Legislazione della Zona Pantano-Ripalta

dott. Mauro Sasso

 Presidente del Comitato per la Salvaguardia della Zona Pantano-Ripalta

L’Oasi di Protezione denominata “Torre Caldenno" fu istituita con D.P.R.G. n° 1061 del 23 marzo 1985 per un’estensione di 350 ettari, ma inizialmente si estendeva per 1035 ettari. Successivamente uno dei Decreti Ministeriali del 1/8/1985 (meglio conosciuti come Decreti Galassini) ha dichiarato la zona “bellezza naturale” e “di notevole interesse pubblico”, sottoponendola a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi delle Leggi 431/85 (Legge Galasso) e 1497/39, oggi recepite dal Decreto Legislativo 490/99 (Testo Unico in materia di beni culturali ed ambientali). È questa la normativa di riferimento, tutt’oggi vigente, che stabilisce il vincolo paesaggistico dei territori costieri (si includono anche i terreni elevati sul mare) e le zone di interesse archeologico (Carrara S. Francesco, Grotta dei Briganti, Cala Pantano, Villa Nacci-Consiglio): i progetti di qualsiasi tipo di opera (ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, delle attività agro-silvo-pastorali e di alcune attività forestali) devono essere appositamente autorizzati dalla Regione. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha facoltà di annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione concessa dalla Regione. Tale autorizzazione è stata sub-delegata ai Comuni per effetto della L.R. 27/7/01 n.° 20. 

L’art. 162 dello stesso Decreto 490/99 ordina che le Regioni redigano un piano territoriale paesistico per definire una più puntuale disciplina d’uso del territorio e sino alla loro approvazione non è concesso alcun permesso che consenta la distruzione, l’alterazione o la modifica dello stato attuale dei luoghi individuati dagli articoli 1-ter e 1-quinques della Legge Galasso, con l’esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo.

In attesa della stesura e dell’approvazione definitiva del P.U.T.T./P., avvenuta con notevole ritardo il 15 dicembre 2000, la Regione Puglia ha emanato diverse Leggi tra cui la L. R. 30/90 (Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico) ha stabilito il vincolo d’inedificabilità e ha riaffermato, riprendendo sostanzialmente il testo della Galasso, il divieto di ogni modificazione dell’assetto del territorio e di qualsiasi opera edilizia nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare. L’attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri è consentita nelle zone “A”, “B” e “C” previste dagli strumenti urbanistici e poiché la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. di Bisceglie e da quello di Molfetta è ad uso agricolo (zona “E”), la zona in questione rientra nelle restrizioni previste dagli articoli succitati.

Con l’approvazione del Piano Paesaggistico (P.U.T.T./P - Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio, previsto dalla Legge Regionale 56/80) la Regione Puglia ha disciplinato l'uso del territorio al fine di salvaguardare il paesaggio, con notevoli ricadute sull'ambito dei confini comunali di Bisceglie e Molfetta. Va detto che il Piano ha un apparato normativo complesso e a volte caotico, con numerosi rimandi tra articoli e prescrizioni, spesso contraddittorie tra loro.

Il PUTT/P sottopone a tutela alcune porzioni del territorio regionale, distinguendole in “Ambiti Territoriali Estesi” (ATE) e “Ambiti Territoriali Distinti” (ATD). Gli “Ambiti Territoriali Estesi” sono perimetrati in base al valore paesaggistico-ambientale, secondo una scala che prevede: valore eccezionale (di tipo A), rilevante (B: sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi), distinguibile (C: sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo) o relativo (D).

Sul versate biscegliese la Zona Pantano-Ripalta è ripartita in ambito B per quanto riguarda la fascia costiera e la lama, in ambito C per la parte rimanente. Nell'ambito B è prevista la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, il recupero delle situazioni compromesse e la massima cautela per gli interventi di trasformazione; nell'ambito C la trasformazione è ammessa solo se compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale.

Gli “Ambiti Territoriali Distinti” sono invece gli elementi strutturanti del territorio, e si articolano nei seguenti sottosistemi:

  • assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
  • copertura botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
  • stratificazione dell’organizzazione insediativa.

Tra gli Ambiti Territoriali Distinti, vengono individuati nel P.U.T.T./P.: coste ed aree litoranee, corsi d’acqua, versanti e crinali, boschi e macchie, beni naturalistici, zone umide, aree protette (tra cui le “Oasi di Protezione” ai sensi della L. R. 10/84), beni diffusi nel paesaggio agrario (piante di rilevante importanza per età o dimensione, alberature stradali e poderali, pareti a secco), zone archeologiche, beni architettonici extraurbani, paesaggio agrario e usi civici, punti panoramici.

Per ognuna di queste categorie vengono fornite descrizioni, rappresentazioni cartografiche ed elenchi, e viene indicato il livello di tutela, maggiore o minore a seconda dei casi.

Il Piano non si applica ai “territori costruiti”, cioè le aree tipizzate dal P.R.G. come zone omogenee A (centro storico) e B (zone di completamento), le aree ricomprese in Piani di Lottizzazione o P.P.A. alla data del 6 giugno 1990 e inoltre le aree che, pur non essendo tipizzate come zone di completamento, ne abbiano di fatto le caratteristiche. Anche dette aree devono essere riportate sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente.

I territori costruiti sono stati delimitati con le apposite delibere dei Consigli Comunali di Bisceglie e Molfetta e i futuri interventi dovranno ottenere l'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni, mentre i Piani Particolareggiati saranno sottoposti al parere paesaggistico rilasciato dalla regione. Lo stesso Piano Regolatore dovrà essere adeguato al P.U.T.T./P..

