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NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO
ALLEGATO 1 A.C. 137 e abbinate. Medicine e pratiche non convenzionali.
NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME NUOVO TESTO
BASE
aggiornato 31/01/2005
Capo IV OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI Art. 21.
(Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali).
1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le
risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa
e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione
degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una
migliore qualità della vita. Le discipline bio-naturali hanno
inoltre le finalità di favorire la piena e consapevole
assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione
al proprio stile di vita e di stimolare le risorse vitali della
persona, intesa come entità globale e indivisibile. Fermo
restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza
approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il
modello culturale specifico da cui prende origine. 2. Le discipline
bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi: a) naturopatia; b)
shiatzu; c) riflessologia; d) massaggio cinese tui na-qigong; e)
massaggio ayurvedico; f) pranopratica; g) reiki.
Art. 22. (Profili e competenze professionali degli operatori delle
discipline bio-naturali). 1. È individuato il profilo
professionale dell'operatore delle discipline bio-naturali per ciascuno
degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21. 2. Il profilo
professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi delle
discipline bio-naturali è il seguente: a) l'operatore
professionale della naturopatia può intervenire sulla persona in
stato di salute nell'ambito dell'educazione, prevenzione e assistenza
al benessere della persona, con metodiche manuali, bioenergetiche e
nutrizionali. L'operatore naturopata opera attraverso
l'educazione-informazione sui principi dell'alimentazione naturale,
sull'igiene della persona, sull'attività fisica e sui corretti
stili di vita, attraverso l'educazione all'abitare, secondo i principi
della bio-architettura, l'utilizzo di tecniche di massaggio, di
rilassamento e di respirazione. Sono comunque espressamente proibiti
sia la prescrizione di farmaci e di prodotti erboristici, sia la
effettuazione di qualsiasi forma di manipolazione chiropratica e
osteopatica; b) l'operatore professionale dello shiatsu, tecnica
manuale non invasiva di origine estremo-orientale, con diversi stili e
metodiche operative, opera allo scopo di preservare lo stato di salute
della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle
funzioni vitali attraverso la pressione di punti specifici, stiramenti
e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. L'insieme di specifici
percorsi formativi, le competenze acquisite, le metodiche applicate e
gli obiettivi degli operatori professionali dello shiatsu non
coincidono, né sono in conflitto con altre figure professionali
appartenenti al settore sanitario e non; c) l'operatore professionale
di riflessologia, opera per il benessere della persona attraverso la
stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene con
tecniche, anche di massaggio orientale, prevalentemente attraverso
pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano e del
pollice in particolare, dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria
ritmica; d) l'operatore professionale del tui nà-qigong,
disciplina finalizzata alla conservazione e al recupero dello stato di
benessere, opera attraverso un insieme di tecniche manuali tradizionali
cinesi volte al riequilibrio e all'armonizzazione dell'energia.
L'operatore tui na-qigong durante il massaggio si avvale di una serie
di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti, con
cui si esercitano stimolazioni diverse, con o senza l'ausilio degli
strumenti tradizionali, per riequilibrare l'energia vitale. L'operatore
inoltre insegna tecniche di automassaggio e di autostimolazione dei
punti energetici e informa anche sui corretti stili di vita e sulla
idonea alimentazione secondo i principi della tradizione cinese; e)
l'operatore professionale del massaggio ayurvedico agisce mantenendo il
benessere del complesso corpo-mente e prevenendo le malattie,
contribuendo a fortificare le difese immunitarie, a disintossicare
l'organismo e a rilassare profondamente. Nell'ambito delle varie
tecniche di stimolazione e di manualità da applicare sulla base
dei principi dell'antica filosofia indiana e dell'attenta osservazione
del soggetto, la scelta è effettuata in base alla condizione
energetica dell'individuo da trattare; f) l'operatore professionale di
pranopratica opera con un intervento non invasivo attraverso
l'apposizione delle mani a piccola distanza dal corpo, per stimolare il
processo di autoguarigione e di armonizzazione, al fine di ottenere
l'equilibrio bioenergetico e lo stato di benessere della persona; g)
l'operatore professionale del reiki-stimola l'armonizzazione
dell'energia vitale della persona attraverso l'imposizione manuale,
senza un contatto fisico con la persona che riceve il trattamento, e
induce benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo
un miglioramento globale della salute. 3. Gli operatori professionali
delle discipline bio-naturali svolgono, con titolarità e
autonomia professionale nell'ambito delle proprie competenze, le
attività dirette alla prevenzione primaria e alla salvaguardia
della salute individuale e collettiva; non effettuano diagnosi,
né alcuna attività di tipo sanitario, non utilizzano
farmaci, e la loro attività professionale si esplica nella
promozione del benessere, educando a stili di vita salubri, ad
abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza di comportamenti
rispettosi dell'ambiente.
