Codice deontologico
(estratto dal codice dell'Accademia Homo Sapiens)
....La Pranoterapia non offre certezze assolute, e l'associato ha preliminarmente il dovere di non millantare i suoi risultati, a rischio di illudere il paziente.
E' necessario esporre con equilibrio sia successi che insuccessi, non nascondendo la possibilità d'un risultato nullo per la cosiddetta "incompatibilità", e nemmeno trascurando di avvertire l'utente dell'eventuale acutizzazione dei sintomi, all'inizio o nel corso della terapia, configurabile come normale "reazione" soggettiva alla terapia stessa. secondo la legge delle medicine naturali.
Poiché è stato accertato che alcuni indumenti possono non far fluire regolarmente l'energia bioradiante. il Pranoterapeuta è tenuto ad informare il paziente affinché questi si presenti in terapia evitando di indossare vestiti i cui tessuti siano costituiti da fibre artificiali o sintetiche.
La prassi operativa di un corretto comportamento professionale consiste in:
a) approccio con il paziente, impostato secondo un'attenta e rispettosa valutazione della persona e delle sue comunicazioni;
b) compilazione di una scheda informativa sulla quale vengono riportate le problematiche di salute segnalate dal paziente e dei dati relativi alla diagnostica medica riferita;
c) rilevazione manuale mediante l'apposizione delle mani dei punti di squilibrio energetico sul corpo del paziente. Nella prospettiva di una più stretta futura collaborazione fra Medico curante e pranoterapeuta, è auspicabile che questi possa segnalargli eventuali squilibri energetici rilevati, per quanto di competenza;
d) terapia pranoterapeutica mediante la semplice apposizione delle mani sul corpo del paziente secondo la prassi metodologica d'uso, sempre nel pieno rispetto dell'integrità psicofisica dell'utente;
e) il Pranoterapeuta si asterrà in maniera assoluta dall'esercitare attività incongrue con la sua professione (in modo particolare, formulare diagnosi o prescrivere cure proprie dell'attività medica).
....In sede operativa, ciascun Pranoterapeuta ha il dovere di attenersi rigorosamente alle seguenti norme:
1) Dovrà essere esente da turbe pschiatriche, nonchè da malattie infettive o diffusive; inoltre porrà la massima cura al pieno rispetto e profilassi nell'ambiente di lavoro.
2) Per la propria determinazione professionale delle modalità applicative della Pranoterapia nel caso di specie, terrà conto della diagnosi medica (riferitagli ed esibitagli dal paziente, ma anche prodotta, eventualmente, dal proprio medico coordinatore), allegandone copia alla Cartella Informativa.
3)Qualora, in sede di rilevazione energetica degli squilibri del paziente, percepisca anomalie non facilmente riconducibili alla diagnosi di base, dovrà tenere per sé eventuali conclusioni derivanti dalla sua esperienza (o, tuttalpiù, metterne al corrente, in via riservata, il proprio Medico coordinatore), ed indirizzare l'utente alla competenza del Medico curante, per gli ulteriori accertamenti del caso, occasionalmente mirati secondo la detta rilevazione empirica.
4) Si asterrà, nel modo più assoluto e scrupoloso, dall'emettere, confermare o contraddire diagnosi, prognosi, referti, e quanti altri tipi di enunciazione tecno-scientifica siano riservati al medico con espresso riferimento, peraltro, al consigliare o sconsigliare l'assunzione di rimedi generici o specifici, naturali o non, e comunque all'indebita interferenza, anche sotto forma di consigli amichevoli, su cure prescritte o programmate dal medico curante. Giova ricordare che la Pranoterapia è generalmente compatibile con qualsivoglia diversa terapia in corso e che, in ogni caso, solo ed esclusivamente al medico compete interrompere o sospendere la prescritta terapia, oppure annullarne o dilazionarne una già programmata. A tal proposito, sarà utile segnalare al medico curante, tranite il paziente, le modifiche intervenute sullo stato di salute di quest'ultimo nel corso del trattamento pranoterapeutico, affinché possa essere aggiornato, secondo opportunità e competenza, il relativo programma di terapia medica.
5) Dovrà mantenere i rapporti con i colleghi nell'ambito della massima correttezza e solidarietà professionale, cui contravvengono gravemente la denigrazione o il vilipendio; si asterrà altresì dal mettere in atto qualsiasi forma di accaparramento della clientela.
6) Apporrà le sue mani sul corpo del paziente, facendo uso in linea di massima delle tecniche recepite nella metodologia associativa; in caso di dubbio, consulterà per le vie brevi i consulenti e gli esperti dell'Associazione.
7) Userà il massimo rispetto all'integrità psicofisica della persona sofferente, evitando accuratamente atteggiamenti, formulazioni o gestualità non conformi alla propria professione atte a suggestionare, nonché trattamenti configurabili come abuso di altrui professionalità (punture, manipolazioni, palpazioni o massaggi), guardandosi dall'applicare disciminazioni basate sul sesso, sulla razza e sulla religione, non approfittando in alcun modo dello stato psicologico del paziente.
8) Non farà uso di strumenti o apparecchiature mediche o non la cui gestione tecnico-scientifica è riservata a professionisti abilitati dallo Stato (a meno che egli stesso non abbia conseguito tale abilitazione).
9) In considerazione dell'impostazione razionale e scientifica di cui l'Associazione ha saputo rivestire la Pranoterapia, non farà mai mostra od uso (meno che mai in presenza dell'utente) di oggetti simbolici, immagini, attrezzature o strumenti che possano ricollegare l'attività del Pranoterapeuta all'occulto, all'esoterismo ed alla magia.
10) Si guarderà bene dal tenere conservato, nel suo studio di Pranoterapia, alcun esemplare degli strumenti od apparecchi di cui al punto 8 e 9, nonché confezioni di farmaci o di altri prodotti del genere di quelli indicati al punto 4.
11) Osserverà il più assoluto segreto professionale sull'identità personale dei suoi pazienti in relazione alle patologie o sintomatologie trattate: sulla casistica trasmessa alla Banca Dati dell'Associazione, gli utenti trattati potranno figurare sotto la copertura di semplici codici alfanumerici, con sesso, decade, mese ed anno, nonché provincia di nascita, stato civile, titolo di studio, tipo di attività lavorativa e provincia di residenza.
12) Qualora gli venga richiesto di effettuare il trattamento pranoterapeutico su pazienti alle cui diagnosi si accompagni chiaramente una prognosi medica nettamente infausta, prima di accettare l'incarico dovrà chiedere consiglio al proprio medico consulente oppure, in assenza o in mancanza di esso, al consulente medico messogli a disposizione dall'Associazione. Da ultimo, esigerà che sugli esiti della nuova terapia da essi richiesta venga informato il medico curante, accertandosi che tale impegno venga scritto e sottoscritto dall'utente (o dal suo familiare più prossimo) in calce alla consueta dichiarazione predisposta sulla modulistica associativa.
13) Qualcuna delle patologie di cui al punto 12 è caratterizzata da un andamento oscillante, per cui si verificano apparenti miglioramenti o remissioni per periodi di tempo notevolmente lunghi (anche parecchi mesi). Il Pranoterapeuta si guarderà bene dall'attribuirsi il merito o il vanto anche solo di avere ottenuto un esito di contenimento della malattia, a meno che il medico curante e/o il proprio medico consulente (oppure, in mancanza, il consulente medico dell'Associazione) non abbiano a riconoscere per iscritto, in considerazione del periodo straordinariamente lungo, dell'apparente miglioramento o remissione dell'esito favorevole ottenuto....
