L’Oasi di Protezione denominata “Torre
Caldenno" fu istituita con D.P.R.G. n° 1061 del 23 marzo 1985per un’estensione di 350 ettari,
ma inizialmente si estendeva per 1035 ettari.
Successivamente uno dei Decreti Ministeriali del 1/8/1985
(meglio conosciuti come Decreti Galassini) ha dichiarato la zona “bellezza
naturale”
e “di notevole interesse pubblico”,
sottoponendola a vincolo di tutela
paesaggistica ai sensi delle Leggi 431/85 (Legge Galasso) e 1497/39,
oggi recepite dal
Decreto Legislativo 490/99 (Testo Unico in materia di beni culturali ed
ambientali). È questa la normativa di
riferimento, tutt’oggi vigente,
che stabilisce il vincolo paesaggistico dei territori costieri (si includono
anche i terreni elevati sul mare) e le zone di interesse archeologico
(Carrara S. Francesco, Grotta dei Briganti, Cala Pantano, Villa
Nacci-Consiglio): i progetti di qualsiasi tipo di opera (ad eccezione degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo, delle attività agro-silvo-pastorali e di
alcune attività forestali) devono essere appositamente autorizzati dalla
Regione. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha facoltà di
annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione concessa dalla
Regione. Tale autorizzazione è stata sub-delegata ai Comuni per effetto
della L.R. 27/7/01 n.° 20.
L’art. 162 dello
stesso Decreto 490/99 ordina che le Regioni redigano un piano territoriale
paesistico per definire una più puntuale disciplina d’uso del territorio e
sino alla loro approvazione non è concesso alcun permesso che consenta la
distruzione, l’alterazione o la modifica dello stato attuale dei luoghi
individuati dagli articoli 1-ter e 1-quinques della Legge Galasso, con
l’esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo.
In attesa della stesura e
dell’approvazione definitiva del P.U.T.T./P., avvenuta con notevole ritardoil 15 dicembre 2000, la Regione Puglia ha emanato diverse Leggi
tra cui la L. R. 30/90 (Norme transitorie di tutela delle aree di
particolare interesse ambientale paesaggistico) ha stabilito il vincolo
d’inedificabilità e ha riaffermato, riprendendo sostanzialmente il testo
della Galasso, il divieto di ogni modificazione dell’assetto del territorio
e di qualsiasi opera edilizia nei territori costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio
più elevato sul mare.
L’attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori
costieri è consentita nelle zone “A”, “B” e “C” previste dagli strumenti
urbanistici e poiché la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. di
Bisceglie e da quello di Molfetta è ad uso agricolo (zona “E”), la zona in
questione rientra nelle restrizioni previste dagli articoli succitati.
Con
l’approvazione del Piano Paesaggistico(P.U.T.T./P
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio,
previsto dalla Legge Regionale 56/80)
la Regione Puglia ha disciplinato l'uso del territorio al fine di
salvaguardare il paesaggio, con notevoli ricadute sull'ambito dei confini
comunali di Bisceglie e Molfetta. Va detto che il Piano ha un apparato
normativo complesso e a volte caotico, con numerosi rimandi tra articoli e
prescrizioni, spesso contraddittorie tra loro.
Il PUTT/P sottopone
a tutela alcune porzioni del territorio regionale, distinguendole in “Ambiti
Territoriali Estesi” (ATE) e “Ambiti Territoriali Distinti” (ATD). Gli
“Ambiti Territoriali Estesi” sono perimetrati in base al valore
paesaggistico-ambientale, secondo una scala che prevede: valore
eccezionale (di tipo A), rilevante (B:
sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi),
distinguibile (C: sussistono condizioni di presenza di un bene
costitutivo) o
relativo (D).
Sul versate biscegliese la Zona Pantano-Ripalta è ripartita
in ambito B per quanto riguarda la fascia costiera e la lama, in ambito C
per la parte rimanente. Nell'ambito B è prevista la conservazione e
valorizzazione dell'assetto attuale, il recupero delle situazioni
compromesse e la massima cautela per gli interventi di trasformazione;
nell'ambito C la trasformazione è ammessa solo se compatibile con la
qualificazione paesaggistico-ambientale.
