chiarimenti
6 marzo 2001

10 DOMANDE SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERBATOI INTERRATI

In questi giorni sono pervenute diverse richieste di chiarimenti circa lapplicazione del DM 246/99 in materia di serbatoi interrati. Eccovi un primo campione di risposte.

1.E' vero che sono soggetti al campo di applicazione del DM solo i serbatoi che contengono sostanze o preparati liquidi ad uso commerciale o industriale, mentre sarebbero esclusi quelli ad uso civile o agricolo?

Dalla formulazione dell'art.1 sembra proprio così, almeno per quanto riguarda l'esclusione dell'uso civile. L'esclusione è incomprensibile se si pensa all'elevato numero di serbatoi che contraddistingue tale settore, in specie nell'ambito dell'utilizzo di combustibili per uso riscaldamento. Sia il fattore numerico che l'assenza delle misure di controllo e monitoraggio delle perdite, oltre alla mancanza delle più elementari norme di conduzione e manutenzione, sono elementi di maggior rischio rispetto al settore industriale. In passato sono stati registrati numerosi episodi di inquinamento legati alla scarsa attenzione dedicata a questi serbatoi. L'esclusione pertanto non si giustifica se non motivazioni di tipo economico che non sono accettabili quando si tratta di difendere un bene comune come l'ambiente. Per quanto riguarda il settore agricolo non si ritiene che sia escluso, si tratta sempre di attività volta a produrre un bene o a commercializzare un prodotto.

2.La definizione di serbatoio interrato è poco chiara. Per esempio un contenitore, posto all'interno di un bacino interrato, di cui si possa ispezionare la superficie esterna, ma non il fondo, è soggetto al decreto?

Il fine della norma è quello di prevenire l'inquinamento del suolo e/o delle falde, cioè di impedire che i liquidi fuoriusciti per spillamento, trafilamento ecc. vengano a contatto con le matrici ambientali senza che il gestore se ne accorga per tempo. Perché questo sia possibile è necessario che il serbatoio sia ispezionabile visivamente in tutte le sue parti, fondo compreso. Il serbatoio deve quindi poggiare su una sella di almeno 200 mm. Inoltre anche la distanza tra le pareti del serbatoio e quelle del bacino di contenimento devono essere tali da assicurarne l'ispezionabilità da parte di personale addetto, pari almeno a 600 mm. Ciò detto è poi necessario che queste ispezioni vengano realmente garantite con la periodicità necessaria.

3.Una vasca interrata corrisponde alla definizione di serbatoio?

I pareri sono discordi. Se la vasca contiene le sostanze o i preparati descritti dal decreto e non è ispezionabile, a ragion di logica, deve ricadere nel campo di applicazione. C'è tuttavia chi sostiene che una vasca in cls costruita in opera non corrisponda alle definizione di serbatoio, inteso come manufatto industriale. E' un'opinione discutibile. Per primo è sempre necessario tener conto delle finalità del decreto. Se tra i requisiti di costruzione dei serbatoi è indicato il materiale plastico o metallico, ciò significa che un contenitore a parete singola in cls non è idoneo a garantire da eventuali fuoriuscite nel tempo. Questa deve essere la prima preoccupazione di chi intende ricoverare le sostanze o i preparati descritti dal decreto in un contenitore interrato. Inoltre sul mercato si trovano sia contenitori in cls prefabbricati, che contenitori in cls costruiti in opera e quindi questa distinzione, di "manufatto industriale", non regge. Per ovviare a rischi di fuoriuscite sono a volte forniti con il rivestimento interno vetrificato, tuttavia, se rientranti nel DM 246/99, non è misura sufficiente.

4.Una vasca interrata ma a cielo aperto, protetta da griglia, corrisponde alla definizione data dal decreto?

Si, salvo verificare anche le sostanze o i preparati, che siano quelli descritti dal decreto.

5.Un serbatoio interrato che non ha i requisiti del DM 246/99 può essere utilizzato per ricoverare sostanze o preparati diversi da quelli descritti dal decreto?

