Repubblica Italiana

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari

Ufficio Relazioni con il Pubblico

via Redavid 178/b - Bari

 

 

CRITERI DA APPLICARSI NELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITA’ TERRITORIALE  E PROFESSIONALE  DEL PERSONALE  DOCENTE E NON DOCENTE  DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2004/2005.

 

 

PERSONALE  DOCENTE

NORME COMUNI A TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA

- L’art. 2  comma 2  del C.C.N.I.  sottoscritto  in  data  27  gennaio  2004   prevede  che  può    produrre                  domanda   di   trasferimento   in   ambito provinciale anche il   personale   assunto   con decorrenza     giuridica 1/9/2002 o precedente ed in ambito interprovinciale  quello assunto con decorrenza giuridico 1/9/2001 o precedente.

- Al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale  e per di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per il seguente personale:

-          personale scolastico che conclude i corsi di conversione professionale;

-          docenti che concludono i corsi di sostegno.

Il termine improrogabile per la presentazione delle domande di mobilità per tale personale è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 dell’O.M. 9/2004 per le comunicazioni al C.E.D. delle domande  stesse.

-          Non è più preclusa per un biennio la mobilità territoriale provinciale di I e II fase ai docenti trasferiti a domanda sulla prima preferenza espressa in modo puntuale, per la mancata riproposizione dell’art. 54 - comma 1 – lettera B del C.C.N.I. sottoscritto in data 31.8.1999.  

-          La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità d’ufficio e per l’individuazione del soprannumero viene effettuate nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati per intero – il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).

-          Il punteggio attribuito dalla lettera D – allegato D – tabella A – titolo I (Anzianità di servizio) viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell’organico funzionale dello stesso circolo; la richiesta nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale,  il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Tale punteggio va anche attribuito ai fini della graduatoria di circolo o d’istituto per la determinazione della soprannumerarietà.

 

PRECEDENZE

Per quanto riguarda le precedenze previste dall’art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92, il C.C.N.I. sulla mobilità prevede il riconoscimento di tale beneficio esclusivamente nei seguenti casi:

-          assistenza al coniuge ed al figlio in situazione di handicap;

-          assistenza del figlio unico al genitore handicappato in situazione di gravità.

 

Nel caso di figlio unico, tale unicità, deriva dalla circostanza–documentata con autodichiarazione – che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive.

Ai sensi dell’art. 7 - punto V del C.C.N.I viene estesa la precedenza prevista ai genitori, inclusi i genitori adottivi, di portatori di handicap, anche a chi ne esercita la tutela legale.

 

PER LE ALTRE PRECEDENZE SI FA RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ART.7 DEL C.C.N.I. DEL 27/1/2004.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN CARTA SEMPLICE E LA STESSA – CHE DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI MOBILITA’ – POTRA’ ESSERE AUTOCERTIFICATA FATTA ECCEZIONE PER:

 

·         Certificazione medica

·         Certificazione relativa ai benefici previsti dalla legge 10.3.87 n° 100

·         Certificazione rilasciata dalle commissioni  mediche ex art. 4 legge 104/92

·         Per le persone bisognose di cure continuative, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalla competente A.S.L.

·         L’autocertificazione relativa al possesso del titolo di specializzazione polivalente deve contenere tutti gli elementi specificati nel D.M. n° 287/99. In sostituzione si potrà produrre il relativo certificato.

 

1.      Si evidenzia, inoltre, la precisazione operata alla lettera B Titolo III All. D secondo cui i 12 punti vengono attribuiti per il superamento di un pubblico concorso per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie di I grado e secondarie di II grado e artistica. La nota (1) chiarisce una volta per tutte che i ruoli sono 4 (materna, elementare, media e secondo grado) e quindi non vale il concorso della scuola materna se si è nella scuola elementare, come non vale quello della media se si è nel secondo grado.

Relativamente all’istruzione secondaria di 2° grado, il punteggio in parola spetta a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità nei soli concorsi ordinari per esami e titoli banditi con DD.DD.GG. 31/3/99 e 1/4/99.

 

2.      Il punteggio per la continuità del servizio, se richiesto ma senza che sia stata resa la dichiarazione di cui all’allegato “F”, va attribuito solo ove possa evincersi dai documenti allegati o dall’allegato “D”. Per i trasferiti d’ufficio va compilata la seconda parte dell’allegato “F”.                      

La continuità va riferita alla stessa tipologia di posto (l’attività di sostegno non è fungibile con quella di posto comune; l’attività prestata in corso serale o per lavoratori non è fungibile con l’insegnamento diurno prestato nella stessa scuola).

 

 

Il punteggio per la continuità viene riconosciuto anche al personale titolare sui posti della dotazione organica di sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado, dopo il triennio, se rimane in servizio sempre nella stessa scuola. Ai docenti, quindi, che richiedono la conferma sempre nella stessa scuola  dopo 3 anni spettano 6 punti per la continuità, con le previste aggiunte per gli ulteriori anni successivi. Tale innovazione non agisce retroattivamente e quindi il triennio per maturare questo punteggio decorre dal corrente anno scolastico 2003/2004.

 

Per la Scuola Elementare , il trasferimento tra i posti di organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità del servizio.

 

La continuità didattica, legata alla scuola/circolo di ex titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non in quella di mobilità professionale.

 

  1. Ai fini dei passaggi potranno essere ritenute valide le dichiarazioni sostitutive del certificato di abilitazione e del titolo di studio.

La richiesta di passaggio potrà essere formulata dopo il superamento del periodo di prova

 

  1. Il personale scolastico già beneficiario del trasferimento condizionato per l’assistenza ai familiari in situazione di handicap ai sensi dell’art.33, commi 5e 7, è soggetto alle relative disposizioni (docenti art.41, personale ATA art.85) del C.C.N.D. 20  gennaio 1998, integrato e modificato dal C.C.N.D. 20 gennaio 1999.

 

  1. Nel caso di dichiarazioni mendaci, salvo le sanzioni penali previste dalla legge, si procederà a revocare il trasferimento disposto; qualora la dichiarazione mendace ha consentito all’interessato la permanenza nell’istituto di titolarità pur in presenza di soprannumero, il docente verrà assegnato alla sede ottenuta dal soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata.

 

  1. Per l’attribuzione della precedenza prevista dall’art.7 punto II ) C.C.N.I. – personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio richiedente il rientro nella scuola di titolarità precedente, a partire dall’a.s. 2000/2001, tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. Si precisa a tale riguardo che il  docente interessato deve:

a)      indicare, quale prima preferenza, la scuola di titolarità o la preferenza sintetica comprensiva  di tale scuola;

b)      riportare nell’apposita casella del modulo-domanda la denominazione della scuola o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario;

c)      allegare dichiarazione di cui all’allegata “F” per il personale docente ed allegato ”E” per il personale ATA , o dichiarazione specifica, purchè si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio e all’anno in cui è avvenuto il trasferimento.

La continuità del servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario dell’art.7 punto II) e IV)  del C.C.N.I. (alle condizioni in esso previste) che, a seguito del trasferimento d’ufficio sia attualmente su posti DOP.

 

 

C O N T E N Z I O S O

 

            Per quanto riguarda le procedure relative al contenzioso sulla mobilità, si fa rinvio all’art. 12 del C.C.D.N. del 27.01.2004.