chiarimenti
7 aprile 2003

Le ditte che effettuano lavorazioni di giardinaggio, potatura alberi e falciatura giardini e prati, indubbiamente producono dei rifiuti di origine organica, quali foglie, erba, legna, e così via. In alcuni casi in questa attività rientra per contratto anche la pulizia di tutta la zona, raccogliendo anche i materiali presenti, quali vetro, lattine, bottiglie, pezzi di ferro e così via, insieme alle sostanze proprie della loro attività.
Tali ditte devono essere autorizzate a tale raccolta e trasporto di rifiuti? Debbono compilare il formulario di identificazione dei rifiuti? Debbono essere iscritti all'Albo? Il proprietario del terreno ove è stata eseguita la "pulizia" del prato e la potatura degli alberi è considerato "produttore" dei rifiuti? Quali obblighi ha nei confronti della ditta?


In effetti vi sono da fare alcune considerazioni prima di poter trovare una risposta adeguata. L'attività descritta rientra chiaramente in quella di "prestazione servizi" con la particolare caratteristica di essere svolta nel domicilio del committente. Se si cerca di inquadrare le diverse figure giuridiche definite dalla disciplina sui rifiuti è possibile più di un dubbio al momento di attribuire la qualifica di "produttore". Le due alternative sono: i rifiuti prodotti nel corso di questa attività sono del committente, se si ragiona in termini di provenienza, sono del prestatore d'opera se si ritiene prevalente l'azione che li origina. Poiché non è nella tradizione di chi scrive dedicarsi ad una analisi filologica, la c.d. esegesi del testo, cerchiamo di arrivare a qualche conclusione con il supporto concreto di un esempio. E l'esempio che pare dissolvere dubbi e perplessità viene suggerito della singolarità del luogo dove si svolge questa prestazione, appunto a "domicilio" del committente. Si rifletta allora sul fatto che le prestazioni di servizi in grado di generare rifiuti possono avvenire ovunque, non necessariamente presso il committente, ma in altri luoghi , come presso la sede del prestatore d'opera.

L'art. 6, c. 1, lett. b) e c), DLgs cit, che ricalca l'art. 1 della direttiva 91/156/CE definisce:
"b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

Una tipica prestazione di servizi è l'attività di autofficina. Per ogni riparazione, manutenzione, sostituzione che avvenga sull'autoveicolo il meccanico genera diverse categorie di rifiuti. Nessuno, pur con tutta la giurisprudenza applicabile, può ragionevolmente sostenere che la qualifica di "produttore del rifiuto" sia attribuibile al proprietario del veicolo. Né peraltro avrebbe senso anche solo ammettere una responsabilità condivisa da parte dello stesso proprietario, si finirebbe per generare una sorta di reazione incontrollata, con il risultato di moltiplicare i soggetti obbligati senza per questo ottenere maggiori garanzie circa uno smaltimento o recupero corretti. Il fatto che il meccanico abbia buttato alle belle meglio le batterie nel terreno sul retro o che le abbia consegnate al primo che passa, senza curarsi delle conseguenze, non può che essere sua esclusiva responsabilità, sarebbe paradossale il contrario.

Se questo esempio riesce convincente per quale motivo mai, ritornando al quesito, dovrebbe essere diverso il caso di un giardiniere? E' evidente che gli sfalci, le potature, che sono i rifiuti di questa particolare categoria di prestatori d'opera, possono essere prodotti solo presso il committente. Questa singolarità può risultare confondente, non solo per la coincidenza geografica dei due soggetti, ma anche per le prassi in uso che sono da tutti conosciute. I rifiuti vegetali finiscono nel cassonetto più vicino, il che può avvenire sia a cura del proprietario che dello stesso gardiniere. Oppure in una piazzola per la raccolta differenziata. E per i rifiuti conferiti al servizio pubblico non c'è obbligo di trascrizione nel registro di carico-scarico né di modello unico annuale. Chi fa cosa? La quotidianità offre le risposte più varie ma, si ripete, attenzione a non confondere i ruoli.

Nel quesito si aggiunge tuttavia che questo tipo di prestazione è accompagnata anche dalla raccolta di rifiuti vari "naturalmente" giacenti sull'area. In questi casi si configura effettivamente un servizio professionale di gestione rifiuti con relativo trasporto finale. In questo caso allora, ma solo in questo caso, scattano gli obblighi richiamati dal decreto Ronchi. Si tratterà di distinguere se questa attività svolta per conto terzi avviene su mandato pubblico o su incarico di una committenza privata. Nel primo caso la disciplina vigente ammette infatti delle deroghe. Si legga a questo proposito la precisazione dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti:

CIRCOLARE N.4403, GIUGNO 1999

E' stato richiesto al Comitato Nazionale di chiarire se sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo per le imprese che a seguito dello svolgimento dell'attività di sfalcio e potatura effettuata in aree verdi riguardanti scuole, parchi , anche privati, adibiti ad uso pubblico, effettuano anche l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni.

Al riguardo il Comitato ha ribadito che sono soggette ad iscrizione le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree verdi di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Qualora però l'attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, il quale quindi produce rifiuti svolgendo un'attività per conto dell'ente appaltante o del concessionario, non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo.

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice

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