21)Istituzione della Polizia Economica

  

(dalla G.U. n. 86, 12 aprile 1944 – XXII)           

             

                                                                     IL DUCE

                                            DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

 Visto il Decreto Legislativo del 6 dicembre 1943-XXII, numero 833, che istituisce il Commissariato Nazionale dei Prezzi;

  Visto il Decreto Legislativo del 7 gennaio 1944-XXII, numero 4 che stabilisce sanzioni di carattere amministrativo per la disciplina dei consumi e dei prezzi;

 Considerata la necessità urgente dell’attuale situazione di costituire un organismo di polizia idoneo a reprimere le evasioni alle leggi e alle disposizioni emanate in materia di disciplina economica;

                                                                            D e c r e t a :

                                                                                  Art. 1

 E’ istituita la “Polizia Economica” composta di contingenti tratti dalla Guardia di Finanza Repubblicana e dalla Polizia Repubblicana.- Le altre forze di Polizia continueranno a collaborare per la repressione dei reati indicati all’art. 2.

                                                                                  Art. 2

 Compiti della “Polizia Economica” sono: l’accertamento, la repressione e la denuncia alle competenti autorità di tutti i reati attinenti alle discipline economiche della produzione, del reperimento, degli ammassi, della lavorazione e della distribuzione dei prodotti, del tesseramento e del razionamento, dei consumi e dei prezzi; e in genere dei reati previsti dal D.L. 22 aprile 1943-XXI, n.254.

 

                                                                                  Art.3

 I contingenti provinciali della Polizia Economica operano nelle Province alle dirette dipendenze del Capo della Provincia e ricevono dal Commissario Nazionale dei Prezzi e dai suoi Organi periferici le istruzioni e direttive tecniche attinenti al loro impiego.

 Per quanto attiene alla parte disciplinare e amministrativa le Forze di Polizia Economica dipendono direttamente dai Corpi di appartenenza.

 

                                                                                 Art. 4

  Il Ministro dell’Interno d’intesa con quello delle Finanze, sentito il Commissario Nazionale dei Prezzi, emanerà le norme di attuazione del presente decreto.

 

                                                                                 Art. 5

Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

 

    Dal Quartier Generale, li 11 aprile 1944 – XXII

                                                                                   MUSSOLINI

                                                    Buffarini Pellegrini Moroni Tarchi Fabrizi

 

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