Comitato Pro Nativa Europa

Statuto

Art. 1 - Costituzione e finalità

È costituito il "Comitato Pro Nativa Europa", con lo scopo di contribuire nelle sedi culturali e politiche a determinare le ragioni per cui i popoli, collocati nell’area geografica europea, avendo caratteristiche comuni, pur in presenza di lingue diverse e percorsi storici specifici, possono definirsi europei e, perciò, nettamente distinti dall’oriente mediterraneo islamico sia turco sia arabo.

Ne è conseguente l'impegno di informare sui gravi limiti e sui duri vincoli alla libertà religiosa nei regimi islamici, e di valutare le implicazioni egemoniche nei sistemi inscindibilmente politico-religiosi del totalitarismo islamico.

Art. 2 - Sede e durata

Il Comitato ha sede legale in Ferrara. Esso è costituito a tempo indeterminato, restando nella facoltà del Consiglio del Programma, su proposta motivata della Giunta Esecutiva, di decretarne lo scioglimento.

Art. 3 - Natura e modalità operative

Il Comitato nel corrispondere alle sue finalità assume la duplice configurazione di entità progettuale e di organismo promozionale ed all’uopo può porsi in collegamento eventuale, secondo le contingenze ed in rapporto alle esigenze, con istituzioni sia pubbliche sia private.

Il Comitato può svolgere funzioni di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione predisponendole sia a propria cura sia ad opera di organismi orientati a farsene carico.

Le modalità operative sono conseguenti ai requisiti, di cui ai commi precedenti, restando nella responsabilità degli organi sociali predisporre le attività in coerente aderenza alla natura del Comitato.

Il Comitato non persegue alcun fine di lucro e potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, dalle Regioni, da Ministeri governativi, da Istituzioni europee ed internazionali, da Enti economici e da Imprese, nonché da Organismi nazionali ed internazionali privati.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci le persone fisiche, di età non inferiore agli anni diciotto, che convengono sulle finalità del Comitato.

Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda alla Giunta Esecutiva, la quale ne delibera l’accettazione con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Ogni socio può recedere dal Comitato, salvo il rispetto delle disposizioni statutarie sino al momento in cui il recesso diverrà operativo. Il recesso diventa efficace dall’inizio dell’anno successivo a quello nel quale esso è stato deliberato.

Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio del Comitato. L’esclusione ha effetto immediato.

La Giunta Esecutiva decide sul recesso o sull’esclusione del socio con le medesime modalità indicate per l’ammissione.

Le decisioni della Giunta Esecutiva sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

I soci che si sono avvalsi della facoltà di recesso e che siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato.

Art. 5 - Organi sociali

Organi del Comitato sono:

a - il Consiglio del Programma;

b - la Giunta Esecutiva;

c - il Presidente.

Art. 6 - Il Consiglio del Programma

Il Consiglio del Programma è costituito dall’assemblea dei soci.

Esso è convocato e presieduto dal Presidente e, in assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’esame e l’approvazione delle attività da svolgere, dei conti economici inerenti e per determinare la quota sociale; altresì per procedere, quando ne sia il tempo, alla nomina della Giunta Esecutiva e del Presidente.

Il Consiglio si riunisce in via straordinaria per l’esame e l’approvazione di operazioni sul patrimonio, di modifiche allo Statuto e di eventuali regolamenti.

Il Consiglio è valido qualunque sia il numero dei soci presenti: ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

Le deliberazioni in Consiglio ordinario sono assunte a maggioranza dei votanti, mentre in Consiglio straordinario dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi sempre riferita ai soci presenti.

Art. 7 - La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario Organizzativo e da quanti componenti investiti di funzioni operative.

La Giunta Esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che è necessario.

Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente.

La Giunta Esecutiva provvede annualmente a formulare il programma di attività ed a redigere il rendiconto consuntivo dell’esercizio sociale.

La Giunta Esecutiva, fatta salva la competenza del Consiglio del Programma, è investita di tutti i poteri di amministrazione e di gestione.

La Giunta Esecutiva per eventuali iniziative che intende impostare può delegarne l’attuazione, di volta in volta, ad un proprio componente, che ne assume la responsabilità operativa. Egli ha la facoltà di avvalersi di collaboratori di sua fiducia, con i quali costituire un "gruppo operativo ad hoc", che resterà sciolto al termine della operazione. Egli è autonomo nella realizzazione dell’iniziativa di propria competenza, ma non può impegnare la responsabilità finanziaria del Comitato senza l’assenso del Presidente e del Tesoriere, ed ove occorra senza deliberazione della Giunta Esecutiva.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente, eletto direttamente dal Consiglio del Programma, ha la rappresentanza legale del Comitato, convoca e presiede il Consiglio del Programma e la Giunta Esecutiva.

Il Presidente sovrintende ai compiti di gestione e cura tutto quanto sia necessario per assicurare la regolare operatività del Comitato.

Il Presidente ha la facoltà di cooptare nella Giunta Esecutiva eventuali soci di cui si avvalga quali esperti per specifici problemi contingenti di ordine finanziario ed organizzativo.

Art. 9 - Durata e gratuità delle cariche

I mandati di carica, sia della Giunta Esecutiva sia del Presidente, hanno durata triennale e possono essere rinnovati.

Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo all’occorrenza, caso per caso, il rimborso delle spese effettive sostenute per adempimenti specifici, posti al di fuori dell’attività corrente, sulla base della volontaria e disinteressata corrispondenza alle finalità del Comitato medesimo.

Art. 10 - Dell’esercizio sociale

Le entrate del Comitato sono fornite:

a - dalla quota annuale dei soci;

b - da proventi derivanti da iniziative svolte;

c - da dirette offerte di privati, sia persone sia organismi;

d - da contributi di enti pubblici.

L’esercizio sociale del Comitato comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 - Del patrimonio

Il Comitato non può avere altro patrimonio che l’insieme dei beni mobili ed immobili indispensabili all’attuazione dell’oggetto sociale.

I soci che cessano di appartenere al Comitato, qualunque ne sia la causa, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato.

Art. 12 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.