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Giubbotti salvavita:

un po’ di chiarezza

Giubbotti e delle bretelle riflettenti devono essere indossati dai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. Se si va a sistemare il triangolo, se si scende da un’automobile ferma sulla corsia d’emergenza (ad esempio per cambiare una ruota) o in una piazzola di sosta, prima di uscire dall’auto, è necessario metterli. L’obbligo, scattato dal 1 aprile 2004 (legge 27 febbraio 2004 numero 47), si estende anche ai passeggeri, ma solo nel caso che scendano per andare a posizionare il triangolo.
La norma ha posticipato al 1° gennaio 2005 anche la decorrenza dell’obbligo di equipaggiare i mezzi con strisce posteriori e laterali retro-riflettenti per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di cose o per trasporti specifici.

Le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità sono state stabilite con un decreto ad hoc, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2004). Quest’ultimo fissa le norme che stabiliscono l’omologazione di questi strumenti di sicurezza stradale: infatti proprio qualche lacuna nei criteri di omologazione ha costretto il legislatore a rinviare l’obbligo.

I fabbricanti devono produrre indumenti ad alta visibilità dotati di attestato di conformità, certificato da un organismo di controllo autorizzato. Per l’automobilista è comunque indifferente utilizzare giubbotti o bretelle e scegliere il colore, che può essere arancione, rosso o giallo; l'importante è che sull'etichetta sia riportato il marchio "CE" insieme a quello "UNI EN 471" (la sigla CE da sola potrebbe significare “China export”!). Attenzione dunque dove e da chi acquistate questi oggetti.

Per chi "dimenticasse" di indossare gli accessori, in caso di controlli delle forze dell’ordine, scatta una multa che può variare da 33,60 a 137,55 euro e la detrazione di 2 punti dalla patente (articolo 162 comma 4 bis del Codice della strada). Se l’infrazione è commessa dai passeggeri la sanzione viene applicata solo nella forma pecuniaria. Sono esentati, per ora, i veicoli a due ruote. Un consiglio: tenete il giubbotto nell’abitacolo della vettura e non nel bagagliaio in modo da poterlo indossare prima di scendere dall’automobile così da non commettere infrazione.

Giubbotti salvavita_scheda.pdf

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