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IL RITO DEL LAVORO

 

Il rito del lavoro, disciplinato agli articoli 409 e ss. del codice di procedura civile, è una delle principali “varianti” del processo di cognizione che si caratterizza, rispetto al rito ordinario, per la maggiore concentrazione, speditezza e soprattutto per la maggiore oralità. Malgrado la riforma del cpc abbia esteso al rito ordinario molte delle peculiarità che lo distinguevano in vigenza del vecchio rito, permangono alcune caratteristiche del tutto “proprie” che tuttora portano a consideralo come un procedimento sui generis.

I.                   DISPOSIZIONI GENERALI

A.     CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Il rito del lavoro è applicabile alle controversie individuali di lavoro; in base all’articolo 409 cpc sono considerate tali le controversie relative a:

a)      rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa[1],

b)      rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie

c)      rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

d)      rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica

e)      rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice

B.     tentativo obbligatorio di conciliazione

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è una delle caratteristiche salienti del rito del lavoro e si differenzia nettamente dal diverso tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 183 cpc in quanto si pone in una fase stragiudiziale preliminare all’instaurazione del processo, di cui al contrario costituisce una condizione necessaria.

Il tentativo di conciliazione è letteralmente imposto, come passaggio imprescindibile, per chi voglia proporre in giudizio una domanda che verta su uno dei rapporti di cui all’art. 409 cpc e non intenda valersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e dagli accordi collettivi; il futuro attore deve promuovere anche tramite l’associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell’estinzione del rapporto.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi, il decorso di ogni termine di decadenza.

La Commissione[2] che riceva una richiesta deve convocare le parti per una riunione che deve tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta; è possibile che la commissione, qualora ne ravvisi la necessità, affidi l’esperimento ad una sottocommissione. In ogni caso, perché la riunione sia valida è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori: se alla riunione manca uno dei componenti, il direttore dell’UPLMO certifica l’impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione, a norma dell’art. 410-bis, deve essere espletato non oltre sessanta giorni dalla richiesta e trascorso tale termine esso deve considerarsi espletato ai fini della procedibilità della domanda (art 412-bis cpc)

C.     VERBALE DI CONCILIAZIONE O DI MANCATA CONCILIAZIONE.

Il tentativo di conciliazione qualora venga effettivamente espletato (e cioè salvo l’ipotesi di cui all’art. 410 comma 8) e concluso in termini può portare alla conciliazione delle parti o meno: nell’uno e nell’altro caso viene redatto processo verbale.

Nel primo caso, se la conciliazione riesce, si forma a norma dell’articolo 411 cpc il processo verbale di conciliazione che viene sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione il quale certifica l’autografia delle firme ovvero l’impossibilità di sottoscrivere di una parte. Tale processo verbale è depositato a cura delle parti o dell’UPLMO presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accerta la regolarità formale del verbale e lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l’UPLMO a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale; il direttore dell’UPLMO ne deve quindi accertare l’autenticità, dopodiché provvede al deposito presso la cancelleria del Tribunale. In questa sede, sempre su istanza di parte, il giudice accerta la regolarità formale del verbale e lo dichiara esecutivo con decreto.

Nel caso in cui la conciliazione non riesca, al contrario, si redige a norma dell’art 412 processo verbale di mancata conciliazione, con l’indicazione delle ragioni che hanno impedito di raggiungere un accordo. In tale verbale le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando ciò è possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore: in tal caso, limitatamente ai punti concordati, il verbale può seguire le procedure indicate dall’art.411 ed acquistare efficacia di titolo esecutivo.

L’UPLMO rilascia copia del verbale di mancata conciliazione entro cinque giorni dalla richiesta alla parte che la presenta.

Delle risultanze del verbale di mancata conciliazione si tiene conto ai fini delle spese nel successivo giudizio.

