chiarimenti
30 agosto 2001

ALCUNE OSSERVAZIONI SUL TEMA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE - Ing.M.Casadio

Le faccio i miei complimenti per l'impegno preso nel dare un po' di chiarezza in questa materia, che a mio parere è ancora piuttosto confusa. Vorrei contribuire con alcune osservazioni a questo proposito.

1. In base alla tabella pubblicata a pagina 1 dell'articolo "Scarichi Idrici" in merito alle competenze per il rilascio dell'autorizzazione a mio parere l'"autorizzazione allo scarico" in pubblica fognatura di acque industriali deve essere rilasciato dal Comune (e non dall'ente gestore) vedi art. 45 comma 6 D.Lgs. 152/99 anche se giustamente l'istruttoria tecnica della domanda dovrà essere seguita dal Gestore.

Indubbiamente il decreto fa riferimento sempre alla competenza delle amministrazioni, in questo caso quella comunale. E' certo tuttavia che sono numerose le realtà locali dove un consorzio formato dai comuni ha deliberato di delegare in toto all'ente gestore queste funzioni, comprese quelle relative al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Sono situazioni che si sono consolidate nel tempo. Sotto questo profilo vi sono diversi vantaggi, come la responsabilizzazione del soggetto gestore al quale spetta, in ultima analisi, la determinazione se accettare o meno lo scarico di acque aventi una determinata composizione quali-quantitativa. Si può ritenere che tale decisione sia garantita da una maggiore consapevolezza di natura tecnica, e, in ogni caso, eventuali errori di sottovalutazione possono essere più rapidamente corretti. La tabella riferita al procedimento di autorizzazione in materia di scarichi idrici dà come acquisita questa delega poichè esplicitamente ammessa dalla legislazione regionale vigente in Emilia-Romagna ( D.G.R. 1 marzo 2000 n.651: "Il Comune esercita la funzione autorizzativa attraverso il gestore del servizio idrico integrato secondo quanto previsto all'art.2 della Legge Regionale n.3/99").

2. Per quanto riguarda gli scarichi domestici in pubblica fognatura leggendo i commi 1 e 4 dell'art. 45, anche se sono possibili altre interpretazioni, si potrebbe concludere che non è richiesta l'"autorizzazione allo scarico" ed è sufficiente la domanda di allaccio presentata all'ente gestore il quale verificherà che siano rispettati i regolamenti da esso fissati. A questo proposito sono perfettamente d'accordo con l'osservazione riportata nell'articolo " LO SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI A DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA E' SEMPRE AMMESSO SENZA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA?", in cui si evidenzia l'elemento essenziale introdotto dalla Regione Emilia Romagna per l'assimilazione , cioè la portata giornaliera scaricata. A questo proposito, anche se dal punto di vista tecnico la distinzione non è sostanziale, ritengo che sarebbe utile chiarire le modalità di calcolo della portata media giornaliera scaricata. L'unico dato a disposizione per tale determinazione è il volume scaricato annualmente dalla ditta. Da qui, a ricavare il volume giornaliero scaricato, il passo non è semplice. Ad esempio vi sono attività stagionali che concentrano gli scarichi in 2 o 3 mesi all'anno e in questi casi il volume annuo ripartito in 365 può portare a valori che farebbero ritenere un'attività assimilabile, quando invece non lo è. Dicevo che dal punto di vista tecnico questa precisazione non è sostanziale in quanto il volume riportato dalla Regione è molto basso e le attività di una certa consistenza,superano facilmente questo valore e quindi vanno trattate come scarichi industriali.

La precisazione riguardo alla ammissibilità di uno scarico industriale in fognatura senza auorizzazione nasceva da una richiesta di un lettore che si domandava se una interpretazione letterale dei commi 1 e 4 dell'art.45 del D.lvo 152/99 potesse far pensare a questa eventualità. La mancanza di una esatta definizione su cosa si intende con il termine di "equivalenza" inserito all'art.28 come criterio per l'assimilabilità di un'acqua industriale ad una domestica genera infatti rischi concreti di allacciamenti realizzati ex-abrupto. Per evitare discussioni la regione Emilia-Romagna ha stabilito molto pragmaticamente un metodo basato sulla confrontabilità di dati relativi alla composizione chimico-fisica dello scarico rispetto ad uno standard che rispecchia le caratteristiche tipo di un'acqua reflua urbana. Tra i parametri considerati ha aggiunto quello della portata la cui conseguenza prima, se non controllata, è il sovraccarico idraulico. Riguardo alle modalità di calcolo della portata media giornaliera Lei ha ragione, non ha senso ripartire il volume annuo sui giorni lavorativi. Per questo servono altri indicatori come la periodicità dello scarico e i relativi orari. In ogni caso le acque industriali che possono "ambire" ad essere assimilate a domestiche in ragione anche della loro compatibilità con la depurazione biologica provengono da lavorazioni di cui ormai si conosce tutto o quasi, per es. lo scarico vitivinicolo al quale Lei probabilmente si riferisce quando parla di attività stagionali. Tutto questo per dire che lo scarico di acque di processo, ancorchè paragonabile come composizione al refluo urbano, non deve essere recapitato in pubblica fognautura senza che prima sia stata effettuata una seria valutazione delle sue conseguenze. Il rilascio di un'autorizzazione espressa è, a parere dello scrivente, un segno tangibile di responsabiltà da parte dell'ente gestore.

