chiarimenti
7 aprile 2003

Buongiorno,
vorrei cortesemente avere delle delucidazioni ed eventuale normativa di riferimento in merito al seguente quesito: se vi è uno scarico industriale in pubblica fognatura ed il gestore dell'impianto di depurazione è un consorzio, questo, avvalendosi di un proprio laboratorio privato o interno riscontra un superamento dei limiti allo scarico può emanare una sanzione amministrativa ?


E' un tema estremamente delicato quello proposto dal quesito. Sul piano legale c'è molta carne al fuoco, è materia di giuristi esperti nella disciplina. Per quanto sia limitata l'esperienza della depenalizzazione nel campo ambientale, in particolare nel settore acque di scarico, a chi scrive non sovviene alcun esempio utile che in questi anni possa costituire un precedente. Ciò è legato presumibilmente al fatto che il gestore del servizio idrico integrato così come quello di un consorzio intrattiene un rapporto di tipo commerciale con il cliente, rapporto che tendenzialmente è da salvaguardare anche quando il cliente abusa delle clausole contrattuali. E' comprensibile, anche se non del tutto giustificabile, che si ricorra ad alternative diverse per far recedere il cliente da comportamentI sbagliatI, piuttosto che propendere per l'applicazione di una sanzione. Probabile che il caso presentato non sia altro che la conclusione inevitabile di un rapporto definitivamente incrinatosi visto che il cliente non accenna a raccogliere alcun invito a smetterla.
La prima contestazione che si potrebbe accusare è che campionamento e analisi delle acque di scarico non siano stati effettuati da un soggetto istituzionale al quale la legge ha affidato compiti di questo genere. Difficile sostenere che il personale dell'azienda municipalizzata o del consorzio agisca in qualità di pubblico ufficiale, più facilmente si tratta di incaricati di pubblico servizio, o nemmeno quello, dipende dalla relazione che intercorre con l'amministrazione. A questa carenza di prerogative si potrebbe ovviare con l'adozione di un regolamento di fognatura nel quale si preveda la nomina a pubblico ufficiale dei dipendenti ai quali è affidato un compito di controllo. Fatte salve queste considerazioni, che avrebbero però necessità di un sostegno legale, si può passare ad esaminare il profilo tecnico della questione. E' indubbio che, per l'efficacia del procedimento, bisogna garantirne i presupposti. Il campionamento deve essere effettuato secondo le metodiche ufficiali IRSA e con la consegna di un verbale di prelievo in presenza di rappresentante legale o di suo delegato con l'avviso che l'analisi avverrà nella sede del laboratorio entro le 12 ore successive. E' il minimo che si deve pretendere. Meglio ancora se il laboratorio è certificato ISO 9000.
Ciò detto il valore della segnalazione che il gestore invia all'ente provinciale per l'applicazione della corrispondente sanzione è del tutto analogo a quello di un comune cittadino che rileva un reato e lo comunica all'istituzione competente. In effetti, senza la qualifica di pubblico ufficiale, il verbale di campionamento non può fare fede ex art. 2700 cod. civ., fino a, querela di falso. Per chiarire: mentre il verbale di un ufficiale di polizia giudiziaria è, per sua definizione, vero a meno che non si dimostri il contrario mediante querela, quello di un soggetto privo di qualifiche non ha questa tutela e pertanto la sua parola vale quanto quella di chi è stato sorpreso in violazione di legge. Sotto questo aspetto fanno giurisprudenza le sentenze sulle sanzioni del codice della strada comminate attraverso l'azione degli ausiliari del traffico:

"Del pari il Pretore considerava non irregolare la collaborazione dei cd. ausiliari del traffico per il rilevamento delle infrazioni, - rilevando che la segnalazione di costoro non era elevata al rango di verbale dei pubblici ufficiali, né potevano fare da base a tali atti, facenti fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) bensì non erano dotati di alcuna autorità in ordine alla verità dei fatti segnalati, che dovevano essere provati dall'ente, che agiva per la ne, con altri mezzi, e ciò con indubbio vantaggio per l'opponente, non tenuto a contrastare un documento con fede privilegiata." (Corte di cassazione. - Sezione III civile - Sentenza'3 febbraio-25 ottobre 1999 n. 11949).

L'ente ha cioè il dovere di raccogliere le segnalazioni di reato e di provare "con altri mezzi" che il segnalante ha detto il vero. Nel caso in esame la cosa non è così immediata, un eccesso di prudenza farebbe propendere per la ripetizione del campione da parte dell'ARPA locale. Tuttavia se le procedure seguite sono quelle stabilite dalle metodiche ufficiali e sono state date le necessarie garanzie perchè un tecnico di fiducia del cliente insubordinato abbia potuto assistere alle analisi potrebbe essere il caso di dare corso lo stesso al procedimento sanzionatorio stabilendo di sentire le parti su come sono andati i fatti e riservandosi quindi di decidere.

 

home page
l'autore
mappa del sito
tutti i links

 

 

documenti
leggi e sentenze
chiarimenti
interventi

 

 

 

SONO VALIDE LE SANZIONI IRROGATE DA UN CONSORZIO DI DEPURAZIONE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ACQUE DI SCARICO?