leggi e sentenze
12 marzo 2004

Un po’ a sorpresa è uscito sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2004 il "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

La sorpresa non sta tanto nella prima parte del decreto, allegato A compreso, che ricalca in effetti l’obiettivo del regolamento e le previsioni indicate nell’art.3, comma 4, del D.Lvo 152/99, quanto nell’allegato B che riporta nel titolo "acque reflue industriali" e che tratta per l’appunto di come ridurre o eliminare negli scarichi di processo le sostanze pericolose indicate nell’allegato A richiedendo valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti alla tabella 3 dell’allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Per comprendere qualcosa in più è necessario rileggere attentamente le motivazioni in premessa al testo del decreto. Tra queste una è illuminante: "Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 1° ottobre 1998 che ha condannato lo Stato italiano per non aver adottato i programmi di riduzione dell’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose". Oltre a questa c’è comunque la necessità di mettere a regime la Decisione n. 2455/2001/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque.

Per quanto riguarda la prima motivazione, che pare a tutti gli effetti la più urgente, si tratta di ricostruire l’iter del procedimento di infrazione aperto dalla Comunità Europea nei confronti del nostro Paese. Secondo la sentenza 1 ottobre 1998 della Corte di Giustizia Europea l’Italia "non ha adottato i programmi di riduzione dell’inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per 99 sostanze pericolose enumerate nell’elenco I dell’allegato o non ha comunicato alla Commissione, in forma sintetica, i detti programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell’articolo 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/Cee, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità."

L’avvio del contenzioso risale a ben 15 anni fa allorquando la Commissione Europea, invitando l’Italia a comunicare a fornire informazioni sulla predisposizione del programma di riduzione delle 99 sostanze pericolose elencate in allegato alla Direttiva 76/464/Cee (concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità), non riceveva alcuna risposta. Il procedimento d’infrazione è stato aperto nel 1993 con un parere motivato, la causa iscritta a registro nel 1996 e la sentenza è giunta nel 1998. Di seguito i passaggi principali dell’iter.

1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 agosto 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’articolo 169 del Trattato Ce, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato i programmi di riduzione dell’inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le 99 sostanze pericolose enumerate in allegato o non avendo comunicato alla Commissione, in forma sintetica, i detti programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell’articolo 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/Cee, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23; in prosieguo: la "direttiva"), e non avendole fornito le informazioni richieste in merito, in violazione dell’articolo 5 del Trattato Ce, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del medesimo Trattato.

2. La direttiva mira all’eliminazione dell’inquinamento dell’ambiente idrico provocato da talune sostanze particolarmente pericolose, enumerate nell’elenco I dell’allegato della direttiva medesima, nonché alla riduzione dell’inquinamento dell’ambiente idrico provocato da talune altre sostanze pericolose enumerate nell’elenco II dell’allegato. Per conseguire questo obiettivo gli Stati membri devono, in forza dell’articolo 2 della direttiva, prendere i provvedimenti appropriati.

3. L’elenco I comprende sostanze scelte principalmente in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulazione. Ai sensi degli articoli 3 e 6 della direttiva, gli Stati membri devono assoggettare qualsiasi scarico di queste sostanze nell’ambiente idrico ad un’autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti e fissare norme di emissione che non devono superare determinati valori limite, stabiliti dal Consiglio in funzione degli effetti delle sostanze sull’ambiente idrico.

4. Nell’elenco II figurano anzitutto, ai sensi del primo trattino, le sostanze rientranti nell’elenco I per le quali il Consiglio non ha ancora determinato valori limite. Attualmente fanno parte dell’elenco II 99 sostanze figuranti nell’elenco I.

5. L’elenco II comprende inoltre, ai sensi del secondo trattino, sostanze il cui effetto nocivo sull’ambiente idrico può essere limitato ad una certa zona e dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione. Nel corso di una riunione di esperti nazionali, svoltasi il 31 gennaio e il 1° febbraio 1989, è stato compilato un elenco di tali sostanze considerate prioritarie.

