LA LEGISLAZIONE VIGENTE CONSENTE L'ORGANIZZAZIONE DI ATTI DI CULTO NELLE SCUOLE PUBBLICHE COME LA S. MESSA DI INIZIO E FINE ANNO SCOLASTICO

Note e indicazioni
sullo svolgimento di atti di culto
nella scuola

a cura del Vicario episcopale del Settore pastorale "Università e Scuola”

 

"Penso che in queste molteplici forme di pietà popolare (ndr. le processioni eucaristiche ) si nasconda la risposta ad un interrogativo che talvolta viene sollevato sul significato della tradizione nelle sue manifestazioni anche locali. La risposta in fondo è semplice: la sintonia dei cuori costituisce una grande forza. Radicarsi in ciò che è antico, forte, profondo e , allo stesso tempo, caro al cuore dà un'energia interiore straordinaria. Se tale radicamento è poi unito a un'ardimentosa forza di pensiero, non c'è più ragione di temere per il futuro della fede e dei rapporti umani all'interno della nazione. Nel ricco humus della tradizione,infatti, si alimenta la cultura, che cementa la convivenza dei cittadini e dà loro il senso di essere una grande famiglia, conferendo sostegno e forza alle loro convinzioni. Nostro grande compito, specialmente oggi, nell'epoca della cosiddetta globalizzazione, è coltivare le tradizioni sane, favorendo il concorde ardimento dell'immaginazione e del pensiero, una visione aperta sul futuro e, insieme, un affettuoso rispetto per il passato.E' un passato che perdura nei cuori umani sotto forma di antiche parole, di antichi segni, di memorie e usanze ereditate dalle precedenti generazioni."

GIOVANNI PAOLO II in Alzatevi , Andiamo! Mondadori 2004 pag. 135
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Note sulla normativa e sui pronunciamenti di organi giurisdizionali

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La questione è complessa, anche perché non esiste per essa una disposizione univoca. Essa va affrontata alla luce dei principi costituzionali tenendo conto di alcune specifiche disposizioni normative e di interventi di organi giurisdizionali.

1. Il principio supremo di laicità dello Stato, espresso dagli artt. 2-3, 7-8, 19 e 20 Cost., risulta compatibile con la presenza dell’insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica, che anzi ne costituisce un elemento importante in quanto evidenzia l’attitudine laica dello Stato-comunità, che "si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" e riflette l’identità storica e religiosa del paese (Corte cost., sent. n. 203/1989); d’altra parte tale principio, nella sua valenza garantista, comporta altresì che "in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l’oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall’ordinamento giuridico dello Stato" (Corte cost., sent. n. 334/1996);

2. una circolare ministeriale del 13 febbraio 1992 ammise la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto (la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali) nell’ambito delle iniziative culturali extrascolastiche di cui al D.P.R. n. 416/1974. La circolare fu impugnata davanti al TAR dell’Emilia Romagna, ma non è stata né annullata né ritirata;

 

4. due ordinanze del Consiglio di Stato (un. 391 e 392 del 23 marzo 1993),   hanno implicitamente affermato la legittimità della circolare ministeriale sulla base della sua natura meramente interpretativa della normativa vigente. Nel merito il Consiglio di Stato. ha individuato la soluzione del problema nelle concrete modalità di organizzazione di tali attività, che devono comunque garantire i diritti di libertà delle minoranze, 

 

6. il D.P.R. n. 567/1996 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) prevede che le istituzioni scolastiche "definiscono, promuovono e valutano (...) iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti" (art. 1, co. 1), quest’ultime intese come "occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile" (art. 1, co. 3), attivate tenendo conto delle concrete "esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie" (art 1, co. 2-3). A richiesta degli studenti la scuola può poi destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un "determinato numero di ore, oltre l’orario curricolare, per l’approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse" (art. 1, co. 4). Tali iniziative "si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni" (art. 2, co. 3), cioè in orario non curricolare ma non necessariamente extrascolastico, e sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto, che "ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell’istituzione scolastica" (art. 4, co. 1). Per la realizzazione di tali iniziative è altresì previsto che "gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto" (art. 2, co. 4).

 

Indicazioni pratiche

Possono configurarsi diversi casi a seconda che gli atti di culto o le pratiche religiose (S.Messa in particolari circostanze, benedizioni pasquali,ecc.) rivolte agli studenti si svolgano nella scuola o fuori dalla scuola, in orario scolastico curricolare o fuori da tale orario.

Per le diverse possibilità vengono date le seguenti indicazioni.

1. atti di culto nelle scuole in orario di lezione (c.d. curricolare): sono da evitare, anche se fosse fatta salva la libertà di parteciparvi;

2. atti di culto nella scuola durante l’ora di religione cattolica: sono da evitare per rispettare il carattere culturale dell’IRC;

3. atti di culto nella scuola in orario extracurricolare (prima delle lezioni, o durante l’intervallo o alla fine o in appositi spazi orari destinati ad iniziative integrative): possono essere richiesti e organizzati da associazioni di genitori e studenti su delibera del consiglio di circolo o di istituto;

4. atti di culto fuori dalla scuola in orario scolastico: possono essere deliberati dal consiglio di istituto come attività extrascolastiche ex D.P.R. n. 416/1974 (eventualmente ritardando l’inizio delle lezioni; per es. Messa di inizio anno scolastico) fatta salva la libertà di parteciparvi o meno. In ogni caso l’iniziativa dovrebbe essere assunta dai genitori o studenti, che potrebbero peraltro optare per una semplice comunicazione all’autorità scolastica giustificando l’assenza dalla lezione per chi vi partecipa;

5. atti di culto in locali scolastici fuori dalla programmazione scolastica: sempre possibili su delibera del consiglio di circolo o di istituto, secondo le modalità di utilizzo dei locali previste da tali organi;

6. atti di culto fuori dalla scuola e dalla programmazione scolastica: non ci sono problemi. Il Consiglio di circolo o di istituto potrebbe deliberare di darne comunicazione all’interno della scuola e nelle singole classi.

Concretamente occorre vedere che cosa sia opportuno fare in relazione alla sensibilità e all’effettivo coinvolgimento delle componenti scolastiche.

Mentre va ribadito che le iniziative a carattere religioso, specialmente quando sono profondamente radicate nella tradizione, assumono un sicuro valore per la loro valenza educativa in un quadro pluralistico come quello che deve caratterizzare la scuola, va pure sottolineato che si tratta sempre di momenti liberamente scelti e proposti alla libera scelta degli studenti.

(a cura del Vicario episcopale del Settore pastorale "Università e Scuola" con la consulenza dell’Avv. Paolo Cavana )

 

 

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Articolo 19 della Costituzione  Italiana

“ Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

 

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Dal nuovo Concordato 

Legge 25 marzo 1985, n.121

Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. …