1) Legge sulla socializzazione

 

Conto Corrente con la Posta                                                                 Anno  85°  -  Numero  151

 

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                                                                                                                                     MENO I FESTIVI

                                                        Venerdì 30 Giugno 1944 - XXII

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 12 Febbraio 1944 XXII

DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLA IMPRESA

Art.  I. Imprese socializzate.  Le imprese di proprietà pri­vata che dalla data dell'1 gennaio 1944 abbiano almeno

un milione di capitale o impieghino almeno cento lavo­ratorì, sono socìalizzate.  Sono altresì socializzate tutte

le imprese di proprietà dello Stato, delle Province e dei Comuni nonché ogni altra impresa a carattere pubblico.

 Alla gestione della impresa socializzata prende parte diretta il lavoro.  L’ordinamento dell'impresa socíalizzata è

disciplinato dal presente decreto e relative norme di attuazione, dallo stato di ciascuna impresa, dalle norme del

Codice Civile e dalle leggi speciali in quanto non con­trastino con il presente decreto.

 

Art. 2. Organi delle imprese socializzate.  Gli organi delle imprese socializzate sono:

 

a)- per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata: il capo dell'impresa;

 l'assem­.blea; il consìglio di gestìone; il consiglìo dei sindaci;

b) - per le altre società e per le imprese individuali: il capo dell'impresa e il consiglio dì gestione;

  c) - per le imprese di proprietà dello Stato e per le im­prese a carattere pubblico che non abbiano forma di so­cietà:

   il capo dell'impresa; il consiglio dì gestione; il col­legio dei revisori.

 

Amministrazione delle imprese socializzate

 

Art. 3. Organi collegiali delle società per azioni, in acco­mandita per azioni e a responsabilità limitata.  Nelle

so­cietà per azioni, in accomandita per azioni e a responsa­bilità limitata, fanno parte degli organi collegiali

mem­bri eletti daì lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

 

Art. 4. Assemblea, consiglio dì gestione, collegìo sinda­cale.  All'assemblea partecipano i rappresentanti dei

la­voratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministra­tivi, con un numero di voti pari a quello dei

rappresen­tanti del capìtale intervenuto.

Il consiglio di gestione, nominato dall'assemblea, è for­mato per metà di membri scelti fra i soci e per metà

di membri scelti fra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

Il collegio sindacale, pure nominato dall'assemblea, è formato per metà di membrì designati dai lavoratori e per metà

di membri designatì dai soci.  Il presidente del collegio sindacale è scelto fra gli iscritti all'albo dei revi­sori dei conti.

 

Art. 5. Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità

limitata.  Nelle società non contemplate nel precedente articolo 3 ìl consiglio di gestione è formato da un

numero di soci che verrà stabilito dallo statuto della società e di un egual numero di membri eletti fra i lavoratori

del­l'impresa, operai, impiegatì tecnici, impiegati ammini­strativi.

 

Art. 6. Poteri del consiglio'di gestione.  Il consiglio di gestione delle imprese private aventi forma di società, sulla

base di un periodico e sistematico esame degli ele­menti tecnici, economici e finanziari della gestione:

a)      - delibera su tutte le questioni relative alla vita del­l'impresa, all'ìndirizzo ed allo svolgimento della produ­zione

nel quadro del piano nazìonale stabilito daì com­petenti organi dello Stato;

b)      - esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla disciplìna ed alla tutela del lavoro nella impresa;

c)      - esercita in genere nell'impresa tutti i poteri attrìbu­itigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli

amministratori, ove non siano in contrasto con le di­sposizioni del presente provvedimento;

d)      - redige il bilancio dell'impresa e propone la riparti­zione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente decreto

e del Codice Civile

 

Art. 7. Votazioni.  Nelle votazioni tanto dell'assemblea quanto dei consiglio di gestione, prevale, in caso di pari­tà

di voti, il voto del capo dell'impresa che di diritto pre­siede ì predetti organi sociali.

 

Art. 8. Cauzione dei membrì dei consiglio di gestione.  I membri dei consigli di gestione eletti dai lavoratori sono

dispensati dall'obbhgo di prestare cauzione.

 

Art. 9. Capo dell'impresa. Nella società per azioni, in ac­comandita per azioni e a responsabilità limitata il capo

dell'impresa è eletto dall’assemblea fra persone di pro­vata capacità tecnica o amministrativa nell'impresa e.

fuori.Nelle altre imprese aventi forma di società il capo dell'impresa è nominato fra i soci con le modalità previ­ste

dagli enti costitutivi, dagli statuti e dai regolamenti delle società stesse.