 

D.    PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA

L’espletamento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda nel processo instaurato davanti al giudice ordinario. Si è detto come il caso previsto dall’art. 410 comma 8 cpc costituisca a tutti gli effetti una deroga all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, che si considera come espletato (senza successo) ai fini della procedibilità della domanda. Nel caso in cui invece il tentativo si chiuda con un verbale di mancata conciliazione (anche se parziale) la domanda giudiziale è invece procedibile e toccherà al giudice definire la controversia, tenendo conto, in punto spese, delle ragioni della mancata conciliazione risultanti dal verbale.

Laddove al contrario il tentativo non sia stato espletato, il difetto di condizione di procedibilità può essere fatto valere:

a)      Su istanza di parte (convenuta): l’improcedibilità è eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all’art. 416 cpc

b)      D’ufficio dal giudice: il potere di rilevare d’ufficio l’improcedibilità della domanda è attribuito al giudice non oltre l’udienza di cui all’art. 420 cpc.

Quando rileva l’improcedibilità della domanda, il giudice sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre richiesta di tentativo di conciliazione: se il termine di cui all’art. 410-bis (sessanta gg. dalla domanda) trascorre invano senza che sia espletato il tentativo di conciliazione, il processo può essere riassunto entro i successivi 180 giorni.

In ogni caso, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti d’urgenza e di quelli cautelari previsti dagli artt. 669-bis e ss. (lib. IV, titolo I, capo III).

 

E.     ARBITRATO PREVISTO NEI CONTRATTI COLLETTIVI

L’articolo 412-ter detta alcune disposizioni in materia di arbitrato previsto dai CCNL. In particolare stabilisce che se il tentativo di conciliazione non riesce ovvero decorre invano il termine di cui all’art. 410-bis, le parti possono concordare di deferire la soluzione della controversia ad arbitri (o collegio arbitrale), se il contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità.

Una tale previsione all’interno del CCNL deve tuttavia essere corredata da una serie di ulteriori statuizioni, che in particolare stabiliscano:

a)      Le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro cui l’altra parte può aderirvi;

b)      La composizione del collegio e la procedura di nomina del presidente e dei componenti;

c)      Le forme e i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria;

d)      Il termine entro cui deve essere pronunciato il lodo e comunicato alle parti;

e)      I criteri di liquidazione dei compensi degli arbitri.

I CCLN o gli accordi collettivi possono anche prevedere l’istituzione di collegi o camere arbitrali permanenti, composti e distribuiti sul territorio secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

L’articolo 412-ter stabilisce inoltre che nella pronuncia del lodo arbitrale si osserva l’art. 429 cpc inerente la pronuncia della sentenza nel giudizio del lavoro “ordinario”; ciò significa che il dispositivo della sentenza viene letto in aula dal collegio arbitrale non appena esaurita la discussione della causa, con possibilità tuttavia, se gli arbitri lo ritiengono necessario e su istanza di parte, di fissare un termine non superiore a 10 gg. per il deposito di note difensive rinviando la causa ad una successiva udienza per la discussione e la pronuncia del dispositivo; ma significa altresì che laddove venisse pronunciata sentenza di condanna al pagamento di crediti da lavoro in favore del lavoratore, gli arbitri devono liquidare oltre agli interessi legali anche il danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria: danno che va calcolato sulla base all’indice previsto dall’ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell’industria ex art. 150 disp. Att. cpc.

Salva diversa previsione contrattuale, inoltre, sono applicabili alla liquidazione delle spese in sede arbitrale anche gli artt. 91 primo comma e 92 del cpc.

Il lodo arbitrale è impugnabile per:

a)      Violazione di disposizioni inderogabili di legge

b)      Difetto assoluto di motivazione

L’impugnazione deve essere effettuata con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione del lodo, presso la Corte d’Appello nella cui circoscrizione è stato pronunciato il lodo, in funzione di giudice del lavoro. La Corte d’Appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, ricorribile per Cassazione

Trascorso il termine di trenta giorni, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo è depositato presso l’UPLMO a cura delle parti o tramite le associazioni sindacali. Il direttore dell’UPLMO, accertatane l’autenticità, provvede direttamente o tramite un proprio delegato a depositarlo nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è stato pronunciato. Il giudice quindi, su impulso di parte, accertatane la regolarità formale lo dichiara esecutivo con decreto.

