interventi
23 giugno 2005

Così come è avvenuto per le centrali turbogas anche per le centrali eoliche si sta assistendo ad un fiorire di iniziative "contro" la loro installazione in tutto il paese. Oltre al sorgere di comitati spontanei si registrano prese di posizione non solo delle principali associazioni ambientaliste, ma anche di alcune regioni come il Veneto, la Puglia e la Sardegna che con varie sfumature stanno imponendo uno stop alla nascita di nuove fattorie del vento. Si sono in effetti create le medesime condizioni che hanno prodotto la corsa alle licenze che ha caratterizzato il settore delle centrali a ciclo combinato. In più la legge Bersani ha imposto che per i produttori ed importatori di energia elettrica sia d'obbligo la detenzione di una quota del 2% di produzione da fonti rinnovabili. La scelta degli operatori è ricaduta sull' eolico che è la fonte più economica. Non meno interessante per la localizzazione di questi impianti è il ritorno per la collettività rappresentato da nuove entrate per i comuni dell'ordine di 50.000 euro per la concessione di suolo pubblico più l'1-2% annuale sull'energia venduta all'Enel. In tempi di magra come questi, con gli stanziamenti statali in costante diminuzione, i piccoli comuni in particolare vedono in queste offerte uno dei modi più immediati per risanare il proprio bilancio. Di fronte a queste proposte pochi resistono e le conseguenze sono facilmente comprensibili: una diffusione di impianti senza alcun tipo di previsione o programmazione territoriale. Quello che ci rimette in particolare in questo caso è il paesaggio, i punti più panoramici dei nostri rilievi, che vede cambiare fisionomia da un giorno all'altro. Non tutte le posizioni sono tuttavia contrarie alla crescita dell'energia eolica considerando l'indubbio beneficio derivante dalla sfruttamento di una risorsa naturale senza le inevitabili conseguenze che si portano dietro le altre forme di produzione energetica. Si soppesano costi-benefici anche su base soggettiva e visto che il senso estetico è del tutto personale non si trovano strade per la mediazione di interessi così contrapposti.

Agli ostacoli sovrapposti dalle comunità locali si aggiungono anche il rilievi del Gestore della rete nazionale che il 21 aprile sorso ha emesso un avviso rivolto ai produttori di energia eolica in Sicilia con impianti non ancora completamente realizzati e, comunque, non collegati alla rete di trasmissione nazionale. Nell’avviso si osserva che, per gli impianti eolici, come per tutti gli impianti a funzionamento intermittente, "si pone il problema della compatibilità delle nuove richieste di connessione alla rete elettrica con la portata attuale della medesima", al fine di non compromettere la continuità e la sicurezza del sistema elettrico. L’avviso in argomento consegue ad uno studio sulle connessioni nelle regioni ove sono state avanzate domande per allacciare nuovi impianti eolici, all’esito del quale il GRTN, per garantire la sicurezza del sistema elettrico siciliano ha assunto la determinazione di accordare connessioni di nuovi impianti eolici per un ammontare complessivo non superiore a106 MW.

Fortunatamente per gli interessi diffusi esiste una regolamentazione per la realizzazione di fattorie eoliche, di chiara derivazione comunitaria, che avrebbe la funzione di favorire la discussione in un modo civile prima che siano effettuare scelte rovinose o irreversibili in campo ambientale. Si tratta della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale che ha avuto completa vigenza solo dal momento in cui, dopo la procedura d'infrazione del 1993, è stato approvato il Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/1996 " Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale." L'atto ha infatti fissato condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura d'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

L'allegato II è suddiviso in due ulteriori elenchi. L'allegato A e l'allegato B. Ai sensi del decreto, art.1:

3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A.