 

Art. 10. Poteri del capo dell'impresa. Il capo dell'impresa dirige e rappresenta a tutti gli effetti l'impresa stessa;

convoca e presiede l'assemblea, nelle imprese in cui esi­ste; convoca e presiede altresì il consiglio di gestione.  Egli

ha la responsabilità e i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto,

nonché quelli previsti dalle leggi vigenti, ove non contrastìno con le disposizioni del presente decreto.

                                                                      Amministrazione

                                    delle imprese di proprietà privata individuale

 

Art. 11.. Consiglio dì gestìone.  Nelle imprese individuali viene costituito un consiglio di gestione composto di

al­meno tre membri eletti, secondo il regolamento dell'im­presa, dai lavoratori: operai, impiegati amministrativi,

impiegati tecnici.

 

Art. 12.  Capo dell'impresa - Poteri del consiglio di ge­stione.  Nelle imprese individuali l'ìmprenditore, il quale

assume la figura giuridica di capo dell'impresa con la responsabilità e i doveri di cui ai successivi artìcoli 22,e

seguenti, è coadiuvato nella gestione della impresa stes­sa dal consiglio di gestione.

  L’imprenditore, capo dell'impresa, deve riunire periodicamente e almeno una volta al mese il consiglio, per sottoporgli le

  questioni relative alla vita produttiva dell'impresa ed ogni anno alla chiusura della gestione per l'approvazione del bilancio ed il

  riparto degli utili.

 

Amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato

 

Art. 13.  Capo dell'impresa.  Il capo dell'impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze su designazione dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio di gestione dell'impresa o fra altri elementi dell'impresa stessa, che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa.  Il capo dell'ìmpresa ha la responsabilità ed i doveri di cui al successivo articolo 22 e seguenti ed i poteri che saranno determinati dallo statuto di ogni impresa.

 

Art. 14.  Consiglio di gestione.  Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell'ímpresa ed è composto di rappresentanti            eletti dalle varie categorie dei lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, nonché di almeno un rappresentante proposto dall'I.Ge.Fi. e nominato dal Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze.  Le modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo statuto dell'impresa.  Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di gestione per tale loro attività.

 

Art. 15.  Poteri del consiglio di gestione.  Per i poteri del consiglio di gestione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono le norme contenute nel precedente articolo 7.

 

Art. 16.  Costituzione del collegio dei revisori. Il collegio dei revisori delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del Ministro per l'Economia Corporatíva di concerto con il Ministro per le Finanze, su designazione dell'I.Ge.Fi.: il compenso dei revisori è determinato dall’I.Ge.Fi.

 

Art. 17.  Approvazione del bilancio e riparto degli utili, deliberazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.  Nelle imprese di proprietà dello Stato il bilancio e il progetto di riparto degli utili sono proposti dal consiglio di gestione ed approvati dafl'I.Ge.Fi. Gli aumenti, le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentrazioni, nonché lo scioglimento e le liquidazioni delle imprese di proprietà dello Stato sono proposte dall'I.Ge.Fí., sentito il consiglio di gestione delle imprese interessate e approvati dal Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.

 

Amministrazione delle imprese a carattere pubblico

 

Art. 18..     L’Amministrazione delle imprese a carattere pubblico sarà regolata dalle norme di cui all'art. 3 fino all'art. 10, quando le imprese stesse siano costituite in forma di società.  In tutti gli altri casi si applicheranno le norme di cui all'art. 13 e seguenti.

 

Disposizioni comuni ai capi precedenti

 

Art. 19.  Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata.  Tutte le imprese private aventi forma di società dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto; le imprese private individuali dovranno anch’esse redigere uno statuto.

 

Gli statuti saranno sottoposti all’approvazione del Ministro dell'Economia Corporatìva il quale li trasmetterà al Tribunale competente per territorio per la trascrizione nel registro delle imprese previsto dal Codice Civile.

Il Ministro per l'Economia Corporativa stabilirà con propri decreti il termine entro il quale le diverse categorie di imprese dovranno presentare i nuovi statuti all'approvazione.

 

Art. 20.  Atti costitutivi e statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico.  Gli ordinamenti, gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico, come pure ogni loro modificazione sono approvati con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.

 

Art. 21.  Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori.  I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dell'impresa, operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici fra i lavoratori delle singole categorie che abbiano almeno 25 anni di età ed almeno 5 anni di appartenenza all'impresa e che abbiano inoltre dimostrato fedeltà al lavoro e provata capacità tecnica e amministrativa.

