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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri

(2002/C 119/05)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
considerando quanto segue:
(1) L'utilizzo delle tecnologie delle radiazioni negli Stati membri è disciplinato da un sistema normativo specifico che include misure di controllo rigorose dei movimenti transfrontalieri. Malgrado tali controlli è stata rilevata, tra i materiali metallici destinati al riciclaggio, la presenza di sorgenti o materie radioattive non controllate, contaminate con radionuclidi di origine naturale o artificiale.
(2) La presenza di materie radioattive tra i metalli può avere gravi conseguenze per l'economia delle aziende, la sicurezza dell'ambiente e, in certi casi, la salute della popolazione come vari incidenti hanno dimostrato.
(3) Come misura integra tiva delle disposizioni già in vigore e allo scopo di ridurre la probabilità che si ripetano tali
incidenti, è opportuno adottare ulteriori misure di prevenzione specifiche e adeguate, poiché talune sorgenti di
radiazioni sono state utilizzate prima dell'introduzione degli attuali sistemi di controllo, o perché esiste sempre
la possibilità che una sorgente sfugga ai sistemi di controllo esistenti, o anche perché tali sistemi non sono necessariamente applicabili.
(4) La prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio di materiali metallici non può trascurare la grande importanza economica e sociale dell'industria metallurgica nella maggior parte dei paesi e specialmente negli Stati membri.
(5) La presenza di materie radioattive nei metalli ha origine fuori dell'industria metallurgica.
(6) Nel quadro della riduzione al minimo del rischio radiologico nell'industria metallurgica, occorre tener conto delle
norme di sicurezza applicate in questo settore, che in genere non sono soggette ad alcun sistema che disciplini gli aspetti radiologici. Le misure da adottare dovrebbero pertanto includere tra i requisiti di base l'autosalvaguardia
dell'industria meta llurgica contro questo tipo di rischio, impedendo per quanto possibile l'ingresso nel settore metallurgico di quantitativi di materie radioattive che potrebbero danneggaire i suoi prodotti e il suo mercato. È pertanto necessario attuare al più presto un sistema del genere all'interno dell'intero comparto commerciale di detta
industria per quanto riguarda le materie prime necessarie agli impianti metallurgici di trasformazione. Potrebbe essere necessario prevedere anche adeguati controlli e vigilanza sui prodotti finali.
(7) La prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio dei metalli è un'attività che si colloca tra due settori industriali tradizionalmente poco correlati tra loro e sarebbe pertanto opportuno che l'attuazione delle misure abbia
luogo tenendo contro della capacità, delle esigenze e degli interessi di entrambi i settori. A tale proposito la concezione delle misure di prevenzione dovrebbe essere il risultato di una collaborazione tra i vari operatori coinvolti nei due settori industriali, incluse le autorità responsabili della presa di decisioni, le autorità di regolamentazione, gli operatori del settore metallurgico, i settori del recupero e della gestione dei rifiuti radioattivi.
(8) Il mercato dei prodotti metallici destinati al riciclaggio ha, per sua natura, un carattere fortemente internazionale.
Ogni azione intrapresa dovrebbe tenere conto di questa circostanza e, in particolare, la riduzione al minimo del
rischio radiologico deve essere attuata in maniera omog enea nei vari peasi, specialmente nel caso degli Stati membri dell'Unione europea, tra i quali non esistono restrizioni alle frontiere e nei quali le norme di protezione
radiologica hanno una base comune.
(9) Tali miusre possono contribuire in modo molto positivo a rispondere alle preoccupazioni della popolazione in seguito agli incidenti avvenuti negli ultimi anni in acciaierie e in centri di trasformazione di rottami.
(10) Si riscontra una preoccupa zione crescente alivello internazionale riguardo al traffico illegale di materie radioattive e, benché la prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio dei metalli non sia direttamente correlata a tali attività, l'attuazione di sistemi di questo tipo potrebbe contribuire ulteriormente a ridurre le conseguenze di tali
attività illegali.
(11) Negli ultimi anni, in seguito agli incidenti radiologici avvenuti nei settori del riciclaggio dei materiali metallici,
varie organizzazioni internazionali, tra le quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (ICPO - Interpol) e la Commissione economica per l'Europadelle Nazioni Unite (UNECE), in collaborazione con l'Ufficio internazionale del recupero (BIR), hanno adottato iniziative volte a ridurre al minimo il rischio radiologico in questo settore industriale.
(12) La normativa comunitaria vigente include norme di base per la protezione della salute dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Tali norme di base comprendono disposizioni in
materia di livelli di eliminazione che le autorità nazionali competenti devono stabilire.
IT 22.5.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 119/7
(13) La Commissione ha anch'essa adottato varie iniziative volte a ridurre al minimo i rischi derivanti dalla presenza
di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio, tra cui l'impegno a proporre una direttiva del
Consiglio volta a migliorare il controllo sulle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività negli Stati membri la
pubblicazione di orientamenti sull'utilizzo pratico delle nozioni di eliminazione e di esenzione, la creazione di
un gruppo di esperti degli Stati membri sulla contamina zione radioattiva dei rottami metallici.
(14) Tenendo conto delle conclusioni del Consiglio del giugno 1999 riguardanti il monitoraggio del riciclaggio dei metalli, nonché delle conclusioni del seminario sulla prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio dei metalli,
svoltosi a Siviglia nel gennaio 2002 con la partecipazione di rappresentanti del settore metallurgico e della radio
protezione.
(15) Vari Stati membri, nel riferire le preoccupazioni espresse dalle associazioni di categoria e dai sindacati del settore metallurgico, hanno manifestato alla Commissione le loro preoccupazioni al riguardo, con l'intento che essa prenda delle misure a livello comunitario.