6. Per ridurre l’inquinamento delle acque provocato dalle sostanze rientranti nell’elenco II, l’articolo 7 della direttiva fa obbligo agli Stati membri di stabilire programmi per la cui attuazione essi devono in particolare assoggettare qualsiasi scarico contenente una delle sostanze enumerate nell’elenco II ad un’autorizzazione preventiva e stabilire obiettivi di qualità per le acque. Ai sensi dell’articolo 7, n. 6, della direttiva, i programmi e i risultati della loro attuazione devono essere comunicati alla Commissione in forma sintetica.

7. La direttiva non contiene alcun termine per la sua trasposizione. Tuttavia, l’articolo 12, n. 2, prevede che la Commissione trasmetta al Consiglio, se possibile entro 27 mesi dalla notifica della direttiva medesima, le prime proposte presentate in base all’esame comparativo dei programmi stabiliti dagli Stati membri. Ritenendo che gli Stati membri non sarebbero stati in grado di fornirle elementi pertinenti entro tale termine, la Commissione ha proposto loro, con lettera 3 novembre 1976, di considerare la data del 15 ottobre 1981 per l’elaborazione dei programmi e quella del 15 settembre 1986 per la loro attuazione.

8. In seguito alla riunione di esperti del 31 gennaio e 1° febbraio 1989 la Commissione ha invitato il Governo italiano, con nota 26 settembre 1989, a fornirle informazioni in merito all’adozione dei programmi per le sostanze di cui al secondo trattino dell’elenco II considerate come prioritarie. Il Governo italiano non ha dato riscontro a questa richiesta.

9. Con lettera 4 aprile 1990 la Commissione ha invitato il Governo italiano a comunicarle, in primo luogo, un elenco aggiornato indicante quali delle 99 sostanze rientranti nell’elenco I e che dovevano essere trattate, ai sensi del primo trattino dell’elenco II, come sostanze di quest’ultimo elenco venivano scaricate nell’ambiente idrico in Italia; in secondo luogo, gli obiettivi di qualità in vigore al momento in cui le autorizzazioni agli scarichi che potevano contenere una di queste sostanze sono state rilasciate; in ultimo luogo, i motivi per i quali siffatti obiettivi non erano stati fissati, nonché un calendario recante indicazione della data alla quale gli stessi sarebbero stati elaborati. Questa lettera è rimasta del pari senza risposta.

10. Con lettera 10 luglio 1991 la Commissione ha intimato al Governo italiano di presentarle le proprie osservazioni entro un termine di due mesi. Quest’ultimo non ha dato riscontro a tale richiesta.

11. Il 25 maggio 1993 la Commissione ha inviato al Governo italiano un parere motivato, nel quale dichiarava che la Repubblica italiana, non avendo adottato programmi di riduzione dell’inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le 99 sostanze pericolose enumerate in allegato o non avendole comunicato in forma sintetica questi programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell’articolo 7 della direttiva, e avendo omesso di fornirle le informazioni richieste al riguardo, in violazione dell’articolo 5 del Trattato, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dello stesso Trattato. La ricorrente ha chiesto allo Stato convenuto di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi. Anche questo parere motivato è rimasto privo di risposta.

Le prime riflessioni riguardano:

  1. i tempi lunghi delle Giustizia Europea nei confronti degli Stati Membri: le condanne per inadempimento nella trasposizione di direttive comunitarie evidentemente non hanno un grande effetto di deterrenza se la conclusione dei procedimenti aperti tarda un decennio,
  2. il nostro Paese come al solito si distingue al negativo;
  3. sebbene la sentenza sia del 1° ottobre 1998 ci sono voluti 5 anni per emanare il decreto "riparatore";
  4. di quale entità sarà la somma versata a titolo di sanzione dal nostro Paese nella casse della Comunità Europea?

Per quanto riguarda l’altro "considerando" citato in premessa al decreto il riferimento è ad una Decisione UE del 2001 nella quale viene stabilito un primo elenco di "sostanze prioritarie". La Decisione 2455/01 fa seguito all’emanazione della Direttiva Quadro in materia di tutela delle acque 2000/60/Ce del 23 ottobre 2000 (Water Framework Directive - WFD),che prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell’inquinamento provocato da scarichi, emissioni e perdite di "singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l’ambiente o attraverso di esso, compresi i rischi per le acque utilizzate per la produzione di acqua potabile."

