dipartimento nazionale        protezione civile della regione

 

 

COMUNE  di   PREONE

Provincia di UDINE

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REGOLAMENTO

Per la costituzione ed il funzionamento

del Gruppo Comunale dei Volontari

di Protezione Civile del Comune di

PREONE

 

 

 


 

 

 

R E G O L A M E N T O

per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari

di Protezione Civile del Comune di Preone.

Art. 1

  1. E’ costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile a cui possono aderire tutti cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto i 16 anni, siano residenti nel Comune di Preone o che nello stesso abbiano il loro maggiore interesse alla pratica del volontariato, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale e regionale, in attività di previsione, prevenzione e di soccorso e ripristino a seguito di calamità.

Art.2

  1. L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, con consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per i minorenni, e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco.
  2. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l’adesione dei cittadini all’iniziativa.
  3. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell’art.6 del D.P.G.R. 1 febbraio 1990, n.045/Pres.
  4. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull’equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l’intervento.

Art.3

  1. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti dello stesso, un Coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività.
  2. In particolare spetta al Coordinatore:
    1. la convocazione dei volontari per eventuali interventi, esercitazioni, addestramenti, riunioni organizzative, ecc.;
    2. la sorveglianza sull’inventario e sulla manutenzione dell’attrezzatura;
    3. i rapporti con le altre squadre o gruppi similari e con tutte le forze istituzionali che operano nel campo della Protezione Civile.

Art.4

  1. I volontari appartenenti al Gruppo Comunale saranno addestrati a cura della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante tecnici abilitati della Protezione Civile della Regione stessa, del Corpo Forestale Regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

I corsi di addestramento teorico potranno essere svolti sia in presenza che in forma telematica.

Art.5

  1. Tutti i Volontari iscritti faranno parte della squadra operativa "Tecnico-Logistica" che sarà la squadra base di tutto il Gruppo Comunale con generici compiti di supporto logistico ed assistenziale.
  2. All’interno del Gruppo Comunale possono essere formate altre squadre specialistiche in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul territorio.
  3. Il Sindaco nominerà all’interno di esse un Capo Squadra ed eventualmente un Vicecapo Squadra i quali avranno la diretta responsabilità dell’attrezzatura e dei mezzi avuti in dotazione ed ai quali egli farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il Coordinatore del Gruppo Comunale.
  4. Il Capo Squadra o il Coordinatore possono designare, all’interno della squadra effettivamente operante durante le attività, un referente temporaneo in caso di loro assenza o impedimento.

Art.6

  1. Durante le emergenze il Gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà agire d’iniziativa fino all’arrivo degli organi istituzionalmente preposti all’intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.
  2. Dell’intervento in emergenza dovrà essere tempestivamente informata la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile.
  3. Tutte le attività svolte dal Gruppo Comunale dovranno essere annotate dal Coordinatore in un apposito Registro inserito nella banca dati della Protezione Civile della Regione e firmato mensilmente dal Sindaco.

Art.7

  1. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare, giustificando prolungate o ripetute assenze, alle attività menzionate nell’art.1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
  2. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate ed in particolare devono osservare le seguenti norme:
    1. osservare scrupolosamente il presente regolamento;
    2. espletare correttamente il proprio servizio e gli indirizzi operativi impartiti;
    3. dimostrarsi degni del gruppo mantenendo un comportamento esemplare sia in servizio che fuori servizio;
    4. curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento che gli sono stati affidati;
    5. osservare le disposizioni sulla prevenzione infortuni.

Art.8

  1. Per dotare il Gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all’Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall’art.10 della Legge Regionale 31 dicembre 1986, n.64.

