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in memoria ed onore del Console Caius Junius Norbanus
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Norba, citta
fortificata di origine volsca,
sorge vicino a Norma (LT), tra i monti Lepini che
affacciano sulla pianura pontina. Distrutta nel 79
a.C.
dal generale Emilio Lepido, a seguito delle sanguinose lotte tra Mario e Silla, non fu più ricostruita. Caio Giunio Norbano, console romano, fu
originario di questa terra ed è ancor oggi ricordato per essere stato
l’estensore della Lex Junia Norbana (prob. 44
a.C.):
con questa legge, per la prima volta nella storia dell’umanità, ad uno
schiavo veniva riconosciuta la possibilità di poter diventare un uomo libero,
sia pur con alcune limitazioni. Un
passo importante per la civiltà del diritto e per la storia della società:
per doverosa informazione, ne riportiamo la traduzione in italiano. Per chi
volesse leggere il testo normativo nell’originale latino, può cliccare qui.
LEX JUNIA NORBANA
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”Per il medesimo principio, al contrario,
dall’unione di un Latino e di una cittadina romana, sia che il matrimonio sia
stato contratto secondo la legge Aelia Sentia sia secondo un’altra normativa, nasce un
cittadino romano. Tuttavia secondo il parere di alcuni, se il matrimonio è
contratto in base alla legge Aelia Sentia, nasce un Latino, poiché in quel caso il
contratto di matrimonio tra quelli è regolato dalla legge Aelia
Sentia e dalla legge Iunia
e in ogni caso il contratto di matrimonio stabilisce che il figlio assume la
condizione del padre; se, invece, il matrimonio è contratto secondo un’altra
normativa, il figlio assume la condizione della famiglia della madre e
pertanto è un cittadino romano. Tuttavia ci serviamo di tale diritto in base
ad un decreto del senato che, per ordine del divino Adriano, stabilisce che
in ogni modo il figlio di un Latino e di una cittadina romana nasce come
cittadino romano.
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55.Resta da esaminare la questione dei beni dei
liberti latini.
56. Al fine di rendere più chiara questa
sezione del diritto, dobbiamo ricordare ciò che abbiamo detto in altra sede, per esempio, che coloro i quali sono chiamati
attualmente Latini Iuniani, prima erano
degli schiavi in base alla legge dei Quiriti ma,
con l’ausilio del pretore, di solito riuscivano a mantenersi in una
condizione di libertà; pertanto anche i loro beni solitamente appartengono ai
patroni per il diritto del peculio, ma in seguito, grazie alla legge Iunia, tutti coloro che il pretore
manteneva in libertà, divennero liberi e furono chiamati Latini Iuniani: Latini perché la legge stabilì che
loro fossero da quel momento in poi liberi, come se fossero cittadini romani
nati liberi, i quali, andati via da Roma e stanziatisi nelle colonie latine,
divennero Latini appartenenti alle colonie; furono inoltre chiamati Iuniani, perché divennero liberi grazie
alla legge Iunia, sebbene non fossero
cittadini romani.
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Dato che il promotore della legge Iunia aveva intuito che si sarebbe
verificato che, a causa di quella finzione legale, i beni dei Latini deceduti
cessavano di appartenere ai patroni, poiché naturalmente non morivano da
schiavi, così che i loro beni potevano appartenere ai patroni per il diritto
di peculio, inoltre poiché i beni di un liberto latino non potevano
appartenere ai patroni in base al diritto di affrancamento, affinché il
beneficio concesso a costoro non danneggiasse i patroni, ritenne necessario
stabilire che i loro beni appartenessero agli affrancatori,
anche se la legge non fosse stata promulgata. Quindi in qualche modo per il
diritto di peculio i beni dei Latini, secondo quella legge, appartengono agli
affrancatori.
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57. Ne consegue che i diritti che sono stati
stabiliti dalla legge Iunia sui beni dei
Latini sono molto differenti rispetto ai diritti che sono osservati in
relazione all’eredità dei liberti dei cittadini romani.
58. Infatti l’eredità del liberto di un
cittadino romano in alcun modo appartiene agli eredi estranei alla famiglia
del patrono; al contrario appartiene in ogni modo al figlio del patrono, ai nepoti del figlio e ai pronipoti generati dal nipote del
figlio, anche se furono diseredati da un genitore; invece i beni dei Latini,
così come i risparmi degli schiavi, appartengono anche ad eredi estranei alla
famiglia e non appartengono ai figli diseredati dell’affrancatore”.
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