ASSEM

Associazione per la Solidarietà Sociale ed Economica di Martano


STATUTO DELL'ASSEM

(ASSOCIAZIONE PER LA SOLIDARIETA’  SOCIALE ED ECONOMICA DI MARTANO)

Il Tempo Ritrovato
Banca del Tempo di Martano

TITOLO I

Denominazione e sede - Disposizioni generali dello statuto

Art. 1) È costituita l’organizzazione denominata «Associazione per la Solidarietà Sociale ed Economica di Martano», di seguito chiamata ASSEM, con sede in Martano (Lecce).

Art. 2) Lo statuto e i regolamenti regolano per il presente e per l'avvenire l'ordinamento dell'ASSEM: tanto verso gli aderenti, quanto verso gli organi sociali ed i gruppi; come verso il rispetto dei terzi. I regolamenti che disciplineranno gli altri aspetti relativi all'attività di reciprocità indiretta saranno deliberati dall'assemblea, mentre i regolamenti che disciplineranno gli ulteriori aspetti relativi agli organi e gruppi saranno decisi internamente ma resi pubblici all'ASSEM. Lo statuto e i regolamenti che disciplinano per esteso l'attività di reciprocità indiretta sono modificabili  dall'assemblea, che delibera con la maggioranza dei presenti.

TITOLO II

Finalità - Scopi generali - Ambito territoriale d'intervento

Art. 3)  L'ASSEM, constatando il processo di desocializzazione in atto nelle comunità locali, si prefigge il fine di riannodare il legame sociale sviluppando la donazione di prestazioni reciproche indirette tra i suoi aderenti e, da queste, la donazione di prestazioni gratuite alla generalità delle popolazioni. La reciprocità è una relazione di prossimità, in uso presso le comunità locali, tra compaesani, vicini di casa, amici e parenti, ed è fondata sul dono di prestazioni, aventi natura di beni, servizi e saperi, come fatto sociale fondamentale. In questa relazione il concetto di dono è inteso nel triplice comportamento del dare, del ricevere e del rendere. L'esistenza del dare è legata all'obbligo morale del rendere, ma qualora il rendere si effettua verso un aderente chicchessia, diverso da quello che aveva dato, allora la reciprocità diventa indiretta. Per quantificare il valore della prestazione si introduce l'uso di un'unità locale. Il montante della prestazione esprime un valore, composto da una base oggettiva, il tempo trascorso per produrre la prestazione, e da una base soggettiva, il grado di libertà del gesto di donazione così come percepito dal ricevente. La situazione contabile di ogni aderente fluttua tra due massimali (in positivo ed in negativo) ed è rapportata solo verso l'ASSEM (che è la comunità degli aderenti) e non direttamente tra i singoli aderenti. Si crea così un sistema non-monetario, privo di qualsiasi intermediazione di denaro, che valorizza le relazioni di prossimità, perché le innova tramite la tenuta di una contabilità trasparente, e le sviluppa tramite la pubblicazione periodica degli annunci (del dare e del ricevere). Un regolamento, approvato dall'assemblea, disciplina per esteso l'attività di reciprocità indiretta.

Art. 4) L'ASSEM non ha finalità lucrative ed è libera da ogni condizionamento partitico e confessionale. I suoi scopi sono:

  1. sviluppare la donazione reciproca di prestazioni tra gli aderenti per armonizzare i rapporti degli stessi e per creare un fondo di partecipazione allo sviluppo delle comunità locali che sarà devoluto con prestazioni gratuite a persone, famiglie, associazioni, enti locali, ecc.

  2. stimolare l'avvio di attività di gruppo ed il loro coordinamento incoraggiando i loro studi, ricerche e progetti sui sistemi non-monetari, sulle associazioni che li adottano, sulle loro reti ed alleanze, sulla diffusione delle informazioni acquisite, sia attraverso proprie pubblicazioni, sia attraverso la sensibilizzazione dei mass-media;

  3. stipulare accordi e convenzioni con chi opera con principi diversi da quelli dell'ASSEM.

Art. 5) L'ASSEM opera principalmente nella zona di Martano en nella penisola salentina. Essa potrà operare anche su tutto il territorio nazionale ed allargare il suo interesse a livello europeo ed internazionale.