 

Responsabilità del capo dell’impresa

       e degli amministratori

 

Art. 22.  Responsabilità del capo dell'impresa.  Il capo dell'impresa è personalmente responsabile di fronte allo Stato dell’andamento della produzione dell’impresa e può essere rimosso e sostituito a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltre che nei casi previsti dalle vigenti leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze dei piani generali della produzione e alle direttive della politica sociale dello Stato.

 

Art. 23.  Sostituzione del capo dell'ímpresa di proprietà dello Stato.  Nelle imprese di proprietà dello Stato la sostituzione del capo dell'impresa è disposta dal Ministro

per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati, d’ufficio o su proposta dell'I.Ge.Fi. o del consiglio di gestione o dei revisori, premessi gli opportuni accertamenti.

 

Art. 25.  Sostituzione del capo dell'impresa privata individuale.  Nelle imprese private individuali l'imprenditore capo dell'impresa può essere sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura del Lavoro che ne dichiari la responsabilità.  L’azione per la dichiarazione di responsabilità può essere promossa dal consiglio di gestione dell'impresa, dall'I.Ge.Fi., qualora interessato nell'impresa, e dal Ministro per l’Economia Corporativa mediante istanza al Procuratore di Stato presso la Corte d'Appello competente per territorio.

 

Art. 26.  Procedura dinanzi alla Magistratura del Lavoro. La Magistratura del Lavoro, sentito l'imprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio di gestione dell'impresa, il Ministro per l'Economia Corporativa e l'I.Ge.Fi. in quanto interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell'imprenditore.

Contro la sentenza è ammesso ricorso per Cassazione a norma dell'articolo 426 del Cod.  Proc.  Civ.

 

Art. 27.  Sanzioni contro il capo dell'impresa.  A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell'imprenditore, il Ministro per l'Economia Corporativa adotterà quei provvedimenti amministrativi che riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dell'impresa ad una cooperativa da costituirsi tra i dipendenti dell'impresa medesima con l'osservanza delle norma da stabilirsi caso per caso.

 

Art. 28.  Misure cautelari.  Pendente l'azione di cui agli articoli precedenti il Ministro per l'Economia Corporativa può sospendere con proprio decreto l'imprendìtore, capo dell'impresa, dalla sua attività e nominare un Commissario per la temporanea amministrazione dell'impresa.

Art. 29. Responsabilità dei membri del consiglio di gestione.ial Q Qualora il consiglio di gestione dell'impresa dimostri di non possedere sufficiente senso di responsabilità nell'assolvimento dei compiti affidatiglì per l'adeguamento dell'attività dell'impresa alle esigenze dei piani di produzione e alla politica sociale della Repubblica, il Ministro per l'Economia Corporativa, di concerto con il Ministro per le Finanze, può disporre, premessi gli opportuni accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario per la temporanea gestíone dell'impresa.

L’intervento del Ministro per l'Economia Corporatíva può avvenire d'ufficio o su istanza dell'I.Ge.Fi., se interessato, o del capo dell'impresa o dell'assemblea o dei sindaci, ovvero dei revisori.                              

 

Art. 30.  Sanzioni penali.  Al capo dell'impresa ed ai membri del consiglio di gestione di essa sono applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci ed amministratori delle società commerciali.

 

DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE

IN PROPRIETA DELLO STATO

 

Art. 31. Determinazione delle imprese da passare in proprietà dello Stato.  La proprietà di imprese che interessino settori chiave per la dìpendenza politìca ed economica del Paese, nonché di imprese fornìtrici di materie prime, di energia o dì servìzi necessari al regolare svolgimento della vìta sociale, può essere assunta dallo Stato a mezzo dell'I.Ge.Fi. secondo le norme del presente decreto.  Quando l'impresa comprenda aziende aventi attìvìtà produttive diverse lo Stato può assumere la proprietà dì parte soltanto della ìmpresa stessa.  Lo Stato può inoltre partecipare al capitale di imprese private.

 

Art. 32.  Procedura del passaggio delle imprese in proprietà dello Stato.  Con decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.

 

Art. 33.  Nomina e compiti del sindacatore.  Con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa , ciascuna impresa per la quale sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, é sottoposta a sindacato e ne viene nominato un sindacatore.

Il sindacatore ha il compìto di svolgere, sentiti gli organi normali di amministrazione dell'impresa e con l'I.Ge.Fi., le operazioni necessarie alla determinazione del valore reale delle quote di capitale per la loro conversione in titoli dell'I.Ge.Fi.. ,

 

Art. 34.  Nomina e compiti del Commissario del Governo.  Il Ministro per l'Economia Corporativa può anche affidare la gestione straordinaria dell'impresa, di cui lo Stato intende assumere la proprietà, ad un Commissario del Governo, eventualmente scelto fra gli amministratori in carica.

