Animali di affezione

Campagna nazionale per il ristabilimento di una relazione corretta tra gli animali e gli animali di affezione (ada)

A cura del
Collettivo



Da sempre l'uomo impartisce sofferenza agli animali. Tuttavia non ha mai spinto il suo furore violento ai livelli agghiaccianti dei nostri tempi. Ovunque si esercitano violenze inaudite che si possono comprendere solamente considerando l'insensibilità, l'arroganza, l'imbarbarimento di questa epoca. In Italia vengono massacrati ogni anno, e in condizioni che tormentano chiunque abbia la minima capacità di entrare in sintonia con il dolore dell'"altro", seicento milioni di animali per lo più destinati all'alimentazione. È noto che gli allevamenti intensivi sono luoghi di tortura nei quali l'animale soffre pene infinite fin quando la morte viene a liberarlo.

Tuttavia l'uomo, incapace di accettare la sua natura e del tutto privo di autoironia, non esita a dichiarsi "essere morale" adornandosi di norme "autolimitanti". E allora eccolo mentre, in Italia, scrive, tra le tante manifestazioni di "essenza morale", un mirabile e inconsistente articolo del Codice Penale, il 727, che recita:

 "Chiunque incrudelisce verso gli animali senza necessità...è punito con l'ammenda... ecc. ecc"

Ne consegue che non si potrebbe andare a caccia, né mangiare bistecche, né fare esperimenti di vivisezione. Invece si può! L'artificio ipocrita con il quale si riesce a consentire ciò che si vieta è quella bella locuzione che concede l'opportunità dopo averla esclusa: "...senza necessità...".

 Ora, qual è lo scopo degli allevamenti? Procurare carne alla popolazione affamata. Dunque c'è una necessità che giustifica il maltrattamento. Qual è lo scopo degli allevamenti di visoni? Confezionare pellicce per proteggersi dal freddo siberiano del clima italiano. Dunque c'è una necessità che giustifica il maltrattamento. E degli allevamenti di cavie? Esperimentare per migliorare la salute dell'uomo. Ecco di nuovo la necessità! Insomma, c'è sempre una necessità che permette alla legge di tacitare sé stessa.

Ma se non si può ancora ostacolare la piena di un immenso fiume di dolore, non vuol dire che non si possa trovare un ambito in cui pretendere, sin d'ora, coerenza da parte della società. Questo ambito esiste! E' costituito dagli animali di affezione (ada)!

  

I - Le capziose giustificazioni adottate per privare gli animali dei loro diritti non funzionano quando vengono applicate agli animali di affezione e lo Stato è obbligato a svolgere un vero ruolo di protezione nei loro confronti.

 Qual è lo scopo degli animali di affezione? Alimentare un rapporto con un umano che desidera uno scambio affettivo con il suo animale. Ciò non lascia spazio a nessuna forma di crudeltà, né diretta né indiretta. Infatti, se l'umano non ha bisogno dell'animale, non lo prende in custodia. Non avendo un animale, non può né maltrattarlo né abbandonarlo. Se lo prende, basandosi l'incontro su un rapporto affettivo, dovrà forzatamente averne cura.

 Finalmente abbiamo trovato un ambito di applicazione del 727c.p. Un terreno sul quale l'applicazione del "minaccioso" articolo del codice penale non si presta a discussione.

Accanto al 727c.p. esiste una legge con la quale lo Stato dichiara di porre sotto la sua protezione certi particolari animali: la legge 281/91. Per suo mezzo "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione". Ora si ammette che la società ha dei doveri verso degli animali che non mangia, non scuoia, non seziona, non fucila e noi abbiamo la pretesa che gli obblighi dichiarati siano reali e che la legge non sia solamente uno zimbello per ingannare gli animalisti e continuare a torturare esseri innocenti.

