PIEDELPOGGIO
STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 Addi 9 Settembre
1967 si è costituita in Piedelpoggio di Leonessa (Rieti) una
Associazione denominata
"pro‑loco" sede principale In Piedelpoggio e Ufficio di collegamento
In Roma Via Apulia,6. 1
l'Associazione è retta dalle
norme di cui agli artt.36‑37 e 38 del Codice Civile e da quelle citate
nel presente Statuto. Non ha scopo di
lucro ed ha carattere assolutamente apolitico,per cui In seno ad essa è vietata
qualsiasi discussione o manifestazione
di parte.
Art. 2 Gli scopi
principali che l'Associazione "PRO - LOCO" di Piedelpoggio si
propone sono:
a) riunire tutti
coloro(cittadini residenti e non residenti,eventuali villeggianti abituali che
hanno interesse allo sviluppo turistico di Piedelpoggio;
b) contribuire ad
organizzare turisticamente la località
, studiandone il miglioramento edilizio e stradale,specie nelle zone
suscettibili di essere frequentate da turisti, promuovere l’ abbellimento di
piazze,strade,giardini,ecc.;
c) promuovere il
miglioramento e lo sviluppo dell 'attrezzatura ricettiva di Piedelpoggio
(pensioni,locande,affittacamere,pubblici esercizi,ecc.);
d) tutelare e mettere in
valore le bellezze naturali del luogo per farle meglio conoscere ed apprezzare;
e) collaborare eventualmente
con l 'Ente Provinciale per il Turismo di Rieti alla propaganda intesa a diffondere la conoscenza di
Piedelpoggio ed a favorire Il concorso di villeggianti.
f) istituire
una Sezione Polisportiva per la pratica dei seguenti sport: Calcio, Pattinaggio
a rotelle Pallavolo da affiliare alle relative Federazioni nazionali.
FINANZIAMENTI E PATRIMONIO
SOCIALE
Art. 3 i proventi
con I quali l'Associazione "PRO - LOCO" di Piedelpoggio provvede
alla propria attività sono:
a) le quote sociali;
b) gli eventuali redditi patrimoniali propri;
c) gli utili di gestione o attività permanenti o occasionali;
d) le eventuali donazioni
e) gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati: Regione,
Provincia, Comune,E.P.T.,
Comunanza Agrari ,Associazioni,
ecc.
Il
patrimonio liquido dell 'Associazione "PRO - LOCO" di
Piedelpoggio dovrà essere depositato In c/c Bancario o Postale. le firme
depositate per Il movimento del conto corrente dovranno essere quella del
Presidente, singola. oppure quelle abbinate del Vice Presidente e del
ConsIgliere p i ù anziano designato dal Consiglio di Amministrazione.
Art.
4 I soci si distinguono in benemeriti, sostenitori e ordinari.
Sono
dichiarati dall'Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, Soci benemeriti le persone o Enti che arrecano particolari
benefici morali e materiali all'Associazione o che versano almeno una quota
annua non Inferiore a £.300.000; soci sostenitori coloro che
s'impegnano,per un minimo di tre anni,a corrispondere una quota annua non
inferiore a £.100.000; Sono Soci Ordinari coloro che versano annualmente
la quota associativa di £.25.000.l'Assemblea generale dei soci, in base
agli i aumenti annuali dei costi ed all'indice ISTAT,potrà prevedere l'aumento
delle quote suddette. I Soci che non rassegnano le dimissioni
per iscritto entro il 30 Novembre dell'anno in cui si sono associati,o hanno
rinnovato l 'associazione, vengono considerati tacitamente riassociati per
l'anno successivo.
Art.5
Tutte le categorie di soci:
a)
partecipano
alle Assemblee dell 'Associazione con diritto di discussione e di voto;
b)
eleggono i menbri del Consiglio di
Amministrazione e sono eleggibili alle cariche sociali.
c)
Art. 6 la qualità di socio si perde
per dimissioni,oppure per esclusione a causa di accertata morosità o per
indegnità.
Il Consiglio di
Amministrazione , dichiara il socio escluso per morosità, se il socio stesso
non ha provveduto al pagamento della quota sociale annuale entro il 30 Giugno.