3. Buona parte delle reti pubbliche sono di tipo misto con scolmatori di pioggia. Quale è il limite allo scarico di tale tipo di manufatto? In Lombardia e in Toscana le leggi regionali richiedono una diluizione di 3 - 5 volte la portata nera media. Il D.M. 04/03/1996 punto 8.3.1 richiede una diluizione maggiore di 3 volte la portata nera media. In nessuna della norme precedenti sono prescritti limiti di concentrazione degli scarichi. La mia opinione è che questo sia l'atteggiamento corretto da tenere e introdurre in maniera esplicita anche in Emilia Romagna, anche se all'entrata in funzione degli scolmatori la concentrazione degli inquinanti supera di molte volte il limite di scarico in acque superficiali. Imporre come limite di concentrazione degli scarichi degli scolmatori quello in acqua superficiale è impraticabile. Questo in considerazione del fatto che anche l'acqua di un fiume a seguito di piogge (anche in assenza di apporti di origine antropica) presenta valori di inquinanti (primo tra tutti i SST, ma anche COD, BOD, ...) superiori ai limiti previsti dalla 152/99. Sarebbe meglio prescrivere l'inserimento a valle degli scolmatori di griglie, vasche o altro, idonei a trattenere parte degli inquinanti previo accurato studio per dimostrarne l'utilità pratica in rapporto al corpo ricettore. Infatti, come detto la mia impressione è che durante gli eventi piovosi gran parte degli inquinanti sia di origine naturale e che grazie alle elevate portate il contributo all'inquinamento delle acque provenienti dagli scolmatori in molti casi sia piuttosto ridotto. Resto in attesa di una cortese risposta, magari dopo le ferie di agosto. Saluti Marcello Casadio

L'argomento è complesso e meriterebbe di essere trattato a parte. Per una serie di motivi che hanno a che fare con il disordine urbanistico del nostro paese e con la sufficienza che gli amministratori hanno sempre dimostrato nei confronti delle opere pubbliche realizzate nel sottosuolo (che, in quanto tali, non portano voti) i sistemi fognari a servizio delle città sono stati lasciati andare a sè stessi. C'è quindi scolmatore e scolmatore, quello che si attiva in occasione di fenomeni piovosi assicurando il rapporto di diluizione sulla base del quale è stato calcolato (di cui spesso si è persa memoria), quello che, invece, scarica regolarmente reflui urbani nel corpo idrico recettore anche se non cade una goccia. Se pensiamo alla funzione insostituibile dello scolmatore in un sistema fognario "misto", evitare le sovrapressioni delle condotte fognarie causate da ingressi massivi e repentini di acque di pioggia, non possiamo concludere che per una sua esclusione dalle verifiche di ottemperanza ai limiti di legge. Diverso è il secondo caso prospettato, dove è necessario intervenire e far intervenire chi di dovere perchè il disfunzionamento cessi. Se le cose non si risolvono in tempi ragionevoli allora non rimane che contestare il reato di scarico senza autorizzazione e superamento dei limiti, sperando che ciò sia di stimolo per il gestore della pubblica fognatura. Riguardo alla proposta di inserire sulle tratte fognarie vari manufatti di invaso con la funzione di abbattere e quindi regolare le portate di pioggia, oltre che di trattenerne i primi 15 minuti notoriamente più inquinati, Lei sfonda una porta aperta. Ormai lo stato di crisi dei reticoli fognari è davanti agli occhi di tutti, in particolare di chi mal sopporta di ritrovarsi garages e scantinati regolarmente invasi ad ogni evento temporalesco. E' proprio a seguito delle manifestazioni di insofferenza di questi cittadini se gli amministratori decidono finalmente di accantonare fondi per lo studio idraulico e idrogeologico dei bacini scolanti, per la realizzazione di reti separate dedicate alle sole acque bianche, per l'installazione di vasche volano e vasche di laminazione. E anche se non è in nome della nobile causa che si prendono certe decisioni, l'ambiente ringrazia lo stesso.

 

home page
l'autore
mappa del sito
tutti i links

 

 

news
leggi e sentenze
chiarimenti
interventi