Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per il personale della
scuola - Ufficio III
Roma 28 luglio 2004
Prot. n. 279
Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi
Oggetto: Nomine a tempo indeterminato e/o a
tempo determinato del personale docente, educativo e ATA - Applicazione legge
104/92 –
Dagli Uffici Periferici sono pervenuti, anche
per le vie brevi, numerosi quesiti circa quanto disposto dagli artt. 21 e 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare se la precedenza nella
scelta delle sede, in occasione dell’assunzione, si applica soltanto a favore
degli aspiranti connotati con handicap dalle commissioni mediche delle ASL (art.
21, legge 104/92) oppure anche a favore della categoria di cui all’art. 33 della
medesima legge.
A riguardo si riferisce che l’art. 21 della
legge in questione stabilisce il diritto alla persona handicappata, con un certo
grado di invalidità, di scegliere prioritariamente, al momento dell’assunzione,
la sede di servizio tra quelle disponibili.
L’art. 33, invece, prevede agevolazioni a
favore del genitore o di familiare lavoratore, già in servizio con rapporto di
lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine
handicappato, in particolare il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il divieto per il datore di
lavoro di disporre il trasferimento della citata categoria di lavoratori ad
altra sede senza il loro consenso.
Appare evidente, pertanto, che le posizioni
soggettive regolate rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 33 della legge
104/92 sono diverse e non possono essere trattate alla medesima maniera.
D’altra parte le stesse intitolazioni dei
rispettivi articoli –l’art.21 è intitolato “Precedenza nell’assegnazione della
sede” mentre l’art. 33 “ Agevolazioni” – fanno evidentemente riferimento a due
situazioni differenti e cioè, l’una alla fase del reclutamento e l’altra alla
fase di gestione del rapporto di lavoro.
In tale contesto si ritiene di fatto
incongruente l’eventuale attribuzione di una precedenza in sede di nomina a
tempo indeterminato e/o a tempo determinato a persone destinatarie
esclusivamente delle disposizioni dell’art. 33 della citata legge 104/92.
Il Direttore Generale
F.to Giuseppe Cosentino