TITOLO III

Ammissione - Diritti, doveri e controversie - Perdita della qualità di aderente

Art. 6) Possono aderire all'ASSEM tutte le persone di maggiore età, ed i gruppi di persone, che ne facciano domanda scritta nella quale sono specificate le proprie generalità e gli annunci delle prestazioni.

Art. 7) Gli aderenti hanno lo stesso statuto, il diritto di essere elettori ed eleggibili agli organi sociali, il diritto d'informazione e di controllo come stabilito dallo statuto e dal regolamento del sistema non-monetario. Essi svolgono la propria attività in modo personale e libero, tramite l'ASSEM, e senza fine di lucro. Le prestazioni dell'aderente non sono configurate né assimilate a rapporti di lavoro subordinato o autonomo e sono prive di ogni contenuto patrimoniale. Le eventuali controversie, di ogni tipo e grado, sono da risolvere attraverso il metodo della mediazione. Qualsiasi aderente, o gruppo di aderenti, possono svolgere la mediazione ed essere scelti da una parte e dall'altra dei titolari della controversia. Qualora non si trovi una soluzione, il mediatore, o il gruppo di mediatori, redigono una relazione e la consegnano al Coordinatore che ha l'obbligo di iscrivere la controversia come punto all'ordine del giorno da discutere alla prima riunione dell'assemblea ordinaria.

Art. 8) La qualità d'aderente la si perde per decesso, per recesso, per morosità e per esclusione in seguito a sopravvenuta indegnità morale. Solo l'assemblea può decidere in merito all'esclusione di un aderente e delibera unicamente con voto segreto.

TITOLO IV

Organi sociali - Assemblea - Coordinatore - Gruppo di gestione

Art. 9) Sono organi dell'ASSEM:

a) l'assemblea degli aderenti;

b) il coordinatore;

c) il gruppo di gestione;

Art.10) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'ASSEM ed è presieduta dal coordinatore. Un regolamento disciplina la discussione assembleare. L'assemblea può essere ordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorra almena un'ora fra la prima e la seconda convocazione.

L'assemblea è straordinaria quando viene convocata per la modifica dello statuto o dei regolamenti, per deliberare il trasferimento della sede e lo scioglimento dell'ASSEM. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria si riunisce possibilmente ogni trimestre oppure su convocazione del coordinatore, del gruppo di gestione, ovvero quando 1/10 degli aderenti ne faccia richiesta scritta e motivata al coordinatore e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Essa è convocata a mezzo di avviso scritto, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno, e deve pervenire agli aderenti almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'assemblea riunita sia in via straordinaria che in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

L'assemblea ordinaria esamina le attività passate e traccia quelle future, stabilisce l'entità della quota d'iscrizione annuale, la percentuale per il calcolo della quota individuale di partecipazione allo sviluppo delle comunità locali, inoltre, fissa i massimali contabili di ricezione e di donazione e sceglie annualmente, fra i propri aderenti, il coordinatore e n. 4 componenti del gruppo di gestione. Le deliberazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, vengono prese col consenso generale, altrimenti con la maggioranza dei voti dei presenti. Ad ogni aderente spetta un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardandi le qualità delle persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal coordinatore e dall'estensore. Il verbale è conservato, a cura del coordinatore, nella sede dell'ASSEM. Ogni aderente ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiedere, a proprie spese, una copia.

Art.11) Il coordinatore è il rappresentante dell'ASSEM. Esso stipula le convenzioni e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'ASSEM. Presiede l'assemblea e le riunioni del gruppo di gestione e partecipa alle riunioni degli animatori.

Art.12) Il gruppo di gestione amministra il sistema non-monetario, redige il bilancio e realizza quant'altro attribuitogli dall'assemblea; dura in carica 1 anno e può essere revocato dall'assemblea ordinaria per gravi motivi. Il gruppo di gestione elabora o adotta da quello precedente un regolamento interno e ne dà pubblicità all'ASSEM.

TITOLO V

Gruppi - Gruppo di base - Gruppo degli animatori

Art.13) L'ASSEM, per raggiungere i sui scopi stimola la costituzione dei seguenti gruppi:

a) Gruppo di base;

b) Gruppo degli animatori.

