chiarimenti
20 maggio 2003

Io abito al mare, vicinissimo alla casa c'è un campanile il quale suona anche di notte e non una ma ben due volte quando scocca l'ora e cinque minuti dopo. Il rumore è veramente fracassante posso fare qualcosa? Un intervento dell'Arpa per un analisi acustica quanto costerebbe?
Distinti saluti


L'argomento è molto noto tra chi si interessa professionalmente di acustica, è uno dei più trattati nelle aule dei tribunali.

Il fatto è che l'intolleranza nei confronti delle manifestazioni di culto, quando si esprimono attraverso uno smodato scampanìo, è decisamente in aumento. Uno dei motivi ai quali, si può presumere, ricondurre questa intolleranza è legato allo sviluppo sociale di borghi e frazioni, all'espansione edilizia che ha riguardato alcuni di questi o, semplicemente, alla decisione di una o più famiglie di (ri)stabilirsi in questi luoghi così lontani dal caos cittadino. E' ben difficile credere che un investimento "doloroso" come quello di comprare una casa, o ristrutturarla, o affittarla per una stagione, avvenga senza tenere conto della presenza scomoda di un campanile a pochi metri dalle proprie finestre, ma qualche distratto si può mettere tranquillamente in conto che ci sia. E' solo al momento di abitarla che il nuovo proprietario si accorge improvvisamente di questa minaccia alla pace familiare, il che può avvenire di giorno, come di notte.

Poiché l'elemento soggettivo è un fattore molto importante di differenziazione degli individui, quando si parla di rumore, c'è la persona paziente che è disposta a sopportare, anche perché ritiene che la presenza del suono delle campane abbia a che fare con la storia e le tradizioni del luogo e sarebbe un peccato sopprimerle. C'è invece chi non è per niente disponibile e, dopo i primi inutili tentativi di conciliazione con il parroco di turno, inizia a battere le vie legali. Naturalmente su questi comportamenti incide l'intensità, la frequenza e la durata del suono, ma anche il periodo: l'orologio campanario, soprattutto di notte, può effettivamente causare un esaurimento nervoso da disturbo del sonno in chi non è abituato.

Vi è inoltre da sottolineare come, con l'avvento delle moderne tecnologie, questi sistemi di elettrificazione che sono stati installati in ogni parrocchia hanno forse stimolato più di una tentazione e qualche eccesso, tanto che, un po' per la potenza aggiunta, un po' per la disponibilità di ampi repertori musicali, anche i concittadini più fedeli e tradizionalisti hanno iniziato a esprimere qualche perplessità su un uso che è parso troppo disinvolto.

Non mancano mai, per la verità, anche la realizzazione di nuovi edifici di culto il che comporta, per il contesto urbano in cui si colloca, la novità di un suono del quale tanti (o solo alcuni, dipende) non ne sentivano la mancanza. Vi è infine un evoluzione della nostra società, sempre più multiconfessionale, il che ha dato luogo ad attenzioni nuove ai simboli religiosi cristiani, dati per acquisiti, sia per contestarne la legittimità che per rivendicarne il valore in forme poco avvedute.

I litigi sulle campane sono così a volte degenerati finendo per diventare vittime della notoria dietrologia all'italiana, secondo la quale ogni manifestazione del pensiero ha un motivo recondito inconfessato, il quale, nel caso in questione, non può che essere di natura politica.

Dunque, una volta creatasi la prima sacca di resistentenza, il primo comitato, non c'è voluto molto perché si passasse le carte al legale di fiducia e si aprissero le cause "iniziatrici".

Sulle contestazioni all'uso delle campane si è così formata una certa giurisprudenza, in parte nel versante penale, e, in parte in quello civile o amministrativo. Poiché tale fenomenologia è nota da tempo alle aule dei tribunali la giurisprudenza che conosciamo è antecedente alla Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico, la n.447 del 26.10.1995, e tuttavia essa continua ad essere generata secondo le proprie linee di tendenza, senza minimamente considerare che, nel frattempo, il nostro paese si è dotato di una disciplina speciale.

Ma prima di approndire i termini tecnico-legali della vicenda è indispensabile sottolineare un aspetto delicato, che fa da sottofondo al tema: quello del rapporto Stato-Chiesa la cui regolazione è sancita nella nota legge sul Concordato. Bisogna chiarire che se l'uso delle campane avviene nel corso di manifestazioni di culto non può sottostare ad alcun altro ordinamento, ad ogni altra disposizione che non sia facente capo ai documenti dei Sinodi o alle circolari della C.E.I. Qualsiasi sia l'approccio tecnico-legale che si vuole seguire non è possibile dimenticare che esiste un vincolo di esclusione con il quale è necessario venire a patti.

E' così che, per avere ragione del proprio diritto al riposo, non può darsi scontata la tutela delle leggi che il nostro paese si è dato, ma è necessario inquadrare correttamente il problema approfondendo alcune questioni di diritto canonico e andando a selezionare, tra gli episodi di maggiore rumorosità, quelli che effettivamente costituiscono una manifestazione di culto da quelli che non lo sono. Ogni caso ha quindi uno sviluppo a sé, il quale dipende molto dalle sue premesse.