Gli “Ambiti
Territoriali Distinti” sono invece gli elementi strutturanti del territorio,
e si articolano nei seguenti sottosistemi:
-
assetto geologico,
geomorfologico e idrogeologico;
-
copertura
botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
-
stratificazione
dell’organizzazione insediativa.
Tra gli Ambiti
Territoriali Distinti, vengono individuati nel P.U.T.T./P.: coste ed aree
litoranee, corsi d’acqua, versanti e crinali, boschi e macchie, beni
naturalistici, zone umide, aree protette (tra cui le “Oasi di Protezione” ai
sensi della L. R. 10/84), beni diffusi nel paesaggio agrario (piante di
rilevante importanza per età o dimensione, alberature stradali e poderali,
pareti a secco), zone archeologiche, beni architettonici extraurbani,
paesaggio agrario e usi civici, punti panoramici.
Per ognuna di queste categorie vengono
fornite descrizioni, rappresentazioni cartografiche ed elenchi, e viene
indicato il livello di tutela, maggiore o minore a seconda dei casi.
Il Piano non si applica ai
“territori
costruiti”, cioè le aree tipizzate dal P.R.G. come zone omogenee A (centro
storico) e B (zone di completamento), le aree ricomprese in Piani di
Lottizzazione o P.P.A. alla data del 6 giugno 1990 e inoltre le aree che,
pur non essendo tipizzate come zone di completamento, ne abbiano di fatto le
caratteristiche. Anche dette aree devono essere riportate sulla cartografia
dello strumento urbanistico generale vigente.
I
territori costruiti sono stati delimitati con le apposite delibere dei
Consigli Comunali di Bisceglie e
Molfetta e i futuri interventi dovranno ottenere l'autorizzazione
paesaggistica da parte dei Comuni, mentre i Piani Particolareggiati saranno
sottoposti al parere paesaggistico rilasciato dalla regione. Lo stesso Piano
Regolatore dovrà essere adeguato al
P.U.T.T./P..
Poiché la scala della cartografia a
disposizione degli estensori del P.U.T.T./P. è piuttosto ridotta (1:50.000),
un apposito articolo ha previsto che i comuni provvedano a riportare sulla
cartografia dello strumento urbanistico generale vigente le perimetrazioni
degli Ambiti Territoriali Estesi e Distinti, in modo da individuarli in
maniera più precisa (grazie alla maggiore scala) e poter correggere
eventuali errori.
Come dicevamo, il
Piano tutela in maniera specifica coste e lame: per le coste, le
prescrizioni sono piuttosto rigide e prevedono che anche le pavimentazioni
delle zone attrezzate per la balneazione siano trasportabili e non fisse.
Inoltre, per una fascia profonda 100 metri contigua al perimetro della zona
litoranea, è prevista una sostanziale inedificabilità.
Anche per la lama di Macina, Paterno, S.
Croce e dell'Aglio, tutte
indicate in un apposito elenco, le norme sono piuttosto
restrittive.
Il Piano protegge inoltre i grandi
alberi, le alberature stradali, i muri a secco. Sono tutelati anche i beni
architettonici, con una fascia di rispetto del raggio di 100 metri e le
zone protette
e in particolare le Oasi di Protezione e le Zone di ripopolamento e cattura,
tra le quali l’area faunistica in questione, dell'estensione di 350 ettari
nei Comuni di Bisceglie e Molfetta, che comprende interamente la Zona
Pantano-Ripalta.
L’Oasi di Protezione viene elencata
negli allegati del P.U.T.T. come Ambito Territoriale Distinto
rientrante fra le aree protette, che fanno parte della componente
botanico-vegetazionale. Le prescrizioni di base in questo ambito sono valide
per le aree non altrimenti salvaguardate. Ai fini di una verifica di
compatibilità è opportuno chiarire che nell’ambito del PUTT/P l’art. 3.13
– Aree protette - alle Oasi di Protezione si applicano particolari
misure di tutela. In particolare “non
sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
– grave turbamento
alla fauna selvatica e modificazioni significative dell’ambiente ad
eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni
degradate;
– le arature
profonde e i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o
stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere
strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di
mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
– la discarica di
rifiuti.”
