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OSSERVAZIONE 2 AREA D4

All'Ill. Sindaco
Comune di Assago
(Milano)

e p.c. Presidente Regione Lombardia
Via F. Filzi, 22
Milano

e p.c. Presidente Parco Agricolo Sud Milano
Via Pancrazi, 10
Milano

e p.c. Autorità Vigilanza Lavori Pubblici
Via di Ripetta, 246
00186 ROMA

e p.c. Presidente Ordine Architetti Provincia di Milano
Via Solferino n° 19
Milano

e p.c. Presidente Collegio Ingegneri Provincia di Milano
Corso Venezia n° 16
Milano

Oggetto: Osservazioni su atto C.C. n° 27 del 13.5.03 "Adozione Piano particolareggiato area D4" - Comune di Assago (Milano)

Con la presente il sottoscritto Gianpietro Monaldeschi, residente in Assago, via Papa Giovanni XXIII n° 2/D, valutata la proposta di Piano Particolareggiato, esecutivo della variante di PRG adottata con atto C.C. n° 26 in data odierna (effettuata con la procedura di cui alla LR n° 23/1997 e sue modificazioni ed integrazioni), al fine di contribuire in maniera collaborativa al perfezionamento dell'atto, presenta le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 9 e 10 della legge nazionale n° 1150 del 1942.

Punto 1) Violazione Direttiva Consiglio dell'Unione Europea del 18.6.92 n° 92/50/CEE

IL Piano Particolareggiato in esame, secondo le Norme Tecniche di Attuazione - art. 47 - in vigore, deve essere un Piano di Iniziativa Pubblica.

Coerentemente con questo, infatti, i relativi incarichi di redazione della documentazione sono stati approvati con atti di Giunta Comunale (vedi atto n° 146/98, modificato con atto n° 125/02, e atto n° 179/98) come "Affidamento di Servizio tecnico di Pubblica Amministrazione" e sono, per i loro considerevoli importi, ampiamente sopra la soglia definita dalla direttiva CEE n° 92/50.

In particolare si rappresenta la grave anomalia, che si riscontrerà nello sbilanciamento a favore del Privato proponente, che gli incarichi sono stati approvati dall'Amministrazione comunale, senza procedere, come dovuto, ad adeguata gara prevista, tra l'altro, dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 18.6.92 n° 92/50/CEE, e recepita dall'art. 17 L. 109/94, che così recita:

comma 10°. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

Ciò costituisce una grave violazione, trattandosi da un lato di impegno oneroso consistente (che messo in gara avrebbe potuto ridursi notevolmente), e dall'altro si tratta di una violazione alla stessa normativa di PRG (piano di iniziativa pubblica pagata in realtà dai privati), che è stata non rispettata, inficiando così l'atto.

Si segnala altresì che la procedura di "trattativa privata" di incarico pubblico, mascherato dal fatto che il privato anticipa il denaro, rappresenta una violazione del principio della concorrenza tra professionisti, e per questo si ritiene di avvisare gli ordini professionali per le loro valutazioni del caso.

Punto 2) Violazione della legge 3.11.52, n. 1902 e LR n° 51/1975

IL Piano Particolareggiato è esecutivo di una variante al PRG (atto CC. N° 26/03) adottata in data odierna, quindi assolutamente non esecutiva.

Ciò rappresenta una evidente violazione della L. 3.11.52, n° 1902, che pone in essere, dall'adozione di Variante al PRG, le misure di salvaguardia, ovvero risulta non legittimo il rilascio di Concessioni edilizie, e, ovviamente, l'avvio delle procedure di Piani Attuativi (particolareggiati ed altro) nel periodo delle osservazioni.

Si pensi che il Piano Attuativo in oggetto è stato espressamente approvato seguendo la norme della LR 23/97, che prevede, all'art. 7, il diretto collegamento tra l'atto di pianificazione attuativa e l'atto di Concessione edilizia, dando all'uno il valore, come caratteristiche e legittimità dell'altro.