Per ritornare all'aspetto legale vediamo che vi sono diverse interpretazioni, tra le quali una sentenza della Corte di Cassazione del 1995 ed una della Corte d'Appello del 1994 le quali "hanno escluso il suono delle campane dal novero degli accadimenti sonori fastidiosi, perchè giudicato fenomeno tradizionale, consuetudine millenaria da sempre accettata e fortemente voluta dalla popolazione". Naturalmente ve ne sono altre di segno avverso. Una delle più recenti è la 2316, Cassazione Penale, 23 aprile 1998:

"… Ne consegue che il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche puo' dar luogo al reato previsto dall'art. 659 cod. pen. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, e' riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilita' e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autorita' ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuita' del suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilita'. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo delle campane, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo che detto provvedimento cautelare si basava sul semplice "fumus" del reato, supportato da indizi che non necessariamente devono essere gravi)."

Già da queste poche note si riesce a comprendere quali siano le difficoltà a tacitare le campare troppo disturbanti. Chi vuole può ricorrere a denunce per disturbo alla quiete pubblica da inviare a Carbinieri o Polizia Municipale, riferendosi all'applicazione dell'art.659, I comma, C.P., o al Regolamento di Polizia Urbana, ma non è scontato che otterrà ragione delle sue lamentele. L'aspetto critico è, come abbiamo detto, l'ambito di applicabilità della norma il quale si scontra con il diritto di un altro Stato, quello Vaticano, con il quale abbiamo sottoscritto un patto di reciprocità e riconoscimento.

Vi è un altro aspetto critico, quello dei tempi della giustizia, che ovviamente gioca a sfavore della parte che di questo conflitto subisce un pregiudizio.

Lo stesso vale per la sede civile: qualora si sia intenzionati a percorrere questa strada, attraverso l'art.844 C.C., bisogna mettere in conto attese di anni.

Per rispondere al lettore non è la spesa della fonometria che deve preoccupare, ma l'efficacia di questo approccio al problema. Peraltro, tenendo conto della discussione di merito, non è improbabile che il giudice richieda l'effettuazione di nuove perizie e che le spese processuali ricadano poi sulla parte soccombente.

Il consiglio è pertanto di cercare la soluzione in altro modo. Il suggerimento si trae dalla presa di coscienza del problema da parte delle gerarchie ecclesiastiche più avvedute. Tenuto conto del numero rilevante di proteste raccolte nel corso degli anni e anche dei risultati dei contenziosi arrivate alla conclusione sia in sede penale che civile, l'atteggiamento è cambiato.

La Conferenza Episcopale Italiana, Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici Sez. I, ha emanato in data 13 maggio 2002 la Circolare n.33 che tratta per l'appunto il tema delle campane ricostruendone l'evoluzione storico-temporale e approfondendone l'inquadramento sotto il profilo dell'uso liturgico. In questo modo la C.E.I. è giunta ad individuare quali sono le forme attraverso le quali si può sostenere che il suone delle campane "è finalizzato al culto, come segno e richiamo delle celebrazioni liturgiche nonché a cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana." Tra i significati aggiunti a quello religioso nel corso dei secoli vi sono invece l'uso delle campane come segno di festa, come imminenza di un pericolo, come indicazione dello scorrere delle ore.

L'Osservatorio trae dunque una conclusione sulla necessità di una regolamentazione ecclesiastica e suggerisce ai Vescovi delle diocesi italiane di assumere un apposito provvedimento finalizzato a regolamentare l'uso delle campane, fornendo un fac-simile per l'emanazione di un decreto.

Si ha notizia di una prima traduzione dei suggerimenti della C.E.I. da parte del Vescovo di Viterbo: nel testo l'uso è limitato all'orario compreso tra le 7.00 e le 21.00. Non più orologio campanario quindi, almeno per il periodo notturno. Così anche per quello di Bergamo.

A questo punto gli strumenti ci sono, è sufficiente metterli in pratica, utilizzando la necessaria "diplomazia", peraltro richiesta dal doversi rapportare con i rappresentanti istituzionali di un altro stato. Se con il proprio parroco non è facile intendersi si provi a riccorrere alla diocesi chiedendo ragione della regolamentazione delle campane, se il decreto è già stato adottato, o che il Vescovo provveda in tal senso secondo le indicazioni della Circolare C.E.I. n°33.

Non necessariamente le gerarchie ecclesiastiche hanno atteso istruzioni prima di muoversi, come mostra l'atto del Vicario Generale della Archidiocesi di Bologna pubblicato sul bollettino n° 8 del settembre 1999, particolarmente preciso e chiaro nel distinguere quello che è indispensabile da ciò che non lo è.

Bollettino Archidiocesi di Bologna, a.XC, N° 8, settembre 1999.