In particolare si danno le seguenti definizioni.

Sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

Sostanze prioritarie: le sostanze che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico.

La priorità d’intervento attribuita alle sostanze pericolose viene definita in base al rischio di inquinamento dell’ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base:

  1. a una valutazione dei rischi effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (1), della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o
  2. a una valutazione mirata dei rischi secondo la metodologia di cui al regolamento (CEE) n. 793/93 incentrata unicamente sulla determinazione dell’ecotossicità acquatica e della tossicità per le persone attraverso l’ambiente acquatico

Tra queste sostanze prioritarie vi sono "sostanze pericolose prioritarie" che sono quelle definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3 e 6, della WFD che devono essere oggetto di misure a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8.

Le sostanze prioritarie per ora sono 33. Nell'ultima colonna di destra sono indicate quelle pericolose. Tra parentesi quelle ancora sotto esame. Nella Decisione 2455/01 queste 33 "sostituiscono" le 99 indicate nell'allegato I alla Direttiva 76/464/CE.

ELENCO DI SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE (*)

.

Numero CAS (1)

Numero UE (2)

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata some sostanza pericolosa prioritaria

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alaclor

.

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracene

(X) (***)

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazina

(X) (***)

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzene

.

(5)

non applicabile

non applicabile

Difenileteri bromati (**)

X (****)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmio e composti

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

C 10-13 cloroalcani (**)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Clorfenvinfos

.

(9)

2921-88-2

220-864-4

Clorpyrifos

(X) (***)

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-Dicloroetano

.

(11)

75-09-2

200-838-9

Diclorometano

.

(12)

117-81-7

204-211-0

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

(X) (***)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

(X) (***)

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

(X) (***)

.

959-98-8

non applicabile

(alpha-endosulfan)

.

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluorantene (*****)

.

(16)

118-74-1

204-273-9

Esaclorobenzene

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Esaclorobutadiene

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Esaclorocicloesano

X

.

58-89-9

200-401-2

(gamma-isomero, lindano)

.

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

(X) (***)

(20)

7439-92-1

231-100-4

Piombo e composti

(X) (***)

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercurio e composti

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalene

(X) (***)

(23)

7440-02-0

231-111-4

Nichel e composti

.

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonilfenoli

X

.

104-40-5

203-199-4

(4-(para)-nonilfenolo

.

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octilfenoli

(X) (***)

.

140-66-9

non applicabile

(para-terz-octilfenolo)

.

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentachlorobenzene

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentaclorofenolo

(X) (***)

(28)

non applicabile

non applicabile

Idrocarburi policiclici aromatici

X

.

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pirene),

.

.

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluoroantene),

.

.

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perilene),

.

.

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluoroantene),

.

.

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pirene)

.

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazina

(X) (***)

(30)

688-73-3

211-704-4

Composti del tributilstagno

X

.

36643-28-4

non applicabile

(Tributilstagno-catione)

..

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorobenzeni

(X) (***)

.

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-triclorobenzene)

.

(32)

67-66-3

200-663-8

Triclorometano (Cloroformio)

.

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

(X) (***)

(*)Quando si sono selezionati gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate le singole sostanze tipiche rappresentative sotto forma di parametri indicativi. I controlli saranno diretti a tali singole sostanze, senza pregiudicare per questo l'inserimento di altre sostanze rappresentative, ove fosse necessario.

(**)Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parmetri indicativi appropriati.

(***)Questa sostanza prioritaria è soggetta ad un riesame per l'eventuale identificazione come "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenta una proposta di classificazione definitiva al Parlamento europeo e al Consiglio entro 12 mesi dall'adozione dell'elenco. Tale riesame non inficia il calendario per la presentazione delle proposte della Commissione sui controlli di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

(****)Solo ossido di difenile, derivato pentabromato (numero CAS 32534-81-9).

CAS: Chemical Abstrackt Services.

Numero UE, ovvero Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS)."