Poiché la scala della cartografia a disposizione degli estensori del P.U.T.T./P. è piuttosto ridotta (1:50.000), un apposito articolo ha previsto che i comuni provvedano a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente le perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi e Distinti, in modo da individuarli in maniera più precisa (grazie alla maggiore scala) e poter correggere eventuali errori.

Come dicevamo, il Piano tutela in maniera specifica coste e lame: per le coste, le prescrizioni sono piuttosto rigide e prevedono che anche le pavimentazioni delle zone attrezzate per la balneazione siano trasportabili e non fisse. Inoltre, per una fascia profonda 100 metri contigua al perimetro della zona litoranea, è prevista una sostanziale inedificabilità. Anche per la lama di Macina, Paterno, S. Croce e dell'Aglio, tutte indicate in un apposito elenco, le norme sono piuttosto restrittive.

Il Piano protegge inoltre i grandi alberi, le alberature stradali, i muri a secco. Sono tutelati anche i beni architettonici, con una fascia di rispetto del raggio di 100 metri  e le zone protette e in particolare le Oasi di Protezione e le Zone di ripopolamento e cattura, tra le quali l’area faunistica in questione, dell'estensione di 350 ettari nei Comuni di Bisceglie e Molfetta, che comprende interamente la Zona Pantano-Ripalta.

L’Oasi di Protezione viene elencata negli allegati del P.U.T.T. come Ambito Territoriale Distinto rientrante fra le aree protette, che fanno parte della componente botanico-vegetazionale. Le prescrizioni di base in questo ambito sono valide per le aree non altrimenti salvaguardate. Ai fini di una verifica di compatibilità è opportuno chiarire che nell’ambito del PUTT/P l’art. 3.13 – Aree protette - alle Oasi di Protezione si applicano particolari misure di tutela. In particolare “non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

– grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell’ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

– le arature profonde e i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;

– la discarica di rifiuti.”

Anche nei casi che fanno eccezione le norme attuattive del PUTT/P  recitano “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo” (art. 3.05 comma 3.3 - Direttive di tutela).

Gli allegati del P.U.T.T. elencano tra gli Ambiti Territoriali Distinti anche alcune zone archeologiche e alcuni beni architettonici extraurbani. Le zone archeologiche segnalate comprendono l’insediamento preclassico di Cala Pantano (zona “Le Difese”) e la Grotta dei Briganti. Fra i  beni architettonici extraurbani figurano, invece, la “Villa e tempietto Consiglio” e la “Torre Calderino” (nel territorio molfettese), le quali sono sottoposte al vincolo del titolo I  del D.Lgs. 490/99. Per entrambi i tipi di ambito territoriale distinto vale lo stesso regime di tutela.

Il vincolo del titolo I del D.Lgs. 490/99 comporta che i beni architettonici non possono essere modificati (a parte i lavori provvisori urgenti considerati indispensabili per la loro conservazione) né demoliti senza l’autorizzazione del Ministero, e non possono essere adibiti ad usi incompatibili con le esigenze di conservazione o con il loro significato storico o artistico. Inoltre per qualsiasi progetto deve essere richiesta l’approvazione alla soprintendenza.

Il P.U.T.T. impone anche un’autorizzazione paesaggistica per qualsiasi progetto che comporti la modifica dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori o degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del  titolo II del D.Lgs. 490/99 (beni paesaggistici e ambientali), oppure compresi fra quelli tutelati dallo stesso piano urbanistico-territoriale. Nei suddetti casi l’autorizzazione paesaggistica deve precedere obbligatoriamente la concessione edilizia, l’autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività. Inoltre l’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, rilasciata con prescrizioni o negata con le stesse modalità e con gli stessi adempimenti dell’autorizzazione prevista dal   titolo II del D.Lgs. 490/99, e ha la stessa efficacia di quest’ultima. La relativa istruttoria riguarda l’idoneità paesaggistico-ambientale e culturale, la legittimità delle procedure e la conformità agli indirizzi di tutela, alle direttive di tutela e  alle prescrizioni di base del P.U.T.T.

L’area di Torre Calderina, pur essendo sottoposta a tutti gli effetti alle disposizioni del Decreto Legislativo 490/99, è tutelata da vincoli faunistici in quanto Oasi di Protezione.

Percorrendo i sentieri non è difficile scorgere cartelli con la scritta “Divieto di caccia - Zona Oasi di Protezione”. Si riferiscono, in attuazione della legge quadro nazionale sulla caccia, alla L. R. n° 10 del 27/02/1984 “Norme per la disciplina dell’attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali”, oggi sostituita dalla L. R. n° 27 del 13/08/1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistici-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”. Secondo tali disposizioni l’area tutelata è destinata alla conservazione, rifugio e riproduzione naturale della fauna selvatica, attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie di mammiferi ed uccelli. Come tale rientra nel piano Faunistico Venatorio della Provincia di Baried è sottoposta a vigilanza degli agenti faunistici e degli agenti volontari appartenenti a diverse associazioni. Sono pertanto vietate, a garanzia dell’integrità dell’ambiente, ogni forma d’esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica. Tale Oasi di Protezione è stata recentemente riconfermata dal legislatore nell’ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999-2003 con delibera di Giunta Regionale n. 629 del 25.5.1999 ed è quindi tuttora vigente.

Secondo altri cartelli osservati nell’area ai sensi dall’art. 21, lettera c, della L. n° 157 del 11/02/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, devono essere programmati interventi tesi a favorire l’immissione, la riproduzione naturale e l’irradiamento della fauna selvatica. Si ribadisce che l’attività venatoria è vietata.

Recentemente il Decreto Ministeriale del 3/4/2000 ha riconosciuto la presenza di una prateria sottomarina di Posidonia come Sito di Importanza Comunitaria (SIC).