Il rispetto della parità esige che la reintegrazione nel posto di lavoro, in caso di licenziamento illecito, valga per tutti i dipendenti qualunque sia la dimensione dell'azienda.
Il referendum sull'art. 18 dello "Statuto dei lavoratori" (I)
L'ascesa del movimento operaio, che ha contrassegnato il 2002 (v. Suppl. 16/10 e 16/12/02), deve procedere verso il fronte sociale proletario e darsi l'organizzazione che necessita al suo sviluppo, il sindacato di classe e il partito rivoluzionario, senza arenarsi nelle sabbie del ricorso ai referendum e dell'alternativa democratica. Tutta la problematica dei diritti dei lavoratori, della dignità integrità salute, del salario orario contrattazione art. 18, dell'iniziativa operaia, ecc., va ricondotta sempre e inderogabilmente all'organizzazione e alla capacità di lotta dei lavoratori. Ogni altra impostazione resta sterile e controproducente.
Con questa premessa riteniamo opportuno intervenire sul referendum fissato per il 15-16 giugno, onde far chiarezza sull'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, visto che non è poca la confusione sotto il cielo.
1º) Promotori e ambito del referendum
Il ricorso al referendum è stato promosso dalla sinistra parlamentare (Prc e Verdi) e dalla sinistra sindacale (Fiom). Ed è appoggiato dai movimenti noglobal e dal sindacalismo di base. Si tratta di un miscuglio di associazioni e tendenze che mira a trarre, dall'ascesa del movimento operaio, il maggior vantaggio in termini rappresentativi; e, al contempo, a stemperarne lo slancio nella prassi impotente del legalitarismo e della subalternità alle aziende.
L'art. 18 dello Statuto (L. n. 300/70) stabilisce la reintegrazione del lavoratore licenziato senza giusta causa e il risarcimento dei danni ma solo quando l'azienda supera i 15 dipendenti. La proposta a base del referendum concerne l'abrogazione di questo limite, nonché delle esenzioni stabilite dalla Legge n. 108/90 a favore delle associazioni non profit dei partiti dei sindacati e degli enti religiosi. Il quesito referendario chiede quindi il consenso a eliminare la disparità di trattamento tra dipendenti di grosse e piccole aziende (o di imprese diverse) con il reintegro per tutti in caso di licenziamento illegittimo.
2º) Una disparità che dura da 33 anni
Nel 1970, quando il 14 maggio venne varata la legge n. 300, noi rilevammo subito - a parte la critica generale sul monopolio della rappresentanza operaia che essa attribuiva alle Confederazioni sindacali a scapito degli organismi operai extrasindacali fatta in Lotte Operaie n. 26 giugno 1970 - il carattere discriminatore ed iniquo della soglia dei 15 dipendenti che escludeva dal reintegro la massa dei lavoratori delle imprese minori. Questa disparità di trattamento non aveva la sua ragion d'essere nella logica produttiva; nasceva dalla protezione delle imprese minori e dalla discriminazione dei lavoratori dispersi e poco organizzati della miriade di piccole aziende. La Corte Costituzionale, che avrebbe dovuto sul piano giuridico cancellare questa disparità in osservanza del principio di parità (art. 3 Cost.), si è guardata bene dal farlo. Quindi, se il referendum supererà il quorum (il 50% + 1 degli elettori), verrebbe a cadere questa disparità. Il che è certamente positivo.
Bisogna però dire che, anche in questa evenienza positiva, il reintegro nel posto di lavoro non si estenderà a tutti i dipendenti, bensì solo a coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ne resta fuori la massa di precari: assunti con contratto a termine, interinali, atipici, apprendisti, ecc. Per cui, nella realtà lavorativa attuale, il reintegro potrà valere solo per una fascia sempre più ristretta di salariati. L'art. 18 è dentro il risucchio della precarietà generalizzata del lavoro.
3º) I falsi significati di cui vengono sovraccaricati referendum e art. 18
I promotori e i sostenitori del referendum sostengono che questo rappresenti l'unica strada per fermare la deriva della deregulation, che il suo successo imporrebbe uno stop ai processi di precarizzazione mentre un insuccesso provocherebbe un disastro; e che l'art. 18 sia un modello di difesa e di allargamento dei diritti. Tutte queste sono mistificazioni e parole a vanvera messe in circolazione per impantanare la volontà di lotta dei lavoratori nel legalismo e logorarla in una frustra pressione redistributiva.
Il referendum è un metodo di voto, cui partecipano tutti gli elettori, appartenenti a tutte le classi sociali. Su questo terreno e per le cose che li riguardano i lavoratori partono in salita. E, al di là dell'inefficacia del mezzo, si farebbero male i conti a rimettere le loro questioni al voto dei benestanti. Per potere aver successo un referendum, che abbia ad oggetto diritti dei lavoratori, ci vuole un clima di generale appoggio a favore dei lavoratori; e, prima di tutto, una generale volontà antipadronale dei lavoratori. Per cui se il referendum in esame avrà successo sul piano del voto ciò dipenderà dall'esistenza di questa volontà di lotta generale dei lavoratori. Sarà cioè un sottoprodotto della fase di mobilitazione del movimento operaio. Quanto all'art. 18 basta rilevare che questo non ha impedito, né può impedire, la precarizzazione e la elasticizzazione coercitiva del lavoro; né può interferire sulla legalizzazione di questi due processi. L'unico diritto che esso ha consentito è il reintegro nel posto di lavoro, nei limiti di cui si è parlato sopra. E coi restringimenti ed esautoramenti successivi in quanto, da tempo, il reintegro non è più effettivo, dato che il padrone può rifiutarsi di fare rientrare il lavoratore illecitamente licenziato; e, da dicembre 2002, la Cassazione ha ripudiato la procedura d'urgenza per il reintegro, per cui il dipendente estromesso dal posto di lavoro dovrà passare per tutte le trafile del tentativo obbligatorio di conciliazione e delle lungaggini del processo prima di vedersi riconosciuto giudizialmente il suo diritto. Quindi dal successo del referendum e dall'estensione dell'art. 18 alle imprese con meno di 15 dipendenti non può discendere né alcun intralcio alla precarizzazione né alcun nuovo diritto tranne il reintegro smangiato, negato a questi ultimi; e, viceversa, dall'insuccesso alcun disastro.
4º) Il vero effetto residuale del successo del "sì"
Per completezza di argomento si può anticipare che dalla vittoria del "sì" discendono due conseguenze immediate, che si pongono come ostacolo all'aggiramento padronale dell'art. 18 dello Statuto; e un risultato finale.
La prima conseguenza è che viene a svuotarsi la legge n. 30 sul mercato del lavoro in quanto lo staff leasing, da essa introdotto nel trasferimento del ramo di impresa per frazionare artificialmente l'azienda allo scopo di non superare la soglia dei 15 dipendenti, non avrebbe più senso. La seconda conseguenza è la bocciatura anticipata del progetto Treu-Ichino che mira a sostituire il reintegro con un indennizzo monetario. Il risultato finale è che solo con il diritto alla reintegrazione il lavoratore illecitamente licenziato può sperare in un concreto risarcimento monetario non avendo più tutela reale.
Il vero effetto residuale è quindi quello per il lavoratore di poter strappare un adeguato risarcimento; cosa che i padroni non vogliono corrispondere e che negherebbero o ridurrebbero a cifre umilianti se il reintegro saltasse. (Continua)