Elenco delle 99 sostanze facenti parte dell’elenco I della direttiva 76/464/CEE

1

amino-4-chlorophenol, 2

51

dichloroethane, 1,1

2

anthracene

52

dichloroethene, 1,1

3

arsenic ( and compounds)

53

dichloroethene, 1,2

4

benzene

54

dichloromethane

5

diaminodiphenyl, 4,4’

55

dichloronitrobenzene (all isomers )

6

chlorotoluene, alpha

56

dichlorophenol, 2,4

7

dichlorotoluene, alpha , alpha

57

dichloropropane, 1,2

8

diphenyl

58

dichloro -2-propanol 1,3

9

trichloroethanal

59

dichloropropene, 1,3

10

chlordane

60

dichloropropene, 2,3

11

chloroacetic acid

61

dichlorophenoxypropanoic acid 2,4 (dichlorprop)

12

chloroaniline, 2

62

diethylamine

13

chloroaniline, 3

63

dimethoate

14

chloroaniline, 4

64

dimethylamine

15

chlorobenzene

65

disulfoton

16

chloro -2,4-dinitrobenzene , 1

66

epichlorohydrine

17

chloroethanol, 2

67

ethylbenzene

18

chloro - 3 - methylphenol, 4

68

heptachlor

19

chloronaphethalene, 1

69

hexachloroethane

20

chloronaphethalene (all isomers )

70

isopropylbenzene

21

chloro - 2 - nitroaniline, 4

71

linuron

22

chloronitrobenzene, 2

72

methyl-4-chlorophenoxyacetic acid, 2

23

chloronitrobenzene, 3

73

methyl-4-chlorophenoxyprooanoic acid, 2

24

chloronitrobenzene, 4

74

metamidofos

25

chloro - 2 - nitrotoluene, 4

75

mevinfos

26

chloro nitrotoluene (all isomers)

76

monolinuron

28

chlorophenol, 2

77

naphtalene

27

chlorophenol, 3

78

omethoate

29

chlorophenol, 4

79

oxydemeton-metil

30

chloro -1,3-butadiene, 2

80

pam

31

chloropropene, 3

81

pcb

32

chlorotoluene, 2

82

foxim

33

chlorotoluene, 3

83

propanil

34

chlorotoluene, 4

84

pyrazone

35

chloro-4-aminotoluene, 2

85

trichlorophenoxyacetiic acid, 2,4,5

36

chloroaminotoluene

86

tetrabutyltin

37

cumafos

87

tetrachlorobenzene, 1,2,4,5

38

trichloro-1,3,5-triazine, 2,4,6

88

tetrachloroetane, 1,1,2,2

39

dichlorophenoxyaceti acid 2,4

89

toluene

40

demeton

90

triazophos

41

dibromoethane, 1,2

91

tributylphosphate

42

dibutyltinchloride

92

trichlorofon

43

dibutyltinoxide

93

trichloroethane, 1,1,1

44

dibutyltin salt

94

trichloroethane , 1,1,2

45

dichloroaniline (all isomers)

95

trichlorophenol (all isomers)

46

dichlorobenzene, 1,2

96

trichlorotrifluoroethane, 1,1,2

47

dichlorobenzene, 1,3

97

chloroethene

48

dichlorobenzene, 1,4

98

xylene (all isomers)

49

dichlorodiaminodiphenyl

99

bentazone

50

dis (2-chloroisopropyl)ether

A proposito di sostanze pericolose la legge di recepimento della Direttiva 76/464/CEE , il D.Lvo 152/99, stabilisce all'art.34, comma 1, che sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli che recapitano in rete fognaria o in corpi idrici superficiali derivanti dagli stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento vigenti alla data di entrata in vigore del decreto o dei successivi aggiornamenti.

Inoltre l’art. 52 sempre del D.Lvo 152/99 richiede che "per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 l’autorità competente nel rilasciare l’autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell’autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli."

Pertanto nel nostro ordinamento le sostanze pericolose ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento sono quelle elencate nelle seguenti tabelle.

Tabella 3/A Allegato 5 al Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n° 152 e succ.mod.

Tabella 5 Allegato 5 al Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n° 152 e succ.modifi.

A questo punto si è creata una certa confusione tra ciò che ritiene pericoloso per le acque la Comunità Europea e ciò che invece si prevede nella nostra regolamentazione nazionale.

Torniamo un attimo indietro.