Art.9

  1. Al gruppo comunale potranno essere concessi dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi delle leggi vigenti, previa iscrizione negli appositi elenchi nazionali e regionali.
  2. Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nell’ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i seguenti benefici:
    1. mantenimento del posto di lavoro:

      al volontario impiegato in attività addestrativi o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

    2. mantenimento del trattamento economico e previdenziale:

      al volontario viene garantito, per il periodo d’impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati dal lavoratore;

      qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d’impiego;

    3. copertura assicurativa:

      i componenti del gruppo sono coperti, durante l’impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dalla Protezione Civile della Regione;

    4. rimborso delle spese sostenute:

al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l’uso di mezzi di trasporto durante l’attività addestrativi o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento Nazionale della protezione civile o dalla Protezione Civile della Regione. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell’Automobile Club d’Italia in vigore.

 

Art.10

  1. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al precedente art.9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art.6, relative all’impiego del gruppo di volontari comunali durante l’emergenza, ovvero nelle attività esercitative se preventivamente approvate dalla Protezione Civile della Regione, provvederà a certificare con propria nota, se non certificato già dalla Protezione Civile della Regione o dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i nominativi ed i tempi di impiego dei volontari per gli scopi previsti.

Art.11

  1. L’accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l’appartenenza al gruppo; in caso di infrazioni da parte dei volontari, soprattutto quelle riguardanti il precedente art.7, comportano la cancellazione dalla banca dati delle risorse di Protezione Civile, di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente delle Regione 140/2002, con conseguente esclusione dal gruppo comunale e comportante la restituzione dell’intero equipaggiamento in dotazione nonché il tesserino di riconoscimento. Tale provvedimento è disposto, sentito il Coordinatore, dal Sindaco o dalla Protezione Civile della Regione.

Art.12

  1. Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento predisposto dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art.7 della Legge Regionale 31 dicembre 1986, n.64.

 

Art.13

  1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell’osservanza del presente regolamento che sarà distribuito, in copia, ai volontari al momento della loro iscrizione al gruppo.
  2. Detto regolamento, compreso i suoi allegati: "- allegato n.1: regolamento per il funzionamento della squadra specialistica volontari antincendio boschivo del Comune di Preone" e "- allegato n.2: norme per l’utilizzo degli automezzi ed attrezzature", subentra ed abroga precedenti versioni adottati dal Comune di Preone in materia di volontariato di Protezione Civile.

 

 

 

Preone, lì 26.04.2010

 

 

 

ALLEGATO N.1 AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

REGOLAMENTO

per il funzionamento della Squadra specialistica Volontari Antincendio Boschivo del Comune di Preone.

Art.1

  1. La Squadra Comunale Volontari Antincendio Boschivo del Comune di Preone, costituita ai sensi delle Leggi Regionali 18 febbraio 1977 n.8, 22 gennaio 1991 n.3 e successive modifiche, integrazioni e relativi Regolamenti di attuazione, nonché ai sensi del primo comma dell’art. 5 del regolamento per la costituzione e funzionamento del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile, denominata in seguito brevemente "Squadra Antincendio" o "Squadra", fa parte del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

Art.2

  1. La Squadra ha lo scopo di prevenire e reprimere gli incendi che minacciano i boschi.
  2. Il territorio di competenza è quello del Comune di Preone ma, se vi sarà la necessità ed in base alla disponibilità del personale volontario, la Squadra potrà intervenire principalmente nell’ambito del Distretto di Protezione Civile "Val Tagliamento".
  3. In caso di emergenze, situazioni di allarme o esercitazioni, la Squadra potrà essere chiamata dalla Protezione Civile della Regione ad intervenire in qualsiasi punto del territorio regionale.
  4. Per gli interventi al di fuori della Regione, questi dovranno essere di volta in volta concordati.
  5. Per il raggiungimento degli scopi di massima operatività, la Squadra si prefigge in particolare di:
  • creare fra i membri un vivo spirito di solidarietà, di spronarsi ad adempiere con ogni scrupolo il proprio dovere, mantenendo fra loro rapporti di amicizia e di cordialità;
  • fare opera di sensibilizzazione nei confronti della collettività, affinché si crei una coscienza di Protezione Civile e di massima vigilanza contro lo svilupparsi degli incendi boschivi;
  • istruire ed addestrare i propri membri secondo le disposizioni regolamentari con metodi uniformi, affinché siano in grado di intervenire prontamente e di affrontare con successo gli incendi, impedendo in tali occasioni danni anche alle persone;
  • completare la preparazione della Squadra con riunioni, conferenze e periodiche esercitazioni.