ATTI DEL VICARIO GENERALE
DISPOSIZIONI SUL SUONO DELLE CAMPANE

Premesse

"Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente il triplice saluto della Vergine Maria (Benedizionale, n. 1455). Il suono delle campane e regolato dall'Autorità Ecclesiastica a norma della legge concordataria. Una sentenza della Corte di Cassazione I.a Sezione Penale (n. 2316 del 19/05/1998) relativa alla legge sull'inquinamento acustico (n. 447/1995), richiede da parte dell'Autorità Ecclesiastica alcune indicazioni in questa materia. La sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra, rifacendosi alla legge citata e all'art. 659 dei Codice Penale, ricorda che:
a) il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa "al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall'art. 659 del C.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro.

b) nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione nel vigente diritto concordatario, è riconosciuta alla Chiesa cattolica - (il suono delle campane) integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'Autorità ecclesiastica intesa a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari momenti forti della Chiesa, il limite della normale tollerabilità. In pratica, la sentenza citata afferma che:

- fuori dell'uso liturgico il suono delle campane viene, considerato come tutte le altre fonti sonore;

- l'uso liturgico delle campane deve sottostare alle disposizioni del l'Autorità ecclesiastica competente in materia;

- in assenza di queste disposizioni, e in presenza di circostanze di fatto che comportano il superamento della soglia della normale tollerabilità, anche il "suono liturgico" può essere contro la legge citata.

Pertanto per l'Arcidiocesi di Bologna si richiamano le seguenti disposizioni:

1 - Responsabile dell'uso delle campane è il parroco o rettore della chiesa. L'accesso alle campane sia sempre protetto da una chiusura a chiave, la quale deve essere custodita dal Rettore della chiesa o da persona lui incaricata.

2 - Si conservi nei campanili dell'Arcidiocesi la possibilità del suono a "doppio bolognese". Pertanto prima di introdurre innovazioni tecniche per elettrificare il suono delle campane, si consulti l'ordinario (cfr.Boll.Arc.11/1990, pp.390-391).

3 - Il compito del campanaro, è ritenuto un vero e proprio "mistero", seppure nel senso lato di questo termine, in quanto è al servizio della liturgia e della vita della comunità cristiana. In questo spirito si auspica che nei campanari venga coltivato anche l'amore alla liturgia e la coerenza della vita cristiana.

3 - Anche le iniziative promosse dalle associazione dei campanari con lo scopo di perfezionare la loro arte ed educare il popolo cristiano alla bellezza del suono a doppio (come le Gare campanarie e le relative prove) rimangono nella competenza dell'Autorità Ecclesiastica.

Per queste manifestazioni si ricorda di avere l'avvertenza di scegliere campanili non inseriti in contesti urbani, e quanto agli orari non si vada oltre alle ore ventuno (o ventidue con l'ora legale).

4 - Si conservi l'uso del suono dell'Ave Maria soprattutto a mezzogiorno, ma anche al mattino e alla sera, secondo l'usanza di tre brevi tratti, che nell'insieme non superino 120 secondi (soprattutto quando viene fatto con meccanismo elettrico o diffuisore elettronico).

5 - Si conservino i segnali tradizionali per le funzioni liturgiche, adeguandosi al grado di solennità dei giorni e delle azioni liturgiche, secondo le usanze locali.Limitarsi ad un semplice suono per le Messe o azioni liturgiche celebrate in giorno feriale.

6 - Evitare di suonare le campane durante la celebrazione della Messa; anche cosiddetto "doppio dei Sanctus" non ha più alcuna motivazione liturgica. 7 - Per le mutate condizioni della vita moderna, e per evitare comprensibili disagi, soprattutto dove i campanili sono in zone urbane, è vietato l'uso delle campane dopo le ore ventuno (ventidue con l'ora legale). Fanno eccezione la notte di Natale e la Veglia di Pasqua.

8 - E' possibile usare, per i segnali delle funzioni liturgiche, le apparecchiature elettroniche, con amplificazione sul campanile. Si abbia l'avvertenza di orientare i diffusori in modo che nella loro traiettoria non incontrino abitazioni troppo vicine, che sarebbero eccessivamente disturbate.

9 - Si conservi la tradizione di suonare i doppi in occasione delle maggiori feste liturgiche (Natale, Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini, Tutti i Santi, ecc. e nelle principali Feste Mariane) e nelle ricorrenze di feste parrocchiali ( Patroni, anniversari, ecc.). In tali festività si suoni qualche doppio prima della Messa principale del mattino, e prima della celebrazione pomeridiana. Durante le processioni, se si suonano i doppi, si alterni il suono delle campane con canti e preghiere. Per i morti, soprattutto in campagna, si mantenga l'usanza del suono della "passata" e dei rintocchi lenti durante il funerale.

10 - Anche per i suoni di cui al n. 9 si possono usare registrazioni e amplificazioni elettroniche: non si ecceda però nella durata delle riproduzioni, che risultano sempre più fastidiose del suono prodotto dalle campane in movimento.

Bologna, 8 settembre 1999

+ Claudio Stagni

Vescovo Ausiliare
Vicario Generale

 

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