 Insistiamo! Le normative richiamate, 727cp e l.n.281/91, comportano una precisa assunzione di responsabilità dello Stato. Perciò, se gli strumenti del diritto esistenti sono efficaci, bene. Altrimenti vanno cambiati. Né, d'altra parte è possibile fare la scelta di una cancellazione pura e semplice di norme solo perché si pensa che siano di difficile attuazione. Ciò costituirebbe una inammissibile regressione sul piano etico che lo Stato non si può concedere.

 

II - Nonostante le leggi esistenti, anche sugli animali di affezione si compiono atti gravissimi e inaccettabili sostenuti da inettitudine, incompetenza e malversazioni

 Gli strumenti legali di difesa degli ada sono efficaci?

Ebbene, ci sono centinaia di migliaia di cani randagi in Italia e ogni anno ne vengono "liberati" altri centomila. I nuovi disgraziati si vanno ad aggiungere a un esercito che viene continuamente sfoltito da malattie, fame e sete, sofferenze, investimenti. Animali costretti a nascere da mentecatti che vogliono provare l'ebbrezza di una cucciolata e che poi vengono dispersi nell'ambiente nel modo peggiore. Animali incapaci di trovare cibo da soli; animali illusi di disporre di un tetto e un po' di protezione; animali protesi in un atto d'amore senza confini verso il loro "proprietario" e costretti a percorrere un orribile piano inclinato: sorpresa, e poi estraniazione, e poi paura, e poi fame, e poi stenti. Solo alla fine sopraggiunge la morte pietosa.

 Una piccola parte di essi si salva e finisce nei canili rifugio. Canili che la legge attribuisce ad associazioni protezioniste autorizzate e, ancor prima, ai comuni d'Italia, e che invece vengono sempre più attribuiti, alla faccia della legge, a privati che intascano i quattrini, sottraggono il cibo di bocca ai loro ospiti, li lasciano nella merda, li accatastano nelle gabbie senza preoccuparsi di sterilizzare le femmine. Col risultato che i "nuovi arrivi" vengono sbranati da adulti stressati. Alcuni casi disperati hanno fatto tremare di sdegno l'Italia pulita, ma sono moltissimi quelli che non raggiungono la cronaca.

 Il caso dei maltrattamenti è l'altra faccia della medaglia. Da ogni angolo del Paese la cronaca trae gli spunti per mostrare casi che paiono corrispondenze dall'Inferno. E si tratta della punta dell'iceberg, come si dice, giacché il grosso delle sofferenze rimane ignoto e si consuma in prossimità di occhi che non vedono, orecchie che non sentono, bocche che non parlano. Bella sorte riservata al migliore amico dell'uomo!

E non parliamo dei gatti! Ancora più randagi, ancora più abbandoni, ancora più sofferenze e tristezze. I gatti vengono abbandonati con più facilità perché l'incoscienza e la cattiveria si ammantano di luoghi comuni senza senso del tipo: "i gatti si sanno arrangiare", "hanno sette vite" e altre amenità del genere. In più i gatti non danno le preoccupazioni dei cani: non competono con allevatori e contadini, non costituiscono branchi pericolosi, non sono un problema per gli autoveicoli.

 Che dire poi di tutti gli altri animali? Sempre più, un'ampia parte di "società civile" piena di soldi e vuota di principi, insensibile e frustrata alimenta lo scandaloso commercio di animali esotici e autoctoni non adatti, per costituzione naturale, a svolgere la funzione di ada. Si può tenere un varano in una teca di vetro appena più lunga di lui? Si può tenere un serpente di quattro metri acciambellato per tutta la sua disgraziatissima vita? Si può mettere un animale abituato a grandi spazi in una gabbia con una semplice ruota per sfogargli le voglie di movimento? Si possono tenere tartarughe, scoiattoli e mille altri animali che quando esauriscono la loro funzione nella famiglia di imbecilli che li ha temporaneamente adottati, scompaiono nel nulla, lontani da sguardi indifferenti o pietosi, senza neanche essere riconosciuti del loro stato di randagi? E perché le barriere, le gabbie, le teche? Come può interagire l'affettività con animali tenuti in queste condizioni? Forse perché non sono animali di affezione, ma semplici ornamenti delle magioni di deficienti egoisti infantili? Ma allora perché il 727 non si attiva?

