DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE (AREA SUD)
U.O.C.
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (area sud)
Via Ottavio
De Marsilio, 152
84078 -Vallo della Lucania (SA)
0974.711805 – 6 - 7 – fax
0974.711860
Prot. n° ___________________ Data
Oggetto:
Verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
Obblighi del datore di lavoro, modalità,
soggetti abilitati e tariffe
Pubblicazione
sul sito WEB
Ai Datori di Lavoro
proprietari
di attrezzature
elencate
nell’all VII del D.Lgs
81/08
Ai Soggetti Abilitati
proprietari
di attrezzature
elencate
nell’all VII del D.Lgs
81/08
Con il Decreto
Dirigenziale n. 147 del 08/08/2012 e allegati vengono disciplinate a livello regionale le modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche delle
attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs 81/08. Si
rimanda allo specifico link della Regione Campania per quanto riportato
all’oggetto.
Le richieste pervenute presso lo SPSAL area Sud (ex
ambito SA3) da parte dei soggetti abilitati non saranno più prese in
considerazione in quanto dovranno essere inviate all’Ufficio Regionale
competente (AGC20).
Seguono gli obblighi del datore di lavoro e dei
soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche delle attrezzature di
cui all’oggetto nonché le modalità di esecuzione delle stesse.
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Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza dei
lavoratori, ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell’allegato
VII del d.lgs n. 81/2008 a verifiche periodiche,
con la frequenza indicata (d.lgs n. 81/2008 art. 71,
co. 11).
Dal 23 maggio 2012 entrano in vigore, per il datore di
lavoro, nuove modalità per la richiesta delle verifiche periodiche ai titolari
della funzione (Inail per la prima, Asl per le
successive (decreto
ministeriale 11 aprile 2011).
Cosa deve
fare il datore di lavoro?
Il datore di
lavoro che, successivamente al 23 maggio 2012, mette in servizio
un’attrezzatura di lavoro, deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl)
territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo
e lo comunica al datore di lavoro ed al soggetto titolare della funzione delle
verifiche successive alla prima (in Campania tale soggetto è la ASL
territorialmente competente).
Successivamente
il datore di lavoro, deve fare richiesta al soggetto titolare della funzione
entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche,
classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.
La prima
delle verifiche periodiche è eseguita dall’INAIL (ex Ispesl)
territorialmente competente, mentre le verifiche periodiche successive alla
prima sono eseguite dal soggetto titolare della funzione (in Campania la
ASL territorialmente competente) .
La prima
delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla
richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.
La prima
delle verifiche periodiche
Quando richiederla - Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine
per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato
VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve
richiedere all’INAIL territorialmente competente l’esecuzione della prima delle
verifiche periodiche.
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico,
le piattaforme autosollevanti su colonne, gli
ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga,
già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica
periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL
(ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).
Come richiederla - All’atto della richiesta di verifica, il datore di
lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato,
del quale INAIL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare
direttamente la verifica entro 60 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale
nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei
datori di lavoro a cura dell’INAIL.
Esecuzione della verifica - INAIL è tenuta ad effettuare la
prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 60
giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte
dell’INAIL, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti
abilitati, pubblici o privati, previsti nell'elenco generale (Allegato III del
D.M. 11 aprile 2011) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In quest’ultimo caso, dopo l’effettuazione della
verifica, il datore di lavoro comunica a INAIL il nominativo del soggetto
abilitato che ha direttamente incaricato della verifica.
La modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il
tariffario, per la prima delle verifiche periodiche sono consultabile sul sito
dell’INAIL.
Verifiche periodiche successive alla
prima
Quando richiederla - Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del
relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL Salerno
l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima; Quando
l’attrezzatura si trova nell’ambito territoriale denominato AREA SUD la richiesta va inviata
direttamente all’indirizzo dello SPSAL area SUD di Vallo della Lucania.
Come richiederla - All’atto della richiesta di verifica, il datore di
lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato,
tra quelli indicati nell'elenco
regionale (per la provincia di Salerno) del quale la Asl Salerno può avvalersi nel caso non sia in grado
di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni.
Esecuzione della verifica - L’Asl è tenuta ad effettuare la
verifica periodica entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 30 giorni
dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell’Asl, il
datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati,
pubblici o privati, previsti nell'Elenco
Regionale per la Provincia di Salerno. In quest’ultimo caso, dopo
l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro comunica alla Asl il
nominativo del soggetto abilitato che ha direttamente incaricato della
verifica.
- modello di richiesta di verifica periodica all’Azienda
Sanitaria
- modello di comunicazione del soggetto abilitato incaricato
direttamente dal datore di lavoro (trascorsi senza l’intervento della ASL 30
giorni dalla richiesta).
- Nuovo
tariffario delle Verifiche Periodiche in vigore dal 30/11/2012 (Decreto
Interdipartimentale. Determinazione delle "Tariffe" per le attività'
di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni)
-vecchio tariffario delle verifiche
periodiche in vigore
fino al 29/11/2012 per le attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII
(Decreto n°3 del 3 gennaio 2011 pubblicato sul BURC n. 10 del 14 febbraio 2011)
N.B rimangono in vigore le tariffe per ascensori in
servizio permanente in edifici e costruzioni (art. 1 c. 1 DPR 162/99) ed
impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (DPR 462/2001)
Per i soggetti abilitati
- Istanza di iscrizione dei soggetti
abilitati
Il Dirigente
SPSAL (area SUD)