzazione del divieto

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del Sindaco appositi cartelli, che saranno forniti dal competente ufficio comunale, contenenti l’indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui compete accertare l’infrazione.

Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all’apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

Art. 5 - Vigilanza sull’osservanza del divieto

Il Sindaco individuerà a propria discrezione, per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferire eventualmente all’autorità competente ai sensi della legge 24.11.1981, n° 689.

Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui indicato, richiamerà i trasgressori all’osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13 della legge 24.11.1981, n° 689.

Art. 6 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dall’art. 7 della legge 11.11.1975, n° 584 come sostituito dall’art. 52 comma 20 della L. 28.12.2001, n° 448, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €  250,00.

 

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.