Art. 23. (Formazione professionale e accreditamento degli enti
formativi delle discipline bio-naturali). 1. All'esercizio delle
discipline bio-naturali si accede con un percorso di formazione e di
abilitazione definito nei suoi principi fondamentali dalla presente
legge. 2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale
dell'operatore professionale delle discipline bio-naturali è
richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo equiparato alla data di iscrizione al corso. 3. Il monte ore
minimo per la formazione professionale è pari a 1200 ore
all'interno di un corso di almeno 3 anni. 4. La didattica è
strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso comprende i
seguenti moduli didattici: a) un modulo di base; b) un modulo
professionalizzante. 5. Il modulo di base, di almeno 300 ore, prevede
la formazione teorica generale e di base, comprendente i modelli
culturali e scientifici convenzionali ed è comune ai diversi
indirizzi. 6. Il modulo professionalizzante, di almeno 900 ore, prevede
per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, la
formazione teorica specifica, esercitazioni teorico-pratiche, stage
formativi e tirocinio. 7. Il corso formativo si conclude con la
certificazione di avvenuta frequenza e partecipazione agli esami di
idoneità il cui esito positivo abilita alla professione e
costituisce il presupposto per il conseguimento del diploma di
operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli
indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21. 8. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei profili
professionali di cui al comma 2 dell'articolo 22, e conformemente agli
standard formativi definiti dal presente articolo, promuovono e
autorizzano i corsi professionali a cura degli istituti di formazione
pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 del presente
articolo, esercitando il controllo sul corretto svolgimento di tali
attività formative. 9. Il programma del corso formativo di
ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, è
definito dalla Commissione di cui all'articolo 24. 10. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da
emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda,
provvede ad accreditare, su loro richiesta, gli istituti di formazione
pubblici e privati delle discipline bionaturali. Ai fini
dell'accreditamento, solo in sede di prima attuazione della presente
legge, gli istituti di formazione delle discipline bionaturali devono
documentare una comprovata esperienza e un'attività formativa
continuativa di almeno 4 anni nel settore e nella disciplina di
riferimento. Successivamente all'insediamento della Commissione
nazionale di cui all'articolo 24, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede all'accreditamento
degli istituti previo parere vincolante della stessa Commissione ai
sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25. 11. Eventuali
ricorsi in tema di accreditamento possono essere presentati sia dai
soggetti interessati che da soggetti terzi alla Commissione nazionale
di cui all'articolo 24, che li trasmette al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per la decisione finale,
corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 25,
comma 1, lettera m).
Art. 24. (Commissione nazionale delle discipline bio-naturali). 1.
È istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo accordo della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Commissione nazionale delle discipline
bio-naturali, di seguito denominata "Commissione nazionale". 2. La
composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di intesa con il Ministro della salute, e con la
Conferenza Stato-Regioni deve prevedere rappresentanti degli stessi
Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
della salute, nonché delle Regioni designati dalla medesima
Conferenza, del tribunale per i diritti del malato, delle associazioni
dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 5 della legge del 30 luglio 1998, n. 281, e successive
modificazioni, e di ciascuna delle discipline di cui al comma 2
dell'articolo 21, designati di concerto dagli istituti di formazione
pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 dell'articolo 23.