 Semplice, perché la Repubblica non riconosce significato alla crudeltà su esseri senza parola, nemmeno se si tratta di esseri che ha deciso di considerare in modo del tutto speciale. Non c'è da sorprendersi se prima scrive le leggi e poi ... concedendo a persone immorali di commerciare col dolore senza attivare i suoi funzionari nell'attività di investigazione e repressione.

 Ci sono ancora due aspetti su cui bisogna richiamare l'attenzione. Il primo è quello costituito dalle fiere, dai mercati, dalle mostre. Dove cani, gatti e la poco allegra compagnia appaiono e scompaiono, dove è possibile comprare esseri viventi e sofferenti esattamente come un pezzo di stoffa, dove raramente un impiegato del comune chiamato "vigile urbano" controlla i pur ridicoli standard di detenzione. Questi luoghi dovrebbero essere cancellati perché hanno la stessa dignità di quelli in cui si vendevano gli schiavi, e invece si diffondono permettendo a esseri senz'anima di campare sulla sofferenza e sulla tortura.

 Ma per giudicare l'efficacia della legge, il secondo aspetto è ancora più enorme. Lo Stato italiano ha prodotto una legge quadro di riferimento demandando alle regioni l'obbligo, entro sei mesi, di legiferare in proprio sulla questione. Ebbene, alcune regioni hanno impiegato nove anni per dotarsi della legge regionale. Inoltre alcune di esse hanno stravolto le ragioni di una legge già inefficace trasformando le disgrazie degli animali di affezione in vantaggi per privati che lucrano sull'afflizione, hanno dato potere (e soldi) a gestori istituzionali non previsti se non con una funzione di supporto (le ASL). Alcune addirittura hanno prefigurato e prefigurano tuttora l'impiego delle associazioni venatorie per sfoltire gli animali randagi che competono nel territorio con l'uomo. Siamo all'assurdo. si fanno nascere animali per svolgere una funzione affettiva, li si disperdono sul territorio e a questo punto li si abbattono per i danni che possono compiere mentre cercano di sfamarsi. Naturalmente lo Stato se ne guarda bene dall'intervenire in tempi in cui la politica blandisce le perversioni della società incivile!

 Allora si può finalmente dare un giudizio sulla l.n.281/91? Essa è somma manifestazione di inefficacia e alimenta tre pessime manifestazioni tutte prettamente umane: la stupidità, il disinteresse, il lucro. La leggerezza con la quale è stata relegata nel dimenticatoio è incredibile: la "281" promette cani tatuati mentre essi non superano il 20 - 30%; promette canili pubblici mentre questi costituiscono l'eccezione; promette dignità di detenzione mentre fioriscono i lager; promette un sostegno alle colonie feline del tutto inesistente; promette sterilizzazioni che nessuno esegue; promette sanzioni scandalosamente lievi che pochi giudici comminano; promette la dignità dell'ada generico e poi non riesce a nominare che cani e gatti.

 E poi non impedisce nuove cucciolate destinate a alimentare i canili; non impedisce l'"eutanasia" da parte dei "proprietari" che si scocciano del loro ospite; non vieta il possesso di animali diversi dagli ada; non ostacola l'acquisizione leggera e irresponsabile dell'animale. Cos'altro si dovrà aggiungere per richiamare l'attenzione generale su questo scandalo?

 

 III - Allora si impone al più presto un atto di riparazione: una nuova legge, che riconduca a condizione di giustizia la relazione che intratteniamo con gli animali di affezione

 Il Parlamento ha dato prova di negligenza consegnando al Paese un dettato brutto e inefficiente. Poi ha vergognosamente trascurato il necessario intervento di modifica/rifacimento dimostrando una desolante distanza dal problema. Allora non è per presunzione che illustriamo come deve essere ricostruita la nuova legge sugli ada, ma per offrire delle conoscenze di cui il Parlamento dovrà tenere conto se non vuole incorrere nel pericolo di bissare un orribile aborto. Ecco i riferimenti a undici indicazioni che devono essere rispettate rigorosamente. Ognuna di esse potrebbe essere giustificata da un trattato. Ovviamente non e' questa la sede per gli approfondimenti che tuttavia dovranno essere condotti sulla base di un confronto stringente tra una commissione di esperti designati dalle associazioni e la commissione parlamentare incaricata di redigere la nuova normativa.