In particolare, lo strumento "Piano particolareggiato", ai sensi dell'art. 14 e seguenti, rappresenta uno strumento di iniziativa pubblica, di mera esecuzione del PRG, ovvero può essere adottato solo dopo che l'iter procedurale del PRG o, nel caso in esame, della sua variante sia concluso.

Caso limite è la possibilità di adozione di un Piano Particolareggiato parziale, attinente alle sole parti che abbiano la doppia conformità tra PRG vigente e PRG o Variante adottata, ovvero può essere adottato un P.P. solo relativamente alle aree confermate dalla variante al PRG in itinere.

Ciò costituisce una grave violazione alla norma che inficia la validità dell'atto alla sua origine.

Si chiede quindi il ritiro immediato, per effettuare una successiva riadozione, con le dovute modifiche, solamente una volta esecutiva ed efficace la Variante in itinere, di cui il P.P. rappresenta l'esecuzione materiale.

Punto 3) Violazione legge 109/94 (Merloni) e LR 60/1977

Sugli Scomputi
IL presente Piano Particolareggiato risulta difforme allo spirito e alla lettera della Legge 109/94 sugli appalti di Opere Pubbliche e LR 60/1977.

Nella bozza di convenzione (articoli n° 5 e 7), infatti, sono previste considerevoli cessioni di aree e realizzazione di opere pubbliche, con la formula dello "scomputo" rispetto agli introiti comunali di oneri di urbanizzazione. Si contesta, in particolare, la mancata e aperta violazione dell'art. 2 comma 5° della Legge 109/94 e s.m.i., che recita:

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al 5° c. dell’art. 28 L. 17.8.42, n. 1150, e s.m.i., o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.

Tale norma implica una modifica all'art. 9 della Bozza di convenzione, ovvero si chiede che sia precisato che il soggetto privato, nell'impegnarsi a formale gara d'appalto per scegliere l'Impresa che realizzerà le opere, si impegni a definire i valori dei definitivi scomputi come risultato della gara. Ciò significa, in pratica che i valori delle opere inserite nella Bozza di convenzione sono valori "indicativi", con i vantaggi del ribasso di gara a favore del Comune.

Si rammenta che la Bozza di convenzione adottata dal Consiglio è, secondo la giurisprudenza consolidata, impegnativa per il solo privato: l'impegno assume efficacia per l'Amministrazione comunale solo una volta approvata definitivamente, o meglio, solamente una volta sottoscritta dal rappresentante comunale (salvo l'applicazione del principio di autotutela ovvero di possibile ritiro di atti palesemente illegittimi e/o economicamente errati).

Si chiede pertanto di rivedere la formulazione della Bozza di convenzione per evitare di innescare una serie di problematiche derivanti dall'obbligo della sottoposizione alla Legge n° 109/94 - c.d. Merloni - in forza della Circ. Min. Infrastrutture del 18.12.01, n° 462 e Sent. n° 399/98 Corte di Giustizia Europea 12.7.01, sulla realizzazione diretta da parte di un privato di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di concessione dovuto.

Sulle aree prese in carico

La cessione da parte del Privato lottizzante, a favore del Comune, di così vaste aree è, in generale, in contrasto con i principi della moderna giurisprudenza, anche frutto della recente sentenza della Corte Costituzionale n° 179 del 20.5.1999, che stabilisce una attenta ponderazione (e limitazione) della presa in carico di aree a favore dei Comuni, sia dal punto di vista strettamente urbanistico (necessità di vincolare a standard solo le aree realmente necessarie e realmente utilizzabili da parte della collettività), che dal punto di vista del Bilancio dello Stato e dei Comuni (ponderazione e graduazione pluriennale delle spese indotte di manutenzione di aree non necessarie).

Nel caso in esame le opere di attrezzatura e arredo delle aree che diverranno di proprietà comunale, nonché la realizzazione di opere infrastrutturali (strade, parcheggi, ecc.) senza il meccanismo di gara, costituisce un ulteriore vantaggio al lottizzante, riducendo gli oneri monetari dovuti e aumentando, di fatto, il valore commerciale degli edifici residenziali privati realizzati, che verrebbero a trovarsi (grazie alle spese di tutta la collettività assaghese) pienamente dotati di attrezzature e servizi.