Sulla
Esclusione per indegnità decide l'Assemblea Generale del soci,con
deliberazione motivata.
Organi
Dell’ ASS0CIAZIONE
Art. 7 – Gli organi dell '
Associazione "PRO - LOCO" di Piedelpoggio sono
a) l 'Assemblea Generale
b) il Consiglio di
Amministrazione
c) IL Presidente
ASSEMBLEA
GENERALE
Art.
8 I soci sono con convocati
almeno una volta l'anno,in
Assemblea Generale ordinaria tutte le volte che sia necessario,in Assemblea
Generale Straordinaria.
L'Assemblea
può essere convocata anche su domanda motivata e f irmata da almeno un terzo
dei soci.
Per
poter partecipare alle riunioni di Assemblea Generale, il socio dovrà avere versato la quota Sociale annuale almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l 'Assemblea stessa.
Perché l 'Assemblea sia valida in prima
convocazione , occorre che sia presente
la metà più uno dei soci. In seconda convocazione,24 ore dopo la prima,
l 'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 9 la convocazione delle Assemblee viene fatta mediante avviso,
inviato a domicilio ai soci e
al Revisori dei conti e con manifesto affisso In Piedelpoggio, almeno 10 giorni
prima della data di convocazione.
Gli
avvisi e i manifesti dovevano contenere gli argomenti all'ordine del giorno.
Art.10 L'Assemblea elegge, con votazione segreta,i membri del Consiglio di Amministrazione(scegliendoli tra i benemeriti,sostenitori e ordinari)nonché i Revisori dei conti. Delibera sui Bilanci Consuntivi e su quelli Preventivi e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria del Presidente, sulla misura delle quote sociali annuali,sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto,sulla esclusione per Indegnità dei soci e su ogni altro proposta del Consiglio di Amministrazione.
Ciascun
socio ha diritto nell'Assemblea ad un voto.In caso d'impedimento,ciascun socio
può farsi rappresentare, con delega scritta, da un’altro socio.
Nelle
votazioni palesi dell'Assemblea dei soci, in caso di parità di voti è decisivo
quello del Presidente.
CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZ IONE
Art.11 l’
Associazione "PRO - LOCO" di Piedelpoggio è amministrata da un
Consiglio,che può essere composto da 7 a 11 membri,i quali sono eletti con
votazione segreta dall'AssembIea Generale dei soci,che concedono le proprie
preferenze su schede vidimate dai componenti del Seggio elettorale,per almeno
uno e non più di quattro soci.Nel caso venissero espresse più preferenze oltre
le quattro,queste non verranno prese in considerazione.
I
membri del Consiglio di Amministrazione
durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In
caso di vacanza per dimissioni,decadenza o decesso di membri del Consiglio, si
provvede alla loro sostituzione col primo dei non eletti nell'ordine delle
preferenze. A parità di voti s'intende eletto il più anziano di età.
Tutte
le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito.
Art.12 IL Consiglio di Amministrazione
è organo deliberativo e gli è demandato di provvedere alla formulazione del
Bilancio di Previsione e del relativo programma di azione, alla stesura del
Bilancio Consuntivo di fine anno e delle relazioni sull'attività svolta.
Inoltre
Il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposta
formulate per la soluzione dei problemi medesimi.Delibera sulle liti attive e
passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati
all'Assemblea dei soci.
in
caso di assoluta necessità e urgenza Il Consiglio può deliberare anche su
argomenti riservati all'Assemblea,salvo sottoporre per la ratifica le relative
deliberazioni alla successiva riunione dell'Assemblea.
Art.13 IL Consiglio di Amministrazione
si riunisce almeno quattro volte all' anno e ogniqualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno.
Il
Consiglio può essere convocato anche su domanda motivata e firmata da almeno
un terzo dei suoi membri.
Gli
avvisi di convocazione del consiglio sono Inviati al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori del conti,
almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, nel casi di
urgenza, almeno 48 ore prima e devono contenere l'indicazione degli argomenti
da trattare e dell'ordine dei lavori.
Per
la validità delle delibere nelle riunioni del Consiglio, occorre che siano
presenti almeno la metà più uno dei membri.
