In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti
stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri
predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi
all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno,
il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti
stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo,
anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della
cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione
universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti
corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi
di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e
università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di
studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal ministero degli
affari esteri o dal Governo dei Paese di provenienza. Nel caso di accesso a
corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica
delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle
prove di ammissione.
Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il
decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo
provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il
rilascio del visto di ingresso. A tal fine la sufficienza dei mezzi di
sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità
di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi
abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o
privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti
attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua
italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in
possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli
stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non
siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza
della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di
frequenza.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli
studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto
e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di
forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere
rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di
profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono
essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di
studio, il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per
conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la
durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla
generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal vigente
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4
della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale
degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità
del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e
legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4
gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per
l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono
riservare, comunque, una percentuale di posti a, favore degli studenti
stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni opportunamente documentate,
di particolare disagio economico.
Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze
diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità
locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola
secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di
valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o
giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono
determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o
giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata
nell'ordinamento scolastico italiano.