 

II.                PROCEDIMENTO

A.     GIUDICE COMPETENTE

Il procedimento di primo grado si svolge davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro. A tal proposito le regole di competenza territoriale si connotano per alcuni caratteri specifici: competente per territorio è infatti il giudice del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, ovvero in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la propria opera alla fine del rapporto. Tale competenza non è influenzata dal trasferimento dell’azienda in altro luogo, né dalla cessazione di questa, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione della stessa.

Per le cause di cui al n° 3 dell’art. 409 cpc (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) il giudice competente è quello del luogo in cui si trova il domicilio dell’agente, del rappresentate o del prestatore d’opera coordinata e continuativa.

Per le cause relative ai rapporti di pubblico impiego è invece competente il giudice del luogo in cui si trova l’ufficio a cui il lavoratore è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, e non è applicabile l’art. 6 del R.D. 1611/33 inerente al foro dello Stato.

Qualora le disposizioni previste ai commi da 1 a 6 non trovino applicazione, si applica poi l’art 18 cpc (foro generale delle persone fisiche).

In ogni caso sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

B.     FORMA DELLA DOMANDA

La domanda si propone con ricorso che deve contenere:

a)      Indicazione del giudice

b)      Nome, cognome, residenza, elezione di domicilio nel comune in cui si trova il giudice adito del ricorrente; nome, cognome residenza del convenuto (se persona giuridica la denominazione e la sede);

c)      Determinazione dell’oggetto della domanda

d)      Esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda con le relative conclusioni;

e)      Indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione

 

C.     DEPOSITO DEL RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA

Il ricorso contenente i requisiti di cui all’art. 414 cpc (supra sub D)) deve essere depositato nella cancelleria del tribunale unitamente ai documenti che in esso sono indicati. Il giudice entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente: tra il deposito del ricorso e la data fissata dal giudice non devono trascorrere più di sessanta giorni.

A cura dell’attore il ricorso e il decreto devono essere notificati al convenuto entro 10 giorni dalla pronuncia del decreto (salvo quanto previsto dall’art. 417): tra la notificazione al convenuto e l’udienza di discussione devono comunque intercorrere più di 30 giorni; tuttavia se la notificazione deve effettuarsi all’estero il termine di cui all’articolo 415 comma 3 (60 gg) è portato a 80 gg. e quello di cui all’art 415 comma 5 (30 gg.) è portato a 40 giorni.

Alle PP.AA. la notifica avviene direttamente presso l’ufficio interessato a norma dell’art. 144; per le amministrazioni statali o ad esse equiparate si osservano invece, ai fini della rappresentanza e della difesa in giudizio le diposizioni di leggi speciali che disciplinano la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato competente.

D.    COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

Il convenuto deve costituirsi, a norma dell’articolo 416 cpc entro dieci giorni dalla data della prima udienza, dichiarando la residenza ed eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. Tale costituzione si effettua tramite il deposito di una memoria difensiva in cancelleria, nella quale vanno proposte a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione in modo specifico sui fatti affermati dall’attore, non limitandosi a contestarli genericamente; deve inoltre proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Entro il termine previsto per la costituzione del convenuto deve altresì avvenire, se del caso, l’intervento volontario del terzo a norma dell’art 105 cpc, fatto salvo il caso in cui la chiamata sia necessaria per integrare il contraddittorio: tale intervento avviene nelle forme descritte agli artt. 414 e 416 cpc in quanto applicabili (art. 419 cpc).

E.     COSTITUZIONE E DIFESE DELLE PARTI: PARTI PRIVATE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le parti, di fronte al giudice del lavoro, sono di norma assistite da un difensore: possono tuttavia a norma dell’art. 417 stare in giudizio personalmente qualora il valore della causa non superi L.250 mila; in tal caso la domanda e la costituzione debbono comunque rispettare le forme dettate dagli artt. 414 e 416, ma la domanda può essere proposta anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere un apposito processo verbale. Il ricorso o il processo verbale in questi casi devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’art. 415 cpc; analogamente ogni ulteriore atto o memoria formato o prodotto nel corso del processo deve essere notificato ad entrambe le parti dalla cancelleria.

