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Sede ACMA/G.D. 13/04/92



STATUTO FONDO ASSISTENZA INTERNA (F.A.I. ) ACMA/G.D.






ART.1) DEFINIZIONE E STRUTTURA



Il fondo assistenza interna ( F.A.I.) dell'ACMA/G.D., conformemente a quanto definito dall'art. 11 della legge No. 300 del 20/05/70 e dagli art. 36/37/38 del codice civile, ha la finalità di gestire i proventi derivanti dai contributi ordinari e/o straordinari degli associati e dell'Azienda e di attuare le provvidenze sociali -,stabilite dal presente statuto.

Fanno parte del succitato sodalizio, in qualità di associati, tutti i dipendenti ad esclusione di quelli con qualifica Dirigenziale, della ditta ACMA/G.D. con sede in via Cristoforo Colombo 1 Bologna. Il F.A.I. ha la sua sede in Bologna via C. Colombo n. 1 nei locali messi a sua disposizione dall'Azienda ACMA/G.D.



ART.2) FONDO COMUNE



La costituzione del fondo comune del F.A.I. avverrà tramite:

A) Contributo versato mensilmente dagli associati, con una trattenuta sulla busta paga pari a 1,5% (uno e cinque per mille) sulle retribuzioni di fatto.

B) Contributo mensile corrispondente devoluto dall'Azienda ACMA/G.D.

C) Contributo devoluto annualmente dall'Azienda ACMA/G.D. a fronte di istituti assistenziali soppressi. Il contributo 1991/1992 è di Lit. 6.500.000(seimilionicinquecentomila) annuali.

Detto contributo sarà nel tempo rivisto fra le parti.

D) Eventuali contributi straordinari devoluti dalle parti



ART.3) RAPPRESENTANZA ED AMMINISTRAZIONE



Il F.A.I. sarà gestito da un Consiglio di Gestione composto da cinque membri(un cassiere e quattro consiglieri)di cui quattro eletti dagli associati e uno nominato dall'Azienda.

La durata della carica sarà biennale e sarà possibile la rielezione degli stessi.

Il Consiglio di Gestione si riunirà per

A) Esame richieste assistenza e relativi giustificativi

B) Verifica gestionale con controllo entrate ed uscite

C) Verifica entità degli aiuti con eventuali proposte di aggiorna mento delle quote. Dette proposte dovranno, in ogni caso, essere approvate dall'assemblea degli associati e dall'Azienda

D) Erogazione di eventuali contributi straordinari all'interno delle disposizioni previste dal presente statuto.





Il Consiglio è responsabile per tutti gli adempimenti di carattere legale e fiscale

Il Consiglio firma gli assegni per i prelevamenti di denaro da banche Per ottemperare a questa funzione è necessaria la firma congiunta di due membri.

Il Consiglio è tenuto ad informare gli associati sull'attività del F.A.I. e a rendere pubblico, mediante affissione in bacheca aziendale, il bilancio annuale. Questo, di norma, entro il 31 Marzo di ogni anno. Il Consiglio di Gestione sarà affiancato da un Collegio Sindacale composto da tre membri, uno dei quali nominato dall'Azienda ACMA/G.D. I membri potranno essere prescelti nelle medesime persone componenti il collegio sindacale del Circolo Aziendale ACMA/G.D.



ART.4) PROVVIDENZE



Le provvidenze,previste dal presente Statuto,consistono in:


1) INTERVENTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO


A) Decesso e/o invalidità dell'associato

E) Spese funerarie per morte di uno o più famigliari

  1. Solidarietà civile a favore di enti assistenziali esterni,

a favore di popolazioni colpite da calamità naturali,

a favore di associati colpiti da gravi problemi personali,

a favore del circolo ricreativo aziendale(C.R.A.L. ACMA)

D) Contributo 'Libri scolastici per i figli degli associati

E) Contributo Biblioteca Aziendale


2) INTERVENTI ECONOMICI A TITOLO DI PRESTITO SENZA INTERESSI


Secondo le disponibilità di cassa e le priorità definite dal Consiglio di Gestione

A) Spese sanitarie (degenze ospedaliere, cure odontoiatriche ecc.)

B) Solidarietà civile nei confronti degli associati colpiti da calamità esterne e/o gravi motivi famigliari relativi agli stessi e/o famigliari di primo grado.

C) Acquisto prima casa

D) Circolo aziendale(C.R.A.L. ACMA)



ART.5) ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE



Hanno diritto alle provvidenze tutti gli associati, dalla data di affiliazione al momento dell'uscita dalla associazione stessa. Per beneficiare della provvidenza dovrà essere compilato un apposito modulo cui verrà allegata documentazione o dichiarazione legittimante la richiesta e, successivamente, dovrà essere presentata la ricevuta spese. Non sarà possibile richiedere più prestiti contemporaneamente e, in linea di massima, per lo stesso motivo.



