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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (AREA SUD)

U.O.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (area sud)

Via  Ottavio De Marsilio, 152

84078 -Vallo della Lucania  (SA)

0974.711805 – 6 - 7 –  fax  0974.711860 

 

Prot. n° ___________________                                                   Data

 

 

Oggetto: Verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

 Obblighi del datore di lavoro, modalità, soggetti abilitati e tariffe

 

Pubblicazione sul sito WEB

 
        Ai              Datori di Lavoro

                          proprietari di attrezzature

                          elencate nell’all VII del D.Lgs 81/08

 

        Ai              Soggetti Abilitati

                          proprietari di attrezzature

                          elencate nell’all VII del D.Lgs 81/08

 

Con il Decreto Dirigenziale n. 147 del 08/08/2012 e allegati vengono disciplinate a livello regionale le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs 81/08. Si rimanda allo specifico link della Regione Campania per quanto riportato all’oggetto.

Le richieste pervenute presso lo SPSAL area Sud (ex ambito SA3) da parte dei soggetti abilitati non saranno più prese in considerazione in quanto dovranno essere inviate all’Ufficio Regionale competente (AGC20).

Seguono gli obblighi del datore di lavoro e dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche delle attrezzature di cui all’oggetto nonché le modalità di esecuzione delle stesse.

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Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza dei lavoratori, ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell’allegato VII del d.lgs n. 81/2008 a verifiche periodiche, con la frequenza indicata (d.lgs n. 81/2008 art. 71, co. 11).

 

Dal 23 maggio 2012 entrano in vigore, per il datore di lavoro, nuove modalità per la richiesta delle verifiche periodiche ai titolari della funzione (Inail per la prima, Asl per le successive (decreto ministeriale 11 aprile 2011).

 

Cosa deve fare il datore di lavoro?

 

Il datore di lavoro che, successivamente al 23 maggio 2012, mette in servizio un’attrezzatura di lavoro, deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo e lo comunica al datore di lavoro ed al soggetto titolare della funzione delle verifiche successive alla prima (in Campania tale soggetto è la ASL territorialmente competente).

Successivamente il datore di lavoro, deve fare richiesta al soggetto titolare della funzione entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.

La prima delle verifiche periodiche è eseguita dall’INAIL (ex Ispesl) territorialmente competente, mentre le verifiche periodiche successive alla prima sono eseguite dal soggetto titolare della funzione (in Campania la ASL territorialmente competente) .

La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.

 

La prima delle verifiche periodiche

 

Quando richiederla - Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.

In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).

 

Come richiederla - All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale INAIL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 60 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’INAIL.

 

Esecuzione della verifica - INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 60 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell’INAIL, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, previsti nell'elenco generale (Allegato III del D.M. 11 aprile 2011) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In quest’ultimo caso, dopo l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro comunica a INAIL il nominativo del soggetto abilitato che ha direttamente incaricato della verifica.

La modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario, per la prima delle verifiche periodiche sono consultabile sul sito dell’INAIL.

 

Verifiche periodiche successive alla prima

Quando richiederla - Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL Salerno l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima; Quando l’attrezzatura si trova nell’ambito territoriale denominato AREA SUD la richiesta va inviata direttamente all’indirizzo dello SPSAL area SUD di Vallo della Lucania.

 

Come richiederla - All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, tra quelli indicati nell'elenco regionale (per la provincia di Salerno) del quale la Asl Salerno può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni.

 

Esecuzione della verifica - L’Asl è tenuta ad effettuare la verifica periodica entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 30 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell’Asl, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, previsti nell'Elenco Regionale per la Provincia di Salerno. In quest’ultimo caso, dopo l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro comunica alla Asl il nominativo del soggetto abilitato che ha direttamente incaricato della verifica.

 

- modello di richiesta di verifica periodica all’Azienda Sanitaria

- modello di comunicazione del soggetto abilitato incaricato direttamente dal datore di lavoro (trascorsi senza l’intervento della ASL 30 giorni dalla richiesta).

 

- Nuovo tariffario delle Verifiche Periodiche in vigore dal 30/11/2012 (Decreto Interdipartimentale. Determinazione delle "Tariffe" per le attività' di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni)

 

-vecchio tariffario delle verifiche periodiche in vigore fino al 29/11/2012 per le attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII (Decreto n°3 del 3 gennaio 2011 pubblicato sul BURC n. 10 del 14 febbraio 2011)

N.B rimangono in vigore le tariffe per ascensori in servizio permanente in edifici e costruzioni (art. 1 c. 1 DPR 162/99) ed impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (DPR 462/2001)

 

- elenco dei soggetti pubblici o privati abilitati che hanno fatto richiesta (alla Regione Campania) di operare nella provincia di Salerno

Per i soggetti abilitati

- Istanza di iscrizione dei soggetti abilitati

Il Dirigente SPSAL (area SUD)