Avvocato Fabio Scatamacchia
Via XX Settembre n. 98/G
00187 - Roma
telefono: 064819909
 fax: 0689281423
fabioscatamacchia@libero.it 
   
Il ricorso avanti alla Corte di Cassazione.

                                   
                                                                     Redazione  ricorso civile e penale, discussione ricorso
 
                                                                                           Studio della controversia
 
                                Domiciliazione e difesa avanti al Tribunale di Roma, Corte di Appello di Roma e Corte di Cassazione
 
                           Sostituzioni in udienza: Tribunale civile, Tribunale penale, Corte di Appello civile e penale, Tar, Consiglio di Stato e Cassazione.

 

I termini per il  ricorso per cassazione

fabioscatamacchia@libero.it      

Avvocato e internet

Il codice civile

Il codice penale

Il risarcimento del danno

Guida in stato di ebbrezza

Scioglimento comunione e  divisione dei beni

 

Avvocato Fabio
Scatamacchia
Via XX Settembre
n. 98/G
00187 - Roma

Avvocato e domiciliazione

Redazione ricorso per cassazione
civile e penale

 

      

Esame della controversia, studio degli atti e delle sentenze
Redazione dei ricorsi per cassazione sia penali che civili
Discussione ricorso (civile e penale)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvocato Fabio Scatamacchia
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telefono: 064819909
 fax: 0689281423
    
Domiciliazione e collaborazione con colleghi
Lo studio e l'avvocato si propongono di offrire ai colleghi di altri distretti di corte di appello ausilio,  collaborazione e domiciliazione nei giudizi avanti la corte di cassazione, sia in materia civile che penale, Corte di Appello di Roma, Tribunale di Roma, Consiglio di Stato, TAR Lazio-Roma.
L'attività potrà essere limitata alla sola domiciliazione ovvero alla più ampia collaborazione con la redazione degli atti e del ricorso, con la partecipazione alle udienze e alla discussione in cassazione, al Tar e al Consiglio di Stato.
L'avvocato provvederà, per il civile, alla notifica di ricorso, all'iscrizione a ruolo e deposito e ai controlli successivi  e, per il  penale, al deposito del ricorso e degli atti successivi, nonchè alle incombenze relative alla domiciliazione (comunicazione fissazione ricorso, deposito memorie ecc.).

Sostituzioni in udienza: Tribunale civile, Tribunale penale, Corte di Appello civile e penale, Tar, Consiglio di Stato e Cassazione.

 

La difesa avanti alla Corte di cassazione
Redazione del ricorso per cassazione sia penale che civile. 
Esame della controversia, studio degli atti e delle sentenze. 
Consulenza, pareri preliminari sulla proponibilità del ricorso

Difesa avanti Corte di Appello di Roma, Tribunale di Roma, Consiglio di Stato, TAR Lazio-Roma


La nuova formulazione dell'art. 360 bis del cpc  prevede la inammissibilita' del ricorso:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
 

I termini per il ricorso per cassazione civile

E' necessario distinguere due ipotesi:

A) la sentenza da impugnare non è stata notificata e allora il ricorso deve essere notificato entro 6 mesi dal deposito della sentenza (se il termine dei sei mesi cade nel periodo feriale, 1 agosto 15 settembre,  si sospende e torna a correre dal 16 settembre).  Tale sospensione non si applica a determinate materie, quali le cause di lavoro.

B) la sentenza è stata notificata e allora il termine per il ricorso per cassazione è di 60 giorni dalla data di ricezione della notifica.

Quanto è scritto sopra è una esemplificazione ed è bene contattare il proprio avvocato o altro difensore per verificare i termini e le modalità del  caso concreto.

 
 

 

 

 

 

I termini per il ricorso per cassazione penale
I termini per i ricorsi in materia penale sono più articolati e differenziati. Si trascrive l'art. 585 del  cpp.
(anche per il penale i termini si sospendono nel periodo feriale (1 agosto -  15 settembre), ma ogni situazione
va verificata caso per caso.
Art. 585. Termini per l'impugnazione.
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto
dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in
camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o
che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza
ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la
comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto
del provvedimento, per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto
ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade
per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della
impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità
dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
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Ultimo aggiornamento: 09-04-14

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