chiarimenti
20 maggio 2003

Alla luce della definizione contenuta nel Decreto 152 un hotel ristorante può essere considerato uno stabilimento nel quale si esercitano attività commerciali? Di conseguenza, il refluo proveniente da un Hotel Ristorante è da considerarsi un'acqua reflua industriale e quindi da autorizzare come tale?
Si ringrazia anticipatamente.
Cordiali Saluti.


Se seguiamo la cronologia delle definizioni tratte dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 271 del 21/05/1991 91/271/CEE: del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, il cui recepimento è diventato il nostro DLvo 152/99, vediamo che prima sono definite le acque domestiche e poi le industriali. Il decreto le definisce alla lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 2.

- "Acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

- "Acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Il riferimento all'avverbio "prevalentemente" va valutato analizzando le attività che danno origine allo scarico che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attività domestica quali il cucinare, il lavare nonché l'eseguire attività del tempo libero o modesti lavori. In coerenza con questa sono quindi da considerare acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.

Anche per quanto riguarda gli scarichi derivanti da "servizi", essendo stato utilizzato un termine omnicomprensivo, vi possono rientrare entrambi i tipi di reflui previsti alle lett. g) e h) in quanto nella nozione di "attività commerciali" contenuta alla lett. h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di servizi secondo quanto previsto all'art. 2195 del codice civile.

A questo punto viene da sé che lo scarico di un hotel dove viene effettuata anche attività di ristorazione non può che riguardare acque domestiche senza ulteriori discussioni. La domanda che ci si dovrebbe porre e che potrebbe essere il vero motivo del quesito è: qual è il tipo di trattamento che si deve garantire allo scarico di un hotel-ristorante?

Dipenderà dal recapito: se in fognatura depurata non è necessario, salvo eventuali prescrizioni da regolamento dell'ente gestore del servizio (per es. degrassatore, fossa settica). Se è in fognatura non depurata o in acque superficiali vere e proprie il problema sta tutto nella capacità recettiva dell'hotel e del numero di pasti/giorno. Se i limiti sono quelli di tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lvo 152/99 è giocoforza necessario un trattamento ossidativoi a base di fanghi attivi o, se le condizioni lo permettono, una fitodepurazione, salvo che, in entrambi i casi, si garantisca una adeguata manutenzione.

Una domanda che spesso ci si pone è la seguente: ma quali sono gli insediamenti commerciali dai quali si originano acque né domestiche né da dilavamento? La risposta potrebbe essere: gli ipermercati. Probabilmente il legislatore europeo ha ritenuto che queste tipologie di scarico, sia per qualità, che soprattutto per quantità, non potessero rientrare nella definizione di acque domestiche. In effetti non ha tutti i torti.

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