Art.14) Ogni gruppo di base si costituisce spontaneamente ad iniziativa di almeno tre soci per svolgere qualsiasi attività che sia compatibile con la filosofia e gli scopi dell'ASSEM. Le attività possono avere una:

a) affinità tematica: mediazione nelle controversie, promozione di visite, ricerca ed informazione, ecc.;

b) affinità territoriale: diffusione della solidarietà reciproca indiretta in centri abitati distanti;

Una volta costituitosi, il gruppo di base si dota di un regolamento interno, designa un proprio membro nel gruppo degli animatori, elabora annualmente un suo programma d'attività: il tutto è comunicato per iscritto al gruppo degli animatori ed al gruppo di gestione che ne dà pubblicità all'ASSEM.

Art.15) Il gruppo degli animatori si costituisce spontaneamente ad iniziativa di almeno tre animatori designati dai rispettivi gruppi di base per assicurare una migliore informazione e coordinamento tra le varie attività svolte dai gruppi di base. Una volta costituitosi si dota di un regolamento interno e lo comunica per iscritto al gruppo di gestione che ne dà pubblicità all'ASSEM. Nelle riunioni partecipa il coordinatore oppure un suo delegato.

TITOLO VI

Risorse - Risorse economiche e patrimonio - Fondo di partecipazione allo sviluppo delle comunità locali

Art.16) L'ASSEM trae le risorse per i suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da entità in denaro (risorse economiche) e da prestazioni degli aderenti (fondo di partecipazione allo sviluppo delle comunità locali).

Art.17) Le risorse economiche sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente all'ASSEM. Il patrimonio dell'ASSEM è costituito dall'attrezzatura, dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, da tutti gli altri beni mobili od immobili appartenenti all'associazione, e da lasciti testamentari; tutti i beni sono acquistati dall'ASSEM, ad essa intestati ed annualmente inventariati. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari, nonché i rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi. Il coordinatore attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi ed il coordinatore attua le delibere e compie i relativi atti giuridici.

Art.18) Il fondo di partecipazione allo sviluppo delle comunità locali è un fondo non-monetario che si alimenta con le quote individuali e si devolve con prestazioni gratuite a persone, famiglie, associazioni ed enti locali. La quota individuale che alimenta il fondo è una percentuale prelevata sul volume annuale delle prestazioni che l'aderente ha ricevuto in dono. La percentuale da prelevare, il destinatario della devoluzione e le modalità di devoluzione vengono decise dall'assemblea ordinaria di fine anno.

TITOLO VII

Bilancio preventivo e consuntivo - Approvazione del bilancio

Art.19) Il bilancio dell'ASSEM è annuale e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo e consuntivo è elaborato dal gruppo di gestione.

Art.20) Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dall'assemblea ordinaria con voto palese. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso e comunque non oltre i termini previsti dalle leggi vigenti. L'assemblea di approvazione del bilancio preventivo deve tenersi entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio. Sia il bilancio preventivo, sia quello consuntivo, sono depositato presso la sede dell'ASSEM, nei dieci giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art.21) In caso di scioglimento dell'ASSEM, la prassi sarebbe la seguente:

a) un organo, ovvero quando 1/10 degli aderenti ne fa richiesta scritta al coordinatore, convocherebbe un'assemblea straordinaria e proporrebbe lo scioglimento motivandolo;

b) l'assemblea delibererebbe con maggioranza assoluta degli aderenti e, nel caso affermativo, nominerebbe un collegio arbitrale che aiuterebbe ogni singolo aderente ad azzerare il proprio conto non-monetario entro un mese dalla delibera ed azzererebbe i conti dell'ASSEM con i terzi.

d) terminati i lavori, il collegio arbitrale, convocherebbe un'assemblea straordinaria per la liquidazione di ogni eventuale avere devolvendolo ad una o più associazioni che opererebbero nel settore della solidarietà reciproca indiretta.

f) in caso di mancato raggiungimento dell'accordo sulla liquidazione da parte del collegio arbitrale, la controversia verrà decisa da parte del Presidente del Tribunale di Lecce competente per territorio.

TITOLO IX

Disposizioni  finali

Art.22) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

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REGOLAMENTO DEL SISTEMA NON MONETARIO

ART. 1/ L'ASSEM, per raggiungere i suoi obiettivi statutari, si avvale di un sistema non monetario. Il sistema permette agli aderenti di donarsi liberamente delle prestazioni aventi natura di beni, di servizi e di saperi. Il concetto di dono libero comprende la triplice azione del dare, del ricevere e del rendere. Il principio che governa la donazione delle prestazioni è riconducibile alla reciprocità indiretta. In questo modo, l'aderente ha il sentimento di aver trasferito dei doni con l'ASSEM (che rappresenta la comunità degli aderenti) e non più direttamente con una persona singola.