In generale, risulta assolutamente vaga e non tecnicamente motivata l'opportunità di prendere in carico all'Amministrazione comunale oltre 53.000 metri quadrati di aree attrezzate a verde pubblico (boschetto).

Si chiede di modificare l'atto riducendo sensibilmente le aree in cessione al Comune, dopo una adeguata e formale analisi, sino a riportarle nei limiti della legge. La ridefinizione poi delle aree omogeneee (all'interno del Piano Particolareggiato collegato alla Variante in itinere) permette un artefatto calcolo di aree per soddisfare la dotazione di urbanizzazioni, costituendo un clamoroso evidente ulteriore "favore" al lottizzante privato che, in tale maniera, localizza a sua piena e incontrollata discrezione aree dovute al Comune fuori dal perimetro edificabile a lui più conveniente.

Ciò non è conforme alla normativa regionale in vigore (confermata tra l'altro dalla recente proposta di Testo Unico di Urbanistica regionale deliberata lo scorso 18.7.03): anzi, viene così ribaltato il principio stabilito nell'art. 12 L.R. n° 60 del 1977, che recita:

1. La convenzione alla cui stipula è subordinato il rilascio delle Concess. Edilizie relative agli interventi contemplati dai P.L., oltre a quanto stabilito ai n° 3 e 4 dell'art. 8 L. 765/67, deve prevedere:

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui all'art. 22 L.R. 51/75, nella misura stabilita da quest'ultima norma, salvo che gli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni prevedano misure più elevate; qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipula i lottizzanti corrispondano al Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree;

b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere dovranno essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, dovrà essere corrisposta la differenza; al Comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione nonché all'entità e alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3 della presente legge.

Ovvero stabilisce che la convenienza nell'accettazione di un'area, la sua valutazione economica e soprattutto in questo caso la sua localizzazione, deve risultare tecnicamente dimostrata da una prevalente convenienza del Comune ovvero deve essere dimostrata la prevalente convenienza della collettività.

Si rappresentano inoltre le responsabilità dei tecnici e amministratori comunali rispetto a un esborso notevolissimo di denaro che doveva essere incamerato nelle casse comunali.

Si segnala altresì che la procedura seguita, rappresentando un possibile grave danno economico per la collettività assaghese, debba essere sottoposta a una valutazione dell'Autorità dei Lavori pubblici, per la valutazione del caso.

Punto 4) Violazione art.9 e seguenti LUN 1150/42 e LR 51/1977 - esame osservazioni

In sede di dibattito di Consiglio Comunale, come da resoconto in delibera, si è violato il principio della puntuale risposta agli emendamenti presentati dalla Lista dei consiglieri del Centrosinistra. In particolare si cita la recente sentenza TAR, a questo proposito, Sezione di Brescia, del 2.8.02, n. 1100, dalla quale si desume che:

- alle osservazioni (in questo caso emendamenti) deve essere data adeguata analisi e, se respinte, adeguata motivazione;

- le osservazioni (in questo caso emendamenti) devono essere analizzate puntualmente, ovvero singolarmente.

Punto 5) Violazione normativa sulla Valutazione Impatto Ambientale

In sede di dibattito consiliare si è fatto presente che della normativa di Valutazione di Impatto Ambientale deve essere tenuto conto in ambito di progettazione.

Come già fatto presente sopra e alla luce della stessa definizione normativa dello strumento "Piano Particolareggiato", la presente proposta di P.P. risulta assolutamente carente delle analisi sull'impatto ambientale derivato.

