-
I termini per i
ricorsi in materia penale sono più articolati e differenziati. Si
trascrive l'art. 585 del cpp.
-
(anche per il penale i termini si
sospendono nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre), ma ogni
situazione
-
va verificata caso per caso.
-
Art.
585. Termini per l'impugnazione.
-
1.
Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti,
è:
-
a) di
quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto
-
dall'articolo 544 comma 1;
-
b) di
trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
-
c) di
quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma
3.
-
2.
I termini previsti dal comma 1 decorrono:
-
a) dalla
notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del
provvedimento emesso in seguito a procedimento in
-
camera di
consiglio;
-
b) dalla
lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la
motivazione, per tutte le parti che sono state o
-
che debbono
considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti
alla lettura;
-
c) dalla
scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal
giudice per il deposito della sentenza
-
ovvero, nel caso previsto
dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la
notificazione o la
-
comunicazione dell'avviso di deposito;
-
d) dal
giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la
comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto
-
del provvedimento, per l'imputato contumace e per il procuratore
generale presso la corte di appello rispetto
-
ai provvedimenti
emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione
diverso dalla corte di appello.
-
3.
Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo
difensore, opera per entrambi il termine che scade
-
per ultimo.
-
4.
Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere
presentati nella cancelleria del giudice della
-
impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti.
L'inammissibilità
-
dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
-
5.
I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena
di decadenza.