Retribuzione
di risultato
Firmato l'accordo successivo
Fonte:
sito web ANP – 24 luglio 2003
Anp/Cida, Cgil-Cisl-Uil Scuola e
Snals hanno sottoscritto oggi il contratto
sulla retribuzione di risultato per i
dirigenti delle istituzioni scolastiche.
Il testo contrattuale non presenta alcuna novità
rispetto a quanto
concordato nella riunione precedente.
Questi i punti salienti
A) Fase a regime dall'a.s. 2004-2005 (art.2) :
o
la retribuzione di risultato spetta
a tutti i dirigenti per i quali non siano
state attivate le procedure previste dall'art.27
CCNL, commi 8 e seguenti, comprese, quindi le
procedure di garanzia;
o
l'importo sarà di norma pari al 20%
della retribuzione di posizione e sarà
proporzionalmente ridotto qualora le risorse del
fondo siano insufficienti. Al contrario, se le
risorse lo consentiranno, potrà essere aumentato
in base agli esiti della valutazione.
B) Fase
transitoria per gli anni scolastici 2002-2003 e
2003-2004 (art.3):
o
per il 2002-2003 la retribuzione di
risultato sarà corrisposta a tutti in
misura pari al 20% nei limiti delle risorse
disponibili, salvo casi di acclarata responsabilità
formalizzata in atti;
o
per il 2003-2004 rimane invariata la
misura, e sarà erogata a tutti i dirigenti
per i quali non siano stati assunti, a seguito
delle procedure di valutazione, i provvedimenti
previsti dall'art.27, commi 8 e seguenti del CCNL.
In ciascuna regione la
contrattazione integrativa determinerà gli
importi precisi in relazione alla consistenza del
rispettivo fondo.
L’anno 2003, il giorno 24 del
mese di luglio, in Roma presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, in sede di negoziazione integrativa a
livello nazionale
TRA
LA
DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE TRATTANTE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO NAZIONALE
E
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RISULTANTI
DALL’ALLEGATO 1) AL PRESENTE CONTRATTO
PREMESSO CHE
- l’art. 37, comma 1, lett. e)
del C.C.N.L. 1°.3.2002 - area V - della dirigenza
scolastica - indica tra le voci che compongono la
struttura della retribuzione dei dirigenti
scolastici la retribuzione di risultato;
- l’art. 27 del C.C.N.L, al 1° e 2° comma,
prevede rispettivamente che i dirigenti scolastici
rispondano in ordine ai risultati e che le
prestazioni, le competenze organizzative e il
livello di conseguimento degli obiettivi assegnati
siano valutati con i sistemi, le procedure e le
garanzie stabilite dall’art. 1 del d.lgs.
30.7.1999, n. 286;
- i risultati dell’attività dirigenziale sono
accertati con i meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione di cui all’art. 27
del C.C.N.L.;
- l’art. 5, comma 2 del decreto legislativo
30-7-1999 n. 286 prevede i seguenti principi per
il procedimento valutativo delle prestazioni
dirigenziali:
· conoscenza dell’attività del valutato da
parte del valutatore di prima istanza;
· approvazione o verifica della valutazione da
parte del valutatore di seconda istanza;
· partecipazione al procedimento del valutato.
viene sottoscritta l’allegata
sequenza contrattuale relativa al personale
dirigente dell’area V della dirigenza scolastica
per il periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre
2001.
Art. 1 - Campo di applicazione della sequenza
contrattuale
1. La presente sequenza
contrattuale, in attuazione dell’art. 7, comma
2, lett. a) del C.C.N.L. del 1.3.2002 e
dell’art. 7, comma 5, del contratto integrativo
nazionale del 23.9.2002, disciplina i criteri
generali per l’assegnazione della retribuzione
di risultato.
2. Nel testo della presente
sequenza contrattuale il riferimento al C.C.N.L.
del 1.3.2002 è riportato come C.C.N.L. e il
riferimento al contratto integrativo nazionale del
23.9.2002 è riportato come C.I.N.
Art. 2 - Contrattazione integrativa regionale
1. Ove non siano stati assunti i
provvedimenti contemplati all’art. 27, commi 8 e
seguenti del C.C.N.L., a ciascun dirigente
scolastico è corrisposta, nei limiti delle
risorse disponibili, una retribuzione annua di
risultato nella misura di cui all’art. 44 del
C.C.N.L.
In relazione alla disponibilità di risorse,
l’importo della retribuzione di risultato è
incrementato, in base agli esiti della valutazione
del dirigente, come previsti dal sistema di
valutazione quale si configurerà a seguito della
verifica dei risultati della sperimentazione.
2. Gli importi della retribuzione di risultato
vengono determinati in sede di contrattazione
integrativa regionale.
Art. 3 - Disposizione transitoria
1. In assenza di un sistema di
valutazione per l’anno scolastico 2002/2003 e
considerato il carattere sperimentale del processo
di valutazione per l’anno scolastico 2003/2004,
in prima applicazione per tali anni scolastici, la
retribuzione di risultato viene erogata a ciascun
dirigente scolastico, fermo restando quanto
stabilito dall’art. 4, comma 4 del C.I.N., nella
misura del venti per cento del valore annuo della
retribuzione di posizione in atto percepita, salvo
casi di acclarata responsabilità formalizzata in
atti per il 2002/2003 o, anche, per il 2003/2004,
di assunzione dei provvedimenti contemplati
all’art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.
Allegato
1)
PARTI
CHE SOTTOSCRIVONO LA SEQUENZA CONTRATTUALE PER LA
DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI
PARTE
DATORIALE
|
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
|
|
|
F.to Giuseppe COSENTINO
F.to Francesco PAGLIUSO
|
F.to CGIL-SCUOLA
F.to CISL-SCUOLA
F.to UIL-SCUOLA
F.to SNALS-SCUOLA
F.to CIDA-ANP
|
|