Norme particolari in materia di difesa tecnica vigono anche nel caso di controversie inerenti il pubblico impiego: nel caso di cui al quinto comma dell’art 513, infatti, è consentito alla P.A. di stare in giudizio in primo grado avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio. Tale regola vale anche per le amministrazioni statali e ad esse equiparate, salvo che l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli risvolti economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica, anche per l’eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. Negli altri casi, in cui non ritenga di intervenire, al contrario, trasmette tempestivamente, entro 7 giorni dalla notifica, gli atti introduttivi.

 

F.     DOMANDE RICONVENZIONALI

Come si è detto supra, la domanda riconvenzionale deve essere proposta nella memoria di costituzione del convenuto a norma dell’art. 416 cpc: di questa memoria tuttavia l’attore rischierebbe di non aver notizia che alla prima udienza, e comunque, nel caso in cui fosse proposta al limite del termine di 10 gg. per la costituzione, vedrebbe ridotti al minimo i tempi per preparare una difesa e le eventuali controdeduzioni. Per ovviare a tali inconvenienti l’art. 418 dispone alcuni accorgimenti atti a differire la prima udienza e a consentire all’attore la preparazione di una difesa adeguata.

Il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale a norma del secondo comma dell’art. 416, deve, con istanza contenuta nella memoria stessa a pena di decadenza della stessa riconvenzione chiedere al giudice la modifica del decreto emesso a norma dell’art 415 comma 2 da effettuarsi attraverso la pronuncia, nel termine massimo di cinque giorni, di un decreto per la rifissazione dell’udienza. Tra la domanda riconvenzionale e la nuova udienza non debbono trascorrere più di cinquanta giorni (settanta se notifica all’estero) e il nuovo decreto deve essere notificato all’attore nel termine di dieci giorni dalla pronuncia. In ogni caso tra la data di notificazione e la nuova udienza debbono intercorrere almeno 25 giorni (35 se la notifica è all’estero).

 

G.    DISCUSSIONE DELLA CAUSA

La discussione della causa viene effettuata nell’udienza e nei modi previsti dall’art. 420 cpc. In tale sede il giudice procede al libero interrogatorio delle parti presenti e tenta la loro conciliazione. La mancata comparizione personale, senza che vi sia un giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

In questa sede le parti possono se ricorrono gravi motivi e sempre previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Le parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti di causa; in tal caso la procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare e transigere la controversia. In relazione al dovere di conoscenza dei fatti di causa, vige la regola statuita al comma 2 u.p. secondo cui la mancata conoscenza senza gravi ragioni dei fatti di causa da parte del procuratore, è valutabile anch’essa ai fini della decisione.

Se il tentativo di conciliazione ha successo si redige il relativo verbale di conciliazione che ha efficacia di titolo esecutivo.

Se al contrario il tentativo di conciliazione non riesce la causa prosegue: il giudice, se ritiene la causa già matura per la decisione, ovvero se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione, alla competenza, o altre pregiudiziali la cui soluzione possa definire il giudizio, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo in udienza.

Se al contrario la causa non è matura per la decisione o non si pongono questioni preliminari o pregiudiziali, nella stessa udienza ex art. 420 il giudice ammette le prove già richieste dalle parti ovvero quelle prove che le stesse non abbiano potuto proporre prima se rilevanti, disponendo con ordinanza la loro immediata assunzione; qualora l’assunzione dei mezzi ammessi non possa avvenire nel corso della stessa udienza, il giudice fissa un’altra udienza per l’espletamento dell’incombente, entro dieci giorni dalla prima, assegnando, se ricorrono giusti motivi, un termine di cinque giorni prima della nuova udienza per il deposito di note difensive.