 

Indicazioni

 Criterio n° 1 - Svincolamento della nuova normativa dalla "forma" di legge-quadro.

La politica di protezione degli animali cosiddetti "di affezione" deve essere svincolata dalle scelte umorali di entita' politiche facilmente condizionabili da ambigue influenze localistiche. Poiché qui si tratta degli obblighi umani verso esseri senzienti, è assurdo permettere alle regioni di legiferare in proprio. Questa non è materia di competenza delle regioni! I diritti concessi agli ada non possono essere interpretati e stravolti da alcuna interpretazione. Devono essere invece l'indicatore del modo con il quale un Paese assolve i suoi doveri. Essi entrano nel campo degli obblighi fondamentali di un popolo nei confronti di esseri chiamati in vita per essere amati. Ne consegue che le norme della nuova legge non devono essere implicate da una "legge quadro", bensi' da una legge ordinaria dello Stato.

Criterio n°2 - Sussidiarietà delle associazioni protezioniste e esclusione di privati negli affari animali.

La legge deve stabilire senza incertezze che le risorse umane, economiche e materiali investite non devono dipendere dall'intervento delle associazioni animaliste e protezioniste le quali possono e devono solamente svolgere un ruolo di supporto, integrazione e controllo sociale delle funzioni svolte dallo Stato, dalle sue articolazioni territoriali e, eventualmente, da enti istituiti allo scopo. I diritti degli ada non devono dipendere dalla bontà o dalle benemerenze delle associazioni, le quali, tra l'altro, non coprono che una parte limitata del Paese. Inoltre gli enti che si pongono scopo di lucro devono essere estromessi, dopo un periodo di transizione, da qualsiasi iniziativa prevista dalla legge perché in contrasto con lo spirito della legge stessa.

Criterio n°3 - Riconoscimento della "funzione speciale"

Un ada è innanzi tutto un ada e si caratterizza come tale. Solo DOPO è un cane, un gatto, o chiunque altro sia previsto dalla legge. Dunque, l'articolato di legge parla di ada relegando negli allegati le eventuali normative specifiche.

Criterio n°4 - Salvaguardia dal dolore senza necessità

La legge deve escludere la detenzione di animali che per processo filogenetico, o per caratteristiche etologiche o per altre ragioni come l'assenza di una tradizionale vicinanza con l'uomo, non possono essere definiti ada. Gli ada sono cani, gatti e pochi altri definiti in una lista emessa dal ministero competente.

Criterio n°5 – Precauzione

 Gli animali esotici, anche se aventi caratteristiche tali da poter essere considerati ada, non devono essere detenuti (e quindi...importati). Perché? Innanzi tutto è forte il sospetto che la richiesta di un ada esotico implichi l'impiego dell'animale come ornamento domestico. Ma se questa considerazione non fosse convincente, basti considerare che l'importazione, per quanti sforzi si facciano, non riesce a evitare le sofferenze e le perdite gravissime legate al trasferimento e al trasporto.

Criterio n°6 - Controllo totale.

