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Regione Liguria, 8 febbraio 2006
La Corte Costituzionale ha bocciato per incostituzionalità la legge regionale
sulle discipline bionaturali per il benessere, approvata nella precedente
legislatura, il 25 ottobre 2004. Secondo la Corte, che ha dichiarato illegittimi
tutti gli articoli, la legge è in contrasto con la Costituzione in quanto
realizza interventi regionali in tema di professioni sanitarie non
convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, spetta invece allo
Stato.
La Corte
afferma che l’impianto complessivo della legge deve essere ricondotto
propriamente alla materia concorrente delle “professioni” e che spetta allo
Stato individuare nuove figure professionali e l’istituzione di nuovi albi. E' in preparazione un nuovo testo.
Legge della Regione Liguria N. 18/2004: “Norme regionali sulle Discipline Bionaturali per il benessere”.
LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004 N. 18
Norme regionali sulle Discipline Bionaturali per il benessere.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge regionale;
Articolo 1 (Finalità)
La Regione, allo scopo di migliorare la qualità della vita e
contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini, riconosce
la qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per
il benessere di cui all’articolo 2 e, a tutela dell’utenza,
garantisce la loro corretta esecuzione.
Le discipline di cui al comma 1 condividono l'obiettivo di educare la
persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente e concorrono
a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le
risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire
finalità terapeutiche o curative.
Articolo 2 (Discipline bionaturali per il benessere)
Per discipline bionaturali per il benessere si intendono: lo shiatsu,
la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga,
la kinesiologia, il massaggio tradizionale.
La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 9,
può prevedere l’iscrizione nell’elenco di cui
all’articolo 3 di nuove discipline bionaturali per il benessere.
Articolo 3 (Elenco regionale per le discipline bionaturali per il benessere)
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.
2. L'Elenco è suddiviso in due sezioni:
a) Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di Formazione;
b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
Ciascuna sezione dell'Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.
La sezione a) dell’Elenco è a sua volta suddivisa nelle
sottosezioni “associazioni” ed “imprese”.
Articolo 4 (Associazioni)
Possono essere iscritte nella sezione a) dell’Elenco regionale di
cui all’articolo 3 le associazioni a diffusione nazionale o
regionale ovvero aderenti ad associazioni a diffusione nazionale o
regionale operanti in Liguria, che prevedono nell’atto
costitutivo tra i propri fini lo svolgimento dell’attività
didattica e formativa, purchè in possesso di sedi conformi alla
normativa igienico-sanitaria vigente.
Articolo 5 (Imprese)
1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione a) dell’Elenco
regionale le imprese operanti in Liguria che svolgono attività
didattico-formative nelle discipline bionaturali per il benessere
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) partita IVA;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) disponibilità di una sede appropriata e conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente.
Articolo 6 (Qualifica di operatore)
La Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle
singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano
superato la prova d’esame conclusiva di specifici corsi
teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese iscritte nella
sezione a) dell’Elenco regionale.
La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui
all'articolo 9, definisce con proprio provvedimento, per ogni singola
disciplina, le materie oggetto del corso di cui al comma 1
nonché la durata e le modalità del suo svolgimento.
L’esame di cui al comma 1 è sostenuto davanti ad una commissione composta da:
a) l’Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente della struttura regionale competente;
c) tre esperti nella specifica disciplina bionaturale che abbiano
esercitato attività didattica e formativa almeno quinquennale,
designati dalle associazioni iscritte nell’Elenco regionale di
cui all’articolo 3;
d) due figure professionali da reperire in ambito medico designate dagli Ordini professionali competenti.
Articolo 7 (Esercizio dell'attività di operatore nelle discipline bionaturali per il benessere)
L'esercizio nel territorio della Regione delle attività di
operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere
è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione b)
dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3
Ai fini della iscrizione occorre:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che
hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e successive modificazioni;
c) diploma della scuola dell'obbligo o altro diploma conseguito
all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente
autorità italiana;
d) possesso della qualifica conseguita ai sensi dell'articolo 6 o
qualifica equipollente conseguita in Paesi dell'Unione Europea o in
Paesi terzi;
e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dall’attività.
Articolo 8 (Domanda di iscrizione all'Elenco)
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Dirigente della struttura regionale competente definisce con
proprio decreto lo schema tipo per le domande di ammissione e la
documentazione da allegare.
Il Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda
provvede all’iscrizione e ne dispone la comunicazione
all’interessato; la domanda si considera accolta qualora il
termine decorra senza che venga comunicato all’interessato il
provvedimento di diniego.
Il Dirigente è altresì competente, nei casi di cui
all’articolo 11, comma 2, a disporre la sospensione o la
cancellazione dall’Elenco.
Articolo 9 (Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere)
E' istituito presso la Regione il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente;
b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali
designati dalle associazioni o dalle imprese iscritte per il settore di
riferimento nell’Elenco regionale di cui articolo 3;
c) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei
consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002
n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
d) il Dirigente della struttura regionale competente.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base delle designazioni pervenute.
La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dal Comitato.
Il Comitato dura in carica cinque anni.
Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni
di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.
Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A
allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina
dei compensi a componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti
presso la Regione.
Articolo 10 (Compiti del Comitato)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere sui provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco di cui all’articolo 3;
b) esprime parere in merito alla valutazione di equipollenza dei titoli di studio di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d);
c) elabora proposte in merito agli indirizzi per rendere omogenei sul
territorio regionale la struttura e i contenuti dei corsi di cui
all'articolo 6;
d) esprime parere alla Giunta regionale in merito al riconoscimento di
discipline bionaturali per il benessere emergenti, finalizzato
all’inserimento nell’Elenco di cui all’articolo 3;
e) presenta proposte alla Giunta regionale per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Presidente del Comitato, per l’espletamento delle funzioni
di cui al comma 1, lettera c), convoca fra i rappresentanti delle
discipline bionaturali per il benessere solo quelli espressione della
disciplina presa in considerazione.
Articolo 11 (Sanzioni)
A coloro che esercitano l’attività di operatore in una
delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi
dell’articolo 2 senza essere iscritti nell’Elenco
regionale, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da
250 euro a 1500 euro, secondo le modalità previste dalla legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di
enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui
al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bionaturale diversa da
quella per la quale risultano iscritti nell’Elenco; in tale
ultimo caso, può essere disposta la sospensione per un periodo
massimo di tre mesi e , in caso di recidiva, la cancellazione
dall’Elenco.
Articolo 12 (Norma transitoria)
In fase di prima applicazione, sono iscritti nell’Elenco
regionale di cui all’articolo 3 coloro che, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) ed
e), nonché di qualifica conseguita presso associazioni o imprese
di cui agli articoli 4 e 5 acquisita anteriormente alla vigenza della
presente legge, ne facciano apposita richiesta al Dirigente della
struttura regionale competente entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
Articolo 13 (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell’U.P.B. 18.102
“Spesa di funzionamento”, dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni previste all’articolo 11
sono introitati all’U.P.B. 3.1.2 “Proventi derivanti da
infrazioni a norme e regolamenti” dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio regionale”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 25 ottobre 2004
IL PRESIDENTE (Sandro Biasotti)
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