In ogni caso, alla data di pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 40, che stabilisce il valore reale delle quote di capitale, gli organi di amministrazione dell'impresa sono sciolti di diritto e il sindacatore ne riassume i poteri con la veste di Commissario del Governo, per il tempo necessario alla costituzione del consiglio di gestione e alla nomina del capo dell'impresa.

 

Art. 35.  Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitate.  Sono nulli i negozi tra vivi che comunque modifichino il rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese per le quali viene deciso il passaggio ìn proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell'entrata in vigore del provvedimento che ordina il passaggio di proprietà.

 

Art. 36.  Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato.  L’amministrazione del capitale delle imprese assunte in proprietà dallo Stato è controllata dall'I.Ge.Fi., ente pubblico con propria personalità giuridica.  La costituzione dell'Istituto e l'approvazione del relativo statuto saranno disposti con separato provvedimento.

 

Art. 37.  Compiti dell'Istituto di Gestione e Finanziamento. L’I.Ge.Fi. controlla l'attività delle imprese di cui all'art. 31, secondo le direttive del Ministro per l'Economia Corporativa e del Ministro per le Finanze ed amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.

 

Art. 38. Trasformazione delle quote di capitale.  Le quote di capitale già investite nelle imprese che passano in proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l'I.Ge.Fi. rappresentate da titoli emessi dall'Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.

 

Art. 39.  Valore di trasformazione delle quote di capitale.  La sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascuna impresa che passa in proprietà dello Stato con i titoli dell'I.Ge.Fi. viene effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.

 

Art. 40.  Determinazione dei valore delle quote di capitale.  Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello Stato, sarà determinato con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta dell'I.Ge.Fi., in contradditorio con gli amministratori dell'impresa.  Contro il decreto del Ministro per l'Econonúa Corporativa è ammesso ricorso anche per il merito, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da parte degli amministratori dell'impresa o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

 

Art. 41.  Caratteristiche dei titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziarnento. I titoli dell'I.Ge.Fi. sono nominativi, negoziabili, trasferíbili ed a reddito variabile.  Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti ai singoli settori di produzione.  Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, su proposta dell'I.Ge.Fi., tenuto presente l'andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.

 

Art. 42.  Limitazione alla negoziabilità dei titoli.

 

E’ demandata al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmío e l'esercizio del credito la facoltà di limitare la negoziabilità dei titoli dell'I.Ge.Fi. emessi in sostituzione di quote di capitale, od anche di disporre l’iscrìzione nei libri dell'Istituto del Credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli

 

Art. 43.  Modalità del passaggio in proprietà dello Stato.  Con il decreto che dispone il trapasso della proprietà dell'impresa allo Stato, o con successivi decreti, possono essere stabilite le norme integrative o di esecuzione sulle modalità od i termini del trapasso medesimo, nonché quelle altre norme, modalità e termini che si rendessero necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per la assegnazione e distribuzione dei titoli dell'I.Ge.Fi. agli aventi diritto.

 

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE

                   DEGLI UTILI

 

Art. 44.  Determinazione degli utili.  Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del Codice Civile e sulla base di una contabilità aziendale che sarà successivamente unificata con opportuni provvedimenti di legge.

 

Art. 45.  Remunerazione del capitale.  Sugli utili netti, dopo 1e assegnazioni di 1egge alla riserva e la costituzione di eventuali riserve speciali che saranno stabilite dagli statuti e dai regolamenti, è ammessa una remunerazione del capitale conferito nell’impresa, in una misura non superiore ad un massimo fissato annualmente per i singoli settori produttivi dal Comitato dei Ministri per la tutela del risparmio e l’esercizio del credito.

 

Art. 46.  Gli utili dell’impresa, detratte le assegnazíoni di cui all'articolo precedente, verranno ripartiti tra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, in rapporto all'entità delle remunerazioni percepite nel corso dell'anno.

Tale ripartizione non potrà superare comunque il 30% del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori nel corso dell'esercizio.

Le eccedenze saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrata dall'I-Ge.Fi. e destinata a scopi di natura sociale e produttiva.

Con separato provvedimento del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Fínanze sarà approvato il regolamento di tale cassa.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno stabilito con successivo decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.

 

Dal Quartier Generale, addì 12 febbraio 1944-XXII.

 

MUSSOLINI

TARCHI - PELLEGRINI - PISENTI

  il Guardasigílli PISENTI

 

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