Se si tratta di considerare il mero aspetto letterale della norma, cioè il suo campo di applicazione, questo utilizzo è lecito. Tuttavia è necessario fare un discorso generale. E' chiaro che si previene l'inquinamento prodotto da perdite e fessurazioni di serbatoi interrati assicurando, da una parte, requisiti di carattere strutturale (materiale di costruzione, doppia parete) e, dall'altra, sistemi di controllo e monitoraggio nel tempo, unitamente a revisioni e prove di tenuta periodiche. L'assenza di queste garanzie non fa venire veno la responsabilità del gestore in caso di inquinamento. La contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovuta a comportamenti omissivi o commissivi è comunque una fattispecie sanzionata penalmente ai sensi del D.lgs 22/97. Sta al giudice verificare se una fuoriuscita di liquidi contaminanti poteva essere evitata anche adottando quelle contromisure strutturali o gestionali che, seppure non previste per legge nel caso concreto, andavano assicurate come regola di buona tecnica. Il consiglio che si avanza è di evitare l'interramento del serbatoio oppure di seguire volontariamente la norma, anche in caso di soggetto non obbligato.

6.Le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie riportate negli elenchi in allegato al D.Lgs. 132/92 sono le stesse del D.lg 152/99?

Si, a parte qualche piccola modifica.

"2.1 Sostanze per cui esiste il divieto di scarico Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze:

Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:

7.Le definizioni delle sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie riportate negli elenchi in allegato al D.Lgs. 132/92, poi D.lg 152/99, sono le stesse che si ritrovano nella disciplina per la classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi?

No. Sono due cose diverse (solo in Regione Lombardia sopravvive un regolamento d'igiene che ha anticipato il DM 246/99 e dove il riferimento è proprio alla disciplina dell'etichettatura di pericolosità).Tuttavia, si può dire, che alcune sostanze o preparati classificati come pericolosi rientrano a pieno titolo nelle voci dell'allegato al D.lgs 152/99 (punto 2.1 dell'allegato 5, relativo alle sostanze per cui esiste il divieto di scarico sul suolo e sottosuolo). Per quelle che non vi rientrano vale il ragionamento già fatto: la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee dovuta a comportamenti omissivi o commissivi è comunque una fattispecie sanzionata penalmente ai sensi del D.lgs 22/97. Adottare, come regola di buona tecnica, le misure strutturali e gestionali per l'installazione e la conduzione di serbatoi interrati indicate nel decreto è una scelta di responsabilità. Il consiglio che si avanza è di evitare l'interramento del serbatoio oppure di seguire volontariamente la norma, anche in caso di soggetto non obbligato.

8. Le definizioni delle sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie riportate negli elenchi in allegato al D.Lgs. 132/92, poi D.lg 152/99, sono spesso equivoche. Si veda: materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque - sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque - oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti. Si può avere un chiarimento in merito?

Le definizioni sono mutuate dalla direttiva CEE recepita con D.lg n.132 del 27 gennaio 1992. In effetti sono troppo generiche e corrono il rischio di essere interpretate in senso troppo permissivo o troppo restrittivo. In questi casi il consiglio è di parlarne con le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale competenti per territorio. L'altra, che ha tuttavia scarsa possibilità di successo, è di attendere un intervento istituzionale del Ministero dell'Ambiente.

9. Tra le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie riportate negli elenchi in allegato al D.Lgs. 132/92, poi D.lg 152/99, ci sono anche zinco, piombo, molibdeno ecc. Si intendono solo in questo stato o anche sottoforma di loro composti o soluzioni e, se si, in quale concentrazione?

Tenendo conto che si sta parlando di liquidi si ritiene che il decreto si applichi alle soluzioni, acquose o non, delle sostanze elencate e relativi miscugli. Si potrà considerare la concentrazione soglia prevista perché la sostanza o il preparato possa essere classificato come pericoloso. Anche questo aspetto meriterebbe tuttavia un intervento istituzionale.

10. Rientrano nel campo di applicazione del D.M. 246/99 anche i serbatoi interrati utilizzati per stoccaggio di rifiuti liquidi che contengano alcune delle sostanze pericolose contemplate dal medesimo decreto?

Si. All'art.6, lettera m), del D.lgs 22/97, elencando i requisiti che devono essere assicurati per il deposito temporaneo di rifiuti, si fa espresso riferimento alle norme tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti. Qualora si scelga di interrare il deposito di rifiuti contenenti sostanze elencate al punto 2.1 dell'allegato 5 del D.lg 152/99 è d'obbligo dunque applicare il DM 246/99.

 

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