 Questo è l'aspetto centrale e più significativo che deve essere posseduto da una legge rinnovata. La legge istituisce un CIRCUITO CHIUSO, un ente autorizzato alla riproduzione, distribuzione, registrazione, controllo e, quando occorra, ritiro. Tale ente (singolo o plurale) è anche adibito al ritiro obbligatorio degli animali deceduti. La stesura di questo capitolo richiederà la massima attenzione essendo l'aspetto qualificante e strategico della legge. Nessun ada potrà mai più essere adottato o ceduto senza che l'atto venga marcato in appositi registri. Il punto 7 deve prevedere anche la gestione corretta del pregresso. Tutti gli animali sfuggiti al controllo sociale, i randagi appartenenti a qualsiasi specie, devono essere ritirati, sterilizzati e inseriti, senza eccezione alcuna, in opportuni centri di raccolta in cui possano vivere dignitosamente fino alla morte o all'adozione. L'uomo crea il danno, l'uomo lo risolve Punto

Criterio n°7 - Assunzione di responsabilità del custode.

L'ada è iscritto nello stato di famiglia del custode all'atto dell'acquisizione e cancellato quando viene restituito all'ente di gestione o quando decede.

Criterio n°8 – Efficacia

La legge funziona se vengono previsti nel suo seno controlli adeguati. Controlli randomizzati, magari, ma sicuri e attribuiti all'ente territoriale a cui appartengono i custodi degli animali registrati. Le associazioni protezioniste e animaliste agenti nel territorio, se si rendono disponibili, vengono coinvolte nell'attività di controllo secondo procedure previste e definite dalla legge.

Criterio n°9 – Deterrenza

 Questo, insieme al precedente, garantisce l'estinzione del maltrattamento o la sua riduzione a eventi marginali. Occorre che le sanzioni previste siano sufficientemente severe da compensare la probabilità della scoperta del maltrattamento o dell'abbandono.

Criterio n°10 – Autosostentamento

 L'adozione delle misure accennate nel punto 6. Sono sufficienti per far cessare, sin da subito, le attuali manifestazioni di crudeltà sugli ada, in particolare, il maltrattamento principe: l'abbandono. Tuttavia per lungo tempo ancora vi sarà il problema del pregresso che DEVE essere gestito meglio di quanto non sia stato fatto fin'ora. Ebbene, per evitare la lagna delle risorse scarse che induce i politici a far sì che il capitolo di spesa venga a ricevere destinazioni fluttuanti spesso al ribasso e, comunque, insufficienti, la legge deve prevedere una piccola tassa per ogni famiglia che adotta uno o più ada (indipendente dal numero di animali posseduto) da destinarsi al finanziamento degli obblighi previsti. In tal modo le risorse del sistema sono garantite dal sistema stesso. Deve essere esentato dalla tassa chi cura ada prelevati dai centri di ricovero. La tassa deve essere moltiplicata per un fattore da definirsi in caso di adozione di animali con pedigree. Deve anche essere considerato il sostegno per le adozioni di animali "brutti", vecchi, handicappati o problematici in modo da favorire l'uscita dai centri di ricovero per quanti più animali possibile.

Criterio n°11 - Spirito generale della legge: applicazione del principio della retroazione negativa

 La legge non ostacola la diffusione degli animali da affezione. Tuttavia alza la soglia di "intenzione" necessaria per adottarli e, in tal modo, fa sì che la responsabilità che ne deriva garantisca un rapporto di affezione reale. 

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Questo, opportunamente elaborato, è quanto occorre. Costruendo una nuova legge sulla base dei principi indicati, i maltrattamenti diverrebbero marginali e i randagi, mosche bianche. Rimarrebbe il problema del pregresso. Ma interrompendo il fenomeno, nel giro di poco tempo la pressione degli animali randagizzati diminuirebbe fino a diventare controllabile con i mezzi oggi esistenti e, infine, a sparire liberando le risorse oggi impegnate che fanno tanto soffrire i sindaci parsimoniosi "attenti alle tasche" dei loro concittadini.

Sulla base dei principi di riferimento possono essere inseriti, soprattutto in corposi allegati, ulteriori aspetti migliorativi. Non c'è da inventare nulla; semmai da consultare quelle associazioni che, ben prima dello Stato, si sono accorte di vittime innocenti e da tempo hanno provveduto a fornire i primi e importantissimi servizi di sostegno e studiare soluzioni alternative.



Data: 01/10/01

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