3. La Commissione nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri
possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca con qualifica non inferiore
all'area C, posizione economica C 2. 4. L'attività e il
funzionamento della Commissione nazionale sono disciplinati da un
regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
Art. 25. (Compiti della Commissione nazionale per le discipline
bio-naturali). 1. La Commissione nazionale svolge i seguenti compiti:
a) definisce, in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 23, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici
nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione comuni
e specifici delle singole discipline di cui al comma 2 dell'articolo
21; b) definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di
formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali ed esprime
parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca; c) definisce le qualifiche professionali necessarie per
la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi formativi
delle discipline bio-naturali, nonché le modalità di
accreditamento per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 27
della presente legge, non escludendo la possibilità di avvalersi
di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella
materia e nell'insegnamento; d) esprime parere vincolante al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del
riconoscimento dei titoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26; e)
definisce i criteri per la tenuta dei registri regionali degli
operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati,
nonché degli elenchi degli istituti di formazione pubblici e
privati delle discipline bio-naturali accreditati previsti
dall'articolo 27; f) esprime parere vincolante, su richiesta della
Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio
equipollenti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5; g)
stabilisce eventuali nuovi criteri aggiuntivi rispetto a quanto
stabilito dall'articolo 26 per il riconoscimento dei titoli di studio
degli operatori professionali delle discipline bio-naturali conseguiti
precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge; h) effettua ogni anno un'attività
di monitoraggio delle modalità applicative e del livello di
diffusione delle discipline bio-naturali; i) definisce i principi
generali del codice deontologico degli operatori professionali delle
discipline bio-naturali che deve comunque prevedere l'obbligo
dell'aggiornamento permanente, il dovere della corretta informazione
agli utenti in relazione alla qualifica professionale posseduta e alle
caratteristiche della disciplina utilizzata, nonché l'obbligo
della richiesta dell'intervento del medico e di seguirne le indicazioni
in caso di riscontro di possibili patologie in atto; l) definisce
percorsi formativi specifici per gli operatori delle professioni
sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e
sportive o diplomi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.
136; m) esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di
formazione delle discipline bio-naturali in tema di accreditamento e
trasmette parere vincolate al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca; n) designa i rappresentanti
degli operatori delle discipline bio-naturali quali membri della
Commissione permanente ai sensi della lettera h) del comma 2
dell'articolo 4. 2. La commissione nazionale presenta al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro
della salute e alla Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie Locali un
rapporto annuale sul lavoro svolto.
Art. 26. (Norme transitorie). 1. La Commissione nazionale di cui
all'articolo 24 stabilisce le modalità per la presentazione
delle richieste per il riconoscimento dei titoli di studio degli
operatori professionali delle discipline bionaturali, conseguiti prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia che
nei paesi membri dell'Unione Europea e in paesi terzi, e, limitatamente
ai titoli conseguiti in Italia, nei 4 anni successivi alla medesima
data, sente legge, ai fini dell'equipollenza del titolo al diploma di
operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli
indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, e al comma 7
dell'articolo 23. 2. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al
comma 1 la Commissione nazionale valuta gli attestati di qualificazione
professionale posseduti dal candidato e rilasciati dagli istituti di
formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati
e, in assenza di questi, tiene conto dell'attività professionale
svolta continuativamente da almeno cinque anni. Valutati inoltre il
curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le
pubblicazioni scientifiche prodotte, la stessa commissione, qualora non
ritenga sufficiente i requisiti posseduti, stabilisce la necessaria
integrazione da conseguire presso i citati istituti. Non avere
conseguito il diploma di scuola media superiore non costituisce causa
ostativa al riconoscimento del titolo. 3. Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute, previo parere della commissione nazionale ai sensi della
lettera d) del comma 1, dell'articolo 25, provvede con proprio decreto
al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art. 27. (Registri e elenchi delle discipline bio-naturali). 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
appositi registri regionali degli operatori e dei docenti delle
discipline bio-naturali accreditati, nonché gli elenchi degli
istituti pubblici e privati di formazione delle discpline bio-naturali
accreditati operanti sul rispettivo territorio. 2. Per l'esercizio
professionale delle discipline bio-naturali di cui al comma 2
dell'articolo 21 è obbligatoria l'iscrizione ai registri
regionali di cui al comma 1.
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