Dopo
tre assenze consecutive non giustificate,il componente del Consiglio viene
considerato dimissionario e si provvede a sostituirlo a norma del 20° comma
dell' art. 11.
Nelle
votazioni palesi,in caso di parità dì voti, è decisivo quello del Presidente
del Consiglio.
PRESIDENTE VICE
PRESIDENTE E SEGRETARIO
Art.14
11 Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di
Amministrazione che Ii sceglie tra i propri membri.
Il
Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee e
rappresenta l 'Associazione di fronte a terzi e In giudizio.Convoca e presiede
Il Consiglio di Amministrazione ed è assistito da un Segretario, nominato dal Consiglio stesso,
scelto
tra i propri membri.
In
caso di assenza o impedimento,il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o
mancando anche questo,dal Consigliere più anziano.
Il
Segretario assiste il Consiglio nelle Assemblee,redige i verbali delle
riunioni, assiste Il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni,espleta
tutti quel compiti che qli vengono assegnati dal Presidente.
LIBRI
DELL'ASSOCIAZIONE
Art.15 L' ASSOCIAZIONE "PRO - LOCO"
di Piedelpoggio deve istituire e tenere aggiornati I seguenti libri:
a)
Libro
dei soci (o schedario
b)
Libro Verbali delle Assemblee;
c)
libro
Verbali del Consiglio di Amministrazione
d)
libro Protocollo corrispondenza;
e ) libro
inventario del patrimonio;
f) libro Giornale di Contabilità.
I
verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, debbono
essere trascritti nei libri b) e c).
Il Presidente è responsabile della tenuta del
Giornale di Contabilità e di tutti gli atti contabili. IL Segretario è
responsabile dei verbali e dei relativi registri.
REVISORI
DEI CONTI
Art.
16 IL controllo della regolare tenuta della contabilità sociale è
effettuato dal Revisori del conti, che vigilano sulla osservanza dello Statuto
in materia amministrativa.
I
Revisori del conti devono essere almeno due,eletti con votazione segreta,dall'
Assemblea dei, soci,che li sceglie , tra i soci –stessi, esclusi i Consiglieri
in carica.
Art.17 Non possono essere eletti alla carica
di Revisore e,se eletti,decadono dall'ufficio,gli interdetti, gli inabilitati,
i falliti,coloro che sono stati condannati a una pena che comporta
l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare
uffici direttivi,i parenti e gli affini dei Consiglieri fino al 4° grado.
Art.
18 1 Revisori dei conti restano in carica tre anni e possono essere
rieletti. I Revisori dei conti esaminano il Bilancio annuale,entro e non oltre
il 31 Gennaio di ogni anno,controllano la regolare tenuta della contabilità
sociale e dei documenti contabili giustificativi. I Revisori possono in
qualsiasi momento procedere,anche individualmente, ad alti d'ispezione e di
controllo della contabilità, riferendo In Consiglio circa eventuali rilievi effettuati.
I
Revisori debbono partecipare alle riunioni delle Assemblee.Essi devono Inoltre
essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,alle quali
potranno partecipare senza diritto di voto. I Revisori dei conti, ove
nell'espletamento del loro mandato riscontrassero delle irregolarità,ne
dovranno dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione e,se del
caso,possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria dei
soci.
Art. 19 Sia nelle Assemblee dei soci
che nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione,non potranno essere
discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza
non ne dichiari l'urgenza chiedendone l'immediata trattazione.
I
soci ed i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea
dei soci o al Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono
darne avviso al Presidente in tempo
utile per l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni.
art. 20- Qualsiasi modifica allo Statuto
Sociale dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale dei soci con il voto di
almeno due terzi dei soci presenti.
Art.21
lo scioglimento dell 'Associazione "PRO - LOCO" di
Piedelpoggio dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale del soci con il
voto di almeno tre quarti del soci. In tal caso,l'eventuale residuo attivo e i
beni mobili e immobili inventariati non potranno essere divisi tra i soci, ma
saranno devoluti,secondo il voto dell'Assemblea Generale Straordinaria,per
scopi benefici In Piedelpoggio.
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Approvato
nell'Assenblea Generale costituente il 9 Settembre 1967 In Piedelpoggio.
Apportate successivamente modifiche di aggiornamento.