Articolo 182 C.d.S. (Art. 377 Reg.to)

Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90. La sanzione è da € 33,60 a € 137,55 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6 (132) (132/a).  

  (132) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 96, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(132/a) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 95, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 e c. 10 - Ciclisti affiancati

Circolava con un velocipede affiancato ad altro ciclista

Nota : I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

 

 

€ 19,95

 

c. 2 e c. 10 - Conduzione del velocipede e libertà di movimento

Circolava con un velocipede

a) senza avere libero uso delle braccia e delle mani;

b) senza reggere il manubrio con almeno una mano;

c) non essendo in grado di vedere liberamente davanti a sé o ai due lati;

d) senza essere in grado di poter compire con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie

Nota: I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

 

 

€ 19,95

 

 

c. 3 e c. 10 - Divieto di traino e di conduzione di animali

Circolava con un velocipede

a) trainando un altro veicolo;

b) facendosi trainare da altro veicolo;

c) conducendo animali

Nota: Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

 

 

€ 19,95

 

c. 4 e c. 10 - Intralcio o pericolo per i pedoni

Quale ciclista, a causa delle condizioni della circolazione, essendo di intralcio o di pericolo per i pedoni, ometteva di condurre a mano il velocipede.

Nota : I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

 

 

€ 19,95

 

 

c. 5 e c. 10 - Divieto di trasporto di altro passeggero

Circolava con un velocipede trasportando un altro passeggero.

Nota : E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.

 

 

€ 19,95

 

 

c. 6 e c. 10 - Velocipede a più di due ruote simmetriche

Circolava con un velocipede a più di due ruote simmetriche, omologato per il trasporto di altre persone oltre al conducente, consentendone la guida anche ad altro passeggero

Nota : I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.

 

 

€ 33,60

 

c. 7 e c. 10 - Trasporto di persone in sovrannumero su velocipede a più di due ruote simmetriche

Su un velocipede a più di due ruote simmetriche, omologato per il trasporto di quattro persone adulte, compresi i conducenti, vi si trovavano più di 4 persone

Nota : Sui velocipedi a più di due ruote simmetriche non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

 

 

€ 33,60

 

c. 8 e c. 10 in relazione all'art. 170 - Trasporto pericoloso di cose

Circolava con un velocipede trasportando oggetti

a) non solidamente assicurati;

b) che sporgevano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i 50 cm,;

c) che impedivano o limitavano la visibilità al conducente

Nota: Il viaggio non può proseguire se il conducente prima non provvede a sistemare il carico secondo le modalità prescritte.

 

 

€ 19,95

 

 

c. 9 e c. 10 - Circolazione fuori dalle piste ciclabili

Sebbene vi fosse una pista riservata ai velocipedi, circolava con un velocipede fuori dalla stessa

Nota : I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

 

 

€ 19,95