chiarimenti
28 aprile 2004

Salve, ringrazio anticipatamente dell'aiuto e del servizio fornito.

Volevo chiedere se  i rifiuti provenienti da un'opera di costruzione (edile  e non) prodotti in cantiere dalla ditta appaltatrice sono "prodotti" dall'appaltante (come nel famoso caso dei rifiuti da demolizione), oppure sono di proprietà dell'appaltatore.

Inoltre mi interessava capire come ci si deve comportare sempre nell'ambito di un cantiere esterno, per gestire un deposito temporaneo...nello specifico mi chiedo se il deposito temporaneo si configura al termine della lavorazione dell'opera oppure se i rifiuti vanno registrati con una cadenza precisa anche se l'opera non è terminata, inoltre come occorrerebbe comportarsi sempre nel caso di un cantiere esterno per non far configurare il deposito temporaneo?

Grazie, cordiali saluti


Per il primo aspetto se n'è ampiamente parlato nell'intervento "La difficile gestione dei rifiuti di demolizione" alla cui lettura si rimanda. In ogni caso, per riassumere, riguardo alla definizione del "produttore di rifiuto" si è aperto un nuovo fronte in materia sulla scorta di alcune sentenze della Corte di Cassazione che coinvolgono in termini di responsabilità anche il committente dell'opera. E' chiara l'intenzione della Corte di sollecitare personalmente il proprietario di un fabbricato perché non si disinteressi di quale destinazione finale avranno i rifiuti prodotti nel corso della costruzione, manutenzione, demolizione di parti del fabbricato stesso. Tuttavia il dissenso è lecito anche tra giudici e, come nella massima che segue, anche ben motivato:

Corte di Cassazione Penale
Sez. III, 21 aprile 2003, n. 15165 (ud. 28 gennaio 2003).
Pres. Toriello – Est. Onorato – P.M. Danesi (diff.) – Ric. Capecchi.

Invero, il committente di lavori edilizi e/o urbanistici, come quelli per la costruzione del piazzale che il (omissis) ha affidato alla ditta (omissis), è corresponsabile assieme all’assuntore dei lavori per la violazione delle norme urbanistiche, ai sensi dell’art. 6 legge 47/1985: come tale ha un obbligo di vigilanza ovvero una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 cpv. cod. pen., sicché può essere ritenuto corresponsabile, per esempio, di lavori edilizi commessi dall’assuntore in difformità dalla concessione, in quanto non ha impedito, dolosamente o colposamente, un evento che aveva l’obbligo di impedire.

Diversa è invece l’ipotesi di violazioni della normativa sui rifiuti, eventualmente commesse dalla ditta assuntrice dei lavori edili. A questo riguardo non è ravvisabile alcuna fonte giuridica (legge, atto amministrativo o contratto) che fondi un dovere del committente di garantire l’esatta osservanza della anzidetta normativa da parte dell’assuntore dei lavori. (In questo senso non sembra condivisibile l’applicazione che dell’art. 40 cpv. c.p. ha fatto Cass. Sez. III, sent. n. 4957 del 21 gennaio 2000, Rigotti e altri, rv. 215943).

Al di là della pur importante discussione dottrinale sul punto sembra a chi scrive che tutto il dibattito sia viziato dalla coincidenza tra attività svolta dall'impresa edile e domicilio del committente. Questa confusione dei ruoli può essere facilmente risolta se si sposta l'attenzione su un qualsiasi altro esempio di attività di servizio eseguita su commissione o contratto in sede diversa rispetto alla proprietà privata. Si pensi all'esempio delle autocarrozzerie: l'attività di riprazione e finitura dell'autoveicolo, di proprietà di terzi, non può che svolgersi in un locale appositamente attrezzato per il tipo di servizio reso, indispensabilmente diverso dal domicilio del cliente. A nessuno può certo sopravvenire il dubbio che il proprietario dell'auto debba essere considerato corresponsabile dello smaltimento dei rifiuti di carrozzeria o che sia inquadrato come produttore "in pectore", ci mancherebbe. Lo stesso deve valere anche per i rifiuti di demolizione. Chi li produce è l'impresa edile e non altri. Così per qualsiasi altro artigiano, dall'idraulico all'elettricista, dall'antennista al pittore, che dovesse entrare nel cantiere per rendere le proprie prestazioni.

Per il secondo quesito: un cantiere ha una durata che prolungarsi anche oltre il triennio ammesso per la fine lavori stabilita dalla licenza di costruire, quindi in tutti i casi va effettuato uno smaltimento di quanto prodotto nel corso di un anno, oppure, qualora le condizioni dei luoghi non permettono di poter depositare grandi quantità di rifiuti di demolizione, con una maggiore periodicità. Tuttavia il sito dove vengono accumulati si configura come deposito temporaneo indipendentemente dalle quantità in gioco e quindi in qualsiasi momento vi vengano conferiti rifiuti. Perché non vi siano equivoci in proposito in nessun luogo dedicato vi deve essere qualcosa di riconoscibile come accumulo di rifiuti, il che pare piuttosto improbabile.

I rifiuti delle imprese di costruzione se non pericolosi, non comportano la tenuta del registro di carico e scarico da parte del soggetto produttore. E' evidente che la deroga vale solo per chi costruisce. Tuttavia in un cantiere possono prodursi anche rifiuti pericolosi che andranno comunque registrati. La registrazione andrebbe di regola effettuata settimanalmente se nel corso di quella settimana sono stati prodotti rifiuti. Il registro va tenuto in cantiere. Questa è la teoria, nella vita reale le cose vanno diversamente. Non a caso le amministrazioni pubbliche con l'intento di facilitare il recupero e debellare il fenomeno dell'abbandono cercano di ridurre gli oneri burocratici (allontanando il rischio "sanzione") attraverso accordi di programma.

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CHI E' IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO?