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Il traduttore può asseverare la propria
traduzione (traduzione giurata mediante il giuramento prestato
davanti ad un pubblico ufficiale ed in seguito far legalizzare o
postillare (Appostille de la Haye - e soltanto per i paesi che
hanno aderito) la firma del funzionario del tribunale, oppure
del notaio che ha controfirmato la medesima traduzione.
Per legalizzare o postillare i propri
documenti bisogna recarsi presso gli uffici preposti del
proprio paese, che attraverso codesta procedura attestano
l’originalità degli stessi.
Chi non ha seguito la procedura nel proprio paese non deve
confondere la legalizzazione della traduzione
- che di solito viene richiesta soltanto per portare all’estero
il documento – con la legalizzazione dell’originale.
Come esempio possiamo pensare al caso di
un cittadino italiano che deve contrarre matrimonio in Moldavia.
Dopo aver radunato i documenti che gli
sono stati richiesti, questa persona si deve recare presso la
Prefettura per far legalizzare le firme dei vari funzionari che
hanno rilasciato i documenti in discussione.
Il tutto deve avvenire prima della
traduzione che in questo caso, oltre ad essere asseverata
potrebbe anche essere legalizzata se richiesto.
In questo senso mi sembra edificante
l’articolo riguardante “LE TRADUZIONI LEGALIZZATE” che potete
trovare al seguente indirizzo:
http://www.k-kommunika.ch/lavoro-traduttore/la-traduzione-legalizzata.html
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