Anche nei casi che
fanno eccezione le norme attuattive del PUTT/P recitano “tutti gli
interventi di trasformazione fisica del territorio o insediativi vanno resi
compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema
botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti
con la conservazione del suolo” (art. 3.05 comma 3.3 - Direttive di
tutela).
Gli allegati del
P.U.T.T. elencano tra gli Ambiti Territoriali Distinti anche alcune zone
archeologiche e alcuni beni architettonici extraurbani. Le zone
archeologiche segnalate comprendono l’insediamento preclassico di Cala
Pantano (zona “Le Difese”) e la Grotta dei Briganti. Fra i beni
architettonici extraurbani figurano, invece, la “Villa e tempietto
Consiglio” e la “Torre Calderino” (nel territorio molfettese), le quali sono
sottoposte al vincolo del titolo I del D.Lgs. 490/99. Per entrambi i tipi
di ambito territoriale distinto vale lo stesso regime di tutela.
Il vincolo del
titolo I del D.Lgs. 490/99 comporta che i beni architettonici non possono
essere modificati (a parte i lavori provvisori urgenti considerati
indispensabili per la loro conservazione) né demoliti senza l’autorizzazione
del Ministero, e non possono essere adibiti ad usi incompatibili con le
esigenze di conservazione o con il loro significato storico o artistico.
Inoltre per qualsiasi progetto deve essere richiesta l’approvazione alla
soprintendenza.
Il P.U.T.T. impone
anche un’autorizzazione paesaggistica per qualsiasi progetto che comporti la
modifica dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori o degli
immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II
del D.Lgs. 490/99 (beni paesaggistici e ambientali), oppure compresi fra
quelli tutelati dallo stesso piano urbanistico-territoriale. Nei suddetti
casi l’autorizzazione paesaggistica deve precedere obbligatoriamente la
concessione edilizia, l’autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio
attività. Inoltre l’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata,
rilasciata con prescrizioni o negata con le stesse modalità e con gli stessi
adempimenti dell’autorizzazione prevista dal titolo II del D.Lgs. 490/99,
e ha la stessa efficacia di quest’ultima. La relativa istruttoria riguarda
l’idoneità paesaggistico-ambientale e culturale, la legittimità delle
procedure e la conformità agli indirizzi di tutela, alle direttive di tutela
e alle prescrizioni di base del P.U.T.T.
L’area di Torre
Calderina, pur essendo sottoposta a tutti gli effetti alle disposizioni del
Decreto Legislativo 490/99, è tutelata da vincoli faunistici in quanto Oasi
di Protezione.
Percorrendo i sentieri non è difficile
scorgere cartelli con la scritta “Divieto di caccia - Zona Oasi di
Protezione”. Si riferiscono, in attuazione della legge quadro nazionale
sulla caccia, alla L. R. n° 10 del 27/02/1984 “Norme per la disciplina
dell’attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse
faunistico-ambientali”, oggi sostituita dalla L. R. n° 27 del 13/08/1998
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e
la programmazione delle risorse faunistici-ambientali e per la
regolamentazione dell’attività venatoria”. Secondo tali disposizioni
l’area tutelata è destinata alla conservazione, rifugio e riproduzione
naturale della fauna selvatica, attraverso la difesa e il ripristino degli
habitat per le specie di mammiferi ed uccelli. Come tale rientra nel piano
Faunistico Venatorio della Provincia di Baried
è sottoposta a vigilanza degli agenti faunistici e degli agenti volontari
appartenenti a diverse associazioni.
Sono pertanto vietate, a garanzia dell’integrità dell’ambiente, ogni forma
d’esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla
fauna selvatica. Tale Oasi di Protezione è stata recentemente riconfermata
dal legislatore nell’ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale
1999-2003 con delibera di Giunta Regionale n. 629 del 25.5.1999 ed è quindi
tuttora vigente.
Secondo altri
cartelli osservati nell’area ai sensi dall’art. 21, lettera c, della L. n°
157 del 11/02/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”, devono essere programmati
interventi tesi a favorire l’immissione, la riproduzione naturale e
l’irradiamento della fauna selvatica. Si ribadisce che l’attività venatoria
è vietata.
Recentemente il Decreto Ministeriale del
3/4/2000 ha riconosciuto la presenza di una prateria sottomarina di
Posidonia come Sito di Importanza Comunitaria (SIC). |