ART. 2/ Per facilitare il trasferimento dei doni, l'ASSEM fornisce periodicamente un bollettino nel quale gli aderenti hanno inserito gli annunci delle loro offerte e delle loro richieste. A partire dal bisogno (di ricevere o di dare) i singoli aderenti si contattano direttamente. L'aderente è libero di donare quando, come e a chi vuole e può rivolgersi anche ad un non aderente anche quando vi siano le competenze nell'ASSEM.

ART. 3/ Per rispettare il principio di reciprocità indiretta, l'ASSEM fornisce un servizio di contabilità. A tutti gli aderenti e alla stessa ASSEM si apre un conto che comincia con montante zero. Quando un aderente dona, un altro riceve: in contabilità il montante in mistòs del donante è preceduto dal segno + e quello del ricevente dal segno -. Ciò è voluto dalla logica del Sistema, l'importante è che il montante individuale non superi mai i massimali (in positivo e in negativo) fissati dall'Assemblea. Sulla situazione contabile non insiste nessun interesse. A richiesta, qualsiasi aderente può accedere all'estratto conto personale, dell'ASSEM e di ogni altro aderente.

ART. 4/ Per quantificare il valore della prestazione, il SRI introduce l'uso di una unità locale di nome mistòs.  Il montante dato alla prestazione esprime un valore di riconoscenza, composto da una base oggettiva, il tempo trascorso per produrre la prestazione, e da una base soggettiva, il grado di libertà del gesto di donazione così come percepito dal ricevente. Tuttavia, quando l'ASSEM deve rapportarsi con l'esterno considera che 10 mistòs siano pari ad un'ora, fino a quando non emergerà anche in queste relazioni la base soggettiva. I titolari della quantificazione del valore della prestazione sono gli aderenti direttamente partecipanti all'azione.

ART. 5/ L'informazione è veicolata tramite un'attestazione composta da tre tagliandi uguali, uno per il donante, uno per il ricevente e uno per l'ASSEM che assicura la registrazione contabile del valore della prestazione e facilita l'azione del rendere. Terminata la prestazione, ogni ricevente deve subito compilare l'attestazione di dono.

ART. 6/ Il Sistema considera l'aderente come una persona che effettua delle prestazioni sotto la propria responsabilità. Tali prestazioni comunque non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate alla vendita di forza-lavoro, sia in forma autonoma che subordinata.

ART. 7/ Allorquando un aderente vuole fornire una prestazione collettiva, interviene l'ASSEM che organizza l'attività di gruppo e ritira le quote individuali dei partecipanti accreditandone una parte sul conto individuale del donante la prestazione. La rimanente parte, si accredita sul conto dell'ASSEM. Tale conto è un fondo che viene gestito per garantire il funzionamento del Sistema, per organizzare delle attività sociali, culturali, ricreative, sportive, ecologiche e quant'altro possa facilitare il raggiungimento degli obiettivi statutari.

ART. 8/ Nessuna Lira, o altra moneta, transita per i conti del Sistema. È ammessa circolazione di denaro unicamente per il rimborso delle spese sostenute dall'aderente che dà la prestazione.

ART. 9/ Il gruppo di gestione può rifiutare la registrazione di una prestazione o la pubblicazione di un annuncio quando non è conforme allo statuto ed allo stesso regolamento.

ART.10/ Allorquando un aderente intende lasciare l'ASSEM, il gruppo di gestione lo aiuta ad azzerare il suo conto. In caso di perdita di un aderente, la sua situazione contabile, in positivo o in negativo, viene socializzata registrandola nel conto dell'ASSEM.

ART.11/ Il gruppo di gestione può ritirare il libretto delle attestazioni ad un aderente che non rispetta il regolamento del Sistema. L'aderente può aprire una controversia entro quindici giorni rivolgendosi ad un qualsiasi aderente, o ad un gruppo di aderenti, scelti da una parte e dall'altra dei titolari della controversia. Qualora non si trovi una soluzione, il mediatore, o il gruppo di mediatori, redigono una relazione e la consegnano al Coordinatore che ha l'obbligo di iscrivere la controversia come punto all'ordine del giorno da discutere alla prima riunione dell'assemblea ordinaria.


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