Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori.
LEGGE REGIONALE 14 Marzo 2006 n. 6
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/3/2006 n. 3
LEGGE N.6 del 2006 - Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalita)
1. La Regione valorizza le discipline bionaturali per il benessere cosi come definite dall'articolo 2, ne promuove la corretta divulgazione e, a tutela dell'utenza, garantisce la qualita dell'offerta delle prestazioni che ne derivano.
Articolo 2
(Discipline bionaturali per il benessere)
1. Le discipline bionaturali per il benessere condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo e non hanno carattere di prestazione sanitaria.
2. Per discipline bionaturali si intendono tutte quelle discipline consistenti in attivita e pratiche che hanno per finalita il mantenimento dello stato di benessere della persona.
3. La Giunta regionale provvede all'iscrizione delle discipline bionaturali per il benessere nell'Elenco di cui all'articolo 3 sulla base delle richieste pervenute.
Articolo 3
(Elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere)
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.
2. L'iscrizione all'Elenco attesta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti di qualita definiti dalla Giunta regionale. L'iscrizione all'Elenco non costituisce un requisito necessario ai fini dell'esercizio di attivita didattiche in materia di discipline bionaturali per il benessere o per l'esercizio delle discipline stesse.
3. L'Elenco e suddiviso in due sezioni:
a) Organizzazioni con finalita didattiche;
b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
4. Ciascuna sezione dell'Elenco e suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.
Articolo 4
(Organizzazioni con finalita didattiche per la formazione degli operatoni delle discipline bionaturali)
1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco di cui all'articolo 3 le Organizzazioni con finalita didattiche in possesso dei requisiti di qualita definiti dalla Giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 6.
Articolo 5
(Operatori delle discipline bionatunali per il benessere)
1. Possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 3 coloro che abbiano seguito corsi formativi presso le Organizzazioni con finalita didattiche iscritte nella sezione a) dell'Elenco stesso ovvero coloro che all'atto della richiesta documentino la frequenza di corsi conformi ai requisiti di qualita di cui all'articolo 4; la conformita e valutata dal Cornitato di cui all'articolo 6.
2. Gli operatori svolgono la loro attivita senza effettuare diagnosi ne alcuna attivita di tipo sanitario o terapeutico e non utilizzano ne prescrivono farmaci.
Articolo 6
(Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere)
1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato e composto da:
a) Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualita di Presidente;
b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle Organizzazioni con finalita didattiche iscritte nei settori di riferimento dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3;
c) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dagli operatori iscritti nei settori di riferimento dell'Elenco di cui all'articolo 3;
d) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
e) il Dirigente della struttura regionale competente o un suo delegato.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, il Presidente della Giunta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e). Qualora nei suddetti termini non siano pervenute le designazioni da parte delle Organizzazioni con finalita didattiche per ciascuna delle discipline che risultano iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 3, il Comitato viene comunque nominato fatta salva l'integrazione successiva sulla base delle designazioni pervenute.
4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza del componente dal Comitato.
5. Il Comitato dura in carica tre anni; i membri di cui al comma 3 lettere b) e c) possono essere confermati una sola volta.
6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.
7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione.
Articolo 7
(Compiti del Comitato)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale i requisiti di qualita per il riconoscimento delle Organizzazioni con finalita didattiche ai fini dell'inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 3;
b) valuta la conformita dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1 ai requisiti di qualita di cui all'articolo 4;
c) individua i requisiti di qualita per il riconoscimento degli attestati conseguiti prima dell'entrata in vigore delle presente legge;
d) elabora e propone alla Giunta regionale progetti per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie trattate.
3. Il Presidente del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), convoca tra i componenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettere b) e c) esclusivamente i rappresentanti di riferimento della disciplina bionaturale trattata.
Articolo 8
(Norme finali e transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione dei requisiti di qualita di cui all'articolo 4, la Giunta regionale iscrive nella sezione a) dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3 le Organizzazioni con finalita didattiche che all'atto della richiesta documentino l'esercizio continuativo per almeno tre anni dell'attivita formativa nella disciplina di riferimento. Le Organizzazioni con finalita didattiche, ai fini di cui sopra, presentano domanda di iscrizione all'Elenco entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine dell'iscrizione nella sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 3, il Comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, definisce i requisiti di qualita per il riconoscimento ai sensi della presente legge degli attestati conseguiti:
a) prima della data di entrata in vigore della presente legge,
b) a conclusione di corsi iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 6, possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, coloro che all'atto della richiesta risultino in possesso di attestati conformi ai requisiti di qualita di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero documentino l'esercizio continuativo dell'attivita per almeno tre anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addi 14 marzo 2006
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/3/2006 n. 3
LEGGE N.6 del 2006 - Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalita)
1. La Regione valorizza le discipline bionaturali per il benessere cosi come definite dall'articolo 2, ne promuove la corretta divulgazione e, a tutela dell'utenza, garantisce la qualita dell'offerta delle prestazioni che ne derivano.
