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RADIOATTIVITA' - Trasporto involontario di una sorgente radioattiva (radionuclide: Cesio 137) localizzata all'interno di un "pacco" di rottami pressati

Sentenza assolutoria - motivi in fatto e diritto: 1. contestazione del fatto e apertura del relativo procedimento penale; 2. reato contestato: contravvenzione di cui all'articolo 136, comma 2, del D.Lgs. n. 230/95; 3. presunta norma violata: articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 230/95 (trasporto non autorizzato di materiali radioattivi in quanto mancante della prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 5 della Legge n. 1860 del 1962); 4. assoluzione perché il fatto non costituisce reato: totale carenza di dolo o colpa; 5. tra le motivazioni principali della sentenza si evidenzia: l'obiettiva difficoltà di individuazione della sorgente all'interno del carico di rottami, data la particolare ubicazione (in un "pacco" di rottami metallici pressati) con effetto schermante; la dimostrazione del possesso di idonea strumentazione per il controllo dei rottami (portali fissi e rilevatori manuali di supporto); la dimostrazione di avvenuta effettuazione dei controlli (sorveglianza radiometrica) sui rottami, come previsto dall'articolo 157, del D.Lgs. n. 203/95, al fine di rilevare la presenza di eventuali sorgenti dismesse la sussistenza della Convenzione Assofermet per il prelievo e la "messa in sicurezza" di sorgenti radioattive e/o rottami radiocontaminati; in particolare: preesistenza di un rapporto contrattuale tra l'impresa chiamata in giudizio (per mezzo del suo rappresentante legale) e una delle ditte specializzate facente parte dell'ATI firmataria la citata Convenzione, la "Campoverde S.r.l."

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