4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
6. Per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorita' competente verifica, secondo le modalita' di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

I progetti riguardanti le centrali eoliche rientrano alla lettera e), settore industria energetica ed estrattiva, del Allegato B: impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

Regioni e province autonome avevano 9 mesi per disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nell'atto di indirizzo, cosa che non è ovviamente avvenuta se non per le note eccezioni e, anche in questo caso, con qualche vizio di troppo, tanto che la Commissione Europea è di nuovo intervenuta per sollecitare un'adozione conforme allo spirito della direttiva madre. Nel frattempo nuovi impianti sono stati realizzati grazie al solo permesso di costruire rilasciato dal comune territorialmente competente che, come abbiamo visto, proprio del tutto imparziale non poteva essere.

Proprio per la particolare necessità ubicative di questi impianti le Regioni più attente alla tutela del proprio paesaggio hanno emanato direttive e linee guida sulla base delle quali orientare la scelta dei luoghi e definire criteri oggettivi a supporto sia dei progettisti che dei soggetti decisori. Particolarmente interessanti sono le Linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici emanate dalla Toscana attraverso le quali sono state definite circa 130 aree critiche per vocazione naturalistica sottratte "a priori" dalla localizzazione di centrali eoliche. Sulla stessa falsariga anche la Basilicata, 2002, la Campania, 2001, la Liguria, 2001, le Marche, 2002.

A seguire sono poi arrivate la Sicilia con il Decreto 10 settembre 2003: "Direttive per l'emissione dei provvedimenti relativi ai progetti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento", la Sardegna con "Linee di indirizzo e coordinamento per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna (2003), la Puglia con la Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 131 Art. 7 l.r. n. 11/2001"Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia".

Un aspetto sul quale alcune comunità hanno sostenuto ricorsi contro le installazioni di parchi eolici è quello del rumore. E' un problema che si tende a sottovalutare fino a quando non lo si deve constatare personalmente. Il vento che si insinua tra le pale del rotore produce un sottofondo che non è più quello naturale, tanto più avvertibile quanto il luogo prescelto è meno antropizzato e quindi molto silenzioso, soprattutto nel corso del periodo notturno. Giocoforza la localizzazione dovrebbe tener conto della vicinanza di nuclei abitati, come minimo, se consideriamo che le località turistiche possa animarsi magggiormente d'estate. Tuttavia, se le regole non si rispettano, così come le distanze, quando ormai gli impianti sono installati e le proteste erompono, l'errore è già stato compiuto e tornare indietro non è più possibile. Anche dimostrare l'esistenza del disturbo diventa una vera e propria impresa alla quale tutti gli attori che partecipano danno un proprio contributo, aumentando il già alto "grado di disordine" tecnico-legale. La vicenda che si trae dall'interpellanza dell'On.Ballaman è esemplare sotto tutti questi punti di vista, mostra come i problemi debbano essere affrontati prima dell'attuazione, dopo è troppo tardi.

BALLAMAN. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:

nel 2000 è stata costruita la centrale eolica della ditta IVPC/4 S.r.l., nella contrada Petrulli-Serroni-Oscata, nel comune di Bisaccia (Avellino), autorizzata con concessione edilizia n. 23 del 7 luglio 1999, rilasciata dal comune di Bisaccia;

tale centrale è stata autorizzata in mancanza della documentazione di previsione di impatto acustico, nonostante la legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, all'articolo 8, comma 4, impone la presentazione di una documentazione di previsione di impatto acustico, in allegato alla istanza di concessione edilizia relativamente a tutti i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;

la centrale medesima è stata realizzata in difformità del Decreto del Ministro dell'ambiente 11 dicembre 1996 che, ai fini della regolamentazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, ha imposto il rispetto del criterio differenziale (differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo) di 5 dB (A) per il periodo diurno e di 3 dB (A) per il periodo notturno, quale condizione necessaria per il rilascio della concessione per tutti gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali;

il 17 febbraio 2004, con nota dell'Area generale di Coordinamento economia e tutela dell'ambiente della Regione Campania è stata confermata l'inesistenza di una richiesta di valutazione di impatto Ambientale da parte della Società IVPG per la centrale di Bisaccia;