(16) In taluni paesi sono state prese misure supplementari, con l'installazione di sistemi di monitoraggio delle radiazioni nelle acciaierie e nei locali di magazzinaggio dei rottami. Altre misure integrative sono state adottate per scongiurare questo tipo di incidenti e gestire le materie radioattive rilevate tra i prodotti metallici destinati al riciclaggio.
(17) In certi casi tali azioni a livello nazionale hanno condotto ad un piano integrato specifico che prevede misure di
carattere giuridico, amministrativo finanziario, operativo, di gestione dei materiali, di formazione e di informazione
e l'attuazione di tali sistemi integrati si è rivelata efficace nel rilevamento e nel controllo delle sorgenti di radiazioni
non controllate.
(18) Alcuni di questi sistemi nazionali si fondano su varie misure, comprese azioni volontarie del settore industriale.
Tali azioni, fondate a loro volta sulla responsabilità di un settore industriale che possiede prassi ben consolidate,
hanno dimostrato di essere facilmente applicabili e di dare risultati positivi.
(19) I due settori coinvolti, quello metallurgico e quello regolamentato della protezione nucleare o della radioprotezione, hanno manifestato a più riprese l'auspicio che siano attuati sistemi nazionali.
(20) La natura transnazionale del mercato dei materiali metallici rende consigliabile sviluppare tali iniziative nazionali in un contesto più ampio, affinché le misure e le decisioni adottate dai diversi paesi siano coerenti. Ciò è particolarmente importante nel caso della Comunità europea, che non possiede frontiere interne e dove le merci possono circolare liberamente senza controlli alle frontiere,
1) INVITA gli Stati membri a esaminare le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi radiologici derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio al fine di integrare, ove opportuno, le loro norme di applicazione della normativa Euratom, in particolare la direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza(1).
2) A tal fine INVITA la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a elencare le misure vigenti in questo
settore.
3) È CONSAPEVOLE che la funzionalità e l'efficacia di tali misure di prevenzione del rischio radiologico si fondano su unaserie di elementi, tracui l'adozione di misure volontarie come accordi volontari, l'attuazione di misure tecniche o legali o una combinazione di entrambi, l'assegnazione di risorse, la formazione degli operatori coinvolti, lo sviluppo di procedure adeguate e i canali di informazione, compresa l'informazione della popolazione, il grado di
preparazione operativa in situazioni di rischio imminente e l'analisi dell'esperienza acquisita al fine di migliorare le
misure adottate.
4) INCORAGGIA, gli Stati membri ad adottare le misure richieste per introdurre, a livello nazionale, sistemi di riduzione al minimo del rischio radiologico nel riciclaggio dei metalli e per evitare, per quanto possibile, la presenza di materie radioattive.
5) INVITA la Commissione a promuovere e facilitare l'omogeneità tra i vari sistemi nazionali, a facilitare lo scambio di informazioni tra operatori dei sistemi nazionali, a racogliere sistematicamente in collaborazione con gli Stati membri, le informazioni fornite dai diversi piani nazionali, in modo dapoterle utilizzare como riferimento per futuri aggiornamenti e miglioramenti, e a individuare eventuali miglioramenti per armonizzare gli aspetti relativi al controllo alle frontiere.
IT C 119/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.5.2002
(1) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).
6) INCORAGGIA ciascuno Stato membro ad adottare misure volte a ridurre al minimo, per quanto possibile, la presenza di materie radioattive, rilevanti sotto il profilo della radioprotezione, nelle importazioni di materiali metallici a porre sotto controllo adeguato eventuali materie radioattive rilevate nelle spedizioni importate e a facilitare il rientro, in condizioni di sicurezza, di eventuali materie radioattive rilevate in un altro paese in spedizioni provenienti dai loro territori, specialmente nel caso dei movimenti intracomunitari di merci.
7) INVITA laCommissione a continua re i suoi studi sulle modalità per ridurre la presenza di materie radioattive
nelle importazioni di materiali metallici e facilitarne il rientro nel paese d'origine previo opportuno accertamento
di tale presenza.
8) RILEVA che prima del rientro di materie radioattive nel paese d'origine si dovrebbero valutare le strutture tecniche, giuridiche e amministrative del paese d'origine per la gestione sicura delle materie radioattive.
9) INCORAGGIA gli Stati membri a garantire l'istituzione e l'attuazione di accordi per facilitare la gestione delle materie contaminate che costituiscono fonti radioattive scoperte nel circuito di riciclaggio, con una chiara attribuzione di responsabilità, per incoraggiare l'individuazione e il trattamento appropriato di tali materie radioattive.
10) SOTTOLINEA l'importanza di adottare le misure adeguate volte ad assicurare il corretto controllo delle sorgenti radioattive orfane.
11) INCORAGGIA gli Stati membri a collaborare, con l'assistenza della Commissione, nello scambio di esperienze,
informazioni e tecnologia per lo sviluppo dei sistemi nazionali di prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio
dei prodotti metallici, in particolare il rischio che materie radioattive si trovino mescolate a rottami metallici destinati al riciclaggio.
SUGGERISCE al riguardo che ciascuno Stato membro e la Commissione designino un'organizzazione che sia responsabile per ciascuna parte del coordinamento del sistema di prevenzione.
12. CONSIGLIA agli Stati membri e alla Commissione di utilizzare le informazioni risultanti dall'attuazione di tali sistemi di prevenzione per collaborare con i sistemi istituiti a livello internazionale per impedire il traffico illecito di
materie radioattive.
IT 22.5.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 119/9

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