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pd.gif (262 byte)ISTITUZIONE

G.E.V.                PARCO

 

G.E.V.

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

L.R. 29 DICEMBRE 1980, N. 105 e successive modificazioni.

Art. 1 (Finalità)

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è svolto dalle guardie giurate incaricate dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui alla presente legge. Esso svolge le seguenti funzioni:

- promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;

- concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, nonché, a norma dell'art. 4 della L.R. 20 agosto 1976, n. 28, all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi indicate nel decreto d'incarico;

- offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di carattere ecologico.

Le guardie ecologiche volontarie, in caso di accertamento di violazioni delle leggi in materia ecologica, redigono, ai sensi dell'art. 255 dei R.D. 6 maggio 1940, n. 635, verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'Ente da cui dipendono ed all'Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

Art. 2 (Enti organizzatori dei servizio)

L'organizzazione dei servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata:

- agli Enti gestori dei Parchi Regionali per i territori di rispettiva competenza;

- alle Comunità montane, per i territori montani non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali;

- alle Province ed ai Consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi nei territori non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali e delle Comunità montane.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento del servizio competono alla Regione.

 


 

PARCO

Istituzione

Il PARCO REGIONALE DEL FIUME SERIO é stato istituito con Legge Regionale N. 70 del 1 Giugno 1985
 
Organizzazione
Il Parco é gestito da un Consorzio di ventisei Comuni e due Province (Bergamo e Cremona)
L'organo politico é l'assemblea consortile.
L'organo esecutivo é il Consiglio Direttivo.
 
Enti locali interessati
Provincia di Bergamo e Cremona.
Comuni: Seriate, Grassobbio, Zanica, Urgnano, Cologno al Serio, Morengo, Bariano, Fornovo San Giovanni, Mozzanica, Fara Olivana con Sola, Romano di Lombardia, Martinengo, Ghisalba, Cavernago, Calcinate, Sergnano, Pianengo, Crema Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Montodine, Madignano, Ricengo, Casale Cremasco con Vidolasco, Castel Gabbiano.
 
Sede Amministrativa
Romano di Lombardia - Piazza Rocca n.1 - 24058 - Tel. Ufficio Amministrativo 0363.901.455 - Fax 0363.902.393 - e-mail:  parco.serio@tin.it
Apertura al pubblico ..............................
 
Distaccamento di Crema - Via  ............................................. Tel. 0373.82529.
Apertura al pubblico martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 - giovedì mattino dalle 09.00 alle 12.30.
 
Sede G.E.V.
Romano di Lombardia - Piazza Rocca n.1 - 24058 - Tel. / Fax 0363.903.276 - e-mail: gev.serio@usa.net.
Apertura al pubblico mercoledì dalle 21.00 alle 23.00, giovedì dalle 18.00 alle 19.00.
 
Strumenti
Piano Territoriale di Coordinamento ' P.T.C. ' in adozione in regime di salvaguardia dal 1 dicembre 1990 con successive modifiche.
 
Simbolo
La PAVONCELLA

 

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