rilievi acustici effettuati dall'ARPAC di Avellino nell'agosto 2003 che vanno ad aggiungersi a quelle dell'ARPAC regionale del maggio 2002, presso le abitazioni ubicate nelle vicinanze di alcuni aerogeneratori dell'impianto eolico, hanno evidenziato il superamento sia del limite assoluto di zona sia del limite del criterio differenziale;
tali aerogeneratori risultano ubicati a 238 metri dalle abitazioni, in contrasto alla deliberazione n. 6148 del 15 novembre 2001 della Giunta della Regione Campania che, all'articolo 3, comma 2, impone il rispetto della distanza minima di 500 metri tra ciascun aerogeneratore e la più vicina unità abitativa;

gli abitanti danneggiati dal rumore continuo della centrale eolica hanno esposto l'irregolarità della situazione al comune, alla provincia, alla regione, al Prefetto, al ministero dell'ambiente, alla procura della Repubblica locale di Sant'Angelo dei Lombardi chiedendo il fermo immediato della centrale, senza tuttavia ricevere alcun riscontro significativo;
il 19 marzo 2003 il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a seguito all'esposto pervenuto da parte dei cittadini residenti nelle vicinanze della centrale, preso atto del problema di inquinamento acustico, ha chiesto al comune di Bisaccia e alla regione Campania di informare il ministero dell'ambiente circa i provvedimenti che si intendono prendere al fine del raggiungimento dei livelli di rumore al di sotto dei limiti di legge;

il 26 settembre 2003, il Dipartimento di prevenzione, servizio igiene e sanità pubblica, di Grottaminarda (Avellino) ha, inviato una nota al sindaco del Comune di Bisaccia, alla Procura della Repubblica di Sant'Angelo dei Lombardi, alla provincia di Avellino, alla regione Campania e al Ministro dell'ambiente nella quale propone la sospensione dell'attività della centrale eolica di Bisaccia così come previsto dall'articolo 9 della legge n. 447 del 1995, fino all'approvazione del piano di risanamento da parte delle Autorità preposte, ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 447 del 1995, al fine del contenimento e abbattimento delle emissioni sonore;

l'articolo 9 della legge n. 447 del 1995 prevede la possibilità per il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, di ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
l'incontestabile superamento dei limiti di inquinamento acustico reca irreparabili danni alla salute e alla psiche dei cittadini residenti nella contrada Petrulli-Serroni-Oscata, con particolare riferimento alla presenza di bambini in tenera età, e richiede l'immediata sospensione almeno della parte degli aerogeneratori della centrale posizionati nelle più immediate vicinanze delle abitazioni -:

quali azioni intende intraprendere il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, e anche secondo quanto previsto dal citato articolo 9 della legge n. 447 del 1995, in ordine al contenimento dell'inquinamento acustico provocato dagli aerogeneratori della centrale eolica dell'IVPC/4, nel comune di Bisaccia, ai fini della tutela della salute dei cittadini della contrada Petrulli-Serroni-Oscata, residenti nelle vicinanze della centrale medesima.

(4-10032)

Risposta. - La centrale eolica in questione è stata realizzata nel 2000 a seguito di un iter di autorizzazione all'esercizio iniziato prima del 3 giugno 1996. Durante il suddetto iter di autorizzazione non è stata presentata una previsione di impatto acustico, come disposto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 447 del 1995, né il comune di Bisaccia ha richiesto tale documentazione.
La centrale eolica è un impianto a ciclo produttivo continuo ed è considerata come impianto "esistente" all'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 e, quindi, non è soggetto al rispetto del criterio differenziale, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale. Pertanto, ai fini della valutazione dell'impatto acustico prodotto dalla centrale, è necessario verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione previsti dalla zonizzazione acustica del comune di Bisaccia. Il superamento di almeno uno di questi valori è condizione necessaria per determinare l'obbligo da parte della società IVPC di presentare un piano di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996.

