leggi e sentenze
22 settembre 2003

Non è possibile, eppure è così. L’estate del 2003 sarà ricordata per il caldo eccezionale, una siccità perdurante che ha messo in ginocchio la nostra sostenibilità energetica e ha costretto al razionamento delle risorse idriche intere regioni. Eppure, per chi frequenta le aule parlamentari, tutto questo non è una situazione poi così grave dal dover respingere le insistenze della categorie più inadempienti nella materie ambientali, in particolare proprio per quella tra le discipline che avrebbe il compito di garantire la salvaguardia delle acque dall’inquinamento. Ma si, perchè no, che male farà la proroga di un anno per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, concediamola.

Ci sarebbe un altro piccolo problemino, c’è chi non può presentare domanda per il rinnovo perché in più di 20 anni dall’emanazione della Legge Merli l’autorizzazione a scaricare non l’aveva mai richiesta. Questo perché se lo facesse incorrerebbe in una sorta di autodenuncia, visto che il Decreto Legislativo n° 152/99, decreto che innova profondamente la materia con il recepimento delle direttive comunitarie, ha stabilito che per "scarichi esistenti" si intendono solo quelli di diritto, cioè effettivamente autorizzati alla data del 13 giugno 1999. Ciò significa che si salvaguarda il diritto di "esistere" solo a quelle imprese che hanno speso per adeguare i propri scarichi alle disposizioni di legge, realizzando i necessari impianti di depurazione e garantendone nel tempo la funzionalità. Gli inadempienti sono avvisati, se trovati senza autorizzazione rischiano sanzioni amministrative, o, sotto l’aspetto penale, ammende di parecchi milioni (di lire) fino a due anni di arresto. Finalmente un po’ di rigore.

Invece niente, le lamentele degli "abusivi" sono state raccolte e la maggioranza in Parlamento ha approfittato della canicola estiva, che notoriamente ottunde i sensi come le coscienze, per inserire il solito articolo salvagente nella solita legge macedonia di "proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali". Così con l’articolo 10 bis della legge 1 agosto 2003, n. 200 è stato possibile dimostrare, posto che ce ne fosse ancora bisogno, a quale infimo livello di credibilità sono scese le istituzioni. Il rigore evidentemente è una atteggiamento che non trova sostenitori, soprattutto da quelle parti. Le sanatorie sono invece la regola e chi ne godrà gli effetti sarà anche chi è stato trovato con "le mani nella marmellata", grazie a probabili interpretazioni "favor rei" che, vista la sanatoria, assolvono i trasgressori in pendenza di giudizio. Ai parlamentari eletti dovremmo chiedere: ma a che serve promulgare altre leggi quando, al primo impiccio, come per la Tela di Penelope, correte a scioglierne i nodi?

Art.10 bis (Adeguamento degli scarichi esistenti).

  1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

 

 

 

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SULLE ACQUE DI SCARICO SI PROROGA ANCORA: CREDIBILITA' ZERO