In relazione alle prove ammesse a norma del comma quinto, ossia di quei mezzi che non è stato possibile proporre anteriormente, il giudice assegna un termine perentorio di cinque giorni per dedurre mezzi in controprova i quali verranno valutati dal giudice e ammessi se rilevanti, nonché assunti nell’udienza fissata ai sensi del quinto comma.

In linea di principio l’istruzione probatoria deve esaurirsi nella stessa l’udienza: è ammesso un rinvio in caso di necessità, peraltro da effettuarsi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso in cui sia necessaria una chiamata in causa del terzo a norma degli artt. 102 secondo comma (integrazione del contraddittorio), 106 (intervento a istanza di parte) e 107 (intervento iussu iudicis), il giudice fissa nuova udienza e dispone che il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto siano notificati entro cinque giorni al terzo chiamato, osservati i termini dei commi 3, 5, 6 dell’art. 415: il termine massimo entro cui si deve tenersi l’udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento del giudice e il terzo deve costituirsi entro 10 giorni dalla data fissata per l’udienza mediante deposito di memoria. A tutte le notificazioni e comunicazioni provvede l’ufficio.

L’ultimo comma dell’art. 420 stabilisce un formale divieto di udienze di mero rinvio.

 

H.    L’ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Laddove si renda necessaria l’istruzione della causa, il giudice provvede a norma dell’ art. 420 disponendo dei poteri istruttori di cui all’art. 421 cpc. Pertanto, ogni qualvolta il giudice rilevi un’irregolarità degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, può invitare le stesse a regolarizzarli entro un termine che assegna, salvi naturalmente i diritti quesiti.

Può inoltre disporre d’ufficio l’ammissione di qualsiasi mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabiliti nel codice civile, fatta eccezione per il giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti; in tale eventualità, si applica la disposizione di cui all’articolo 420 comma 6.

Su istanza di parte può disporre altresì l’accesso sui luoghi di lavoro, purché necessario al fine dell’accertamento dei fatti e dispone altresì l’esame dei testimoni sullo stesso luogo.

Qualora lo ritenga necessario, il giudice può ordinare la comparizione, al fine di effettuarne il libero interrogatorio sui fatti di causa, anche di persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’art. 246 o a cui sia vietato a norma dell’art. 247 cpc.

Può inoltre ordinare la registrazione su nastro delle deposizioni dei tesi in luogo della verbalizzazione.

Se necessario, il giudice in qualsiasi momento può nominare uno o più consulenti tecnici disponendo a norma dell’art 420 comma 6; il consulente può essere autorizzato ad una relazione verbale, ovvero può chiedere di presentare una relazione scritta: il giudice in questo caso assegna un termine non superiore a venti gg. e non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

Su istanza di parte, possono fornire informazioni o rendere osservazioni nel processo del lavoro anche le associazioni sindacali. Tale ipotesi è prevista dall’art. 425 cpc e le informazioni/osservazioni possono essere scritte o semplicemente orali; vengono rese in giudizio ovvero, nel caso previsto dall’art. 421 comma 3, anche sul luogo di lavoro in occasione dell’accesso. Il giudice ai fini dell’art. 425 può fissare udienza ai sensi dell’art. 420 comma 6 e può altresì richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicarsi nella causa.

Il giudice infine, a norma dell’art. 423 cpc, dipone su istanza di parte in ogni stato e grado del processo il pagamento delle somme non contestate. A richiesta del lavoratore può altresì disporre il pagamento di una provvisionale quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità di cui ritenga fornita la prova. Tali ordinanze costituiscono titolo esecutivo e la provvisionale è revocabile con la sentenza che decide la causa.

 

I.       MUTAMENTI DI RITO

Il mutamento del rito può avvenire tanto con il passaggio dal rito ordinario a quello del lavoro, quanto dal rito speciale a quello ordinario.

Nel primo caso, il giudice che rileva che una causa, promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti all’art. 409 cpc, con ordinanza fissa l’udienza di cui all’art. 420 e assegna alle parti un termine perentorio entro cui integrare eventualmente gli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti in cancelleria; dopodiché la causa prosegue nelle forme previste dal rito del lavoro.