Dobbiamo ricordare il Decreto Ministeriale del 18/09/2002 "Modalita' di informazione sullo stato di qualita' delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" predisposto al fine di assolvere agli obblighi comunitari e assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita' delle acque.

Nella parte B del Settore 2 del DM 18/09/02 si prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo, 34 comma 5 del D.Lgs. n°152, trasmettono le informazioni relative agli scarichi industriali e da insediamenti produttivi" utilizzando le schede allegate al decreto e secondo il seguente calendario:

I° invio

31.03.03

Informazioni relative al triennio : 1999-2000-2001

II° invio

31.03.05

Informazioni relative al triennio : 2002-2003-2004

Tra le schede ricorrono i seguenti titoli: Autorizzazioni relative agli scarichi "sostanze pericolose diverse", Quantificazione delle emissioni di "sostanze pericolose diverse", Obiettivi di qualità "sostanze pericolose diverse" ecc.

 Ma che significa: "sostanze pericolose diverse"? Per esaudire quel minimo di curiosità che serve come stimolo alla comprensione dei "sacri testi" andremo ora a vedere se il DM 18/09/02 ci illumina sul significato del nuovo neologismo.

 La nostra ricerca è soddisfatta alla lettura della scheda 8. In questa si dice che le "sostanze pericolose diverse" sono:

Ritornando al DM 6 novembre 2003 n° 367 si dovrebbe quindi concludere che le sostanze elencate nelle tabelle dalla 1 alla 10 dell’allegato A non sono altro che il risultato di una ricomposizione razionale di tutti questi elenchi (o almeno si spera che sia così). Tanto è vero che nella legenda alle tabelle si trovano indicati i simboli P e PP che stanno rispettivamente per "sostanze prioritarie" e "sostanze prioritarie pericolose".

In totale si sta parlando di più di 150 sostanze.

A questo punto occorre sottolineare che il DM 6 novembre 2003 n° 367 ha due obiettivi: quello di monitorare le sostanze prioritarie e prioritarie pericolose nelle acque e quello di controllarle negli scarichi delle acque reflue industriali. Per il primo obiettivo il decreto è sufficientemente comprensibile, anche se pone delle serie problematiche di applicazione per metterne in atto i principi, dalle risorse che si devono rendere disponibili alle difficoltà analitiche che si incontreranno a causa della mancanza di standard di riferimento.

Ma i problemi più rilevanti arrivano con il secondo obiettivo. Il decreto, ricollegandosi alla prima parte, rimescola un po’ le carte riguardo ad alcune certezze che sembravano acquisite.

L'art 2, comma 10, del DM 367/04 recita così:

"Ai fini del raggiungimento degli standard di qualità di cui ai commi precedenti, il punto 1.2 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è modificato dall'allegato B del presente regolamento."

Ora i problemi sono due:

Il termine "modificato" è ambiguo. Se fosse stato utilizzato il termine "sostituito" avremmo subito capito che il punto 1.2 dell'allegato 5 al D.Lvo 152/99 andava letteralmente eliminato con il copia-incolla dell'allegato B ritagliato dal nuovo decreto. Invece il termine "modificato" ha un significato diverso che pone il lettore nella difficile condizione di effettuare una comparazione tra i due testi per vedere quali siano le parti che collimano e quelle invece che differiscono. Ragionevolmente, là dove differiscono, subentra le versione del DM 367/04, o almeno così si riterrebbe logico. Il fatto è che vi è un'unica parte in cui i due testi collimano, in corsivo nel quadro seguente:

1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (vecchio testo)

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2.

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 2, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilità e della pericolosità delle sostanze, nonché della possibilità di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le Regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in massa nell'unità di tempo (kg/mese).

Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nelle tabella 3 allo scarico finale.

Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di prodotto, indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 28, comma2, in termini di massa nell'unità di tempo valgono quelli più cautelativi.

Per il resto ci si deve armare di molta pazienza per produrre un quadro coerente ottenendola dalla lettura incrociata di vecchio testo-nuovo testo.

Vediamo un esempio.