ART.6) MISURE DEGLI AIUTI A FONDO PERDUTO


A) Per morte e/o invalidità dell'associato che ne sospenda l'attività lavorativa € 1.550 (millecinquecentocinquanta)


B) Per morte del famigliare    € 720 (settecentoventi)
 

Detto importo sarà rilevato annualmente presso la Cooperativa Comunale Pompe Funebri del Comune di Bologna. L'erogazione avverrà con le sottoindicate modalità:

- per entrambi i genitori

- per il coniuge

- per i figli qualora siano a carico o conviventi

- qualora l'associato sia capo famiglia, per i fratelli celibi o sorelle nubili di età inferiore ai 18 anni conviventi e a carico

- nel caso si verifichi la necessità di corresponsione per due a più famigliari, verrà versata una quota per ciascuno di essi

- nel caso che un famigliare sia comune a due o più associati il contributo sarà unico e corrisposto frazionatamente.


C) Solidarietà nei confronti dell'associato.

All'associato che supererà il periodo di comporto previsto dalle vigenti normative legislative e contrattuali e si troverà privato dello stipendio verrà devoluto un contributo forfetario stabilito di volta in volta dal Consiglio di Gestione del F.A.I.


D) Il F.A.I. erogherà annualmente, in linea di massima nel mese di Settembre, previa certificazione di iscrizione, un contributo per l'acquisto di libri scolastici ai figli degli associati. Detto contributo sarà forfetario e differenziato fra scuole medie inferiori e scuole medie superiori.

Potranno usufruire di detto contributo gli associati aventi i figli iscritti per la prima volta ad ogni anno scolastico L'importo per gli anni scolastici 1990/91 e 1991/92 sarà definito non appena il Consiglio di Gestione sarà in possesso dei certificati di frequenza forniti dagli interessati per definire, in base al numero, l’importo da corrispondere.


E) Per la gestione della Biblioteca Aziendale il F.A.I. corrisponderà un contributo annuale di Lit. 500.000 (Cinquecentomila)


F) Le erogazioni previste all'art. 4 punto 1 par. D dovranno essere stabilite dal Consiglio F.A.I. e approvate dall'assemblea generale degli associati. Fanno eccezione l'eventuale contributo straordinario al C.R.A.L. , fino ad un massimo di Lit. 2.000.000 (Duemilioni) ed eventuali contributi straordinari di solidarietà civile ad enti o popolazioni colpite da calamità fino ad un massimo di Lit. 5.000.000 (Cinquemilioni) che non necessitano di approvazione.


H) Vedere Allegato per definizione



ART.7   MISURE DEGLI AIUTI A TITOLO DI PRESTITO SENZA INTERESSI

Dopo decisione del Consiglio e secondo disponibilità di cassa


A) Acquisto prima casa € 4.680 (quattromilaseicentottanta)

restituibili in un massimo di 36 mesi con trattenute minime di € 130 mensili


B) Cure mediche € 3.120 (tremilacentoventi) restituibili in un massimo di 24 mesi con trattenute minime di

130 mensili

 

C) Spese  straordinarie € 2.496 (duemilaquattrocentonovantasei)  restituibili in un massimo di 24 mesi con

 trattenute minime di € 104

 

D) Al C.R.A.L. Aziendale fino ad un massimo di € 2.582 (duemilacinquecentottantadue) restituibili con la rateizzazione stabilita dal Consiglio al momento dell'erogazione. Detto prestito sarà erogato compatibilmente alle disponibilità di cassa



I prestiti saranno restituiti, di norma, con le modalità suindicate e, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e conseguente uscita dall'associazione, con un'unica trattenuta, autorizzata dall'associato al momento della richiesta del prestito, l'importo accumulato nel TFR aziendale.

Per i casi di particolare gravità potrà essere variato l'importo e/o il numero delle rate con decisione motivata dal Consiglio F.A.I.



ART.8) DISPOSIZIONI FINALI E SCIOGLIMENTO



In caso di cessazione dell'attività del F.A.I. per cause di forza maggiore o per decisione dell'assemblea generale degli associati, con maggioranza dei 2/3, la ripartizione del residuo fondo comune avverrà proporzionalmente agli anni di appartenenza al F.A.I. di ciascun associato in quel momento.

L'assemblea generale potrà stabilire eventuali altre soluzioni. Il presente statuto, annulla e sostituisce quelli precedenti, e ha validità dalla data di approvazione dell'assemblea generale degli associati.




Redatto MARZO 1992 da:


AMATO GIUSEPPE

PEDRELLI GIULIANO

POZZI ALBERTO

MATTIOLI MAURO




BETTOLI ing. MARCO

BERNARDINI ENRICO

ZOCCA M. ROSA




ART.6) punto H



A) Il contributo F.A.I. , erogato all'associato al termine del rapporto viene elevato da Lit. 25000 a Lit. 30000 in ragione di anno o frazione di anno di appartenenza all'associazione. Detto contributo verrà corrisposto a tutti gli associati che concludono il rapporto per raggiungimento dell'età pensionabile, per dimissioni dal lavoro, fatto salva il licenziamento per giusta causa, e che abbiano almeno cinque anni di appartenenza all'associazione.




B) Valide le clausole precedenti, righe 1-7 pos. A), si propone la consegna di una medaglia d'oro il cui valore dovrà essere corrispondente alla somma in denaro che avrebbe dovuto essere percepita.