Art.3

  1. Alla Squadra possono essere ammessi cittadini di ambo i sessi che riuniscano i requisiti voluti dal D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n.01016/Pres., modificato con Decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2009, n. 0279/Pres., che abbiano compiuto il 16° anno di età, con consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per i minorenni, e siano residenti nel Comune di Preone o che nello stesso abbiano il loro maggiore interesse alla pratica del volontariato.
  2. La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata al Sindaco il quale verifica, oltre all’età ed al consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per i volontari minorenni, il possesso dei requisiti riguardanti la buona condotta e l’idoneità psicofisica da accertarsi mediante visita medica effettuata nell’ambito dell’attività di monitoraggio sanitario a cura della Protezione Civile della Regione.
  3. L’impiego in attività diretta di estinzione di incendi boschivi è subordinato al compimento del 18° anno di età ed al conseguimento dell’attestato idoneo rilasciato a cura della Protezione Civile della Regione che provvederà ad organizzare, oltre i relativi corsi di abilitazione, anche altre attività addestrative correlate all’antincendio boschivo.

Art.4

  1. Il Capo Squadra ed il Vicecapo Squadra sono nominati dal Sindaco del Comune di Preone.
  2. Tutti i Volontari appartenenti alla Squadra saranno iscritti in un apposito elenco depositato presso la banca dati della Protezione Civile della Regione.

Art.5

  1. La cancellazione dall’elenco di un iscritto è disposta dal Sindaco o dalla Protezione Civile della Regione nei seguenti casi:
    1. per recesso volontario, previa richiesta scritta da presentare al Sindaco;
    2. per morte;
    3. per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all’art.3 del presente regolamento;
    4. per ingiustificate e ripetute assenze nelle operazioni di spegnimento od esercitazioni;
    5. negligenza nell’espletamento del proprio servizio;
    6. inosservanza degli indirizzi operativi impartiti dalla Protezione Civile della Regione.
  2. I capi di vestiario e di equipaggiamento individuali affidati al componente uscente, devono essere restituiti, entro 10 giorni dalla comunicazione, al Capo Squadra.
  3. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Protezione Civile della Regione che è il referente regionale preposto alla lotta agli incendi boschivi nonché alla loro prevenzione.

Art.6

  1. Ogni componente la Squadra ha l’obbligo di:
    1. accorrere immediatamente in caso di incendio con il proprio equipaggiamento personale, nei luoghi interessati;
    2. dimostrarsi degno della Squadra, mantenendo un comportamento esemplare sia in servizio che fuori servizio;
    3. curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento che gli sono stati affidati, riferendo direttamente al Capo Squadra eventuali smarrimenti o deterioramento del materiale;
    4. osservare scrupolosamente il presente regolamento e tutte le altre disposizioni che verranno impartite;
    5. ubbidire agli ordini impartiti dalla Direzione Operazioni di Spegnimento che è anche responsabile della tenuta dei nominativi dei volontari impiegati e ne cura l’aspetto assicurativo;
    6. osservare le disposizioni sulla prevenzione infortuni.

Art.7

  1. Il Capo Squadra farà riferimento al Sindaco sulle attività della Squadra, fermo restando il rapporto funzionale con il Coordinatore del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.
  2. In caso di incendi boschivi, il Capo Squadra può assumere il comando della Squadra fino a quando non intervengano i funzionari del Corpo Forestale Regionale cui spetta il compito di istituire la Direzione Operazioni di Spegnimento.
  3. In particolare spetta al Capo Squadra:
    1. la convocazione della Squadra ad eventuali esercitazioni, interventi, ecc.;
    2. la sorveglianza sull’inventario e sulla manutenzione dell’attrezzatura;
    3. i rapporti con le altre Squadre e associazioni similari, Corpo Vigili del Fuoco e con forze che operano nel campo Antincendio Boschivo della Protezione Civile.

