chiarimenti
4 giugno 2002

 

Prima di tutto è necessario avere certezza che quello che si sta osservando sia effettivamente il risultato di uno scarico suinicolo in un canale. A volte si corre il rischio di cadere in errore a causa di un alveo particolarmente scuro, perché asfittico, accompagnato dal tipico olezzo di liquame, senza che tuttavia la sua origine sia da ricondurre al canale supposto inquinato. Un minimo di accertamento è quindi bene farlo, per es. prelevando una bottiglietta d'acqua dal canale. Se l'acqua è chiara e non presenta odore chiaramente riferibile a liquame animale allora non c'è bisogno di allarmarsi.

Se invece i nostri timori sono stati confermati allora, per una maggiore garanzia sul fatto che l'eventuale irregolarità possa essere sanzionata, conviene spingere l'accertamento un po' a monte rispetto al punto critico osservato, in modo da rintracciare la possibile fonte inquinante, senza però entrare in aree di proprietà, ma rimanendo ai suoi limiti. Se questa fonte è facilmente individuabile allora sarebbe veramente d'aiuto mettere a disposizione dell'organo di controllo una documentazione fotografica che mostra l'evento nel suo compiersi. Questo perché tra il momento della chiamata e l'arrivo dell'organo di controllo lo scarico potrebbe essere terminato e quindi non rendersi più eseguibile la contestazione in flagranza di reato.

Non è detto che lo scarico sia indispensabilmente irregolare, vi sono ancora funzionanti impianti di depurazione a servizio di porcilaie che recapitano liquami, dopo trattamento, in un corso d'acqua superficiale. E' ovvio che la colorazione particolarmente intensa del liquame in uscita dall'impianto testimonia probabilmente un deficit di funzionamento e, in questo caso, è certamente irregolare in quanto non in grado di rispettare i limiti in concentrazione fissati dal D.Lvo 152/99.

Si ricorda che la maggiorparte degli allevamenti suinicoli non dispone di impianti per la depurazione, ma effettua la fertirrigazione sul suolo.

In assenza di impianti le cause più frequenti alle quali è possibile ricondurre l'origine dello scarico sono carenze strutturali dell'allevamento o incapacità nella gestione dei reflui zootecnici, fino al vero e proprio atto intenzionale. Carenze strutturali sono per es. non disporre di un contenitore sufficientemente capiente per la raccolta dei liquami oppure problemi alle pompe di sollevamento oppure perdite dalle tubazioni non a tenuta. Incapacità gestionali sono il non aver assicurato un periodico svuotamento del contenitore e quindi la sua conseguente tracimazione, l'effettuazione di uno spandimento eccessivo con relativo impaludamento, lo scorrimento superficiale del liquame senza la realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie idonee ad evitare il ruscellamento nei corpi idrici.

Arriviamo fino ai veri e propri atti intenzionali, fortunatamente pochi, quando il gestore (gli allevamenti possono essere anche condotti da un soggetto non proprietario) decide di liberarsi dei liquami in eccesso scaricandoli nel primo fossato raggiungibile mediante pompe e condotte mobili o attraverso pozzetti la cui funzione sarebbe invece quella di raccogliere le acque di pioggia. Oppure lo scarico può avvenire tramite autobotte, in siti lontani dall'allevamento. Di solito questi sversamenti selvaggi avvengono nel corso della notte o durante un evento piovoso e sono di pressochè impossibile dimostrazione.

Per quanto riguarda l'organo di controllo al quale segnalare il fatto c'è solo l'imbarazzo della scelta: NOE, Corpo Forestale, Arpa (Agenzie Regionali o Provinciali di Protezione Ambientale), Polizia Provinciale, Ufficio Ambiente Comunale ecc. Tuttavia conviene riferirsi al servizio con sede più vicina al punto critico osservato, proprio per la richiesta tempestività necessaria. E' importante infatti segnalare il fatto subito, immediatamente, senza far passare giorni dal momento che è stato rilevato l'inquinamento.

Nella scelta dell'ente bisogna tuttavia tener conto di un aspetto che molti non conoscono: la disponibilità di attrezzature per la raccolta ed il prelievo dello scarico, compresa la verbalizzazione, secondo le metodiche ufficiali stabilite dall'IRSA. Spesso solo le Arpa dispongono dei prelevatori e delle conoscenze metodologiche che la legge stabilisce per eseguire un campionamento rappresentativo e quindi corretto dello scarico. Solo le Arpa dispongono dei laboratori ufficiali per le analisi di acque di scarico.

Nella maggiorparte dei casi allora i tempi si allungano perché il soggetto che ha ricevuto la segnalazione deve a sua volta avvertire l'Arpa territorialmente competente in modo da assisterlo nella fase del prelievo. Poiché nell'effettuazione di questi accertamenti di carattere specialistico le Arpa sono completamente autonome e nelle condizioni di condurli dall'inizio alla fine, sempre che l'Agenzia nella Sua Regione sia stata effettivamente istituita e messa a regime, conviene rivolgersi direttamente a loro.

Un aspetto da non sottovalutare sono i seguiti alla segnalazione. Qualora fosse effettivamente presente una situazione irregolare non può essere che l'organo di controllo si limiti a irrogare la sanzione amministrativa prevista o ad informare l'Autorità Giudiziaria qualora si trattasse di reato penale. Deve invece avvertire l'Autorità competente, il Comune o la Provincia, secondo la divisione dei poteri stabiliti dalla Sua Regione, perché si prendano provvedimenti per il ripristino della condizione di regolare funzionamento e per la rimozione delle cause che hanno prodotto l'inquinamento. Spesso si tratta di ordinanze contingibili e urgenti proprio per la necessità di scongiurare ulteriori danni al corpo idrico, ordinanze nelle quali si dispongono i primi interventi da mettere in atto da parte del gestore e le correzioni strutturali o gestionali che necessitano di essere predisposte nel caso concreto entro termini precisi. Ancora una volta, se si ha a cuore la conclusione positiva dell'evento, si dovrà ricorrere al organo di controllo perché, alla scadenza dei termini, verifichi effettivamente che le prescrizioni dell'ordinanza siano state ottemperate. Qualora il soggetto sia inadempiente il Comune può effettuare d'ufficio i lavori di ripristino mettendone le spese a carico del trasgressore.

Sul fronte invece della sanzione le cose sono più complicate. Per questo La rimando alla lettura del breve saggio sul tema che viene pubblicato sul sito in concomitanza con il presente chiarimento.

 

 

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La presenza di liquame suinicolo in un piccolo canale è regolare? A chi devo segnalare il fatto? Quali sono le conseguenze alle quali va incontro il proprietario dell'impresa zootecnica in caso di irregolarità?