In seguito alle proteste e alle denunce di alcuni cittadini del comune di Bisaccia, il tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi ha emesso in via cautelare, in data 19 marzo 2003 ordinanza di sospensione del funzionamento di quattro aereogeneratori, situati nelle vicinanze delle abitazioni. Tale ordinanza è stata parzialmente modificata da analogo provvedimento dello stesso tribunale in data 20 maggio 2003, con il quale è stato revocato il blocco della attività per due aereogeneratori, confermando, invece, la sospensione dell'attività per i restanti due. Nelle due ordinanze, il tribunale ha motivato il provvedimento adottato in termini esclusivamente cautelativi a tutela della cittadinanza esposta al rumore, in quanto le misurazioni effettuate dalle parti intervenute non hanno acclarato in modo univoco la rispondenza delle sorgenti sonore ai requisiti di legge.

Nella zona, a partire dall'agosto 2002, anche su richiesta di questa amministrazione, sono state effettuate diverse campagne di misurazioni fonometriche. Queste misurazioni sono state seguite, in diversi periodi, da gruppi eterogenei di tecnici competenti in acustica quali: CRIA dell'ARPA Campania; ARPA Campania - dipartimento provinciale di Avellino; CTU dell'A.G. (tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi), CTP sia dei privati cittadini sia della Soc. IVPC.
I risultati delle analisi effettuate non sempre si sono rilevati tra loro concordi, principalmente a causa delle difficoltà di misura derivanti dalla velocità del vento, normalmente superiore a 5m/s per il funzionamento delle pale. Alcuni rilievi, poi, sono stati eseguiti all'interno degli ambienti abitativi, altri all'esterno, in prossimità delle pale, evidenziando chiaramente gli scenari acustici differenti.

Per tale situazione ed a fronte di una specifica richiesta del dipartimento provinciale di Avellino, questo Ministero ha provveduto a chiarire gli aspetti legati all'interpretazione della normativa in merito all'applicabilità del criterio differenziale ed alle tecniche di rilevamento da utilizzarsi.

A seguito di ciò, il dipartimento provinciale di Avellino ha ritenuto opportuno programmare una nuova campagna fonometrica, per valutare il reale clima acustico esistente, incontrando, però l'opposizione da parte dei cittadini.
Risulta pertanto che tutte le autorità territorialmente competenti cerchino una risoluzione definitiva del problema.
Si è inoltre a conoscenza che, in seguito alla perizia del C.T.U. nominato dal giudice, è stata emessa una prima ordinanza cautelare di sospensione dell'attività degli aerogeneratori BS35, BS34, BS33 e BS32, modificata in seguito per i soli BS35 e BS34, più vicini al ricettore più disturbato. Ad oggi risulta che questi ultimi siano ancora sotto sequestro.

Si ritiene opportuno precisare che la distanza minima di 500 metri indicata nella deliberazione di giunta regionale della Campania n. 6148/2001 è obbligatoria per tutti gli impianti realizzati successivamente alla data della suddetta delibera o il cui progetto, a tale data, non avesse ancora completato l'iter di approvazione. Nel caso specifico, l'impianto in questione, almeno per quanto attiene il suo iter autorizzativo è antecedente alla delibera sopra richiamata e, pertanto, non in violazione della stessa.

È evidente che la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini è la finalità primaria dell'azione del Ministero interrogato e nel caso in cui dalla nuova campagna di misure effettuata nel rispetto della normativa vigente si riscontrasse un superamento dei limiti di legge, sarà necessario intervenire con un'azione di bonifica da parte dell'ente gestore della centrale eolica, mirante al ripristino del corretto clima acustico della zona. Laddove nessun altro intervento di risanamento risultasse praticabile, sarà necessario, un eventuale dislocamento dell'aerogeneratore in altra zona.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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