Il primo comma dell'allegato B (nuovo testo) prevede che:

Per il raggiungimento e/o mantenimento degli standard di qualità fissati all'allegato A del presente regolamento l'autorità competente obbliga le imprese, i cui scarichi contengono le sostanze individuate all'allegato A, all'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose negli scarichi e definiscono comunque, per le sostanze di cui allo stesso allegato A valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Questo significa che dobbiamo identificare nell'allegato A del nuovo decreto quali sono le sostanze che si ritrovano anche nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999? Parrebbe proprio di sì.

In totale le sostanze pericolose che ora si trovano nel D.Lvo 152/99 sono tutte quelle:

  1. dell'allegato A al DM 367/04
  2. della tabella 3/A dell'Allegato 5 al Decreto Legislativo n. 152 del 1999
  3. della tabella 5 dell'Allegato 5 al Decreto Legislativo n. 152 del 1999

Mentre tuttavia per le due "vecchie" tabelle del Decreto Legislativo n. 152 del 1999 i limiti allo scarico sono definiti in modo sufficientemente preciso, per l'allegato A al DM 367/04 si tratta di fare un lavoraccio ingrato di assimilazione alle voci che compongono la tabella 3 del D.Lvo 152/99.

Se si trattasse dei soli metalli le cose filerebbero velocemente, ma si tratta invece di inquadrare nelle famiglie (gruppi di sostanze) della tabella 3 tanti composti organici che sono tra loro solo parenti prossimi.

Metalli

Tabella 3 D.Lvo 152/99

Limite in mg/l

in acque superficiali

Allegato A DM 367/04

Alluminio

Arsenico

Bario

Boro

Cadmio

Cromo totale

Cromo VI

Ferro

Manganese

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Stagno

Zinco

<1

<0,5

<20

<2

<0,02

<2

<0,2

<2

<2

<0,005

<2

<0,2

<0,1

<0,03

<10

<0,5

.

Arsenico

.

.

Cadmio

Cromo totale

.

.

.

Mercurio

Nichel

Piombo

Gruppi di composti organici

Tabella 3 D.Lvo 152/99

 

Allegato A DM 367/04

Idrocarburi totali

Fenoli

Aldeidi

Solventi organici aromatici

Solventi organici azotati

Tensioattivi totali

Pesticidi fosforati

Pesticidi totali (esclusi i fosforati)

Solventi clorurati

Organometalli

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Composti organici volatili

Nitroaromatici

Alofenoli

Aniline e derivati

Composti organici semivolatili

Altri composti (nonilfenolo ecc.)

Posto che molti dei composti organici della colonna a destra entrino senza alcun dubbio anche in una delle famiglie elencate nella colonna di sinistra ma che, per un'altra parte di questi, ciò può avvenire forzando in qualche modo le ferree leggi della nomenclatura delle sostanze chimiche, ne rimane un discreto numero che non troverà mai casa nella tabella 3.

A questo punto come potranno le Regioni (o le Province delegate) fissare limiti più restrittivi di quelli indicati in tabella 3 ?.

Per tutte queste quindi non vale il comma 1 del vecchio punto 1.2:

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2.

Ma se andiamo in calce alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lvo 152/99, quella che per prima ha definito l'elenco delle sostanze pericolose nel nostro ordinamento, c'è una nota che non va dimenticata:

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 mc, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le Regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50%i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.

Ebbene tra i parametri diversi da 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 ci sono almeno 7 tra singole sostanze o gruppi di sostanze che ricadono tra quelle dell'allegato A al DM 367/04 (in grassetto) per le quali, secondo lo stesso decreto, deve essere definito un limite più restrittivo e non il contrario.

Tabella 5 Allegato 5 al D.Lvo 152/99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12bis

13

14

15

16

17

18

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

Cromo esavalente

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Zinco

Fenoli

Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti

Idrocarburi di origine petrolifera persistenti

Solventi organici aromatici

Solventi organici azotati

Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)

Pesticidi fosforati

Composti organici dello stagno

Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC),è provato il potere cancerogeno

In conclusione, sempre che non abbiate avuto un mancamento generale qualche pagina fa, anche questo nuovo decreto si inquadra nella più vasta letteratura del pasticcio normativo al quale dobbiamo ormai rassegnarci.

 

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NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER LO SCARICO DI SOSTANZE PERICOLOSE: L'ALLEGATO B DEL D.M. 6 NOVEMBRE 2003 N° 367