CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO
ALLO STUDIO E PROFESSIONI
Art. 45 (Iscrizione scolastica)
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al
loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi
sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il
titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al
momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico
vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il
collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo
conto:
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che
può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o
superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell'alunno.
del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza.
del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni
stranieri.
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza
dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della
lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua
italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle
modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni
stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale,
l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali
qualificati.
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti
stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le
associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di
provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi
per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale;
azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle
lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le
istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e
provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e
alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria
e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati
al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per
il conseguimento dei diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria
superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre
iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e
con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva
sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo,
direttiva e docente, detta, disposizioni per attivare i progetti nazionali e
locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto
delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le
comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione
nella comunità locale.