Quando al contrario il giudice del lavoro rilevi che la causa non è inerente ad uno dei rapporti previsti nell’art. 409 cpc, se la causa rientra nella sua competenza ordina la regolarizzazione tributaria della stessa, altrimenti rimette con ordinanza la causa al giudice competente, ordinando la riassunzione con il rito ordinario entro il termine perentorio di trenta giorni. In queste ipotesi le prove eventualmente acquisite nel rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.

 

J.      LA SENTENZA

Il dispositivo della sentenza viene pronunciato in udienza una volta esaurita la discussione orale dopo che il giudice ha udito le conclusioni delle parti.

E’ tuttavia possibile, a norma dell’art. 429 comma 2 che il giudice, su richiesta delle parti, rinvii la causa ad una successiva udienza, concedendo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive; nell’udienza fissata, avviene la discussione, al termine della quale il giudice pronuncia sentenza.

Quando il giudice pronuncia una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti da lavoro, deve determinare, oltre agli interessi legali, anche  maggior danno dovuto alla svalutazione del credito, condannando anche al pagamento della rivalutazione dello stesso dal giorno della maturazione del diritto; tale maggior danno è liquidato in base agli indici della scala mobile registrati dall’ISTAT a norma dell’art. 150 Disp. Att..

Quando il diritto per cui è causa sia certo, ma non sia possibile determinarne l’ammontare, ilo giudice procede ad una valutazione equitativa a norma dell’art. 432 cpc.

La sentenza viene depositata in cancelleria entro 15 gg. dalla pronuncia e il cancelliere da immediata comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito.         

Ex art. 431 cpc le sentenze che pronunciano condanna per crediti del lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro di cui all’art. 409 sono provvisoriamente esecutive e possono pertanto essere messe in esecuzione con la sola copia del dispositivo, anche in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice d’appello può ordinare che l’esecuzione sia sospesa quando può derivarne all’altra parte gravissimo danno; tale sospensione può essere anche solo parziale e in ogni caso l’esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di L. 500.000.

Le sentenze che pronunciano condanna in favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 282 e 283 cpc: il giudice d’appello può pertanto disporre con ordinanza la sospensione provvisoria, totale o parziale, dell’esecuzione se ricorrono gravi motivi.

 

III.             IMPUGNAZIONI

Contro le sentenze pronunciate in primo grado è ammesso ricorso in appello; l’appello viene giudicato dalla Corte d’Appello competente per territorio in funzione di giudice del lavoro, ma non è ammesso per qualsiasi tipo di controversia: sono infatti inappellabili le sentenze che decidono una controversia di valore superiore a L. 50 mila.

Nel caso in cui l’esecuzione della sentenza sia cominciata prima del deposito e sulla base del semplice dispositivo, è ammissibile la proposizione di appello con riserva dei motivi, da presentarsi tuttavia nel termine di deposito del ricorso in cancelleria (30 gg dalla notificazione della sentenza).

A norma dell’art.434 cpc, il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall’art. 414 cpc; il deposito del ricorso deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (quaranta se la notifica è all’estero).

Entro cinque giorni dal deposito il Presidente della Corte d’Appello nomina il relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla medesima l’udienza di discussione davanti al collegio con un decreto; nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, l’appellante provvede alla notifica del ricorso e di detto decreto alla controparte, tenendo presente che fra la notifica e l’udienza non devono trascorrere meno di venticinque giorni. Se la notifica avviene all’estero, i termini sono portati da sessanta a ottanta giorni e da venticinque a sessanta.

L’appellato si costituisce a norma dell’art. 436 almeno dieci giorni prima dell’udienza, attraverso deposito di memoria contenente una dettagliata esposizione di ogni difesa; nel caso in cui venga proposto appello incidentale ciò deve avvenire, a pena di decadenza nella memoria di costituzione da notificarsi, a cura dell’appellato almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell’art 416.

L’udienza di discussione è regolata dall’art. 437 cpc. Il giudice incaricato svolge la relazione orale della causa e il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura in udienza del dispositivo.

