66) Istituzione dell’Ispettorato del Lavoro Militare

 

                                      IL DUCE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

 

 Sulla proposta del Ministro delle Forze Armate, di concerto con i Ministri dell’Interno, delle Finanze e dell’Economia  Corporativa, nonché col Commissario Nazionale del Lavoro;

 

                                                                                 DECRETA

                                                                                  Articolo 1

 E’ istituito l’Ispettorato del Lavoro Militare, alle dirette dipendenze del Ministro delle Forze Armate.

                                                                                  Articolo 2

 L’Ispettorato del Lavoro Militare ha il compito di inquadrare, organizzare ed assistere i lavoratori italiani che prestano servizio alle dirette dipendenze di autorità militari           

                                                                                  Articolo 3

 L’Ispettorato del Lavoro Militare, ferma restando la competenza del Commissariato Nazionale del Lavoro e delle Associazioni Sindacali circa i compiti di collocamento e disciplinamento delle condizioni di lavoro, svolge in accordo con tali enti l’attività relativa alla risoluzione di tutti i problemi che si presentassero per lo svolgimento dei compiti di sua specifica competenza.

                                                                                  Articolo 4

 Per l’accantonamento e per l’assistenza ai lavoratori inquadrati, l’Ispettorato del Lavoro Militare si avvale della collaborazione dei Capi delle Provincie

                                                                                  Articolo 5

 L’Ispettorato del Lavoro Militare è autorizzato ad attrezzare formazioni di lavoratori per l’esecuzione di lavori militari e di carattere pubblico urgente.

 Può costituire pertanto reparti organici – battaglioni lavoratori di pronto intervento – con apposita attrezzatura tecnica, da impiegare direttamente o a mezzo di terzi alle dipendenze delle autorità militari.

                                                                                 Articolo 6

 L’Ispettorato del Lavoro Militare è autorizzato ad emanare norme e disposizioni nella sfera della sua competenza.

                                                                                 Articolo 7

 Tutte le disposizioni inerenti ai compiti devoluti all’Ispettorato del Lavoro Militare si intendono valide purchè non contrastino col presente decreto.

                                                                                Articolo 8

 Il Ministero delle Forze Armate stabilirà, di concerto col Ministero delle Finanze, l’organico del personale dell’Ispettorato del Lavoro Militare ed il suo trattamento economico.

 Il presente decreto, che avrà vigore dal 20 ottobre 1943-XXI, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo della Stato, nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

 

(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 gennaio 1944)

 

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