Art.8

  1. La Squadra gode della tutela assicurativa contro gli infortuni, se questi avvengono durante lo spegnimento di incendi boschivi, come previsto dall’art.11 della L.R. 18.2.1977 n.8. Per gli interventi previsti dall’art.2 del presente Regolamento, e coordinati dalla Protezione Civile Regionale, la Squadra gode della tutela assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e contro gli infortuni che possono loro occorrere, durante l’attività di protezione civile, come previsto dall’art.10 del D.P.G.R. n.0366/Pres. in data 12.9.1988.
  2. Tutti gli infortuni occorsi nell’adempimento del servizio devono essere immediatamente denunciati al Sindaco a cura del Capo Squadra.

Art.9

  1. Per dotare la squadra di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi e provvedere alla loro manutenzione e sostenere le spese di gestione, il Comune potrà chiedere all’Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall’art.10 della Legge Regionale 31 dicembre 1986, n.64 nonché dalla Legge Regionale n. 8 del 18 dicembre 1977.

Art.10

  1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell’osservanza del presente regolamento che sarà distribuito, in copia, ai volontari al momento della loro iscrizione alla Squadra.

 

 

Preone, lì 26.04.2010

 

 

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

 

NORME PER L’UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE

 

Art.1

  1. Gli automezzi e le attrezzature assegnate al Gruppo possono essere utilizzate in tutte le fasi inerenti l’addestramento, la previsione, la prevenzione e l’intervento del Gruppo o della Squadra specialistica.

Art.2

  1. Chi utilizza l’automezzo e l’attrezzatura ha l’obbligo di segnalare al Capo Squadra o al Coordinatore del Gruppo Comunale ogni difetto o guasto riscontrato.
  2. Il Coordinatore del Gruppo segnalerà agli uffici comunali preposti alla gestione dei mezzi comunali la necessità di interventi manutentivi ordinari o straordinari.

Art.3

  1. La conduzione degli automezzi sarà affidata di volta in volta ai volontari del Gruppo che abbiano avuto una adeguata istruzione sull’operatività del mezzo, compresi gli accessori (verricelli, lampeggianti,ecc.) ed abbiano già dimostrato una guida corretta, regolare e sicura.
  2. Ogni autista ha la responsabilità personale della guida del mezzo, in conformità al vigente Codice della Strada, nonché l’obbligo di usare tutta la necessaria cura e rispetto ai fini della incolumità delle persone trasportate e della integrità dell’automezzo e delle cose.
  3. Tale attenzione dovrà essere ancora maggiore in caso di interventi urgenti quando si faccia uso di appositi avvisatori acustici ed ottici installati sugli automezzi.
  4. L’uso di tali dispositivi è comunque subordinato al più scrupoloso rispetto del Codice della Strada.

Art.5

  1. Sul giornale di macchina dovranno essere annotati la data, l’ora, il motivo dell’uscita, il chilometraggio di uscita e di rientro, la firma dell’autista ed eventuali note che possano risultare utili a ripercorrere la storia dell’automezzo.

Art.6

  1. Sarà cura di tutti i Volontari componenti il Gruppo comunale tenere sempre in perfetta efficienza gli automezzi in tutti i loro componenti e dotazioni di bordo.
  2. Al rientro del mezzo il conducente, o un Volontario da lui delegato, avrà il compito di controllarlo e di predisporlo al suo stato di massima efficienza e sicurezza, anche in termini di autonomia di carburante e di pulizia.
  3. Stessa cura di utilizzo e di controllo sarà dedicata anche a tutte le altre attrezzature in dotazione al Gruppo Comunale.

 

 

Preone, lì 26.04.2010