chiarimenti
26 novembre 2004

Sono titolare di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione che prevede l'erogazione di gpl, benzina verde e gasolio. Il comune mi ha richiesto un documento nel quale venga dichiarata l'assenza, negli scarichi idrici dell'impianto, delle sostanze presenti nelle tabelle 3a e 5 del Dgls 11/05/1999 152. Vorrei sapere se la benzina ed il gasolio possono essere considerati oli minerali o idrocarburi non persistenti e se la presenza di un disoleatore a gravità può garantire che queste sostanze vengano scaricate in fogna.Colgo l'occasione per ringraziare.


Nel quesito non si dice di che scarico si sta parlando. Potrebbe trattarsi dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dell'area cortiliva dove sono ubicate le pompe di erogazione del carburante. Se è così è possibile che, nel corso dell’erogazione, piccole quantità di carburante finiscano tutti i giorni sull’asfalto della piazzola di rifornimento e, in occasione di un evento piovoso, siano rimosse dall’azione erosiva dell’acqua assieme alle particelle solide alle quali sono rimaste adese. I carburanti rientrano tra le sostanze presenti nella tabella 5 alla definizione idrocarburi non persistenti e quindi sono sostanze pericolose. Il dubbio è che si consideri questo scarico come scarico in sostanze pericolose in quanto si devono verificare due condizioni, come richiamato nelle disposizioni interpretative del D.M. 367/03:

" Le disposizioni del decreto ministeriale n. 367/2003 concernenti gli scarichi si applicano, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose considerate nel decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche disponibili. Si tratta pertanto di due condizioni concorrenti e soltanto in presenza di entrambe si deve ritenere che gli scarichi siano da qualificare "scarichi di sostanze pericolose".

La prima condizione non si applica in un caso come questo, anche se il dubbio sovviene. In effetti c’è qualche rischio ad escludere il deposito di sostanze pericolose (dal momento in cui non si ha né produzione, né trasformazione o utilizzazione) se in questo deposito avvengono ridotti rilasci delle stesse sostanze nel corso delle operazioni di carico-scarico. Si immagini per es. un grande deposito di prodotti petroliferi. Prima di sostenere che non si rientra nel campo di applicazione della norma occorre effettuare un’accurata ispezione dei luoghi in modo da verificare se siano state adottate tutte le misure per assicurare che, nel corso di tali movimentazioni, questi rilasci vengano o eliminati alla fonte o adeguatamente confinati così da non permetterne sversamenti o dilavamenti nei corpi recettori.

Nel caso in esame il sistema di elezione per il trattamento di acque contaminate da idrocarburi in tracce è costituito da un decantatore – disoleatore alias vasca di prima pioggia.

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LA DEFINIZIONE DI SCARICO PERICOLOSO