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IL PROGETTO

 

La “consulenza affari legali” ,
ossia l'istituzione delle figure professionali
di Operatore, Assistente e Consulente legale,
operanti in subordine all'Avvocato , nasce da un ampio
quesito posto nel 1998, nel quale richiedevo al Presidente
del Tribunale di Firenze, la legittimità di tale professione;
qualche anno dopo
la riforma dell'art. 111 bis Cost. , ha consolidato molti aspetti
del progetto stesso.
Ma gli art.li 249 e 250 cpp , ad esempio,
sancivano già precedentemente,
il diritto ad una persona oggetto
di perquisizione, di avvalersi dell'assistenza
ed anche della “rappresentanza”
di “persona di fiducia” (la Legge dunque, nella fattispecie,
non prevede necessariamente un avvocato).

( Art.249 - Perquisizioni personali).
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è
consegnata una copia del decreto all`interessato,
con l`avviso della facoltà di farsi assistere
da persona di fiducia , purché questa sia prontamente
reperibile e idonea a norma dell`art. 120”

(Art.250 Perquisizioni locali).
1. Nell`atto di iniziare le operazioni, copia del decreto
di perquisizione locale è consegnata all`imputato (60, 61),
se presente, e a chi abbia l`attuale disponibilità del luogo,
con l`avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere
da persona di fiducia , purché questa sia prontamente
reperibile e idonea a norma dell`art. 120. )

ed ancora:

LEGGE 26 luglio 1975 n. 354 Art.18
(Colloqui, corrispondenza e informazione) comma 1
(“I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza
con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici”) .

La risposta del Presidente del Tribunale di Firenze sanciva la
legittimità del ns lavoro, (Nota ufficiale dott. LOMBARDO,
presidente del Tribunale di Firenze del 28.10.1998)
escluso ovviamente per la difesa innanzi
al Giudice che rimane materia esclusiva degli avvocati ;
il Presidente comunque sottolineava nella nota di cui sopra,
che rimaneva determinante "l'osservazione delle norme fiscali".

Nel 2001, “Progetto Futura” ottiene il riconoscimento
dell'Ufficio competente dell'Unione Europea.
21.06.2008 - dr RIZZUTO Domenico Maria

 

Rapporti con gli Avvocati.
PFA opera per conto di tutti gli Avvocati, che ne richiedano
l'opera professionale, per uno o più assistiti.
Altresì può essere proposto ad uno o più Avvocati,
di assumere la difesa di fiducia ad un assistito PFA stipulante mandato.

Descrizione.
PFA si prefigge di istituire nuove figure professionali nel ramo legale,
che siano integrative, compensative e di supporto all'Avvocato.
Intende inoltre sviluppare fattivamente tutti gli aspetti della consulenza legale,
dall'acquisizione degli assistiti, al completamento totale dell'affare legale.
Le tre categorie di professionisti hanno denominazione di
"consulente", "assistente" ed "operatore",
con ulteriore suddivisione in "ordinario", "scelto" e "dirigente".
L'insieme delle figure professionali è dunque proteso verso il pieno sviluppo dell' "equo processo",
sancito dall'art. 111 bis della Costituzione.
Il rapporto di lavoro è a completa discrezione del titolare o dal personale da lui delegato.
Tutti i rapporti lavorativi, sono regolamentati da contratto a norma delle Leggi vigenti.
Per poter svolgere le attività, il collaboratore deve aver compiuto il 18° anno d'età.
Non sono materia ostativa l'aver riportato condanne penali , ed ancorchè pendenti,
altresì per cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti ed aventi
parificato titolo di studio rispetto all'incarico ricoperto.

Convenzioni.
PFA intende convenzionarsi con investigatori privati, commercialisti,
ingegneri, periti, medici e quant'altre categorie utili al buon fine degli incarichi assunti.

Consulenti.
Per accedere alla nomina di "consulente" è necessario aver conseguito un diploma di scuola media superiore.
Ai consulenti è riservato il rapporto con l'Avvocato di riferimento, al quale espone i risultati del lavoro collettivo.
Dirige gli "operatori" e gli "assistenti", dirige il lavoro collettivo,
si occupa di coordinare tutti i professionisti interessati in un determinato procedimento.
Si occupa di ricercare ed acquisire elementi utili alla difesa.
Coadiuva l'Avvocato nell'acquisizione delle dichiarazioni di testi prevista dalla L. 397/00.
In sede di Giudizio affianca l'Avvocato. Il consulente deve essere sempre in grado di svolgere mansioni
attribuite generalmente agli assistenti ed operatori. Il rapporto che intercorre fra queste figure professionali e
l'Avvocato, è paragonabile a quello fra polizia giudiziaria e Pubblico Ministero.

Assistenti.
Per poter prestare opera professionale come "assistente", bisogna essere in possesso della licenza
media inferiore, ed aver lavorato continuativamente per 18 mesi, con mansioni di "operatore".
Ha funzioni di assistenza e coadiuva il "consulente", riceve ed esegue le direttive di quest'ultimo.
Dirige ed organizza gli "operatori". Deve essere in grado di stilare ricorsi ed istanze,
nonchè preparare l'intero carteggio difensivo da sottoporre al "consulente";
deve essere sempre in grado di svolgere mansioni attribuite generalmente agli "operatori".

Operatori.
L' "operatore" svolge mansioni operative tecnico-pratiche ed ha ottima conoscenza del Diritto Positivo vigente.
Suo compito è quello di effettuare un "primo intervento" nei confronti di un potenziale assistito.
L' "operatore" inteviene anche al domicilio, garantendo un servizio 24 ore su 24.
Presenzia alle perquisizioni ed alle ispezioni personali di cui agli art.li 245, 249 e 250 cpp,
nei quali si sancisce il diritto a farsi assistere da "persona di fiducia" e non necessariamente da un avvocato.
In caso di fermo o di arresto d'un assistito, l' "operatore"
presenzia in qualsiasi procedura consentita, si informa presso le autorità procedenti,
prende cognizione dei motivi e dei relativi atti, chiede di colloquiare con l'assistito,
ne raccoglie le dichiarazioni, informa globalmente il proprio referente.
Con forme e modi concordati con le relative direzioni degli istituti penitenziarie
con il Magistrato di Sorveglianza, l' "operatore" effettua colloqui con assistiti detenuti;
tale diritto viene sancito dall'art. 18 L.354 / 75.

Contratto di mandato.
PFA agisce in nome e conto del proprio assistito previo stipula del
"contratto di mandato" regolamentato dall'art. 1703 cc,
che non sostituisce il mandato conferito all'Avvocato difensore.
Sono differenziati altresì i rapporti economici.

L'osservatorio.
PFA, previo la pagina "osservatorio"
di questo sito internet, intende istituire un forum
di discussione e raccolta di pareri provenienti da più punti di vista,
al fine di analizzare le cause e gli effetti della criminalità stessa,
proponendo alternative all'attuale stato.

 


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