Articolo 2
(Discipline bionaturali per il benessere)
1. Le discipline bionaturali per il benessere condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo e non hanno carattere di prestazione sanitaria.
2. Per discipline bionaturali si intendono tutte quelle discipline consistenti in attivita e pratiche che hanno per finalita il mantenimento dello stato di benessere della persona.
3. La Giunta regionale provvede all'iscrizione delle discipline bionaturali per il benessere nell'Elenco di cui all'articolo 3 sulla base delle richieste pervenute.
Articolo 3
(Elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere)
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.
2. L'iscrizione all'Elenco attesta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti di qualita definiti dalla Giunta regionale. L'iscrizione all'Elenco non costituisce un requisito necessario ai fini dell'esercizio di attivita didattiche in materia di discipline bionaturali per il benessere o per l'esercizio delle discipline stesse.
3. L'Elenco e suddiviso in due sezioni:
a) Organizzazioni con finalita didattiche;
b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
4. Ciascuna sezione dell'Elenco e suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.
Articolo 4
(Organizzazioni con finalita didattiche per la formazione degli operatoni delle discipline bionaturali)
1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco di cui all'articolo 3 le Organizzazioni con finalita didattiche in possesso dei requisiti di qualita definiti dalla Giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 6.
Articolo 5
(Operatori delle discipline bionatunali per il benessere)
1. Possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 3 coloro che abbiano seguito corsi formativi presso le Organizzazioni con finalita didattiche iscritte nella sezione a) dell'Elenco stesso ovvero coloro che all'atto della richiesta documentino la frequenza di corsi conformi ai requisiti di qualita di cui all'articolo 4; la conformita e valutata dal Cornitato di cui all'articolo 6.
2. Gli operatori svolgono la loro attivita senza effettuare diagnosi ne alcuna attivita di tipo sanitario o terapeutico e non utilizzano ne prescrivono farmaci.
Articolo 6
(Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere)
1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato e composto da:
a) Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualita di Presidente;
b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle Organizzazioni con finalita didattiche iscritte nei settori di riferimento dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3;
c) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dagli operatori iscritti nei settori di riferimento dell'Elenco di cui all'articolo 3;
d) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
e) il Dirigente della struttura regionale competente o un suo delegato.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, il Presidente della Giunta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e). Qualora nei suddetti termini non siano pervenute le designazioni da parte delle Organizzazioni con finalita didattiche per ciascuna delle discipline che risultano iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 3, il Comitato viene comunque nominato fatta salva l'integrazione successiva sulla base delle designazioni pervenute.
4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza del componente dal Comitato.
5. Il Comitato dura in carica tre anni; i membri di cui al comma 3 lettere b) e c) possono essere confermati una sola volta.
6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.
7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione.
Articolo 7
(Compiti del Comitato)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale i requisiti di qualita per il riconoscimento delle Organizzazioni con finalita didattiche ai fini dell'inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 3;
b) valuta la conformita dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1 ai requisiti di qualita di cui all'articolo 4;
c) individua i requisiti di qualita per il riconoscimento degli attestati conseguiti prima dell'entrata in vigore delle presente legge;
d) elabora e propone alla Giunta regionale progetti per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie trattate.
3. Il Presidente del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), convoca tra i componenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettere b) e c) esclusivamente i rappresentanti di riferimento della disciplina bionaturale trattata.
Articolo 8
(Norme finali e transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione dei requisiti di qualita di cui all'articolo 4, la Giunta regionale iscrive nella sezione a) dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3 le Organizzazioni con finalita didattiche che all'atto della richiesta documentino l'esercizio continuativo per almeno tre anni dell'attivita formativa nella disciplina di riferimento. Le Organizzazioni con finalita didattiche, ai fini di cui sopra, presentano domanda di iscrizione all'Elenco entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine dell'iscrizione nella sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 3, il Comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, definisce i requisiti di qualita per il riconoscimento ai sensi della presente legge degli attestati conseguiti:
a) prima della data di entrata in vigore della presente legge,
b) a conclusione di corsi iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 6, possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, coloro che all'atto della richiesta risultino in possesso di attestati conformi ai requisiti di qualita di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero documentino l'esercizio continuativo dell'attivita per almeno tre anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addi 14 marzo 2006
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
