Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio III 

Roma  28 luglio 2004 

Prot. n. 279                             

                                                                                     Ai Direttori Generali Regionali                                       

                                                                                                                    Loro Sedi

 

Oggetto: Nomine a tempo indeterminato e/o a tempo determinato del personale docente, educativo e ATA - Applicazione legge 104/92 –

 

Dagli Uffici Periferici sono pervenuti, anche per le vie brevi, numerosi quesiti circa quanto disposto dagli artt. 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992,  n. 104, in particolare se la precedenza nella scelta delle sede, in occasione dell’assunzione, si applica soltanto a favore degli aspiranti connotati con handicap dalle commissioni mediche delle ASL (art. 21, legge 104/92) oppure anche a favore della categoria di cui all’art. 33 della medesima legge.

A riguardo si riferisce che l’art. 21 della legge in questione stabilisce il diritto alla persona handicappata, con un certo grado di invalidità, di scegliere prioritariamente, al momento dell’assunzione, la sede di servizio tra quelle disponibili.

L’art. 33, invece, prevede agevolazioni a favore del genitore o di familiare lavoratore, già in servizio con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine handicappato, in particolare il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il divieto per il datore di lavoro di disporre il trasferimento della citata categoria di lavoratori ad altra sede senza il loro consenso.

Appare evidente, pertanto, che le posizioni soggettive regolate rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 33 della legge 104/92 sono diverse e non possono essere trattate alla medesima maniera.

D’altra parte le stesse intitolazioni dei rispettivi articoli –l’art.21 è intitolato “Precedenza nell’assegnazione della sede” mentre l’art. 33 “ Agevolazioni” – fanno evidentemente riferimento a due situazioni differenti e cioè, l’una alla fase del reclutamento e l’altra alla fase di gestione del rapporto di lavoro.

In tale contesto si ritiene di fatto incongruente l’eventuale attribuzione di una precedenza in sede di nomina a tempo indeterminato e/o a tempo determinato a persone destinatarie esclusivamente delle disposizioni dell’art. 33 della citata legge 104/92. 

                                                                                             Il Direttore Generale

                                                                                           F.to   Giuseppe Cosentino