ASSOCIAZIONE    PRO - LOCO

 

PIEDELPOGGIO

 

STATUTO

 

 

 

 

 

 


 

 

COSTITUZIONE E SCOPI

 

Art. 1 Addi 9 Settembre 1967 si è costituita in Piedelpoggio di Leonessa (Rieti) una

Associazione denominata "pro‑loco" sede principale In Piedelpoggio e Ufficio di col­legamento In Roma Via Apulia,6.    1

l'Associazione è retta dalle norme di cui agli artt.36‑37 e 38 del Codice Ci­vile e da quelle citate nel presente Statuto.   Non ha scopo di lucro ed ha carattere assolutamente apolitico,per cui In seno ad essa è vietata qualsiasi discussione o manifesta­zione

 di parte.

 

Art. 2 Gli scopi principali che l'Associazione "PRO - LOCO" di Piedelpoggio si propone sono:

a) riunire tutti coloro(cittadini residenti e non residenti,eventuali villeggianti abitua­li che hanno interesse allo sviluppo turistico di Piedelpoggio;

b) contribuire ad organizzare turisticamente la  località , studiandone il miglioramento edi­lizio e stradale,specie nelle zone suscettibili di essere frequentate da turisti, promuovere l’ abbellimento di piazze,strade,giardini,ecc.;

c) promuovere il miglioramento e lo sviluppo dell 'attrezzatura ricettiva di Piedelpoggio (pensioni,locande,affittacamere,pubblici esercizi,ecc.);

d) tutelare e mettere in valore le bellezze naturali del luogo per farle meglio conoscere ed apprezzare;

e) collaborare eventualmente con l 'Ente Provinciale per il Turismo di Rieti alla propagan­da  intesa a diffondere la conoscenza di Piedelpoggio ed a favorire Il concorso di vil­leggianti.

f)  istituire una Sezione Polisportiva per la pratica dei seguenti sport: Calcio, Pattinaggio a rotelle Pallavolo da affiliare alle relative Federazioni nazionali.

 

FINANZIAMENTI E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 3 i proventi con I quali l'Associazione "PRO - LOCO" di Piedelpoggio provvede alla propria attività sono:

a) le quote sociali;

b) gli eventuali redditi patrimoniali propri;

c) gli utili di gestione o attività permanenti o occasionali;

d) le eventuali donazioni

e) gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati: Regione, Provincia, Comune,E.P.T.,

    Comunanza Agrari ,Associazioni, ecc.

 

Il patrimonio liquido dell 'Associazione "PRO - LOCO" di Piedelpoggio dovrà essere depositato In c/c Bancario o Postale. le firme depositate per Il movimento del conto corrente dovranno essere quella del Presidente, singola. oppure quelle abbinate del Vice Presidente e del ConsIgliere p i ù anziano designato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 4 I soci si distinguono in benemeriti, sostenitori e ordinari.

 

Sono dichiarati dall'Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, Soci benemeriti le persone o Enti che arrecano particolari benefici morali e materiali all'Associazione o che versano almeno una quota annua non Inferiore a £.300.000; soci sostenitori coloro che s'impegnano,per un minimo di tre anni,a corrispondere una quota annua non inferiore a £.100.000; Sono Soci Ordinari coloro che versano annualmente la quota associativa di £.25.000.l'Assemblea generale dei soci, in base agli i aumenti annuali dei costi ed all'indice ISTAT,potrà prevedere l'aumento delle quote suddette. I Soci che non rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 30 Novembre dell'anno in cui si sono associati,o hanno rinnovato l 'associazione, vengono considerati tacitamente riassociati per l'anno successivo.

 

Art.5 Tutte le categorie di soci:

 

a)    partecipano alle Assemblee dell 'Associazione con diritto di discussione e di voto;

b)     eleggono i menbri del Consiglio di Amministrazione e sono eleggibili alle cariche sociali.

c)     Art. 6 la qualità di socio si perde per dimissioni,oppure per esclusione a causa di accertata morosità o per indegnità.

 

Il Consiglio di Amministrazione , dichiara il socio escluso per morosità, se il so­cio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale annuale entro il 30 Giugno.

Sulla Esclusione per indegnità decide l'Assemblea Generale del soci,con deliberazione motivata.

 


 

Organi  Dell’ ASS0CIAZIONE

 

 

Art. 7 – Gli organi dell ' Associazione "PRO - LOCO" di Piedelpoggio sono­

a) l 'Assemblea  Generale

b) il Consiglio di Amministrazione

c) IL Presidente

 

ASSEMBLEA GENERALE

 

Art. 8 I soci sono con convocati  almeno una volta  l'anno,in Assemblea Generale ordinaria tutte le volte che sia necessario,in Assemblea Generale Straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda motivata e f irmata da almeno un terzo dei soci.

Per poter partecipare alle riunioni di Assemblea Generale, il socio dovrà avere versato la quota Sociale annuale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l 'Assemblea stessa.

Perché  l 'Assemblea sia valida in prima convocazione , occorre che sia presente  la metà più uno dei soci. In seconda convocazione,24 ore dopo la prima, l 'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

 

 Art. 9 la convocazione delle Assemblee viene fatta mediante avviso, inviato a domicilio ai soci e al Revisori dei conti e con manifesto affisso In Piedelpoggio, almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

Gli avvisi e i manifesti dovevano contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

 

Art.10 L'Assemblea elegge, con votazione segreta,i membri del Consiglio di Amministrazione(scegliendoli tra i benemeriti,sostenitori e ordinari)nonché i Revisori dei conti. Delibera sui Bilanci Consuntivi e su quelli Preventivi e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria del Presidente, sulla misura delle quote sociali annuali,sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto,sulla esclusione per Indegnità dei soci e su ogni altro proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio ha diritto nell'Assemblea ad un voto.In caso d'impedimento,ciascun socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da un’altro socio.

Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei soci, in caso di parità di voti è decisivo quello del Presidente.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ IONE

 

Art.11 l’ Associazione "PRO - LOCO" di Piedelpoggio è amministrata da un Consiglio,che può essere composto da 7 a 11 membri,i quali sono eletti con votazione segreta dall'AssembIea Generale dei soci,che concedono le proprie preferenze su schede vidimate dai componenti del Seggio elettorale,per almeno uno e non più di quattro soci.Nel caso venissero espresse più preferenze oltre le quattro,queste non verranno prese in considerazione.

I membri del Consiglio di  Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di vacanza per dimissioni,decadenza o decesso di membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione col primo dei non eletti nell'ordine delle preferenze. A parità di voti s'intende eletto il più anziano di  età.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gra­tuito.

 

 Art.12 IL Consiglio di Amministrazione è organo deliberativo e gli è demandato di provvedere alla formulazione del Bilancio di Previsione e del relativo programma di azione, alla stesura del Bilancio Consuntivo di fine anno e delle relazioni sull'attività svolta.

Inoltre Il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposta formulate per la soluzione dei problemi medesimi.Delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei soci.

in caso di assoluta necessità e urgenza Il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all'Assemblea,salvo sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla successiva riunione dell'Assemblea.

 

 Art.13 IL Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all' anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio può essere convocato anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei suoi membri.

Gli avvisi  di convocazione  del consiglio sono Inviati al domicilio  dei Consiglieri e dei Revisori del conti, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, nel casi di urgenza, almeno 48 ore prima e devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e dell'ordine dei lavori.

Per la validità delle delibere nelle riunioni del Consiglio, occorre che siano presenti almeno la metà più uno dei membri.

Dopo tre assenze consecutive non giustificate,il componente del Consiglio viene considerato dimissionario e si provvede a sostituirlo a norma del 20° comma dell' art. 11.

Nelle votazioni palesi,in caso di parità dì voti, è decisivo quello del Presidente del Consiglio.

 

PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

 

Art.14 11 Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che Ii sceglie tra i propri membri.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee e rappresenta l 'Associazione di fronte a terzi e In giudizio.Convoca e presiede Il Consiglio di Amministrazione ed è assistito da un Segretario, nominato  dal Consiglio stesso,

scelto tra i propri membri.

In caso di assenza o impedimento,il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o mancando anche questo,dal Consigliere più anziano.

Il Segretario assiste il Consiglio nelle Assemblee,redige i verbali delle riunioni, assiste Il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni,espleta tutti quel compiti che qli vengono assegnati dal Presidente.

 

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

 

 Art.15 L' ASSOCIAZIONE "PRO - LOCO" di Piedelpoggio deve istituire e tenere aggiornati I seguenti libri:

a)    Libro dei soci (o schedario

b)     Libro Verbali delle Assemblee;

c)    libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

d)     libro Protocollo corrispondenza;

e )  libro inventario del patrimonio;

 f)   libro Giornale di Contabilità.

 

I verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, debbono essere trascritti nei libri b) e c).

Il Presidente è responsabile della tenuta del Giornale di Contabilità e di tutti gli atti contabili. IL Segretario è responsabile dei verbali e dei relativi registri.


 

REVISORI DEI CONTI

 

Art. 16 IL controllo della regolare tenuta della contabilità sociale è effettuato dal Revisori del conti, che vigilano sulla osservanza dello Statuto in materia amministrativa.

I Revisori del conti devono essere almeno due,eletti con votazione segreta,dall' Assemblea dei, soci,che li sceglie , tra i soci –stessi, esclusi i Consiglieri in carica.

 

Art.17  Non possono essere eletti alla carica di Revisore e,se eletti,decadono dall'ufficio,gli interdetti, gli inabilitati, i falliti,coloro che sono stati condannati a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi,i parenti e gli affini dei Consiglieri fino al 4° grado.

 

Art. 18 1 Revisori dei conti restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Revisori dei conti esaminano il Bilancio annuale,entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno,controllano la regolare tenuta della contabilità sociale e dei documenti contabili giustificativi. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere,anche individualmente, ad alti d'ispezione e di controllo della contabilità, riferendo In Consiglio circa eventuali rilievi effettuati.

I Revisori debbono partecipare alle riunioni delle Assemblee.Essi devono Inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,alle quali potranno partecipare senza diritto di voto. I Revisori dei conti, ove nell'espletamento del loro mandato riscontrassero delle irregolarità,ne dovranno dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione e,se del caso,possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria dei soci.

 

 Art. 19 Sia nelle Assemblee dei soci che nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione,non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza chiedendone l'immediata trattazione.

I soci ed i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei soci o al Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono darne  avviso al Presidente in tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni.

 

 art. 20- Qualsiasi modifica allo Statuto Sociale dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale dei soci con il voto di almeno due terzi dei soci presenti.

 

Art.21 lo scioglimento dell 'Associazione "PRO - LOCO" di Piedelpoggio dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale del soci con il voto di almeno tre quarti del soci. In tal caso,l'eventuale residuo attivo e i beni mobili e immobili inventariati non potranno essere divisi tra i soci, ma saranno devoluti,secondo il voto dell'Assemblea Generale Straordinaria,per scopi benefici In Piedelpoggio.

 

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Approvato nell'Assenblea Generale costituente il 9 Settembre 1967 In Piedelpoggio. Apportate successivamente modifiche di aggiornamento.