Non sono ammesse nuove domande o eccezioni, né nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. Resta salva la facoltà delle parti di deferire giuramento decisorio, ed è ammissibile altresì il licenziamento di CTU ex art. 441 cpc. 

Se vengono ammesse nuove prove, il collegio fissa un udienza di rinvio, al termine della quale deve pronunciare sentenza: in tal caso, con la stessa ordinanza il collegio può pronunciare i provvedimenti di cui all’art. 423. Sono applicabili i commi 2 e 3 dell’art. 429 cpc.

Il deposito della sentenza deve essere effettuato negli stessi termini previsti dall’art. 430 e la sentenza può essere posta in esecuzione anche sulla base della sola copia del dispositivo, in pendenza del termine previsto per il deposito.

Se la Corte d’appello ritiene che il procedimento di prime cure non si sia svolto secondo il rito prescritto dispone a norma degli artt. 426 e 427.

 

IV.              CONTROVERSIE A CUI E’ APPLICABILE IL RITO DEL LAVORO

A.     CONTROVERSIE PREVIDENZIALI

Le norme che disciplinano il rito del lavoro sono applicabili anche in materia di assicurazioni sociali, di infortuni sul lavoro, di malattie professionale, di assegni familiari nonché di ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatoria, come disposto dall’art. 442 cpc. Sono inoltre applicabili alle controversie in materia di inosservanza di obblighi di assistenza e previdenza derivati da contratti e accordi collettivi. Quando si tratta tuttavia di previdenza e assistenza obbligatorie, la domanda non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti da leggi speciali[3] per la composizione in sede amministrativa della vertenza: se il giudice rileva l’improcedibilità per queste ragioni, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di 60 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa. Il processo deve essere riassunto a cura dell’attore, entro 180 gg. dalla cessazione della causa di sospensione. Nel corso del giudizio gli istituti di patronato e di assistenza legalmente riconosciuti possono, su istanza dell’assistito rendere informazioni o osservazioni, orali o scritte a norma dell’art. 425 cpc. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e si applica l’art 431.

B.     LOCAZIONE, COMODATO, AFFITTO

A norma dell’art. 447-bis le controversie in materia di locazione e comodato di immobili urbani, e quelle relative all’affitto di aziende sono regolate dagli artt. 414 a 420; 421 primo comma, 422, 423 primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429 primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438 439, 440, 441 in quanto applicabili. E’ assolutamente nulla ogni clausola derogatoria di competenza.

Il giudice può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni scritte o orali alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

La sentenza di condanna in primo grado è provvisoriamente esecutiva, e può essere posta in esecuzione anche con il solo dispositivo in pendenza del termine di deposito; qualora l’esecuzione possa cagionare alla controparte gravissimo danno, il giudice d’appello può disporre che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese.


Su ]


[1] Sono assoggettati a tale rito anche i rapporti di lavoro all’interno dell’impresa famigliare, le controversie per il rilascio dell’immobile concesso al portiere o all’addetto alla pulizia dello stabile (in quanto prestazione accessoria al rapporto di lavoro), le controversie sull’efficacia e la validità del lodo arbitrale previsto da CCNL, sugli interessi sul TFR anche se la tutela sia invocata dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

[2] A norma dell’art. 410  comma 4 cpc la Commissione è istituita dal direttore dell’UPLMO e presso la sede stessa dell’UPLMO ed è composta da un presidente (il direttore dell’UPLMO o un suo delegato), da quattro rappresentati effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro, e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Nelle province più grandi possono istituirsi anche commissioni zonali presso gli uffici zonali dell’UPLMO.

[3] Per l’INPS: DPR 30 aprile 1970 n.639 (artt.44-47), DL 20 aprile 1971 n.161 convertito senza modifiche in L. 18 giugno 1971 n.374

Per l’INAIL: DPR 30 giugno 1965 n.1124

Assegni familiari: DPR 30 maggio 1955 n.797 (artt. 57-58)

Previdenza marinara: L. 27 luglio 1967 n.658 (artt. 94-97)

 

 

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Aggiornato a giovedì 23 maggio 2002