Inoltre, data l'enorme dimensione della superficie del P.P. (mq. 356.978 dichiarati dal Lottizzante), si rileva che la procedura è inficiata da un grave errore amministrativo, in quanto si ritiene necessario che il progetto di P.P. debba contenere, ovvero la proposta di progetto debba essere sottoposta a Valutazione Impatto Ambientale, secondo i limiti del DPR 12.4.96 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 c. 1 L. n. 146/94 – che stabilisce le seguenti categorie di interventi soggetti a VIA:

Ø Sviluppo di aree urbane: Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari

- Soglia superficie: >40 ha

- Provvedimento: DPR 12/4/96

- Riferimento: All. B.7.b

- Procedura: Verifica

- Autorità competente: Regione Lombardia (Struttura VIA)

Ø Sviluppo di aree urbane: Progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari superficie

- Soglia superficie: >10 ha

- Provvedimento: DPR 12/4/96

- Riferimento: All. B.7.b

- Procedura: Verifica Regione Lombardia (Struttura VIA)

Ciò detto, si ritiene utile rappresentare il fatto che il procedimento corretto risulta essere il seguente:

1) Una volta efficace la Variante di cui all'atto C.C. n° 26/2003, si sottoponeva preventivamente all'adozione del P.P. il progetto alla Regione Lombardia e alla Provincia di Milano (in forza della competenza in corso di trasferimento dopo l'adozione del Piano territoriale di Coordinamento provinciale dello scorso 25.9.02) per una valutazione dell'impatto provocato. Si ricorda che la stessa Regione, con proprio atto V/66543 dell'11.4.95 sospese la proposta di progetto di Variante che viene riproposta, motivando la necessità di una pianificazione sovracomunale (che c'è in quanto inserita nel PTCP) e che quindi, automaticamente diventa soggetto a VIA Regionale/Provinciale congiuntamente;

2) Acquisiti i pareri di cui sopra, risulta necessario sottoporre il progetto alla dovuta pubblicità di cui all'art. 4 c.1, lett. c) L.R. 3.9.99 n. 20 "Norme in materia di impatto ambientale, come integrata dalla L.R. 2.2.01 n.3, ovvero in forza dell'art. 4, che così recita:

Art. 4 - Fasi delle procedure

1. La procedura di VIA si articola in:

a) fase preliminare e di orientamento, facoltativa per il proponente, volta a recepire orientamenti e informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale;

b) esecuzione di studio d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 DPR 12.4.96;

c) misure di pubblicità e partecipazione al procedimento, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del DPR 12.4.96;

d) fase di valutazione degli studi di impatto ambientale, consistente nella predisposizione del rapporto finale di VIA a seguito di istruttoria da effettuarsi da parte dell'autorità competente;

e) fase conclusiva della procedura d'impatto ambientale in capo all'autorità competente che si chiude con l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale. Qualora la VIA dia esito negativo sul progetto presentato dal richiedente, il relativo giudizio deve puntualmente indicare le modifiche progettuali e, in genere, le misure di contenimento e compensazione necessarie ad assicurare la compatibilità ambientale dell'intervento, subordinando all'osservanza di tali prescrizioni l'approvazione dell'opera ai fini della presente legge; qualora l'istruttoria condotta accerti l'assoluta impossibilità di garantire, anche con prescrizioni e modifiche, condizioni di compatibilità ambientale in rapporto alle caratteristiche dell'area interessata, il giudizio, insieme con le motivazioni dell'assoluta incompatibilità, indica anche le condizioni per una eventuale localizzazione alternativa.

2. La procedura di verifica è definita dall'art. 10 DPR 12.4.96.

3. (Omissis).

3) Inserire, ovvero dichiarare nell'atto deliberativo di adozione del P.P., l'effettuazione della sottoposizione a procedura di VIA, allegando tutta la necessaria dovuta documentazione del caso.

Si chiede pertanto di revocare l'atto di adozione e di riadottarlo secondo la normativa citata, ovvero si chiede di integrare la proposta di progetto di Piano Particolareggiato con la documentazione necessaria affinché gli organi regionali e provinciali svolgano la loro valutazione di impatto ambientale, secondo le norme di legge.

Gianpietro Monaldeschi

Assago, 11 agosto 2003